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Document 22005D0201

2005/201/CE: Decisione n. 5/2004 del Consiglio congiunto UE-Messico, del 15 dicembre 2004, che adotta, a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, della decisione n. 2/2000, un allegato di tale decisione sull'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale

GU L 66 del 12.3.2005, p. 15–21 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 159M del 13.6.2006, p. 192–198 (MT)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/201/oj

12.3.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 66/15


DECISIONE N. 5/2004 DEL CONSIGLIO CONGIUNTO UE-MESSICO

del 15 dicembre 2004

che adotta, a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, della decisione n. 2/2000, un allegato di tale decisione sull'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale

(2005/201/CE)

IL CONSIGLIO CONGIUNTO,

visto l’accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall’altra (1) (in prosieguo l'accordo),

vista la decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto UE-Messico (2), in particolare l'articolo 17, paragrafo 3,

considerando che l’articolo 17, paragrafo 3, della decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto CE-Messico prevede che le amministrazioni di entrambe le parti si prestano un’assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale in conformità di un allegato sull’assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale che il Consiglio congiunto adotterà al più tardi dopo un anno dall’entrata in vigore della decisione n. 2/2000,

DECIDE:

Articolo 1

L’allegato sull'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale della decisione n. 2/2000, contenuto nell'allegato, è adottato.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello dell'adozione da parte del Consiglio congiunto.

Fatto a Bruxelles, addì 15 dicembre 2004.

Per il Consiglio congiunto

Il presidente

L. E. DERBEZ


(1)  GU L 276 del 28.10.2000, pag. 45.

(2)  GU L 157 del 30.6.2000, pag. 10.


ALLEGATO

«ALLEGATO

SULL'ASSISTENZA AMMINISTRATIVA RECIPROCA NEL SETTORE DOGANALE

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente allegato si intende per:

a)

“normativa doganale”, qualsiasi disposizione legale o regolamentare adottata dalla Comunità europea o dal Messico che disciplini l'importazione, l'esportazione, il transito delle merci e la loro collocazione sotto qualsiasi altro regime o procedura doganale, comprese le misure di divieto, di restrizione e di controllo;

b)

“autorità richiedente”, l'autorità doganale competente, all'uopo designata da una parte contraente, che presenta una domanda di assistenza in base al presente allegato;

c)

“autorità interpellata”, l'autorità doganale competente, all'uopo designata da una parte, che riceve una richiesta di assistenza in base al presente allegato;

d)

“autorità doganale”, per la Comunità europea, i servizi competenti della Commissione delle Comunità europee e le autorità doganali degli Stati membri; per il Messico, la Secretaria de Hacienda y Crédito Público o l'ente suo successore;

e)

“dati di carattere personale”, tutte le informazioni relative ad una persona fisica identificata o identificabile;

f)

“operazione contraria alla normativa doganale”, qualsiasi violazione o tentativo di violazione della normativa doganale;

g)

“informazioni”, tutti i dati, documenti, relazioni, copie certificate o autenticate degli stessi o altre comunicazioni, comprese informazioni che sono state elaborate e/o analizzate per fornire un'indicazione rilevante per operazioni che violino le normative doganali.

Articolo 2

Campo di applicazione

1.   Il presente allegato è volto esclusivamente all'assistenza amministrativa reciproca tra le parti; le sue disposizioni non danno diritto a nessun soggetto privato di ottenere, sopprimere o escludere qualsiasi prova o di impedire l'espletamento di una domanda.

2.   Le parti si prestano reciproca assistenza nell'ambito delle rispettive competenze, secondo le modalità e alle condizioni specificate nel presente allegato, per garantire la corretta applicazione della normativa doganale, in particolare per prevenire, individuare e perseguire le operazioni contrarie alla normativa doganale.

3.   L'assistenza nel settore doganale prevista dal presente allegato si applica ad ogni autorità amministrativa delle parti competente per l'applicazione dell’allegato. Essa non pregiudica le norme che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale e non si applica alle informazioni ottenute in virtù delle facoltà esercitate a richiesta dell'autorità giudiziaria, salvo nei casi in cui la comunicazione di tali informazioni sia autorizzata da tale autorità.

4.   L'assistenza in materia di riscossione di diritti, tasse o contravvenzioni non rientra nel presente allegato.

Articolo 3

Assistenza su richiesta

1.   A richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata fornisce a detta autorità qualsiasi informazione utile che le consenta di accertare che la normativa doganale è correttamente applicata, segnatamente le informazioni riguardanti le azioni accertate o programmate, che sono o che possono essere operazioni contrarie alla normativa doganale.

2.   A richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata comunica a quest'ultima:

a)

se le merci esportate dal territorio di una delle parti sono state correttamente importate nel territorio dell'altra parte, precisando, se del caso, il regime doganale applicato alle stesse;

b)

se le merci importate nel territorio di una delle parti sono state correttamente esportate dal territorio dell'altra parte, precisando, se del caso, il regime doganale applicato alle merci.

3.   A richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata prende le misure necessarie, nell'ambito delle sue disposizioni legali o regolamentari, per assicurare che sia esercitata una sorveglianza:

a)

sulle persone fisiche o giuridiche nei confronti delle quali sussistono fondati motivi di ritenere che siano o siano state coinvolte in operazioni contrarie alla normativa doganale;

b)

sui luoghi in cui depositi di merci sono costituiti o possono essere costituiti oppure possono essere sottoposti ad operazioni, a condizioni tali da far ragionevolmente ritenere che dette merci siano destinate ad essere utilizzate in operazioni contrarie alla normativa doganale;

c)

sulle merci in fase di trasporto o di deposito a condizioni tali da far ragionevolmente ritenere che siano destinate ad essere utilizzate in operazioni contrarie alla normativa doganale;

d)

sui mezzi di trasporto che sono, sono stati o possono essere usati a condizioni tali da far ragionevolmente ritenere che siano destinati ad essere utilizzati in operazioni contrarie alla normativa doganale.

Articolo 4

Assistenza spontanea

Le parti si assistono reciprocamente di propria iniziativa e conformemente alle loro disposizioni legali e regolamentari, qualora lo ritengano necessario per la corretta applicazione della normativa doganale, in particolare fornendo le informazioni ottenute riguardanti:

a)

azioni che sono o che sembrano loro essere operazioni contrarie alla normativa doganale e che possono interessare l'altra parte;

b)

nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla normativa doganale;

c)

merci note per essere oggetto di operazioni contrarie alla normativa doganale;

d)

persone fisiche o giuridiche nei confronti delle quali sussistono fondati motivi di ritenere che siano o siano state coinvolte in operazioni contrarie alla normativa doganale;

e)

mezzi di trasporto per i quali vi sono fondati motivi di ritenere che siano stati, siano ovvero possano essere utilizzati in operazioni contrarie alla normativa doganale.

Articolo 5

Consegna e notifica

A richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata prende, conformemente alle disposizioni legali e regolamentari, tutte le misure necessarie per:

a)

consegnare tutti i documenti; o

b)

notificare tutte le decisioni,

provenienti dall'autorità richiedente e rientranti nel campo di applicazione del presente allegato, ad un destinatario residente o stabilito nel territorio dell'autorità richiedente.

Le domande di consegna di documenti e di notifica di decisioni devono essere presentate per iscritto nella lingua ufficiale dell'autorità interpellata o in una lingua accettabile per quest'ultima.

Articolo 6

Forma e contenuto delle domande di assistenza

1.   Le domande formulate a norma del presente allegato sono presentate per iscritto. Ad esse sono allegati i documenti necessari al loro espletamento. Qualora l'urgenza della situazione lo richieda, possono essere accettate domande orali le quali, tuttavia, devono essere immediatamente confermate per iscritto.

2.   Le domande presentate a norma del paragrafo 1 contengono le seguenti informazioni:

a)

autorità richiedente;

b)

misura richiesta;

c)

oggetto e motivo della domanda;

d)

disposizioni legali e regolamentari e altre disposizioni legali in causa;

e)

ragguagli il più possibile precisi ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto d'indagine;

f)

esposizione succinta dei fatti e delle indagini già effettuate.

3.   Le domande sono presentate nella lingua ufficiale dell'autorità interpellata o in una lingua accettabile per quest'ultima. Questo requisito non si applica ai documenti di cui è corredata la domanda di cui al paragrafo 1.

4.   Se la domanda non risponde ai requisiti formali di cui sopra, possono esserne richiesti la correzione o il completamento; nel frattempo possono essere disposte misure cautelative.

Articolo 7

Espletamento delle domande

1.   Per evadere le domande di assistenza l'autorità interpellata procede, nell'ambito delle sue competenze e risorse, come se agisse per proprio conto o a richiesta di altre autorità della stessa parte, fornendo informazioni già in suo possesso, svolgendo adeguate indagini, comprese verifiche, ispezioni e l'esame di registri, e procedendo o facendo procedere alle indagini appropriate. La presente disposizione si applica anche alle altre autorità alle quali la domanda è stata indirizzata dall'autorità interpellata in virtù del presente allegato qualora questa non possa agire direttamente.

2.   Le domande di assistenza sono evase conformemente alle disposizioni legali o regolamentari della parte interpellata.

3.   I funzionari autorizzati di una parte possono, con l'accordo dell'altra parte e fatte salve le norme nazionali dell'autorità interpellata e le condizioni stabilite da quest'ultima, essere presenti per ottenere dagli uffici dell'autorità interpellata o di qualsiasi altra autorità di cui al paragrafo 1, libri, registri e altri documenti o supporti dati rilevanti detenuti presso tali uffici, farne copia o estrarne tutte le informazioni o particolari relativi ad operazioni che violino la normativa doganale e di cui l'autorità richiedente abbia bisogno agli scopi del presente accordo.

4.   Fatte salve le norme nazionali dell'autorità interpellata e le condizioni stabilite da quest'ultima, i funzionari debitamente autorizzati di una parte possono, con l'accordo dell'altra parte, essere presenti alle inchieste eseguite nel territorio di quest'ultima.

5.   La richiesta presentata da una autorità doganale di seguire una determinata procedura viene accolta, fatte salve le disposizioni nazionali giuridiche ed amministrative dell'autorità interpellata.

Articolo 8

Forma in cui devono essere comunicate le informazioni

1.   L'autorità interpellata comunica i risultati delle inchieste e fornisce per iscritto all'autorità richiedente le informazioni richieste a norma dell'articolo 9, nonché i documenti rilevanti, copie certificate o altro materiale e può, ove del caso, includere qualsiasi altra informazione rilevante per l'interpretazione o l'utilizzo.

2.   Tali informazioni possono essere computerizzate.

3.   Gli originali di fascicoli, documenti e altro materiale, o le relative copie certificate o autenticate, vengono trasmessi solo nei casi in cui le copie non siano sufficienti.

4.   Gli originali di fascicoli, documenti e altro materiale trasmessi vengono restituiti al più presto, senza pregiudizio dei relativi diritti delle parti o di terzi.

Articolo 9

Deroghe all'obbligo di prestare assistenza

1.   L'assistenza può essere rifiutata o essere subordinata all'assolvimento di talune condizioni o esigenze qualora una parte ritenga che l'assistenza a titolo del presente allegato:

a)

possa pregiudicare la sovranità della parte contraente tenuta a prestare assistenza a titolo del presente allegato;

b)

possa pregiudicare l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali, in particolare nei casi di cui all'articolo 10, paragrafo 2; o

c)

implichi una violazione di un segreto industriale, commerciale o professionale.

2.   L'assistenza può essere rinviata dall'autorità interpellata qualora interferisca in un'indagine, in un'azione giudiziaria o in una procedura in corso. In tal caso l'autorità interpellata consulta l'autorità richiedente per stabilire se l'assistenza possa essere fornita secondo le modalità o alle condizioni che l'autorità interpellata può esigere.

3.   Se l'autorità richiedente domanda un'assistenza che non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesta, lo fa presente nella sua domanda. Spetta quindi all'autorità interpellata decidere il seguito da dare a tale domanda.

4.   Qualora una domanda non possa essere soddisfatta, l'autorità richiedente ne riceve immediata notifica con specifica delle ragioni e delle circostanze che possono avere importanza per l'ulteriore corso della pratica.

5.   Per i casi di cui ai paragrafi 1 e 2, la decisione dell'autorità interpellata e le sue motivazioni devono essere notificate senza indugio all'autorità richiedente.

Articolo 10

Scambio di informazioni e riservatezza

1.   Tutte le informazioni comunicate, sotto qualsiasi forma, ai sensi del presente allegato sono di carattere riservatissimo o riservato, secondo le norme applicabili da ciascuna parte. Esse sono coperte dal segreto d'ufficio e fruiscono della tutela accordata dalle leggi applicabili in proposito nel territorio della parte che le ha ricevute e dalle corrispondenti disposizioni cui debbono conformarsi gli organi comunitari.

2.   I dati di carattere personale possono essere scambiati solo se la parte cui potrebbero essere destinati si impegna a proteggerli in modo almeno equivalente a quello applicabile al caso specifico nella parte che li può fornire. A questo scopo, le parti comunicano reciprocamente le informazioni sulle proprie norme applicabili, incluse, ove del caso, le disposizioni giuridiche in vigore negli Stati membri della Comunità e compreso qualsiasi cambiamento avvenuto dopo l'entrata in vigore del presente allegato.

3.   L'utilizzazione, nell'ambito di azioni giudiziarie o amministrative promosse in seguito all'accertamento di operazioni contrarie alla normativa doganale, di informazioni ottenute in virtù del presente allegato è considerata conforme ai fini del presente allegato. Pertanto, le parti, nei documenti probatori, nelle relazioni e testimonianze, nonché nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi ad un tribunale, possono utilizzare le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente allegato. L'autorità competente che ha fornito dette informazioni o dato accesso ai documenti ne è informata.

4.   Le informazioni ottenute sono utilizzate solo ai fini del presente allegato. Una parte che voglia utilizzare tali informazioni per altri fini deve ottenere l'accordo scritto preliminare dell'autorità che le ha fornite. Tale utilizzazione è quindi soggetta a tutte le restrizioni imposte da detta autorità.

Articolo 11

Esperti e testimoni

Un funzionario dell'autorità interpellata può essere autorizzato a comparire, nei limiti dell'autorizzazione concessa, in qualità di esperto o testimone in azioni giudiziarie o amministrative, avviate nel territorio dell'altra parte, riguardanti le materie di cui al presente allegato e produrre oggetti, documenti ovvero loro copie certificate che possano occorrere nel procedimento. Nella richiesta di comparizione deve essere precisato davanti a quale autorità giudiziaria o amministrativa tale funzionario deve comparire, nonché per quale causa e a quale titolo sarà ascoltato.

Articolo 12

Spese di assistenza

1.   Le parti rinunciano reciprocamente ad ogni pretesa concernente il rimborso delle spese sostenute in virtù del presente allegato escluse, se del caso, le spese per periti e testimoni e quelle per interpreti e traduttori che non dipendano da pubblici servizi.

2.   Se per espletare la domanda sono o saranno necessarie spese di natura considerevole e straordinaria, le parti possono consultarsi per stabilire i termini e le condizioni alle quali ottemperare alla richiesta nonché le modalità secondo le quali le spese verranno sostenute.

Articolo 13

Attuazione

1.   Fatte salve le disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 3, le parti concordano che per tutte le questioni relative all'attuazione del presente allegato sono competenti, da un lato, l'autorità doganale del Messico e, dall'altro, i servizi competenti della Commissione delle Comunità europee e, ove del caso, le autorità doganali degli Stati membri. Essi decidono in merito a tutte le misure e disposizioni pratiche necessarie per l'applicazione tenendo conto delle norme vigenti segnatamente in materia di protezione dei dati. Essi possono proporre agli organi competenti le modifiche che a loro parere dovessero essere apportate al presente allegato.

2.   Le parti si consultano e si tengono reciprocamente informate delle modalità di attuazione adottate conformemente alle disposizioni del presente allegato. In particolare, prima dell'entrata in vigore del presente allegato, le parti segnalano l'autorità doganale competente designata per l'attuazione dello stesso. Tutte le modifiche successive vengono notificate.

Articolo 14

Altri accordi

1.   Tenendo conto delle competenze rispettive della Comunità europea e degli Stati membri, le disposizioni del presente allegato:

a)

non pregiudicano gli obblighi delle parti derivanti da altri accordi o convenzioni internazionali;

b)

vanno considerate un complemento agli accordi di reciproca assistenza conclusi o che potranno essere conclusi tra singoli Stati membri e Messico; e

c)

non pregiudicano le disposizioni comunitarie in materia di comunicazione tra i servizi competenti della Commissione delle Comunità europee e le autorità doganali degli Stati membri di qualsiasi informazione ottenuta nei settori contemplati dal presente allegato che possa essere di interesse comunitario.

2.   Nonostante il paragrafo 1, le disposizioni del presente allegato prevalgono su quelle degli accordi bilaterali di reciproca assistenza conclusi o che potrebbero essere conclusi tra singoli Stati membri e Messico, se le disposizioni di questi ultimi risultassero incompatibili con quelle del presente allegato.

3.   Per quanto riguarda le questioni relative all'applicazione del presente allegato, le parti si consultano reciprocamente per trovare una soluzione in sede di comitato speciale per la cooperazione doganale istituito dall'articolo 17 della decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto UE-Messico.»


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