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Document 31968R0989

    Regolamento (CEE) n. 989/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali per la concessione di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni bovine

    GU L 169 del 18.7.1968, p. 10–11 (DE, FR, IT, NL)
    edizione speciale inglese: serie I tomo 1968(I) pag. 264 - 265

    Altre edizioni speciali (DA, EL, ES, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1999; abrogato da 31999R1254 ;

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1968/989/oj

    31968R0989

    Regolamento (CEE) n. 989/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali per la concessione di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni bovine

    Gazzetta ufficiale n. L 169 del 18/07/1968 pag. 0010 - 0011
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 2 pag. 0104
    edizione speciale danese: serie I capitolo 1968(I) pag. 0254
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 2 pag. 0104
    edizione speciale inglese: serie I capitolo 1968(I) pag. 0264
    edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 3 pag. 0124
    edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 2 pag. 0198
    edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 2 pag. 0198


    REGOLAMENTO (CEE) N. 989/68 DEL CONSIGLIO del 15 luglio 1968 che stabilisce le norme generali per la concessione di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni bovine

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 1, e l'articolo 14, paragrafo 3,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando che il regolamento (CEE) n. 805/68 prevede la possibilità di intervenire nel settore delle carni bovine in forma di concessione di aiuti all'ammasso privato;

    considerando che il funzionamento di tale regime di aiuti può essere facilitato dalla conclusione di contratti con organismi d'intervento;

    considerando che per conseguire gli obiettivi perseguiti dalla concessione dell'aiuto quali sono definiti nel regolamento (CEE) n. 805/68, l'importo dell'aiuto deve essere stabilito tenendo conto delle spese derivanti dall'ammasso ; che a tale scopo occorre prevedere due metodi per la determinazione di tale importo ; che in entrambi i casi la concessione dell'aiuto deve effettuarsi senza discriminazione tra gli interessati stabiliti nella Comunità;

    considerando che occorre riservare il beneficio derivante dall'applicazione delle disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 3, lettera b), punto aa), del regolamento (CEE) n. 805/68 ai contratti di aiuto il cui importo è stato fissato tenendo conto di tale beneficio ; che in effetti, in tal caso, la riduzione dell'importo dell'aiuto può essere compensata dalla possibilità di importare in sospensione totale del prelievo;

    considerando che occorre prevedere misure appropriate per il caso in cui la situazione del mercato dei prodotti di cui trattasi renda necessaria la modifica delle condizioni dei contratti da concludere o della durata dell'ammasso prevista nei contratti già conclusi,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. È considerato ammasso privato ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 805/68, la conservazione in magazzino di prodotti del settore delle carni bovine di cui al medesimo articolo, purché tale operazione sia effettuata per conto proprio ed a proprio rischio da persone fisiche o giuridiche stabilite nella Comunità, diverse dagli organismi d'intervento menzionati in detto articolo.

    2. Possono formare oggetto di aiuti all'ammasso privato soltanto i prodotti provenienti da bovini originari della Comunità, la cui conservazione in forma di una delle presentazioni di cui alla sezione c) dell'allegato del regolamento (CEE) n. 805/68 avvenga in condizioni da determinarsi.

    3. L'aiuto è concesso conformente alle disposizioni di contratti stipulati con organismi di intervento ; tali contratti determinano gli obblighi reciproci dei contraenti a condizioni uniformi per ciascun prodotto. (1) GU n. L 148 del 28.6.1968, pag 24.

    Articolo 2

    Salvo autorizzazione particolare, una domanda di aiuto all'ammasso privato può essere presentata soltanto nel paese in cui il prodotto deve essere ammassato.

    Articolo 3

    Se la situazione del mercato lo esige, può essere decisa in condizioni da determinarsi la riduzione o la proroga della durata contrattuale dell'ammasso.

    Articolo 4

    1. L'importo dell'aiuto: - è stabilito nel quadro di una procedura di aggiudicazione annunciata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, oppure

    - è fissato forfettariamente in anticipo ; in tal caso l'aiuto può essere parzialmente o totalmente sostituito dalla concessione del beneficio delle disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 3, lettera b), punto aa), del regolamento (CEE) n. 805/68.

    2. La parità di trattamento degli interessati quanto alla ricevibilità della loro offerta è assicurata a prescindere dal loro luogo di stabilimento nella Comunità.

    Sono ammessi alla procedura di aggiudicazione e alla stipulazione dei contratti solo gli interessati che abbiano garantito l'osservanza dei loro obblighi mediante la costituzione di un deposito cauzionale che resta acquisito in tutto o in parte se gli impegni dei contratti non sono rispettati o se sono rispettati solo parzialmente.

    Devono essere fissati i termini per il deposito dei prodotti in magazzino e la durata dell'ammasso.

    L'importo dell'aiuto non può oltrepassare, in linea di massima, un importo corrispondente alle spese che potrebbero essere occasionate da un ammasso effettuato dagli organismi d'intervento.

    Articolo 5

    1. Gli aggiudicatori sono scelti, nell'ordine, in base alle offerte più vantaggiose per la Comunità.

    2. In ogni caso, si può non dare seguito ad una procedura di aggiudicazione.

    Articolo 6

    Quando l'importo dell'aiuto è fissato forfettariamente in anticipo: a) tale importo è unico per ciascun prodotto ed è fissato tenendo conto delle spese occasionate dall'ammasso, del deprezzamento normale della qualità e, se del caso, del beneficio delle disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 3, lettera b), punto aa), del regolamento (CEE) n. 805/68, nonché, nella misura del possibile, dell'aumento prevedibile del prezzo del prodotto in causa;

    b) è dato seguito alle domande di concessione dell'aiuto a condizioni da determinare, specialmente per quanto riguarda il termine intercorrente tra il deposito della domanda e la conclusione del contratto;

    c) la conclusione dei contratti di ammasso può essere sospesa o le condizioni dei contratti da concludere possono essere rivedute, quando l'esame della situazione del mercato, delle quantità che formano oggetto di contratti e delle domande di contratto in istanza rende necessaria una di tali misure.

    Articolo 7

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso è applicabile a decorrere dal 29 luglio 1968.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addí 15 luglio 1968.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    G. SEDATI

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