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Document 22016X1011(01)
Notice concerning the provisional application of the Economic Partnership Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and the SADC EPA States, of the other part
Avviso concernente l'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all'APE, dall'altra
Avviso concernente l'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all'APE, dall'altra
GU L 274 del 11.10.2016, p. 1–1
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
11.10.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 274/1 |
Avviso concernente l'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all'APE, dall'altra
L'Unione europea e la Repubblica del Botswana, il Regno di Lesotho, la Repubblica di Namibia, la Repubblica del Sud Africa e il Regno dello Swaziland hanno notificato l'espletamento delle procedure necessarie per l'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all'APE, dall'altra (1), conformemente all'articolo 113 dell'accordo stesso. Pertanto, l'accordo si applica in via provvisoria a decorrere dal 10 ottobre 2016 tra l'Unione europea e la Repubblica del Botswana, il Regno di Lesotho, la Repubblica di Namibia, la Repubblica del Sud Africa e il Regno dello Swaziland. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della decisione (UE) 2016/1623 del Consiglio (2) relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo, l'articolo 12, paragrafo 4 non è applicato su base provvisoria. Il 10 ottobre 2016, per i prodotti originari del Botswana, della Namibia e dello Swaziland, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/1076 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), il protocollo 1 dell'accordo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» sostituirà le disposizioni contenute nell'allegato II di detto regolamento.
(1) GU L 250 del 16.9.2016, pag. 3.
(2) GU L 250 del 16.9.2016, pag. 1.
(3) GU L 185 dell'8.7.2016, pag. 1.