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Document 22022D2394

    Decisione n. 3/2022 del comitato per il commercio del 16 novembre 2022 che modifica l’appendice 1 dell’allegato XIII dell’accordo commerciale tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia, l’Ecuador e il Perù, dall’altra [2022/2394]

    C/2022/8017

    GU L 316 del 8.12.2022, p. 93–94 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/2394/oj

    8.12.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 316/93


    DECISIONE n. 3/2022 DEL COMITATO PER IL COMMERCIO

    del 16 novembre 2022

    che modifica l’appendice 1 dell’allegato XIII dell’accordo commerciale tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia, l’Ecuador e il Perù, dall’altra [2022/2394]

    IL COMITATO PER IL COMMERCIO,

    visto l’accordo commerciale tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia, l’Ecuador e il Perù, dall’altra, in particolare l’articolo 13, paragrafo 1, lettera d),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 28 novembre 2018 l’Ecuador ha presentato all’Unione domanda di aggiungere nuove indicazioni geografiche nell’appendice 1 dell’allegato XIII dell’accordo a norma dell’articolo 209 dell’accordo. L’Unione ha espletato la procedura di opposizione e l’esame di tre nuove indicazioni geografiche dell’Ecuador.

    (2)

    A norma dell’articolo 257, paragrafo 2, dell’accordo, il 20 ottobre 2022 il sottocomitato per la proprietà intellettuale ha valutato, durante una sessione tra la parte UE e l’Ecuador, le informazioni relative alle indicazioni geografiche e ha proposto al comitato per il commercio di modificare di conseguenza l’appendice 1 dell’allegato XIII dell’accordo.

    (3)

    L’appendice 1 dell’allegato XIII dell’accordo dovrebbe pertanto essere modificata.

    (4)

    A norma dell’articolo 14, paragrafo 3, dell’accordo commerciale, la decisione di modificare l’appendice 1 dell’allegato XIII dell’accordo può essere adottata durante una sessione del comitato per il commercio tra la parte UE e l’Ecuador, in quanto riguarda esclusivamente i rapporti bilaterali tra di loro e non incide sui diritti e sugli obblighi di un altro paese andino firmatario,

    DECIDE:

    Articolo 1

    Nell’appendice 1 dell’allegato XIII dell’accordo, tabella di cui al punto d) «Indicazioni geografiche dell’Ecuador per prodotti agricoli e alimentari, vini, bevande spiritose e vini aromatizzati», sono aggiunte le voci dell’allegato della presente decisione.

    Articolo 2

    La presente decisione, redatta in duplice esemplare, è firmata dai rappresentanti del comitato per il commercio autorizzati ad agire a nome delle parti al fine di modificare l’accordo. Essa ha effetto a decorrere dalla data in cui viene apposta l’ultima firma.

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

    Fatto a Quito, il 16 novembre 2022

    Per il comitato per il commercio

    Capo della delegazione dell’UE

    Paolo GARZOTTI

    Capo delegazione dell’Ecuador

    Daniel LEGARDA


    ALLEGATO

    d)

    «Indicazioni geografiche dell’Ecuador per prodotti agricoli e alimentari, vini, bevande spiritose e vini aromatizzati»

    CAFÉ DE GALAPAGOS

    Caffè

    MANÍ DE TRANSKUTUKÚ

    Arachide

    PITAHAYA AMAZÓNICA DE PALORA

    Frutta


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