Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31979D0642

    79/642/CEE: Decisione del Consiglio, del 16 luglio 1979, che istituisce un secondo programma comune inteso a favorire gli scambi di giovani lavoratori all' interno della Comunità

    GU L 185 del 21.7.1979, p. 24–26 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1985; abrog. impl. da 31984D0636

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1979/642/oj

    31979D0642

    79/642/CEE: Decisione del Consiglio, del 16 luglio 1979, che istituisce un secondo programma comune inteso a favorire gli scambi di giovani lavoratori all' interno della Comunità

    Gazzetta ufficiale n. L 185 del 21/07/1979 pag. 0024 - 0026
    edizione speciale finlandese: capitolo 5 tomo 2 pag. 0115
    edizione speciale greca: capitolo 05 tomo 3 pag. 0178
    edizione speciale svedese/ capitolo 5 tomo 2 pag. 0115


    ++++

    CONSIGLIO

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    del 16 luglio 1979

    che istituisce un secondo programma comune inteso a favorire gli scambi di giovani lavoratori all ' interno della Comunità

    ( 79/642/CEE )

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 235 ,

    vista la proposta della Commissione ,

    visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ) ,

    visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ) ,

    considerando che è compito della Comunità aiutare i giovani lavoratori attraverso misure concrete ;

    considerando che spetta agli Stati membri ai sensi dell ' articolo 50 del trattato , favorire , nel quadro di un programma comune , gli scambi di giovani lavoratori ;

    considerando che è necessario offrire ai giovani lavoratori maggiori possibilità di approfondire la loro formazione professionale e le loro conoscenze culturali , linguistiche ed umane in uno Stato membro diverso da quello in cui risiedono ;

    considerando che lo scambio di giovani lavoratori deve essere sviluppato parallelamente alle misure intese a promuovere l ' occupazione dei giovani , pur conservando il carattere proprio conferitogli dalle sue finalità e dalla natura delle operazioni ;

    considerando che , in base all ' esperienza acquisita nell ' applicare il primo programma comune per favorire gli scambi di giovani lavoratori all ' interno della Comunità ( 4 ) , adottato l ' 8 maggio 1964 dai rappresentanti dei governi degli Stati membri della Comunità economica europea riuniti in sede di Consiglio , si rivela necessario accrescere l ' importanza degli scambi e migliorarne le modalità d ' applicazione ;

    considerando che occorre prevedere in via sperimentale , accanto a tirocini di lunga durata a carattere preminentemente professionale , tirocini di breve durata , sotto forma di soggiorni di studio-formazione , che consentano ai gioveni lavoratori di stabilire intensi contatti con gli ambienti di lavoro e di vita del paese ospitante ;

    considerando che le istituzioni della Comunità devono contribuire in misura notevole alla realizzazione del secondo programma comune ;

    considerando che è opportuno garantire la partecipazione di organismi o di associazioni operanti a livello europeo la cui struttura , il cui tipo di attività e le cui capacità operative consentano di contribuire efficacemente alla realizzazione del programma ;

    considerando che appare necessario elaborare un secondo programma comune inteso a favorire gli scambi di giovani lavoratori all ' interno della Comunità , al fine di conseguire uno degli obiettivi della Comunità ; che il trattato non ha previsto i poteri d ' azione specifici all ' uopo richiesti ,

    DECIDE :

    Articolo 1

    1 . Ai sensi della presente decisione sono considerate scambi di giovani lavoratori le azioni intese ad organizzare tirocini per i giovani lavoratori , alle condizioni previste dall ' articolo 2 , in uno Stato membro diverso da quello in cui risiedono , allo scopo di

    - sviluppare le loro conoscenze professionali o arricchire la loro esperienza pratica ,

    - favorire la loro presa di coscienza dei problemi del mondo del lavoro ,

    - metterli in contatto con gli ambienti professionali del paese ospitante ,

    - migliorare le loro cognizioni circa le condizioni di vita e le relazioni sociali nel paese ospitante e

    - favorire un ' informazione adeguata sugli obiettivi e sul funzionamento della Comunità .

    2 . I tirocini di cui al paragrafo 1 possono essere di lunga o di breve durata .

    Articolo 2

    1 . Possono essere ammessi agli scambi i giovani lavoratori cittadini di uno Stato membro ,

    - di età compresa tra 18 e 28 anni ,

    - in possesso di una formazione professionale di base o di un ' esperienza professionale pratica e

    - inseritisi nella vita attiva prima dei 20 anni .

    2 . La Commissione , in seguito alle consultazioni di cui all ' articolo 9 e in via eccezionale , può ammettere a partecipare agli scambi giovani lavoratori che non soddisfino alle condizioni di cui al paragrafo 1 , ma per i quali gli scambi presentino in interesse particolare .

    Articolo 3

    1 . Ferme restando le competenze degli uffici di collocamento degli Stati membri , la realizzazione degli scambi è affidata ad organismi od associazioni operanti a livello europeo , autorizzati dalla Commissione , previo parere degli Stati membri , in quanto atti a garantire la buona esecuzione degli scambi .

    2 . Le relazioni tra la Commissione e ognuno degli organismi o associazioni sono disciplinate da una convenzione che la Commissione porta a conoscenza degli Stati membri .

    Ogni convenzione definisce le condizioni di realizzazione degli scambi , gli obblighi dell ' organismo o dell' associazione di cui trattasi nonchù le responsabilità in materia di finanziamento .

    Articolo 4

    Per tirocini di lunga durata si intendono i tirocini a carattere preminentemente professionale , di una durata compresa tra 4 e 16 mesi presso un datore di lavoro del paese ospitante . Tali tirocini sono in particolare intesi a consentire ai giovani lavoratori di sviluppare le loro conoscenze professionali , familiarizzandosi con la vita dell ' impresa .

    Articolo 5

    I giovani lavoratori che partecipano ai tirocini di lunga durata beneficiano , nel quadro delle legislazioni in vigore , di un regime altrettanto favorevole di quello instaurato in applicazione del trattato per realizzare la libera circolazione dei lavoratori cittadini degli Stati membri .

    Articolo 6

    Per tirocini di breve durata si intendono i soggiorni di studio-formazione intesi specialmente a consentire ai giovani lavoratori di stabilire intensi contatti con gli ambienti di lavoro e di vita del paese ospitante . La durata di questi tirocini varia , in linea di massima , da tre settimane a tre mesi .

    Articolo 7

    1 . Gli Stati membri , nel quadro delle legislazioni in vigore , forniscono il loro contributo alla realizzazione degli scambi , soprattutto in materia di protezione sociale .

    2 . Gli Stati membri designano la o le autorità competenti ed eventualmente il servizio di coordinamento con i quali gli organismi o le associazioni di cui all ' articolo 3 si mettono in contatto per esaminare i progetti di scambi e facilitare l ' organizzazione e la realizzazione dei tirocini .

    La Commissione chiede il parere degli Stati membri interessati prima di autorizzare i progetti di scambi .

    Articolo 8

    Per agevolare lo sviluppo degli scambi , la Commissione può concedere , entro i limiti degli stanziamenti iscritti nel bilancio delle Comunità , aiuti che comprendono :

    - una partecipazione alle spese di viaggio tra il luogo di residenza e il luogo del tirocinio ( andata e ritorno ) non superiore al 75 % delle spese sostenute e

    - un contributo forfettario per tirocinante e per settimana .

    I tirocini di lunga durata possono beneficiare di un aiuto supplementare per tirocinante e per settimana di formazione linguistica .

    Articolo 9

    La Commissione consulta , nei casi previsti dalla presente decisione nonchù su qualsiasi problema importante concernente la sua applicazione , i rappresentanti dei governi degli Stati membri , delle organizzazioni professionali dei datori di lavoro e dei lavoratori nonchù delle organizzazioni europee che hanno una competenza specifica e un ' esperienza diretta in materia di scambi .

    Articolo 10

    La Commissione sottopone al Consiglio ogni due anni una relazione sullo svolgimento degli scambi comprendente una valutazione complessiva della loro realizzazione .

    Articolo 12

    Il Consiglio riesamina la presente decisione , su proposta della Commissione , al più tardi il 30 giugno 1984 .

    Articolo 13

    La presente decisione è applicabile dal 1° luglio 1979 .

    Fatto a Bruxelles , addì 16 luglio 1979 .

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    G . COLLEY

    ( 1 ) GU n . C 81 del 28 . 3 . 1979 , pag . 16 .

    ( 2 ) GU n . C 127 del 21 . 5 . 1979 , pag . 19 .

    ( 3 ) Parere reso il 27 e 28 giugno 1979 ( non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale ) .

    ( 4 ) GU n . 78 del 22 . 5 . 1964 , pag . 1226/64 .

    Top