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Document 21980A0227(02)

    Accordo tra il governo della Repubblica di Guinea-Bissau e la Comunità economica europea sulla pesca al largo della costa della Guinea-Bissau - Protocollo tra la Comunità economica europea ed il governo della Repubblica di Guinea-Bissau

    GU L 226 del 29.8.1980, p. 34–42 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 14/04/2008; abrogato da 22007A1227(02)

    Related Council regulation

    21980A0227(02)

    Accordo tra il governo della Repubblica di Guinea-Bissau e la Comunità economica europea sulla pesca al largo della costa della Guinea-Bissau - Protocollo tra la Comunità economica europea ed il governo della Repubblica di Guinea-Bissau

    Gazzetta ufficiale n. L 226 del 29/08/1980 pag. 0034 - 0042
    edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 9 pag. 0191
    edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 9 pag. 0191
    edizione speciale greca: capitolo 11 tomo 21 pag. 0144
    edizione speciale spagnola: capitolo 04 tomo 1 pag. 0133
    edizione speciale portoghese: capitolo 04 tomo 1 pag. 0133


    ACCORDO tra il governo della Repubblica di Guinea-Bissau e la Comunità economica europea sulla pesca al largo della costa della Guinea-Bissau - PROTOCOLLO tra la Comunità economica europea ed il governo della Repubblica di Guinea-Bissau

    IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI GUINEA-BISSAU E LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA, qui di seguito denominata la «Comunità»,

    AVENDO PRESENTI le strette relazioni esistenti tra la Comunità e la Repubblica di Guinea-Bissau,

    NELLO SPIRITO di cooperazione derivante dalla convenzione di Lomé, che simboleggia la volontà comune delle parti di intensificare le relazioni amichevoli tra gli Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico e della Comunità,

    CONSIDERANDO il loro comune interesse in fatto di gestione razionale, di conservazione e sfruttamento ottimale delle riserve ittiche, in particolare nell'Atlantico centro-orientale,

    CONSIDERANDO che la Repubblica di Guinea-Bissau esercita la sua sovranità o giurisdizione in materia di pesca marittima sulla fascia delle 200 miglia nautiche al largo delle sue coste,

    VISTA l'abituale attività di pesca esercitata in questa zona da navi battenti bandiera di Stati membri della Comunità,

    TENUTO CONTO dei lavori della terza conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare,

    AFFERMANDO, che l'esercizio dei diritti sovrani da parte degli Stati rivieraschi nelle acque soggette alla loro giurisdizione sulle risorse biologiche per l'esplorazione, lo sfruttamento, la conservazione e la gestione di dette riserve deve effettuarsi conformemente ai principi del diritto internazionale,

    RISOLUTI ad improntare le loro relazioni allo spirito di fiducia reciproca e di rispetto dei loro mutui interessi nel settore della pesca marittima,

    DESIDEROSI di definire le modalità e le condizioni dell'esercizio della pesca che presenta un interesse comune per le due parti,

    HANNO DECISO QUANTO SEGUE:

    Articolo 1

    Il presente accordo mira a definire i principi e le norme che disciplineranno in futuro l'insieme delle condizioni dell'esercizio della pesca da parte dei pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro della Comunità, qui di seguito denominati «navi della Comunità», nelle acque che, in materia di pesca, sono soggette alla giurisdizione della Repubblica di Guinea-Bissau, qui di seguito denominate «zona di pesca della Guinea-Bissau».

    Articolo 2

    Il governo della Repubblica di Guinea-Bissau si impegna ad autorizzare navi della Comunità a pescare nella zona di pesca della Guinea-Bissau conformemente alle condizioni del presente accordo, in particolare quelle previste nell'allegato.

    Articolo 3

    1. La Comunità si impegna a prendere tutte le opportune misure per garantire l'osservanza, da parte delle proprie navi, delle disposizioni del presente accordo nonché delle normative che disciplinano le attività di pesca nella zona di pesca della Guinea-Bissau.

    2. Le autorità della Guinea-Bissau notificheranno preventivamente alla Commissione delle Comunità europee qualsiasi modifica delle normative suddette.

    Articolo 4

    1. L'esercizio delle attività di pesca nella zona di pesca della Guinea-Bissau da parte delle navi della Comunità è subordinato al possesso di una licenza rilasciata dalle autorità della Guinea-Bissau su richiesta della Comunità.

    2. Le autorità della Guinea-Bissau rilasciano le licenze di pesca entro i limiti stabiliti per categoria di navi nel protocollo di cui all'articolo 9.

    3. Le licenze sono valide con decorrenza dalla data del rilascio sino al 31 dicembre dell'anno nel corso del quale sono state rilasciate oppure durante un periodo di sei mesi dal 1º gennaio al 30 giugno o dal 1º luglio al 31 dicembre di un anno.

    4. Le licenze sono rilasciate ad una nave determinata e non sono trasferibili.

    5. Quando una nave in possesso di una licenza non sia in grado di servirsene per un caso di forza maggiore, detta licenza può essere sostituita, su richiesta della Comunità, da una nuova licenza valida per una nave della stessa categoria.

    Articolo 5

    1. Il rilascio delle licenze di pesca da parte delle autorità della Repubblica di Guinea-Bissau è subordinato al versamento di un canone da parte dell'armatore interessato.

    2. Gli importi di questo canone figurano al punto A 1 dell'allegato per ciascuna categoria di nave. Il pagamento dei canoni è eseguito in un'unica soluzione prima del rilascio delle licenze ; nondimeno, per quei canoni il cui importo è basato sul quantitativo pescato nella zona di pesca della Guinea-Bissau, conformemente alle modalità stabilite al punto A 2 dell'allegato, è versato un anticipo forfettario complessivo accompagnato da una garanzia bancaria destinata a coprire l'eventuale supplemento dell'importo finale del canone da liquidare alla fine di ogni campagna.

    3. Il canone è stabilito in proporzione al periodo di validità della licenza.

    Articolo 6

    Le parti si impegnano a concertarsi direttamente oppure in seno ad organizzazioni internazionali per garantire la gestione e la conservazione delle risorse biologiche, in particolare nell'Atlantico centro-orientale, nonché ad agevolare le relative ricerche scientifiche.

    Articolo 7

    Le navi autorizzate a pescare nella zona di pesca della Guinea-Bissau nel quadro del presente accordo sono tenute a comunicare ai servizi competenti della Guinea-Bissau le dichiarazioni di cattura secondo le modalità definite all'allegato, lettera B, del presente accordo.

    Articolo 8

    Le navi autorizzate a pescare nella zona di pesca della Guinea-Bissau nel quadro del presente accordo possono essere tenute a sbarcare nei porti della Guinea-Bissau una parte delle loro catture effettuate in tale zona.

    I quantitativi e le condizioni degli sbarchi saranno stabiliti nell'ambito della commissione mista di cui all'articolo 11.

    Articolo 9

    In contropartita delle possibilità di pesca accordate nel quadro del presente accordo, la Comunità concede alla Repubblica di Guinea-Bissau una compensazione finanziaria fissata da un protocollo corredante il presente accordo.

    Questa compensazione finanziaria, accordata salvi restando i finanziamenti di cui beneficia la Repubblica di Guinea-Bissau nell'ambito della convenzione di Lomé, sarà messa a disposizione secondo una procedura speciale definita nel protocollo in parola.

    La compensazione finanziaria sarà utilizzata per finanziare progetti concernenti la pesca marittima e d'acqua dolce.

    Articolo 10

    Le parti decidono di consultarsi in caso di controversia sull'interpretazione o sull'applicazione del presente accordo.

    Articolo 11

    Viene istituita una commissione mista incaricata di vigilare sulla corretta applicazione del presente accordo.

    Detta commissione si riunisce una volta l'anno, alternativamente nella Guinea-Bissau e nella Comunità, nonché in sessione straordinaria su richiesta di una parte contraente.

    La commissione si riunirà in particolare dopo l'adozione di una nuova legislazione sulla pesca nelle acque della Guinea-Bissau, per esaminare se conviene modificare l'allegato.

    Articolo 12

    Qualora le autorità della Guinea-Bissau decidano, a seguito di un imprevedibile andamento dell'entità delle risorse, di attuare nuove misure di conservazione che, secondo la Comunità, compromettono notevolmente l'attività di pesca delle navi della Comunità, avranno luogo consultazioni tra le parti per adeguare il protocollo di cui all'articolo 9 e l'allegato.

    Siffatte consultazioni si baseranno sul principio che qualsiasi eventuale riduzione delle possibilità di pesca previste nel protocollo sarà compensata con altre possibilità di valore equivalente, tenuto conto della compensazione finanziaria già versata dalla Comunità.

    Articolo 13

    Nessuna disposizione del presente accordo compromette o pregiudica in alcun modo i punti di vista di ciascuna parte per quanto riguarda qualsiasi questione relativa al diritto del mare.

    Articolo 14

    Il presente accordo si applica ai territori in cui è d'applicazione il trattato che istituisce la Comunità economica europea, alle condizioni indicate in quest'ultimo, nonché al territorio della Repubblica di Guinea-Bissau.

    Articolo 15

    Le parti convengono di procedere all'esame del presente accordo previa conclusione dei negoziati per un trattato multilaterale, svolti nell'ambito della terza conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare.

    Articolo 16

    L'allegato ed il protocollo sono parte integrante del presente accordo e, salvo disposizione contraria, un riferimento al presente accordo costituisce un riferimento ad essi.

    Articolo 17

    Il presente accordo è concluso per un primo periodo di due anni a decorrere dalla data della sua entrata in vigore. Se non viene denunciato da una delle parti mediante notifica comunicata sei mesi prima della data di scadenza di detto periodo di due anni, l'accordo rimane in vigore per periodi successivi di un anno, fatta salva una notifica di denuncia comunicata almeno tre mesi prima della data di scadenza di ciascun periodo annuo.

    In questo caso, si svolgono tra le parti contraenti negoziati volti a determinare di comune accordo le modifiche od i complementi da apportare all'allegato o al protocollo.

    Articolo 18

    Il presente accordo entra in vigore il giorno in cui le parti si notificano l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tale fine.

    ALLEGATO CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA NELLA ZONA DI PESCA DELLA GUINEA-BISSAU APPLICABILI ALLE NAVI BATTENTI BANDIERA DI UNO STATO MEMBRO DELLA COMUNITÀ A.

    Formalità per la richiesta ed il rilascio delle licenze

    Le procedure applicabili alle richieste ed al rilascio delle licenze che consentono alle navi battenti bandiera di uno Stato membro della Comunità di pescare nella zona di pesca della Guinea-Bissau sono le seguenti:

    1. Le competenti autorità della Comunità presentano, tramite la delegazione della Commissione nella Guinea-Bissau, al segretariato di Stato della pesca della Repubblica della Guinea-Bissau una domanda per ciascuna nave che desideri pescare a norma del presente accordo.

    Le domande sono presentate sui formulari forniti a tal fine dal governo della Repubblica della Guinea-Bissau, il cui modello è allegato al punto A 1.

    I canoni sono stabiliti in base alla tabella seguente:

    a) navi per la pesca demersale a strascico : 420 FF/tsl/anno,

    b) tonniere congelatrici : 0,04 FF/kg di pescato.

    2. Le domande di licenza per le tonniere sono corredate dalla ricevuta di pagamento di un importo forfettario equivalente a catture di 1 000 tonnellate di tonno per l'intera flotta e da una garanzia bancaria per il pagamento, alla fine di ogni campagna, dell'importo supplementare dovuto in caso di catture superiori al suddetto quantitativo.

    La commissione mista fisserà canoni di importo inferiore in caso di sbarchi convenuti a norma dell'articolo 8 dell'accordo.

    3. Le competenti autorità della Guinea-Bissau esaminano ciascuna domanda per accertarsi della sua conformità con le disposizioni del presente accordo, nonché con la legislazione della Guinea-Bissau ed applicano la tabella dei canoni da riscuotere.

    Le competenti autorità della Guinea-Bissau informeranno le autorità comunitarie di dette decisioni.

    4. Le licenze rilasciate previo pagamento dei canoni sono valide per una nave determinata e non sono trasferibili.

    5. Se in sede di esame delle domande e di rilascio delle licenze emergono difficoltà o necessità di ulteriori informazioni, si svolgono consultazioni tra i rappresentanti delle parti contraenti, in particolare tramite il segretariato di Stato della pesca e la delegazione della Commissione delle Comunità europee nella Guinea-Bissau.

    B. Dichiarazione delle catture

    1. Tutte le navi autorizzate a pescare nelle acque della Guinea-Bissau nell'ambito del presente accordo sono tenute a comunicare al segretariato di Stato della pesca una dichiarazione di cattura conforme al modello B 1 allegato.

    Dette dichiarazioni di cattura sono mensili e devono essere trasmesse almeno una volta per trimestre.

    In caso di mancata osservanza di questa disposizione, il governo della Guinea-Bissau si riserva il diritto di sospendere la licenza della nave incriminata sino all'espletamento della formalità.

    2. Tutte le navi della Comunità che pescano nella zona di pesca della Guinea-Bissau consentono ed agevolano la salita a bordo e l'espletamento delle sue funzioni a qualsiasi funzionario della Guinea-Bissau incaricato dell'ispezione e del controllo della conformità con le disposizioni dell'accordo.

    C. Borse di formazione

    Le due parti convengono che il miglioramento della competenza e delle conoscenze delle persone addette alla pesca marittima costituisce un elemento essenziale per il successo della cooperazione. A tal fine, la Comunità faciliterà l'accoglienza dei cittadini guineani negli istituti dei suoi Stati membri e metterà a loro disposizione borse di studio e di formazione nelle varie discipline scientifiche, tecniche ed economiche riguardanti la pesca.

    PROTOCOLLO tra la Comunità economica europea ed il governo della Repubblica di Guinea-Bissau

    LE PARTI DEL PRESENTE PROTOCOLLO,

    visto l'accordo tra la Comunità economica europea ed il governo della Repubblica di Guinea-Bissau sulla pesca al largo della costa della Guinea-Bissau, firmato il 27 febbraio 1980,

    HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

    Articolo 1

    Per i primi due anni di applicazione dell'accordo succitato, i limiti di cui all'articolo 4 di detto accordo sono stabiliti come segue:

    1. Navi per la pesca demersale a strascico : 6 500 tsl,

    2. Tonniere congelatrici : 23 300 tsl.

    Articolo 2

    La compensazione finanziaria di cui all'articolo 9 dell'accordo è stabilita per i primi due anni d'applicazione dell'accordo a 12 800 000 FF.

    Articolo 3

    1. La destinazione della compensazione di cui all'articolo 2 è di esclusiva competenza del governo della Guinea-Bissau.

    2. Il governo della Guinea-Bissau informerà la Comunità in merito al programma d'impiego della compensazione.

    Articolo 4

    1. La compensazione è versata in due rate annuali di uguale importo.

    2. I fondi di compensazione saranno versati in un conto aperto presso un organismo finanziario a scelta del governo della Guinea-Bissau.

    Articolo 5

    La mancata esecuzione da parte della Comunità dei versamenti previsti dal presente protocollo comporta la sospensione dell'accordo di pesca.

    Articolo 6

    Il presente protocollo entra in vigore alla data in cui le parti si notificano l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine.

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