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Document 22008D0073

Decisione del Comitato misto SEE n. 73/2008, del 6 giugno 2008 , che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE

GU L 257 del 25.9.2008, p. 37–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/73(2)/oj

25.9.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 257/37


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 73/2008

del 6 giugno 2008

che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato XX dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 56/2008 del 25 aprile 2008 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (2).

(3)

Il regolamento (CE) n. 1013/2006 abroga, con effetto dal 12 luglio 2007, il regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio (3) e la decisione 94/774/CE della Commissione (4), che sono integrati nell’accordo e devono pertanto essere abrogati ai sensi del medesimo.

(4)

Gli attuali adeguamenti SEE del regolamento (CEE) n. 259/93 e della decisione 94/774/CE relativi al Liechtenstein devono essere mantenuti nella sostanza,

DECIDE:

Articolo 1

L’allegato XX dell’accordo è modificato come segue:

1)

il testo del punto 32c [regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio] è sostituito dal testo seguente:

«32006 R 1013: regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1).

Si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'atto di adesione del 16 aprile 2003 per la Lettonia (allegato VIII, capitolo 10, sezione B, punto 1), l'Ungheria (allegato X, capitolo 8, sezione A, punto 1), Malta (allegato XI, capitolo 10, sezione B, punto 1), la Polonia (allegato XII, capitolo 13, sezione B, punto 1) e la Slovacchia (allegato XIV, capitolo 9, sezione B, punto 1) relative al regolamento (CEE) n. 259/93.

Si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'atto di adesione del 25 aprile 2005 per la Bulgaria (allegato VI, capitolo 10, sezione B, punto 1) e la Romania (allegato VII, capitolo 9, sezione B, punto 1) relative al regolamento (CEE) n. 259/93.

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate nel modo seguente:

a)

per quanto riguarda le esportazioni di rifiuti destinati al ricupero (titolo IV, capitolo 2, del regolamento), il Liechtenstein è considerato un paese a cui si applica la decisione dell'OCSE;

b)

per i rifiuti recuperati o smaltiti in Svizzera, il Liechtenstein può utilizzare il documento di notifica e movimento svizzero anziché i moduli standard allegati al regolamento;

c)

all'articolo 2, paragrafo 29, dopo “nel territorio doganale della Comunità” viene aggiunto “o nel territorio degli Stati EFTA”.»;

2)

nel testo di adattamento del punto 32aa (decisione 2000/532/CE della Commissione), alla fine della frase, le parole «e come menzionato nel regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio» sono sostituite da «e come menzionato nel regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio»;

3)

il testo del punto 32ca (decisione 94/774/CE della Commissione) è soppresso.

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 1013/2006 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 7 giugno 2008, a condizione che tutte le notificazioni previste nell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (5).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 2008.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Alan SEATTER


(1)  GU L 223 del 21.8.2008, pag. 54.

(2)  GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1.

(3)  GU L 30 del 6.2.1993, pag. 1.

(4)  GU L 310 del 3.12.1994, pag. 70.

(5)  Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


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