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Document 31967R0614

Regolamento n. 614/67/CEE della Commissione, del 26 settembre 1967, che modifica il regolamento n. 202/67/CEE, relativo alla fissazione dell' importo supplementare per le importazioni di prodotti del settore della carne suina in provenienza dai paesi terzi

GU 231 del 27.9.1967, p. 6–6 (DE, FR, IT, NL)
edizione speciale inglese: serie I tomo 1967 pag. 271 - 271

Altre edizioni speciali (DA, EL, ES, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 27/01/1988

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1967/614/oj

31967R0614

Regolamento n. 614/67/CEE della Commissione, del 26 settembre 1967, che modifica il regolamento n. 202/67/CEE, relativo alla fissazione dell' importo supplementare per le importazioni di prodotti del settore della carne suina in provenienza dai paesi terzi

Gazzetta ufficiale n. 231 del 27/09/1967 pag. 0006 - 0006
edizione speciale danese: serie I capitolo 1967 pag. 0249
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1967 pag. 0271
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 2 pag. 0151
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 2 pag. 0069
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 2 pag. 0069


REGOLAMENTO N. 614/67/CEE DELLA COMMISSIONE del 26 settembre 1967 che modifica il regolamento n. 202/67/CEE, relativo alla fissazione dell'importo supplementare per le importazioni di prodotti del settore della carne suina in provenienza dai paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 121/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della carne suina (1) ed in particolare l'articolo 18, paragrafo 5,

Considerando che il regolamento n. 202/67/CEE della Commissione, del 28 giugno 1967, che fissa l'importo supplementare per le importazioni dei prodotti del settore della carne suina in provenienza dai paesi terzi (2), definisce le modalità relative alla determinazione del prezzo d'offerta franco frontiera che serve al calcolo dell'importo supplementare; che può risultare dal testo delle disposizioni che figurano al paragrafo 1, lettere b) e d), dell'articolo 1 di questo regolamento un'interpretazione secondo la quale un prezzo d'offerta specifico dovrebbe essere determinato per le scrofe macellate;

Considerando che è quindi necessario precisare il testo di questo articolo, mantenendo tuttavia l'aumento dei prezzi relativi per le scrofe macellate che abbia per conseguenza la possibilità di fissare un importo supplementare per questo prodotto, previsto dal regolamento n. 202/67/CEE e destinato a rendere comparabili questi prezzi a quelli praticati per le altre carcasse;

Considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per la carne suina,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 202/67/CEE è sostituito dal testo seguente:

«b) per le carni della specie suina domestica in carcasse o mezzene, di cui all'articolo 1, prima frase, del regolamento n. 134/67/CEE modificato dal regolamento n. 173/67/CEE: il prezzo determinato conformemente alle disposizioni dell'articolo 2 per le carni della specie suina domestica in carcasse o mezzene con la testa, i piedi e la sugna della qualità corrispondente alla qualità tipo determinata conformemente alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento n. 121/67/CEE; i prezzi ripresi in applicazione dell'articolo 2 sono maggiorati del 17,65% quando si tratta di carni di scrofe macellate.»

Articolo 22

Le disposizione che figurano all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento n. 202/67/CEE sono abrogate.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 1967.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

(1) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2283/67.

(2) GU n. 134 del 30. 6. 1967, pag. 2837/67.

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