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Document 22013A1031(02)

    Accordo tra l’Unione europea e la Repubblica d’Armenia relativo alla riammissione delle persone il cui soggiorno è irregolare

    GU L 289 del 31.10.2013, p. 13–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2013/629/oj

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    31.10.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 289/13


    ACCORDO

    tra l’Unione europea e la Repubblica d’Armenia relativo alla riammissione delle persone il cui soggiorno è irregolare

    LE PARTI CONTRAENTI,

    L’UNIONE EUROPEA, in prosieguo denominata «l’Unione»,

    e

    LA REPUBBLICA D’ARMENIA, in prosieguo denominata «Armenia»,

    DECISE a intensificare la cooperazione per combattere più efficacemente l’immigrazione irregolare,

    DESIDEROSE di instaurare, con il presente accordo e su base di reciprocità, procedure rapide ed efficaci per l’identificazione e il rimpatrio sicuro e ordinato di quanti non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di ingresso, presenza o soggiorno nel territorio dell’Armenia o di uno degli Stati membri dell’Unione europea, e di agevolare il transito delle suddette persone in uno spirito di cooperazione,

    SOTTOLINEANDO che il presente accordo fa salvi i diritti, gli obblighi e le responsabilità dell’Unione, dei suoi Stati membri e dell’Armenia derivanti dal diritto internazionale e, in particolare, dalla convenzione del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, modificata dal protocollo del 31 gennaio 1967, e dalla convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali,

    CONSIDERANDO che, in virtù del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e l’Irlanda non partecipano al presente accordo, salvo che notifichino la loro intenzione di prendervi parte conformemente al detto protocollo,

    CONSIDERANDO che le disposizioni del presente accordo, che rientra nell’ambito d’applicazione della parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, non si applicano al Regno di Danimarca ai sensi del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

    Articolo 1

    Definizioni

    Ai fini del presente accordo si intende per:

    a)   «parti contraenti»: l’Armenia e l’Unione;

    b)   «cittadino dell’Armenia»: qualsiasi persona in possesso della cittadinanza armena in conformità con la legislazione della Repubblica d’Armenia;

    c)   «cittadino di uno Stato membro»: qualsiasi persona in possesso della cittadinanza di uno Stato membro, quale definita ai fini dell’Unione;

    d)   «Stato membro»: ciascuno Stato membro dell’Unione europea vincolato dal presente accordo;

    e)   «cittadino di paese terzo»: chiunque abbia una cittadinanza diversa da quella dell’Armenia o di uno Stato membro;

    f)   «apolide»: qualsiasi persona priva di cittadinanza;

    g)   «permesso di soggiorno»: certificato di qualunque tipo, rilasciato dall’Armenia o da uno Stato membro, che autorizza una persona a soggiornare sul loro territorio. Non rientrano nella definizione le autorizzazioni temporanee di permanere nel territorio in attesa che venga esaminata una domanda di asilo o una domanda di permesso di soggiorno;

    h)   «visto»: l’autorizzazione rilasciata o la decisione adottata dall’Armenia o da uno degli Stati membri, necessaria per l’ingresso o per il transito nel territorio. Non comprende il visto di transito aeroportuale;

    i)   «Stato richiedente»: lo Stato (l’Armenia o uno Stato membro) che presenta domanda di riammissione ai sensi dell’articolo 8, oppure domanda di transito ai sensi dell’articolo 15 del presente accordo;

    j)   «Stato richiesto»: lo Stato (l’Armenia o uno Stato membro) cui è indirizzata una domanda di riammissione ai sensi dell’articolo 8, oppure una domanda di transito ai sensi dell’articolo 15 del presente accordo;

    k)   «autorità competente»: qualsiasi autorità nazionale dell’Armenia o di uno Stato membro incaricata dell’attuazione del presente accordo conformemente all’articolo 20, paragrafo 1, lettera a), del medesimo;

    l)   «transito»: il passaggio di un cittadino di paese terzo o di un apolide attraverso il territorio dello Stato richiesto durante il trasferimento dallo Stato richiedente al paese di destinazione;

    m)   «zona di frontiera»: un perimetro di 15 chilometri dai territori dei porti marittimi, incluse le zone doganali, e dagli aeroporti internazionali degli Stati membri o dell’Armenia.

    Articolo 2

    Principi fondamentali

    Pur intensificando la cooperazione in materia di prevenzione della migrazione irregolare e lotta contro la medesima, lo Stato richiesto e lo Stato richiedente garantiscono, nell’applicare il presente accordo alle persone che rientrano nel suo campo di applicazione, il rispetto per i diritti umani e per gli obblighi e le responsabilità che incombono loro in virtù dei pertinenti strumenti internazionali, in particolare:

    la dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 10 dicembre 1948,

    la convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali,

    il patto internazionale del 16 dicembre 1966 relativo ai diritti civili e politici,

    la convenzione delle Nazioni Unite del 10 dicembre 1984 contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti,

    la convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status di rifugiati e il protocollo del 31 gennaio 1967 relativo allo status di rifugiati.

    Lo Stato richiesto garantisce in particolare, secondo gli obblighi che gli incombono in forza degli strumenti internazionali sopra elencati, la tutela dei diritti delle persone riammesse nel suo territorio.

    Lo Stato richiedente dà la preferenza al rimpatrio volontario rispetto a quello forzato, laddove non vi siano ragioni di credere che ciò comprometterebbe il ritorno di una persona allo Stato richiesto.

    SEZIONE I

    OBBLIGHI DI RIAMMISSIONE DELL’ARMENIA

    Articolo 3

    Riammissione dei propri cittadini

    1.   L’Armenia riammette sul suo territorio, su richiesta di uno Stato membro e senza ulteriori adempimenti oltre a quelli previsti dal presente accordo, chiunque non soddisfi o non soddisfi più le condizioni di ingresso, presenza o soggiorno nel territorio dello Stato membro richiedente, qualora sia accertato o vi sia la fondata presunzione, basata sugli elementi prima facie forniti, che tale persona è un cittadino dell’Armenia.

    2.   L’Armenia riammette altresì:

    i figli minori non coniugati della persona di cui al paragrafo 1, a prescindere dal luogo di nascita e dalla cittadinanza, salvo se godono di un diritto di soggiorno autonomo nello Stato membro richiedente o sono in possesso di un permesso di soggiorno valido rilasciato da un altro Stato membro;

    il coniuge della persona di cui al paragrafo 1, avente cittadinanza diversa o apolide, purché abbia o ottenga il diritto di ingresso o di soggiorno nel territorio dell’Armenia, salvo se gode di un diritto di soggiorno autonomo nello Stato membro richiedente o è in possesso di un permesso di soggiorno valido rilasciato da un altro Stato membro.

    3.   L’Armenia riammette inoltre chiunque abbia rinunciato alla cittadinanza armena dopo l’ingresso nel territorio di uno Stato membro, salvo se tale persona ha quanto meno ricevuto da tale Stato membro la promessa di essere naturalizzato.

    4.   Dopo che l’Armenia ha dato risposta favorevole alla domanda di riammissione, la sua rappresentanza diplomatica o consolare competente, indipendentemente dalla volontà della persona da riammettere, rilascia immediatamente, gratuitamente ed entro tre giorni lavorativi, il documento di viaggio necessario per il ritorno di tale persona, valido 120 giorni. Ove l’Armenia non abbia provveduto a rilasciare il documento di viaggio entro tre giorni lavorativi, si presume che abbia accettato il documento di viaggio standard dell’Unione europea per l’allontanamento (1).

    5.   Se, per motivi di fatto o di diritto, l’interessato non può essere trasferito durante il periodo di validità del documento di viaggio inizialmente rilasciato, entro tre giorni lavorativi la rappresentanza diplomatica o consolare armena competente rilascia gratuitamente un nuovo documento di viaggio valido per la stessa durata. Ove l’Armenia non abbia provveduto a rilasciare il nuovo documento di viaggio entro tre giorni lavorativi, si presume che abbia accettato il documento di viaggio standard dell’Unione europea per l’allontanamento (2).

    Articolo 4

    Riammissione di cittadini di paesi terzi e di apolidi

    1.   L’Armenia riammette, su istanza di uno Stato membro e senza ulteriori adempimenti oltre a quelli previsti dal presente accordo, qualunque cittadino di paese terzo o apolide che non soddisfi o non soddisfi più le condizioni di ingresso, presenza o soggiorno nel territorio dello Stato membro richiedente, qualora sia accertato o vi sia la fondata presunzione, basata sugli elementi prima facie forniti, che tale persona:

    a)

    al momento della presentazione della domanda di riammissione è in possesso di un visto o permesso di soggiorno valido rilasciato dall’Armenia; oppure

    b)

    è entrata illegalmente e direttamente nel territorio degli Stati membri dopo aver soggiornato o transitato nel territorio dell’Armenia.

    2.   L’obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 non si applica se il cittadino di paese terzo o l’apolide si è trovato soltanto in transito in un aeroporto internazionale dell’Armenia.

    3.   Fatto salvo l’articolo 7, paragrafo 2, dopo che l’Armenia ha dato risposta favorevole alla domanda di riammissione, lo Stato membro richiedente rilascia alla persona la cui riammissione è stata accettata il documento di viaggio standard dell’Unione europea per l’allontanamento (3).

    SEZIONE II

    OBBLIGHI DI RIAMMISSIONE DELL’UNIONE

    Articolo 5

    Riammissione dei propri cittadini

    1.   Uno Stato membro riammette sul suo territorio, su richiesta dell’Armenia e senza ulteriori adempimenti oltre a quelli previsti dal presente accordo, chiunque non soddisfi o non soddisfi più le condizioni di ingresso, presenza o soggiorno nel territorio dell’Armenia, qualora sia accertato o vi sia la fondata presunzione, basata sugli elementi prima facie forniti, che tale persona è un cittadino di detto Stato membro.

    2.   Lo Stato membro riammette inoltre:

    i figli minori non coniugati della persona di cui al paragrafo 1, a prescindere dal luogo di nascita e dalla cittadinanza, salvo se godono di un diritto di soggiorno autonomo in Armenia;

    il coniuge della persona di cui al paragrafo 1, avente cittadinanza diversa o apolide, purché abbia o ottenga il diritto di ingresso o di soggiorno nel territorio dello Stato membro richiesto, salvo se gode di un diritto di soggiorno autonomo in Armenia.

    3.   Lo Stato membro riammette inoltre chiunque abbia rinunciato alla cittadinanza di uno Stato membro dopo l’ingresso nel territorio dell’Armenia, salvo se tale persona ha quanto meno ricevuto dall’Armenia la promessa di essere naturalizzata.

    4.   Dopo che lo Stato membro richiesto ha dato risposta favorevole alla domanda di riammissione, la sua rappresentanza diplomatica o consolare competente, indipendentemente dalla volontà della persona da riammettere, rilascia immediatamente, gratuitamente e non oltre tre giorni lavorativi, il documento di viaggio necessario per il ritorno di tale persona, valido 120 giorni.

    5.   Se, per motivi di fatto o di diritto, l’interessato non può essere trasferito durante il periodo di validità del documento di viaggio inizialmente rilasciato, entro tre giorni lavorativi la rappresentanza diplomatica o consolare competente di detto Stato membro rilascia gratuitamente un nuovo documento di viaggio valido per la stessa durata.

    Articolo 6

    Riammissione di cittadini di paesi terzi e di apolidi

    1.   Uno Stato membro riammette sul suo territorio, su istanza dell’Armenia e senza ulteriori adempimenti oltre a quelli previsti dal presente accordo, qualunque cittadino di paese terzo o apolide che non soddisfi o non soddisfi più le condizioni di ingresso, presenza o soggiorno nel territorio dell’Armenia, qualora sia accertato o vi sia la fondata presunzione, basata sugli elementi prima facie forniti, che tale persona:

    a)

    al momento della presentazione della domanda di riammissione è in possesso di un visto o di un permesso di soggiorno valido rilasciato dallo Stato membro richiesto; oppure

    b)

    è entrata illegalmente e direttamente nel territorio dell’Armenia dopo aver soggiornato o transitato nel territorio dello Stato membro richiesto.

    2.   L’obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 non si applica se il cittadino di paese terzo o l’apolide si è trovato soltanto in transito in un aeroporto internazionale dello Stato membro richiesto.

    3.   L’obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 incombe allo Stato membro che ha rilasciato il visto o il permesso di soggiorno. Se due o più Stati membri hanno rilasciato un visto o un permesso di soggiorno, l’obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 incombe allo Stato membro che ha rilasciato il documento con il periodo di validità più lungo oppure, in caso di uno o più documenti scaduti, allo Stato membro che ha rilasciato il documento ancora valido. Se tutti i documenti sono già scaduti, l’obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 incombe allo Stato membro che ha rilasciato il documento con la data di scadenza più recente. In mancanza di tali documenti, l’obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 incombe all’ultimo Stato membro dal cui territorio è partito il cittadino di paese terzo o l’apolide in questione.

    4.   Fatto salvo l’articolo 7, paragrafo 2, dopo che lo Stato membro ha dato risposta favorevole alla domanda di riammissione, l’Armenia rilascia alla persona la cui riammissione è stata accettata il documento di viaggio necessario per il suo ritorno.

    SEZIONE III

    PROCEDURA DI RIAMMISSIONE

    Articolo 7

    Principi

    1.   Fatto salvo il paragrafo 2, il trasferimento della persona da riammettere in conformità di uno degli obblighi di cui agli articoli da 3 a 6 è subordinato alla presentazione di una domanda di riammissione all’autorità competente dello Stato richiesto.

    2.   Se la persona da riammettere è in possesso di un documento di viaggio o di una carta d’identità in corso di validità e, nel caso di cittadini di paesi terzi o di apolidi, di un visto o di un permesso di soggiorno valido dello Stato richiesto, lo Stato richiedente può procedere al trasferimento senza presentare domanda di riammissione o la notifica scritta di cui all’articolo 12, paragrafo 1, all’autorità competente dello Stato richiesto.

    3.   Fatto salvo il paragrafo 2, se una persona è stata fermata nella zona di frontiera dello Stato richiedente, inclusi gli aeroporti, dopo aver attraversato irregolarmente il confine arrivando direttamente dal territorio dello Stato richiesto, lo Stato richiedente può presentare domanda di riammissione entro due giorni dal fermo di tale persona (procedura accelerata).

    Articolo 8

    Domanda di riammissione

    1.   Nei limiti del possibile, la domanda di riammissione contiene le seguenti informazioni:

    a)

    gli estremi della persona da riammettere (ad esempio nome, cognome, data e possibilmente luogo di nascita, ultimo luogo di residenza) e, se del caso, gli estremi del coniuge e/o dei figli minori non sposati;

    b)

    nel caso dei propri cittadini, saranno forniti i mezzi di prova o di prova prima facie della cittadinanza, indicati rispettivamente negli allegati 1 e 2;

    c)

    nel caso dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi, saranno forniti i mezzi di prova o di prova prima facie delle condizioni di riammissione di dette persone, indicati rispettivamente negli allegati 3 e 4;

    d)

    una fotografia della persona da riammettere.

    2.   Nei limiti del possibile, la domanda di riammissione contiene inoltre le seguenti informazioni:

    a)

    una dichiarazione, rilasciata con il consenso esplicito dell’interessato, attestante che la persona da trasferire può aver bisogno di assistenza o cure;

    b)

    tutte le altre misure di protezione o di sicurezza o le informazioni sulle condizioni di salute dell’interessato, necessarie per il singolo trasferimento.

    3.   Un modulo comune per le domande di riammissione figura nell’allegato 5 del presente accordo.

    4.   La domanda di riammissione può essere presentata con qualunque mezzo di comunicazione, anche per via elettronica.

    Articolo 9

    Mezzi di prova della cittadinanza

    1.   La prova della cittadinanza ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, e dell’articolo 5, paragrafo 1, può essere fornita, in particolare, tramite i documenti elencati all’allegato 1 del presente accordo, ivi compresi i documenti scaduti da non più di sei mesi. In caso di presentazione di tali documenti, gli Stati membri e l’Armenia riconoscono reciprocamente la cittadinanza senza che siano necessarie ulteriori indagini. La cittadinanza non può essere dimostrata tramite documenti falsi.

    2.   La prova prima facie della cittadinanza ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, e dell’articolo 5, paragrafo 1, può essere basata, in particolare, sui documenti elencati nell’allegato 2 del presente accordo, ancorché scaduti. In caso di presentazione di tali documenti, gli Stati membri e l’Armenia ritengono accertata la cittadinanza, a meno che possano provare il contrario. La prova prima facie della cittadinanza non può essere fornita tramite documenti falsi.

    3.   Ove non sia possibile presentare alcun documento di cui agli allegati 1 o 2, su istanza dello Stato richiedente da includere nella domanda di riammissione, la rappresentanza diplomatica o consolare competente dello Stato richiesto predispone quanto necessario per sentire, entro tempi ragionevoli e al più tardi entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della domanda di riammissione ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, la persona da riammettere onde stabilirne la cittadinanza. La procedura applicabile può essere stabilita dai protocolli di attuazione di cui all’articolo 20 del presente accordo.

    Articolo 10

    Prove riguardanti i cittadini di paesi terzi e gli apolidi

    1.   Le condizioni per la riammissione dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 6, paragrafo 1, sono dimostrate, in particolare, con i mezzi di prova elencati nell’allegato 3 del presente accordo; non possono essere dimostrate tramite documenti falsi. Gli Stati membri e l’Armenia riconoscono reciprocamente siffatti mezzi di prova senza che siano necessarie ulteriori indagini.

    2.   La prova prima facie delle condizioni per la riammissione dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 6, paragrafo 1, è basata, in particolare, sui mezzi di prova elencati nell’allegato 4 del presente accordo; tale prova non può essere fornita tramite documenti falsi. Se viene addotta la prova prima facie, gli Stati membri e l’Armenia ritengono accertate le condizioni, a meno che possano provare il contrario.

    3.   L’irregolarità dell’ingresso, della presenza o del soggiorno è stabilita in base a documenti di viaggio dell’interessato che siano privi di visto o altro necessario permesso di soggiorno sul territorio dello Stato richiedente. Analogamente, costituisce provaprima facie dell’irregolarità dell’ingresso, della presenza o del soggiorno una dichiarazione dello Stato richiedente da cui risulti che l’interessato non è in possesso dei documenti di viaggio, del visto o del permesso di soggiorno necessari.

    Articolo 11

    Termini

    1.   La domanda di riammissione di un cittadino di paese terzo o di un apolide deve essere presentata all’autorità competente dello Stato richiesto entro il termine massimo di nove mesi dalla data in cui l’autorità competente dello Stato richiedente è venuta a conoscenza del fatto che l’interessato non soddisfa o non soddisfa più le condizioni di ingresso, presenza o soggiorno in vigore. Qualora, per motivi di diritto o di fatto, risulti impossibile presentare la domanda in tempo, il termine è prorogato su istanza dello Stato richiedente, fintanto che sussistono gli ostacoli.

    2.   Alla domanda di riammissione è data risposta scritta:

    entro due giorni lavorativi, se la domanda è introdotta ai sensi della procedura accelerata (articolo 7, paragrafo 3);

    entro dodici giorni di calendario, in tutti gli altri casi.

    Il termine decorre dalla data di ricevimento della domanda di riammissione. In mancanza di risposta nei termini prescritti, il trasferimento si considera accettato.

    Le risposte alle domande di riammissione possono essere trasmesse con qualunque mezzo di comunicazione, anche per via elettronica.

    3.   Il rigetto di una domanda di riammissione deve essere motivato per iscritto.

    4.   Una volta autorizzata la riammissione o, se del caso, scaduti i termini di cui al paragrafo 2, l’interessato è trasferito entro tre mesi. Su istanza dello Stato richiedente, questo termine può essere prorogato per il tempo necessario a superare ostacoli giuridici o pratici.

    Articolo 12

    Modalità di trasferimento e modi di trasporto

    1.   Fatto salvo l’articolo 7, paragrafo 2, prima di procedere al rimpatrio di una persona, le autorità competenti dello Stato richiedente notificano per iscritto alle autorità competenti dello Stato richiesto, con un anticipo di almeno due giorni lavorativi, la data del trasferimento, il valico di frontiera, le eventuali scorte e altre informazioni pertinenti.

    2.   Il trasporto può essere effettuato con qualunque mezzo, incluso l’aereo. Il rimpatrio per mezzo di trasporto aereo non è effettuato necessariamente attraverso i vettori nazionali dell’Armenia o degli Stati membri e può svolgersi mediante voli di linea o voli charter. Per i rimpatri sotto scorta, le scorte non devono essere necessariamente costituite da personale autorizzato dello Stato richiedente, purché si tratti di personale autorizzato dall’Armenia o da uno Stato membro.

    3.   Se il trasferimento avviene per mezzo di trasporto aereo, le eventuali scorte sono esonerate dall’obbligo del visto.

    Articolo 13

    Riammissione indebita

    Lo Stato richiedente reintegra chiunque sia stato riammesso dallo Stato richiesto laddove sia accertato, entro sei mesi dal trasferimento dell’interessato, che non ricorrono le condizioni di cui agli articoli da 3 a 6 del presente accordo.

    In questi casi si osservano, mutatis mutandis, le norme di procedura del presente accordo e vengono trasmesse tutte le informazioni disponibili circa l’identità e la cittadinanza effettive dell’interessato.

    SEZIONE IV

    OPERAZIONI DI TRANSITO

    Articolo 14

    Principi

    1.   Gli Stati membri e l’Armenia cercano di limitare il transito di cittadini di paesi terzi o di apolidi ai casi in cui non sia possibile il rimpatrio diretto nello Stato di destinazione.

    2.   L’Armenia autorizza il transito di cittadini di paesi terzi o di apolidi su istanza di uno Stato membro, e uno Stato membro autorizza il transito di cittadini di paesi terzi o di apolidi su istanza dell’Armenia, purché siano garantiti il proseguimento del viaggio in altri eventuali Stati di transito e la riammissione da parte dello Stato di destinazione.

    3.   L’Armenia o uno Stato membro possono rifiutare il transito:

    a)

    se il cittadino di paese terzo o l’apolide corre il rischio reale di essere sottoposto a torture, pene o trattamenti inumani o degradanti o alla pena di morte, oppure di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità o appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, nello Stato di destinazione o in un altro Stato di transito; oppure

    b)

    se il cittadino di paese terzo o l’apolide deve subire sanzioni penali nello Stato richiesto o in un altro Stato di transito; oppure

    c)

    per motivi di pubblica sanità, sicurezza interna, ordine pubblico o attinenti ad altri interessi nazionali dello Stato richiesto.

    4.   L’Armenia o uno Stato membro possono revocare tutte le autorizzazioni rilasciate qualora emergano o si appurino successivamente circostanze di cui al paragrafo 3 che impediscono l’operazione di transito, o qualora non siano più garantiti il proseguimento del viaggio in altri eventuali Stati di transito o la riammissione nello Stato di destinazione. In tal caso, lo Stato richiedente reintegra, se necessario e senza indugio, il cittadino di paese terzo o l’apolide.

    Articolo 15

    Procedura di transito

    1.   La domanda di transito deve essere presentata per iscritto all’autorità competente dello Stato richiesto e contenere le seguenti informazioni:

    a)

    il tipo di transito (aereo, marittimo o terrestre), altri eventuali Stati di transito e la destinazione finale prevista;

    b)

    gli estremi dell’interessato (ad esempio nome, cognome, cognome alla nascita, altri nomi usati, soprannomi o pseudonimi, data di nascita, sesso e possibilmente luogo di nascita, cittadinanza, lingua, tipo e numero del documento di viaggio);

    c)

    valico di frontiera previsto, data del trasferimento e uso eventuale di scorte;

    d)

    una dichiarazione attestante che, secondo lo Stato richiedente, sussistono le condizioni di cui all’articolo 14, paragrafo 2, e non vi è motivo di opporsi al transito ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 3.

    Un modulo comune per le domande di transito figura all’allegato 6 del presente accordo.

    La domanda di transito può essere presentata con qualunque mezzo di comunicazione, anche per via elettronica.

    2.   Lo Stato richiesto, entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, conferma per iscritto l’ammissione allo Stato richiedente, indicando il valico di frontiera e la data previsti, oppure lo informa che l’ammissione è rifiutata, motivando il rifiuto. In mancanza di risposta entro tre giorni lavorativi, il transito si considera accettato.

    Le risposte alle domande di transito possono essere trasmesse con qualunque mezzo di comunicazione, anche per via elettronica.

    3.   In caso di transito aereo, la persona da riammettere e le eventuali scorte sono esonerate dall’obbligo del visto di transito aeroportuale.

    4.   Le autorità competenti dello Stato richiesto, previe consultazioni reciproche, collaborano alle operazioni di transito, provvedendo in particolare alla sorveglianza degli interessati e mettendo a disposizione strutture adatte allo scopo.

    5.   Il transito avviene entro 30 giorni dalla data in cui è stata ricevuta l’accettazione della domanda.

    SEZIONE V

    COSTI

    Articolo 16

    Costi di trasporto e di transito

    Tutti i costi di trasporto afferenti alla riammissione e al transito, ai sensi del presente accordo, fino alla frontiera dello Stato di destinazione finale sono a carico dello Stato richiedente, fatto salvo il diritto delle autorità competenti di recuperare dall’interessato o da terzi i costi connessi alla riammissione.

    SEZIONE VI

    PROTEZIONE DEI DATI E RAPPORTO CON ALTRI OBBLIGHI INTERNAZIONALI

    Articolo 17

    Protezione dei dati

    I dati personali vengono comunicati solo se necessario per l’attuazione del presente accordo da parte delle autorità competenti dell’Armenia o di uno Stato membro, a seconda dei casi. A disciplinare il trattamento o l’elaborazione dei dati personali nel caso specifico è la legislazione nazionale dell’Armenia ovvero, quando il responsabile del trattamento è un’autorità competente di uno Stato membro, la direttiva 95/46/CE e la legislazione nazionale adottata in conformità alla direttiva medesima. Si applicano inoltre i seguenti principi:

    a)

    i dati personali devono essere trattati lealmente e lecitamente;

    b)

    i dati personali devono essere raccolti per le specifiche, esplicite e legittime finalità dell’attuazione del presente accordo e successivamente trattati, dall’autorità che li comunica e dall’autorità che li riceve, in modo non incompatibile con tali finalità;

    c)

    i dati personali devono essere adeguati, pertinenti e non eccessivi rispetto alle finalità per le quali vengono raccolti e/o per le quali vengono successivamente trattati; in particolare, i dati personali comunicati possono avere a oggetto esclusivamente:

    gli estremi della persona da trasferire (ad esempio cognome, nome, eventuali nomi precedenti, altri nomi usati, soprannomi o pseudonimi, sesso, stato civile, data e luogo di nascita, cittadinanza attuale, eventuali cittadinanze precedenti);

    il passaporto, la carta di identità o la patente di guida (numero, periodo di validità, data, autorità e luogo di rilascio);

    i luoghi di soggiorno e gli itinerari;

    altre informazioni necessarie per identificare la persona da trasferire o per esaminare le condizioni di riammissione ai sensi del presente accordo;

    d)

    i dati personali devono essere esatti e, se del caso, aggiornati;

    e)

    i dati personali devono essere conservati in modo da consentire l’identificazione dell’interessato per il tempo necessario a conseguire le finalità per le quali sono stati raccolti o successivamente trattati, e non oltre;

    f)

    sia l’autorità che comunica i dati che l’autorità che li riceve adottano tutti i provvedimenti opportuni per rettificare, cancellare o congelare i dati personali il cui trattamento non sia conforme alle disposizioni del presente articolo, in particolare quando i dati non sono adeguati, pertinenti ed esatti, ovvero quando risultano eccessivi rispetto alle finalità per le quali vengono trattati. Tali provvedimenti comprendono la notifica all’altra parte di qualsiasi rettifica, cancellazione o congelamento di tali dati;

    g)

    su richiesta, l’autorità che riceve i dati personali informa l’autorità che li ha comunicati circa il loro uso e i risultati ottenuti;

    h)

    i dati personali possono essere comunicati solo alle autorità competenti. L’eventuale trasmissione ad altri organi è subordinata alla previa autorizzazione dell’autorità che li comunica;

    i)

    l’autorità che comunica i dati e l’autorità che li riceve sono tenute a registrare per iscritto la comunicazione e il ricevimento dei dati.

    Articolo 18

    Rapporto con altri obblighi internazionali

    1.   Il presente accordo fa salvi i diritti, gli obblighi e le responsabilità dell’Unione, dei suoi Stati membri e dell’Armenia derivanti dal diritto internazionale, inclusa qualunque convenzione internazionale di cui sono parti, in particolare gli strumenti elencati all’articolo 2, nonché:

    le convenzioni internazionali che determinano lo Stato competente per l’esame delle domande di asilo,

    le convenzioni internazionali sull’estradizione e sul transito;

    le convenzioni e gli accordi internazionali multilaterali relativi alla riammissione dei cittadini stranieri.

    2.   Nessun elemento del presente accordo osta al rimpatrio di una persona ai sensi di altre intese formali o informali.

    SEZIONE VII

    ATTUAZIONE E APPLICAZIONE

    Articolo 19

    Comitato misto per la riammissione

    1.   Le parti contraenti si prestano reciproca assistenza ai fini dell’applicazione e dell’interpretazione del presente accordo. A tal fine istituiscono un comitato misto per la riammissione (in prosieguo «il comitato») incaricato in particolare di:

    a)

    controllare l’applicazione del presente accordo e procedere a scambi di informazioni in materia, a esclusione di dati personali;

    b)

    affrontare eventuali problemi sorti dall’interpretazione o dall’applicazione delle disposizioni del presente accordo;

    c)

    stabilire le modalità di attuazione necessarie per l’applicazione uniforme del presente accordo;

    d)

    procedere a scambi periodici di informazioni sui protocolli di attuazione fra singoli Stati membri e l’Armenia a norma dell’articolo 20;

    e)

    suggerire modifiche al presente accordo e ai suoi allegati.

    2.   Le decisioni del comitato sono vincolanti per le parti contraenti.

    3.   Il comitato è composto da rappresentanti dell’Unione e dell’Armenia.

    4.   Il comitato si riunisce ogniqualvolta necessario su istanza di una delle parti contraenti.

    5.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

    Articolo 20

    Protocolli di attuazione

    1.   Fatta salva l’applicabilità diretta del presente accordo, su istanza di uno Stato membro o dell’Armenia, l’Armenia e lo Stato membro concludono un protocollo di attuazione riguardante, tra l’altro:

    a)

    la designazione di autorità competenti, i valichi di frontiera e lo scambio dei punti di contatto;

    b)

    le condizioni per i rimpatri sotto scorta, compreso il transito sotto scorta di cittadini di paesi terzi e di apolidi;

    c)

    mezzi e documenti complementari a quelli di cui agli allegati da 1 a 4 del presente accordo;

    d)

    le modalità di riammissione nell’ambito della procedura accelerata;

    e)

    la procedura applicabile alle audizioni.

    2.   I protocolli di attuazione di cui al paragrafo 1 entrano in vigore solo previa notifica al comitato per la riammissione di cui all’articolo 19.

    3.   L’Armenia accetta di applicare qualsiasi disposizione di un protocollo di attuazione concluso con uno Stato membro anche nelle sue relazioni con gli altri Stati membri, su istanza di questi ultimi. Gli Stati membri accettano di applicare qualsiasi disposizione di un protocollo di attuazione concluso da uno di loro anche nelle loro relazioni con l’Armenia, su richiesta di quest’ultima e con riserva dell’applicabilità pratica ad altri Stati membri.

    Articolo 21

    Rapporto con gli accordi e le intese bilaterali di riammissione degli Stati membri

    Le disposizioni del presente accordo prevalgono su quelle di qualsiasi accordo o intesa bilaterale di riammissione delle persone il cui soggiorno è irregolare, in vigore o che potrebbero essere conclusi, in virtù dell’articolo 20, tra i singoli Stati membri e l’Armenia, nella misura in cui risultino incompatibili con le disposizioni del presente accordo.

    SEZIONE VIII

    DISPOSIZIONI FINALI

    Articolo 22

    Applicazione territoriale

    1.   Fatto salvo il paragrafo 2, il presente accordo si applica al territorio cui si applicano il trattato sull’Unione europea e il trattato sul funzionamento dell’Unione europea e al territorio dell’Armenia.

    2.   Il presente accordo si applica al territorio del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e dell’Irlanda solo in forza di una notifica inviata a tal fine dall’Unione europea all’Armenia. Il presente accordo non si applica al territorio del Regno di Danimarca.

    Articolo 23

    Entrata in vigore, durata e denuncia

    1.   Il presente accordo è ratificato o approvato dalle parti contraenti conformemente alle rispettive procedure interne.

    2.   Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui l’ultima parte contraente notifica all’altra parte l’avvenuto espletamento delle procedure di cui al paragrafo 1.

    3.   Il presente accordo si applica al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e all’Irlanda il primo giorno del secondo mese successivo alla data di notifica di cui all’articolo 22, paragrafo 2.

    4.   Il presente accordo è concluso per un periodo illimitato.

    5.   Il presente accordo può essere modificato con il comune accordo delle parti contraenti. Le eventuali modifiche sono introdotte con protocolli separati che costituiscono parte integrante del presente accordo ed entrano in vigore conformemente alla procedura di cui al presente articolo.

    6.   Ciascuna parte contraente può, dandone notifica ufficiale all’altra parte e previa consultazione del comitato di cui all’articolo 19, temporaneamente sospendere, completamente o in parte, l’attuazione del presente accordo. La sospensione entra in vigore il secondo giorno successivo alla notifica.

    7.   Ciascuna parte contraente può denunciare il presente accordo dandone notifica ufficiale all’altra parte contraente. L’accordo termina sei mesi dopo la data di tale notifica.

    Articolo 24

    Allegati

    Gli allegati da 1 a 6 costituiscono parte integrante del presente accordo.

    Fatto a Bruxelles, addì 19 aprile 2013, in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e armena, ciascun testo facente ugualmente fede.

    За Европейския съюз

    Por la Unión Europea

    Za Evropskou unii

    For Den Europæiske Union

    Für die Europäische Union

    Euroopa Liidu nimel

    Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

    For the European Union

    Pour l'Union européenne

    Per l'Unione europea

    Eiropas Savienības vārdā –

    Europos Sąjungos vardu

    Az Európai Unió részéről

    Għall-Unjoni Ewropea

    Voor de Europese Unie

    W imieniu Unii Europejskiej

    Pela União Europeia

    Pentru Uniunea Europeană

    Za Európsku úniu

    Za Evropsko unijo

    Euroopan unionin puolesta

    För Europeiska unionen

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    За Pепублика Армения

    Por la República de Armenia

    Za Arménskou republiku

    For Republikken Armenien

    Für die Republik Armenien

    Armeenia Vabariigi nimel

    Για της Δημοκρατίας της Αρμενίας

    For the Republic of Armenia

    Pour la République d'Arménie

    Per la Repubblica di Armenia

    Armēnijas Republikas vārdā –

    Armėnijos Respublikos vardu

    Örmény Köztársaság részéről

    Għall-Repubblika tal-Armenja

    Voor de Republiek Armenië

    W imieniu Republiki Armenii

    Pela República da Arménia

    Pentru Republica Armenia

    Za Arménsku republiku

    Za Republiko Armenijo

    Armenian tasavallan puolesta

    För Republiken Armenien

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    (1)  Conforme al modulo di cui alla raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea del 30 novembre 1994.

    (2)  Idem.

    (3)  Idem.


    ALLEGATO 1

    LISTA COMUNE DEI DOCUMENTI LA CUI PRESENTAZIONE È CONSIDERATA PROVA DI CITTADINANZA

    (Articolo 3, paragrafo 1, articolo 5, paragrafo 1, e articolo 9, paragrafo 1)

    Passaporti di qualsiasi tipo (nazionali, diplomatici, di servizio, collettivi e sostitutivi, compresi quelli dei minori);

    carte d’identità di qualsiasi tipo (comprese le carte temporanee e provvisorie);

    certificati di cittadinanza o altri documenti ufficiali da cui risulti chiaramente la cittadinanza.


    ALLEGATO 2

    LISTA COMUNE DEI DOCUMENTI LA CUI PRESENTAZIONE È CONSIDERATA PROVA PRIMA FACIE DI CITTADINANZA

    (Articolo 3, paragrafo 1, articolo 5, paragrafo 1, e articolo 9, paragrafo 2)

    Documenti di cui all’allegato 1 scaduti da oltre sei mesi;

    fotocopia di uno dei documenti elencati nell’allegato 1 al presente accordo;

    patente di guida o relativa fotocopia;

    certificato di nascita o relativa fotocopia;

    tessera di servizio aziendale o relativa fotocopia;

    dichiarazioni di testimoni;

    dichiarazioni rese dall’interessato e lingua da questi parlata, anche in base ai risultati di un test ufficiale;

    qualsiasi altro documento che possa contribuire a stabilire la cittadinanza dell’interessato;

    impronte digitali;

    lasciapassare rilasciato dallo Stato richiesto;

    foglio matricolare e carta d’identità militare;

    libretto di navigazione e patente di battelliere;

    conferma dell’identità risultante da ricerche effettuate nel sistema di informazione visti (1);

    se lo Stato membro non si avvale del sistema d’informazione visti, accertamento dell’identità tramite i registri delle domande di visto dello Stato membro interessato.


    (1)  Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60).


    ALLEGATO 3

    LISTA COMUNE DEI DOCUMENTI CONSIDERATI PROVA DELLE CONDIZIONI PER LA RIAMMISSIONE DI CITTADINI DI PAESI TERZI E DI APOLIDI

    (Articolo 4, paragrafo 1, articolo 6, paragrafo 1, e articolo 10, paragrafo 1)

    Visto e/o permesso di soggiorno rilasciato dallo Stato richiesto;

    timbro d’ingresso/uscita o annotazione analoga sul documento di viaggio dell’interessato o altre prove dell’ingresso o dell’uscita (ad esempio fotografiche).


    ALLEGATO 4

    LISTA COMUNE DEI DOCUMENTI CONSIDERATI PROVA PRIMA FACIE DELLE CONDIZIONI PER LA RIAMMISSIONE DI CITTADINI DI PAESI TERZI E DI APOLIDI

    (Articolo 4, paragrafo 1, articolo 6, paragrafo 1, e articolo 10, paragrafo 2)

    Descrizione del luogo e delle circostanze in cui la persona è stata fermata dopo l’ingresso nel territorio dello Stato richiedente, rilasciata dalle autorità competenti dello Stato medesimo;

    informazioni sull’identità e/o sul soggiorno dell’interessato fornite da un’organizzazione internazionale (per esempio, l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati);

    informazioni rese/confermate da familiari, compagni di viaggio ecc.;

    dichiarazioni dell’interessato;

    impronte digitali;

    documenti, certificati e ricevute di qualsiasi tipo (ricevute d’albergo, biglietti d’appuntamento presso medici/dentisti, carte di accesso a istituzioni pubbliche o private, contratti per il noleggio di auto, ricevute di carte di credito ecc.) da cui risulti chiaramente che l’interessato ha soggiornato nel territorio dello Stato richiesto;

    biglietti nominativi di viaggio via aereo, ferrovia, mare o pullman attestanti la presenza e l’itinerario dell’interessato nel territorio dello Stato richiesto;

    informazioni da cui risulti che la persona in questione si è servita di un accompagnatore o di un’agenzia di viaggi;

    dichiarazioni ufficiali rilasciate, in particolare, dal personale dell’autorità di frontiera e da altri testimoni che possano attestare il passaggio del confine da parte dell’interessato;

    dichiarazioni ufficiali dell’interessato in procedimenti giudiziari o amministrativi.


    ALLEGATO 5

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    ALLEGATO 6

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    Dichiarazione comune relativa all’articolo 3, paragrafo 3, e all’articolo 5, paragrafo 3

    Le parti contraenti prendono atto che, a norma della legislazione in materia di cittadinanza della Repubblica d’Armenia e degli Stati membri, i cittadini della Repubblica d’Armenia e dell’Unione europea non possono essere privati della cittadinanza.

    Le parti convengono di consultarsi in tempo utile qualora questa situazione giuridica dovesse cambiare.


    Dichiarazione comune relativa alla Repubblica d’Islanda

    Le parti contraenti prendono atto degli stretti legami che uniscono l’Unione europea e la Repubblica d’Islanda, segnatamente in virtù dell’accordo del 18 maggio 1999 sull’associazione di questi paesi all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen. È pertanto opportuno che l’Armenia concluda con la Repubblica d’Islanda un accordo di riammissione sul modello del presente accordo.


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