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Document 31975R2780

    Regolamento (CEE) n. 2780/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che definisce le condizioni di applicazione delle misure di salvaguardia nel settore del pollame

    GU L 282 del 1.11.1975, p. 94–95 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1995; abrogato da 31994R3290

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1975/2780/oj

    31975R2780

    Regolamento (CEE) n. 2780/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che definisce le condizioni di applicazione delle misure di salvaguardia nel settore del pollame

    Gazzetta ufficiale n. L 282 del 01/11/1975 pag. 0094 - 0095
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 6 pag. 0230
    edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 14 pag. 0088
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 6 pag. 0230
    edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 9 pag. 0168
    edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 9 pag. 0168


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    REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2780/75 DEL CONSIGLIO

    del 29 ottobre 1975

    che definisce le condizioni di applicazione delle misure di salvaguardia nel settore del pollame

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

    visto il regolamento ( CEE ) n . 2777/75 del Consiglio , del 29 ottobre 1975 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame ( 1 ) , in particolare l ' articolo 12 , paragrafo 1 .

    vista la proposta della Commissione ,

    considerando che il regolamento ( CEE ) n . 2777/75 prevede nell ' articolo 12 , paragrafo 1 , la possibilità di prendere misure appropriate se nella Comunità il mercato di uno o più prodotti di cui all ' articolo 1 subisce o rischia di subire , a causa delle importazioni o delle esportazioni , gravi perturbazioni che potrebbero compromettere gli obiettivi dell ' articolo 39 del trattato ; che tali misure riguardano gli scambi con i paesi terzi e che la fine della loro applicazione è determinata dalla scomparsa della perturbazione o del rischio di perturbazione ;

    considerando che spetta al Consiglio definire le modalità di applicazione del suddetto articolo 12 , paragrafo 1 , nonchù i casi nei quali gli Stati membri possono prendere misure cautelari ed i limiti delle stesse ;

    considerando che occorre di conseguenza definire gli elementi principali che permettano di stabilire se nella Comunità il mercato è gravemente perturbato o minacciato di esserlo ;

    considerando che il ricorso a misure di salvaguardia dipende dall ' influenza esercitata dagli scambi con i paesi terzi sul mercato della Comunità ; che è perciò necessario valutare la situazione di questo mercato tenendo conto , oltre che degli elementi propri al mercato stesso , anche di quelli relativi all ' evoluzione di detti scambi ;

    considerando che occorre definire le misure che possono essere adottate in applicazione dell ' articolo 12 del regolamento ( CEE ) n . 2777/75 ; che tali misure devono essere atte a rimediare alle gravi perturbazioni del mercato e ad eliminare la minaccia di tali perturbazioni ; che devono poter essere proporzionate alle circostanze onde evitare effetti diversi da quelli desiderati ;

    considerando che è necessario limitare il ricorso di uno Stato membro all ' articolo 12 del regolamento ( CEE ) n . 2777/75 al caso in cui il mercato di questo Stato , in seguito ad una valutazione fondata sugli elementi suindicati , sia considerato rispondente alle condizioni di detto articolo ; che le misure che possono essere prese in questo caso devono essere tali da evitare un ulteriore deterioramento della situazione del mercato ; che tuttavia esse devono avere un carattere mutelare ; che tale carattere cautelare delle misure nazionali giustifica la loro applicazione solo fino all ' entrata in vigore di una decisione comunitaria in materia ;

    considerando che spetta alla Commissione statuire sulle misure comunitarie di salvaguardia da prendere in seguito alla domanda di uno Stato membro entro un termine di ventiquattro ore dalla ricezione di questa domanda ; che , onde permettere alla Commissione di valutare la situazione di mercato con la massima efficacia , occorre prevedere disposizioni tali da garantire che essa sarà informata al più presto possibile dell ' applicazione di misure cautelari da parte di uno Stato membro ; che occorre pertanto prevedere che tali misure siano notificate alla Commissione non appena decise e che la notifica sia considerata come domanda ai sensi dell ' articolo 12 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 2777/75 ,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

    Articolo 1

    Per valutare se nella Comunità il mercato di uno o più prodotti di cui all ' articolo 1 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 1777/75 subisce o rischia di subire , a causa delle importazioni o delle esportazioni , gravi perturbazioni che potrebbero compromettere gli obiettivi dell ' articolo 39 del trattato , si tiene conto in particolare .

    a ) del volume delle importazioni o delle esportazioni realizzate o prevedibili ,

    b ) delle disponibilità di prodotti sul mercato della Comunità ,

    c ) dei prezzi costatati sul mercato della Comunità o della loro prevedibile evoluzione e , in particolare , della loro tendenza ad un ribasso o ad un rialzo eccessivi .

    d ) dei prezzi d ' offerta franco frontiera della Comunità , se si verifica , a causa delle importazioni , la situazione prevista in limine .

    Articolo 2

    1 . Le misure che possono essere prese in applicazione dell ' articolo 12 , paragrafi 2 e 3 , del regolamento ( CEE ) n . 2777/75 , quando si verifica la situazione di cui al paragrafo 1 di tale articolo , sono la sospensione delle importazioni o delle esportazioni o la riscossione di tasse all ' esportazione .

    2 . Le misure possono essere prese solo nei limiti e per la durata strettamente necessari . Esse tengono conto della situazione particolare dei prodotti avviati verso la Comunità . Possono riferirsi solo a prodotti provenienti dai paesi terzi o a questi destinati . Possono essere limitate ad alcune provenienze , origini , destinazioni , specie , qualità o presentazioni . Possono essere limitate alle importazioni a destinazione di talune regioni della Comunità o alle esportazioni in provenienza da tali regioni .

    Articolo 3

    1 . Uno Stato membro può prendere , a titolo cautelare , una o più misure qualora ritenga , a seguito di una valutazione basata sugli elementi di cui all ' articolo 1 , che si presenti sul suo territorio la situazione prevista all ' articolo 12 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 2777/75 .

    Le misure cautelari consistono :

    a ) nel sospendere le importazioni o le esportazioni :

    b ) nell ' esigere il deposito di tasse all ' esportazioni o la costituzione della garanzia del loro pagamento .

    La misura di cui alla lattera b ) provoca la riscossione delle tasse solo se sia deciso in tal senso a norma dell ' articolo 12 , paragrafo 2 o 3 , del regolamento ( CEE ) n . 2777/75 .

    Le disposizioni dell ' articolo 2 , paragrafo 2 , del presente regolamento sono applicabili .

    2 . Le misure cautelari sono notificate alla Commissione per telescritto non appena decise . La notifica vale domanda ai sensi dell ' articolo 12 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 2777/75 . Esse sono applicabili sono fino all ' entrata in vigore della decisione presa dalla Commissione su questa base .

    Articolo 4

    1 . Il regolamento ( CEE ) n . 2995/69 del Consiglio , del 18 dicembre 1969 , che definisce le condizioni di applicazione delle misure di salvaguardia nel settore del pollame ( 2 ) , e abrogato .

    2 . I riferimenti ai regolamento abrogato in virtù del paragrafo 1 si intendono fatti al presente regolamento .

    Articolo 5

    Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1975 .

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

    Fatto a Lussemburgo , addì 29 ottobre 1975 .

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    G . MARCORA

    ( 1 ) Vedasi pag . 77 della presente Gazzetta ufficiale .

    ( 2 ) GU n . L 324 del 27 . 12 . 1969 , pag . 10 .

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