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Document 31972R0679

    Regolamento (CEE) n. 679/72 della Commissione, del 29 marzo 1972, relativo alla classificazione di merci nelle voci o sottovoci 69.09 A, 69.11, 69.13 B e 69.14 A della tariffa dogonale comune

    GU L 81 del 5.4.1972, p. 1–4 (DE, FR, IT, NL)
    edizione speciale inglese: serie I tomo 1972(I) pag. 276 - 279

    Altre edizioni speciali (DA, EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1972/679/oj

    31972R0679

    Regolamento (CEE) n. 679/72 della Commissione, del 29 marzo 1972, relativo alla classificazione di merci nelle voci o sottovoci 69.09 A, 69.11, 69.13 B e 69.14 A della tariffa dogonale comune

    Gazzetta ufficiale n. L 081 del 05/04/1972 pag. 0001 - 0004
    edizione speciale finlandese: capitolo 2 tomo 1 pag. 0036
    edizione speciale danese: serie I capitolo 1972(I) pag. 0267
    edizione speciale svedese/ capitolo 2 tomo 1 pag. 0036
    edizione speciale inglese: serie I capitolo 1972(I) pag. 0276
    edizione speciale greca: capitolo 02 tomo 1 pag. 0153
    edizione speciale spagnola: capitolo 02 tomo 1 pag. 0101
    edizione speciale portoghese: capitolo 02 tomo 1 pag. 0101
    edizione speciale in lingua ceca capitolo 02 tomo 01 pag. 8 - 12
    edizione speciale in lingua estone capitolo 02 tomo 01 pag. 8 - 12
    edizione speciale in lingua ungherese capitolo 02 tomo 01 pag. 8 - 12
    edizione speciale in lingua lituana capitolo 02 tomo 01 pag. 8 - 12
    edizione speciale in lingua lettone capitolo 02 tomo 01 pag. 8 - 12
    edizione speciale in lingua maltese capitolo 02 tomo 01 pag. 8 - 12
    edizione speciale in lingua polacca capitolo 02 tomo 01 pag. 8 - 12
    edizione speciale in lingua slovacca capitolo 02 tomo 01 pag. 8 - 12
    edizione speciale in lingua slovena capitolo 02 tomo 01 pag. 8 - 12


    Regolamento (CEE) n. 679/72 della Commissione

    del 29 marzo 1972

    relativo alla classificazione di merci nelle voci o sottovoci 69.09 A, 69.11, 69.13 B e 69.14 A della tariffa doganale comune

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 97/69 del Consiglio, del 16 gennaio 1969, relativo alle misure da adottare per l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune [1], in particolare l'articolo 3,

    considerando che occorre emanare delle disposizioni per assicurare l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune ai fini della classificazione dei prodotti del tipo "vitreus china" o "semi-vitreus china", che sono prodotti di ceramica più o meno vetrificati, a pasta bianca leggermente grigiastra o colorata artificialmente, che non aderisce alla lingua;

    considerando che la tariffa doganale comune allegata al regolamento (CEE) n. 950/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968 [2], modificata per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1/72 del Consiglio, del 20 dicembre 1971 [3], comprende nelle voci o sottovoci 69.09 A, 69.11, 69.13 B e 69.14 A prodotti di porcellana e nelle voci o sottovoci 69.09 B, 69.12, 69.13 A, 69.13 C e 69.14 B i corrispondenti prodotti di altre materie ceramiche;

    considerando che per la classificazione nella tariffa doganale comune dei summenzionati prodotti del tipo "vitreus china" o "semi-vitreus china", è opportuno considerare fra le proprietà caratteristiche della porcellana quelle relative alla porosità, alla densità ed alla traslucidità;

    considerando che i prodotti del tipo "vitreus china" o "semi-vitreus china" debbono essere classificati, a seconda dei casi, nelle voci o sottovoci 69.09 A, 69.11, 69.13 B e 69.14 A se possiedono, fra l'altro, simultaneamente seguenti caratteristiche:

    - porosità inferiore o eguale al 3 %,

    - densità eguale o superiore a 2,2,

    - traslucidità fino ad uno spessore di circa 3 mm, purché la pasta non sia colorata in massa né ricoperta di vernice o di smalto colorati od opachi;

    considerando che ai fini di una valutazione uniforme della porosità e della traslucidità dei summenzionati prodotti è necessario adottare dei metodi d'analisi;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per la nomenclatura della tariffa doganale comune,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    I prodotti del tipo "vitreus china" o "semi-vitreus china", che sono prodotti di ceramica più o meno vetrificati, a pasta bianca leggermente grigiastra o colorata artificialmente, che non aderisce alla lingua, sono classificati, a seconda dei casi, nelle voci o sottovoci 69.09 A, 69.11, 69.13 B e 69.14 A della tariffa doganale comune se presentano simultaneamente:

    a) una porosità (coefficiente di assorbimento d'acqua) inferiore o eguale al 3 %, secondo il metodo di cui all'allegato I;

    b) una densità eguale o superiore a 2,2;

    c) una traslucidità fino ad uno spessore di circa 3 mm, secondo il metodo di cui all'allegato II.

    Tale criterio non trova tuttavia applicazione se la pasta è colorata in massa o ricoperta di vernice o di smalto colorati od opachi.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore l'ottavo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 1972.

    Per la Commissione

    Il Presidente

    S. L. Mansholt

    [1] GU n. L 14 del 21. 1. 1969, pag. 1.

    [2] GU n. L 172 del 22. 7. 1968, pag. 1.

    [3] GU n. L 1 del 1o. 1. 1972, pag. 1.

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    ALLEGATO I

    DETERMINAZIONE DEL COEFFICIENTE DI ASSORBIMENTO D'ACQUA

    Scopo e definizione

    Il saggio ha per scopo di determinare il coefficiente di assorbimento di acqua del coccio. Il coefficiente è una percentuale calcolata in rapporto al peso iniziale del coccio.

    Preparazione dei campioni e esecuzione del saggio

    Il numero di campioni per ogni pezzo non deve essere inferiore a tre. Essi sono prelevati nella parte smaltata di uno stesso articolo e non devono avere più di una faccia smaltata.

    La superficie di un campione deve essere di circa 30 cm2 e il suo spessore massimo di circa 8 mm, compreso lo smalto.

    I campioni sono essiccati in stufa a 105 °C per tre ore e, dopo raffreddamento nell'essiccatore, si determina il peso (Ps) con una approssimazione di 0,05 g. I campioni vengono poi immersi immediatamente nell'acqua distillata, in modo da non toccare il fondo del recipiente.

    × 100

    Valutazione dei risultati

    La media dei coefficienti di assorbimento di acqua dei diversi campioni, espressa in percentuale, dà il coefficiente di assorbimento d'acqua del coccio.

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    ALLEGATO II

    PROVA DI TRANSLUCIDITÀ

    Definizione

    La sagoma di un oggetto deve essere visibile attraverso un campione di spessore compreso fra 2 e 4 mm, posto in una stanza buia a 50 cm da una lampadina nuova messa in una scatola e irradiante un flusso luminoso fra 1350 e 1500 lumens. La lampadina deve essere cambiata dopo 50 ore d'uso.

    Dispositivo del saggio

    (vedere schema allegato)

    È costituito da una scatola dipinta all'interno di bianco opaco; ad una estremità è posta la lampadina (A). L'estremità opposta viene forata e il buco deve permettere di vedere la forma dell'oggetto (B) attraverso il campione (C).

    Le dimensioni della scatola devono essere le seguenti:

    - lunghezza: lunghezza della lampadina aumentata di 50 cm,

    - larghezza, altezza: circa 20 cm.

    Il diametro del foro è di circa 10 cm.

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