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Document 22018D1815

Decisione del Comitato misto SEE n. 51/2017, del 17 marzo 2017, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2018/1815]

GU L 305 del 29.11.2018, pp. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/1815/oj

29.11.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 305/15


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 51/2017

del 17 marzo 2017

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2018/1815]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2016/1822 della Commissione, del 13 ottobre 2016, che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di aclonifen, deltametrina, fluazinam, metomil, sulcotrione e tiodicarb in o su determinati prodotti (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2016/1866 della Commissione, del 17 ottobre 2016, che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di 3-decen-2-one, acibenzolar-s-metile e esaclorobenzene in o su determinati prodotti (2).

(3)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(4)

Occorre quindi modificare opportunamente gli allegati I e II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 40 (Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32016 R 1822: Regolamento (UE) 2016/1822 della Commissione, del 13 ottobre 2016 (GU L 281 del 18.10.2016, pag. 1);

32016 R 1866: Regolamento (UE) 2016/1866 della Commissione, del 17 ottobre 2016 (GU L 286 del 21.10.2016, pag. 4).»

Articolo 2

Al punto 54zzy (Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32016 R 1822: Regolamento (UE) 2016/1822 della Commissione, del 13 ottobre 2016 (GU L 281 del 18.10.2016, pag. 1);

32016 R 1866: Regolamento (UE) 2016/1866 della Commissione, del 17 ottobre 2016 (GU L 286 del 21.10.2016, pag. 4).»

Articolo 3

I testi dei regolamenti (UE) 2016/1822 e (UE) 2016/1866 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 18 marzo 2017 a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2017

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)   GU L 281 del 18.10.2016, pag. 1.

(2)   GU L 286 del 21.10.2016, pag. 4.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


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