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Document 31978R0912
Council Regulation (Euratom, ECSC, EEC) No 912/78 of 2 May 1978 amending the Staff Regulations of officials of the European Communities and the conditions of employment of other servants of the European Communities
Regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 912/78 del Consiglio, del 2 maggio 1978, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità
Regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 912/78 del Consiglio, del 2 maggio 1978, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità
GU L 119 del 3.5.1978, p. 1–6
(DA, DE, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(EL, ES, PT, FI, SV)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 31968R0259(01) | complemento | allegato 4 | 04/05/1978 | |
Modifies | 31968R0259(01) | modifica | articolo 58 | 04/05/1978 | |
Modifies | 31968R0259(01) | sostituzione | articolo 74.1 | 04/05/1978 | |
Modifies | 31968R0259(01) | complemento | allegato 7 articolo 7 | 04/05/1978 | |
Modifies | 31968R0259(01) | sostituzione | articolo 74.3 | 04/05/1978 | |
Modifies | 31968R0259(01) | complemento | articolo 21 | 04/05/1978 | |
Modifies | 31968R0259(01) | complemento | allegato 5 articolo 7 | 04/05/1978 | |
Modifies | 31968R0259(01) | modifica | allegato 7 articolo 12 | 04/05/1978 | |
Modifies | 31968R0259(01) | complemento | allegato 8 articolo 3 | 04/05/1978 | |
Modifies | 31968R0259(01) | complemento | allegato 8 articolo 37 | 04/05/1978 | |
Modifies | 31968R0259(01) | complemento | allegato 7 articolo 4 | 04/05/1978 | |
Modifies | 31968R0259(01) | complemento | articolo 86.2 | 04/05/1978 | |
Modifies | 31968R0259(01) | modifica | allegato 8 articolo 27 | 04/05/1978 | |
Modifies | 31968R0259(01) | modifica | articolo 79.2 | 04/05/1978 | |
Modifies | 31968R0259(01) | complemento | articolo 34.1 | 04/05/1978 | |
Modifies | 31968R0259(01) | complemento | articolo 40.3 | 04/05/1978 | |
Modifies | 31968R0259(01) | modifica | allegato 1 | 04/05/1978 | |
Modifies | 31968R0259(01) | modifica | allegato 7 articolo 3 | 04/05/1978 | |
Modifies | 31968R0259(01) | aggiunta | allegato 7 articolo 4TER | 04/05/1978 | |
Modifies | 31968R0259(01) | complemento | articolo 23 | 04/05/1978 | |
Modifies | 31968R0259(01) | aggiunta | articolo 73.4 | 04/05/1978 | |
Modifies | 31968R0259(01) | modifica | allegato 8 articolo 28 | 04/05/1978 | |
Modifies | 31968R0259(01) | modifica | articolo 67.1 | 04/05/1978 | |
Modifies | 31968R0259(01) | complemento | allegato 2 articolo 7 | 04/05/1978 | |
Modifies | 31968R0259(01) | complemento | allegato 5 articolo 6 | 04/05/1978 | |
Modifies | 31968R0259(01) | complemento | allegato 7 articolo 8 | 04/05/1978 | |
Modifies | 31968R0259(01) | aggiunta | articolo 33.2 | 04/05/1978 | |
Modifies | 31968R0259(01) | aggiunta | articolo 70BIS | 04/05/1978 | |
Modifies | 31968R0259(01) | modifica | allegato 7 articolo 1 | 04/05/1978 | |
Modifies | 31968R0259(01) | modifica | allegato 6 articolo 1 | 04/05/1978 | |
Modifies | 31968R0259(02) | sostituzione | articolo 4.2 | 04/05/1978 | |
Modifies | 31968R0259(02) | aggiunta | articolo 14.2 | 04/05/1978 | |
Modifies | 31968R0259(02) | complemento | articolo 4.1 | 04/05/1978 | |
Modifies | 31968R0259(02) | aggiunta | articolo 37.4 | 04/05/1978 | |
Modifies | 31968R0259(02) | sostituzione | articolo 20.2 | 04/05/1978 | |
Modifies | 31968R0259(02) | sostituzione | articolo 65 | 04/05/1978 | |
51974PC0860(01) |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 31978R0912R(01) | ||||
Corrected by | 31978R0912R(02) | ||||
Corrected by | 31978R0912R(03) |
Regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 912/78 del Consiglio, del 2 maggio 1978, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità
Gazzetta ufficiale n. L 119 del 03/05/1978 pag. 0001 - 0006
edizione speciale finlandese: capitolo 1 tomo 1 pag. 0138
edizione speciale greca: capitolo 01 tomo 4 pag. 000P
edizione speciale svedese/ capitolo 1 tomo 1 pag. 0138
edizione speciale spagnola: capitolo 01 tomo 2 pag. 0123
edizione speciale portoghese: capitolo 01 tomo 2 pag. 0123
++++ REGOLAMENTO ( EURATOM , CECA , CEE ) N . 912/78 DEL CONSIGLIO del 2 maggio 1978 che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE , visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee , in particolare l ' articolo 24 , vista la proposta della Commissione , basata sul parere del comitato dello statuto , visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) , visto il parere della Corte di giustizia , considerando che il regolamento ( CEE , Euratom , CECA ) n . 259/68 ( 2 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE , Euratom , CECA ) n . 2859/77 ( 3 ) , definisce , all ' articolo 2 , lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e , all ' articolo 3 , il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità ; che spetta al Consiglio , che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione delle altre istituzioni interessate , modificare detto statuto e detto regime ; considerando che , alla luce dell ' esperienza acquisita nell ' applicazione di detto statuto e di detto regime e dell ' evoluzione verificatasi in questi campi negli Stati membri , è opportuno modificare alcune delle loro disposizioni ; considerando che una decisione sulla proposta della Commissione relativa alla pensione di vedovo sarà presa solo dopo l ' esame di uno studio che la Commissione è incaricata di effettuare alla luce della recente evoluzione in materia negli Stati membri ; considerando che la proposta della Commissione relativa all ' indennità forfettaria temporanea di cui all ' articolo bis dell ' allegato VII dello statuto sarà trattata separatamente , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : CAPITOLO I MODIFICHE DELLO STATUTO DEI FUNZIONARI DELLE COMUNITA EUROPEE Articolo 1 All ' ultimo comma dell ' articolo 21 sono aggiunti i termi seguenti : " o alle norme di sicurezza applicabili . " . Articolo 2 Al terzo comma dell ' articolo 23 è aggiunta la frase seguente : " Con decisione speciale dell ' autorità che ha il potere di nomina e nell ' interesse del servizio , il lasciapassare puo essere rilasciato anche a funzionari di altri gradi , la cui sede di servizio sia situata fuori dal territorio degli Stati membri . " . Articolo 3 All ' articolo 33 è aggiunto un secondo comma cosi redatto : " Quando la visita medica di cui al primo comma ha dato luogo ad un parere medico negativo , il candidato puo chiedere , entro venti giorni dalla notifica fattagli dall ' istituzione , che il suo caso sia sottoposto al parere di una commissione medica composta di tre medici scelti dall ' autorità che ha il potere di nomina fra i medici di fiducia delle istituzioni . Il medico di fiducia che ha dato il primo parere negativo viene ascoltato dalla commissione medica . Il candidato puo presentare alla commissione medica il parere di un medico di sua scelta . Quando il parere della commissione medica conferma le conclusioni dell ' esame medico di cui al primo comma , gli onorari e le spese accessorie sono sostenuti per metà dal candidato . " . Articolo 4 Al paragrafo 1 dell ' articolo 34 è aggiunto un secondo comma , cosi redatto : " Se , durante il periodo di prova , il funzionario è impossibilitato , in seguito a malattia o infortunio , ad esercitare le sue funzioni per almeno un mese , l ' autorità che ha il potere di nomina puo prolungare il periodo di prova per un periodo corrispondente . " . Articolo 5 Al paragrafo 3 dell ' articolo 40 è aggiunto un secondo comma cosi redatto : " Tuttavia , il funzionario che dimostri di non poter beneficiare di alcun altro regime pubblico contro i rischi di cui agli articoli 72 e 73 puo , su sua richiesta presentata al più tardi nel mese successivo all ' inizio dell ' aspettativa per motivi personali , continuare a beneficiare della copertura prevista da tali articoli , purché versi il contributo di cui all ' articolo 72 , paragrafo 1 , e all ' articolo 73 , paragrafo 1 , in ragione della metà per il primo anno di aspettativa per motivi personali e del totale per la restante durata di detta aspettativa ; il contributo è calcolato sull ' ultimo stipendio base del funzionario . Inoltre , il funzionario che dimostri di non poter acquisire dei diritti ad una pensione presso un altro regime di pensioni , puo su sua richiesta , continuare ad acquisire nuovi diritti alla pensione per una durata massima di un anno , purché versi un contributo pari al triplo del tasso previsto all ' articol 83 , paragrafo 2 , e calcolato sull ' ultimo stipendio base del funzionario . " . Articolo 6 All ' articolo 58 i termini " otto settimane " e " quattordici settimane " sono sostituiti rispettivamente dai termini " dieci settimane " e " sedici settimane " . Articolo 7 Al paragrafo 1 , lettera a ) , dell ' articolo 67 , l ' importo di 2 228 FB è sostituito dall ' importo di 2 688 FB . Articolo 8 Nel titolo V , è inserito l ' articolo seguente : " Articolo 70 bis Al funzionario , incaricato dall ' autorità che ha il potere di nomina di impartire corsi nel quadro del perfezionamento professionale contemplato nel terzo comma dell ' articolo 24 , puo essere concessa un ' indennità , all condizioni stabilite nell ' articolo 4 ter dell ' allegato VII . " . Articolo 9 All ' articolo 73 è aggiunto il paragrafo seguente : " 4 . Le Comunità , nei limiti degli obblighi che loro derivano dagli articoli 72 , 73 e 75 , sono surrogate di pieno diritto al funzionario o ai suoi aventi diritto nei loro diritti di ricorso contro il terzo responsabile dell ' incidente che ha causato la morte o le ferite del funzionario o delle persone assicurate per il suo tramite . " . Articolo 10 1 . Il paragrafo 1 dell ' articolo 74 è sostituito dal testo seguente : " 1 . Per la nascita di un figlio di un funzionario viene corrisposto un assegno di 8 000 FB alla persona che ha la custodia effettiva di tale figlio . Lo stesso assegno viene corrisposto al funzionario che adotti un bambino di età inferiore ai cinque anni che sia a suo carico ai sensi del paragrafo 2 dell ' articolo 2 dell ' allegato VII . " . 2 . Il paragrafo 3 dell ' articolo 74 è sostituito dal testo seguente : " 3 . Il beneficiario dell ' assegno di natalità è tenuto a dichiarare gli assegni di ugual natura percepiti da altra fonte per lo stesso figlio ; tali assegni vengono detratti dall ' importo dell ' assegno di natalità . Se il padre e la madre sono funzionari delle Comunità , l ' assegno viene corrisposto soltanto una volta . " . Articolo 11 Al secondo comma dell ' articolo 79 l ' espressione " eccettuata quella dell ' aspettativa per motivi personali " è sostituita dall ' espressione " eccettuata l ' aspettativa per motivi personali per il periodo in cui non vi è stata acquisizione di diritti alla pensione a norma del paragrafo 3 dell ' articolo 40 " . Articolo 12 Al paragrafo 2 , lettera f ) , dell ' articolo 86 , è aggiunto il testo seguente : " senza che gli effetti della sanzione possano estendersi agli aventi diritto del funzionario , " . Articolo 13 Nell ' allegato I , parte A , la rubrica " quadro linguistico " è sostituita dal testo seguente : " Quadro linguistico L / A3 Capo divisione di una divisione di traduzione o di interpretazione L / A4 ( Capo di un gruppo di traduzione o di interpretazione L / A5 ( Revisore , traduttore principale , interprete principale L / A6 ( Traduttore L / A7 ( Interprete L / A8 ( Traduttore aggiunto ( Interprete aggiunto " . Articolo 14 Nell ' allegato II , articolo 7 , è aggiunto un terzo comma cosi redatto : " Se , entro due mesi dalla designazione del secondo medico , non vi è accordo sulla designazione del terzo medico , questi viene assegnato d ' ufficio dal presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee , su iniziativa di una delle due parti . " . Articolo 15 Nell ' allegato IV , articolo unico , è inserito il paragrafo seguente : " 1 bis . Durante il periodo in cui ha diritto all ' indennità , e durante i primi sei mesi successivi a detto periodo , il funzionario ha diritto , per sé stesso e le persone assicurate per il suo tramite , alle prestazioni garantite dal regime di assicurazione contro le malattie previsto all ' articolo 72 dello statuto , purché versi il suo contributo , calcolato , a seconda dei casi , sullo stipendio base o sulla parte di esso di cui al paragrafo 1 del presente articolo e non possa essere coperto da alcun altro regime pubblico di assicurazione contro i medesimi rischi . Al termine del periodo di cui al primo comma e alle condizioni ivi previste , l ' interessato , su sua richiesta puo continuare a beneficiare delle prestazioni garantite dal suddetto regime di assicurazione contro le malattie , purché versi la totalità del contributo di cui al paragrafo 1 dell ' articolo 72 dello statuto . Al termine del periodo durante il quale l ' interessato ha diritto all ' indennità , il contributo è calcolato sulla base dell ' ultima indennità mensile percepita . Quando il funzionario viene a beneficiare della pensione a carico del regime di pensione dello statuto , egli è assimilato , nell ' applicazione delle disposizioni dell ' articolo 72 , al funzionario rimasto in servizio fino all ' età di 60 anni . " . Articolo 16 Nell ' allegato V , articolo 6 , è aggiunto un secondo comma cosi redatto : " Inoltre , l ' istituzione puo concedere un congedo straordinario in caso di perfezionamento professionale , nei limiti previsti dal programma di perfezionamento professionale fissato dall ' istituzione in applicazione del terzo comma dell ' articolo 24 dello statuto . " . Articolo 17 Nell ' allegato V , articolo 7 , è aggiunto un secondo comma cosi redatto : " Quando il funzionario beneficia delle disposizioni di cui all ' articolo 8 , paragrafo 2 , secondo comma , dell ' allegato VII , il tempo per il viaggio , calcolato sulla base della distanza per ferrovia che separa il luogo di congedo dalla sede di servizio , è determinato come segue : _ fino a 900 km : un giorno per l ' andata-ritorno ; _ oltre 900 km : due giorni per l ' andata-ritorno . " Articolo 18 1 . Nell ' allegato VI , articolo 1 , lettera a ) i termini : " un ' ora di tempo libero " sono sostituiti da " un ' ora e mezza di tempo libero " e i termini " un ' ora e mezza di tempo libero " sono sostituiti da " due ore di tempo libero " . 2 . Nell ' allegato VI , articolo 1 , lettera b ) , la percentuale " 0,72 % " è sostituita da " 0,56 % " . Articolo 19 1 . Nell ' allegato VII , articolo 1 , paragrafo 1 , l ' importo di 2 228 FB è sostituito dall ' importo di 2 688 FB . 2 . Nell ' allegato VII , articolo 1 , paragrafo 3 , i termini " i 250 000 FB all ' anno " sono sostituiti dai termini " lo stipendio base annuo di un funzionario del grado C 3 al terzo scatto , con applicazione del coefficiente correttore fissato per il paese nel quale il coniuge esercita la sua attività professionale " . Articolo 20 Nell ' allegato VII , articolo 3 , terzo comma , il primo trattino è sostituito dal testo seguente : " _ il funzionario la cui sede di servizio è distante almeno 50 km : o da una scuola europea , o da un istituto di insegnamento nella sua lingua , che il figlio frequenti per motivi pedagogici impellenti debitamente giustificati ; " . Articolo 21 1 . Nell ' allegato VII , articolo 4 , lettera a ) , primo trattino , il termine " europeo " è soppresso . 2 . Nell ' allegato VII , articolo 4 , sono aggiunti i paragrafi seguenti : " 2 . Il funzionario che , non avendo e non avendo mai avuto la nazionalità dello Stato sul cui territorio è situata la sua sede di servizio , non soddisfa alle condizioni di cui al paragrafo 1 , ha diritto a un ' indennità di espatrio pari a un quarto dell ' indennità di dislocazione . 3 . Nell ' applicazione dei paragrafi 1 e 2 , il funzionari che , per matrimonio , abbia acquisito d ' ufficio e senza possibilità di rinunciarvi la nazionalità dello Stato sul cui territorio è situata la sua sede di servizio , è equiparato al funzionario di cui al paragrafo 1 , lettera a ) , primo trattino . " . L ' attuale testo dell ' articolo 4 diventa il paragrafo 1 Articolo 22 Nell ' allegato VII è inserita la sezione seguente : " Sezione 2 ter INDENNITA DI INSEGNAMENTO Articolo 4 ter L ' autorità che ha il potere di nomina puo concedere al funzionario menzionato nell ' articolo 70 bis dello statuto un ' indennità pari allo 0,45 % dello stipendio base mensile per ogni ora di corso impartito al di fuori delle ore normali di lavoro . L ' indennità è corrisposta insieme alla retribuzione di uno dei mesi successivi a quello durante il quale i corsi sono stati impartiti . " . Articolo 23 1 . Nell ' allegato VII , articolo 7 , paragrafo 2 , primo comma , secondo trattino , è aggiunta la frase seguente : " Tuttavia , se il viaggio di andata e ritorno comporta una distanza pari o superiore a 800 km , la tariffa per i funzionari delle categorie C e D è quella di prima classe ; " . 2 . Nell ' allegato VII , articolo 7 , paragrafo 2 , dopo i primo comma è inserito il comma seguente : " Se l ' itinerario di cui al primo comma , primo trattino , supera la distanza di 500 km , e qualora l ' itinerario normale comporti la traversata di un mare , l ' interessato ha diritto , su presentazione dei biglietti , al rimborso delle spese di viaggio in aereo nella classe immediatamente inferiore a quella di " lusso " o alla " prima classe " . " . 3 . Nell ' allegato VII , articolo 7 , paragrafo 2 , ultimo comma , i termini " da quello sopra previsto " sono sostituiti dai termini " da quelli sopra previsti " . Articolo 24 1 . Nell ' allegato VII , articolo 8 , paragrafo 2 , la seconda frase è sostituita dal testo seguente : " Tuttavia , se il viaggio di andata e ritorno comporta una distanza pari o superiore a 800 km ed altre , il pagamento , per i funzionari della categoria C e D , è effettuato sulla base del prezzo in prima classe . Se il calcolo non puo essere effettuato su tali basi , le modalità sono fissate con decisione speciale dell ' autorità che ha il potere di nomina . " . 2 . Nell ' allegato VII , articolo 8 , paragrafo 2 , è aggiunto un secondo comma cosi redatto : " Se la distanza per ferrovia tra la sede di servizio ed il luogo di origine è superiore a 500 km , e qualora l ' itinerario normale comporti la traversata di un mare , l ' interessato ha diritto , su presentazione dei biglietti , al rimborso delle spese di viaggio in aereo , nella classe immediatamente inferiore a quella di " lusso " o alla " prima classe " . " . Articolo 25 1 . Nell ' allegato VII , articolo 12 , paragrafo 2 , primo comma , la seconda frase è sostituita dal testo seguente : " In questo caso il rimborso è effettuato , su presentazione dei biglietti , nella classe immediatamente inferiore a quella di " lusso " o alla " prima classe " . " . 2 . Nell ' allegato VII , articolo 12 , paragrafo 2 , il secondo comma è sostituito dal testo seguente : " Con decisione dell ' autorità che ha il potere di nomina , i funzionari che accompagnino in una determinata missione un membro dell ' istituzione possono ottenere per tale missione , su presentazione dei biglietti , il rimborso del percorso nella classe utilizzata dal membro dell ' istituzione . " . 3 . Nell ' allegato VII , articolo 12 , paragrafo 2 , terzo comma , sono soppressi i termini " della categoria A dei gradi inferiori a A3 e del quadro linguistico dei gradi inferiori a L / A3 " . Articolo 26 Nell ' allegato VIII , articolo 3 , lettera a ) , è aggiunto il testo seguente : " e , alle condizioni previste dall ' articolo 40 , paragrafo 3 , secondo comma , ultima frase dello statuto , nella posizione di cui all ' articolo 35 , lettera c ) dello statuto . " . Articolo 27 Nell ' allegato VIII , articolo 27 , la prima frase è sostituita dal testo seguente : " La moglie divorziata di un funzionario ha diritto , al decesso di quest ' ultimo , alla pensione di reversibilità definita nel presente capitolo , a condizione che la sentenza di divorzio non sia stata pronunciata esclusivamente per colpa del coniuge divorziato . " . Articolo 28 Nell ' allegato VIII , articolo 28 , prima frase , i termin " se la sentenza di divorzio è stata pronunciata esclusivamente per colpa del funzionario " sono sostituiti dal termini " se la sentenza di divorzio non è stata pronunciata esclusivamente per colpa della moglie divorziata . " . Articolo 29 Nell ' allegato VIII , articolo 37 , primo comma , seconda frase , è aggiunto il testo seguente : " nonché nei confronti del funzionario in aspettativa per motivi personali che continui ad acquisire nuovi diritti alla pensione alle condizioni previste dall ' articolo 40 , paragrafo 3 , dello statuto . " . CAPITOLO II MODIFICHE DEL REGIME APPLICABILE AGLI ALTRI AGENTI DELLE COMUNITA EUROPEE Articolo 30 All ' articolo 4 , primo comma , è aggiunta la frase seguente : " A titolo eccezionale puo essere considerato agente locale anche l ' agente assunto per svolgere mansioni esecutive presso gli uffici del servizio stampa e informazione della Commissione delle Comunità europee . " . L ' articolo 4 , secondo comma , è sostituito dal testo seguente : " Nelle sedi di servizio situate al di fuori dei paesi delle Comunità , puo essere considerato agente locale l ' agente assunto per espletare compiti diversi da quelli indicati nel primo comma , che non sarebbe giustificato , nell ' interesse del servizio , affidare ad un funzionario o ad un agente avente un ' altra qualifica ai sensi dell ' articolo 1 . " . Articolo 31 All ' articolo 14 , dopo il primo comma , è inserito il comma seguente : " Se , durante il periodo di prova , l ' agente è impossibilitato , in seguito a malattia o infortunio , ad esercitare le sue funzioni per almeno un mese , l ' autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione puo prolungare il periodo di prova per un periodo corrispondente . " . Articolo 32 L ' articolo 20 , secondo comma , è sostituito dal testo seguente : " Le disposizioni degli articoli 66 , 67 , 69 , 70 e 70 bis dello statuto concernenti gli stipendi base , gli assegni familiari , l ' indennità di dislocazione , l ' indennità di decesso e l ' indennità di insegnamento , si applicano per analogia . " . Articolo 33 All ' articolo 37 , dopo il terzo comma , è inserito il comma seguente : " In caso di decesso del coniuge , che non sia funzionario o agente temporaneo , di un agente temporaneo , i figli dell ' agente temporaneo stesso , riconosciuti a suo carico ai sensi dell ' articolo 2 dell ' allegato VII dello statuto , hanno diritto a una pensione di orfano fissata conformemente all ' ultimo comma dell ' articolo 80 dello statuto . " . Articolo 34 L ' articolo 65 è sostituito dal testo seguente : " Articolo 65 Le disposizioni dell ' articolo 67 dello statuto , tranne i paragrafo 1 , lettera c ) e dell ' articolo 69 dello statuto nonché le disposizioni degli articoli 1 , 2 , 4 e 4 bis dell ' allegato VII dello statuto , concernenti la concession degli assegni familiari , dell ' indennità di dislocazione e dell ' indennità forfettaria , si applicano per analogia . " . CAPITOLO III DISPOSIZIONI FINALI Articolo 35 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Tuttavia l ' articolo 4 , paragrafo 3 , dell ' allegato VII dello statuto , di cui all ' articolo 21 , paragrafo 2 del presente regolamento , è applicabile a decorrere dal 1 * luglio 1972 . L ' articolo 5 è applicabile , per il restante periodo dell ' aspettativa , al funzionario che , al momento dell ' entrata in vigore del presente regolamento , è in posizione di aspettativa per motivi personali . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , addi 2 maggio 1978 . Per il Consiglio Il Presidente K . B . ANDERSEN