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Document 31972R0679
Regulation (EEC) No 679/72 of the Commission of 29 March 1972 on the classification of goods under headings or subheadings Nos 69.09 A, 69.11, 69.13 B and 69.14 A of the Common Customs Tariff
Regolamento (CEE) n. 679/72 della Commissione, del 29 marzo 1972, relativo alla classificazione di merci nelle voci o sottovoci 69.09 A, 69.11, 69.13 B e 69.14 A della tariffa dogonale comune
Regolamento (CEE) n. 679/72 della Commissione, del 29 marzo 1972, relativo alla classificazione di merci nelle voci o sottovoci 69.09 A, 69.11, 69.13 B e 69.14 A della tariffa dogonale comune
GU L 81 del 5.4.1972, p. 1–4
(DE, FR, IT, NL) Altre edizioni speciali
(DA, EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)
edizione speciale inglese: serie I tomo 1972(I) pag. 276 - 279
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Extended application | 31968R0950 | 13/04/1972 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
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Modified by | 31991R2080 | modifica | allegato | 17/07/1991 |
Regolamento (CEE) n. 679/72 della Commissione, del 29 marzo 1972, relativo alla classificazione di merci nelle voci o sottovoci 69.09 A, 69.11, 69.13 B e 69.14 A della tariffa dogonale comune
Gazzetta ufficiale n. L 081 del 05/04/1972 pag. 0001 - 0004
edizione speciale finlandese: capitolo 2 tomo 1 pag. 0036
edizione speciale danese: serie I capitolo 1972(I) pag. 0267
edizione speciale svedese/ capitolo 2 tomo 1 pag. 0036
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1972(I) pag. 0276
edizione speciale greca: capitolo 02 tomo 1 pag. 0153
edizione speciale spagnola: capitolo 02 tomo 1 pag. 0101
edizione speciale portoghese: capitolo 02 tomo 1 pag. 0101
edizione speciale in lingua ceca capitolo 02 tomo 01 pag. 8 - 12
edizione speciale in lingua estone capitolo 02 tomo 01 pag. 8 - 12
edizione speciale in lingua ungherese capitolo 02 tomo 01 pag. 8 - 12
edizione speciale in lingua lituana capitolo 02 tomo 01 pag. 8 - 12
edizione speciale in lingua lettone capitolo 02 tomo 01 pag. 8 - 12
edizione speciale in lingua maltese capitolo 02 tomo 01 pag. 8 - 12
edizione speciale in lingua polacca capitolo 02 tomo 01 pag. 8 - 12
edizione speciale in lingua slovacca capitolo 02 tomo 01 pag. 8 - 12
edizione speciale in lingua slovena capitolo 02 tomo 01 pag. 8 - 12
Regolamento (CEE) n. 679/72 della Commissione del 29 marzo 1972 relativo alla classificazione di merci nelle voci o sottovoci 69.09 A, 69.11, 69.13 B e 69.14 A della tariffa doganale comune LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 97/69 del Consiglio, del 16 gennaio 1969, relativo alle misure da adottare per l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune [1], in particolare l'articolo 3, considerando che occorre emanare delle disposizioni per assicurare l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune ai fini della classificazione dei prodotti del tipo "vitreus china" o "semi-vitreus china", che sono prodotti di ceramica più o meno vetrificati, a pasta bianca leggermente grigiastra o colorata artificialmente, che non aderisce alla lingua; considerando che la tariffa doganale comune allegata al regolamento (CEE) n. 950/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968 [2], modificata per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1/72 del Consiglio, del 20 dicembre 1971 [3], comprende nelle voci o sottovoci 69.09 A, 69.11, 69.13 B e 69.14 A prodotti di porcellana e nelle voci o sottovoci 69.09 B, 69.12, 69.13 A, 69.13 C e 69.14 B i corrispondenti prodotti di altre materie ceramiche; considerando che per la classificazione nella tariffa doganale comune dei summenzionati prodotti del tipo "vitreus china" o "semi-vitreus china", è opportuno considerare fra le proprietà caratteristiche della porcellana quelle relative alla porosità, alla densità ed alla traslucidità; considerando che i prodotti del tipo "vitreus china" o "semi-vitreus china" debbono essere classificati, a seconda dei casi, nelle voci o sottovoci 69.09 A, 69.11, 69.13 B e 69.14 A se possiedono, fra l'altro, simultaneamente seguenti caratteristiche: - porosità inferiore o eguale al 3 %, - densità eguale o superiore a 2,2, - traslucidità fino ad uno spessore di circa 3 mm, purché la pasta non sia colorata in massa né ricoperta di vernice o di smalto colorati od opachi; considerando che ai fini di una valutazione uniforme della porosità e della traslucidità dei summenzionati prodotti è necessario adottare dei metodi d'analisi; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per la nomenclatura della tariffa doganale comune, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 I prodotti del tipo "vitreus china" o "semi-vitreus china", che sono prodotti di ceramica più o meno vetrificati, a pasta bianca leggermente grigiastra o colorata artificialmente, che non aderisce alla lingua, sono classificati, a seconda dei casi, nelle voci o sottovoci 69.09 A, 69.11, 69.13 B e 69.14 A della tariffa doganale comune se presentano simultaneamente: a) una porosità (coefficiente di assorbimento d'acqua) inferiore o eguale al 3 %, secondo il metodo di cui all'allegato I; b) una densità eguale o superiore a 2,2; c) una traslucidità fino ad uno spessore di circa 3 mm, secondo il metodo di cui all'allegato II. Tale criterio non trova tuttavia applicazione se la pasta è colorata in massa o ricoperta di vernice o di smalto colorati od opachi. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore l'ottavo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 1972. Per la Commissione Il Presidente S. L. Mansholt [1] GU n. L 14 del 21. 1. 1969, pag. 1. [2] GU n. L 172 del 22. 7. 1968, pag. 1. [3] GU n. L 1 del 1o. 1. 1972, pag. 1. -------------------------------------------------- ALLEGATO I DETERMINAZIONE DEL COEFFICIENTE DI ASSORBIMENTO D'ACQUA Scopo e definizione Il saggio ha per scopo di determinare il coefficiente di assorbimento di acqua del coccio. Il coefficiente è una percentuale calcolata in rapporto al peso iniziale del coccio. Preparazione dei campioni e esecuzione del saggio Il numero di campioni per ogni pezzo non deve essere inferiore a tre. Essi sono prelevati nella parte smaltata di uno stesso articolo e non devono avere più di una faccia smaltata. La superficie di un campione deve essere di circa 30 cm2 e il suo spessore massimo di circa 8 mm, compreso lo smalto. I campioni sono essiccati in stufa a 105 °C per tre ore e, dopo raffreddamento nell'essiccatore, si determina il peso (Ps) con una approssimazione di 0,05 g. I campioni vengono poi immersi immediatamente nell'acqua distillata, in modo da non toccare il fondo del recipiente. × 100 Valutazione dei risultati La media dei coefficienti di assorbimento di acqua dei diversi campioni, espressa in percentuale, dà il coefficiente di assorbimento d'acqua del coccio. -------------------------------------------------- ALLEGATO II PROVA DI TRANSLUCIDITÀ Definizione La sagoma di un oggetto deve essere visibile attraverso un campione di spessore compreso fra 2 e 4 mm, posto in una stanza buia a 50 cm da una lampadina nuova messa in una scatola e irradiante un flusso luminoso fra 1350 e 1500 lumens. La lampadina deve essere cambiata dopo 50 ore d'uso. Dispositivo del saggio (vedere schema allegato) È costituito da una scatola dipinta all'interno di bianco opaco; ad una estremità è posta la lampadina (A). L'estremità opposta viene forata e il buco deve permettere di vedere la forma dell'oggetto (B) attraverso il campione (C). Le dimensioni della scatola devono essere le seguenti: - lunghezza: lunghezza della lampadina aumentata di 50 cm, - larghezza, altezza: circa 20 cm. Il diametro del foro è di circa 10 cm. +++++ TIFF +++++ --------------------------------------------------