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Document 31974L0556

    Direttiva 74/556/CEE del Consiglio, del 4 giugno 1974, relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività attinenti al commercio e alla distribuzione dei prodotti tossici e alle attività che comportano l'utilizzazione professionale di tali prodotti, comprese le attività di intermediari

    GU L 307 del 18.11.1974, p. 1–4 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1974/556/oj

    31974L0556

    Direttiva 74/556/CEE del Consiglio, del 4 giugno 1974, relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività attinenti al commercio e alla distribuzione dei prodotti tossici e alle attività che comportano l'utilizzazione professionale di tali prodotti, comprese le attività di intermediari

    Gazzetta ufficiale n. L 307 del 18/11/1974 pag. 0001 - 0004
    edizione speciale finlandese: capitolo 6 tomo 1 pag. 0163
    edizione speciale greca: capitolo 06 tomo 1 pag. 0180
    edizione speciale svedese/ capitolo 6 tomo 1 pag. 0163
    edizione speciale spagnola: capitolo 06 tomo 1 pag. 0174
    edizione speciale portoghese: capitolo 06 tomo 1 pag. 0174


    ++++

    ( 1 ) GU n . 2 del 15 . 1 . 1962 , pag . 36/62 .

    ( 2 ) GU n . 2 del 15 . 1 . 1962 , pag . 32/62 .

    ( 3 ) GU n . C 63 del 28 . 5 . 1969 , pag . 21 .

    ( 4 ) GU n . C 10 del 27 . 1 . 1970 , pag . 23 .

    ( 5 ) GU n . 117 del 23 . 7 . 1964 , pag . 1863/64 .

    ( 6 ) GU n . L 260 del 22 . 10 . 1968 , pag . 12 .

    ( 7 ) GU n . L 257 del 19 . 10 . 1968 , pag . 2 .

    ( 8 ) Vedasi pag . 5 della presente Gazzetta ufficiale .

    ( 9 ) GU n . 1 dell'8 . 1 . 1965 , pag . 1/65 .

    ( 10 ) GU n . 263 del 30 . 10 . 1967 , pag . 6 .

    ( 11 ) GU n . L 8 del'11 . 1 . 1971 , pag . 24 .

    CONSIGLIO

    DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

    del 4 giugno 1974

    relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività attinenti al commercio e alla distribuzione dei prodotti tossici e alle attività che comportano l'utilizzazione professionale di tali prodotti , comprese le attività di intermediari

    ( 74/556/CEE )

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l'articolo 49 , l'articolo 54 , paragrafo 2 , l'articolo 57 , l'articolo 63 , paragrafo 2 , l'articolo 66 e l'articolo 235 ,

    visto il programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento ( 1 ) , in particolare il titolo V , secondo e terzo comma ,

    visto il programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi ( 2 ) , in particolare il titolo VI , secondo e terzo comma ,

    vista la proposta della Commissione ,

    visto il parere del Parlamento europeo ( 3 ) ,

    visto il parere del Comitato economico e sociale ( 4 ) ,

    considerando che i programmi generali prevedono , oltre alla soppressione delle restrizioni , la necessità di esaminare sia se tale soppressione debba essere preceduta , accompagnata o seguita dal reciproco riconoscimento dei diplomi , certificati e altri titoli , come pure dal coordinamento delle disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative riguardanti l'accesso alle attività considerate e l'esercizio di queste ultime , sia se , in attesa del riconoscimento o del coordinamento , debbano essere eventualmente applicate misure transitorie ; che , inoltre , alcune direttive del Consiglio riguardanti l'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi prevedono l'adozione , per quanto riguarda le attività attinenti al commercio e alla distribuzione dei prodotti tossici e le attività che comportano l'utilizzazione professionale di tali prodotti , di direttive sul reciproco riconoscimento ;

    considerando che segnatamente la direttiva 64/427/CEE del Consiglio , del 7 luglio 1964 , relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività non salariate di trasformazione , delle classi 23 _ 40 CITI ( Industria e artigianato ) ( 5 ) e la direttiva 68/336/CEE del Consiglio , del 15 ottobre 1968 , relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività non salariate delle industrie alimentari e delle industrie di fabbricazione delle bevande , delle classi 20 e 21 CITI ( 6 ) , non escludono l'utilizzazione dei prodotti tossici nell'esercizio delle attività cui sono dirette ; che di conseguenza le misure transitorie previste in tali direttive sono valide anche per quanto concerne tale utilizzazione quando l'esercizio di dette attività la comporta ;

    considerando che , per le attività attinenti al commercio e alla distribuzione dei prodotti tossici e le attività che comportano l'utilizzazione professionale di tali prodotti , comprese le attività di intermediari , alcuni Stati membri esigono , in taluni casi , che coloro che svolgono una di queste attività siano in possesso di determinate capacità sanzionate da diplomi , certificati o altri titoli , mentre altri Stati membri non impongono condizioni particolari , ma sottopongono unicamente la manipolazione o la conservazione dei prodotti tossici a talune condizioni speciali ; che non è pertanto possibile procedere al coordinamento in concomitanza con la soppressione delle discriminazioni e che detto coordinamento dovrà essere attuato ulteriormente ;

    considerando che , in mancanza di tale coordinamento immediato , appare tuttavia opportuno facilitare l'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività considerate mediante l'adozione di misure transitorie del tipo previsto dai programmi generali , al fine soprattutto di preservare da ostacoli anormali i cittadini degli Stati membri in cui l'accesso a dette attività non è soggetto ad alcuna condizione ;

    considerando che , al fine di ovviare a eventuali difficoltà , le misure transitorie debbono consistere principalmente nell'ammettere , come condizione sufficiente per l'accesso alle attività considerate negli Stati membri ospitanti in cui dette attività sono soggette a regolamentazioni , l'esercizio effettivo dell'attività in uno Stato membro diverso da quello ospitante , e cio per un periodo sufficientemente lungo e vicino nel tempo per garantire che il beneficiario possieda conoscenze professionali equivalenti a quelle richieste ai cittadini di quest'ultimo Stato , avuto riguardo all'azione nociva che i prodotti tossici possono esercitare sulla salute delle persone o delle specie animali o vegetali , sia direttamente , sia attraverso la situazione ambientale ;

    considerando che , date le diverse caratteristiche dei prodotti tossici e il loro differente grado di tossicità per la salute delle persone o delle specie animali o vegetali , la conoscenza degli effetti di uno di questi prodotti o l'esperienza nel manipolarlo non possono ragionevolmente garantire una competenza equivalente nella distribuzione o nell'utilizzazione professionale degli altri prodotti o dell'insieme dei prodotti ; che , pertanto , allo Stato membro ospitante deve riconoscersi la facoltà di limitare la portata delle misure transitorie ai prodotti che sono costituiti dalle stesse sostanze attive o che comportano rischi analoghi per la salute delle persone o delle specie animali o vegetali , sia direttamente sia attraverso la situazione ambientale ;

    considerando che , nella misura in cui gli Stati membri subordinano anche per i salariati l'accesso alle attività in parola al possesso di conoscenze ed attitudini generali , commerciali o professionali , la presente direttiva deve applicarsi anche a detta categoria di persone allo scopo di eliminare un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori e di completare in questo modo le misure adottate nell'ambito del regolamento ( CEE ) n . 1612/68 del Consiglio , del 15 ottobre 1968 , relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità ( 7 ) ;

    considerando che , per lo stesso motivo , occorre applicare anche ai salariati le disposizioni previste in materia di prova di onorabilità e di assenza di fallimento ;

    considerando che le misure previste dalla presente direttiva non avranno più ragion d'essere allorché il coordinamento delle condizioni di accesso alle attività considerate e di esercizio delle medesime , nonché il reciproco riconoscimento dei diplomi , certificati ed altri titoli saranno stati realizzati ,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

    Articolo 1

    1 . Gli Stati membri prendono le misure transitorie definite nella presente direttiva per quanto riguarda lo stabilimento sul loro territorio delle persone fisiche e delle società di cui al titolo I dei programmi generali nonché per quanto riguarda la prestazione di servizi da parte di tali persone e società , qui appresso denominate beneficiari , nel settore delle attività di cui al paragrafo 2 .

    2 . Le attività considerate sono quelle alle quali si applica la direttiva 74/557/CEE del Consiglio , del 4 giugno 1974 , relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi nel settore delle attività non salariate e delle attività di intermediari attinenti al commercio ed alla distribuzione dei prodotti tossici ( 8 ) .

    Sono prese altresi in considerazione le attività che comportano l'utilizzazione professionale dei prodotti tossici se sono state o saranno liberalizzate dalle seguenti direttive :

    _ direttiva 65/1/CEE del Consiglio , del 14 dicembre 1964 , che fissa le modalità di realizzazione della libera prestazione dei servizi nelle attività dell'agricoltura e dell'ortofrutticoltura ( 9 ) ;

    _ direttiva 67/654/CEE del Consiglio , del 24 ottobre 1967 , che fissa le modalità di realizzazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi nelle attività non salariate della silvicoltura e dello sfruttamento forestale ( 10 ) ;

    _ direttiva 71/18/CEE del Consiglio , del 16 dicembre 1970 , che fissa le modalità di attuazione della libertà di stabilimento nelle attività non salariate connesse con l'agricoltura e con l'ortofrutticoltura ( 11 ) ;

    _ direttiva 74/.../CEE del Consiglio , del ... , relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi per diverse attività non salariate ( dalla ex classe 01 alla classe 85 CITI ) , per le attività di cui alla direttiva anzidetta del gruppo 859 CITI che comportano l'utilizzazione di prodotti tossici .

    3 . Le misure transitorie si applicano altresi alle persone che esercitano le attività di cui al paragrafo 2 in qualità di salariati , come pure è loro applicabile l'articolo 7 , paragrafi da 1 a 4 della direttiva 74/557/CEE .

    Articolo 2

    Qualora , in uno Stato membro , l'accesso ad una delle attività di cui all'articolo 1 , paragrafo 2 , primo comma , o l'esercizio di una di esse sia subordinato al possesso di conoscenze ed attitudini generali , commerciali o professionali , tale Stato riconosce come prova sufficiente di dette conoscenze ed attitudini l'esercizio effettivo in un altro Stato membro dell'attività considerata :

    a ) per cinque anni consecutivi , a titolo indipendente o in qualità di dirigente d'azienda ; tale attività non deve essere cessata da più di due anni alla data di presentazione della domanda di cui all'articolo 4 , paragrafo 2 ;

    b ) per due anni consecutivi , a titolo indipendente o in qualità di dirigente d'azienda , qualora il beneficiario sia in possesso , per l'attività in parola , di un certificato di attitudine e di capacità che lo abiliti nello Stato membro di origine o di provenienza ad esercitare le attività attinenti al commercio e alla distribuzione dei prodotti tossici ;

    c ) per tre anni consecutivi , a titolo indipendente o in qualità di dirigente d'azienda , qualora il beneficiario comprovi di aver ricevuto , per l'attività in parola , una formazione preliminare , sancita da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida da un organismo professionale competente ;

    d ) per tre anni consecutivi , a titolo dipendente , qualora il beneficiario sia in possesso , per l'attività in parola , di un certificato di attitudine o di capacità che lo abiliti nello Stato membro di origine o di provenienza ad esercitare le attività attinenti al commercio e alla distribuzione dei prodotti tossici ;

    e ) per quattro anni consecutivi , a titolo dipendente , qualora il beneficiario comprovi di aver ricevuto , per l'attività in parola , una formazione preliminare sancita da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida da un organismo professionale competente .

    Il presente articolo riguarda unicamente il commercio e la distribuzione dei prodotti tossici condizionati , destinati ad essere consegnati all'utilizzatore finale nel loro condizionamento d'origine .

    Articolo 3

    Qualora , in uno Stato membro , l'accesso ad una delle attività di cui all'articolo 1 , paragrafo 2 , secondo comma , o l'esercizio di una di esse sia subordinato al possesso di conoscenze ed attitudini generali , commerciali o professionali , tale Stato riconosce come prova sufficiente di dette conoscenze ed attitudini l'esercizio effettivo in un altro Stato membro dell'attività considerata :

    a ) per sei anni consecutivi , a titolo indipendente o in qualità di dirigente d'azienda ; tale attività non deve essere cessata da più di due anni alla data di presentazione della domanda di cui all'articolo 4 , paragrafo 2 ;

    b ) per tre anni consecutivi , a titolo indipendente o in qualità di dirigente d'azienda , qualora il beneficiario sia in possesso , per l'attività in parola , di un certificato di attitudine e di capacità che lo abiliti ad esercitare nello Stato membro di origine o di provenienza le attività che comportano l'utilizzazione professionale dei prodotti tossici ;

    c ) per quattro anni consecutivi , a titolo indipendente o in qualità di dirigente d'azienda , qualora il beneficiario comprovi di aver ricevuto , per l'attività in parola , una formazione preliminare , sancita da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida da un organismo professionale competente ;

    d ) per quattro anni consecutivi , a titolo dipendente , qualora il beneficiario sia in possesso , per l'attività in parola , di un certificato di attitudine e di capacità che lo abiliti ad esercitare nello Stato membro di origine o di provenienza le attività che comportano l'utilizzazione professionale dei prodotti tossici ;

    e ) per cinque anni consecutivi , a titolo dipendente , qualora il beneficiario comprovi di aver ricevuto , per l'attività in parola , una formazione preliminare sancita da un certificato riconosciuto dallo . Stato o giudicata pienamente valida da un organismo professionale competente .

    Le disposizioni di cui alle lettere a ) , c ) ed e ) non si applicano alle attività che comportano l'utilizzazione professionale dei seguenti prodotti altamente tossici :

    _ Acido cianidrico e suoi sali solubili ,

    _ Acido fluoridrico e suoi sali solubili ,

    _ Nitrile acrilico ,

    _ Ammoniaca compressa liquefatta ,

    _ Bromuro di metile ,

    _ Cloropicrine ,

    _ Idrogeno fosforato e prodotti atti a liberarlo ,

    _ Ossido di etilene ,

    _ Solfuro di carbonio ,

    _ Tetracloruro di carbonio ,

    _ Tricloroacetonitrile .

    Per l'applicazione a tali prodotti altamente tossici delle disposizioni di cui alle lettere b ) e d ) , il certificato di attitudine e di capacità deve menzionare il prodotto o i prodotti che il titolare è abilitato ad utilizzare nello Stato membro di origine o di provenienza .

    In tal caso , l'attività del beneficiario non deve essere cessata da più di due anni alla data di presentazione della domanda di cui all'articolo 4 , paragrafo 2 .

    Articolo 4

    1 . E considerato esercente di un'attività di dirigente d'azienda ai sensi degli articoli 2 e 3 , chiunque abbia esercitato in un'impresa industriale o commerciale del settore professionale corrispondente :

    a ) le mansioni di capo d'azienda o di direttore di una succursale ;

    b ) le mansioni di sostituto dell'imprenditore o del capo d'azienda , se tali mansioni implicano una responsabilità analoga a quella dell'imprenditore o del capo d'azienda rappresentati ;

    c ) vuoi le mansioni di dirigente con incarichi nel settore commerciale e della distribuzione di prodotti tossici e responsabile di almeno un settore dell'impresa , vuoi le mansioni di dirigente responsabile dell'utilizzazione di detti prodotti .

    2 . La prova che le condizioni di cui agli articoli 2 e 3 sono soddisfatte , risulta da un attestato rilasciato dall'autorità o dall'organismo competente dello Stato membro d'origine o di provenienza , che l'interessato deve presentare a sostegno della sua domanda di autorizzazione ad esercitare nello Stato membro ospitante l'attività o le attività considerate . Nell'attestato viene indicato , se del caso , se , nello Stato membro d'origine o di provenienza , l'accesso è limitato vuoi alle attività di distribuzione dei prodotti tossici , vuoi alle attività che comportano l'utilizzazione professionale dei prodotti suddetti , ovvero se da queste ultime attività sono esclusi determinati prodotti tossici .

    3 . Gli Stati membri designano entro il termine previsto all'articolo 7 le autorità e gli organismi competenti per il rilascio degli attestati di cui al paragrafo 2 e ne informano immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione .

    Articolo 5

    Qualora i titoli di cui agli articoli 2 e 3 o gli attestati di cui all'articolo 4 , paragrafo 2 , consentanto l'accesso , nello Stato membro di origine o di provenienza , soltanto alle attività di distribuzione dei prodotti tossici o alle attività che comportano l'utilizzazione professionale di tali prodotti , ovvero escludano da queste ultime attività determinati prodotti tossici , lo Stato membro ospitante puo applicare le stesse limitazioni sul suo territorio ed escludere altresi dalle attività che comportano l'utilizzazione professionale dei prodotti tossici i prodotti costituiti delle stesse sostanze attive che i prodotti esclusi dai titoli e dagli attestati o che comportano , direttamente o attraverso la situazione ambientale , rischi analoghi per la salute dell'uomo o delle specie animali e vegetali .

    Articolo 6

    La presente direttiva è applicabile fino all'entrata in vigore delle norme relative al coordinamento delle regolamentazioni nazionali che disciplinano l'accesso alle attività di cui trattasi e l'esercizio delle stesse .

    Articolo 7

    1 . Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di sei mesi dalla sua notificazione e ne informano immediatamente la Commissione .

    2 . Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle più importanti disposizioni di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva . La Commissione ne informa gli altri Stati membri .

    Articolo 8

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

    Fatto a Lussemburgo , addì 4 giugno 1974 .

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    J . ERTL

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