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Document 31978L0630

Direttiva 78/630/CEE del Consiglio, del 19 giugno 1978, recante prima modifica della direttiva 76/118/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri concernenti taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana

GU L 206 del 29.7.1978, p. 12–12 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 16/07/2003

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1978/630/oj

31978L0630

Direttiva 78/630/CEE del Consiglio, del 19 giugno 1978, recante prima modifica della direttiva 76/118/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri concernenti taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana

Gazzetta ufficiale n. L 206 del 29/07/1978 pag. 0012 - 0012
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 8 pag. 0161
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 22 pag. 0066
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 8 pag. 0161
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 8 pag. 0211
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 8 pag. 0211


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 19 giugno 1978 recante prima modifica della direttiva 76/118/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana (78/630/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

considerando che l'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 76/118/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana (3), stabilisce che solo le denominazioni riprese e definite nell'allegato possono essere utilizzate per designare i prodotti ivi definiti ; che nel punto 1, lettera c), dell'allegato è ripresa e definita la denominazione «latte concentrato parzialmente scremato o latte concentrato parzialmente scremato non zuccherato» ; che, secondo questa disposizione, il solo latte che può essere commercializzato al dettaglio sotto tale denominazione è il latte parzialmente disidratato contenente, in peso, dal 4 al 4,5 % di materia grassa e almeno il 24 % di estratto secco totale proveniente dal latte;

considerando che la direttiva 76/118/CEE, per tener conto delle difficoltà di comprensione per gli acquirenti, elenca, all'articolo 3, paragrafo 2, le denominazioni che gli Stati membri interessati possono riservare sul proprio territorio;

considerando che difficoltà analoghe si sono presentate in taluni Stati membri anche in relazione alla denominazione del latte concentrato parzialmente scremato non zuccherato che può essere venduto al dettaglio ; che è quindi necessario accordare a tali Stati la possibilità prevista dall'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 76/118/CEE per la vendita al dettaglio con questa denominazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 76/118/CEE è completato dal testo seguente:

«d) "Geëvaporeerde halfvolle melk" in Belgio e nei Paesi Bassi, nonché "lait demi-écrémé concentré" e "lait demi-écrémé concentré non sucré" in Belgio, in Francia e nel Lussemburgo, per designare nella vendita al dettaglio il prodotto definito all'allegato, punto 1, lettera c)».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 19 giugno 1978.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. DALSAGER (1)GU n. C 183 del 1º.8.1977, pag 59. (2)GU n. C 84 dell'8.4.1978, pag. 3. (3)GU n. L 24 del 30.1.1976, pag 49.

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