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Document 21995D0302(01)
Decision of the EEA Joint Committee No 1/95 of 27 January 1995 amending Protocol 47 of the EEA Agreement, on the abolition of technical barriers to trade in wine
Decisione del Comitato misto SEE n. 1/95, del 27 gennaio 1995 che modifica il protocollo n. 47 dell'accordo SEE sull'eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio del vino
Decisione del Comitato misto SEE n. 1/95, del 27 gennaio 1995 che modifica il protocollo n. 47 dell'accordo SEE sull'eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio del vino
GU L 47 del 2.3.1995, pp. 19–21
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)
In force
| Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
|---|---|---|---|---|---|
| Modifies | 21994A0103(48) | abrogazione | appendice 1 punto 15 trattino | 01/03/1995 | |
| Modifies | 21994A0103(48) | aggiunta | appendice 1 punto 15 trattino | 01/03/1995 | |
| Modifies | 21994A0103(48) | abrogazione | appendice 1 punto 19 trattino | 01/03/1995 | |
| Modifies | 21994A0103(48) | aggiunta | appendice 1 punto 19 trattino | 01/03/1995 | |
| Modifies | 21994A0103(48) | aggiunta | appendice 1 punto 22 lettera (d) | 01/03/1995 | |
| Modifies | 21994A0103(48) | aggiunta | appendice 1 punto 22 lettera (e) | 01/03/1995 | |
| Modifies | 21994A0103(48) | aggiunta | appendice 1 punto 22 lettera (f) | 01/03/1995 | |
| Modifies | 21994A0103(48) | aggiunta | appendice 1 punto 26 trattino | 01/03/1995 | |
| Modifies | 21994A0103(48) | aggiunta | appendice 1 punto 38 trattino | 01/03/1995 | |
| Modifies | 21994A0103(48) | aggiunta | appendice 1 punto 39 lettera (d) | 01/03/1995 | |
| Modifies | 21994A0103(48) | aggiunta | appendice 1 punto 41 testo | 01/03/1995 | |
| Modifies | 21994A0103(48) | sostituzione | appendice 1 punto 42 | 01/03/1995 | |
| Modifies | 21994A0103(48) | aggiunta | appendice 1 punto 42a | 01/03/1995 | |
| Modifies | 21994A0103(48) | aggiunta | appendice 1 punto 47 | 01/03/1995 |
Decisione del Comitato misto SEE n. 1/95, del 27 gennaio 1995 che modifica il protocollo n. 47 dell'accordo SEE sull'eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio del vino
Gazzetta ufficiale n. L 047 del 02/03/1995 pag. 0019 - 0021
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 1/95 del 27 gennaio 1995 che modifica il protocollo n. 47 dell'accordo SEE sull'eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio del vino IL COMITATO MISTO SEE, visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, adeguato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in appresso denominato « l'accordo », in particolare l'articolo 98, considerando che il protocollo n. 47 dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 7/94 del Comitato misto SEE, del 21 marzo 1994, che modifica il protocollo 47 ed alcuni allegati dell'accordo SEE (1); considerando che occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1252/94 della Commissione, del 31 maggio 1994, che modifica il regolamento (CEE) n. 586/93 recante deroga a talune disposizioni in materia di tenore di acidità volatile di taluni vini (2), il regolamento (CE) n. 1362/94 della Commissione, del 15 giugno 1994, che modifica il regolamento (CEE) n. 3201/90 recante modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uva (3), il regolamento (CE) n. 1891/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, che modifica il regolamento (CEE) n. 822/87 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (4), e il regolamento (CE) n. 1893/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, che modifica il regolamento (CEE) n. 2332/92 relativo ai vini spumanti prodotti nella Comunità nonché il regolamento (CEE) n. 4252/88 relativo all'elaborazione e alla commercializzazione dei vini liquorosi prodotti nella Comunità (5), DECIDE: Articolo 1 L'appendice 1 del protocollo n. 47 dell'accordo è modificata conformemente all'allegato della presente decisione. Articolo 2 I testi dei regolamenti (CE) n. 1252/94, (CE) n. 1362/94, (CE) n. 1891/94 e (CE) n. 1893/94 in lingua islandese e norvegese allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione fanno fede. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il 1° marzo 1995, a condizione che siano pervenute al Comitato misto SEE tutte le notifiche richieste ai sensi dell'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo. Articolo 4 La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 1995. Per il Comitato misto SEE Il presidente G. J. L. AVERY ALLEGATO alla decisione n. 1/95 del Comitato misto SEE L'APPENDICE 1 DEL PROTOCOLLO N. 47 SULL'ELIMINAZIONE DEGLI OSTACOLI TECNICI AL COMMERCIO DEL VINO dell'accordo SEE è così modificata: 1) Al punto 15 [Regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio]: a) l'ultimo trattino prima degli adattamenti [393 R 3111: Regolamento (CE) n. 3111/93 della Commissione, del 10 novembre 1993 (GU n. L 278 dell'11. 11. 1993, pag. 48)] è soppresso; b) prima degli emendamenti è aggiunto il seguente trattino: « - 394 R 1891: Regolamento (CE) n. 1891/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994 (GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 42). » 2) Al punto 19 [Regolamento (CEE) n. 4252/88 del Consiglio]: a) l'ultimo trattino [393 R 3111: Regolamento (CE) n. 3111/93 della Commissione, del 10 novembre 1993 (GU n. L 278 dell'11. 11. 1993, pag. 48)] è soppresso; b) è aggiunto il seguente trattino: « - 394 R 1893: Regolamento (CE) n. 1893/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994 (GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 45). » 3) Al punto 22 [Regolamento (CEE) n. 2392/89 del Consiglio] sono aggiunti i seguenti adattamenti: « d) All'articolo 25, paragrafo 1, lettera c): - al secondo trattino, le parole ". . . del nome oppure della ragione sociale dell'importatore" sono sostituite dalle parole ". . . del nome oppure della ragione sociale dell'imbottigliatore"; - il terzo trattino si intende così adattato: "- sono presentati in altri recipienti: del nome o della ragione sociale dello speditore, nonché del comune o frazione in cui lo speditore ha la propria sede principale". e) All'articolo 26, paragrafo 1, lettera c): - al secondo trattino, le parole ". . . del nome oppure della ragione sociale dell'importatore" sono sostituite dalle parole ". . . del nome oppure della ragione sociale dell'imbottigliatore"; - il terzo trattino si intende così adattato: "- sono presentati in altri recipienti: del nome o della ragione sociale dello speditore, nonché del comune o frazione in cui lo speditore ha la propria sede principale". f) L'articolo 27, paragrafo 1, lettera d) si intende così adattato: "d) del nome o della ragione sociale dello speditore, nonché del comune o frazione in cui lo speditore ha la propria sede principale" ». 4) Al punto 26 [Regolamento (CEE) n. 3201/90 della Commissione], prima degli adattamenti, è aggiunto il seguente trattino: « - 394 R 1362: Regolamento (CE) n. 1362/94 della Commissione, del 15 giugno 1994 (GU n. L 150 del 16. 6. 1994, pag. 7). » 5) Al punto 38 [Regolamento (CEE) n. 2332/92 del Consiglio] è aggiunto il seguente trattino: « - 394 R 1893: Regolamento (CE) n. 1893/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994 (GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 45). » 6) Al punto 39 [Regolamento (CEE) n. 2333/92 del Consiglio] è aggiunto il seguente adattamento: « d) L'articolo 3, paragrafo 3 si intende così adattato: "3. Per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere c) e d), la designazione sull'etichettatura contiene, oltre alle indicazioni di cui al paragrafo 1, l'indicazione: a) del nome o della ragione commerciale del produttore o di un venditore stabilito nel SEE, e b) dei nomi del comune o frazione e dello Stato del SEE in cui questi ha la sede principale, in conformità dell'articolo 5, paragrafi 4 e 5." » 7) Al punto 41 [Regolamento (CEE) n. 586/93 della Commissione]: a) prima dell'adattamento, è aggiunto il testo seguente: « , modificato da: - 394 R 1252: Regolamento (CE) n. 1252/94 della Commissione, del 31 maggio 1994 (GU n. L 137 dell'1. 6. 1994, pag. 45) »; b) è aggiunto il seguente adattamento: « Ai fini dell'accordo, le disposizioni del regolamento si intendono così adattate: l'articolo 1, lettera d) non si applica. » 8) Il punto 42 [Regolamento (CEE) n. 2238/93 della Commissione] è sostituito dal testo seguente: « 42. 393 R 2238: Regolamento (CEE) n. 2238/93 della Commissione, del 26 luglio 1993, relativo ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo (GU n. L 200 del 10. 8. 1993, pag. 10), come corretto dalla GU n. L 301 dell'8. 12. 1993, pag. 29. Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso. a) L'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), primo trattino e l'articolo 1, paragrafo 2 non si applicano. b) L'articolo 5, paragrafo 2 non si applica. c) L'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma non si applica. d) L'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punto ii) e l'articolo 7, paragrafi 5 e 6 non si applicano. e) Nell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), primo trattino, le parole "- sugli esemplari n. 1 e n. 2 . . ." sono sostituite dalle parole "- sugli esemplari n. 1, n. 2 e n. 4 . . .". f) Nell'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punto i) sono aggiunti i seguenti trattini: "- nel caso del documento di cui al regolamento (CEE) n. 2719/92: l'esemplare n. 4 o una sua copia certificata conforme dev'essere consegnata dal destinatario o dal suo rappresentante alle autorità competenti dello Stato di destinazione; - nel caso del documento di cui al regolamento (CEE) n. 3649/92: una copia certificata conforme dell'esemplare n. 2 dev'essere consegnata alle autorità competenti dello Stato di destinazione dal destinatario o dal suo rappresentante". g) L'articolo 8, paragrafi 2, 3 e 5 non si applica. h) Il titolo II non si applica. i) L'articolo 19, paragrafo 2 non si applica. » 9) Dopo il punto 42 [Regolamento (CEE) n. 2238/93 della Commissione] è inserito il nuovo punto seguente: « 42.A 393 R 3111: Regolamento (CE) n. 3111/93 della Commissione, del 10 novembre 1993, che stabilisce gli elenchi dei vini liquorosi di qualità prodotti in regioni determinate di cui agli articoli 3 e 12 del regolamento (CEE) n. 4252/88 (GU n. L 278 dell'11. 11. 1993, pag. 48). » 10) Dopo il punto 46 (Lista dei vini austriaci) è aggiunto il nuovo punto seguente: « 47. Lista degli organismi ufficiali e degli organismi ufficialmente riconosciuti abilitati ad attribuire distinzioni ai vini da tavola, ai v.q.p.r.d. e ai vini importati designati con un'indicazione geografica (GU n. C 289 del 17. 11. 1990, pag 3), modificata dagli elenchi pubblicati nella GU n. C 339 del 22. 12. 1992, pag. 3, e nella GU n. C 37 del 5. 2. 1994, pag. 3. »