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Document 31968R0986

    Regolamento (CEE) n. 986/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali relative alla concessione di aiuti per il latte scremato ed il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali

    GU L 169 del 18.7.1968, p. 4–6 (DE, FR, IT, NL)
    edizione speciale inglese: serie I tomo 1968(I) pag. 260 - 261

    Altre edizioni speciali (DA, EL, ES, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1999; abrogato da 31999R1255 ;

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1968/986/oj

    31968R0986

    Regolamento (CEE) n. 986/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali relative alla concessione di aiuti per il latte scremato ed il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali

    Gazzetta ufficiale n. L 169 del 18/07/1968 pag. 0004 - 0006
    edizione speciale danese: serie I capitolo 1968(I) pag. 0250
    edizione speciale inglese: serie I capitolo 1968(I) pag. 0260
    edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 3 pag. 0120
    edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 2 pag. 0194
    edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 2 pag. 0194
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 2 pag. 0100
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 2 pag. 0100


    REGOLAMENTO (CEE) N. 986/68 DEL CONSIGLIO del 15 luglio 1968 che stabilisce le norme generali relative alla concessione di aiuti per il latte scremato ed il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando che l'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68 prevede la concessione di

    aiuti per il latte scremato e il latte scremato in polvere prodotti nella Comunità e destinati all'alimentazione degli animali ; che per finalità di controllo è necessario prevedere che l'aiuto può essere concesso solo per il latte scremato che sia prodotto nell'azienda agricola in cui viene utilizzato per l'alimentazione degli animali, sia differenziato secondo modalità da determinare, ovvero sia incorporato negli alimenti composti ; che per gli stessi motivi è necessario prevedere che l'aiuto può essere concesso solo per il latte scremato in polvere denaturato o utilizzato per l'alimentazione degli animali;

    considerando che qualora devesse essere fissato un prezzo massimo per il latte scremato, sarebbe opportuno subordinare la corresponsione dell'aiuto alle latterie per detto prodotto alla condizione che esse (1) GU n. L 148 del 28.6.1968, pag. 13.

    percepiscano per il latte scremato trasformato, un prezzo che non superi il prezzo massimo in parola ; che tale prezzo massimo dovrebbe essere inteso a garantire la realizzazione degli obiettivi dell'aiuto, cioè a far sí che la massima quantità possibile di latte scremato venga utilizzata, sotto forma liquida, per l'alimentazione degli animali ; che il prezzo massimo in questione dovrebbe essere fissato ad un livello tale da salvaguardare l'incentivazione dell'utilizzazione del latte scremato nell'alimentazione degli animali ; che, per i suddetti motivi, occorrerebbe stabilire detto prezzo tenendo conto delle misure di intervento per il latte scremato e il latte scremato in polvere, nonché dei prezzi degli alimenti per animali comparabili;

    considerando che, per assicurare che detti prodotti siano utilizzati conformemente alla loro destinazione, è opportuno subordinare la corresponsione dell'aiuto, per quanto riguarda il latte scremato, alla prova che esso è stato utilizzato per l'alimentazione degli animali o per la fabbricazione di alimenti composti e, per quanto riguarda il latte scremato in polvere, alla prova che esso è stato denaturato o utilizzato nella fabbricazione di alimenti composti;

    considerando che per motivi tecnici ed amministrativi è opportuno prevedere che ogni Stato membro designi l'organismo d'intervento competente per l'attuazione della regolamentazione sugli aiuti,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Ai sensi del presente regolamento, si intende per: a) Latte:

    il prodotto ottenuto dalla mungitura di una o più vacche, al quale non siano state fatte aggiunte e al massimo sia stata tolta una parte della materia grassa;

    b) Latte scremato:

    il latte con un tenore in grassi dello 0,10 % al massimo;

    c) Latte scremato in polvere:

    il latte in polvere con un tenore in grassi dell'1,5 % al massimo.

    Articolo 2

    1. Sono concessi aiuti per: a) il latte scremato prodotto e lavorato in una latteria, differenziato rispetto ad un altro latte scremato secondo modalità da definire e venduto alle aziende ove è utilizzato per l'alimentazione degli animali ad un prezzo non superiore al prezzo massimo del latte scremato, qualora questo dovesse essere fissato;

    b) il latte scremato che sia stato utilizzato per l'alimentazione degli animali nelle aziende ove è stato prodotto;

    c) il latte scremato in polvere che sia stato denaturato secondo metodi da determinare;

    d) il latte scremato in polvere e il latte scremato prodotto e lavorato in una latteria, che siano stati utilizzati nella fabbricazione di alimenti composti. L'aiuto per un quantitativo determinato di latte scremato utilizzato nella fabbricazione di alimenti composti è uguale a quello che sarebbe concesso per il quantitativo di latte scremato in polvere ottenuto dalla trasformazione del suddetto quantitativo di latte scremato.

    2. La lavorazione in latteria, di cui al paragrafo 1, comprende almeno le operazioni di purificazione, di pastorizzazione e di refrigerazione del latte.

    3. Il prezzo massimo di cui al paragrafo 1 è fissato tenendo conto: a) del valore del latte scremato risultante dal prezzo d'intervento per il latte scremato in polvere,

    b) dell'aiuto per il latte scremato e

    c) dei prezzi degli alimenti per animali comparabili.

    4. Gli alimenti composti di cui al paragrafo 1 devono rispondere a determinati requisiti minimi di composizione.

    Articolo 3

    1. L'importo dell'aiuto viene corrisposto dall'organismo d'intervento dello Stato membro nel cui territorio: - ha sede la latteria che ha consegnato il latte scremato destinato all'alimentazione degli animali all'azienda che lo utilizza,

    - ha sede l'azienda di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b),

    - ha sede l'azienda che ha proceduto alla denaturazione del latte scremato in polvere o che lo ha utilizzato per la fabbricazione di alimenti composti o

    - ha sede l'azienda che ha utilizzato il latte scremato per la fabbricazione di alimenti composti.

    Tuttavia, durante le campagne lattiere 1968/1969 e 1969/70, qualora il latte scremato in polvere prodotto da uno Stato membro sia denaturato o sia utilizzato nella fabbricazione di alimenti composti sul territorio di un altro Stato membro, il primo Stato membro è autorizzato a corrispondere l'aiuto.

    2. L'importo dell'aiuto viene corrisposto soltanto dopo che sia stata fornita la prova: - che il latte scremato è utilizzato per l'alimentazione degli animali o per la fabbricazione di alimenti composti,

    - che il latte scremato in polvere è denaturato o è utilizzato per la fabbricazione di alimenti composti.

    3. Il controllo necessario per garantire il rispetto delle disposizioni del paragrafo 2 è assicurato da un ente pubblico in ciascuno Stato membro.

    Articolo 4

    Ogni Stato membro designa l'organismo d'intervento competente per l'attuazione delle misure previste dal presente regolamento.

    Articolo 5

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso è applicabile a decorrere dal 29 luglio 1968.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addí 15 luglio 1968.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    G. SEDATI

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