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Document 22011D0094

Decisione del Comitato misto SEE n. 94/2011, del 30 settembre 2011 , che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE

GU L 318 del 1.12.2011, p. 31–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/94(2)/oj

1.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 318/31


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 94/2011

del 30 settembre 2011

che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 63/2011 del 1o luglio 2011 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2011/7/UE della Commissione, del 7 gennaio 2011, che modifica l'allegato XI della direttiva 2003/85/CE del Consiglio per quanto riguarda l'elenco dei laboratori autorizzati a manipolare i virus vivi dell'afta epizootica (2).

(3)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa agli animali vivi diversi dal pesce e dagli animali d’acquacoltura. La legislazione relativa a questi argomenti non si applica all'Islanda, come specificato al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell'allegato I dell'accordo. La presente decisione, pertanto, non si applica all'Islanda.

(4)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. La legislazione relativa alle questioni veterinarie non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 1a (direttiva 2003/85/CE del Consiglio) della parte 3.1 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo, viene aggiunto il seguente trattino:

«—

32011 D 0007: Decisione 2011/7/UE della Commissione, del 7 gennaio 2011 (GU L 5 dell’8.1.2011, pag. 27).»

Articolo 2

I testi della decisione 2011/7/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1o ottobre 2011, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2011

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER


(1)  GU L 262 del 6.10.2011, pag. 16.

(2)  GU L 5 dell'8.1.2011, pag. 27.

(3)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


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