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Document 22003D0478

2003/478/CE: Decisione n. 2/2003 del Consiglio di associazione UE-Repubblica slovacca, del 30 aprile 2003, che proroga il sistema di duplice controllo, istituito dalla decisione n. 3/97 del Consiglio di associazione, per il periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente decisione e la data di adesione della Repubblica slovacca all'Unione europea

GU L 160 del 28.6.2003, p. 70–71 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/05/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/478/oj

22003D0478

2003/478/CE: Decisione n. 2/2003 del Consiglio di associazione UE-Repubblica slovacca, del 30 aprile 2003, che proroga il sistema di duplice controllo, istituito dalla decisione n. 3/97 del Consiglio di associazione, per il periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente decisione e la data di adesione della Repubblica slovacca all'Unione europea

Gazzetta ufficiale n. L 160 del 28/06/2003 pag. 0070 - 0071


Decisione n. 2/2003 del Consiglio di associazione UE-Repubblica slovacca

del 30 aprile 2003

che proroga il sistema di duplice controllo, istituito dalla decisione n. 3/97 del Consiglio di associazione, per il periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente decisione e la data di adesione della Repubblica slovacca all'Unione europea

(2003/478/CE)

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

considerando quanto segue:

(1) Il gruppo di contatto, di cui all'articolo 10 del protocollo n. 2 dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra(1), entrato in vigore il 1o febbraio 1995, si è riunito il 28 ottobre 2002 e ha concordato di raccomandare al Consiglio di associazione, istituito ai sensi dell'articolo 104 dell'accordo, la proroga, per il periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente decisione e la data di adesione della Repubblica slovacca all'Unione europea, del sistema di duplice controllo introdotto nel 1998 dalla decisione n. 3/97 del Consiglio di associazione(2), prorogato dalla decisione n. 1/1999(3) per il periodo 1o gennaio-31 dicembre 1999, dalla decisione n. 1/2000(4) per il periodo 1o gennaio-31 dicembre 2000, dalla decisione n. 1/2001(5) per il periodo 1o gennaio-31 dicembre 2001 e dalla decisione n. 3/2002(6) per il periodo 1o gennaio-31 dicembre 2002.

(2) Il Consiglio di associazione, dopo aver ricevuto tutte le informazioni pertinenti, ha accolto questa raccomandazione,

DECIDE:

Articolo 1

Il sistema di duplice controllo istituito dalla decisione n. 3/97 del Consiglio di associazione resta applicabile per il periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente decisione e la data di adesione della Repubblica slovacca all'Unione europea. Nel preambolo e nell'articolo 1, paragrafi 1 e 3 della decisione, i riferimenti al "periodo 1o gennaio-31 dicembre 2002" sono sostituiti da riferimenti al "periodo compreso tra l'8 luglio 2003 e la data di adesione della Repubblica slovacca all'Unione europea".

Articolo 2

Sono escluse dal campo di applicazione della presente decisione le merci inviate alla Comunità nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2003 e la data di entrata in vigore della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il decimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 30 aprile 2003.

Per il Consiglio di associazione

Il Presidente

G. Papandreou

(1) GU L 359 del 31.12.1994, pag. 2.

(2) GU L 13 del 19.1.1998, pag. 71.

(3) GU L 36 del 10.2.1999, pag. 18.

(4) GU L 67 del 15.3.2000, pag. 36.

(5) GU L 35 del 6.2.2002, pag. 38.

(6) GU L 166 del 25.6.2002, pag. 22.

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