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Document 22009D0092
Decision of the EEA Joint Committee No 92/2009 of 3 July 2009 amending Protocol 31 to the EEA Agreement, on cooperation in specific fields outside the four freedoms
Decisione del Comitato misto SEE n. 92/2009, del 3 luglio 2009 , che modifica il protocollo 31 dell’accordo SEE, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà
Decisione del Comitato misto SEE n. 92/2009, del 3 luglio 2009 , che modifica il protocollo 31 dell’accordo SEE, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà
GU L 277 del 22.10.2009, p. 47–48
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 21994A0103(32) | aggiunta | articolo 5 paragrafo 8 trattino | 01/01/2009 | |
Modifies | 21994A0103(32) | sostituzione | articolo 5 paragrafo 5 | 01/01/2009 |
22.10.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 277/47 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 92/2009
del 3 luglio 2009
che modifica il protocollo 31 dell’accordo SEE, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo di seguito «l'accordo», in particolare gli articoli 86 e 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Il protocollo 31 dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 131/2007 del 28 settembre 2007 (1). |
(2) |
È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo per includere la decisione n. 1098/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, riguardante l’anno europeo della lotta alla povertà e all’esclusione sociale (2010) (2). |
(3) |
È opportuno pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare il 1o gennaio 2009, |
DECIDE:
Articolo 1
L’articolo 5 del protocollo 31 dell’accordo è modificato come segue:
1) |
il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5. Gli Stati EFTA partecipano ai programmi e alle azioni della Comunità di cui ai primi due trattini del paragrafo 8 a decorrere dal 1o gennaio 1996, al programma di cui al terzo trattino a decorrere dal 1o gennaio 2000, al programma di cui al quarto trattino a decorrere dal 1o gennaio 2001, ai programmi di cui al quinto e al sesto trattino a decorrere dal 1o gennaio 2002, ai programmi di cui al settimo e all’ottavo trattino a decorrere dal 1o gennaio 2004, ai programmi di cui al nono, al decimo e all'undicesimo trattino a decorrere dal 1o gennaio 2007 e al programma di cui al dodicesimo trattino a decorrere dal 1o gennaio 2009.»; |
2) |
al paragrafo 8 è aggiunto il seguente trattino:
|
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all’ultima notifica al Comitato misto SEE a norma dell’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (3).
Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2009.
Articolo 3
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 2009.
Per il Comitato misto SEE
La presidente
Oda Helen SLETNES
(1) GU L 47 del 21.2.2008, pag. 67.
(2) GU L 298 del 7.11.2008, pag. 20.
(3) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.