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Document 22009D0078

    Decisione del Comitato misto SEE n. 78/2009, del 3 luglio 2009 , che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

    GU L 277 del 22.10.2009, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/78(2)/oj

    22.10.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 277/27


    DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

    N. 78/2009

    del 3 luglio 2009

    che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

    IL COMITATO MISTO SEE,

    visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 60/2009 del 29 maggio 2009 (1).

    (2)

    Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1243/2008 della Commissione, del 12 dicembre 2008, che modifica gli allegati III e VI della direttiva 2006/141/CE per quanto riguarda i requisiti in materia di composizione di determinati alimenti per lattanti (2).

    (3)

    Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 41/2009 della Commissione, del 20 gennaio 2009, relativo alla composizione e all’etichettatura dei prodotti alimentari adatti alle persone intolleranti al glutine (3).

    (4)

    Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2008/100/CE della Commissione, del 28 ottobre 2008, che modifica la direttiva 90/496/CEE del Consiglio relativa all’etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari per quanto riguarda le razioni giornaliere raccomandate, i coefficienti di conversione per il calcolo del valore energetico e le definizioni (4).

    (5)

    La presente decisione non si applica al Liechtenstein,

    DECIDE:

    Articolo 1

    Il capitolo XII dell’allegato II dell’accordo è modificato come segue:

    1)

    al punto 53 (direttiva 90/496/CEE del Consiglio) viene aggiunto il trattino seguente:

    «—

    32008 L 0100: direttiva 2008/100/CE della Commissione, del 28 ottobre 2008 (GU L 285 del 29.10.2008, pag. 9).»;

    2)

    al punto 54zzzv (direttiva 2006/141/CE della Commissione) viene aggiunto il testo seguente:

    «modificata da:

    32008 R 1243: regolamento (CE) n. 1243/2008 della Commissione, del 12 dicembre 2008 (GU L 335 del 13.12.2008, pag. 25).»;

    3)

    al punto 54zzzz [regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione] viene aggiunto il punto seguente:

    «54zzzza.

    32009 R 0041: regolamento (CE) n. 41/2009 della Commissione, del 20 gennaio 2009, relativo alla composizione e all’etichettatura dei prodotti alimentari adatti alle persone intolleranti al glutine (GU L 16 del 21.1.2009, pag. 3).»

    Articolo 2

    I testi dei regolamenti (CE) n. 1243/2008 e (CE) n. 41/2009 e della direttiva 2008/100/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubbliare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore il 4 luglio 2009, a condizione che al comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (5).

    Articolo 4

    La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 2009.

    Per il Comitato misto SEE

    La presidente

    Oda Helen SLETNES


    (1)  GU L 232 del 3.9.2009, pag. 11.

    (2)  GU L 335 del 13.12.2008, pag. 25.

    (3)  GU L 16 del 21.1.2009, pag. 3.

    (4)  GU L 285 del 29.10.2008, pag. 9.

    (5)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


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