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Document 31969L0061

Direttiva 69/61/CEE del Consiglio, del 18 febbraio 1969, che modifica la direttiva del Consiglio del 14 giugno 1966 relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole

GU L 48 del 26.2.1969, p. 4–6 (DE, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (DA, EN, EL, ES, PT, FI, SV)

Statut juridique du document Plus en vigueur, Date de fin de validité: 08/08/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1969/61/oj

31969L0061

Direttiva 69/61/CEE del Consiglio, del 18 febbraio 1969, che modifica la direttiva del Consiglio del 14 giugno 1966 relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole

Gazzetta ufficiale n. L 048 del 26/02/1969 pag. 0004 - 0006
edizione speciale danese: serie I capitolo 1969(I) pag. 0047
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1969(I) pag. 0052
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 4 pag. 0083
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 3 pag. 0065
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 3 pag. 0065
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 2 pag. 0168
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 2 pag. 0168


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 18 febbraio 1969 che modifica la direttiva del Consiglio del 14 giugno 1966 relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole

(69/61/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che è opportuno modificare alcune disposizioni della direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole (2);

considerando che occorre adeguare la direttiva alle recenti raccomandazioni dell'Istituto internazionale di ricerche bieticole e al sistema adottato per le sementi di barbabietole da zucchero e da foraggio da parte dell'Organizzazione di cooperazione e sviluppo economico;

considerando che occorre inoltre completare le disposizioni transitorie;

considerando che occorre prevedere alcune semplificazioni per il contrassegno, nonché una modifica del colore della etichetta per le sementi soggette a requisiti ridotti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole è modificata conformemente a quanto viene stabilito negli articoli seguenti.

Articolo 2

Nella direttiva, ivi compresi i considerando, sono soppressi tutti i riferimenti al tipo e a un catalogo dei tipi, nonché all'identità e alla purezza del tipo.

Articolo 3

1. L'articolo 2 diventa l'articolo 2, paragrafo 1.

2. Il testo dell'articolo 2, paragrafo 1, punto E, è sostituito dal testo seguente:

« E. Sementi di precisione: le sementi destinate alle seminatrici di precisione che, conformemente alle disposizioni dell'allegato I, parte B, punto 3, lettera b), sottocomma bb), danno solo una plantula. »

3. All'articolo 2 è aggiunto il seguente paragrafo 2:

« 2. Durante un periodo transitorio di non oltre quattro anni dopo l'entrata in vigore delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva ed in deroga alle disposizioni del paragrafo 1, punto C, gli Stati membri possono certificare come sementi certificate le sementi provenienti direttamente da sementi ufficialmente controllate in uno Stato membro secondo il sistema ivi vigente e che diano le stesse garanzie offerte dalle sementi di base certificate secondo i principi della presente direttiva. »

Articolo 4

L'articolo 8 è abolito.

Articolo 5

All'articolo 9, il termine « livraisons » nel testo francese è sostituito dal termine « lots ».

Articolo 6

Il testo dell'articolo 10, paragrafo 2, è sostituito dal testo seguente:

« 2. Non si può procedere ad una o più nuove chiusure dell'imballaggio se non ufficialmente. In tal caso, sull'etichetta prevista all'articolo 11, paragrafo 1, si menzionerà anche l'ultima nuova operazione di chiusura, la data della medesima e il servizio che l'ha effettuata. »

Articolo 7

Il testo dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), è sostituito dal testo seguente:

« b) contengano, all'interno, un attestato ufficiale dello stesso colore dell'etichetta, che ripeta le indicazioni di cui all'allegato III, parte A, punti 3, 4, 5, 10 e 11, per l'etichetta stessa; esso non è indispensabile quando tali indicazioni siano stampate in modo indelebile sull'imballaggio. »

Articolo 8

All'articolo 14, paragrafo 2, è aggiunta la lettera c) seguente:

« c) aumentare, per le sementi di precisione, le percentuali minime fissate all'allegato I, parte B, punto 3, lettera b), sottocomma bb), per quanto riguarda i glomeruli che danno una sola plantula. »

Articolo 9

Il testo dell'articolo 15 è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 15

Gli Stati membri prescrivono che le sementi di barbabietole provenienti direttamente da sementi di base certificate in uno Stato membro e raccolte in un altro Stato membro o in un paese terzo possono essere certificate nello Stato produttore delle sementi di base se sono state assoggettate sui loro campi di produzione a un'ispezione in loco che soddisfi alle condizioni previste all'allegato I, parte A, e se sia stata costatata, all'atto di un esame ufficiale, la rispondenza alle condizioni previste all'allegato I, parte B, per le sementi certificate. »

Articolo 10

All'articolo 16, paragrafo 2, la data indicata nell'ultima frase è sostituita dalla data del 1o luglio 1970.

Articolo 11

All'articolo 17, paragrafo 2, i termini « giallo scuro » sono sostituiti dal termine « bruno ».

Articolo 12

Il testo dell'allegato I, parte A, punto 5, è sostituito dal testo seguente:

« 5. Le distanze minime da colture vicine portaseme devono essere le seguenti per:

"" ID="1">a) Barbabietole da zucchero rispetto a> ID="2"" ID="3""" ID="1">- barbabietole da zucchero di altre varietà> ID="2">500 m> ID="3">300 m"> ID="1">- barbabietole da foraggio, nonché altre sottospecie della specie Beta vulgaris> ID="2">1 000 m> ID="3">600 m"> ID="1">b) Barbabietole da foraggio rispetto a> ID="2"" ID="3""" ID="1">- barbabietole da foraggio di altre varietà> ID="2">500 m> ID="3">300 m"> ID="1">- barbabietole da zucchero, nonché altre sottospecie della specie Beta vulgaris> ID="2">1 000 m> ID="3">600 m">

Tali distanze si applicano altresí all'isolamento rispetto a piante o campi di barbabietole coltivate per le radici e che presentano infiorescenze al momento della fioritura dei campi di produzione di sementi.

Queste distanze possono non essere osservate se esiste una protezione sufficiente contro qualsiasi impollinazione estranea indesiderabile. »

Articolo 13

1. Il testo dell'allegato I, parte B, punto 3, lettera a), è sostituito dal testo seguente:

« a)

"" ID="1">Barbabietole da zucchero e da foraggio> ID="2"" ID="3"" ID="4""" ID="1">aa) Sementi monogermi, sementi di precisione, sementi naturali, di varietà la cui percentuale in diploidi supera 85> ID="2">97> ID="3">73> ID="4">15"> ID="1">bb) Altre sementi> ID="2">97> ID="3">68> ID="4">15">

La percentuale in peso di semi di altre piante non deve superare 0,3, entro i quali è ammessa una percentuale massima di semi di malerbe di 0,1. A tal fine devono essere esaminati almeno 200 grammi del campione. »

2. Nell'allegato I, parte B, punto 3, lettera b), prima frase, i termini « sementi segmentate » sono sostituiti dai termini « sementi di precisione ».

3. Il testo dell'allegato I, parte B, punto 3, lettera b), sottocomma bb), è sostituito dal testo seguente:

« bb) Sementi di precisione:

Per le varietà la cui percentuale in diploidi supera 85, almeno il 58 % dei glomeruli germinati devono dare una sola plantula. Per tutte le altre sementi almeno il 63 % dei glomeruli germinati devono dare una sola plantula. La percentuale di glomeruli che danno tre plantule o più non deve superare il 5 % rispetto ai germinati. »

Articolo 14

Nell'allegato II, il numero « 300 » è sostituito dal numero « 500 ».

Articolo 15

1. Il testo dell'allegato III, parte A, punti 1 e 2, è sostituito dal testo seguente:

« 1. « Normativa CEE »

2. Servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi. »

2. Il punto 9 dell'allegato III, parte A, è soppresso.

3. Il testo dell'allegato III, parte A, punto 11, è sostituito dal testo seguente:

« 11. Per le sementi di precisione: la menzione « precisione ». »

4. Tuttavia, le etichette che recano le indicazioni prescritte all'allegato III, parte A, punti 1, 9 e 11 della direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole potranno essere utilizzate sino al 30 giugno 1970, ma non oltre.

Articolo 16

Gli Stati membri mettono in vigore, non oltre il 1o luglio 1969, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 17

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addí 18 febbraio 1969.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. P. BUCHLER

(1) GU n. C 108 del 19. 10. 1968, pag. 30.(2) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2290/66.

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