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Dokument 31975R2768

    Regolamento (CEE) n. 2768/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore delle carni suine le norme generali per la concessione delle restituzioni all' esportazione e i criteri per la fissazione del loro importo

    GU L 282 del 1.11.1975, s. 39 – 42 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT, FI, SV)

    Právny stav dokumentu Už nie je účinné, Dátum ukončenia platnosti: 01/07/1995; abrogato da 31994R3290

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1975/2768/oj

    31975R2768

    Regolamento (CEE) n. 2768/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore delle carni suine le norme generali per la concessione delle restituzioni all' esportazione e i criteri per la fissazione del loro importo

    Gazzetta ufficiale n. L 282 del 01/11/1975 pag. 0039 - 0042
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 6 pag. 0189
    edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 14 pag. 0039
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 6 pag. 0189
    edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 9 pag. 0119
    edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 9 pag. 0119


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    REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2768/75 DEL CONSIGLIO

    del 29 ottobre 1975

    che stabilisce nel settore delle carni suine le norme generali per la concessione delle restituzioni all ' esportazione e i criteri per la fissazione del loro importo

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

    visto il regolamento ( CEE ) n . 2759/75 del Consiglio , del 29 ottobre 1975 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine ( 1 ) , in particolare l ' articolo 15 , paragrafo 4 ,

    vista la proposta della Commissione ,

    considerando che le restituzioni all ' esportazione di prodotti soggetti all ' organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine devono essere fissate secondo alcuni criteri che consentano di coprire la differenza tra i prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale ; che a tal fine è necessario , per questi prodotti , tener conto da un lato della situazione dell ' approvvigionamento e dei prezzi nella Comunità e , dall ' altro , della situazione dei prezzi sul mercato mondiale ;

    considerando che è inoltre necessario tener conto della differenza tra i prezzi nella Comunità e sul mercato mondiale della quantità di cereali da foraggio necessaria per produrre un chilogrammo di carne suina ; che , per i prodotti diversi dai suini macellati , è opportuno prendere in considerazione i coefficienti di cui all ' articolo 10 , paragrafo 4 , del regolamento ( CEE ) n . 2759/75 ;

    considerando che l ' osservazione dell ' evoluzione dei prezzi esige che questi siano fissati secondo principi generali ; che a tal fine , per quanto concerne i prezzi sul mercato mondiale , è necessario prendere in considerazione i prezzi sui mercati dei paesi terzi e nei paesi di destinazione nonchù i prezzi costatati alla produzione nei paesi terzi e i prezzi franco frontiera della Comunità ; che per quanto riguarda i prezzi della Comunità è opportuno basarsi , in mancanza di mercati rappresentativi per i prodotti del settore delle carni suine , sui prezzi praticati nelle diverse fasi di commercializzazione e all ' esportazione ;

    considerando che è necessario prevedere una differenziazione dell ' ammontare delle restituzioni secondo la destinazione dei prodotti , in ragione sia della distanza dei mercati della Comunità da quelli dei paesi di destinazione , sia delle condizioni particolari d ' importazione di alcuni paesi di destinazione ;

    considerando che per assicurare agli esportatori della Comunità une certa stabilità dell ' importo delle restituzioni e per offrire loro una garanzia quanto all ' elenco dei prodotti che beneficiano di una restitazione , è necessario prevedere che l ' elenco e gli importi possano essere validi per un periodo relativamente lungo ; che è inoltre opportuno prevedere norme per la fissazione anticipata delle restituzioni all ' esportazione ;

    considerando che la fissazione anticipata delle restituzioni è necessaria soltanto in determinati casi ; che è pertanto opportuno decidere di avvalersi di tale facoltà secondo la procedura dell ' articolo 24 del regolamento ( CEE ) n . 2759/75 ;

    considerando che la fissazione anticipata delle restituzioni impone l ' adozione di misure che garantiscano in ciascun caso l ' effettuazione delle esportazioni conformemente alla domanda presentata ; che a tal fine occorre che ogni richiedente riceva un titolo che prevede che le esportazioni avranno luogo durante un periodo determinato ;

    considerando che , per evitare abusi , il rilascio di detto titolo deve essere subordinato alla costituzione di una cauzione che viene incamerata se l ' esportazione non è realizzata durante il periodo di validità del titolo ;

    considerando che l ' esperienza acquisita nei settori soggetti ad organizzazione comune dei mercati , per i quali è possibile la fissazione anticipata della restituzione , dimostra che in determinate circostanze , specie in caso di ricorso eccessivo degli interessati a tale sistema , sono da temersi difficoltà sul mercato in causa ;

    considerando che , per porre rimedio a una tale situazione , deve essere possibile adottare tempestivamente dei provvedimenti ; che è pertanto opportuno prevedere che la Commissione possa adottare tali provvedimenti previo parere del comitato di gestione o , in caso d ' urgenza , anche senza attendere che questo si riunisca ;

    considerando che , per evitare distorsioni di concorrenza fra gli operatori della Comunità , è necessario che le condizioni amministrative alle quali essi sono soggetti siano identiche in tutta la Comunità ; che la concessione di una restituzione per i prodotti in questione importati da paesi terzi non appare giustificata ; che il rimborso a determinate condizioni del prelievo riscosso all ' importazione è sufficiente a consentire la reimmissione sul mercato mondiale di tali prodotti ;

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

    Articolo 1

    Il presente regolamento stabilisce le norme per la fissazione e la concessione delle restituzioni all ' esportazione per i prodotti di cui all ' articolo 1 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 2759/75 .

    Articolo 2

    Le restituzioni sono fissate prendendo in considerazione gli elementi seguenti :

    a ) la situazione e le prospettive di evoluzione :

    - sul mercato della Comunità , dei prezzi dei prodotti del settore delle carni suine e delle disponibilità ,

    - sul mercato mondiale , dei prezzi dei prodotti del settore delle carni suine ;

    b ) l ' interesse di evitare perturbazioni che possono provocare uno squilibrio prolungato tra l ' offerta e la domanda sul mercato delle Comunità ;

    c ) l ' aspetto economico delle esportazioni previste .

    Inoltre , per i prodotti di cui all ' articolo 1 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 2759/75 , per calcolare la restituzione si tiene conto della differenza tra i prezzi nella Comunità e sul mercato mondiale della quantità di cereali da foraggio , determinata conformemente alle disposizioni dell ' articolo 9 , paragrafo 1 , lettera a ) , di tale regolamento , prendendo in considerazione , per quanto riguarda i prodotti diversi dai suini macellati , i coefficienti di cui all ' articolo 10 , paragrafo 4 , di detto regolamento .

    Articolo 3

    1 . Il prezzo sul mercato della Comunità è stabilito tenendo conto :

    a ) dei prezzi praticati nelle diverse fasi di commercializzazione nella Comunità ;

    b ) dei prezzi praticati all ' esportazione .

    2 . Il prezzo sul mercato mondiale è stabilito tenendo conto :

    a ) dei prezzi praticati sui mercati dei paesi terzi ;

    b ) dei prezzi più favorevoli , nei paesi terzi di destinazione , all ' importazione in provenienza dai paesi terzi ;

    c ) dei prezzi costatati alla produzione nei paesi terzi esportatori , tenuto conto , se necessario , delle sovvenzioni accordate da questi paesi ;

    d ) dei prezzi d ' offerta franco frontiera della Comunità .

    Articolo 4

    Quando la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di alcuni mercati lo rendano necessario , la restituzione per la Comunità può essere differenziata , per i prodotti di cui all ' articolo 1 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 2759/75 , secondo la loro destinazione .

    Articolo 5

    1 . L ' elenco dei prodotti per i quali è accordata una restituzione all ' esportazione e il relativo importo sono fissati almeno una volta ogni tre mesi .

    2 . L ' importo della restituzione è quello valido il giorno dell ' esportazione .

    3 . Tuttavia può essere deciso che , su richiesta , la restituzione venga fissata in anticipo . In tal caso , la restituzione valida il giorno nel quale è presentata la domanda del titolo di fissazione anticipata di cui all ' articolo 6 si applica , su richiesta dell ' interessato , presentata contemporaneamente alla domanda di titolo , ad una esportazione da effettuarsi durante il periodo di validità del titolo medesimo .

    4 . Quando dall ' esame della situazione del mercato si rileva l ' esistenza di difficoltà dovute all ' applicazione delle disposizioni relative alla fissazione anticipata della restituzione , o quando vi è il rischio che si presentino tali difficoltà , può essere deciso , secondo la procedura di cui all ' articolo 24 del regolamento ( CEE ) n . 2759/75 di sospendere l ' applicazione di tali disposizioni per il periodo strettamente necessario .

    In caso di estrema urgenza , la Commissione , dopo un esame della situazione sulla base di tutti gli elementi d ' informazione di cui dispone , può decidere di sospendere la fissazione anticipata per tre giorni lavorativi al massimo .

    Le domande di titolo accompagnate dalle domande di fissazione anticipata presentare durante il periodo di sospensione , sono irricevibili .

    Articolo 6

    1 . La concessione della restituzione alle condizioni di cui all ' articolo 5 , paragrafo 3 , è subordinata alla presentazione di un titolo di fissazione anticipata , rilasciato dagli Stati membri a chiunque ne faccia richiesta , qualunque sia il suo luogo di stabilimento nella Comunità .

    Il titolo è valido in tutta la Comunità .

    2 . Il rilascio del titolo di fissazione anticipata è subordinato alla costituzione di una cauzione a garanzia dell ' impegno di effettuare le esportazioni in causa nel periodo di validità del titolo ; tale cauzione viene incamerata totalmente o in parte se le esportazioni non sono realizzate nel periodo suddetto o sono realizzate solo in parte .

    Articolo 7

    1 . La restituzione è pagata quando è fornita la prova che i prodotti :

    - sono stati esportati fuori della Comunità e

    - sono d ' origine comunitaria , salvo in caso d ' applicazione dell ' articolo 8 .

    2 . In caso di applicazione dell ' articolo 4 , la restituzione è pagata alle condizioni di cui al paragrafo 1 , purchù sia provato che il prodotto abbia raggiunto la destinazione per la quale è stata fissata la restituzione .

    Tuttavia possono essere previste deroghe a tale norma , secondo la procedura di cui al paragrafo 3 , fatte salve condizioni da determinarsi che offrano garanzie equivalenti .

    3 . Possono essere adottate disposizioni complementari secondo la procedura di cui all ' articolo 24 del regolamento ( CEE ) n . 2759/75 .

    Articolo 8

    Non vengono concesse restituzioni all ' esportazione dei prodotti di cui all ' articolo 1 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 2759/75 importi dai paesi terzi e riesportati verso i paesi terzi , salvo se l ' esportazione può provare :

    - l ' identità tra il prodotto da esportare e il prodotto precedentemente importato e

    - la riscossione del prelievo all ' importazione di tale prodotto .

    In tal caso , per ciascun prodotto , la restituzione è uguale al prelievo riscosso all ' importazione se questo è inferiore alla restituzione applicabile il giorno dell ' esportazione ; se il prelievo riscosso all ' importazione è superiore alla restituzione applicabile il giorno dell ' esportazione , la restituzione è uguale a quest ' ultima .

    Articolo 9

    1 . Il regolamento n . 177/67/CEE del Consiglio , del 27 giugno 1967 , che stabilisce , nel settore delle carni suine , le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all ' esportazione e i criteri sulla cui base viene fissato il loro importo ( 2 ) , modificato dal regolamento ( CEE ) n . 2686/72 ( 3 ) , è abrogato .

    2 . I riferimenti al regolamento abrogato a norma del paragrafo 1 si intendono fatti al presente regolamento .

    I visti e i riferimenti relativi agli articoli del presente regolamento vanno letti secondo la tabella di concordanza che figura nell ' allegato .

    Articolo 10

    Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1975 .

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

    Fatto a Lussemburgo , addì 29 ottobre 1975 .

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    G . MARCORA

    ( 1 ) Vedasi pag . 1 della presente Gazzetta ufficiale .

    ( 2 ) GU n . 130 del 28 . 6 . 1967 , pag . 2614/67 .

    ( 3 ) GU n . L 289 del 27 . 12 . 1972 , pag . 37 .

    ALLEGATO

    Tabella di concordanza

    Regolamento n . 177/67/CEE * Presente regolamento *

    articolo 5 bis * articolo 6 *

    articolo 6 * articolo 7 *

    articolo 7 * articolo 8

    Začiatok