31975R0699

Regolamento (CEE) n. 699/75 della Commissione, del 17 marzo 1975, che modifica il regolamento (CEE) n. 1107/68, relativo alle modalità di applicazione degli interventi sul mercato dei formaggi Grana Padano e Parmigiano Reggiano

Gazzetta ufficiale n. L 069 del 18/03/1975 pag. 0010 - 0010
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 6 pag. 0061
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 12 pag. 0021
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 6 pag. 0061
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 8 pag. 0102
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 8 pag. 0102


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 859/75 DELLA COMMISSIONE

del 17 marzo 1975

che modifica il regolamento ( CEE ) n . 1107/68 , relativo alle modalità di applicazine degli interventi sul mercato dei formaggi Grana Padano e Parmigiano Reggiano

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 804/68 del Consiglio , del 27 giugno 1968 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ( 1 ) modificato da ultimo dal regolamento( CEE ) n . 465/75 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 8 , paragrafo 5 ,

considerando che , a norma dell ' articolo 1 , paragrafo 1 , lettera b ) , del regolamento ( CEE ) n . 971/68 del Consiglio , del 15 luglio 1968 , che stabilisce le norme generali che disciplinano le misure d ' intervento sul mercato dei formaggi Grana Padano e Parmigiano Reggiano ( 3 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 473/75 ( 4 ) , i formaggi Grana Padano e Parmigiano Reggiano offerti all ' intervento devono soddisfare , tra l ' altro , a requisiti qualitativi da determinare ; che il regolamento ( CEE ) n . 1107/68 della Commissione , del 27 giugno 1968 , relativo alle modalità di applicazione degli interventi sul mercato dei formaggi Grana Padano e Parmigiano Reggiano ( 5 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 71/75 ( 6 ) , dev ' essere quindi modificato in conseguenza , tenendo conto della scarsa importanza delle imprese produttrici dei formaggi in oggetto , soprattutto di quelle che fabbricano il Parmigiano Reggiano ; che all ' articolo 16 di detto regolamento occorre correggere un errore materiale ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1 . L ' articolo 2 , paragrafo 2 , lettera b ) , del regolamento ( CEE ) n . 1107/68 è modificato come segue :

« b ) i formaggi Grana Padano e Parmigiano Reggiano di cui all ' articolo 1 , paragrafo 2 , lettera b ) , del regolamento ( CEE ) n . 971/68 soltanto se sono classificati nella categoria « Scelto 0/1 » e soltanto in partite di almeno :

- 100 forme cadauna se si tratta di Grana Padano ,

- 50 forme cadauna se si tratta di Parmigiano Reggiano » .

2 . All ' articolo 6 , paragrafo 4 , del regolamento ( CEE ) n . 1107/68 , l ' ultimo comma è soppresso .

3 . All ' articolo 16 del regolamento ( CEE ) n . 1107/68 , nelle revisioni diverse da quella inglese , il termine « articolo 9 , paragrafo 2 » , è modificato in « articolo 10 , paragrafo 2 » , del regolamento ( CEE ) n . 971/68 .

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , il 17 marzo 1975 .

Per la Commissione

P.J . LARDINOIS

Membro della Commissione

( 1 ) GU n . L 148 del 28 . 6 . 1968 , pag . 13 .

( 2 ) GU n . L 52 del 28 . 2 . 1975 , pag . 8 .

( 3 ) GU n . L 166 del 17 . 7 . 1968 , pag . 8 .

( 4 ) GU n . L 52 del 28 . 2 . 1975 , pag . 23 .

( 5 ) GU n . L 184 del 29 . 7 . 1968 , pag . 29 .

( 6 ) GU n . L 9 del 14 . 1 . 1975 , pag . 5 .