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Document 31977R1516

    Regolamento (CEE) n. 1516/77 della Commissione, del 6 luglio 1977, che modifica il regolamento (CEE) n. 776/73 relativo alla registrazione dei contratti ed alle comunicazioni dei dati nel settore del luppolo

    GU L 169 del 7.7.1977, p. 12–12 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 21/10/2006; abrog. impl. da 32006R1557

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1977/1516/oj

    31977R1516

    Regolamento (CEE) n. 1516/77 della Commissione, del 6 luglio 1977, che modifica il regolamento (CEE) n. 776/73 relativo alla registrazione dei contratti ed alle comunicazioni dei dati nel settore del luppolo

    Gazzetta ufficiale n. L 169 del 07/07/1977 pag. 0012 - 0012
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 9 pag. 0028
    edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 18 pag. 0189
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 9 pag. 0028
    edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 12 pag. 0227
    edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 12 pag. 0227


    ++++

    REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1516/77 DELLA COMMISSIONE

    del 6 luglio 1977

    che modifica il regolamento ( CEE ) n . 776/73 relativo alla registrazione dei contratti ed alle comunicazioni dei dati nel settore del luppolo

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

    visto il regolamento ( CEE ) n . 1696/71 del Consiglio , del 26 luglio 1971 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1170/77 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 12 , paragrafo 3 , e l ' articolo 18 ;

    considerando che il regolamento ( CEE ) n . 1696/71 dispone all ' articolo 12 , paragrafo 3 , che nelle regioni della Comunità in cui le associazioni riconosciute di produttori sono in grado di assicurare un reddito equo ai membri e di realizzare una gestione razionale dell ' offerta , l ' aiuto è concesso unicamente a tali associazioni di produttori ;

    considerando che , a norma dello stesso regolamento , il Consiglio , su proposta della Commissione fondata sulle comunicazioni degli Stati membri , adotta l ' elenco di tali regioni ; che occorre pertanto disporre che gli Stati membri indichino alla Commissione in quali regioni sussistono le predette condizioni ;

    considerando che , affinche il Consiglio possa adottare l ' elenco di tali regioni per ogni raccolto , anteriormente alle prime operazioni colturali , occorre che le comunicazioni degli Stati membri giungano tempestivamente alla Commissione ;

    considerando che la Commissione deve essere in grado di attualizzare prima di ogni raccolto la ripartizione delle varietà di luppolo coltivate nella Comunità secondo i gruppi di varietà di cui all ' articolo 12 , paragrafo 5 , del regolamento ( CEE ) n . 1696/71 ;

    considerando che , a norma dell ' articolo 12 , paragrafo 5 , del regolamento ( CEE ) n . 1696/71 , è tenuto conto per il calcolo dell ' aiuto segnatamente del ricavato realizzato dalle associazioni riconosciute di produttori ; che è pertanto opportuno che gli Stati membri comunichino i rispettivi dati distinguendoli secondo che provengano da associazioni o da singoli produttori ;

    considerando che occorre completare in conformità il regolamento ( CEE ) n . 776/73 della Commissione , del 20 marzo 1973 , relativo alla registrazione dei contratti e alle comunicazioni dei dati nel settore del luppolo ( 3 ) , modificato dal regolamento ( CEE ) n . 209/77 ( 4 ) ;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il luppolo ,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

    Articolo 1

    Nel regolamento ( CEE ) n . 776/73 è inserito il seguente articolo 3 bis :

    « Articolo 3 bis

    Ogni Stato membro comunica annualmente :

    a ) prima del 1 febbraio dell ' anno di raccolto per il quale l ' aiuto alla produzione può essere concesso , la lista della regioni di cui all ' articolo 12 , paragrafo 3 , primo comma , del regolamento ( CEE ) n . 1696/71 ;

    b ) prima del 31 marzo dell ' anno di raccolto per il quale l ' aiuto alla produzione può essere concesso , le varietà di luppolo coltivate sulle superfici registrate di cui all ' articolo 13 del regolamento ( CEE ) n . 1696/71 per il raccolto precedente , nonchù il loro contenuto in acido alfa » .

    Articolo 2

    L ' articolo 4 , paragrafo 1 , primo comma , e l ' articolo 6 , primo comma , del regolamento ( CEE ) n . 776/73 sono completati dal testo seguente :

    « e facendo distinzione tra associazioni ricono sciute di produttori e singoli produttori » .

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

    Fatto a Bruxelles , il 6 luglio 1977 .

    Per la Commissione

    Il Vicepresidente

    Finn GUNDELACH

    ( 1 ) GU n . L 175 del 4 . 8 . 1971 , pag . 1 .

    ( 2 ) GU n . L 137 del 3 . 6 . 1977 , pag . 7 .

    ( 3 ) GU n . L 74 del 22 . 3 . 1976 , pag . 14 .

    ( 4 ) GU n . L 28 del 1° . 2 . 1977 , pag . 35 .

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