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Document 22014A0712(01)
Participation agreement between the European Union and the Swiss Confederation on the participation of the Swiss Confederation in the European Union Integrated Border Management Assistance Mission in Libya (EUBAM Libya)
Accordo di partecipazione tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera relativo alla partecipazione della Confederazione svizzera alla missione dell'Unione europea di assistenza alla gestione integrata delle frontiere in Libia (EUBAM Libia)
Accordo di partecipazione tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera relativo alla partecipazione della Confederazione svizzera alla missione dell'Unione europea di assistenza alla gestione integrata delle frontiere in Libia (EUBAM Libia)
GU L 205 del 12.7.2014, p. 3–6
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2014/451/oj
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 22014A0712(01)R(01) | (FI) |
12.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 205/3 |
TRADUZIONE
Accordo di partecipazione
tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera relativo alla partecipazione della Confederazione svizzera alla missione dell'Unione europea di assistenza alla gestione integrata delle frontiere in Libia (EUBAM Libia)
L'UNIONE EUROPEA («UE» o «Unione»),
da un lato, e
LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA,
dall'altro,
in seguito congiuntamente denominate le «parti»,
TENUTO CONTO:
della decisione del Consiglio 2013/233/PESC del 22 maggio 2013 sulla missione dell'Unione europea di assistenza alla gestione integrata delle frontiere in Libia (EUBAM Libia) (1),
della lettera, datata 6 novembre 2013, del capo del Dipartimento federale degli affari esteri della Confederazione svizzera che offre un contributo all'EUBAM Libia,
della decisione EUBAM Libia/2/2014 (2) del comitato politico e di sicurezza, del 14 gennaio 2014, relativa all'accettazione dei contributi della Confederazione svizzera alla missione dell'Unione europea in Libia,
della decisione EUBAM Libia/1/2014 (3) del comitato politico e di sicurezza, del 14 gennaio 2014, relativa alla costituzione del comitato dei contributori per la missione dell'Unione europea di assistenza alla gestione integrata delle frontiere in Libia (EUBAM Libia),
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Partecipazione alla missione
1. La Confederazione svizzera si associa alla decisione del Consiglio 2013/233/PESC e a qualsiasi altra decisione con la quale il Consiglio dell'Unione europea decida di prorogare l'EUBAM Libia, conformemente alle disposizioni del presente accordo e alle modalità di attuazione eventualmente necessarie.
2. Il contributo della Confederazione svizzera all'EUBAM Libia fa salva l'autonomia decisionale dell'Unione.
3. La Confederazione svizzera garantisce che il personale svizzero che partecipa all'EUBAM Libia effettui la propria missione in linea con:
— |
la decisione del Consiglio 2013/233/PESC e qualsiasi successiva modifica; |
— |
il piano della missione; |
— |
le misure di attuazione. |
4. Il personale distaccato alla missione dalla Confederazione svizzera esercita le proprie funzioni e la propria condotta ai soli interessi dell'EUBAM Libia.
5. La Confederazione svizzera informa a tempo debito il capomissione e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza di qualsiasi modifica della propria partecipazione alla missione.
Articolo 2
Status del personale
1. Lo status del personale messo a disposizione dell'EUBAM Libia da parte della Confederazione svizzera è disciplinato dall'accordo tra l'Unione europea e la Libia sullo status dell'EUBAM Libia in Libia.
2. Fatto salvo l'accordo sullo status della missione di cui al paragrafo 1, la Confederazione svizzera esercita la giurisdizione sul proprio personale che partecipa all'EUBAM Libia.
3. La Confederazione svizzera è competente a soddisfare le richieste di indennizzo connesse alla partecipazione all'EUBAM Libia in Libia, provenienti da o concernenti qualsiasi membro del suo personale. La Confederazione svizzera è competente ad avviare eventuali azioni, in particolare azioni legali o disciplinari, nei confronti di un qualsiasi membro del proprio personale conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari.
4. Le parti convengono di rinunciare a tutte le richieste di indennizzo nei confronti l'una dell'altra, diverse da quelle aventi natura contrattuale, per i danni, la perdita o la distruzione di mezzi di loro proprietà o da esse gestiti, causati nello svolgimento delle loro funzioni nel quadro delle attività ai sensi del presente accordo, salvo in caso di negligenza grave o comportamento doloso.
5. La Confederazione svizzera si impegna a formulare una dichiarazione riguardante la rinuncia a richieste di indennizzo nei confronti di uno Stato partecipante all'EUBAM Libia e a farlo all'atto della firma del presente accordo.
6. L'Unione si impegna ad assicurare che gli Stati membri dell'UE formulino una dichiarazione riguardante la rinuncia a richieste di indennizzo per la partecipazione della Confederazione svizzera all'EUBAM Libia e a farlo all'atto della firma del presente accordo.
Articolo 3
Informazioni classificate
L'accordo tra la Confederazione svizzera e l'Unione europea sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate (4), fatto a Bruxelles il 28 aprile 2008, si applica nel contesto dell'EUBAM Libia.
Articolo 4
Catena di comando
1. Tutto il personale svizzero partecipante all'EUBAM Libia resta pienamente subordinato alle proprie autorità nazionali.
2. Le autorità nazionali trasferiscono il comando operativo del loro personale al comandante civile dell'operazione dell'Unione.
3. Il comandante civile dell'operazione assume la responsabilità ed esercita il comando e il controllo dell'EUBAM Libia a livello strategico.
4. Il capomissione assume la responsabilità ed esercita il comando e il controllo dell'EUBAM Libia.
5. Il capomissione dirige l'EUBAM Libia e ne assume la gestione quotidiana.
6. La Confederazione svizzera ha gli stessi diritti e gli stessi obblighi, in termini di gestione quotidiana dell'operazione, degli Stati membri dell'UE partecipanti.
7. Il capomissione è responsabile del controllo disciplinare sul personale dell'EUBAM Libia. Se necessario, l'azione disciplinare è esercitata dalle autorità nazionali svizzere.
8. Un punto di contatto del contingente nazionale («NPC») è nominato dalla Confederazione svizzera per rappresentarne il contingente nazionale in seno all'EUBAM Libia. L'NPC riferisce al capomissione su questioni nazionali ed è responsabile della disciplina quotidiana del contingente.
9. La decisione di terminare la missione è adottata dall'Unione previa consultazione della Confederazione svizzera, se tale Stato contribuisce ancora all'EUBAM Libia alla data di conclusione della missione.
Articolo 5
Aspetti finanziari
1. Fatto salvo il paragrafo 3, la Confederazione svizzera sostiene tutti i costi connessi alla sua partecipazione all'EUBAM Libia.
2. In caso di decesso, lesioni, perdite o danni causati a persone fisiche o giuridiche dello Stato o degli Stati in cui è condotta la missione, la Confederazione svizzera, una volta accertata la sua responsabilità, paga gli indennizzi alle condizioni previste dalle disposizioni sullo status del personale, se disponibili, di cui all'articolo 2, paragrafo 1.
3. L'Unione esonera la Confederazione svizzera dal contributo finanziario ai costi comuni dell'EUBAM Libia.
Articolo 6
Disposizioni di attuazione dell'accordo
Eventuali intese tecniche e amministrative necessarie ai fini dell'attuazione del presente accordo sono concluse tra le autorità competenti dell'Unione e le autorità competenti della Confederazione svizzera.
Articolo 7
Inadempienza
Qualora una delle parti non adempia agli obblighi derivanti dal presente accordo, l'altra parte ha il diritto di denunciare il presente accordo con preavviso di un mese.
Articolo 8
Composizione delle controversie
Le controversie connesse all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo sono composte per via diplomatica tra le parti.
Articolo 9
Entrata in vigore e denuncia
1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate la conclusione delle procedure interne necessarie a tal fine.
2. Il presente accordo è applicato in via provvisoria a decorrere dalla data della firma.
3. Il presente accordo resta in vigore per la durata del contributo della Confederazione svizzera alla missione.
4. Ciascuna parte può denunciare il presente accordo mediante notifica scritta all'altra parte. La denuncia ha effetto tre mesi dopo la data di tale notifica.
Fatto a Bruxelles, il giorno quattro del mese di luglio dell'anno duemilaquattordici, in lingua inglese, in duplice copia.
Per l'Unione europea
Per la Confederazione svizzera
(1) GU L 138 del 24.5.2013, pag. 15.
(2) GU L 14 del 18.1.2014, pag. 15.
(3) GU L 14 del 18.1.2014, pag. 13.
(4) GU L 181 del 10.7.2008, pag. 58.
Dichiarazione degli Stati membri dell'UE
«Nell'applicare la decisione 2013/233/PESC del Consiglio, del 22 maggio 2013, sulla missione dell'Unione europea di assistenza alla gestione integrata delle frontiere in LIBIA (EUBAM Libia), gli Stati membri dell'UE cercheranno, per quanto lo consenta il loro ordinamento giuridico interno, di rinunciare, nella misura del possibile, a richieste di indennizzo nei confronti della Confederazione svizzera per le lesioni riportate da membri del proprio personale o per il loro decesso, ovvero per i danni o la perdita di mezzi di loro proprietà usati nell'EUBAM Libia, qualora le lesioni, il decesso, i danni o la perdita:
— |
siano stati causati da membri del personale della Confederazione svizzera nell'esecuzione dei compiti loro assegnati nel quadro dell'EUBAM Libia, salvo in caso di negligenza grave o di comportamento doloso; o |
— |
risultino dall'uso di mezzi appartenenti alla Confederazione svizzera, purché l'uso di tali mezzi sia connesso alla missione e salvo che si tratti di negligenza grave o di comportamento doloso da parte del personale della missione dell'EU proveniente dalla Confederazione svizzera nell'utilizzare detti mezzi.». |
Dichiarazione della Confederazione svizzera:
«Nell'applicare la decisione 2013/233/PESC del Consiglio, del 22 maggio 2013, sulla missione dell'Unione europea di assistenza alla gestione integrata delle frontiere in LIBIA (EUBAM Libia), la Confederazione svizzera cercherà, per quanto lo consenta il suo ordinamento giuridico interno, di rinunciare, nella misura del possibile, a richieste di indennizzo nei confronti di qualsiasi altro Stato partecipante all'EUBAM Libia per le lesioni riportate da membri del suo personale o per il loro decesso, ovvero per i danni o la perdita di mezzi di sua proprietà usati nella missione dell'UE qualora le lesioni, il decesso, i danni o la perdita:
— |
siano stati causati da membri del personale nell'esecuzione dei compiti loro assegnati nel quadro dell'EUBAM Libia, salvo in caso di negligenza grave o di comportamento doloso; o |
— |
risultino dall'uso di mezzi appartenenti agli Stati che partecipano alla missione dell'UE, purché l'uso di tali mezzi sia connesso alla missione e salvo in caso di negligenza grave o di comportamento doloso da parte del personale della missione dell'UE nell'utilizzare detti mezzi.». |