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Document 31959S0004

CECA Alta Autorità: Decisione n. 4-59 del 21 gennaio 1959 che modifica la decisione n. 2-52 che fissa le modalità di applicazione e di riscossione dei prelievi di cui agli articoli 49 e 50 del Trattato

GU 5 del 27.1.1959, p. 108–108 (DE, FR, IT, NL)
edizione speciale inglese: serie I tomo 1959-1962 pag. 4 - 4

Altre edizioni speciali (DA, EL, ES, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 16/02/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1959/4(1)/oj

31959S0004

CECA Alta Autorità: Decisione n. 4-59 del 21 gennaio 1959 che modifica la decisione n. 2-52 che fissa le modalità di applicazione e di riscossione dei prelievi di cui agli articoli 49 e 50 del Trattato

Gazzetta ufficiale n. 005 del 27/01/1959 pag. 0108 - 0108
edizione speciale finlandese: capitolo 1 tomo 1 pag. 0017
edizione speciale svedese/ capitolo 1 tomo 1 pag. 0017
edizione speciale danese: serie I capitolo 1959-1962 pag. 0004
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1959-1962 pag. 0004
edizione speciale greca: capitolo 01 tomo 1 pag. 0016
edizione speciale spagnola: capitolo 01 tomo 1 pag. 0011
edizione speciale portoghese: capitolo 01 tomo 1 pag. 0011


DECISIONE Nº 4-59 del 21 gennaio 1959 che modifica la decisione Nº 2-52 che fissa le modalità di applicazione e di riscossione dei prelievi di cui agli articoli 49 e 50 del Trattato

L'ALTA AUTORITÀ,

visti gli articoli 49 e 50 del Trattato;

vista la decisione Nº 2-52 del 23 dicembre 1952 che fissa le modalità di applicazione e di riscossione dei prelievi di cui agli articoli 49 e 50 del Trattato (Gazzetta Ufficiale della Comunità Nº 1 del 30 dicembre 1952, pag. 3), modificata dalla decisione Nº 30-54 del 25 giugno 1954 (Gazzetta Ufficiale della Comunità Nº 18 del 1º agosto 1954, pag. 469) e dalla decisione Nº 31-55 del 19 novembre 1955 (Gazzetta Ufficiale della Comunità Nº 21 del 28 novembre 1955, pag. 906);

considerando che, nella decisione Nº 2-52, l'Alta Autorità ha fissato le modalità di applicazione e di riscossione dei prelievi di cui agli articoli 49 e 50 del Trattato in modo che questi ultimi devono essere versati mensilmente in funzione dei quantitativi prodotti e indipendentemente dal loro smercio;

considerando che a causa delle condizioni di produzione e di smercio proprie di alcuni settori di attività assoggettati al pagamento del prelievo, l'evoluzione del mercato può provocare la costituzione di rilevanti scorte;

considerando che in tali casi l'Alta Autorità deve poter modificare, all'occorrenza con effetto retroattivo, le condizioni di pagamento del prelievo in modo che le imprese interessate possano beneficiare, quando l'ammontare delle scorte superi il livello abituale, di un pagamento dilazionato senza interessi;

dopo aver consultato il Consiglio dei Ministri;

DECIDE:

Articolo 1

L'articolo 4 bis seguente è inserito nella decisione Nº 2-52:

«L'Alta Autorità può decidere, all'occorrenza con effetto retroattivo, che le imprese di determinati settori industriali presso le quali si siano accumulate scorte inconsuete rispetto alle condizioni di produzione e di smercio che sono loro proprie beneficieranno, per il versamento del prelievo dovuto sui prodotti passati a scorta, di un pagamento dilazionato senza interessi.»

Articolo 2

La presente decisione entrerà in vigore all'interno della Comunità il 1º febbraio 1959.

La presente decisione è stata deliberata e adottata dall'Alta Autorità nella seduta del 21 gennaio 1959.

Dall'Alta Autorità

Il Presidente

Paul FINET

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