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Document 31978D0078

    78/78/CEE: Decisione della Commissione, del 23 dicembre 1977, riguardante talune modalità di applicazione della direttiva 64/432/CEE, in materia di afta epizootica

    GU L 25 del 31.1.1978, p. 58–58 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force.

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1978/78/oj

    31978D0078

    78/78/CEE: Decisione della Commissione, del 23 dicembre 1977, riguardante talune modalità di applicazione della direttiva 64/432/CEE, in materia di afta epizootica

    Gazzetta ufficiale n. L 025 del 31/01/1978 pag. 0058 - 0058
    edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 20 pag. 0036


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 23 dicembre 1977 riguardante talune modalità di applicazione della direttiva 64/432/CEE, in materia di afta epizootica

    (78/78/CEE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    vista la direttiva del Consiglio 64/432/CEE del 26 giugno 1964 (1), relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina, modificata da ultimo dalla direttiva 77/98/CEE (2), in particolare l'articolo 4 ter, primo e ultimo comma,

    considerando che l'articolo 4 ter, tenuto conto della necessità di non compromettere il livello sanitario già raggiunto da alcuni Stati membri, autorizza gli Stati membri che si trovano in certe condizioni e che, in particolare, non ammettono nel loro territorio la presenza di animali vaccinati da un periodo di tempo da determinare in base alla procedura del comitato veterinario permanente, a subordinare l'introduzione di animali nel loro territorio a condizioni sanitarie particolari;

    considerando che gli animali nati dopo l'inizio di detto periodo offrono, in materia di afta epizootica, le maggiori garanzie, in particolare nei confronti degli Stati membri che sono idenni da questa malattia e che non ammettono la vaccinazione nel loro territorio;

    considerando che il periodo predetto deve offrire dal punto di vista sanitario delle garanzie sufficienti e che un periodo di un anno può essere considerato soddisfacente;

    considerando che il comitato veterinario permanente ha espresso un parere favorevole alle misure previste dalla presente decisione,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Il periodo di cui all'articolo 4 ter, primo comma, della direttiva 64/432/CEE, durante il quale gli Stati membri ufficialmente non ammettono più la vaccinazione contro l'afta epizootica nel loro territorio, è fissato a un anno.

    Articolo 2

    Gli animali nati dopo l'inizio del periodo indicato all'articolo 1 formano oggetto di scambi intracomunitari alle condizioni previste all'articolo 4 ter, A, 1 della direttiva summenzionata.

    Articolo 3

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1977.

    Per la Commissione

    Il Vicepresidente

    Finn GUNDELACH

    (1) GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64.(2) GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 81.

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