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Document 31964D0390
64/390/EEC: Council Decision of 22 June 1964 amending the Rules of the Transport Committee
64/390/CEE: Decisione del Consiglio, del 22 giugno 1964, relativa alla modifica dello Statuto del Comitato dei Trasporti
64/390/CEE: Decisione del Consiglio, del 22 giugno 1964, relativa alla modifica dello Statuto del Comitato dei Trasporti
GU 102 del 29.6.1964, p. 1602–1602
(DE, FR, IT, NL) Altre edizioni speciali
(DA, EL, ES, PT)
edizione speciale inglese: serie I tomo 1963-1964 pag. 145 - 145
In force
| Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
|---|---|---|---|---|---|
| Modifies | 31958D1127(01) | aggiunta | articolo 4 paragrafo 1 frase | ||
| Modifies | 31958D1127(01) | aggiunta | articolo 5A |
64/390/CEE: Decisione del Consiglio, del 22 giugno 1964, relativa alla modifica dello Statuto del Comitato dei Trasporti
Gazzetta ufficiale n. 102 del 29/06/1964 pag. 1602 - 1602
edizione speciale danese: serie I capitolo 1963-1964 pag. 0136
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1963-1964 pag. 0145
edizione speciale greca: capitolo 07 tomo 1 pag. 0034
edizione speciale spagnola: capitolo 07 tomo 1 pag. 0060
edizione speciale portoghese: capitolo 07 tomo 1 pag. 0060
DECISIONE DEL CONSIGLIO del 22 giugno 1964 relativa alla modifica dello Statuto del Comitato dei Trasporti (64/390/CEE) IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA, Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea ed in particolare gli articoli 83 e 153, Visto il parere della Commissione, Considerando che è necessario migliorare il funzionamento del Comitato dei Trasporti di cui all'articolo 83 del Trattato e modificare a tale scopo lo Statuto del suddetto Comitato, adottato con decisione del Consiglio del 15 settembre 1958 (1), DECIDE: Articolo unico Lo Statuto del Comitato dei Trasporti viene cosí modificato: A. All'articolo 4, è aggiunta al primo comma la frase seguente: «Salvo nei casi previsti ai due comma seguenti, i membri ed i supplenti del Comitato restano in carica sino a quando non siasi provveduto alla loro sostituzione.» B. Dopo l'articolo 5 aggiungere l'articolo seguente: «Articolo 5 a Dopo la scadenza del mandato del presidente e del vicepresidente, la presidenza è assicurata, fino all'elezione prevista all'articolo 5, dal decano dei membri di cui al comma 1 del suddetto articolo.» Fatto a Bruxelles, addí 22 giugno 1964. Per il Consiglio Il Presidente A. BERTRAND (1) GU n. 25 del 27.11.1958, 509/58.