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Document 31977R2891

Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2891/77 del Consiglio, del 19 dicembre 1977, recante applicazione della decisione del 21 aprile 1970 relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità

GU L 336 del 27.12.1977, p. 1–7 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1989; abrogato da 31989R1552

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1977/2891/oj

31977R2891

Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2891/77 del Consiglio, del 19 dicembre 1977, recante applicazione della decisione del 21 aprile 1970 relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità

Gazzetta ufficiale n. L 336 del 27/12/1977 pag. 0001 - 0007
edizione speciale greca: capitolo 01 tomo 2 pag. 0064
edizione speciale spagnola: capitolo 01 tomo 2 pag. 0076
edizione speciale portoghese: capitolo 01 tomo 2 pag. 0076


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REGOLAMENTO ( CEE , EURATOM , CECA ) N . 2891/77 DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 1977

recante applicazione della decisione del 21 aprile 1970 relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell ' acciaio , in particolare l ' articolo 78 , paragrafo 9 ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 209 ,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell ' energia atomica , in particolare l ' articolo 183 ,

vista la decisione del 21 aprile 1970 , relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità ( 1 ) , in appresso denominata « decisione del 21 aprile 1970 » , in particolare l ' articolo 6 , paragrafo 2 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ) ,

visto il parere della Corte dei conti ,

considerando che il trattato del 22 luglio 1975 che modifica talune disposizioni finanziarie dei trattati che istituiscono le Comunità europee e del trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee , è entrato in vigore il 1° giugno 1977 ;

considerando che il sistema delle risorse proprie previsto dalla decisione del 21 aprile 1970 sarà applicato integralmente a decorrere dal 1978 ;

considerando che le Comunità debbono avere la disponibilità delle risorse proprie di cui all ' articolo 4 delle decisione del 21 aprile 1970 , la cui attribuzione alle Comunità è obbligatoria nella misura degli accertamenti effettuati ;

considerando tuttavia che , per quanto riguarda le risorse provenienti dall ' imposta sul valore aggiunto , in appresso denominate « risorse IVA » , le disposizioni dell ' articolo 22 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio , del 17 maggio 1977 , in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - sistema comune di imposta sul valore aggiunto : base imponibile uniforme ( 3 ) , possono ingenerare , nella messa a disposizione di dette risorse , distorsioni tra gli Stati membri , e che occorre eliminare questa causa di distorsione , prevedendo che tutti gli Stati membri mettano a disposizione delle Comunità la previsione di bilancio di queste risorse sotto forma di dodicesimi mensili fissi , procedendo successivamente alla regolarizzazione delle somme in tal modo esse a disposizione in funzione dell ' imponibile reale' dell ' IVA non appena sia integralmente conosciuto ;

considerando che la messa a disposizione delle risorse proprie può effettuarsi sotto forma di accreditamento degli importi dovuti in un conto aperto a tale scopo , a nome della Commissione , presso il Tesoro di ogni Stato membro o l ' organismo designato da ogni Stato membro ; che al fine di limitare i movimenti di fondi a quanto risulta necessario all ' esecuzione del bilancio , le Comunità possono limitarsi a prevedere nei conti di cui sopra prelievi destinati a coprire unicamente i bisogni di tesoreria della Commissione ;

considerando che occorre definire il saldo di un esercizio da riportare all ' esercizio successivo , nonchù le condizioni in cui saranno imputati in bilancio le entrate e il saldo da riportare ;

considerando che , per garantire in ogni casi il finanziamento del bilancio comunitario , occorre prevedere le modalità con cui saranno messi a disposizione i contributi basati sul prodotto nazionale lordo di cui all ' articolo 4 , paragrafi 2 e 3 della decisione del 21 aprile 1970 ;

considerando che gli Stati membri debbono tenere a disposizione della Commissione e , se del caso , comunicarle i documenti e le informazioni necessari all ' esercizio delle competente ad essa attribuite per quanto concerne le risorse proprie e la procedura di bilancio ;

considerando che occorre che gli Stati membri procedano ai controlli e alle indagini relativi all ' accertamento e alla messa a disposizione delle risorse proprie ; che è necessario che la Commissione eserciti le sue competenze alle condizion definite nel presente regolamento ;

considerando che una nuova unità di conto , detta « unità di conto europea » , verrà introdotta nel bilancio a decorrere dal 1978 ;

considerando che una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione faciliterà l ' applicazione del presente regolamento , il cui fine è di permettere alle Comunità di disporre delle risorse proprie nelle migliori condizioni ;

considerando che l ' applicazione integrale del sistema delle risorse proprie implica una modifica generalizzata del regolamento ( CEE , Euratom , CECA ) n . 2/71 del Consiglio del 2 gennaio 1971 recante applicazione della decisione , del 21 aprile 1970 , relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità ( 4 ) , e che di conseguenza risulta necessario sostituirlo ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

TITOLO I

Disposizioni generali

Articolo 1

Le risorse proprie delle Comunità previste dalla decisione del 21 aprile 1970 , in appresso denominate « risorse proprie » , sono accertate dagli Stati membri in conformità delle loro disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative e sono messe a disposizione della Commissione e controllate nelle condizioni previste dal presente regolamento , senza pregiudizio del regolamento ( CEE , Euratom , CECA ) n . 2892/77 del Consiglio del 19 dicembre 1977 , per l ' applicazione alle risorse proprie provenienti dall ' imposta sul valore aggiunto della decisione del 21 aprile 1970 relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie della Comunità ( 5 ) ;

Articolo 2

Ai fini dell ' applicazione del presente regolamento un diritto è accertato non appena il credito corrispondente è stato debitamente stabilito dal servizio o dall ' organismo competente dello Stato membro .

Quando occorra rettificare un accertamento effettuato in conformità del primo comma , il servizio o l ' organismo competente dello Stato membro procede ad un nuovo accertamento .

Articolo 3

Gli Stati membri prendono tutte le misure utili affinchù i documenti giustificativi relativi all ' accertamento e alla messa a disposizione delle risorse proprie siano conservati per almeno tre anni civili a decorrere dalla fine dell ' anno cui si riferiscono tali documenti giustificativi .

Articolo 4

1 . Ogni Stato membro comunica alla Commissione , a richiesta di quest ' ultima :

a ) la denominazione e , se del caso , lo status giuridico dei servizi o organismi responsabili dell ' accertamento delle risorse proprie ;

b ) le disposizioni legislative , regolamentari , amministrative e contabili di carattere generale , relative all ' accertamento ed alla messa a disposizione della Commissione delle risorse proprie .

2 . La Commissione comunica agli altri Stati membri , a loro richiesta , le informazioni di cui al paragrafo 1 .

Articolo 5

Ogni Stato membro stabilisce annualmente un conto riepilogativo corredato di una relazione concernente l ' accertamento ed il controllo delle risorse proprie e lo trasmette alla Commissione anteriormente al 1° luglio dell ' anno successivo all ' esercizio in questione .

Articolo 6

Il tasso di cui all ' articolo 4 , paragrafo 1 , secondo comma , della decisione del 21 aprile 1970 è fissato dal bilancio delle Comunità . Esso è espresso da una cifra arrotondata al quarto decimale e calcolato in percentuale dell ' imponibile prevedibile dell ' imposta sul valore aggiunto ( IVA ) in modo da coprire integralmente la parte del bilancio che non è finanziata con dazi doganali , prelievi agricoli , entrate varie e , eventualmente , contributi finanziari basati sul prodotto nazionale lordo ( PNL ) .

TITOLO II

Contabilità delle risorse proprie

Articolo 7

1 . Presso il Tesoro di ogni Stato membro o l ' organismo designato da quest ' ultimo viene tenuta una contabilità delle risorse proprie , ripartita secondo la natura delle risorse .

2 . I diritti accertati sono riportati nella contabilità entro il 20 del secondo mese successivo a quello nel corso del quale ha avuto luogo l ' accertamento .

Tuttavia le risorse IVA sono riportate nella contabilità

- il primo giorno feriale di ogni mese , in ragione del dodicesimo di cui all ' articolo 10 , paragrafo 3 ;

- annualmente , per quanto concerne il saldo previsto dall ' articolo 10 , paragrafo 4 .

3 . Ogni Stato membro trasmette alla Commissione un estratto mensile della contabilità .

Articolo 8

I nuovi accertamenti effettuati a norma dell ' articolo 2 , secondo comma , vengono riportati nell ' estratto mensile corrispondente alla date di tali accertamenti e sono aggiunti all ' importo totale dei diritti accertati o da esso dedotti .

TITOLO III

Messa a disposizione delle risorse proprie

Articolo 9

1 . L ' importo delle risorse proprie accertate viene iscritto , da ogni Stato membro , a credito sul conto aperto a tale scopo a nome della Commissione presso il Tesoro dello Stato membro o l ' organismo da esso designato .

Tuttavia , le risorse IVA e , se del caso , i contributi finanziari basati sul PNL , sono iscritti secondo le modalità previste all ' articolo 10 , paragrafi 3 e 4 .

Tale conto è esente da spese .

2 . Ogni importo è registrato per la somma lorda . Entro 30 giorni dalla notifica di ciascuna iscrizione , la Commissione emette un ordine di versamento a favore dello Stato membro per gli importi corrispondenti al rimborso forfettario delle spese di riscossione di cui all ' articolo 3 , paragrafo 1 , quinto comma , della decisione del 21 aprile 1970 .

3 . Le somme iscritte sono convertite dalla Commissione e riportate nella sua contabilità in unità di conto europee ( UCE ) sulla base delle quotazioni dell ' ultimo giorno corrispondente al termine previsto per l ' iscrizione o del primo giorno precedente l ' ultimo per il quale siano disponibili le quotazioni .

Articolo 10

1 . L ' iscrizione a credito di cui all ' articolo 9 , paragrafo 1 è effettuata al più tardi entro il 20 del secondo mese successivo a quello durante il quale il diritto è stato accertato .

2 . Se necessario , gli Stati membri possono essere invitati dalla Commissione ad anticipare di un mese l ' iscrizione delle risorse diverse dalle risorse IVA in base alle informazioni di cui dispongono al 15 dello stesse mese .

La regolarizzazione di ciascuna iscrizione anticipata viene effettuata il mese successivo in occasione dell ' iscrizione menzionata nel paragrafo 1 . Essa consiste nell ' iscrizione negativa di un importo pari a quello che la formato oggetto dell ' iscrizione anticipata .

3 . Tuttavia , l ' iscrizione delle risorse IVA o , eventualmente , dei contributi finanziari basati sul PNL , è effettuati il primo giorno feriale di ogni mese , in ragione di un dodicesimo degli importi risultanti a tale titolo dal bilancio .

Ogni modifica dell ' aliquota IVA o , eventualmente , dei contributi finanziari basati sul PNL è motivata dall ' adozione definitiva di un bilancio rettificativo o suppletivo e dà luogo al ritocco dei dodicesimi iscritti dopo l ' inizio dell ' esercizio .

Questo ritocco è effettuato alla prima iscrizione successiva all ' adozione definitiva del bilancio rettificativo o suppletivo .

Il dodicesimo relativo all ' iscrizione del mese di gennaio di ciascun esercizio è calcolato sulla base delle somme previste nel progetto di bilancio ; la regolarizzazione di tale importo è effettuata in occasione dell ' iscrizione relativa al mese successivo . Qualora il bilancio non sia stato adottato definitivamente prima dell ' inizio dell ' esercizio , il calcolo dei dodicesimi è ugualmente basato sugli importi previsti dal progetto di bilancio ; la regolarizzazione è effettuata alla prima scandenza successiva all ' adozione definitiva del bilancio .

4 . Sulla base dell ' estratto annuo delle risorse IVA di cui all ' articolo 10 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE , Euratom , CECA ) n . 2892/77 , a ciascuno Stato membro è addebitato l ' importo risultante dai dati che figurano in detto estratto mediante applicazione del tasso adottato per l ' esercizio precedente , e sono accreditate le dodici iscrizioni effettuate nel corso di detto esercizio . La Commissione determina l ' ammontare del saldo e lo comunica agli Stati membri in tempo utile affinchù questi ultimi possano iscriverlo nel conto di cui all ' articolo 9 , paragrafo 1 , del presente regolamento il primo giorno feriale del mese di agosto del medesimo anno .

5 . A decorrere dal 1° gennaio 1979 , gli Stati membri che nel corso dell ' esercizio precedente abbiano iscritto dei contributi finanziari basati sul PNL procedono , alle scadenze indicate al paragrafo 3 e secondo lo stesso metodo , ad una rettifica di detti contributi in modo da ristabilire , in considerazione della consistenza effettiva delle risorse IVA , la ripartizione iniziale estistente nel bilancio tra queste ultime e i contributi finanziari basati sul PNL .

6 . Le operazioni indicate nei paragrafi 4 e 5 costituiscono modifiche delle entrate dell ' esercizio nel corso del quale vengono effettuate .

Articolo 11

ogni ritardo nelle iscrizioni sul conto di cui all ' articolo 9 , paragrafo 1 , dà luogo al pagamento , da parte dello Stato membro in questione , di un interesse il cui tasso è pari al tasso di sconto più elevato applicato negli Stati membri il giorno della scadenza . Tale tasso è aumentato di 0,25 punti per ogni mese di ritardo . Il tasso così aumentato è applicabile a tutto il periodo del ritardo .

TITOLO IV

Gestione della tesoreria

Articolo 12

1 . La Commissione dispone delle somme accreditate sui conti previsti dall ' articolo 9 , paragrafo 1 , nella misura necessaria per coprire i bisogni di tesoreria derivanti dall ' esecuzione del bilancio .

2 . Qualora i bisogni di tesoreria superino gli averi dei conti , la Commissione può effettuare prelievi al di là di tali averi complessivi . In questo caso essa informa preliminarmente gli Stati membri dei superamenti prevedibili .

3 . La differenza tra gli averi globali e i bisogni di tesoreria è ripartita tra gli Stati membri , per quanto possibile , proporzionalmente alla previsione delle entrate del bilancio provenienti da ciascuno Stato membro .

4 . Gli ordini e le istruzioni trasmessi dalla Commissione al Tesoro o all ' amministrazione competente di ogni Stato membro sono eseguiti al più presto .

TITOLO V

Modalità di applicazione dell ' articolo 4 , paragrafi 2 e 3 della decisione del 21 aprile 1970

Articolo 13

1 . Il presente articolo si applica qualora sia necessario ricorrere alle deroghe provvisorie previste all ' articolo 4 , paragrafi 2 e 3 , della decisione del 21 aprile 1970 .

2 . Il prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato viene calcolato in base alle statistiche elaborate dall ' Istituto statistico delle Comunità europee e corrisponde , per ciascuno Stato membro , alla media aritmetica dei primi tre anni del quinquennio precedente l ' esercizio per il quale si applicano le disposizioni dell ' articolo 4 , paragrafi 2 e 3 , della decisione del 21 aprile 1970 .

3 . Il prodotto nazionale lordo per ciascun anno di riferimento è calcolato in UCE in base al tasso medio dell ' UCE dell ' anno preso in considerazione .

4 . Finchù la deroga prevista all ' articolo 4 , paragrafo 2 , della decisione del 21 aprile 1970 è applicata per uno o più Stati membri , la Commissione determina , nel suo progetto preliminare di bilancio , la percentuale prevedibile di copertura del bilancio che corrisponde ai contributi finanziari di questi Stati membri , in funzione della quota del loro PNL in rapporto alla somma dei prodotti nazionali lordi degli Stati membri , e fissa il tasso dell ' IVA corrispondente alla copertura del saldo del bilancio da parte degli altri Stati membri . Tali dati sono approvati secondo la procedura di bilancio .

Articolo 14

Ai sensi del presente regolamento :

a ) il prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato è uguale al prodotto interno lordo dei prezzi di mercato aumentato dei redditi da lavoro dipendente nonchù dei redditi da capitale e impresa ricevuti dal resto del mondo , e diminuito dei flussi corrispondenti versati al resto del mondo ;

b ) il prodotto interno lordo ai prezzi di mercato , che rappresenta il risultato finale dell ' attività di produzione delle unità produttrici residenti , corrisponde alla produzione totale di beni e servizi delle ' economia , diminuita dei consumi intermedi totali ed aumentata delle imposte indirette sulle importazioni .

TITOLO VI

Modalità di applicazione dell ' articolo 4 , paragrafo 5 , delle decisione del 21 aprile 1970

Articolo 15

Ai fini dell ' applicazione dell ' articolo 4 , paragrafo 5 , della decisione del 21 aprile 1970 , il saldo di un esercizio è costituito dalla differenza tra :

- l ' insieme delle entrate riscosse per tale esercizio e

- l ' ammontare dei pagamenti effettuati con gli stanziamenti di tale esercizio , aumentato dell ' ammontare degli stanziamenti dello stesso esercizio mantenuti , conformemente agli articoli 6 e 95 del regolamento finanziario .

Tale differenza viene aumentata o diminuita dell ' importo netto degli annullamenti di stanziamenti mantenuti di esercizi precedenti e dei superamenti dei pagamenti di detti stanziamenti dovuti alle modifiche dei tassi di cambio intervenute fra la fissazione dell ' ammontare degli stanziamenti mantenuti ed il loro utilizzo .

Inoltre , il saldo dell 'esercizio 1978 viene aumentato dell ' eccedenza o diminuito del disavanzo che risulta all ' atto della rivalutazione in unità di conto europee , il 1° gennaio 1978 , del bilancio stabilito il 31 dicembre 1977 in unità di conto .

Articolo 16

1 . Prima della fine del mese di ottobre di ciascun esercizio la Commissione procede , sulla base dei dati di cui dispone in quel momento , ad una stima del gettito delle risorse proprie per l ' intero anno .

Qualora vengano rilevate , rispetto alle previsioni iniziali , delle differenze consistenti , queste ultime formano oggetto di una lettera rettificativa del progetto di bilancio dell ' esercizio successivo .

2 . In occasione delle operazioni di cui all ' articolo 10 , paragrafi 4 e 5 , la previsione delle entrate di cui al bilancio dell ' esercizio in corso viene aumentata o diminuita , mediante un bilancio rettificativo , delle differenze risultanti da tali operazioni .

TITOLO VII

Disposizioni relative al controllo

Articolo 17

1 . Gli Stati membri sono tenuti a prendere tutte le misure necessarie affinchù gli importi corrispondenti ai diritti accertati in conformità degli articoli 1 e 2 siano messi a disposizione della Commissione alle condizioni previste dal presente regolamento .

2 . Gli Stati membri sono dispensati dall ' obbligo di mettere a disposizione della Commissione gli importi corrispondenti ai diritti accertati soltanto se la riscossione non abbia potuto essere effettuata per ragioni di forza maggiore .

3 . Gli Stati membri comunicato semestralmente alla Commissione , se del caso nel quadro delle procedure vigenti , i dati complessivi e le questioni di principio relativi ai problemi più importanti sollevati , in particolare sul piano contenzioso , dall ' applicazione del presente regolamento .

Articolo 18

1 . Gli Stati membri procedono alle verifiche ed indagini relative all ' accertamento e alla messa a disposizione delle risorse proprie . La Commissione esercita le sue competenze alle condizioni previste dal presente articolo .

2 . In questo quadro , gli Stati membri :

- procedono ai controlli supplementari che la Commissione pu ò loro chiedere con richiesta motivata ;

- associano la Commissione , a sua richiesta , ai controlli da essa effettuati .

Gli Stati membri prendono tutte le misure atte a facilitare tali controlli . Quando la Commissione è associata a detti controlli , gli Stati membri tengono a sua disposizione i documenti giustificativi di cui all ' articolo 3 . Al fine di limitare per quanto possibile i controlli supplementari , e in casi specifici , la Commissione può chiedere che vengano trasmessi determinati documenti .

3 . I controlli di cui ai paragrafi 1 e 2 non pregiudicano :

a ) i controlli effettuati dagli Stati membri in conformità delle loro disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative ;

b ) le misure previste agli articoli 206 , 206 bis e 206 ter del trattato che istituisce la Comunità economica europea e agli articoli 180 , 180 bis e 180 ter del trattato che istituisce la Comunità europea dell ' energia atomica ;

c ) i controlli organizzati in virtù dell ' articolo 209 , lettera c ) , del trattato che istituisce la Comunità economica europea , e dell ' articolo 183 , lettera c ) , del trattato che istituisce la Comunità europea dell ' energia atomica .

4 . Periodicamente , la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito al funzionamento del sistema di controllo .

Articolo 19

Le disposizioni di diritto comunitario applicabili ai settori di cui all ' articolo 2 , primo comma , della decisione del 21 aprile 1970 , in particolare per quanto riguarda la nomenclatura , l ' origine , il valore in dogana , il transito comunitario e il perfezionamento attivo , sono applicate dalla autorità competenti degli Stati membri ai fini dell ' accertamento delle risorse proprie .

TITOLO VIII

Disposizioni relative al comitato consultivo delle risorse proprie

Articolo 20

1 . È istituito un comitato consultivo delle risorse proprie , in appresso denominato « comitato » .

2 . Il comitato si compone di rappresentanti degli Stati membri e della Commissione . Ciascuno Stato membro è rappresentato nel comitato da cinque funzionari al massimo .

Il comitato è presieduto da un rappresentante della Commissione .

Il segretariato del comitato è assicurato dai servizi della Commissione .

3 . Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno .

Articolo 21

Il comitato prende in esame i problemi sollevati dal suo presidente , sia su iniziativa di quest ' ultimo , sia su richiesta del rappresentante di uno Stato membro , concernenti l ' applicazione del presente regolamento , e in particolare per quanto riguarda :

a ) le informazioni e comunicazioni di cui all ' articolo 4 , paragrafo 1 , lettera b ) , all ' articolo 5 e all ' articolo 18 , paragrafo 3 ;

b ) i casi di forza maggiore di cui all ' articolo 18 , paragrafo 2 ;

c ) i controlli ed esami previsti all ' articolo 19 , paragrafo 2 .

TITOLO IX

Disposizioni finali

Articolo 22

Anteriormente al 30 settembre 1979 , la Commissione presenta una relazione sull ' applicazione del presente regolamento nonchù eventualmente le proposte di modifica riguardanti il regolamento stesso .

Articolo 23

Il Consiglio , che delibera all ' unanimità su proposta della Commissione , adotta , ove necessario , le modalità di applicazione del presente regolamento .

Articolo 24

Il regolamento ( CEE , Euratom , CECA ) n . 2/71 è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 1978 . I riferimenti a tale regolamento devono intendersi come concernenti il presente regolamento .

Articolo 25

Per l ' esercizio 1978 , i termini di cui all ' articolo 5 e all ' articolo 10 , paragrafo 4 , sono rispettivamente prorogati fino al 1° settembre 1979 e fino al primo giorno feriale del mese di ottobre 1979 .

Articolo 26

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

Esso è applicabile a decorrere dall ' esercizio 1978 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , addì 19 dicembre 1977 .

Per il Consiglio

Il Presidente

G . GEENS

( 1 ) GU n . L 94 del 28 . 4 . 1970 , pag . 19 .

( 2 ) GU n . C 266 del 7 . 11 . 1977 , pag . 50 .

( 3 ) GU n . L 145 del 13 . 6 . 1977 , pag . 1 .

( 4 ) GU n . L 3 del 5 . 1 . 1971 , pag . 1 .

( 5 ) Vedi pagina 8 della presente gazzetta ufficiale .

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