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Document 22009A0203(01)

Accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Gibuti sullo status delle forze dirette dall’Unione europea nella Repubblica di Gibuti nel quadro dell’operazione militare dell’Unione europea Atalanta

GU L 33 del 3.2.2009, p. 43–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2009/88/oj

Related Council decision

22009A0203(01)

Accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Gibuti sullo status delle forze dirette dall’Unione europea nella Repubblica di Gibuti nel quadro dell’operazione militare dell’Unione europea Atalanta

Gazzetta ufficiale n. L 033 del 03/02/2009 pag. 0043 - 0048


TRADUZIONE

Accordo

tra l’Unione europea e la Repubblica di Gibuti sullo status delle forze dirette dall’Unione europea nella Repubblica di Gibuti nel quadro dell’operazione militare dell’Unione europea Atalanta

L’UNIONE EUROPEA (UE),

da una parte, e

LA REPUBBLICA DI GIBUTI, di seguito "Stato ospitante",

dall’altra,

di seguito insieme denominate "le parti",

preoccupate per l’intensificarsi degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata contro navi che trasportano aiuti umanitari e navi che navigano al largo della Somalia,

CONSIDERANDO:

delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1814 (2008), 1838 (2008) e 1846 (2008),

della lettera della Repubblica di Gibuti, datata 1o dicembre 2008, con la quale si accetta in particolare la presenza di elementi della forza navale dell’UE nel proprio territorio,

dell’azione comune 2008/851/PESC del Consiglio dell’Unione europea, del 10 novembre 2008, relativa all’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (operazione "Atalanta"),

che il presente accordo lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi delle parti derivanti da accordi internazionali e da altri strumenti che istituiscono tribunali internazionali, compreso lo Statuto della Corte penale internazionale,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Ambito d’applicazione e definizioni

1. Il presente accordo si applica alle forze dirette dall’Unione europea e al relativo personale.

2. Il presente accordo si applica esclusivamente nel territorio dello Stato ospitante, con l’inclusione delle acque interne, del mare territoriale e dello spazio aereo.

3. Ai fini del presente accordo, valgono le seguenti definizioni:

a) "forze dirette dall’Unione europea" (EUNAVFOR): i comandi militari dell’UE e i contingenti nazionali che contribuiscono all’operazione, i loro mezzi navali, aeromobili, attrezzature e mezzi di trasporto;

b) "operazione": la preparazione, la costituzione, l’esecuzione e il supporto della missione militare a seguito del mandato derivante dalle risoluzioni 1814 (2008) e 1816 (2008) e da tutte le risoluzioni pertinenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite adottate successivamente, nonché dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare firmata il 10 dicembre 1982;

c) "comandante dell’operazione": il comandante dell’operazione;

d) "comandante della forza dell’UE": il comandante nel teatro delle operazioni;

e) "comandi militari dell’UE": i comandi militari e i loro elementi, a prescindere dalla loro ubicazione, posti sotto l’autorità di comandanti militari dell’UE che esercitano il comando e il controllo militari dell’operazione;

f) "contingenti nazionali": le unità, i mezzi navali, gli aeromobili e gli elementi, segnatamente pattuglie di protezione e elementi militari imbarcati sulle navi mercantili, che appartengono agli Stati membri dell’Unione europea e agli altri Stati che partecipano all’operazione;

g) "personale EUNAVFOR": il personale civile e militare assegnato all’EUNAVFOR, nonché il personale schierato per la preparazione dell’operazione e il personale in missione, il personale di polizia che accompagna persone arrestate dall’EUNAVFOR, per uno Stato d’origine o un’istituzione dell’UE nel quadro dell’operazione, in servizio, salvo disposizioni diverse del presente accordo, nel territorio dello Stato ospitante, con l’eccezione del personale assunto in loco e del personale assunto da fornitori commerciali internazionali;

h) "personale assunto in loco": il personale che ha la cittadinanza dello Stato ospitante o che vi risiede in modo permanente;

i) "installazioni": tutti i locali, gli alloggi e i terreni richiesti per l’EUNAVFOR e per il relativo personale;

j) "Stato d’origine": lo Stato che mette a disposizione dell’EUNAVFOR un contingente nazionale.

k) "acque": le acque interne e il mare territoriale dello Stato ospitante e lo spazio aereo sopra tali acque;

l) "corrispondenza ufficiale" tutta la corrispondenza relativa all’operazione e alle sue funzioni.

Articolo 2

Disposizioni generali

1. L’EUNAVFOR e il relativo personale rispettano le leggi e le regolamentazioni dello Stato ospitante e si astengono dal compiere qualsiasi azione o attività incompatibile con gli obiettivi dell’operazione.

2. L’EUNAVFOR informa preventivamente e periodicamente il governo dello Stato ospitante del numero dei membri del personale EUNAVFOR in transito o presenti nel territorio dello Stato ospitante, nonché degli estremi dei mezzi navali, degli aeromobili e delle unità operanti nelle acque dello Stato ospitante o che effettuano scali nei suoi porti.

Articolo 3

Identificazione

1. Il personale EUNAVFOR presente nel territorio terrestre dello Stato ospitante deve recare con sé in permanenza il passaporto o la carta d’identità militare.

2. I veicoli, gli aeromobili, i mezzi navali e gli altri mezzi di trasporto dell’EUNAVFOR recano contrassegni d’identificazione e/o targhe distintivi EUNAVFOR che sono comunicati preventivamente alle competenti autorità dello Stato ospitante.

3. L’ EUNAVFOR ha il diritto di esporre la bandiera dell’Unione europea e contrassegni, quali insegne militari, titoli e simboli ufficiali sulle sue installazioni, veicoli e altri mezzi di trasporto. Le uniformi del personale EUNAVFOR recano un emblema distintivo EUNAVFOR. Su decisione del comandante della forza dell’UE, sulle installazioni, sui veicoli e altri mezzi di trasporto e sulle uniformi dell’EUNAVFOR possono essere esposte bandiere o insegne nazionali dei contingenti nazionali costitutivi dell’operazione.

Articolo 4

Attraversamento delle frontiere e circolazione nel territorio dello Stato ospitante

1. Per l’ingresso del personale EUNAVFOR nel territorio dello Stato ospitante è necessaria l’esibizione di un passaporto in corso di validità e, per il primo ingresso, tranne per gli equipaggi dei mezzi navali e degli aeromobili dell’EUNAVFOR, di un ordine di missione individuale o collettivo rilasciato dall’ EUNAVFOR. Per l’ingresso o l’uscita dal territorio dello Stato ospitante il personale EUNAVFOR è esonerato dalle ispezioni dei servizi per l’immigrazione e dai controlli doganali. Gli equipaggi dei mezzi navali e degli aeromobili dell’EUNAVFOR sono esonerati dalle norme in materia di visti.

2. Il personale EUNAVFOR è esonerato dall’applicazione delle regolamentazioni dello Stato ospitante in materia di registrazione e controllo degli stranieri, ma non acquisisce il diritto alla residenza o al domicilio permanenti nel territorio dello Stato ospitante.

3. Un elenco generale delle risorse dell’EUNAVFOR in ingresso nel territorio dello Stato ospitante è fornito a quest’ultimo a titolo informativo. Tali risorse recano segni distintivi dell’EUNAVFOR. L’EUNAVFOR è esonerata dall’esibizione di qualsiasi altro documento doganale nonché da ogni ispezione.

4. Il personale EUNAVFOR è autorizzato alla guida di veicoli a motore, al governo di mezzi navali e al pilotaggio di aeromobili nel territorio dello Stato ospitante purché sia in possesso, rispettivamente, di una patente di guida, di un certificato di comandante o di una licenza di pilota nazionale, internazionale o militare in corso di validità, rilasciati da uno degli Stati d’origine.

5. Ai fini dell’operazione, lo Stato ospitante concede all’ EUNAVFOR e al personale EUNAVFOR la libertà di circolazione e di spostamento nel proprio territorio, comprese le sue acque e lo spazio aereo. La libertà di circolazione nel mare territoriale dello Stato ospitante comprende la libertà di fermata e ancoraggio.

6. Ai fini dell’operazione, l’EUNAVFOR può svolgere, nelle acque dello Stato ospitante, il lancio, l’appontaggio o il recupero di aeromobili o apparecchiature militari di qualunque tipo.

7. Ai fini dell’operazione, l’EUNAVFOR e i mezzi di trasporto che noleggia possono utilizzare strade, ponti, traghetti, aeroporti e porti pubblici senza pagamento di tasse e oneri analoghi. L’EUNAVFOR non è esonerata dal pagamento di contributi finanziari per servizi richiesti e ricevuti.

Articolo 5

Privilegi e immunità dell’EUNAVFOR concessi dallo Stato ospitante

1. Le installazioni dell’EUNAVFOR e i suoi mezzi navali e aeromobili sono inviolabili. Tuttavia è consentito agli agenti dello Stato ospitante di penetrarvi con il consenso del comandante della forza dell’UE.

2. L’EUNAVFOR, i suoi beni e averi, ovunque si trovino e chiunque li detenga, godono dell’immunità giurisdizionale di ogni genere.

3. Le installazioni dell’EUNAVFOR, il loro mobilio e gli altri beni che vi si trovano, nonché i mezzi di trasporto, non possono essere oggetto di perquisizione, requisizione, sequestro o altro provvedimento esecutivo.

4. Gli archivi e i documenti dell’EUNAVFOR sono inviolabili in ogni tempo e ovunque essi si trovino.

5. La corrispondenza ufficiale dell’EUNAVFOR è inviolabile.

6. Per gli articoli destinati all’operazione lo Stato ospitante consente l’ingresso e concede l’esenzione dal pagamento di dazi doganali, tasse e oneri analoghi, diversi dagli oneri per l’immagazzinamento, il trasporto e altri servizi prestati.

7. Per quanto riguarda le merci acquistate e importate, i servizi forniti e le installazioni da essa utilizzate ai fini dell’operazione l’EUNAVFOR è esonerata dal pagamento di qualsiasi imposta e tassa, nazionale, regionale e comunale e di ogni onere di natura analoga. L’ EUNAVFOR non è esonerata dal pagamento di tariffe o oneri percepiti in remunerazione di servizi resi.

Articolo 6

Privilegi e immunità del personale EUNAVFOR concessi dallo Stato ospitante

1. Il personale EUNAVFOR non può essere sottoposto ad alcuna forma di arresto o di detenzione. In caso di flagrante reato constatato sulla pubblica via da un’autorità di polizia dello Stato ospitante, quest’ultima è autorizzata, qualora l’autore del reato abbia leso l’integrità fisica di un cittadino dello Stato ospitante, a trattenerlo per assicurarne la protezione fino all’arrivo delle autorità competenti dell’EUNAVFOR.

2. I documenti, la corrispondenza e i beni del personale EUNAVFOR godono dell’inviolabilità, salvo in caso di provvedimenti esecutivi consentiti ai sensi del paragrafo 6.

3. Il personale EUNAVFOR gode dell’immunità dalla giurisdizione penale dello Stato ospitante.

Lo Stato d’origine o l’istituzione UE interessata, secondo i casi, possono rinunciare all’immunità dalla giurisdizione penale per il personale EUNAVFOR. La rinuncia deve sempre essere fatta per iscritto.

4. I membri del personale EUNAVFOR godono dell’immunità dalla giurisdizione civile e amministrativa dello Stato ospitante per quanto concerne le parole pronunciate o scritte e tutti gli atti da essi compiuti nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali.

Il comandante della forza dell’UE e l’autorità competente dello Stato d’origine o l’istituzione UE sono immediatamente informati di ogni procedimento civile avviato nei confronti di un membro del personale EUNAVFOR dinanzi a un giudice dello Stato ospitante. Prima dell’avvio del procedimento dinanzi al giudice, il comandante della forza dell’UE e l’autorità competente dello Stato d’origine o l’istituzione UE certificano al suddetto giudice se l’atto in questione è stato compiuto dal membro del personale EUNAVFOR nell’esercizio delle sue funzioni ufficiali.

Se l’atto è stato compiuto nell’esercizio di funzioni ufficiali, il procedimento non è avviato e si applicano le disposizioni dell’articolo 15. Se l’atto non è stato compiuto nell’esercizio di funzioni ufficiali, il procedimento può essere avviato. Lo Stato ospitante si accerta che il giudice riconosca la certificazione da parte del comandante della forza dell’UE e dell’autorità competente dello Stato d’origine o dell’istituzione UE.

Il membro del personale EUNAVFOR che avvia un procedimento civile non ha più il diritto di invocare l’immunità dalla giurisdizione nei confronti di ogni controricorso direttamente collegato all’azione in giudizio principale.

5. Il personale EUNAVFOR non è tenuto all’obbligo di rendere testimonianza.

6. Nessun provvedimento esecutivo può essere preso nei confronti di un membro del personale EUNAVFOR, salvo quando a suo carico è avviato un procedimento civile non connesso con le sue funzioni ufficiali. I beni dei membri del personale EUNAVFOR, certificati dal comandante della forza dell’UE come necessari per l’esercizio delle loro funzioni ufficiali, non possono essere oggetto di sequestro in esecuzione di una sentenza, decisione o ordine. Nei procedimenti civili i membri del personale EUNAVFOR non sono soggetti ad alcuna limitazione della libertà personale o ad ogni altra misura restrittiva.

7. L’immunità di un membro del personale EUNAVFOR dalla giurisdizione dello Stato ospitante non lo esenta dalla giurisdizione dello Stato d’origine.

8. Sulle retribuzioni e sugli emolumenti loro versati dall’EUNAVFOR o dagli Stati d’origine, nonché su ogni entrata percepita al di fuori dello Stato ospitante, i membri del personale EUNAVFOR sono esenti da qualunque forma di imposizione nello Stato ospitante.

9. Lo Stato ospitante, in base alle disposizioni legislative e regolamentari che può adottare, concede l’ingresso e l’esenzione dal pagamento di dazi doganali, tasse ed altri oneri connessi, diversi dagli oneri per l’immagazzinamento, il trasporto e altri servizi analoghi, per gli oggetti destinati all’uso personale di membri del personale EUNAVFOR.

I membri del personale EUNAVFOR sono esenti dall’ispezione del loro bagaglio personale, a meno che non sussistano fondati motivi di ritenere che detto bagaglio contenga oggetti non destinati ad uso personale, oppure oggetti la cui importazione o esportazione sia proibita dalla legislazione o soggetta alle norme di quarantena dello Stato ospitante. In tal caso l’ispezione avviene solo alla presenza del membro del personale EUNAVFOR interessato o di un rappresentante autorizzato dell’EUNAVFOR.

Articolo 7

Personale assunto in loco

Il personale assunto in loco non gode di privilegi e immunità. Tuttavia lo Stato ospitante esercita la propria giurisdizione su detto personale in maniera da non interferire indebitamente con lo svolgimento delle funzioni dell’operazione.

Articolo 8

Giurisdizione penale

Le autorità competenti dello Stato d’origine possono esercitare nel territorio dello Stato ospitante, in cooperazione con le autorità competenti di quest’ultimo, tutti i poteri di giurisdizione penale e disciplinare loro conferiti dalla legge dello Stato d’origine su tutti i membri del personale EUNAVFOR soggetti alla pertinente legge dello Stato d’origine.

Articolo 9

Uniforme e armi

1. L’uso dell’uniforme è disciplinato dalle regole impartite dal comandante della forza dell’UE.

2. Il personale militare dell’EUNAVFOR nonché il personale di polizia che accompagna persone arrestate dall’EUNAVFOR possono, ai fini dell’operazione, portare o trasportare armi e munizioni purché gli ordini ricevuti lo consentano.

Articolo 10

Supporto dello Stato ospitante e contratti

1. Lo Stato ospitante accetta, su richiesta, di assistere l’EUNAVFOR a trovare installazioni adeguate.

2. Lo Stato ospitante, nei limiti dei mezzi e delle capacità di cui dispone, asseconda la preparazione, la costituzione, l’esecuzione e il supporto dell’operazione.

3. La legislazione applicabile ai contratti conclusi dall’EUNAVFOR nello Stato ospitante è determinata dal contratto.

4. Il contratto può stipulare che la procedura di composizione delle controversie di cui all’articolo 15, paragrafi 3 e 4, è applicabile alle controversie derivanti dall’applicazione del contratto.

5. Lo Stato ospitante agevola l’attuazione dei contratti conclusi dall’EUNAVFOR con soggetti commerciali ai fini dell’operazione.

Articolo 11

Modifiche delle installazioni

L’EUNAVFOR è autorizzata a costruire o modificare le installazioni in funzione delle sue necessità operative, con il previo accordo dello Stato ospitante.

Articolo 12

Decesso di membri del personale EUNAVFOR

1. Il comandante della forza dell’UE ha il diritto di provvedere, adottando le disposizioni necessarie, al rimpatrio della salma di un membro del personale EUNAVFOR, nonché dei suoi effetti personali.

2. Sulla salma dei membri del personale EUNAVFOR non possono essere praticate autopsie senza il consenso dello Stato interessato e la presenza di un rappresentante dell’EUNAVFOR e/o dello Stato interessato.

3. Lo Stato ospitante e l’EUNAVFOR si prestano la massima cooperazione possibile ai fini di un tempestivo rimpatrio delle salme dei membri del personale EUNAVFOR.

Articolo 13

Sicurezza dell’EUNAVFOR e polizia militare

1. Lo Stato ospitante prende tutte le misure utili per assicurare, al di fuori delle sue installazioni, la sicurezza e l’incolumità dell’EUNAVFOR e del suo personale.

2. L’EUNAVFOR è autorizzata, nel territorio terrestre dello Stato ospitante e nelle sue acque, ad adottare le misure necessarie per proteggere, in cooperazione con le autorità competenti dello Stato ospitante, le sue installazioni, i suoi mezzi navali e aeromobili e le navi sotto la sua protezione contro qualsiasi attacco o intrusione esterni.

3. Il comandante della forza dell’UE può istituire un’unità di polizia militare per il mantenimento dell’ordine nelle installazioni dell’EUNAVFOR.

4. All’esterno di tali installazioni, l’unità di polizia militare può, in consultazione e cooperazione con la polizia militare o la polizia dello Stato ospitante, intervenire anche per garantire il mantenimento dell’ordine e della disciplina tra il personale EUNAVFOR.

5. Il personale EUNAVFOR che transita per il territorio di Gibuti per accompagnare le persone arrestate dall’EUNAVFOR può usare i necessari mezzi di coercizione fisica nei confronti di tali persone.

Articolo 14

Comunicazioni

1. L’EUNAVFOR può installare e utilizzare stazioni radio trasmittenti e riceventi, e sistemi satellitari. Essa coopera con le autorità competenti dello Stato ospitante per evitare conflitti quanto all’utilizzazione delle frequenze idonee. L’accesso allo spettro di frequenze è concesso dallo Stato ospitante in conformità alla legislazione in vigore in tale Stato.

2. L’EUNAVFOR ha diritto a comunicazioni illimitate via radio (incluse radio satellitari, mobili e portatili), telefono, telegrafo, fax e altri mezzi, e gode del diritto di installare le apparecchiature necessarie al mantenimento di tali comunicazioni all’interno delle installazioni dell’EUNAVFOR e tra di esse, inclusa la posa di cavi e linee di terra ai fini dell’operazione.

3. All’interno delle proprie installazioni l’EUNAVFOR può prendere le disposizioni necessarie per l’inoltro della corrispondenza postale indirizzata al personale EUNAVFOR o da esso spedita.

4. Le modalità di applicazione del presente articolo saranno oggetto di intese con le autorità competenti dello Stato ospitante.

Articolo 15

Richieste di indennizzo in seguito a decesso, lesioni, danni o perdite

1. Le richieste di indennizzo in caso di danni o perdite riguardanti beni civili o pubblici nonché le richieste di indennizzo in caso di decesso o lesioni alle persone e di danni o perdite riguardanti beni dell’EUNAVFOR sono regolate mediante composizione amichevole.

2. Le suddette richieste sono trasmesse all’EUNAVFOR tramite le autorità competenti dello Stato ospitante, se sono avanzate da persone fisiche o giuridiche dello Stato ospitante, oppure alle autorità competenti dello Stato ospitante, se sono avanzate dall’EUNAVFOR.

3. Se non è possibile giungere a una composizione amichevole, le richieste di indennizzo sono presentate a una commissione per le richieste di indennizzo composta pariteticamente di rappresentanti dell’EUNAVFOR e di rappresentanti dello Stato ospitante. La decisione sulle richieste di indennizzo è presa di comune accordo.

4. La controversia, se non può essere composta nell’ambito della commissione per le richieste di indennizzo:

a) è composta per via diplomatica tra lo Stato ospitante e i rappresentanti dell’UE, per le richieste di indennizzo di un importo massimo pari a 80000 EUR;

b) è sottoposta a un’istanza arbitrale, per le richieste di indennizzo di un importo superiore a quello di cui alla lettera a); le decisioni dell’istanza arbitrale sono vincolanti.

5. L’istanza arbitrale è composta di tre arbitri, di cui uno nominato dallo Stato ospitante, uno dall’EUNAVFOR e il terzo congiuntamente dallo Stato ospitante e dall’EUNAVFOR. Se entro due mesi una delle parti non ha nominato un arbitro oppure se lo Stato ospitante e l’EUNAVFOR non hanno raggiunto un accordo sulla nomina del terzo arbitro, l’arbitro in questione è nominato dal presidente della Corte suprema della Repubblica di Gibuti.

6. L’EUNAVFOR e le autorità amministrative dello Stato ospitante concludono un accordo amministrativo inteso a definire il mandato della commissione per le richieste di indennizzo e dell’istanza arbitrale, le procedure applicabili all’interno di tali organi e le condizioni cui è soggetta la presentazione delle richieste di indennizzo.

Articolo 16

Collegamenti e controversie

1. Tutte le questioni relative all’applicazione del presente accordo sono esaminate congiuntamente da rappresentanti dell’EUNAVFOR e delle competenti autorità dello Stato ospitante.

2. Se non si giunge ad una composizione, le controversie connesse all’interpretazione o all’applicazione del presente accordo sono composte tra lo Stato ospitante e i rappresentanti dell’UE esclusivamente per via diplomatica.

Articolo 17

Disposizioni varie

1. Allorché il presente accordo fa riferimento ai privilegi, alle immunità e ai diritti dell’EUNAVFOR e del relativo personale, il governo dello Stato ospitante è responsabile dell’attuazione e del rispetto di detti privilegi, immunità e diritti da parte delle sue autorità locali competenti.

2. Nessuna disposizione del presente accordo è intesa o può essere interpretata come una deroga ai diritti di cui godono, ai sensi di altri accordi, uno Stato membro dell’UE o qualsiasi altro Stato che contribuisce all’EUNAVFOR.

Articolo 18

Modalità di attuazione

Ai fini dell’attuazione del presente accordo, le questioni operative, amministrative, finanziarie e tecniche possono essere oggetto di accordi separati conclusi tra il comandante della forza dell’UE e le autorità amministrative dello Stato ospitante.

Articolo 19

Entrata in vigore e cessazione

1. Il presente accordo entra in vigore il giorno della sua firma e resta in vigore per un periodo di dodici mesi. Esso è tacitamente rinnovato per ulteriori periodi di tre mesi. Ciascuna parte notifica all’altra parte con preavviso di almeno un mese l’intenzione di non rinnovare il presente accordo.

2. In deroga al paragrafo 1, si considera che le disposizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 7, all’articolo 5, paragrafi 1, 2, 3, 6 e 7, all’articolo 6, paragrafi 1, 3, 4, 6, 8 e 9, all’articolo 11 e all’articolo 15 sono state applicate dalla data in cui il primo membro del personale EUNAVFOR è stato schierato, qualora detta data sia anteriore a quella di entrata in vigore del presente accordo.

3. Il presente accordo può essere modificato con un accordo scritto tra le parti.

4. La cessazione del presente accordo non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti dall’esecuzione dell’accordo stesso prima della cessazione.

Fatto a Gibuti, addì 5 gennaio 2009, in due originali in lingua francese.

Per l’Unione europea

Per lo Stato ospitante

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