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Document 31968R0837

    Regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione, del 28 giugno 1968, relativo alle modalità di applicazione dei prelievi nel settore dello zucchero

    GU L 151 del 30.6.1968, p. 42–45 (DE, FR, IT, NL)
    edizione speciale inglese: serie I tomo 1968(I) pag. 221 - 223

    Altre edizioni speciali (DA, EL, ES, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1995; abrogato da 31995R1423

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1968/837/oj

    31968R0837

    Regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione, del 28 giugno 1968, relativo alle modalità di applicazione dei prelievi nel settore dello zucchero

    Gazzetta ufficiale n. L 151 del 30/06/1968 pag. 0042 - 0045
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 2 pag. 0081
    edizione speciale danese: serie I capitolo 1968(I) pag. 0213
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 2 pag. 0081
    edizione speciale inglese: serie I capitolo 1968(I) pag. 0221
    edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 3 pag. 0100
    edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 2 pag. 0175
    edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 2 pag. 0175


    REGOLAMENTO (CEE) N. 837/68 DELLA COMMISSIONE del 28 giugno 1968 relativo alle modalità di applicazione dei prelievi nel settore dello zucchero

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 6,

    considerando che l'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento n. 1009/67/CEE prevede modalità di (1) GU n. 308 del 18.12.1967, pag. 1. applicazione per la determinazione dei prelievi applicabili ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, dello stesso regolamento ; che occorre in particolare stabilire i limiti entro i quali le variazioni degli elementi di calcolo del prelievo non comportano modificazioni di quest'ultimo;

    considerando che, ai fini di una certa stabilità dell'importo del prelievo e di una maggiore semplicità amministrativa, è opportuno ammettere per lo zucchero bianco, per lo zucchero greggio e per il melasso un limite di 0,10 unità di conto per 100 chilogrammi;

    considerando che per effettuare, in funzione del rendimento, la modifica del prelievo per lo zucchero greggio prevista all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento n. 1009/67/CEE, è opportuno utilizzare il metodo di calcolo del rendimento di cui al regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio, del 9 aprile 1968, che determina la qualità tipo per lo zucchero greggio e il luogo di transito di frontiera della Comunità per il calcolo dei prezzi cif nel settore dello zucchero (1) ; che è opportuno effettuare la modifica applicando un coefficiente che esprima il rapporto tra il rendimento dello zucchero greggio importato in causa e il rendimento di uno zucchero greggio della qualità tipo;

    considerando che il controllo del rendimento di uno zucchero greggio importato richiede in genere un certo tempo ; che ciò crea difficoltà nell'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 3 del suddetto articolo, relative all'eventuale istituzione di un controllo doganale o amministrativo dello zucchero greggio importato destinato alla raffinazione ; che un confronto immediato tra il prelievo in vigore per lo zucchero bianco e il prelievo definitivo applicabile allo zucchero greggio in causa è infatti impossibile ; che per ovviare a tali difficoltà è opportuno subordinare la decisione relativa all'istituzione di un controllo doganale o amministrativo al confronto tra il prelievo applicabile allo zucchero bianco e quello applicabile allo zucchero greggio della qualità tipo;

    considerando che, dato il carattere stagionale degli scambi dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1009/67/CEE, è opportuno fissare per tutta una campagna saccarifera il prelievo applicabile a tali prodotti ; che è possibile soddisfare alle esigenze di cui al paragrafo 4, primo comma, dell'articolo 14 del regolamento n. 1009/67/CEE utilizzando forfettariamente nel calcolo del prelievo la differenza esistente per lo zucchero bianco tra il prezzo d'entrata in vigore nella campagna saccarifera in causa e il prezzo cif di un determinato periodo di riferimento ; che un periodo di riferimento globale di due mesi e mezzo che sia vicino alla data di fissazione del prelievo può essere considerato adeguato ; che il tenore di saccarosio considerato per il calcolo del prelievo può essere fissato ad un livello tale da corrispondere in genere al tenore naturale di tali prodotti nella Comunità ; che nel periodo di riferimento precedente la campagna saccarifera 1968/1969 non vengono ancora calcolati prezzi cif ai sensi dell'articolo 13 del regolamento n. 1009/67/CEE e che è quindi necessario definire per la prima fissazione del prelievo una base diversa per il livello dei prezzi dello zucchero bianco ; che è opportuno utilizzare a tal fine i prezzi «spot» dello zucchero bianco registrati alla Borsa di Parigi nel periodo di riferimento;

    considerando che per il calcolo del prelievo applicabile ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento citato, è necessario, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5, dello stesso regolamento, fissare gli elementi di calcolo sulla base del prelievo applicabile allo zucchero bianco;

    considerando che per evitare distorsioni di concorrenza è necessario prescrivere per tali prodotti il metodo in base al quale viene determinato il tenore di saccarosio, compreso il tenore di altri zuccheri calcolati in saccarosio;

    considerando che per tener conto in una certa misura delle caratteristiche dei mercati di detti prodotti che differiscono da quelle del mercato dello zucchero e per agevolare l'orientamento economico delle industrie trasformatrici e del commercio, appare opportuno fissare in linea di massima per il prelievo un periodo di validità della durata di un mese ; che è opportuno basare il prelievo sulla media aritmetica dei prelievi applicabili allo zucchero bianco nei primi 20 giorni del mese precedente, in modo da adeguare in larga misura il prelievo all'evoluzione del mercato mondiale dello zucchero ; che, per evitare distorsioni della concorrenza, è tuttavia opportuno tenere conto nella fissazione del prelievo delle variazioni di un certo rilievo dei prezzi dello zucchero bianco sul mercato mondiale e di un'eventuale modifica del prezzo d'entrata dello stesso prodotto;

    considerando che per quanto riguarda il limite oltre il quale le variazioni degli altri elementi di calcolo del prelievo comportano una modifica temporanea di quest'ultimo, può essere considerato adeguato per i prodotti in causa un importo di 0,40 unità di conto per 100 chilogrammi di zucchero bianco ; che tale livello permette di supporre che le modifiche temporanee del prelievo, che complicherebbero l'orientamento degli ambienti economici interessati, non saranno troppo frequenti e che verrà tenuto debito conto della necessità di una protezione contro le importazioni e di una stabilità dei prezzi per i (1) GU n. L 89 del 10.4.1968, pag. 3. fabbricanti e per le industrie trasformatici della Comunità;

    considerando che per lo zucchero bianco non verranno fissati prelievi prima dell'inizio della campagna saccarifera 1968/1969 e che quindi è necessario adottare una regolamentazione particolare per la fissazione del prelievo per il mese di luglio 1968;

    considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per lo zucchero,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. Il prelievo applicabile allo zucchero bianco e quello applicabile allo zucchero greggio della qualità tipo vengono fissati in unità di conto per 100 chilogrammi di prodotto considerato.

    2. Il prelievo viene modificato soltanto quando la variazione degli elementi di calcolo determina, rispetto al prelievo fissato precedentemente, una maggiorazione o una diminuzione uguale o superiore a 0,10 unità di conto per 100 chilogrammi.

    Articolo 2

    Se il rendimento dello zucchero greggio importato, determinato in conformità dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68, differisce dal rendimento fissato per la qualità tipo, il prelievo da riscuotere per 100 chilogrammi di tale zucchero greggio viene calcolato moltiplicando il prelievo applicabile allo zucchero greggio della qualità tipo per un coefficiente correttore. Il coefficiente correttore si ottiene dividendo per 92 la percentuale del rendimento dello zucchero greggio importato.

    Articolo 3

    Il prelievo applicabile allo zucchero greggio non destinato alla raffinazione è pari al prelievo fissato per lo zucchero bianco se l'ammontare di tale prelievo è superiore a quello eventualmente ottenuto calcolando il prelievo per detto zucchero greggio in conformità dell'articolo 2.

    Articolo 4

    Lo zucchero greggio destinato alla raffinazione è sottoposto ad un controllo doganale o ad un controllo amministrativo che presenti garanzie equivalenti per quanto riguarda la raffinazione, qualora il prelievo applicabile per lo zucchero bianco sia superiore a quello applicabile allo zucchero greggio della qualità tipo.

    Articolo 5

    1. Il prelievo applicabile al melasso viene fissato in unità di conto per 100 chilogrammi.

    2. Il prelievo viene modificato soltanto quando la variazione degli elementi di calcolo determina, rispetto al prelievo fissato precedentemente, una maggiorazione o una diminuzione uguale o superiore a 0,10 unità di conto per 100 chilogrammi.

    Articolo 6

    1. Il prelievo applicabile ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1009/67/CEE, viene fissato per ogni campagna saccarifera, in unità di conto per tonnellata.

    2. Il prelievo viene calcolato moltiplicando la differenza, esistente per 100 chilogrammi di zucchero bianco, tra il prezzo d'entrata in vigore nella campagna saccarifera in causa e la media aritmetica dei prezzi cif determinati in un periodo di riferimento per un coefficiente di: a) 1,6 per le barbabietole da zucchero fresche, anche in fettucce;

    b) 5,5 per le barbabietole da zucchero essiccate, anche in fettucce o macinate;

    c) 1,1 per la canna da zucchero.

    Il periodo di riferimento comprende i primi 15 giorni del mese che precede la campagna saccarifera per la quale è fissato il prelievo e i due mesi immediatamente precedenti.

    Articolo 7

    1. Il prelievo per 100 chilogrammi di uno dei prodotti elencati all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 1009/67/CEE, viene calcolato moltiplicando il tenore di saccarosio, compreso il tenore di altri zuccheri calcolati in saccarosio del prodotto, per l'importo di base del prelievo.

    2. Il tenore di cassarosio, compreso il tenore di altri zuccheri calcolati in saccarosio, di cui al paragrafo 1, è determinato secondo il metodo Lane e Eynon (metodo di riduzione rame) applicato alla soluzione riducente di Clerget-Herzfeld. Il tenore di zuccheri totale, determinato in base a tale metodo, è convertito in saccarosio mediante moltiplicazione per il coefficiente 0,95.

    In deroga al comma precedente, il tenore di saccarosio, compreso il tenore di altri zuccheri calcolati in saccarosio, per i prodotti che contengono meno dell'85 % di saccarosio e di zucchero invertito calcolato in saccarosio è determinato prendendo in considerazione il tenore di sostanza secca. Il tenore di sostanza secca per gli sciroppi e per i succedanei del miele è determinato in base alla densità della soluzione diluita nella proporzione in peso di 1 a 1. Per i prodotti solidi, tale tenore è determinato per essiccamento. Il tenore di sostanza secca è calcolato in saccarosio mediante moltiplicazione per il coefficiente 1.

    3. L'importo di base del prelievo per 100 chilogrammi di prodotto viene fissato ogni mese, in unità di conto, per l'1 % del tenore di saccarosio.

    4. L'importo di base del prelievo è uguale a un centesimo della media aritmetica dei prelievi applicabili per 100 chilogrammi di zucchero bianco nei primi venti giorni del mese precedente quello per il quale è fissato l'importo di base del prelievo.

    Se il prelievo applicabile allo zucchero bianco nel giorno che precede la fissazione dell'importo di base differisce come minimo di 0,40 unità di conto dalla media aritmetica di cui al comma 1, tale media aritmetica viene sostituita dal suddetto prelievo.

    5. L'importo di base viene modificato nell'intervallo tra il giorno della sua fissazione e il primo giorno del mese successivo al mese di validità dell'importo di base quando il prelievo applicabile allo zucchero bianco differisce come minimo di 0,40 unità di conto dalla media aritmetica di cui al paragrafo 4 o dal prelievo sullo zucchero bianco che è servito per il calcolo dell'importo di base in vigore. In tal caso l'importo di base è uguale ad un centesimo del prelievo per lo zucchero bianco preso in considerazione per la modifica.

    6. L'importo di base del prelievo calcolato in conformità dei paragrafi 4 e 5 viene adattato quando il prezzo d'entrata dello zucchero bianco sul quale sono basati gli elementi di calcolo dell'importo di base del prelievo differisce dal prezzo d'entrata dello zucchero bianco in vigore nel periodo per il quale è stato fissato l'importo di base.

    L'ammontare dell'adattamento è uguale ad un centesimo della differenza esistente tra i due prezzi d'entrata citati. L'importo di base del prelievo viene

    - aumentato dell'importo dell'adattamento quando il secondo prezzo d'entrata anzidetto è superiore al primo,

    - diminuito dell'importo dell'adattamento quando il secondo prezzo di entrata anzidetto è inferiore al primo.

    Articolo 8

    1. Per la fissazione del prelievo applicabile nella campagna saccarifera 1968/1969 ai prodotti elencati all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1009/67/CEE, la media aritmetica dei prezzi cif di cui all'articolo 6, paragrafo 2, viene sostituita dalla media aritmetica dei prezzi «spot» dello zucchero bianco quotati alla Borsa di Parigi nel periodo dal 1º aprile al 15 giugno 1968.

    2. Per la prima fissazione del prelievo applicabile ai prodotti elencati all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 1009/67/CEE, la media aritmetica di cui all'articolo 7, paragrafo 4, viene sostituita dal prelievo applicabile allo zucchero bianco a decorrere dal 1º luglio 1968.

    Articolo 9

    Il presente regolamento entra in vigore il 1º luglio 1968.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1968.

    Per la Commissione

    Il Presidente

    Jean REY

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