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Document 31978R2573

Regolamento (CEE) n. 2573/78 del Consiglio, del 30 ottobre 1978, che applica la decisione n. 2/78 del consiglio di associazione CEE-Turchia relativa alla giustificazione dell'origine di alcuni prodotti tessili esportati dalla Turchia

GU L 309 del 1.11.1978, p. 1–1 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1978/2573/oj

31978R2573

Regolamento (CEE) n. 2573/78 del Consiglio, del 30 ottobre 1978, che applica la decisione n. 2/78 del consiglio di associazione CEE-Turchia relativa alla giustificazione dell'origine di alcuni prodotti tessili esportati dalla Turchia

Gazzetta ufficiale n. L 309 del 01/11/1978 pag. 0001 - 0001
edizione speciale greca: capitolo 02 tomo 6 pag. 0246
edizione speciale spagnola: capitolo 02 tomo 5 pag. 0126
edizione speciale portoghese: capitolo 02 tomo 5 pag. 0126


Regolamento (CEE) N. 2573/78 Del Consiglio

del 30 ottobre 1978

che applica la decisione n. 2/78 del consiglio di associazione CEE-Turchia relativa alla giustificazione dell'origine di alcuni prodotti tessili esportati dalla Turchia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'accordo di associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia è stato firmato il 12 settembre 1963 ed è entrato in vigore il 1o dicembre 1964;

considerando che, allo scopo di prevenire le deviazioni di traffico e gli abusi nel settore dei prodotti tessili, il consiglio di associazione CEE-Turchia ha adottato la decisione n. 2/78;

considerando che detta decisione deve essere applicata nella Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Ai fini dell'applicazione dell'accordo di associazione concluso tra la Comunità economica europea e la Turchia, la decisione n. 2/78 del consiglio di associazione è applicabile nella Comunità.

Il testo della decisione è allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o novembre 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 30 ottobre 1978.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. Ertl

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