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Document 22006D0672

    2006/672/CE: Decisione n. 1/2006 del Consiglio di associazione UE-Marocco, del 26 settembre 2006 , che istituisce il sottocomitato Diritti umani, democratizzazione e governance

    GU L 276 del 7.10.2006, p. 73–76 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    GU L 200M del 1.8.2007, p. 10–13 (MT)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/672/oj

    7.10.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 276/73


    DECISIONE N. 1/2006 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-MAROCCO

    del 26 settembre 2006

    che istituisce il sottocomitato «Diritti umani, democratizzazione e governance»

    (2006/672/CE)

    IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

    visto l’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall’altra (1), in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 84,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il rispetto e la promozione dei principi democratici, dei diritti umani e delle libertà fondamentali sono parte integrante e costituiscono un aspetto essenziale del quadro che disciplina le relazioni tra l’Unione europea e i suoi partner mediterranei.

    (2)

    In considerazione dell’importanza che rivestono in quanto elementi essenziali dell’accordo, tali questioni sono esaminate con la dovuta attenzione nei diversi organismi istituiti nell’ambito dell’accordo.

    (3)

    La politica di vicinato dell’Unione europea si prefigge obiettivi ambiziosi, fondati sull’adesione reciprocamente riconosciuta a valori comuni che comprendono la democrazia, lo stato di diritto, il buon governo e il rispetto e la promozione dei diritti umani.

    (4)

    La sempre maggiore complessità delle relazioni dell’Unione europea con i paesi del Mediterraneo meridionale è dovuta all’applicazione degli accordi euromediterranei e alla realizzazione del partenariato euromediterraneo.

    (5)

    Dovrebbero essere verificati la realizzazione delle priorità del partenariato e il ravvicinamento delle legislazioni. Le competenze dell’Unione europea definiscono un quadro all’interno del quale sviluppare le relazioni e la cooperazione con i paesi mediterranei, rispettando l’esigenza di coerenza e di equilibrio generale del processo di Barcellona.

    (6)

    Al fine di offrire un quadro istituzionale adeguato per la realizzazione di una più intensa cooperazione, il Consiglio di associazione ha già deciso di dotare il comitato di associazione di una serie di sottocomitati,

    DECIDE:

    Articolo 1

    È istituito il sottocomitato «Diritti umani, democratizzazione e governance» ed è adottato il suo regolamento interno di cui all’allegato.

    Il sottocomitato è posto sotto l’autorità del comitato di associazione, al quale riferisce dopo ciascuna riunione. Il sottocomitato non ha potere decisionale, ma può presentare proposte al comitato di associazione.

    Le questioni di competenza del sottocomitato possono essere trattate anche a livelli superiori nell’ambito del dialogo politico tra l’Unione europea e il Marocco.

    Il comitato di associazione adotta tutte le altre misure necessarie per garantire il buon funzionamento del sottocomitato e ne informa il Consiglio di associazione.

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

    Fatto a Bruxelles, addì 26 settembre 2006.

    Per il Consiglio di associazione

    Il presidente

    E. TUOMIOJA


    (1)  GU L 70 del 18.3.2000, pag. 2.


    ALLEGATO

    Regolamento interno UE-Marocco: sottocomitato n. 7 «Diritti umani, democratizzazione e governance»

    1.   Composizione e presidenza

    Il sottocomitato è composto da rappresentanti della Comunità europea e dei suoi Stati membri e da rappresentanti del governo del Regno del Marocco ed è presieduto a turno dalle due parti.

    2.   Ruolo

    Il sottocomitato è posto sotto l’autorità del comitato di associazione, al quale riferisce dopo ciascuna riunione. Il sottocomitato non ha potere decisionale, ma può presentare proposte al comitato di associazione.

    3.   Competenze

    Il sottocomitato esamina l’applicazione dell’accordo di associazione nei settori elencati in appresso. Esso costituisce il principale meccanismo di follow-up tecnico per le questioni riguardanti i diritti umani, la democratizzazione e la governance contemplate dal piano di azione «Vicinato» UE-Marocco. Valuta i progressi compiuti nel ravvicinamento e nell’attuazione delle legislazioni, nonché la cooperazione in materia di pubblica amministrazione. Il sottocomitato esamina i progressi compiuti e gli eventuali problemi incontrati nei settori elencati in appresso e suggerisce le misure del caso:

    a)

    stato di diritto, buon governo e democrazia, in particolare: rafforzamento della democrazia e dello stato di diritto; indipendenza del potere giudiziario, accesso alla giustizia e modernizzazione dei suoi apparati;

    b)

    proseguimento delle operazioni di ratifica e attuazione delle principali convenzioni internazionali in materia di diritti umani e libertà fondamentali, nonché dei relativi protocolli. Attuazione degli obblighi di relazione e progressi nel riesame delle riserve;

    c)

    rafforzamento delle capacità nazionali sul piano amministrativo e istituzionale.

    Il comitato di associazione può aggiungere a quest’elenco, non esaustivo, altri temi, anche di natura orizzontale, come le statistiche, in particolare con riferimento all’attuazione del programma regionale.

    Il sottocomitato può discutere di questioni relative a uno o più settori dell’elenco di cui sopra o all’insieme degli stessi.

    4.   Segretariato

    Un funzionario della Commissione e un funzionario del governo del Regno del Marocco svolgono congiuntamente le funzioni di segretari permanenti del sottocomitato.

    Tutte le comunicazioni riguardanti il sottocomitato sono trasmesse ai suoi segretari.

    5.   Riunioni

    Il sottocomitato si riunisce quando lo richiedono le circostanze e almeno una volta l’anno. Possono essere indette riunioni su richiesta di una delle parti, presentata all’altra parte dal segretario competente. Quando riceve una richiesta di riunione del sottocomitato, il segretario dell’altra parte risponde entro 15 giorni lavorativi.

    Nei casi di particolare urgenza, il sottocomitato può essere convocato entro tempi più brevi previo accordo di entrambe le parti. Tutte le richieste di riunione vanno presentate per iscritto.

    Le parti stabiliscono di comune accordo la data e la sede delle riunioni del sottocomitato.

    Le riunioni sono indette per ciascuna parte dal segretario corrispondente, di concerto con il presidente. Prima di ogni riunione, il presidente viene informato della prevista composizione della delegazione di ciascuna parte.

    Previo accordo delle parti, il sottocomitato può invitare alle riunioni esperti incaricati di fornire informazioni specifiche.

    6.   Ordine del giorno delle riunioni

    Le richieste di iscrizione all’ordine del giorno sono trasmesse ai segretari del sottocomitato.

    Per ogni riunione il presidente elabora un ordine del giorno provvisorio, che è trasmesso da ogni segretario del sottocomitato all’altra parte al più tardi dieci giorni prima dell’inizio della riunione.

    L’ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali i segretari hanno ricevuto una domanda d’iscrizione al più tardi quindici giorni prima dell’inizio della riunione. La relativa documentazione deve pervenire alle parti almeno sette giorni prima della riunione. In casi particolari e/o urgenti, questi termini possono essere abbreviati previo accordo di entrambe le parti.

    L’ordine del giorno è adottato dal sottocomitato all’inizio di ciascuna riunione.

    7.   Resoconto

    Il resoconto è redatto e approvato dai due segretari dopo ciascuna riunione. I segretari del sottocomitato trasmettono una copia del resoconto, comprese le proposte del sottocomitato, ai segretari e al presidente del comitato di associazione.

    8.   Pubblicità

    Salvo diversa decisione, le riunioni del sottocomitato non sono pubbliche e i suoi lavori non sono resi pubblici.


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