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Document 31975R0699
Regulation (EEC) No 699/75 of the Commission of 17 March 1975 amending Regulation (EEC) No 1107/68 on detailed rules of application for intervention on the market in Grana Padano and Parmigiano Reggiano cheeses
Regolamento (CEE) n. 699/75 della Commissione, del 17 marzo 1975, che modifica il regolamento (CEE) n. 1107/68, relativo alle modalità di applicazione degli interventi sul mercato dei formaggi Grana Padano e Parmigiano Reggiano
Regolamento (CEE) n. 699/75 della Commissione, del 17 marzo 1975, che modifica il regolamento (CEE) n. 1107/68, relativo alle modalità di applicazione degli interventi sul mercato dei formaggi Grana Padano e Parmigiano Reggiano
GU L 69 del 18.3.1975, p. 10–10
(DA, DE, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(EL, ES, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 08/11/1994
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 31968R1107 | modifica | articolo 2.2B | 19/03/1975 | |
Modifies | 31968R1107 | modifica | articolo 16 | 19/03/1975 | |
Modifies | 31968R1107 | modifica | articolo 6.4 | 19/03/1975 |
Regolamento (CEE) n. 699/75 della Commissione, del 17 marzo 1975, che modifica il regolamento (CEE) n. 1107/68, relativo alle modalità di applicazione degli interventi sul mercato dei formaggi Grana Padano e Parmigiano Reggiano
Gazzetta ufficiale n. L 069 del 18/03/1975 pag. 0010 - 0010
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 6 pag. 0061
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 12 pag. 0021
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 6 pag. 0061
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 8 pag. 0102
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 8 pag. 0102
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 859/75 DELLA COMMISSIONE del 17 marzo 1975 che modifica il regolamento ( CEE ) n . 1107/68 , relativo alle modalità di applicazine degli interventi sul mercato dei formaggi Grana Padano e Parmigiano Reggiano LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , visto il regolamento ( CEE ) n . 804/68 del Consiglio , del 27 giugno 1968 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ( 1 ) modificato da ultimo dal regolamento( CEE ) n . 465/75 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 8 , paragrafo 5 , considerando che , a norma dell ' articolo 1 , paragrafo 1 , lettera b ) , del regolamento ( CEE ) n . 971/68 del Consiglio , del 15 luglio 1968 , che stabilisce le norme generali che disciplinano le misure d ' intervento sul mercato dei formaggi Grana Padano e Parmigiano Reggiano ( 3 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 473/75 ( 4 ) , i formaggi Grana Padano e Parmigiano Reggiano offerti all ' intervento devono soddisfare , tra l ' altro , a requisiti qualitativi da determinare ; che il regolamento ( CEE ) n . 1107/68 della Commissione , del 27 giugno 1968 , relativo alle modalità di applicazione degli interventi sul mercato dei formaggi Grana Padano e Parmigiano Reggiano ( 5 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 71/75 ( 6 ) , dev ' essere quindi modificato in conseguenza , tenendo conto della scarsa importanza delle imprese produttrici dei formaggi in oggetto , soprattutto di quelle che fabbricano il Parmigiano Reggiano ; che all ' articolo 16 di detto regolamento occorre correggere un errore materiale ; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 1 . L ' articolo 2 , paragrafo 2 , lettera b ) , del regolamento ( CEE ) n . 1107/68 è modificato come segue : « b ) i formaggi Grana Padano e Parmigiano Reggiano di cui all ' articolo 1 , paragrafo 2 , lettera b ) , del regolamento ( CEE ) n . 971/68 soltanto se sono classificati nella categoria « Scelto 0/1 » e soltanto in partite di almeno : - 100 forme cadauna se si tratta di Grana Padano , - 50 forme cadauna se si tratta di Parmigiano Reggiano » . 2 . All ' articolo 6 , paragrafo 4 , del regolamento ( CEE ) n . 1107/68 , l ' ultimo comma è soppresso . 3 . All ' articolo 16 del regolamento ( CEE ) n . 1107/68 , nelle revisioni diverse da quella inglese , il termine « articolo 9 , paragrafo 2 » , è modificato in « articolo 10 , paragrafo 2 » , del regolamento ( CEE ) n . 971/68 . Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , il 17 marzo 1975 . Per la Commissione P.J . LARDINOIS Membro della Commissione ( 1 ) GU n . L 148 del 28 . 6 . 1968 , pag . 13 . ( 2 ) GU n . L 52 del 28 . 2 . 1975 , pag . 8 . ( 3 ) GU n . L 166 del 17 . 7 . 1968 , pag . 8 . ( 4 ) GU n . L 52 del 28 . 2 . 1975 , pag . 23 . ( 5 ) GU n . L 184 del 29 . 7 . 1968 , pag . 29 . ( 6 ) GU n . L 9 del 14 . 1 . 1975 , pag . 5 .