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Document 31975R2769

    Regolamento (CEE) n. 2769/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che definisce le condizioni di applicazione delle misure di salvaguardia nel settore delle carni suine

    GU L 282 del 1.11.1975, p. 43–45 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1995; abrogato da 31994R3290

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1975/2769/oj

    31975R2769

    Regolamento (CEE) n. 2769/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che definisce le condizioni di applicazione delle misure di salvaguardia nel settore delle carni suine

    Gazzetta ufficiale n. L 282 del 01/11/1975 pag. 0043 - 0045
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 6 pag. 0193
    edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 14 pag. 0043
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 6 pag. 0193
    edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 9 pag. 0123
    edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 9 pag. 0123


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    REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2769/75 DEL CONSIGLIO

    del 29 ottobre 1975

    che definisce le condizioni di applicazione delle misure di salvaguardia nel settore delle carni suine

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

    visto il regolamento ( CEE ) n . 2759/75 del Consiglio , del 29 ottobre 1975 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine ( 1 ) , in particolare l ' articolo 18 , paragrafo 1 ,

    vista la proposta della Commissione ,

    visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ) ,

    considerando che l ' articolo 18 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 2759/75 prevede la possibilità di prendere misure appropriate se nella Comunità il mercato di uno o più prodotti di cui all ' articolo 1 subisce o rischia di subire , a causa delle importazioni o delle esportazioni , gravi perturbazioni che potrebbero compromettere gli obiettivi dell ' articolo 39 del trattato ; che tali misure riguardano gli scambi con i paesi terzi e che il termine della loro applicazione dalla scomparsa della perturbazione o del rischio di perturbazione ;

    considerando che spetta al Consiglio definire le modalità d ' applicazione dell ' articolo 18 , paragrafo 1 , del suddetto regolamento nonchù i casi ed i limiti entro i quali gli Stati membri possono prendere misure cautelari ;

    considerando che occorre di conseguenza definire gli elementi principali che permettono di stabilire se nella Comunità il mercato è gravemente perturbato o minacciato di esserlo ;

    considerando che il ricorso a misure di salvaguardia dipende dall ' influenza esercitata sul mercato della Comunità dagli scambi con i paesi terzi ; che è perciò necessario valutare la situazione di questo mercato tenendo conto , oltre che degli elementi caratteristici del mercato stesso , anche di quelli relativi all ' evoluzione di detti scambi ;

    considerando che occorre definire le misure che possono essere adottate in applicazione dell ' articolo 18 del regolamento ( CEE ) n . 2759/75 ; che tali misure devono essere atte a porre rimedio alle gravi perturbazioni del mercato e ad eliminarne la minaccia ; che per evitare che abbiano effetti diversi da quelli desiderati devono essere adeguate alle circostanze ;

    considerando che , sia i criteri di valutazione della situazione del mercato , sia le misure che possono essere prese in funzione di tale situazione debbono essere definiti tenendo conto che fino ad ora il regime degli scambi instaurato dalla regolamentazione nel settore delle carni suine non comporta un regime di titoli d ' importazione ;

    considerando che è necessario limitare il ricorso di uno Stato membro dell ' articolo 18 del regolamento ( CEE ) n . 2759/75 al caso in cui il mercato di questo Stato , in seguito ad una valutazione fondata sugli elementi suindicati , sia ritenuto rispondente alle condizioni di detto articolo ; che le misure che possono essere prese in questo caso devono essere tali da evitare un ulteriore deterioramento della situazione del mercato ; che tuttavia esse devono avere un carattere cautelare ; che tale carattere cautelare delle misure nazionali giustifica la loro applicazione solo fino all ' entrata in vigore di una decisione comunitaria in materia ;

    considerando che spetta alla Commissione statuire sulle misure comunitarie di salvaguardia da prendere in seguito alla domanda di uno Stato membro entro un termine di ventiquattro ore dalla ricezione di questa ; che , per permettere alla Commissione di valutare la situazione del mercato con la massima efficacia , occorre prevedere disposizioni tali da garantire che essa sarà informata al più presto possibile dell ' applicazione di misure cautelari da parte di uno Stato membro ; che è pertanto necessario che tali misure siano notificate alla Commissione non appena decise e che la notifica abbia valore di domanda ai sensi dell ' articolo 18 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 2759/75 ,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

    Articolo 1

    Per valutare se nella Comunità il mercato di uno o più prodotti di cui all ' articolo 1 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 2759/75 subisce o rischia di subire , a causa delle importazioni o delle esportazioni , gravi perturbazioni che potrebbero compromettere gli obiettivi dell ' articolo 39 del trattato , si tiene conto in particolare :

    a ) del volume delle importazioni o delle esportazioni realizzate o prevedibili ,

    b ) delle disponibilità di prodotti sul mercato della Comunità ,

    c ) dei prezzi accertati sul mercato della Comunità o della loro evoluzione prevedibile e in particolare della loro tendenza a un rialzo o ad un ribasso eccessivi ,

    d ) dei quantitativi di prodotti per i quali sono prese o è probabile che siano prese delle misure di intervento se , a causa delle importazioni , si verifica la situazione prevista in limine .

    Articolo 2

    1 . Le misure che possono essere prese in applicazione dell ' articolo 18 , paragrafi 2 e 3 , del regolamento ( CEE ) n . 2759/75 quando si verifica la situazione di cui al paragrafo 1 di tale articolo , sono la sospensione delle importazioni o delle esportazioni o la riscossione di tasse all ' esportazione .

    2 . Le misure possono essere prese solo nei limiti e per la durata strettamente necessari . Esse tengono conto della situazione particolare dei prodotti in fase di inoltro verso la Comunità . Possono riferirsi solo a prodotti provenienti dai paesi terzi o a questi destinati e possono essere limitate ad alcune provenienze , origini , destinazioni , qualità o presentazioni . Possono inoltre essere limitate alle importazioni a destinazione di alcune regioni della Comunità o alle esportazioni in provenienza da tali regioni .

    Articolo 3

    1 . Uno Stato membro può prendere o più misure a titolo cautelare , qualora ritenga , a seguito di una valutazione basata sugli elementi di cui all ' articolo 1 , che si presenti sul suo territorio la situazione di cui all ' articolo 18 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 2759/75 .

    Le misure cautelari consistono :

    a ) nel sospendere le importazioni o le esportazioni ;

    b ) nell ' esigere il deposito di tasse all ' esportazione o la costituzione della garanzia del loro pagamento .

    La misura di cui alla lettera b ) da luogo alla riscossione delle tasse solo se sia deciso in tal senso a norma dell ' articolo 18 , paragrafo 2 o 3 , del regolamento ( CEE ) n . 2759/75 .

    Le disposizioni dell ' articolo 2 , paragrafo 2 , del presente regolamento sono applicabili .

    2 . Le misure cautelari sono notificate alla Commissione per telescritto , non appena decise . La notifica ha valore di domanda ai sensi dell ' articolo 18 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 2759/75 . Le misure sono applicabili solo fino all ' entrata in vigore della decisione presa dalla Commissione su questa base .

    Articolo 4

    1 . Il regolamento ( CEE ) n . 2593/69 del Consiglio , del 18 dicembre 1969 , che definisce le condizioni di applicazione delle misure di salvaguardia nel settore delle carni suine ( 3 ) , è abrogato .

    2 . I riferimenti al regolamento abrogato a norma del paragrafo 1 si intendono fatti al presente regolamento .

    Articolo 5

    Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1975 .

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

    Fatto a Lussemburgo , addì 29 ottobre 1975 .

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    G . MARCORA

    ( 1 ) Vedasi pag . 1 della presente Gazzetta ufficiale .

    ( 2 ) GU n . C 60 del 13 . 3 . 1975 , pag . 42 .

    ( 3 ) GU n . L 324 del 27 . 12 . 1969 , pag . 6 .

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