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Document 31974L0556
Council Directive 74/556/EEC of 4 June 1974 laying down detailed provisions concerning transitional measures relating to activities, trade in and distribution of toxic products and activities entailing the professional use of such products including activities of intermediaries
Direttiva 74/556/CEE del Consiglio, del 4 giugno 1974, relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività attinenti al commercio e alla distribuzione dei prodotti tossici e alle attività che comportano l'utilizzazione professionale di tali prodotti, comprese le attività di intermediari
Direttiva 74/556/CEE del Consiglio, del 4 giugno 1974, relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività attinenti al commercio e alla distribuzione dei prodotti tossici e alle attività che comportano l'utilizzazione professionale di tali prodotti, comprese le attività di intermediari
GU L 307 del 18.11.1974, p. 1–4
(DA, DE, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
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Corrected by | 31974L0556R(01) |
Direttiva 74/556/CEE del Consiglio, del 4 giugno 1974, relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività attinenti al commercio e alla distribuzione dei prodotti tossici e alle attività che comportano l'utilizzazione professionale di tali prodotti, comprese le attività di intermediari
Gazzetta ufficiale n. L 307 del 18/11/1974 pag. 0001 - 0004
edizione speciale finlandese: capitolo 6 tomo 1 pag. 0163
edizione speciale greca: capitolo 06 tomo 1 pag. 0180
edizione speciale svedese/ capitolo 6 tomo 1 pag. 0163
edizione speciale spagnola: capitolo 06 tomo 1 pag. 0174
edizione speciale portoghese: capitolo 06 tomo 1 pag. 0174
++++ ( 1 ) GU n . 2 del 15 . 1 . 1962 , pag . 36/62 . ( 2 ) GU n . 2 del 15 . 1 . 1962 , pag . 32/62 . ( 3 ) GU n . C 63 del 28 . 5 . 1969 , pag . 21 . ( 4 ) GU n . C 10 del 27 . 1 . 1970 , pag . 23 . ( 5 ) GU n . 117 del 23 . 7 . 1964 , pag . 1863/64 . ( 6 ) GU n . L 260 del 22 . 10 . 1968 , pag . 12 . ( 7 ) GU n . L 257 del 19 . 10 . 1968 , pag . 2 . ( 8 ) Vedasi pag . 5 della presente Gazzetta ufficiale . ( 9 ) GU n . 1 dell'8 . 1 . 1965 , pag . 1/65 . ( 10 ) GU n . 263 del 30 . 10 . 1967 , pag . 6 . ( 11 ) GU n . L 8 del'11 . 1 . 1971 , pag . 24 . CONSIGLIO DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 4 giugno 1974 relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività attinenti al commercio e alla distribuzione dei prodotti tossici e alle attività che comportano l'utilizzazione professionale di tali prodotti , comprese le attività di intermediari ( 74/556/CEE ) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l'articolo 49 , l'articolo 54 , paragrafo 2 , l'articolo 57 , l'articolo 63 , paragrafo 2 , l'articolo 66 e l'articolo 235 , visto il programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento ( 1 ) , in particolare il titolo V , secondo e terzo comma , visto il programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi ( 2 ) , in particolare il titolo VI , secondo e terzo comma , vista la proposta della Commissione , visto il parere del Parlamento europeo ( 3 ) , visto il parere del Comitato economico e sociale ( 4 ) , considerando che i programmi generali prevedono , oltre alla soppressione delle restrizioni , la necessità di esaminare sia se tale soppressione debba essere preceduta , accompagnata o seguita dal reciproco riconoscimento dei diplomi , certificati e altri titoli , come pure dal coordinamento delle disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative riguardanti l'accesso alle attività considerate e l'esercizio di queste ultime , sia se , in attesa del riconoscimento o del coordinamento , debbano essere eventualmente applicate misure transitorie ; che , inoltre , alcune direttive del Consiglio riguardanti l'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi prevedono l'adozione , per quanto riguarda le attività attinenti al commercio e alla distribuzione dei prodotti tossici e le attività che comportano l'utilizzazione professionale di tali prodotti , di direttive sul reciproco riconoscimento ; considerando che segnatamente la direttiva 64/427/CEE del Consiglio , del 7 luglio 1964 , relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività non salariate di trasformazione , delle classi 23 _ 40 CITI ( Industria e artigianato ) ( 5 ) e la direttiva 68/336/CEE del Consiglio , del 15 ottobre 1968 , relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività non salariate delle industrie alimentari e delle industrie di fabbricazione delle bevande , delle classi 20 e 21 CITI ( 6 ) , non escludono l'utilizzazione dei prodotti tossici nell'esercizio delle attività cui sono dirette ; che di conseguenza le misure transitorie previste in tali direttive sono valide anche per quanto concerne tale utilizzazione quando l'esercizio di dette attività la comporta ; considerando che , per le attività attinenti al commercio e alla distribuzione dei prodotti tossici e le attività che comportano l'utilizzazione professionale di tali prodotti , comprese le attività di intermediari , alcuni Stati membri esigono , in taluni casi , che coloro che svolgono una di queste attività siano in possesso di determinate capacità sanzionate da diplomi , certificati o altri titoli , mentre altri Stati membri non impongono condizioni particolari , ma sottopongono unicamente la manipolazione o la conservazione dei prodotti tossici a talune condizioni speciali ; che non è pertanto possibile procedere al coordinamento in concomitanza con la soppressione delle discriminazioni e che detto coordinamento dovrà essere attuato ulteriormente ; considerando che , in mancanza di tale coordinamento immediato , appare tuttavia opportuno facilitare l'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività considerate mediante l'adozione di misure transitorie del tipo previsto dai programmi generali , al fine soprattutto di preservare da ostacoli anormali i cittadini degli Stati membri in cui l'accesso a dette attività non è soggetto ad alcuna condizione ; considerando che , al fine di ovviare a eventuali difficoltà , le misure transitorie debbono consistere principalmente nell'ammettere , come condizione sufficiente per l'accesso alle attività considerate negli Stati membri ospitanti in cui dette attività sono soggette a regolamentazioni , l'esercizio effettivo dell'attività in uno Stato membro diverso da quello ospitante , e cio per un periodo sufficientemente lungo e vicino nel tempo per garantire che il beneficiario possieda conoscenze professionali equivalenti a quelle richieste ai cittadini di quest'ultimo Stato , avuto riguardo all'azione nociva che i prodotti tossici possono esercitare sulla salute delle persone o delle specie animali o vegetali , sia direttamente , sia attraverso la situazione ambientale ; considerando che , date le diverse caratteristiche dei prodotti tossici e il loro differente grado di tossicità per la salute delle persone o delle specie animali o vegetali , la conoscenza degli effetti di uno di questi prodotti o l'esperienza nel manipolarlo non possono ragionevolmente garantire una competenza equivalente nella distribuzione o nell'utilizzazione professionale degli altri prodotti o dell'insieme dei prodotti ; che , pertanto , allo Stato membro ospitante deve riconoscersi la facoltà di limitare la portata delle misure transitorie ai prodotti che sono costituiti dalle stesse sostanze attive o che comportano rischi analoghi per la salute delle persone o delle specie animali o vegetali , sia direttamente sia attraverso la situazione ambientale ; considerando che , nella misura in cui gli Stati membri subordinano anche per i salariati l'accesso alle attività in parola al possesso di conoscenze ed attitudini generali , commerciali o professionali , la presente direttiva deve applicarsi anche a detta categoria di persone allo scopo di eliminare un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori e di completare in questo modo le misure adottate nell'ambito del regolamento ( CEE ) n . 1612/68 del Consiglio , del 15 ottobre 1968 , relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità ( 7 ) ; considerando che , per lo stesso motivo , occorre applicare anche ai salariati le disposizioni previste in materia di prova di onorabilità e di assenza di fallimento ; considerando che le misure previste dalla presente direttiva non avranno più ragion d'essere allorché il coordinamento delle condizioni di accesso alle attività considerate e di esercizio delle medesime , nonché il reciproco riconoscimento dei diplomi , certificati ed altri titoli saranno stati realizzati , HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA : Articolo 1 1 . Gli Stati membri prendono le misure transitorie definite nella presente direttiva per quanto riguarda lo stabilimento sul loro territorio delle persone fisiche e delle società di cui al titolo I dei programmi generali nonché per quanto riguarda la prestazione di servizi da parte di tali persone e società , qui appresso denominate beneficiari , nel settore delle attività di cui al paragrafo 2 . 2 . Le attività considerate sono quelle alle quali si applica la direttiva 74/557/CEE del Consiglio , del 4 giugno 1974 , relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi nel settore delle attività non salariate e delle attività di intermediari attinenti al commercio ed alla distribuzione dei prodotti tossici ( 8 ) . Sono prese altresi in considerazione le attività che comportano l'utilizzazione professionale dei prodotti tossici se sono state o saranno liberalizzate dalle seguenti direttive : _ direttiva 65/1/CEE del Consiglio , del 14 dicembre 1964 , che fissa le modalità di realizzazione della libera prestazione dei servizi nelle attività dell'agricoltura e dell'ortofrutticoltura ( 9 ) ; _ direttiva 67/654/CEE del Consiglio , del 24 ottobre 1967 , che fissa le modalità di realizzazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi nelle attività non salariate della silvicoltura e dello sfruttamento forestale ( 10 ) ; _ direttiva 71/18/CEE del Consiglio , del 16 dicembre 1970 , che fissa le modalità di attuazione della libertà di stabilimento nelle attività non salariate connesse con l'agricoltura e con l'ortofrutticoltura ( 11 ) ; _ direttiva 74/.../CEE del Consiglio , del ... , relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi per diverse attività non salariate ( dalla ex classe 01 alla classe 85 CITI ) , per le attività di cui alla direttiva anzidetta del gruppo 859 CITI che comportano l'utilizzazione di prodotti tossici . 3 . Le misure transitorie si applicano altresi alle persone che esercitano le attività di cui al paragrafo 2 in qualità di salariati , come pure è loro applicabile l'articolo 7 , paragrafi da 1 a 4 della direttiva 74/557/CEE . Articolo 2 Qualora , in uno Stato membro , l'accesso ad una delle attività di cui all'articolo 1 , paragrafo 2 , primo comma , o l'esercizio di una di esse sia subordinato al possesso di conoscenze ed attitudini generali , commerciali o professionali , tale Stato riconosce come prova sufficiente di dette conoscenze ed attitudini l'esercizio effettivo in un altro Stato membro dell'attività considerata : a ) per cinque anni consecutivi , a titolo indipendente o in qualità di dirigente d'azienda ; tale attività non deve essere cessata da più di due anni alla data di presentazione della domanda di cui all'articolo 4 , paragrafo 2 ; b ) per due anni consecutivi , a titolo indipendente o in qualità di dirigente d'azienda , qualora il beneficiario sia in possesso , per l'attività in parola , di un certificato di attitudine e di capacità che lo abiliti nello Stato membro di origine o di provenienza ad esercitare le attività attinenti al commercio e alla distribuzione dei prodotti tossici ; c ) per tre anni consecutivi , a titolo indipendente o in qualità di dirigente d'azienda , qualora il beneficiario comprovi di aver ricevuto , per l'attività in parola , una formazione preliminare , sancita da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida da un organismo professionale competente ; d ) per tre anni consecutivi , a titolo dipendente , qualora il beneficiario sia in possesso , per l'attività in parola , di un certificato di attitudine o di capacità che lo abiliti nello Stato membro di origine o di provenienza ad esercitare le attività attinenti al commercio e alla distribuzione dei prodotti tossici ; e ) per quattro anni consecutivi , a titolo dipendente , qualora il beneficiario comprovi di aver ricevuto , per l'attività in parola , una formazione preliminare sancita da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida da un organismo professionale competente . Il presente articolo riguarda unicamente il commercio e la distribuzione dei prodotti tossici condizionati , destinati ad essere consegnati all'utilizzatore finale nel loro condizionamento d'origine . Articolo 3 Qualora , in uno Stato membro , l'accesso ad una delle attività di cui all'articolo 1 , paragrafo 2 , secondo comma , o l'esercizio di una di esse sia subordinato al possesso di conoscenze ed attitudini generali , commerciali o professionali , tale Stato riconosce come prova sufficiente di dette conoscenze ed attitudini l'esercizio effettivo in un altro Stato membro dell'attività considerata : a ) per sei anni consecutivi , a titolo indipendente o in qualità di dirigente d'azienda ; tale attività non deve essere cessata da più di due anni alla data di presentazione della domanda di cui all'articolo 4 , paragrafo 2 ; b ) per tre anni consecutivi , a titolo indipendente o in qualità di dirigente d'azienda , qualora il beneficiario sia in possesso , per l'attività in parola , di un certificato di attitudine e di capacità che lo abiliti ad esercitare nello Stato membro di origine o di provenienza le attività che comportano l'utilizzazione professionale dei prodotti tossici ; c ) per quattro anni consecutivi , a titolo indipendente o in qualità di dirigente d'azienda , qualora il beneficiario comprovi di aver ricevuto , per l'attività in parola , una formazione preliminare , sancita da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida da un organismo professionale competente ; d ) per quattro anni consecutivi , a titolo dipendente , qualora il beneficiario sia in possesso , per l'attività in parola , di un certificato di attitudine e di capacità che lo abiliti ad esercitare nello Stato membro di origine o di provenienza le attività che comportano l'utilizzazione professionale dei prodotti tossici ; e ) per cinque anni consecutivi , a titolo dipendente , qualora il beneficiario comprovi di aver ricevuto , per l'attività in parola , una formazione preliminare sancita da un certificato riconosciuto dallo . Stato o giudicata pienamente valida da un organismo professionale competente . Le disposizioni di cui alle lettere a ) , c ) ed e ) non si applicano alle attività che comportano l'utilizzazione professionale dei seguenti prodotti altamente tossici : _ Acido cianidrico e suoi sali solubili , _ Acido fluoridrico e suoi sali solubili , _ Nitrile acrilico , _ Ammoniaca compressa liquefatta , _ Bromuro di metile , _ Cloropicrine , _ Idrogeno fosforato e prodotti atti a liberarlo , _ Ossido di etilene , _ Solfuro di carbonio , _ Tetracloruro di carbonio , _ Tricloroacetonitrile . Per l'applicazione a tali prodotti altamente tossici delle disposizioni di cui alle lettere b ) e d ) , il certificato di attitudine e di capacità deve menzionare il prodotto o i prodotti che il titolare è abilitato ad utilizzare nello Stato membro di origine o di provenienza . In tal caso , l'attività del beneficiario non deve essere cessata da più di due anni alla data di presentazione della domanda di cui all'articolo 4 , paragrafo 2 . Articolo 4 1 . E considerato esercente di un'attività di dirigente d'azienda ai sensi degli articoli 2 e 3 , chiunque abbia esercitato in un'impresa industriale o commerciale del settore professionale corrispondente : a ) le mansioni di capo d'azienda o di direttore di una succursale ; b ) le mansioni di sostituto dell'imprenditore o del capo d'azienda , se tali mansioni implicano una responsabilità analoga a quella dell'imprenditore o del capo d'azienda rappresentati ; c ) vuoi le mansioni di dirigente con incarichi nel settore commerciale e della distribuzione di prodotti tossici e responsabile di almeno un settore dell'impresa , vuoi le mansioni di dirigente responsabile dell'utilizzazione di detti prodotti . 2 . La prova che le condizioni di cui agli articoli 2 e 3 sono soddisfatte , risulta da un attestato rilasciato dall'autorità o dall'organismo competente dello Stato membro d'origine o di provenienza , che l'interessato deve presentare a sostegno della sua domanda di autorizzazione ad esercitare nello Stato membro ospitante l'attività o le attività considerate . Nell'attestato viene indicato , se del caso , se , nello Stato membro d'origine o di provenienza , l'accesso è limitato vuoi alle attività di distribuzione dei prodotti tossici , vuoi alle attività che comportano l'utilizzazione professionale dei prodotti suddetti , ovvero se da queste ultime attività sono esclusi determinati prodotti tossici . 3 . Gli Stati membri designano entro il termine previsto all'articolo 7 le autorità e gli organismi competenti per il rilascio degli attestati di cui al paragrafo 2 e ne informano immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione . Articolo 5 Qualora i titoli di cui agli articoli 2 e 3 o gli attestati di cui all'articolo 4 , paragrafo 2 , consentanto l'accesso , nello Stato membro di origine o di provenienza , soltanto alle attività di distribuzione dei prodotti tossici o alle attività che comportano l'utilizzazione professionale di tali prodotti , ovvero escludano da queste ultime attività determinati prodotti tossici , lo Stato membro ospitante puo applicare le stesse limitazioni sul suo territorio ed escludere altresi dalle attività che comportano l'utilizzazione professionale dei prodotti tossici i prodotti costituiti delle stesse sostanze attive che i prodotti esclusi dai titoli e dagli attestati o che comportano , direttamente o attraverso la situazione ambientale , rischi analoghi per la salute dell'uomo o delle specie animali e vegetali . Articolo 6 La presente direttiva è applicabile fino all'entrata in vigore delle norme relative al coordinamento delle regolamentazioni nazionali che disciplinano l'accesso alle attività di cui trattasi e l'esercizio delle stesse . Articolo 7 1 . Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di sei mesi dalla sua notificazione e ne informano immediatamente la Commissione . 2 . Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle più importanti disposizioni di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva . La Commissione ne informa gli altri Stati membri . Articolo 8 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva . Fatto a Lussemburgo , addì 4 giugno 1974 . Per il Consiglio Il Presidente J . ERTL