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Document 22008D0061

    Decisione del Comitato misto SEE n. 61/2008, del 6 giugno 2008 , che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

    GU L 257 del 25.9.2008, p. 21–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/61(2)/oj

    25.9.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 257/21


    DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

    N. 61/2008

    del 6 giugno 2008

    che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

    IL COMITATO MISTO SEE,

    visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’allegato II dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 46/2008 del 25 aprile 2008 (1).

    (2)

    Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2007/62/CE della Commissione, del 4 ottobre 2007, che modifica taluni allegati delle direttive 86/362/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui di bifenazato, petoxamide, pirimetanil e rimsulfuron (2).

    (3)

    Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2007/73/CE della Commissione, del 13 dicembre 2007, che modifica alcuni allegati delle direttive 86/362/CEE e 90/642/CEE del Consiglio riguardo alle quantità massime di residui delle sostanze acetamiprid, atrazina, deltametrina, imazalil, indoxacarb, pendimetalin, pimetrozina, piraclostrobin, tiacloprid e triflossistrobina (3).

    (4)

    La presente decisione non si applica al Liechtenstein,

    DECIDE:

    Articolo 1

    Ai punti 38 (direttiva 86/362/CEE del Consiglio) e 54 (direttiva 90/642/CEE del Consiglio) del capitolo XII dell’allegato II dell’accordo sono aggiunti i seguenti trattini:

    «—

    32007 L 0062: direttiva 2007/62/CE della Commissione, del 4 ottobre 2007 (GU L 260 del 5.10.2007, pag. 4),

    32007 L 0073: direttiva 2007/73/CE della Commissione, del 13 dicembre 2007 (GU L 329 del 14.12.2007, pag. 40).»

    Articolo 2

    I testi delle direttive 2007/62/CE e 2007/73/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore il 7 giugno 2008, a condizione che tutte le notificazioni previste nell’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (4).

    Articolo 4

    La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 2008.

    Per il Comitato misto SEE

    Il presidente

    Alan SEATTER


    (1)  GU L 223 del 21.8.2008, pag. 40.

    (2)  GU L 260 del 5.10.2007, pag. 4.

    (3)  GU L 329 del 14.12.2007, pag. 40.

    (4)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


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