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Document 21994D1231(19)

Decisione n. 1/94 della Commissione mista CEE/EFTA «Transito comune» dell'8 dicembre 1994 recante modifica dell'appendice II della convenzione, del 20 maggio 1987, relativa a un regime di transito comune

GU L 371 del 31.12.1994, p. 2–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1994/947/oj

21994D1231(19)

Decisione n. 1/94 della Commissione mista CEE/EFTA «Transito comune» dell'8 dicembre 1994 recante modifica dell'appendice II della convenzione, del 20 maggio 1987, relativa a un regime di transito comune

Gazzetta ufficiale n. L 371 del 31/12/1994 pag. 0002 - 0003


DECISIONE n. 1/94 DELLA COMMISSIONE MISTA CEE/EFTA «TRANSITO COMUNE»

dell'8 dicembre 1994 recante modifica dell'appendice II della convenzione, del 20 maggio 1987, relativa a un regime di transito comune (94/947/CE)

LA COMMISSIONE MISTA,

vista la convenzione, del 20 maggio 1987, relativa ad un regime di transito commune (1) in particolare l'articolo 15, paragrafo 3, lettera a),

considerando che nell'appendice II della convenzione figurano, tra l'altro, disposizioni relative al trasporto in contenitori con bollettino di consegna TR;

considerando che, ai fini del controllo doganale, è necessario conformare le disposizioni riguardanti la lettera di vettura CIM a quelle riguardanti il bollettino di consegna TR prevedendo il visto da parte della dogana sull'esemplare n. 1 del bollettino di consegna TR; che è opportuno pertanto adattare in conseguenza l'appendice II della convenzione,

DECIDE:

Articolo 1

L'appendice II viene modificata come segue:

A) Il testo dei paragrafi 2, 3, 6 e 7 dell'articolo 93 è sostituito dal testo seguente:

«2. Quando le merci circolano da un punto all'altro della Comunità passando attraverso il territorio di uno o più paesi dell'EFTA, l'ufficio di partenza appone in modo visibile nello spazio riservato alla dogana degli esemplari nn. 1, 2 3A e 3B del bollettino di consegna TR:

- la sigla "TI", se le merci circolano nel quadro della procedura T1,

- la sigla "T2", "T2ES" o "T2PT", secondo il caso, se le merci circolano in circostanze in cui, conformemente alle disposizioni comunitarie, l'apposizione di una di queste sigle è obbligatoria.

La sigla "T2" o "T2ES" o "T2PT" è autenticata dal timbro dell'ufficio di partenza.

3. Quando le merci partono dalla Comunità e sono destinate a un paese dell'EFTA, l'ufficio di partenza appone in modo visibile nello spazio riservato alla dogana degli esemplari nn. 1, 2, 3A e 3B del bollettino di consegna TR:

- la sigla "T1", se le merci circolano nel quadro della procedura T1,

- la sigla "T2ES" o "T2PT", secondo il caso, se le merci circolano nel quadro della procedura T2ES o T2PT.

La sigla "T2ES" o "T2PT" è autenticata dal timbro dell'ufficio di partenza.

6. Qualora un bollettino di consegna TR riguardi sia contenitori di merci che circolano nel quadro della procedura T1, sia contenitori di merci che circolano nel quadro della procedura T2, l'ufficio di partenza annota, nello spazio riservato alla dogana degli esemplari nn. 1, 2, 3A e 3B del bollettino di consegna TR, riferimenti al(i) contenitore(i) ben distinti, secondo il tipo di merci ivi rinchiuse e appone rispettivamente la sigla "T1" e la sigla "T2" o "T2ES" o "T2PT" in corrispondenza del riferimento al(ai) relativo(i) contenitore(i).

7. Qualora, nel caso di cui al paragrafo 3, sia fatto uso di distinte di grandi contenitori, devono essere compilate distinte separate per ogni categoria di contenitori e il riferimento ad essi è indicato con la menzione, nello spazio riservato alla dogana degli esemplari nn. 1, 2, 3A e 3B del bollettino di consegna TR, del(dei) numero(i) d'ordine della(delle) distinta(e). La sigla "T1" e la sigla "T2ES" o "T2PT" viene apposta in corrispondenza del(dei) numero(i) d'ordine della(delle) distinta(e) secondo la categoria di contenitori cui si riferisce (o si riferiscono)».

B) Il testo del paragrafo 1 dell'articolo 117 è sostituito dal testo seguente:

«1. Qualora l'esonero dalla presentazione della dichiarazione T1 o T2 all'ufficio di partenza si applichi a merci destinate ad essere spedite con lettera di vettura CIM o con bollettino di consegna TR, secondo le disposizioni degli articoli da 72 a 101, le autorità competenti stabiliscono le misure necessarie affinché gli esemplari nn. 1, 2 e 3 della lettera di vettura CIM o gli esemplari nn. 1, 2, 3A e 3B del bollettino di consegna TR siano muniti, secondo il caso, della sigla "T1" o "T2".»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 1995.

Fatto a Bruxelles, addì 8 dicembre 1994.

Per la commissione mista Il Presidente Peter WILMOTT

(1) GU n. L 226 del 13. 8. 1987, pag. 2.

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