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Document 22011D0104

Decisione del Comitato misto SEE n. 104/2011, del 30 settembre 2011 , che modifica l’allegato XIII (Trasporto) e il protocollo 37 (che contiene l’elenco di cui all’articolo 101) dell’accordo SEE

GU L 318 del 1.12.2011, p. 42–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/104(2)/oj

1.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 318/42


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 104/2011

del 30 settembre 2011

che modifica l’allegato XIII (Trasporto) e il protocollo 37 (che contiene l’elenco di cui all’articolo 101) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato XIII dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 90/2011 del 19 luglio 2011 (1).

(2)

Il protocollo 37 dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 76/2011 del 1o luglio 2011 (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo la decisione n. 661/2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sugli orientamenti dell’Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (3).

(4)

La decisione n. 661/2010/UE abroga la decisione 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), che è integrata nell’accordo e deve pertanto essere soppressa ai sensi del medesimo.

(5)

Per il buon funzionamento dell’accordo è necessario estendere il protocollo 37 dell’accordo in modo tale che questo comprenda il comitato della rete transeuropea dei trasporti istituito dalla decisione n. 661/2010/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il testo del punto 5 (decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell’allegato XIII dell’accordo è sostituito da quanto segue:

«32010 D 0661: Decisione n. 661/2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sugli orientamenti dell’Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (GU L 204 del 5.8.2010, pag. 1).

Ai fini dell’accordo le disposizioni della decisione s’intendono adattate come in appresso:

a)

all’articolo 8, paragrafo 1, le parole «e applicando le direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE» non si applicano agli Stati EFTA;

b)

all’articolo 13, paragrafo 5, lettera b), le parole «gli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea» sono sostituite da «gli articoli 61 e 62 dell’accordo»;

c)

all’articolo 21 è aggiunto il seguente paragrafo:

«3.   Gli Stati EFTA partecipano a pieno titolo al comitato istituito ai sensi del paragrafo 1, ma non hanno diritto di voto.»;

d)

l’articolo 25, paragrafo 1, non si applica agli Stati EFTA.»

Articolo 2

Nel protocollo 37 dell’accordo, il testo del punto 4 (Comitato della rete transeuropea dei trasporti) è sostituito da quanto segue:

«Comitato della rete transeuropea dei trasporti (decisione n. 661/2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio)».

Articolo 3

I testi della decisione n. 661/2010/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 1o ottobre 2011, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (5).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2011

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER


(1)  GU L 262 del 6.10.2011, pag. 62.

(2)  GU L 262 del 6.10.2011, pag. 33.

(3)  GU L 204 del 5.8.2010, pag. 1.

(4)  GU L 228 del 9.9.1996, pag. 1.

(5)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


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