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Document 31976L0761

    Direttiva 76/761/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai proiettori dei veicoli a motore con funzione di fari abbaglianti e/o anabbaglianti nonché di quelle relative alle lampade ad incandescenza per tali proiettori

    GU L 262 del 27.9.1976, p. 96–121 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2014; abrogato da 32009R0661

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1976/761/oj

    31976L0761

    Direttiva 76/761/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai proiettori dei veicoli a motore con funzione di fari abbaglianti e/o anabbaglianti nonché di quelle relative alle lampade ad incandescenza per tali proiettori

    Gazzetta ufficiale n. L 262 del 27/09/1976 pag. 0096 - 0121
    edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 5 pag. 0125
    edizione speciale greca: capitolo 13 tomo 4 pag. 0067
    edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 5 pag. 0125
    edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 5 pag. 0135
    edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 5 pag. 0135


    ++++

    DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

    del 27 luglio 1976

    per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai proiettori dei veicoli a motore con funzione di fari abbaglianti e/o anabbaglianti nonchù di quelle relative alle lampade ad incandescenza per tali proiettori

    ( 76/761/CEE )

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 100 ,

    vista la proposta della Commissione ,

    visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

    visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,

    considerando che le prescrizioni tecniche alle quali devono soddisfare i veicoli a motore ai sensi delle legislazioni nazionali concernono tra l ' altro i proiettori con funzione di fari abbaglianti e/o anabbaglianti come pure le loro lampade ;

    considerando che queste prescrizioni differiscono da uno Stato membro all ' altro ; che ne risulta la necessarità che le stesse prescrizioni siano adottate da tutti gli Stati membri , a titolo complementare ovvero in sostituzione delle attuali regolamentazioni in tali Stati , segnatamente al fine di permette l ' applicazione , per ogni tipo di veicolo , della procedura di omologazione CEE che forma oggetto della direttiva 70/156/CEE del Consiglio , del 6 febbraio 1970 , per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all ' omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ( 3 ) ;

    considerando che , con direttiva 76/756/CEE ( 4 ) , il Consiglio ha adottato le disposizioni comuni concernenti l ' installazione dei dispositivi d ' illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ;

    considerando che , nell ' ambito di una procedura di omologazione armonizzata relativa ai proiettori con funzione di fari abbaglianti e/o anabbaglianti come pure alle loro lampade , ogni Stato membro ha la possibilità di costatare l ' osservanza delle prescrizioni comuni di costruzione e di collaudo e di informare gli altri Stati membri della costatazione fatta tramite invio di una copia della scheda di omologazione compilata per ogni tipo di tali proiettori o lampade ; che l ' apposizione di un marchio di omologazione CEE su tutti i dispositivi fabbricati in conformità del ripo omologato rende inutile il controllo tecnico di tali dispositivi negli altri Stati membri ;

    considerando che occorre tener conto di talune prescrizioni tecniche adottate dalla Commissione economica per l ' Europa dell ' ONU nei regolamenti n . 1 ( Prescriptions uniformes relatives à l ' homologation des projecteurs pour vehicules automobiles , ùmettant un faisceau de croisement asymùtrique et un faisceau de route ou l ' un ou l ' autre de ces faisceaux ) ( 5 ) e n . 2 ( Prescriptions uniformes relatives à l ' homologation des lampes ùlectriques à incandescence pour projecteurs ùmettant un faisceau de croisement asymetrique et un faisceau de route , ou l ' un ou l ' autre de ces faisceaux ) ( 5 ) , allegati all ' accordo del 20 marzo 1958 , relativi all ' adozione di condizioni uniformi di omologazione e al reciproco riconoscimento dell ' omologazione degli equipaggiamenti e degli elementi dei veicoli a motore ;

    considerando che il ravvicinamento delle legislazioni nazionali relative ai veicoli a motore comporta un riconoscimento fra gli Stati membri dei controlli effettuati da ciascuno di essi sulla base delle prescrizioni comuni ,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

    Articolo 1

    1 . Ogni Stato membro procede su richiesta all ' omologazione CEE di qualunque tipo di proiettore con funzione di faro abbagliante e/o anabbagliante conforme alle prescrizioni di costruzione e di collaudo di cui agli allegati I e IV e di qualunque tipo di lampada ad incandescenza per tali proiettori conforme alle prescrizioni di costruzione e di collaudo di cui alle prescrizioni di costruzione e di collaudo di cui agli allegati III e IV .

    2 . lo Stato membro che ha rilasciato l ' omologazione CEE adottata lemisure necessarie per controllare , ove occorra , la conformità della fabbricaizne al tipo omologato , se necessario in collabarazione con le autorità degli altri Stati membri . Tale controllo si effettuata per sondaggio .

    Articolo 2

    Gli Stati membri rilasciano al fabbricante o al suo mandatario un marchio di omologazione CEE conforme ai modelli previsti nell ' allegato VI per ogni tipo di proiettore con funzione di faro abbagliante e/o anabbagliante o di lampada per tali proiettori da essi omologato a norma dell ' articolo 1 .

    Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni atte ad impedire l ' utilizzazione di marchi che possano creare confusione tra proiettori con funzione di fari abbaglianti e/o anabbaglianti e relative lampade di un tipo omologato a norma dell ' articolo 1 ed altri dispositivi .

    Articolo 3

    1 . Gli Stati membri non possono vietare la commercializzazione di proiettori con funzione di fari abbaglianti e/o anabbaglianti e di lampade per tali proiettori per motivi concernenti la costruzione o il funzionamento , se questi recano il marchio di omologazione CEE .

    2 . Tuttavia uno Stato membro può vietare la commercializzazione di proiettori con funzione di fari abbaglianti e/o anabbaglianti e di lampade per tali proiettori recanti il marchio di omologazione CEE che , sistematicamente , non siano conformi al tipo omologato .

    Questo Stati informa immediatamente gli Stati membri e la Commissione circa le misure adottate , precisando i motivi della decisione .

    Articolo 4

    Entro il termine di un mese le autorità competenti di ogni Stato membro inviano a quelle degli altri Stati membri copia delle schede di omologazione , i cui modeli sono riportati negli allegati II e IV , compilate per ogni tipo di proiettore con funzione di faro abbagliante e/o anabbagliante e di lampade per tali proiettori che esse omologano o rifiutano di omologare .

    Articolo 5

    1 . Se lo Stato membro che ha proceduto all ' omologazione CEE costata la non conformità al tipo che ha omologato di diversi proiettori con funzione di fari abbaglianti e/o anabbaglianti o lampade per tali proiettori muniti dello stesso marchio di omologazione , esso adotta i provvedimenti necessari onde garantire la conformità della fabbricante al tipo omologato . Le autorità competenti di detto Stato informano quelle degli altri Stati membri delle misure adottate , le quali possono giungere , in caso di non conformità sistematica , fino alla revoca dell ' omologazione CEE . Dette autorità adottano le stesse disposizioni se vengono informate dalle autorità competenti di un altro Stato membro dell ' esistenza di una tale mancanza di conformità .

    2 . Le autorità competenti degli Stati membri si informano reciprocamente , entro un mese , della revoca di un ' omologazione CEE accordata , come pure dei motivi di tale misura .

    Articolo 6

    Ogni decisione di rifiuto o revoca di omologazione o divieto di commercializzazione o di utilizzazione , presa in base alle disposizioni adottate in applicazione della present direttiva , va motivata in maniera precisa . Essa viene notificata all ' interessato con l ' indicazione delle base di ricorso aperte dalle legislazioni in vigore negli Stati membri e del termine entro il quale tali ricorsi possono essere presentati .

    Articolo 7

    /Gli Stati membri non possono rifiutare l ' omologazione CE nù l ' omologazione di portata nazionale di un veicolo per motivi concernenti i proiettori con funzione di fari abbaglianti e/o anabbaglianti o le lampade per tali proiettori se queste recano il marchio di omologazione CEE e sono montati in conformità delle prescrizioni della direttiva 76/756/CEE .

    Articolo 8

    Gli Stati membri non possono rifiutare o vietare la vendita , l ' immatricolazione , la messa in circolazione o l ' utilizzazione del veicoli concernenti i proiettori con funzione di fari abbaglianti e/o anabbaglianti o le lampade per tali proiettori , se questi recano il marchio di omologazione CEE e sono montati in conformità delle prescrizioni delle direttiva 76/756/CEE .

    Articolo 9

    Ai sensi della presente direttiva , si intende per veicolo ogni veicolo a motore destinato a circolare su strada , con o senza carrozzeria , che abbia almeno quattro ruote e una velocità massima per costruzione superiore ai 256 km/h , ad eccezione dei veicoli che si spostano su rotaie , delle trattrici e macchine agricole e delle macchine operatrici .

    Articolo 10

    Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico le prescrizioni degli allegati sono adottate a norma della procedura prevista dall ' articolo 13 della direttiva 70/156/CEE .

    Articolo 11

    1 . Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 1° luglio 1977 le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva e ne informano immediatamente la Commissione . Essi applicano queste disposizioni a partire da 1° ottobre 1977 al più tardi .

    2 . Sin dalla notifica della presente direttiva , gli Stati membri sono tenuti ad informare la Commissione , in tempo utile permetterle di presentare le sue osservazioni , di qualsiasi progetto relativo alle disposizioni di ordine legislativo , regolamentare o amministrativo che essi intendano adottare nel settore disciplinato dalla presente direttiva .

    Articolo 12

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

    Fatto a Bruxelles , addì 27 luglio 1976 .

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    M . van der STOEL

    ( 1 ) GU n . C 76 del 7 . 4 . 1975 , pag . 37 .

    ( 2 ) GU n . C 255 del 7 . 11 . 1975 , pag . 2 .

    ( 3 ) GU n . L 42 del 23 . 2 . 1970 , pag . 1 .

    ( 4 ) Vedi pag . 1 della presente Gazzetta ufficiale .

    ( 5 ) Documento della Commissione economica per l ' Europa

    E/ECE/324 * Add . 1 del 24 . 3 . 1960 .

    E/ECE/TRANS/505 * *

    Elenco degli allegati

    Allegato I ( * ) : Prescrizioni per i proiettori dei veicoli a motore con funzione di fari abbaglianti e/o anabbaglianti

    Allegato II : Modello della scheda di omologazione CEE

    Allegato III ( * ) : Prescrizioni relative alle lampade ad incandescenza per proiettori con funzione di fari abbaglianti e/o anabbaglianti

    Allegato IV : Modello della scheda di omologazione CEE

    Allegato V ( * ) : Appendici 1 , 2 , 3 e 4 : figure e tabelle

    Allegato VI : Condizioni d ' omologazione CEE e marcatura

    - Appendice : esempi di marchio di omologazione CEE

    ( * ) I requisiti tecnici di questo allegato sono analoghi a quelli dei regolamenti n . 1 e n . 2 della Commissione economica per l ' Europa ; sono uguali , in particolare , le suddivisioni in punti . Per questo motivo , se un punto dei regolamenti n . 1 e n . 2 non è trattato nella presente direttiva , il suo numero è indicato tra parentesi per memoria .

    ALLEGATO I

    PRESCRIZIONI PER I PROIETTORI DEI VEICOLI A MOTORE CON FUNZIONE DI FARI ABBAGLIANTI E/O ANABBAGLIANTI

    ( DEFINIZIONE , DISPOSIZIONI GENERALI , ILLUMINAMENTO , CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE , PROIETTORE CAMPIONE )

    1 . DEFINIZIONE

    1.1 . « Tipo di proiettore »

    Per « tipo di proiettore » si intendono che non presentano tra loro differenze essenziali ; tali differenze sono in particolare le seguenti :

    1.1.1 . i marchi di fabbrica o commerciali ;

    1.1.2 . le caratteristiche dei sistemi ottici ;

    1.1.3 . gli elementi aggiuntivi tali da modificare i risultati per riflessione , rifrazione o assorbimento ;

    1.1.4 . la destinazione esclusiva alla circolazione a destra o alla circolazione a sinistra , oppure destinazione ad entrambe ;

    1.1.5 . l ' emissione di un fascio di luce solo anabbagliante o solo abbagliante , oppure di entrambi i fasci .

    ( 2 . )

    ( 3 . )

    ( 4 . )

    5 . DISPOSIZIONI GENERALI

    5.1 . Ciascuno dei campioni deve soddisfare alle disposizioni di cui ai successivi punti 6 e 7 .

    5.2 . I proiettori debbono essere progettati e costruiti in modo tale che , nelle normali condizioni di impiego e malgrado le vibrazioni alle quali possono essere sottoposti in tali condizioni , mantengano le caratteristiche fotometriche prescritte dalla presente direttiva e il loro funzionamento resti assicurato .

    5.3 . Le parti destinate a fissare la lampada al fine riflettore debbono essere costruite in modo che , anche al buio , la lampada possa essere montata senza rischio di errori nella sua posizione appropriata ( 1 ) .

    5.4 . Per i proiettori costruiti in maniera da soddisfatte contemporaneamente alle esigenze degli Stati membri dove la circolazione si effettua a destra ed a quelle degli Stati membri dove la circolazione si effettuata a sinistra , l ' adeguamento ad un determinato senso di circolazione può essere ottenuto mediante una opportuna regolazione iniziale all ' atto del montaggio sul veicolo o mediante una manovra volontaria dell ' utente . Dette operazioni consistono , per esempio , in una determinata regolazione angolare del gruppo ottico rispetto al veicolo , oppure della lampada rispetto al gruppo ottico . In ogni caso debbono essere possibili soltanto due posizioni angolari differenti , ben definite e ciascuna rispondente ad un determinato senso di circolazione ( a destra o a sinistra ) , mentre deve essere reso impossibile lo spostamento accidentale da una posizione all ' altra nonchù l ' esistenza di posizioni intermedie . Qualora la lampada possa occupare due posizioni differenti , le parti destinate a fissare questa al riflettore devono essere progettate e realizzate in maniera che , in ognuna delle due posizioni , la lampada medesima resti fissata con la stessa precisione richiesta per i proiettori destinati ad un solo senso di circolazione .

    La verifica della conformità alle prescrizioni del presente punto 5.4 si effettua a vista e , se occorre , mediante un montaggio di prova .

    6 . ILLUMINAMENTO

    6.1 . I proiettori devono essere costruiti in modo tale che il filamento anabbagliante delle lampade corrispondenti fornisca una luce non abbagliante e tuttavia sufficiente , e che il filamento abbagliante fornisca a sua volta un buon illuminamento .

    Per la verifica dell ' illuminamento prodotto dal proiettore , si usa uno schermo disposto verticalmente ad una distanza di 25 m davanti al proiettore e perpendicolarmente all ' asse di quest ' ultimo ( vedi appendici 1 e 2 dell ' allegato V ) , nonchù una lampada campione costruita per una tensione nominale di 12 V , con bulbo liscio ed incolore , avente a questa tensione le seguenti caratteristiche :

    * Potenza in watt * Flusso luminoso in lumen *

    Filamento anabbagliante * 40 ± 5 % * 450 ± 10 % *

    Filamento abbagliante * 45 ± 0 % * 700 ± 10 % *

    * - 10 % * *

    Le quote che stabiliscono la posizione dei filamenti all ' interno della lampada campione sono riportate nella figura dell ' appendice 3 dell ' allegato V . La lampada campione va alimentata alla tensione che permette di ottenere il flusso luminoso nominale .

    6.2 . Il fascio anabbagliante deve far apparire sulle schermo una linea di demarcazione sufficientemente netta per consentire una buona regolazione mediante la linea stessa . La linea di demarcazione deve essere , dal lato opposto al senso di circolazione per il quale è previsto il proiettore , una retta orizzontale ; dall ' altro lato , la linea di demarcazione deve essere orizzontale o situata nell ' angolo di 15° al di sopra dell ' orizzontale .

    Il proiettore deve essere orientato nel modo seguente :

    - per i proiettori destinati alla circolazione a destra , la linea di demarcazione nella metà sinistra dello schermo ( 2 ) deve essere orizzontale . Per i proiettori destinati dalla circolazione a sinistra la linea di demarcazione nella metà destra dello schermo deve essere orizzontale .

    - detta parte orizzontale della linea di demarcazione si deve trovare sullo schermo a 25 cm al di sotto del piano orizzontale passante per il centro focale del proiettore ( vedi appendici 1 e 2 dell ' allegato V ) ,

    - lo schermo deve essere disposto come indicato nelle appendici 1 e 2 dell ' allegato V ( 3 ) .

    Così regolato , il proiettore deve soddisfare alle condizioni ai successivi punti 6.3 e 6.4 se esso è destinato a dare un fascio anabbagliante e un fascio abbagliante ; alle sole condizioni di cui al punto 6.3 se l ' omologazione è richiesta soltanto per il fascio anabbagliante ( 4 ) .

    Qualora un proiettore, regolato nel modo sopraindicato , non rispetti le condizioni di cui ai punti 6.3 e 6.4 , è consentito variarne la regolazione purchù non si sposti lateralmente di più di un grado ( = 440 mm ) verso destra o verso sinistra l ' asse del fascio o il punto di incrocio definito nelle appendici 1 e 2 dell ' allegato V ( 5 ) . Per facilitare le regolazione mediante la linea di demarcazione , è consentito coprire parzialmente il proiettore affinchù la linea di demarcazione risulti più netta .

    Se il proiettore è destinato a fornire unicamente un fascio abbagliante esso deve essere regolato in modo che la zona di massimo illuminamento sia « centrata » sul punto d ' incrocio delle linee « h - h » e « v - v » . Tale proiettore deve rispettare soltanto le condizioni indicate al punto 6.4 .

    6.3 . L ' illuminamento prodotto sullo schermo dal fascio anabbagliante deve rispondere alle prescrizioni indicate nella seguente tabella :

    Punti sullo schermo di misura * Proiettori per circolazione a destra * Proiettori per circolazione a sinistra * Illuminamento richiesto , in lux *

    Punto B 50 L * Punto B 50 R * *0,3 *

    Punto B 75 R * Punto B 75 L * *6,0 *

    Punto B 50 R * Punto B 50 L * *6,0 *

    Punto B 25 L * Punto B 25 R * *1,5 *

    Punto B 25 R * Punto B 25 L * *1,5 *

    Ogni punto nella zona III * Ogni punto nella zona III * *0,7 *

    Ogni punto nella zona IV * Ogni punto nella zona IV * *2,0 *

    Ogni punto nella zona I * *20,0 *

    Resta che , se il flusso della lampada campione utilizzata per la misura è diverso da 450 lumen , i valori misurati devono essere corretti in proporzione al rapporto dei flussi .

    In nessuna delle zone I , II , III e IV debbono riscontrarsi variazioni laterali , nocive ad una buona visibilità .

    I proiettori che devono soddisfare sia le esigenze della circolazione a destra che quelle della circolazione a sinistra debbono rispettare , per ognuna delle due posizioni angolari del gruppo ottico o della lampada , le condizioni sopra indicate per il senso di circolazione corrispondente alla posizione angolare .

    6.4 . La misura dell ' illuminamento sullo schermo dal fascio abbagliante si effettua con il proiettore regolato come per le misure indicate al punto 6.3 , oppure , se si tratta di un proiettore che fornisce soltanto un fascio abbagliante , conformemente all ' ultimo capoverso del punto 6.2 .

    L ' illuminamento prodotto sullo schermo dal fascio abbagliante deve rispettare le seguenti prescrizioni :

    il punto d ' incrocio H delle linee « h - h » e « v - v » deve trovarsi all ' interno dell ' isolux corrispondente al 90 % dell ' illuminamento massimo . Questo valore massimo non deve essere inferiore a 32 lux ;

    partendo dal punto H , orizzontalmente verso destra e verso sinistra , l ' illuminamento dovrà almeno pari a 16 lux fino ad una distanza di 1 125 mm ed almeno pari a 4 lux fino ad una distanza di 2 250 mm . Se il flusso della lampada campione utilizzata per le misure è diverso da 700 lumen , i valori misurati dovranno essere corretti in proporzione al rapporto dei flussi .

    6.5 . I valori dell ' illuminamento indicati ai punti 6.3 e 6.4 vengono misurati per mezzo di una cellula fotoelettrica avente una superficie efficace compresa in un quadrato di 65 mm di lato .

    ( 7 . )

    8 . CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

    Ogni proiettore recante il marchi di omologazione CEE deve essere conforme al tipo omologato e soddisfare alle prescrizioni fotometriche indicate al punto 6 .

    ( 9 . )

    10 . PROIETTORE CAMPIONE ( 6 )

    10.1 . Per « proiettore campione » , si intende un proiettore :

    - che soddisfi alle condizioni di omologazione sopra citate ;

    - che abbia un diametro effettivo non inferiore a 160 mm ;

    - che fornisca , munito di lampada campione , nei diversi punti e nelle diverse zone di cui al punto 6.3 , valori di illuminamento :

    - non superiori al 90 % dei limiti massimi ,

    - non inferiori al 120 % dei limiti minimi ,

    prescritti nella tabella del punto 6.3 .

    ( 11 . )

    ( 12 . )

    ( 1 ) Si ammette che un dispositivo soddisfi alle prescrizioni di questo punto quando il montaggio della lampada sul proiettore possa essere eseguito con facilità e l ' innesto della spina di riferimento nell ' apposita sede possa farsi anche al buio senza errori di orientamento , cioè a condizione che questa sede sia di larghezza appena sufficiente . Un dispositivo che permetta di accorgersi dell ' errato inserimento della lampada per via di un oscillazione apprezzabile di questa , oscillazione che non esiste quando la lampada è inserita correttamente , è ritenuto sufficientemente rispondente alle prescrizioni del punto 5.3 .

    ( 2 ) Lo schermo per la regolazione deve essere di larghezza per permettere l ' esame della linea di demarcazione su un ' estensione di almeno 5° da ogni lato della linea « v - v » ( vedi appendici 1 e 2 dell ' allegato V ) .

    ( 3 ) Qualora nel caso di un proiettore destinato a soddisfare alle prescrizioni della presente direttiva per il solo fascio anabbagliante , l ' asse focale differisca sensibilmente dalla direzione generale del fascio luminoso , la regolazione laterale va fatta in modo da soddisfare come meglio possibile ai requisiti di illuminamento nei punti 75 e 50 .

    ( 4 ) Tale proiettore « anabbagliante » può comportare un fascio abbagliante non soggetto a disposizioni particolari .

    ( 5 ) La tolleranza di orientamento orizzontale di 1° verso destra o verso sinistra non è incompatibile con una variazione d ' orientamento verticale , che invece è limitata soltanto dalle condizioni fissate al punto 6.4 .

    ( 6 ) Vedi allegato III , punto 10 . ++++

    ALLEGATO II

    MODELLO DI SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CEE

    Formato massimo : A 4 ( 210 × 297 mm )

    Indicazione dell ' amministrazione

    Comunicazione concernente l ' omologazione CEE , il rifiuto , la revoca dell ' omologazione CEE di un tipo di proiettore con funzione di faro abbagliante e/o anabbagliante

    N . di omologazione :

    1 . Proiettore presentato all ' omologazione CEE come tipo : CR , CR , CR , C , C , C , R ( * )

    2 . Marchio di fabbrica o commerciale :

    3 . Nome e indirizzo del fabbricante :

    4 . Eventualmente , nome e indirizzo del suo mandatario :

    5 . Presentato all ' omologazione CEE il

    6 . Servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione CEE :

    7 . Data del verbale rilasciato da questo servizio :

    8 . Numero del verbale rilasciato da questo servizio :

    9 . Data dell ' omologazione/del rifiuto/della revoca dell ' omologazione ( CEE ( * ) :

    10 . Omologazione CEE unica accordata , in base al punto 3.3 dell ' allegato VI , ad un dispositivo di illuminazione e di segnalazione luminosa comprendente più luci , in particolare ( * ) :

    11 . Data del rifiuto/della revoca ( * ) dell ' omologazione CEE unica :

    12 . Luogo :

    13 . Data :

    14 . Firma :

    15 . Il disegno n . ... , qui allegato , raffigura il proiettore visto di prospetto , con le rigature del vetro , ed in sezione trasversale .

    16 . Eventuali osservazioni :

    ( * ) Cancellare le menzioni inutili .

    ALLEGATO III

    PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE LAMPADE AD INCANDESCENZA PER PROIETTORI CON FUNZIONE DI FARI ABBAGLIANTI E/O ANABBAGLIANTI

    ( DEFINIZIONE , DISPOSIZIONI GENERALI , VALORI NOMINALI , ESECUZIONE , VALORI DELLA POTENZA E DEL FLUSSO LUMINOSO , COLORE , CONTROLLO DELLA QUALITÀ OTTICA , OSSERVAZIONI SUL COLORE , CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE )

    1 . DEFINIZIONE

    1.1 . « Tipi di lampade »

    Per « tipi di lampade » si intendono lampade che non presentano tra loro differenze essenziali ; tali differenze sono , in particolare , le seguenti :

    1.1.1 . i marchi di fabbrica o commerciali ,

    1.1.2 . le tensioni nominali ,

    1.1.3 . le potenze nominali ,

    1.1.4 . la forma di uno o più filamenti ,

    1.1.5 . il colore dei bulbi ,

    1.1.6 . le forme dei bulbi che modificano i risultati ottici .

    ( 2 . )

    ( 3 . )

    ( 4 . )

    5 . DISPOSIZIONI GENERALI

    5.1 . Ciascuno dei campioni deve soddisfare alle prescrizioni fotometriche di cui al successivo punto 8 .

    5.2 . Tutte le misure vengono effettuate alla « tensione di prova » ( 1 ) , e le lampade devono essere accese alle condizioni di cui al punto 8 .

    5.3 . Le lampade debbono essere progettate e costruite in modo tale che il loro funzionamento sia e resti assicurato in condizioni normali di utilizzazione . Inoltre le lampade non devono presentare nessun difetto di costruzione o di esecuzione .

    6 . VALORI NOMINALI

    I valori della tensione nominale sono : 6 , 12 e 24 volt .

    I valori della potenza nominale sono :

    Filamento abbagliante * Filamento anabbagliante * *

    45 watt * 40 watt * Per 6 e 12 volt *

    55 watt * 50 watt * Per 24 volt *

    7 . ESECUZIONE

    7.1 . I bulbi delle lampade non devono presentare striature o macchie che influiscano negativamente sul loro buon funzionamento . Nessun raggio emesso dal filamento anabbagliante e riflesso dalle pareti del bulbo deve incrociare l ' asse della lampada a meno di 6 mm all ' indietro ( lato zoccolo ) rispetto alla prima spira del filamento anabbagliante .

    7.2 . Le lampade devono avere un attacco del tipo normalizzato conforme alle indicazioni della figura dell ' appendice 4 dell ' allegato V .

    7.3 . La posizione e la forma dei filamenti e dello scodellino all ' interno della lampada nonchù le loro dimensioni devono essere conformi alle indicazioni della figura dell ' appendice 3 dell ' allegato V .

    7.4 . Lo zoccolo deve essere robusto e fissato solidamente al bulbo .

    La verifica della conformità alle prescrizioni del presente punto 7 si effettua con esame visivo , con il controllo delle dimensioni e , se occorre , con un montaggio di prova . Il controllo delle dimensioni di cui al punto 7.3 si effettua su lampade alimentare alla loro tensione di prova e , se occorre , per mezzo di un sistema di proiezione .

    8 . VALORI DELLA POTENZA E DEL FLUSSO LUMINOSO

    La potenza di ciascuno dei filamenti non deve superare di oltre il 10 % quella nominale . I flussi luminosi debbono rientrare nei limiti seguenti :

    Tensione di prova * Potenza nominale in watt * Flusso luminoso in lumen * Filamento * anabbagliante * abbagliante * Filamento anabbagliante * min . * max . * Filamento abbagliante * min . * max . *

    6,0 * * * * * * *

    12,0 * 40 * 45 * 400 * 550 * 600 * non precisato *

    24,0 * 50 * 55 * * * * *

    Il controllo si effettua con la lampada in posizione normale d ' impiego , alimentata alla tensione di prova , dopo aver mantenuto tali condizioni per un ' ora .

    9 . COLORE

    I bulbi delle lampade devono essere incolori o di colore giallo selettivo . In quest ' ultimo caso , la lunghezza d ' onda dominante della luce emessa deve essere compresa fra 575 e 585 nm ( nanometri ) , il fattore di purezza deve essere compreso tra 0,90 e 0,98 ed il fattore di trasmissione deve essere non inferiore a 0,78 ( 2 ) ; tali valori si determinano con luce emessa da un filamento di lampada elettrica ad una temperatura di colore di 2800 K e su un frammento del bulbo di una lampada che abbia funzionato alla propria tensione di prova per 48 ore in un proiettore .

    10 . CONTROLLO DELLA QUALITÀ OTTICA

    L ' esemplare che più si avvicina alle condizioni prescritte per la lampada campione viene provato in un proiettore « campione » ( 3 ) ; si verifica che l ' insieme costituito dal suddetto proiettore e dalla lampada in prova soddisfi alle prescrizioni di omologazione dei proiettori .

    11 . OSSERVAZIONI SUL COLORE

    L ' omologazione CEE è concessa se il colore della luce emessa è conforme alle prescrizioni del punto 3.13 dell ' allegato I della direttiva 76/756/CEE .

    12 . CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

    Ogni lampada munita del marchio di omologazione CEE deve essere conforme al tipo omologato e soddisfare alle prescrizioni fotometriche sopra indicate .

    ( 13 . )

    ( 14 . )

    ( 1 ) Queste tensioni di prova sono fissate come segue :

    per una tensione nominale di 6 V , la tensione di prova è di 6,0 V ,

    per una tensione nominale di 12 V , la tensione di prova è di 12,0 V ,

    per una tensione nominale di 24 V , la tensione di prova è di 24,0 V .

    ( 2 ) Queste prescrizioni corrispondono alle coordinate tricromatiche seguenti :

    GIALLO SELETTIVO : limite verso il rosso : Y * 0,138 + 0,580 x

    limite verso il verde : y * 1,29 x - 0,100

    limite verso il bianco : y * - x + 0,966

    limite verso il val . spettrale : y * - x + 0,992

    ( 3 ) Vedi allegato I , punto 10 .

    ALLEGATO IV

    MODELLO DI SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CEE

    Formato massimo : A 4 ( 210 × 297 mm )

    Indicazione dell ' amministrazione

    Comunicazione concernente l ' omologazione CEE , il rifiuto , la revoca dell ' omologazione CEE oppure l ' estensione dell ' omologazione CEE , il rifiuto la revoca dell ' estensione dell ' omologazione CEE di un tipo di lampada ad incandescenza

    N . di omologazione :

    1 . Lampada con bulbo incolore/di colore giallo selettivo ( * )

    - tensione nominale :

    - potenze nominali :

    2 . Marchio di fabbrica o commerciale :

    3 . Nome e indirizzo del costrutore :

    4 . Eventualmente , nome e indirizzo del suo mandatario :

    5 . Presentato all ' omologazione CEE il

    6 . Servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione CEE :

    7 . Data del verbale rilasciato da questo servizio :

    8 . Numero del verbale rilasciato da questo servizio :

    9 . Data dell ' omologazione/del rifiuto/della revoca dell ' omologazione ( CEE ( * ) :

    10 . Estensione dell ' omologazione CEE :

    11 . Data del rifiuto/della revoca ( * ) dell ' estensione dell ' omologazione CEE :

    12 . Luogo :

    13 . Data :

    14 . Firma :

    15 . Il disegno n . ... , qui allegato , rappresenta la lampada intera .

    16 . Eventuali osservazioni :

    ( * ) Cancellare le menzioni inutili .

    ALLEGATO V

    Appendice 1

    Sedile : vedi G.U .

    Appendice 2

    Sedile : vedi G.U .

    Appendice 3

    Sedile : vedi G.U .

    2 . Tabella

    Quote * Valori nominali in mm o in gradi * Tolleranze in mm o in gradi * Lampada campione * Lampada di serie *

    a * 0,6 * ± 0,15 * ± 0,35 *

    b * 0,2 * ± 0,15 * ± 0,35 *

    c * 0,5 * ± 0,15 * ± 0,30 *

    d * 0 * ± 0,3 * ± 0,5 *

    e * 28,5 ( 1 ) * ± 0,15 * ± 0,35 *

    f * 1,8 ( 2 ) * ± 0,2 * ± 0,4 *

    g * 0 * ± 0,3 * ± 0,5 *

    lc * 5,5 * ± 0,5 * ± 1,5 *

    ss * 0° * ± 0° 30' * ± 1° 30' *

    * * 15° * ± 0° 30' * ± 1° 30' *

    Q - Q' * 3/4 ( lc + f ) * - * - *

    ( 1 ) 28,8 per la lampade da 24 V .

    ( 2 ) 2,2 per le lampade da 24 V .

    3 . Note

    1 . L ' asse della lampada è la perpendicolare al piano di riferimento « 1 » ( vedi figura dell ' appendice 4 ) nel punto d ' incrocio di questo piano con l ' asse del cilindro di centraggio corrispondente .

    2 . Il disegno non è tassativo per quanto concerne la costruzione dello scodellino e dei filamenti .

    3 . Il valore fissato per la quota « Q - Q' » s ' applica esclusivamente alla lampada campione che è impiegata per le prove di omologazione CEE di un proiettore ; le dimensioni dello scodellino debbono essere tali che i punti Q' si trovino all ' interno dello scodellino stesso .

    4 . Le tolleranze indicate si riferiscono al controllo richiesto per l ' omologazione CEE di un tipo di lampada .

    Appendice 4

    LAMPADA A DUE FILAMENTI : QUOTE DI INTERCAMBIABILITÀ

    1 . Figura

    Sedile : vedi G.U .

    2 . Tabella

    Quote * Valori nominali in mm o in gradi * Tolleranze in mm o in gradi * Lampada campione * Lampade di serie * Quote * Valori nominali in mm o in gradi * Tolleranze in mm o in gradi * Lampada campione * Lampade di serie *

    A1 ( 1 ) * 25 min . * - * - * N * 47,2 * ± 0,2 * ± 0,2 *

    B * 0,7 * + 0,1 * + 0,1 * P * 21,5 * + 0,9 * + 0,9 *

    * * - 0,0 * - 0,0 * * * - 0,0 * - 0,0 *

    C * 7,7 * + 0,4 * + 0,4 * R * 23,7 * + 0,0 * + 0,0 *

    * * - 0,0 * - 0,0 * * * - 0,4 * - 0,4 *

    D * 3 * + 0,3 * + 0,3 * S * 4,7 * ± 0,06 * ± 0,20 *

    * * - 0,0 * - 0,0 * * * * *

    E * 11,8 - 13,6 ( 2 ) * - * - * T * 9,5 max . * - * - *

    F * 8,8 - 10,3 * - * - * U * 0,3 min . * - * - *

    G * 8,5 * + 0,5 * + 0,5 * V * 3 * ± 0,05 * ± 0,10 *

    * * - 0,0 * - 0,0 * * * * *

    * * * * W * 2,2 * + 0,0 * + 0,0 *

    H * 17 * + 0,9 * + 0,9 * * * - 0,4 * - 0,4 *

    * * - 0,0 * - 0,0 * * * * *

    J * 18 min . * - * - * X * 3 max . * - * - *

    J1 * 14,5 max . * - * - * Y * 32 max . * - * - *

    K * 50 max . * - * - * r * < U * * *

    L * 41,5 * + 0,0 * + 0,0 * ( ... ) * - * 25 - 35° * 25 -35° *

    * * - 0,1 * - 0,2 * * * * *

    M * 45 * + 0,0 * + 0,0 * ( ... ) * 0° * ± 0° 30' * ± 1° 30' *

    * * - 0,1 * - 0,2 * e * 28,5 ( 3 ) * ± 0,15 * ± 0,35 *

    ( 1 ) Le quote da A1 ad ( ... ) sono identiche alle corrispondenti quote delle norme CEI , ad eccezione di K e di Y .

    ( 2 ) Compresa la saldatura ( norma CEI 7004-95-1 ) .

    ( 3 ) 28,8 mm per le lampade da 24 volt .

    3 . Note

    1 . Le quote sopra indicate corrispondono alle norme CEI ( pubblicazioni CEI , fogli 7004-95-1 , 7004-95A-1 e 7004-95B-1 ) , adottate dalla Commissione elettrotecnica internazionale .

    2 . Sul disegno sono riportate soltanto le quote d ' ingombro e d ' intercambiabilità che sono imperative .

    3 . La costituzione interna della lampada e le quote corrispondenti sono riportate nella figura dell ' appendice 3 .

    4 . La parte dell ' attacco indicata con ( * ) non deve dar luogo , per riflessione della luce emessa dal filamento anabbagliante , ad alcun raggio parassita ascendente , quando la lampada è in posizione normale di funzionamento sul veicolo .

    5 . Il diametro di ciascun cilindro di centraggio si misura su un piano di sezione normale situato a meno di 0,5 mm dal piano di riferimento corrispondente al cilindro considerato .

    6 . L ' eccentricità relativa ( scarto fra gli assi ) dei due cilindri di centraggio non deve essere superiore a 0,05 mm .

    7 . La distanza S fra i due piani di riferimento ( 4,7 mm ) ha una tolleranza che comprende l ' errore ammissibile sul parallelismo di questi due piani .

    8 . Le due alette d ' orientamento ( IX e X ) devono poter entrare simultaneamente in un calibro di apertura massima di 3,1 mm .

    9 . Le lame di contatto ( XIV , XVI e XVII ) devono essere disposte nell ' ordine indicato . La loro posizione rispetto alle alette di orientamento dell ' attacco deve essere quella indicata nella figura oppure ruotata di 180° rispetto a questa con un ' approssimazione di + 20° nei due casi . La finestra ( XV ) e la lama di contatto del filamento anabbagliante ( XVII ) devono trovarsi una di fronte all ' altra , in posizione opposte rispetto all ' asse della lampada .

    ALLEGATO VI

    CONDIZIONI D ' OMOLOGAZIONE CEE E MARCATURA

    1 . DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CEE

    1.1 . La domanda d ' omologazione CEE viene presentata dal titolare del marchio di fabbrica o commerciale , o dal suo mandatario .

    1.2 . La domanda è corredata :

    1.2.1 . per ogni tipo di proiettore con funzione di faro abbagliante e/o anabbagliante :

    1.2.1.1 . dall ' indicazione se il proiettore è destinato ad emettere un fascio anabbagliante ed un fascio abbagliante oppure soltanto l ' uno o l ' altro dei due fasci ; quando si tratta di un proiettore destinato ad emettere un fascio anabbagliante , dall ' indicazione se il proiettore è costruito per i due sensi di circolazione oppure soltanto per la circolazione a destra o a sinistra ;

    1.2.1.2 . da una descrizione tecnica succinta ;

    1.2.1.3 . da disegni , in tre esemplari , sufficientemente particolareggiati per permettere l ' identificazione del tipo , rappresentanti il proiettore visto di prospetto ( con i particolari delle rigature del vetro , se esistono ) e in sezione trasversale ;

    i disegni devono mostrare la posizione prevista per il marchio di omologazione , in particolare per il numero di omologazione e per l ' indicativo ( o gli indicativi ) di categoria , rispetto al rettangolo del marchio di omologazione ;

    1.2.1.4 . da due campioni ;

    1.2.2 . per ogni tipo di lampada ;

    1.2.2.1 . da una descrizione tecnica succinta ;

    1.2.2.2 . da disegni , in tre esemplari , sufficientemente particolareggiati per permettere l ' identificazione del tipo , rappresentanti in scala 2 : 1 la lampada intera , dove lo scodellino sia visto una volta di fronte ed una volta di lato .

    I disegni devono mostrare la posizione prevista per il marchio di omologazione , in particolare per il numero di omologazione e per l ' indicativo ( o gli indicativi ) di categoria , rispetto al rettangolo del marchio di omologazione ;

    1.2.2.3 . da 5 campioni quando si tratti di lampade a bulbo incolore ; da un campione a bulbo colorato e 5 campioni a bulbo incolore ( che differiscano dal tipo presentato unicamente per l ' assenza di colorazione del vetro ) quando si tratti di lampade a bulbo colorato . Qualora si tratti di un tipo di lampada che differisca soltanto per il colore da un tipo di lampada incolore che abbia già soddisfatto alle prove dei punti da 4 a 8 dell ' allegato III , è sufficiente presentare un campione con bulbo colorato da sottoporre solo alle prove del punto 9 dell ' allegato III .

    2 . ISCRIZIONI

    2.1 . Proiettori con funzione di fari abbaglianti e/o anabbaglianti

    2.1.1 . I campioni di un tipo di proiettore con funzione di faro abbagliante e/o anabbagliante presentati all ' omologazione CEE debbono recare il marchio di fabbrica o commerciale del richiedente .

    2.1.2 . Ciascun proiettore deve presentare , sia sul vetro sia sulla principale , uno spazio sufficiente per l ' apposizione del marchio di omologazione CEE .

    Se il vetro non può essere separato dal corpo principale del proiettore , è sufficiente la presenza di un solo spazio , sul vetro .

    Questo spazio deve corrispondere a quello indicato nei disegni di cui al precedente punto 1.2.1.3 .

    2.1.3 . Nel caso di proiettori costruiti in modo da soddisfare alle esigenze di un solo senso di circolazione ( o a destra , o a sinistra ) devono figurare , in maniera indelebile , sul vetro anteriore , i limiti della zona che può eventualmente essere occultata per evitare il disturbo agli utenti di uno Stato membro dove il senso di circolazione è opposto . Tuttavia , qualora per costruzione detta zona sia direttamente identificabile , questa delimitazione non è necessaria .

    2.1.4 . Nel caso di proiettori costruiti in modo da soddisfare sia alle esigenze degli Stati membri dove la circolazione si effettua a destra sia a quelle degli Stati membri dove la circolazione si effettua a sinistra , le due posizioni di bloccaggio del gruppo ottico sul veicolo o della lampada sul riflettore debbono poter essere identificabili , una dalle lettere maiuscole « R » e « D » ( circolazione a destra ) , l ' altra dalle lettere maiuscole « L » e « G » ( circolazione a sinistra ) .

    2.2 . Lampade per proiettori con funzione di fari abbaglianti e/o anabbaglianti

    2.2.1 . I campioni di un tipo di lampada per proiettori con funzione di fari abbaglianti e/o anabbaglianti presentati all ' omologazione CEE debbono recare il marchio di fabbrica o commerciale del richiedente .

    2.2.2 . Ciascuna lampada deve presentare uno spazio sufficiente per l ' apposizione del marchio d ' omologazione CEE . Questo spazio deve corrispondere a quello indicato nei disegni di cui al punto 1.2.2.2 .

    2.2.3 . Le lampade debbono recare almeno l ' indicazione della tensione nominale in volt e l ' indicazione della potenza nominale in watt del filamento abbagliante , seguita da quella della potenza nominale in watt del filamento anabbagliante .

    2.3 . I marchi e le iscrizioni devono essere chiaramente leggibili e indelebili .

    3 . OMOLOGAZIONE CEE

    3.1 . Se tutti i campioni presentati conformemente alle disposizioni del punto 1 sono conformi ai punti 5 e 6 dell ' allegato I per i proiettori e 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 e 11 dell ' allegato III per le lampade , l ' omologazione CEE viene rilasciata e viene attribuito un numero d ' omologazione .

    3.2 . Questo numero non viene più attribuito ad un altro tipo di proiettore o lampada salvo in caso di estensione dell ' omologazione CEE ad un altro tipo di proiettore o lampada che si differenzi dal primo soltanto per il colore della luce emessa .

    3.3 . Quando l ' omologazione CEE viene richiesta per un tipo di dispositivo d ' illuminazione e di segnalazione luminosa comprendente un proiettore con funzione di faro abbagliante e/o anabbagliante ed altre luci , si può attribuire un marchio d ' omologazione CEE unico , a condizione che il proiettore sia conforme alle prescrizioni della presente direttiva e che ciascuna delle altre luci , che fanno parte del tipo di dispositivo d ' illuminazione e di segnalazione luminosa per il quale è stata richiesta l ' omologazione CEE , sia conforme alla direttiva particolare ad essa applicabile .

    4 . MARCATURA

    4.1 . Ogni proiettore con funzione di faro abbagliante e/o anabbagliante , o ogni lampada per tali proiettori conforme al tipo omologato in applicazione della presente direttiva , deve recare un marchio d ' omologazione CEE .

    4.2 . Tale marchio è costituito

    - da un rettangolo all ' interno del quale è iscritta la lettera « e » minuscola , seguita dal numero o dal gruppo di lettere distintivo dello Stato membro che ha rilasciato l ' omologazione :

    1 per la Germania

    2 per la Francia

    3 per l ' Italia

    4 per i Paesi Bassi

    6 per il Belgio

    11 per il Regno Unito

    13 per il Lussemburgo

    DK per la Danimarca

    IRL per l ' Irlanda

    - da un numero d ' omologazione CEE corrispondente al numero della scheda di omologazione CEE compilata per il tipo di proiettore o di lampada . Questo numero si trova , per un tipo di proiettore , sotto il rettangolo e , per un tipo di lampada , in prossimità del rettangolo .

    4.3 . Il marchio di omologazione CEE è completato , per i proiettori con funzione di fari abbaglianti e/o anabbaglianti , dai seguenti simboli aggiuntivi :

    4.3.1 . sui proiettori che soddisfano soltanto alle esigenze della circolazione a sinistra , deve essere apposta sotto il rettangolo una freccia orizzontale orientata verso la destra di un osservatore posto di fronte al proiettore , cioè verso il lato della strada corrispondente al senso di circolazione ,

    4.3.2 . sui proiettori che soddisfano , mediante opportuna regolazione del gruppo ottico o della lampada , alle esigenze dei due sensi di circolazione , deve essere apposta sotto il rettangolo una freccia orizzontale munita di due punte orientate l ' una verso sinistra e l ' altra verso destra ;

    4.3.3 . sui proiettori che soddisfano alle prescrizioni della presente direttiva soltanto per il fascio anabbagliante , deve essere apposta sopra il rettangolo la lettera « C » ,

    4.3.4 . sui proiettori che soddisfano alle prescrizioni della presente direttiva soltanto per il fascio abbagliante , deve essere apposta sopra il rettangolo la lettera « R » ,

    4.3.5 . sui proiettori che soddisfano alle condizioni della presente direttiva , tanto per il fascio anabbagliante quanto per il fascio abbagliante , devono essere apposta sopra il rettangolo le lettere « CR » .

    4.4 . Il marchio d ' omologazione CEE ed i simboli aggiuntivi devono essere apposti in modo indelebile e in modo che siano ben leggibili . Nel caso di un proiettore devono essere apposti sulla superficie luminosa o su una delle superfici luminosa in modo da essere visibili anche quando il proiettore è montato sul veicolo .

    4.5 . In appendice vengono forniti esempi di marchi d ' omologazione CEE completi di simboli aggiuntivi .

    4.6 . Nel caso di attribuzione di un numero di omologazione CEE unico , come previsto dal punto 3.3 , per un tipo di dispositivo d ' illuminazione e di segnalazione luminosa , comprendente un proiettore con funzione di faro abbagliante e/o anabbagliante e altre luci , può essere apposto un unico marchio d ' omologazione CEE costituito da quanto segue :

    - un rettangolo all ' interno del quale è iscritta la lettera « e » seguita dal numero o dal gruppo di lettere distintivo dello Stato membro che ha rilasciato l ' omologazione ,

    - un numero d ' omologazione CEE ,

    - i simboli aggiuntivi previsti dalle varie direttive a norma delle quali è stata rilasciata l ' omologazione CEE .

    4.7 . Le dimensioni dei vari elementi di questo marchio non devono essere inferiori alla maggiore delle dimensioni minime prescritte , per la marcatura singola , delle direttive a titolo delle quali l ' omologazione CEE è stata rilasciata .

    Appendice

    ESEMPI DI MARCHI DI OMOLOGAZIONE CEE

    Designo : vedi G.U .

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