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Document 02019R2144-20220905

    Consolidated text: Regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti di omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché di sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli, per quanto riguarda la loro sicurezza generale e la protezione degli occupanti dei veicoli e degli altri utenti vulnerabili della strada, che modifica il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 78/2009, (CE) n. 79/2009 e (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 631/2009, (UE) n. 406/2010, (UE) n. 672/2010, (UE) n. 1003/2010,(UE) n. 1005/2010, (UE) n. 1008/2010, (UE) n. 1009/2010, (UE) n. 19/2011,(UE) n. 109/2011, (UE) n. 458/2011, (UE) n. 65/2012, (UE) n. 130/2012,(UE) n. 347/2012, (UE) n. 351/2012, (UE) n. 1230/2012 e (UE) 2015/166 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2144/2022-09-05

    02019R2144 — IT — 05.09.2022 — 002.001


    Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

    ►B

    REGOLAMENTO (UE) 2019/2144 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    del 27 novembre 2019

    relativo ai requisiti di omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché di sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli, per quanto riguarda la loro sicurezza generale e la protezione degli occupanti dei veicoli e degli altri utenti vulnerabili della strada, che modifica il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 78/2009, (CE) n. 79/2009 e (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 631/2009, (UE) n. 406/2010, (UE) n. 672/2010, (UE) n. 1003/2010,(UE) n. 1005/2010, (UE) n. 1008/2010, (UE) n. 1009/2010, (UE) n. 19/2011,(UE) n. 109/2011, (UE) n. 458/2011, (UE) n. 65/2012, (UE) n. 130/2012,(UE) n. 347/2012, (UE) n. 351/2012, (UE) n. 1230/2012 e (UE) 2015/166 della Commissione

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (GU L 325 del 16.12.2019, pag. 1)

    Modificato da:

     

     

    Gazzetta ufficiale

      n.

    pag.

    data

    ►M1

    REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1243 DELLA COMMISSIONE  del 19 aprile 2021

      L 272

    11

    30.7.2021

    ►M2

    REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1341 DELLA COMMISSIONE  del 23 aprile 2021

      L 292

    4

    16.8.2021

    ►M3

    REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1958 DELLA COMMISSIONE  del 23 giugno 2021

      L 409

    1

    17.11.2021

    ►M4

    REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/545 DELLA COMMISSIONE  del 26 gennaio 2022

      L 107

    18

    6.4.2022

    ►M5

    REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/1398 DELLA COMMISSIONE  dell'8 giugno 2022

      L 213

    1

    16.8.2022


    Rettificato da:

    ►C1

    Rettifica, GU L 398, 11.11.2021, pag.  29 (2019/2144)




    ▼B

    REGOLAMENTO (UE) 2019/2144 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    del 27 novembre 2019

    relativo ai requisiti di omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché di sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli, per quanto riguarda la loro sicurezza generale e la protezione degli occupanti dei veicoli e degli altri utenti vulnerabili della strada, che modifica il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 78/2009, (CE) n. 79/2009 e (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 631/2009, (UE) n. 406/2010, (UE) n. 672/2010, (UE) n. 1003/2010,(UE) n. 1005/2010, (UE) n. 1008/2010, (UE) n. 1009/2010, (UE) n. 19/2011,(UE) n. 109/2011, (UE) n. 458/2011, (UE) n. 65/2012, (UE) n. 130/2012,(UE) n. 347/2012, (UE) n. 351/2012, (UE) n. 1230/2012 e (UE) 2015/166 della Commissione

    (Testo rilevante ai fini del SEE)



    CAPO I

    Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

    Articolo 1

    Oggetto

    Il presente regolamento stabilisce i requisiti:

    a) 

    per l’omologazione di veicoli e di sistemi, componenti ed entità tecniche concepiti e costruiti per tali veicoli per quanto riguarda la loro sicurezza, le loro caratteristiche generali e la protezione e la sicurezza degli occupanti dei veicoli e degli utenti vulnerabili della strada;

    b) 

    per l’omologazione di veicoli, in relazione ai sistemi di monitoraggio della pressione degli pneumatici, per quanto riguarda la sicurezza, il consumo di carburante e le emissioni di CO2; e

    c) 

    per l’omologazione di pneumatici di nuova fabbricazione per quanto riguarda le loro prestazioni ambientali e di sicurezza.

    Articolo 2

    Ambito di applicazione

    Il presente regolamento si applica ai veicoli delle categorie M, N e O, come definiti all’articolo 4 del regolamento (UE) 2018/858 e ai sistemi, componenti ed entità tecniche concepiti e costruiti per tali veicoli.

    Articolo 3

    Definizioni

    Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) 2018/858.

    Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

    1) 

    «utenti vulnerabili della strada»: utenti della strada non motorizzati, in particolare ciclisti e pedoni, e utenti di veicoli a motore a due ruote;

    2) 

    «sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici»: un sistema montato su un veicolo, capace di valutare la pressione degli pneumatici o le sue variazioni nel tempo e di trasmettere le relative informazioni all’utente a veicolo in marcia;

    3) 

    «adattamento intelligente della velocità»: un sistema che aiuta il conducente a mantenere la velocità più appropriata all’ambiente stradale fornendo un segnale apposito adeguato;

    4) 

    «interfaccia di installazione di dispositivi di tipo alcolock»: interfaccia standardizzata che semplifica l’installazione postvendita di dispositivi di tipo alcolock;

    5) 

    «avviso di disattenzione e stanchezza del conducente»: un sistema che valuta il livello di attenzione del conducente mediante l’analisi dei sistemi del veicolo e, se necessario, avverte il conducente;

    6) 

    «avviso avanzato della distrazione del conducente»: un sistema che aiuta il conducente a continuare a prestare attenzione alla situazione del traffico e che avverte il conducente quando si distrae;

    7) 

    «segnalazione di arresto di emergenza»: una funzione di segnalazione luminosa che indica agli altri utenti della strada che si trovano dietro al veicolo che si sta applicando al veicolo una forza di decelerazione elevata in relazione alle condizioni prevalenti della strada;

    8) 

    «rilevamento in retromarcia»: un sistema che segnala al conducente la presenza di persone o oggetti dietro il veicolo, con lo scopo principale di evitare collisioni in retromarcia;

    9) 

    «sistema di avviso di deviazione dalla corsia»: un sistema che avverte il conducente di una deviazione del veicolo dalla sua corsia di marcia;

    10) 

    «sistema avanzato di frenata di emergenza»: un sistema in grado di individuare automaticamente una possibile collisione e di attivare il sistema di frenata del veicolo per farlo rallentare al fine di evitare o di attenuare una collisione;

    11) 

    «sistema di emergenza di mantenimento della corsia»: un sistema che aiuta il conducente a mantenere una posizione sicura del veicolo rispetto al limite della corsia o della strada almeno quando si verifica o sta per verificarsi una deviazione dalla corsia e una collisione potrebbe essere imminente;

    12) 

    «interruttore generale del veicolo»: il dispositivo mediante il quale l’elettronica di bordo è attivata passando dallo stato di spegnimento, proprio del veicolo parcheggiato senza conducente a bordo, a quello di normale operatività;

    13) 

    «registratore di dati di evento»: un sistema progettato esclusivamente al fine di registrare e memorizzare i parametri relativi agli incidenti e le informazioni immediatamente prima, durante e immediatamente dopo una collisione;

    14) 

    «sistema di protezione frontale»: una o più strutture separate, quale un paraurti tubolare rigido, o un paraurti aggiuntivo che, in aggiunta a quello originale, è destinato a proteggere la superficie esterna del veicolo da danni derivanti dalla collisione con un oggetto, a eccezione delle strutture la cui massa è inferiore a 0,5 kg, destinate alla protezione soltanto delle luci del veicolo;

    15) 

    «paraurti»: qualsiasi struttura della sezione inferiore della parte anteriore esterna di un veicolo, compresi gli elementi accessori, destinata a proteggere il veicolo in caso di scontro frontale a bassa velocità con un altro veicolo; non sono compresi, tuttavia, i sistemi di protezione frontale;

    16) 

    «veicolo alimentato a idrogeno»: qualsiasi veicolo a motore che usi l’idrogeno come combustibile per la propulsione del veicolo;

    17) 

    «impianto a idrogeno»: un complesso di parti di collegamento e componenti a idrogeno, installato su veicoli alimentati a idrogeno, a esclusione del sistema di propulsione a idrogeno o del motore ausiliario;

    18) 

    «sistema di propulsione a idrogeno»: il convertitore di energia usato per la propulsione del veicolo;

    19) 

    «componente a idrogeno»: i serbatoi dell’idrogeno e tutte le altre parti del veicolo alimentato a idrogeno che sono a contatto diretto con l’idrogeno o che fanno parte di un impianto a idrogeno;

    20) 

    «serbatoio dell’idrogeno»: il componente dell’impianto a idrogeno che contiene il volume primario del combustibile idrogeno;

    21) 

    «veicolo automatizzato»: un veicolo a motore progettato e costruito per muoversi autonomamente per determinati periodi di tempo senza una supervisione costante da parte di un conducente, ma riguardo al quale l’intervento del conducente è ancora previsto o necessario;

    22) 

    «veicolo totalmente automatizzato»: un veicolo a motore progettato e costruito per muoversi autonomamente senza supervisione da parte di un conducente;

    23) 

    «sistema di monitoraggio della disponibilità del conducente»: un sistema volto a valutare se il conducente è in grado di prendere il controllo della guida di un veicolo automatizzato in situazioni particolari, se necessario;

    24) 

    «guida in convoglio (platooning)»: il collegamento di due o più veicoli in un convoglio usando tecnologie di connettività e sistemi automatizzati di supporto alla guida che consentono ai veicoli di mantenere automaticamente tra loro una distanza predefinita ravvicinata per determinate parti di un viaggio e di adattarsi ai cambiamenti del movimento del veicolo in testa con un intervento minimo o senza alcun intervento da parte dei conducenti;

    25) 

    «massa massima»: la massa massima tecnicamente ammissibile dichiarata dal costruttore;

    26) 

    «montante A»: il supporto anteriore esterno del tetto che si estende dal telaio al tetto del veicolo.

    CAPO II

    Obblighi dei costruttori

    Articolo 4

    Obblighi generali e requisiti tecnici

    1.  
    I costruttori dimostrano che tutti i nuovi veicoli che sono immessi sul mercato, immatricolati o messi in circolazione e tutti i nuovi sistemi, componenti ed entità tecniche che sono immessi sul mercato o messi in circolazione sono omologati conformemente ai requisiti del presente regolamento e degli atti delegati e di esecuzione adottati a norma dello stesso.
    2.  
    L’omologazione in conformità dei regolamenti UNECE di cui all’allegato I è considerata un’omologazione UE in conformità dei requisiti del presente regolamento e degli atti delegati e di esecuzione adottati a norma dello stesso.
    3.  
    Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 12 al fine di modificare l’allegato I per tener conto del progresso tecnico e degli sviluppi normativi, introducendo e aggiornando i riferimenti ai regolamenti UNECE, e alle rispettive serie di modifiche, che si applicano in via obbligatoria.
    4.  
    I costruttori garantiscono che i veicoli sono progettati, costruiti e assemblati in modo da ridurre al minimo il rischio di lesioni per gli occupanti dei veicoli e per gli utenti vulnerabili della strada.
    5.  

    I costruttori garantiscono inoltre che veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche sono conformi ai requisiti applicabili di cui all’allegato II, con effetto dalle date specificate in tale allegato, ai requisiti tecnici dettagliati e alle procedure di prova stabiliti negli atti delegati come pure alle procedure uniformi e alle specifiche tecniche stabilite negli atti di esecuzione adottati a norma del presente regolamento, compresi i requisiti relativi a:

    a) 

    sistemi di ritenuta, prove d’urto, integrità del sistema di alimentazione e sicurezza dell’elettricità ad alto voltaggio;

    b) 

    utenti vulnerabili della strada, campo visivo e visibilità;

    c) 

    telaio, freni, pneumatici e sterzo del veicolo;

    d) 

    strumenti di bordo, impianto elettrico, dispositivi di illuminazione del veicolo e protezione dall’uso non autorizzato, compresi gli attacchi informatici;

    e) 

    comportamento del conducente e del sistema; e

    f) 

    costruzione e caratteristiche generali del veicolo.

    6.  
    Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 12 al fine di modificare l’allegato II per tener conto del progresso tecnico e degli sviluppi normativi, in particolare in relazione ai temi di cui al paragrafo 5, lettere da a) a f), del presente articolo, come pure a quelli di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a g), all’articolo 7, paragrafi 2, 3, 4 e 5, all’articolo 9, paragrafi 2, 3 e 5 e all’articolo 11, paragrafo 1, e al fine di garantire un elevato livello di sicurezza generale di veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche e un elevato livello di protezione degli occupanti dei veicoli e degli utenti vulnerabili della strada, introducendo e aggiornando riferimenti ai regolamenti UNECE e agli atti delegati e di esecuzione.
    7.  
    La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, disposizioni relative alle procedure e specifiche tecniche uniformi per l’omologazione di veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche per quanto riguarda i requisiti di cui all’allegato II.

    Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 13, paragrafo 2. Sono pubblicati almeno 15 mesi prima delle date applicabili specificate nell’allegato II.

    Articolo 5

    Disposizioni specifiche relative agli pneumatici e ai sistemi di monitoraggio della pressione degli pneumatici

    1.  
    I veicoli sono dotati di sistemi precisi di monitoraggio della pressione degli pneumatici, capaci, in un’ampia gamma di condizioni stradali e ambientali, di produrre un segnale di allerta per il conducente all’interno del veicolo nel caso in cui si produca una perdita di pressione in uno degli pneumatici.
    2.  
    I sistemi di monitoraggio della pressione degli pneumatici sono progettati in modo da evitare l’azzeramento dei parametri o la ritaratura quando la pressione degli pneumatici è bassa.
    3.  
    Tutti gli pneumatici immessi sul mercato soddisfano i requisiti di prestazione ambientale e di sicurezza stabiliti nei pertinenti atti normativi di cui all’allegato II.
    4.  

    La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, disposizioni relative alle procedure e specifiche tecniche uniformi per:

    a) 

    l’omologazione di veicoli per quanto riguarda i loro sistemi di monitoraggio della pressione degli pneumatici;

    b) 

    l’omologazione di pneumatici, comprese le specifiche tecniche riguardanti la loro installazione.

    Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 13, paragrafo 2. Sono pubblicati almeno 15 mesi prima delle date applicabili specificate nell’allegato II.

    Articolo 6

    Sistemi avanzati per tutte le categorie di veicoli a motore

    1.  

    I veicoli a motore sono dotati dei seguenti sistemi avanzati per veicoli:

    a) 

    adattamento intelligente della velocità;

    b) 

    interfaccia di installazione di dispositivi di tipo alcolock;

    c) 

    avviso della disattenzione e della stanchezza del conducente

    d) 

    avviso avanzato di distrazione del conducente

    e) 

    segnalazione di arresto di emergenza;

    f) 

    rilevamento in retromarcia; e

    g) 

    registratore di dati di evento.

    2.  

    I sistemi di adattamento intelligente della velocità soddisfano i seguenti requisiti minimi:

    a) 

    deve essere possibile informare il conducente attraverso il comando dell’acceleratore, o tramite altro segnale specifico, adeguato ed efficace, che il limite di velocità applicabile è stato superato;

    b) 

    deve essere possibile spegnere il sistema; le informazioni sul limite di velocità possono ancora essere fornite e l’adattamento intelligente della velocità è in modalità di funzionamento normale a ogni attivazione dell’interruttore generale del veicolo;

    c) 

    il segnale dedicato e adeguato si basa su informazioni relative al limite di velocità, ottenute mediante l’osservazione della segnaletica stradale e mediante segnali provenienti dall’infrastruttura stradale o da dati di cartografia digitale, o da entrambi, disponibili a bordo del veicolo;

    d) 

    non pregiudicano la possibilità per i conducenti di superare la velocità del veicolo suggerita dal sistema;

    e) 

    i suoi obiettivi in termini di prestazione devono essere stabiliti in modo da evitare o minimizzare il tasso d’errore conformemente a condizioni di guida reali.

    3.  
    Il sistema di avviso della disattenzione e della stanchezza del conducente e il sistema di avviso avanzato della distrazione del conducente sono progettati in modo da non registrare o conservare costantemente dati diversi da quelli necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati nell’ambito del sistema a circuito chiuso. Inoltre, tali dati non sono in alcun momento accessibili o messi a disposizione di terzi e sono immediatamente cancellati dopo il trattamento. Tali sistemi sono altresì progettati in modo da evitare sovrapposizioni e non inviano segnalazioni al conducente in modo separato, contemporaneo o confuso qualora un’azione innescasse entrambi i sistemi.
    4.  

    I registratori di dati di evento soddisfano in particolare i seguenti requisiti:

    a) 

    i dati che sono in grado di registrare e memorizzare per il periodo immediatamente prima, durante e immediatamente dopo una collisione comprendono almeno la velocità del veicolo, la frenata, la posizione e l’inclinazione del veicolo sulla strada, lo stato e la frequenza di attivazione di tutti i suoi sistemi di sicurezza, il sistema eCall di bordo basato sul servizio 112, l’attivazione del freno e qualsiasi altro parametro di input pertinente dei sistemi di bordo di sicurezza attiva e di prevenzione degli incidenti; tali dati presentano un livello elevato di accuratezza e ne è garantita la salvaguardia;

    b) 

    non possono essere disattivati;

    c) 

    i dati sono registrati e memorizzati in modo da:

    i) 

    funzionare su un sistema a circuito chiuso;

    ii) 

    i dati raccolti sono anonimizzati e protetti da manipolazioni e abusi; e

    iii) 

    i dati raccolti consentono l’individuazione accurata del tipo, della variante e della versione del veicolo e dei sistemi di sicurezza attiva e di prevenzione degli incidenti in dotazione a tale veicolo; e

    d) 

    i dati che sono in grado di registrare possono essere messi a disposizione delle autorità nazionali, mediante un’interfaccia standardizzata, in base alla legislazione nazionale o dell’Unione, soltanto ai fini della ricerca e dell’analisi in relazione all’incidente, incluso al fine dell’omologazione di sistemi e componenti e conformemente al regolamento (UE) 2016/679.

    5.  
    Un registratore di dati di evento non è in grado di registrare e memorizzare le ultime quattro cifre del codice VIS (vehicle indicator section) del numero di identificazione del veicolo (VIN), né qualsiasi altra informazione che possa consentire di individuare il singolo veicolo o il proprietario o titolare del veicolo.
    6.  

    La Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 12 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo norme dettagliate riguardanti procedure di prova e requisiti tecnici specifici per:

    a) 

    l’omologazione di veicoli per quanto riguarda i sistemi avanzati per veicoli di cui al paragrafo 1;

    b) 

    l’omologazione di sistemi avanzati per veicoli di cui al paragrafo 1, lettere a), f) e g), come entità tecniche.

    Tali atti delegati sono pubblicati almeno 15 mesi prima delle date applicabili specificate nell’allegato II.

    Articolo 7

    Requisiti specifici relativi alle autovetture e ai veicoli commerciali leggeri

    1.  
    In aggiunta agli altri requisiti di cui al presente regolamento e di cui agli atti delegati e agli atti di esecuzione adottati a norma dello stesso applicabili anche ai veicoli delle categorie M1 e N1, i veicoli di tali categorie soddisfano i requisiti di cui ai paragrafi da 2 a 5 e le specifiche tecniche stabilite negli atti di esecuzione di cui al paragrafo 6.
    2.  

    I veicoli delle categorie M1 e N1 sono dotati di sistemi avanzati di frenata di emergenza progettati e attrezzati in modo da funzionare in due fasi e che:

    a) 

    rilevano ostacoli e veicoli in movimento davanti al veicolo a motore nella prima fase;

    b) 

    estendono le capacità di rilevamento di cui alla lettera a) in modo da includere anche i pedoni e i ciclisti situati davanti al veicolo a motore nella seconda fase.

    3.  
    I veicoli delle categorie M1 e N1 sono altresì dotati di sistemi di emergenza di mantenimento della corsia.
    4.  

    I sistemi avanzati di frenata di emergenza e i sistemi di emergenza di mantenimento della corsia soddisfano in particolare i seguenti requisiti minimi:

    a) 

    deve essere soltanto possibile spegnere tali sistemi uno alla volta mediante una sequenza di azioni che devono essere effettuate dal conducente;

    b) 

    i sistemi devono essere in modalità di funzionamento normale a ogni attivazione dell’interruttore generale del veicolo;

    c) 

    deve essere possibile disattivare facilmente i segnali acustici di allerta, ma tale azione non deve disattivare al tempo stesso le altre funzioni dei sistemi diverse dai segnali acustici di allerta;

    d) 

    deve essere possibile per il conducente ignorare tali sistemi;

    5.  
    I veicoli delle categorie M1 e N1 sono progettati e costruiti in modo da prevedere una più ampia zona di protezione relativa all’impatto della testa, al fine di migliorare la protezione degli utenti vulnerabili della strada e di ridurre le lesioni che ne potrebbero derivare in caso di collisione.
    6.  
    La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, disposizioni relative alle procedure e specifiche tecniche uniformi per l’omologazione di veicoli per quanto riguarda i requisiti di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo.

    Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 13, paragrafo 2. Sono pubblicati almeno 15 mesi prima delle date applicabili specificate nell’allegato II.

    Articolo 8

    Sistemi di protezione frontale per autovetture e veicoli commerciali leggeri

    1.  
    I sistemi di protezione frontale, sia previsti nella dotazione originale dei veicoli delle categorie M1 e N1 sia messi a disposizione sul mercato come entità tecniche per tali veicoli, sono conformi ai requisiti di cui al paragrafo 2 e alle specifiche tecniche stabilite negli atti di esecuzione di cui al paragrafo 3.
    2.  
    ►C1  I sistemi di protezione frontale messi a disposizione sul mercato come entità tecniche ◄ sono accompagnati da un elenco dettagliato di tipi, varianti e versioni dei veicoli per cui il sistema di protezione frontale è omologato, nonché da chiare istruzioni di montaggio.
    3.  
    La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, disposizioni relative alle procedure e specifiche tecniche uniformi per l’omologazione di sistemi di protezione frontale, comprese le specifiche tecniche riguardanti la loro costruzione e installazione.

    Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 13, paragrafo 2. Sono pubblicati almeno 15 mesi prima delle date applicabili specificate nell’allegato II.

    Articolo 9

    Requisiti specifici relativi ad autobus e autocarri

    1.  
    In aggiunta agli altri requisiti di cui al presente regolamento e di cui agli atti delegati e agli atti di esecuzione adottati a norma dello stesso applicabili anche ai veicoli delle categorie M2, M3, N2 e N3, i veicoli di tali categorie soddisfano i requisiti di cui ai paragrafi da 2 a 5 e le specifiche tecniche di cui agli atti di esecuzione di cui al paragrafo 7. I veicoli delle categorie M2 e M3 soddisfano inoltre i requisiti di cui al paragrafo 6.
    2.  
    I veicoli delle categorie M2, M3, N2 e N3 sono dotati di sistemi di avviso di deviazione dalla corsia e di sistemi avanzati di frenata di emergenza che sono conformi alle specifiche tecniche di cui agli atti di esecuzione di cui al paragrafo 7.
    3.  
    I veicoli delle categorie M2, M3, N2 e N3 sono dotati di sistemi avanzati capaci di rilevare la presenza di pedoni e ciclisti situati in prossimità della parte anteriore del veicolo o sul lato del marciapiede e di emettere un segnale di allerta o di evitare la collisione con essi.
    4.  

    I sistemi di cui ai paragrafi 2 e 3 soddisfano in particolare i seguenti requisiti minimi:

    a) 

    deve soltanto essere possibile spegnere tali sistemi uno alla volta mediante una sequenza di azioni che devono essere effettuate dal conducente;

    b) 

    i sistemi devono essere in modalità di funzionamento normale a ogni attivazione dell’interruttore generale del veicolo;

    c) 

    deve essere possibile disattivare facilmente i segnali acustici di allerta, ma tale azione non disattiva al tempo stesso le altre funzioni dei sistemi diverse dai segnali acustici di allerta;

    d) 

    deve essere possibile per il conducente ignorare tali sistemi.

    5.  
    I veicoli delle categorie M2, M3, N2 e N3 sono progettati e costruiti in modo da migliorare la visibilità diretta degli utenti vulnerabili della strada dal posto di guida, riducendo al massimo gli angoli morti davanti e al lato del conducente e tenendo conto nel contempo delle specificità delle diverse categorie di veicoli.
    6.  
    I veicoli delle categorie M2 e M3 con una capacità superiore ai 22 passeggeri oltre al conducente e che dispongono di spazi destinati ai passeggeri in piedi per consentire loro spostamenti frequenti sono progettati e costruiti in modo da essere accessibili alle persone a mobilità ridotta, comprese le persone su sedia a rotelle.
    7.  

    La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, disposizioni relative alle procedure e specifiche tecniche uniformi per:

    a) 

    l’omologazione di veicoli per quanto riguarda i requisiti di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo;

    b) 

    l’omologazione dei sistemi di cui al paragrafo 3 del presente articolo come entità tecniche.

    Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 13, paragrafo 2.

    Tali atti di esecuzione, se riguardano i requisiti di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo, sono pubblicati almeno 15 mesi prima delle date applicabili specificate nell’allegato II.

    Detti atti di esecuzione, se riguardano i requisiti di cui al paragrafo 5 del presente articolo, sono pubblicati almeno 36 mesi prima delle date applicabili specificate nell’allegato II.

    Articolo 10

    Requisiti specifici relativi ai veicoli alimentati a idrogeno

    1.  
    In aggiunta agli altri requisiti di cui al presente regolamento e di cui agli atti delegati e agli atti di esecuzione adottati a norma dello stesso applicabili anche ai veicoli delle categorie M e N, i veicoli alimentati a idrogeno di tali categorie, i relativi impianti a idrogeno e i componenti di tali impianti sono conformi alle specifiche tecniche stabilite negli atti di esecuzione di cui al paragrafo 3.
    2.  
    I costruttori garantiscono che gli impianti a idrogeno e i componenti a idrogeno sono installati conformemente alle specifiche tecniche di cui agli atti di esecuzione di cui al paragrafo 3. I costruttori mettono a disposizione, se necessario, informazioni per l’ispezione degli impianti e dei componenti a idrogeno durante il ciclo di vita del veicolo alimentato a idrogeno.
    3.  
    La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, disposizioni relative alle procedure e specifiche tecniche uniformi per l’omologazione di veicoli alimentati a idrogeno, per quanto riguarda i relativi impianti a idrogeno, compresi quelli relativi alla compatibilità dei materiali e ai recipienti di rifornimento, e per l’omologazione di componenti a idrogeno, comprese le specifiche tecniche per la loro installazione.

    Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 13, paragrafo 2. Sono pubblicati almeno 15 mesi prima delle date applicabili specificate nell’allegato II.

    Articolo 11

    Requisiti specifici relativi ai veicoli automatizzati e completamente automatizzati

    1.  

    In aggiunta agli altri requisiti di cui al presente regolamento e di cui agli atti delegati e agli atti di esecuzione adottati a norma dello stesso applicabili ai veicoli delle rispettive categorie, i veicoli automatizzati e completamente automatizzati sono conformi alle specifiche tecniche stabilite negli atti di esecuzione di cui al paragrafo 2 relativi:

    a) 

    ai sistemi che sostituiscono il conducente nel controllo del veicolo, comprese le operazioni di segnalazione, sterzata, accelerazione e frenata;

    b) 

    ai sistemi che forniscono al veicolo informazioni in tempo reale sullo stato del veicolo e sulla zona circostante;

    c) 

    ai sistemi di monitoraggio della disponibilità del conducente;

    d) 

    ai registratori di dati di evento per i veicoli automatizzati;

    e) 

    ai formati armonizzati per lo scambio di dati, per esempio per la guida in convoglio (platooning) di veicoli di marche diverse;

    f) 

    ai sistemi tesi a fornire informazioni sulla sicurezza ad altri utenti della strada.

    Tuttavia, tali requisiti specifici relativi ai sistemi di monitoraggio della disponibilità del conducente di cui al primo comma, lettera c), non si applicano ai veicoli completamente automatizzati.

    2.  
    La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, disposizioni concernenti procedure e specifiche tecniche uniformi per i sistemi e gli altri elementi di cui al paragrafo 1, lettere da a) a f), del presente articolo e per l’omologazione di veicoli automatizzati e completamente automatizzati per quanto riguarda tali sistemi e altri elementi, al fine di garantire la sicurezza di funzionamento dei veicoli automatizzati e completamente automatizzati sulle strade pubbliche.

    Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 13, paragrafo 2.

    CAPO III

    Disposizioni finali

    Articolo 12

    Esercizio della delega

    1.  
    Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
    2.  
    Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 4, paragrafi 3 e 6, e all’articolo 6, paragrafo 6, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 5 gennaio 2020. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
    3.  
    La delega di potere di cui all’articolo 4, paragrafi 3 e 6, e all’articolo 6, paragrafo 6, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
    4.  
    Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.
    5.  
    Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
    6.  
    L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 4, paragrafi 3 e 6, e dell’articolo 6, paragrafo 6, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

    Articolo 13

    Procedura di comitato

    1.  
    La Commissione è assistita dal «Comitato tecnico - Veicoli a motore» (CTVM). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
    2.  
    Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

    Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l’articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

    Articolo 14

    Riesame e relazioni

    1.  
    Entro il 7 luglio 2027 e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione sui risultati raggiunti in materia di misure e sistemi di sicurezza, ivi compresi i loro tassi di penetrazione e la comodità per l’utente. La Commissione valuta se tali misure e sistemi di sicurezza funzionano come previsto dal presente regolamento. Se del caso, la relazione è accompagnata da raccomandazioni, ivi compresa una proposta legislativa volta a modificare i requisiti in materia di sicurezza generale e di protezione e sicurezza degli occupanti dei veicoli e degli utenti vulnerabili della strada, al fine di ridurre ulteriormente o eliminare gli incidenti e le lesioni nel trasporto su strada.

    In particolare, la Commissione valuta l’affidabilità e l’efficienza dei nuovi sistemi di adattamento intelligente della velocità e la precisione e il tasso di errore di tali sistemi in condizioni di guida reali. Se del caso, la Commissione presenta una proposta legislativa.

    2.  
    Entro il 31 gennaio di ogni anno, per l’anno precedente, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle attività del Forum mondiale per l’armonizzazione dei regolamenti sui veicoli (WP.29) dell’UNECE per quanto riguarda i progressi compiuti nell’applicazione delle norme in materia di sicurezza dei veicoli per quanto concerne i requisiti di cui agli articoli da 5 a 11 e per quanto riguarda la posizione dell’Unione.

    Articolo 15

    Disposizioni transitorie

    1.  
    Il presente regolamento non invalida alcuna omologazione UE rilasciata a veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche conformemente al regolamento (CE) n. 78/2009, al regolamento (CE) n. 79/2009 o al regolamento (CE) n. 661/2009 e alle rispettive misure di esecuzione, anteriormente al 5 luglio 2022, a meno che i requisiti pertinenti che si applicano a tali veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche non siano stati modificati, o nuovi requisiti siano stati aggiunti, dal presente regolamento e dagli atti di esecuzione e dagli atti delegati adottati a norma dello stesso, come ulteriormente specificato negli atti di attuazione approvati a norma del presente regolamento.
    2.  
    Le autorità di omologazione continuano a rilasciare le estensioni delle omologazioni UE di cui al paragrafo 1.
    3.  
    In deroga al presente regolamento, gli Stati membri continuano ad autorizzare fino alle date specificate nell’allegato IV l’immatricolazione dei veicoli, così come la vendita o la messa in circolazione dei componenti, che non sono conformi ai requisiti del regolamento n. 117 dell’UNECE.

    Articolo 16

    Date di applicazione

    Per quanto riguarda i veicoli, i sistemi, i componenti e le entità tecniche, le autorità nazionali:

    a) 

    con effetto a decorrere dalle date specificate nell’allegato II, con riguardo a un particolare requisito elencato in tale allegato, rifiutano, per motivi relativi a tale requisito, di rilasciare l’omologazione UE o nazionale a qualsiasi nuovo tipo di veicolo, sistema, componente ed entità tecnica che non è conforme ai requisiti del presente regolamento e degli atti delegati e di esecuzione adottati a norma dello stesso;

    b) 

    con effetto a decorrere dalle date specificate nell’allegato II, con riguardo a un particolare requisito elencato in tale allegato, considerano, per motivi relativi a tale requisito, i certificati di conformità relativi a nuovi veicoli come non più validi ai fini dell’articolo 48 del regolamento (UE) 2018/858, e vietano l’immatricolazione di tali veicoli, se tali veicoli non sono conformi ai requisiti del presente regolamento e degli atti delegati e di esecuzione adottati a norma dello stesso;

    c) 

    con effetto a decorrere dalle date specificate nell’allegato II, con riguardo a un particolare requisito elencato in tale allegato, vietano, per motivi relativi a tale requisito, l’immissione sul mercato o la messa in circolazione di componenti ed entità tecniche, qualora questi non siano conformi ai requisiti del presente regolamento e degli atti delegati adottati e atti di esecuzione adottati a norma dello stesso.

    Articolo 17

    Modifiche del regolamento (UE) 2018/858

    L’allegato II del regolamento (UE) 2018/858 è modificato conformemente all’allegato III del presente regolamento.

    Articolo 18

    Abrogazione

    1.  
    I regolamenti (CE) n. 78/2009, (CE) n. 79/2009 e (CE) n. 661/2009 e i regolamenti (CE) n. 631/2009, (UE) n. 406/2010, (UE) n. 672/2010, (UE) n. 1003/2010, (UE) n. 1005/2010, (UE) n. 1008/2010, (UE) n. 1009/2010, (UE) n. 19/2011, (UE) n. 109/2011, (UE) n. 458/2011, (UE) n. 65/2012, (UE) n. 130/2012, (UE) n. 347/2012, (UE) n. 351/2012, (UE) n. 1230/2012 e (UE) 2015/166 sono abrogati con effetto dalla data di applicazione del presente regolamento.
    2.  
    I riferimenti ai regolamenti (CE) n. 78/2009, (CE) n. 79/2009 e (CE) n. 661/2009 si intendono fatti al presente regolamento.

    Articolo 19

    Entrata in vigore e data di applicazione

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 6 luglio 2022.

    Tuttavia, l’articolo 4, paragrafi 3, 6 e 7, l’articolo 5, paragrafo 4, l’articolo 6, paragrafo 6, l’articolo 7, paragrafo 6, l’articolo 8, paragrafo 3, l’articolo 9, paragrafo 7, l’articolo 10, paragrafo 3, l’articolo 11, paragrafo 2, e gli articoli 12 e 13 si applicano a decorrere dal 5 gennaio 2020.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




    ALLEGATO I

    Elenco dei regolamenti UNECE di cui all’articolo 4, paragrafo 2



    Numero del regolamento UNECE

    Oggetto

    Serie di modifiche pubblicate nella GU

    Riferimento GU

    Ambito disciplinato dal regolamento UNECE

    1

    Proiettori che emettono un fascio luce asimmetrico anabbagliante e/o abbagliante, muniti di lampade a incandescenza R2 e/o HS1

    Serie di modifiche 02

    GU L 177 del 10.7.2010, pag. 1

    M, N ()

    3

    Catadiottri per veicoli a motore e i loro rimorchi

    serie di modifiche 02

    GU L 323 del 6.12.2011, pag. 1

    M, N, O

    4

    Illuminazione delle targhe posteriori dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

    versione originale del regolamento

    GU L 4 del 7.1.2012, pag. 17

    M, N, O

    6

    Indicatori di direzione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

    serie di modifiche 01

    GU L 213 del 18.7.2014, pag. 1

    M, N, O

    7

    Luci di posizione anteriori e posteriori (laterali), luci di arresto e luci di ingombro dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

    serie di modifiche 02

    GU L 285 del 30.9.2014, pag. 1

    M, N, O

    8

    Proiettori dei veicoli a motore (H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8, H9, HIR1, HIR2 e/o H11)

    Serie di modifiche 05, rettifica 1 della revisione 4

    GU L 177 del 10.7.2010, pag. 71

    M, N ()

    10

    Compatibilità elettromagnetica

    serie di modifiche 05

    GU L 41 del 17.2.2017, pag. 1

    M, N, O

    11

    Serrature e componenti di blocco delle porte

    serie di modifiche 04

    GU L 218 del 21.8.2019, pag. 1

    M1, N1

    12

    Protezione del conducente dal meccanismo dello sterzo in caso di urto

    serie di modifiche 04

    GU L 89 del 27.3.2013, pag. 1

    M1, N1

    13

    Frenatura dei veicoli e loro rimorchi

    serie di modifiche 11

    GU L 42 del 18.2.2016, pag. 1

    M2, M3, N, O ()

    13-H

    Frenatura delle autovetture

    versione originale del regolamento

    GU L 335 del 22.12.2015, pag. 1

    M1, N1

    ▼M5

    14

    Ancoraggi delle cinture di sicurezza

    Serie di modifiche 09

    GU L 324 del 13.12.2019, pag. 14

    M, N

    ▼B

    16

    Cinture di sicurezza, sistemi di ritenuta, sistemi di ritenuta per bambini e sistemi di ritenuta ISOFIX per bambini

    serie di modifiche 07

    GU L 109 del 27.4.2018, pag. 1

    M, N

    ▼M5

    17

    Sedili, loro ancoraggi e poggiatesta

    Serie di modifiche 09

    GU L 266 del 18.10.2019, pag. 1

    M, N

    ▼B

    18

    Protezione degli autoveicoli contro l’uso non autorizzato

    serie di modifiche 03

    GU L 120 del 13.5.2010, pag. 29

    M2, M3, N2, N3

    19

    Proiettori fendinebbia anteriori dei veicoli a motore

    serie di modifiche 04

    GU L 250 del 22.8.2014, pag. 1

    M, N

    20

    Proiettori che emettono un fascio luce asimmetrico anabbagliante o abbagliante o entrambi i fasci e che sono muniti di lampade alogene a filamento appartenenti alla categoria H4

    Serie di modifiche 03

    GU L 177 del 10.7.2010, pag. 170

    M, N ()

    21

    Finiture interne

    serie di modifiche 01

    GU L 188 del 16.7.2008, pag. 32

    M1

    23

    Proiettori di retromarcia e di manovra dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

    versione originale del regolamento

    GU L 237 dell’8.8.2014, pag. 1

    M, N, O

    25

    Poggiatesta, incorporati o meno ai sedili dei veicoli

    Serie di modifiche 04, rettifica 2 della revisione 1

    GU L 215 del 14.8.2010, pag. 1

    M1

    26

    Sporgenze esterne

    serie di modifiche 03

    GU L 215 del 14.8.2010, pag. 27

    M1

    28

    Segnalatori acustici e segnali acustici

    versione originale del regolamento

    GU L 323 del 6.12.2011, pag. 33

    M, N

    ▼M5

    29

    Protezione degli occupanti della cabina di un veicolo commerciale

    Serie di modifiche 03

    GU L 283 del 5.11.2019, pag. 72

    N

    ▼B

    30

    Pneumatici per veicoli a motore e relativi rimorchi (classe C1)

    serie di modifiche 02

    GU L 307 del 23.11.2011, pag. 1

    M, N, O

    31

    Proiettori alogeni sigillati (SB) per veicoli a motore che emettono un fascio anabbagliante asimmetrico europeo o un fascio abbagliante o entrambi

    serie di modifiche 02

    GU L 185 del 17.7.2010, pag. 15

    M, N

    34

    Prevenzione dei rischi di incendio (serbatoi di combustibile liquido)

    serie di modifiche 03

    GU L 231 del 26.8.2016, pag. 41

    M, N, O

    37

    Lampade a incandescenza utilizzate nei dispositivi di illuminazione omologati dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

    serie di modifiche 03

    GU L 213 del 18.7.2014, pag. 36

    M, N, O

    38

    Proiettori posteriori per nebbia dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

    versione originale del regolamento

    GU L 4 del 7.1.2012, pag. 20

    M, N, O

    39

    Tachimetro (indicatore di velocità) e contachilometri e la loro installazione

    Serie di modifiche 01

    GU L 302 del 28.11.2018, pag. 106

    M, N

    43

    Materiali per vetrature di sicurezza e il loro montaggio sui veicoli

    serie di modifiche 01

    GU L 42 dell’12.2.2014, pag. 1

    M, N, O

    ▼M5

    44

    Dispositivi di ritenuta per bambini a bordo dei veicoli a motore («sistemi di ritenuta per bambini»)

    Serie di modifiche 04

    GU L 285 dell’1.9.2020, pag. 1

    M, N

    45

    Dispositivi tergifari

    Serie di modifiche 01

    GU L 136 del 29.4.2020, pag. 1

    M, N

    ▼B

    46

    Dispositivi per la visione indiretta e loro installazione

    serie di modifiche 04

    GU L 237 dell’8.8.2014, pag. 24

    M, N

    ▼M5

    48

    Installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa sui veicoli a motore

    Serie di modifiche 07

    GU L 347 del 30.9.2021, pag. 1

    M, N, O ()

    ▼B

    54

    Pneumatici per veicoli commerciali e relativi rimorchi (classi C2 e C3)

    versione originale del regolamento

    GU L 307 del 23.11.2011, pag. 2

    M, N, O

    55

    Componenti di accoppiamento meccanico di complessi di veicoli

    serie di modifiche 01

    GU L 153 del 15.6.2018, pag. 179

    M, N, O ()

    58

    Dispositivi di protezione antincastro posteriore (RUPD) e loro installazione; protezione antincastro posteriore (RUP)

    serie di modifiche 03

    GU L 49 del 20.2.2019, pag. 1

    M, N, O

    61

    Veicoli commerciali per quanto riguarda le sporgenze esterne poste anteriormente al pannello posteriore della cabina

    versione originale del regolamento

    GU L 164 del 30.6.2010, pag. 1

    N

    64

    Unità di scorta per uso temporaneo, pneumatici/sistema antiforatura (e sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici)

    serie di modifiche 02

    GU L 310 del 26.11.2010, pag. 18

    M1, N1

    66

    Resistenza meccanica della struttura di sostegno dei veicoli di grandi dimensioni adibiti al trasporto di passeggeri

    Serie di modifiche 02

    GU L 84 del 30.3.2011, pag. 1

    M2, M3

    67

    Veicoli a motore che utilizzano GPL

    serie di modifiche 01

    GU L 285 del 20.10.2016, pag. 1

    M, N

    73

    Dispositivi di protezione laterale dei veicoli commerciali

    Serie di modifiche 01

    GU L 122 dell’8.5.2012, pag. 1

    N2, N3, O3, O4

    77

    Luci di stazionamento per i veicoli a motore

    versione originale del regolamento

    GU L 4 del 7.1.2012, pag. 21

    M, N

    79

    Sterzo

    Serie di modifiche 03

    GU L 318 del 14.12.2018, pag. 1

    M, N, O

    ▼M5

    80

    Sedili dei veicoli di grandi dimensioni adibiti al trasporto di passeggeri

    Serie di modifiche 03

    GU L 266 del 18.10.2019, pag. 31

    M2, M3

    ▼B

    87

    Luci di marcia diurne per autoveicoli

    versione originale del regolamento

    GU L 4 del 7.1.2012, pag. 24

    M, N

    89

    Dispositivi di limitazione della velocità e dispositivi regolabili di limitazione della velocità

    versione originale del regolamento

    GU L 4 del 7.1.2012, pag. 25

    M, N ()

    ▼M5

    90

    Insiemi di guarnizioni di ricambio per freni, di guarnizioni per freni a tamburo nonché di dischi e di tamburi destinati a veicoli a motore e relativi rimorchi

    Serie di modifiche 02

    GU L 290 del 16.11.2018, pag. 54

    M, N, O (a) i) ii) b) i) ii) c) d))

    ▼B

    91

    Luci di posizione laterali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

    versione originale del regolamento

    GU L 4 del 7.1.2012, pag. 27

    M, N, O

    93

    Dispositivi di protezione antincastro anteriore (FUPD) e loro installazione; protezione antincastro anteriore (FUP)

    Versione originale del regolamento

    GU L 185 del 17.7.2010, pag. 56

    N2, N3

    ▼M5

    94

    Protezione degli occupanti in caso di collisione frontale

    Serie di modifiche 04

    GU L 392 del 5.11.2021, pag. 1

    M1, N1

    95

    Protezione degli occupanti in caso di urto laterale

    Serie di modifiche 05

    GU L 392 del 5.11.2021, pag. 62

    M1, N1

    ▼B

    97

    Sistemi di allarme per veicoli (SAV)

    serie di modifiche 01

    GU L 122 dell’8.5.2012, pag. 19

    M1, N1 ()

    98

    Proiettori muniti di sorgente luminosa a scarica di gas per veicoli a motore

    serie di modifiche 01

    GU L 176 del 14.6.2014, pag. 64

    M, N

    99

    Sorgenti luminose a scarica di gas destinate a essere usate in gruppi ottici omologati a scarica di gas, montati su veicoli a motore

    versione originale del regolamento

    GU L 320 del 17.12.2018, pag. 45

    M, N

    100

    Sicurezza elettrica

    serie di modifiche 02

    GU L 302 del 28.11.2018, pag. 114

    M, N

    102

    Dispositivo di traino chiuso (CCD); installazione di un tipo omologato di CCD

    Versione originale del regolamento

    GU L 351 del 30.12.2008, pag. 44

    N2, N3, O3, O4

    104

    Contrassegni retroriflettenti (veicoli pesanti e lunghi)

    versione originale del regolamento

    GU L 75 del 14.3.2014, pag. 29

    M2, M3, N, O2, O3, O4

    105

    Veicoli destinati al trasporto di merci pericolose

    Serie di modifiche 05

    GU L 4 del 7.1.2012, pag. 30

    N,O

    107

    ►C1  Costruzione generale dei veicoli di categoria M2 o M3  ◄

    serie di modifiche 07

    GU L 52 del 23.2.2018, pag. 1.

    M2, M3

    108

    Pneumatici ricostruiti per autovetture e relativi rimorchi

    versione originale del regolamento

    GU L 181 del 4.7.2006, pag. 1

    M1, O1, O2

    109

    Pneumatici ricostruiti per veicoli commerciali e loro rimorchi

    versione originale del regolamento

    GU L 181 del 4.7.2006, pag. 1

    M2, M3, N, O3, O4

    110

    Componenti specifici per GNC e GNL

    serie di modifiche 01

    GU L 166 del 30.6.2015, pag. 1

    M, N

    112

    Proiettori per veicoli a motore che emettono un fascio anabbagliante asimmetrico o un fascio abbagliante asimmetrico o entrambi e muniti di lampade a incandescenza e/o moduli LED

    serie di modifiche 01

    GU L 250 del 22.8.2014, pag. 67

    M, N

    114

    Sistemi di airbag sostitutivi

    Versione originale del regolamento

    GU L 373 del 27.12.2006, pag. 272

    M1, N1

    115

    Impianti specifici di trasformazione a GPL e GNC

    versione originale del regolamento

    GU L 323 del 7.11.2014, pag. 91

    M, N

    116

    Protezione degli autoveicoli contro l’uso non autorizzato

    versione originale del regolamento

    GU L 45 del 16.2.2012, pag. 1

    M1, N1 ()

    117

    Pneumatici, rispetto alle emissioni sonore prodotte dal rotolamento, l’aderenza sul bagnato e la resistenza al rotolamento (classi C1, C2 e C3)

    serie di modifiche 02

    GU L 218 del 12.8.2016, pag. 1

    M, N, O

    ▼M5

    118

    Resistenza al fuoco dei materiali utilizzati negli interni degli autobus

    Serie di modifiche 03

    GU L 48 del 21.2.2020, pag. 26

    M3

    ▼B

    119

    Luci di svolta

    serie di modifiche 01

    GU L 89 del 25.3.2014, pag. 101

    M, N

    121

    Collocazione e identificazione dei comandi manuali, delle spie e degli indicatori

    Serie di modifiche 01

    GU L 5 dell’8.1.2016, pag. 9

    M, N

    ▼M5

    122

    Impianti di riscaldamento dei veicoli

    Versione originale del regolamento

    GU L 19 del 24.1.2020, pag. 42

    M, N, O

    ▼B

    123

    Sistemi di illuminazione anteriori autoorientanti (fari adattativi - AFS) per autoveicoli

    Serie di modifiche 01

    GU L 49 del 20.2.2019, pag. 24

    M, N

    124

    Ruote sostitutive

    Versione originale del regolamento

    GU L 375 del 27.12.2006, pag. 568

    M1, N1, O1, O2

    125

    Campo di visibilità anteriore

    serie di modifiche 01

    GU L 20 del 25.1.2018, pag. 16

    M1

    ▼M5

    126

    Dispositivi di separazione

    Versione originale del regolamento

    GU L 35 del 7.2.2020, pag. 37

    M1

    127

    Sicurezza dei pedoni

    Serie di modifiche 02

    GU L 154 del 15.5.2020, pag. 1

    M1, N1

    ▼B

    128

    Sorgenti luminose a diodi fotoemettitori (LED)

    versione originale del regolamento

    GU L 320 del 17.12.2018, pag. 63

    M, N, O

    129

    Dispositivi avanzati di ritenuta per bambini

    versione originale del regolamento

    GU L 97 del 29.3.2014, pag. 21

    M, N

    130

    Sistema di avviso di deviazione dalla corsia

    Versione originale del regolamento

    GU L 178 del 18.6.2014, pag. 29

    M2, M3, N2, N3 ()

    131

    Sistemi avanzati di frenata di emergenza

    serie di modifiche 01

    GU L 214 del 19.7.2014, pag. 47

    M2, M3, N2, N3 ()

    134

    Sicurezza dell’idrogeno

    versione originale del regolamento

    GU L 129 del 17.5.2019, pag. 43

    M, N

    ▼M5

    135

    Urto laterale contro un palo

    Serie di modifiche 01

    GU L 103 del 3.4.2020, pag. 12

    M1, N1

    137

    Urto frontale su tutta la larghezza

    Serie di modifiche 02

    GU L 392 del 5.11.2021, pag. 130

    M1, N1

    ▼B

    139

    Sistemi di assistenza alla frenata

    Versione originale del regolamento

    GU L 269 del 26.10.2018, pag. 1

    M1, N1

    140

    Sistemi elettronici di controllo della stabilità

    Versione originale del regolamento

    GU L 269 del 26.10.2018, pag. 17

    M1, N1

    ▼M5

    141

    Sistemi di monitoraggio della pressione degli pneumatici

    Serie di modifiche 01

    GU L 323 del 13.9.2021, pag. 1

    M, N, O

    142

    Montaggio degli pneumatici

    Serie di modifiche 01

    GU L 293 del 16.8.2021, pag. 34

    M, N, O

    145

    Ancoraggi di ritenuta per bambini

    Versione originale del regolamento

    GU L 324 del 13.12.2019, pag. 47

    M1, N1

    ▼M5

    148

    Dispositivi di segnalazione luminosa

    Versione originale del regolamento

    GU L 347 del 30.9.2021, pag. 123

    M, N, O

    149

    Dispositivi di illuminazione della strada

    Versione originale del regolamento

    GU L 347 del 30.9.2021, pag. 173

    M, N, O

    150

    Dispositivi retroriflettenti

    Versione originale del regolamento

    GU L 347 del 30.9.2021, pag. 297

    M, N, O

    151

    Sistema di monitoraggio degli angoli morti per il rilevamento di biciclette

    Versione originale del regolamento

    GU L 360 del 30.10.2020, pag. 48

    M2, M3, N2, N3

    152

    Sistemi avanzati di frenata di emergenza (AEBS)

    Versione originale del regolamento

    GU L 360 del 30.10.2020, pag. 66

    M1, N1

    153

    Sicurezza del motopropulsore elettrico in caso di tamponamento

    Versione originale del regolamento

    GU L 82 del 9.3.2021, pag. 1

    M1, N1

    155

    Cibersicurezza e sistemi di gestione della cibersicurezza

    Versione originale del regolamento

    GU L 82 del 9.3.2021, pag. 30

    M, N, O

    157

    Sistema automatizzato di mantenimento della corsia

    Versione originale del regolamento

    GU L 82 del 9.3.2021, pag. 75

    M1

    158

    Dispositivi per la visibilità o il rilevamento nella zona posteriore

    Versione originale del regolamento

    GU L 184 del 25.5.2021, pag. 20

    M, N

    159

    Sistema di monitoraggio alla partenza del veicolo (MOIS)

    Versione originale del regolamento

    GU L 184 del 25.5.2021, pag. 62

    M2, M3, N2, N3

    ▼M4

    160

    Registratore di dati di evento (EDR)

    Serie di modifiche 01

    GU L 265 del 26.7.2021, pag. 3

    M1, N1

    ▼M5

    161

    Sistema di bloccaggio

    Versione originale del regolamento

    GU L 470 del 30.12.2021, pag. 1

    M1, N1

    162

    Immobilizzatori

    Versione originale del regolamento

    GU L 470 del 30.12.2021, pag. 23

    M1, N1

    163

    Sistemi di allarme per veicoli

    Versione originale del regolamento

    GU L 470 del 30.12.2021, pag. 48

    M1, N1

    ▼B

    ▼C1

    (1)   

    I regolamenti UNECE nn. 1, 8 e 20 non si applicano per l’omologazione UE dei veicoli.

    (2)   

    Il montaggio obbligatorio di una funzione di controllo della stabilità è richiesto in conformità ai regolamenti UNECE. È tuttavia obbligatorio anche per i veicoli della categoria N1.

    (3)   

    Se il costruttore di un veicolo dichiara che il veicolo è idoneo al traino di carichi [punto 2.11.5 della scheda informativa di cui all’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/858] e una qualsiasi parte di un dispositivo di accoppiamento meccanico idoneo, sia esso montato o meno sul tipo di veicolo a motore, può (anche solo parzialmente) oscurare una componente luminosa e/o lo spazio per il montaggio e il fissaggio della targa d’immatricolazione posteriore, si applica quanto segue:


    — le istruzioni del veicolo a motore (p. es. il manuale del proprietario o il libretto di istruzioni del veicolo) devono specificare chiaramente che non è consentito il montaggio di un dispositivo di accoppiamento meccanico che non possa essere facilmente rimosso o riposizionato;

    — le istruzioni devono inoltre specificare chiaramente che, una volta montato, il dispositivo di accoppiamento meccanico deve sempre essere rimosso o riposizionato quando non è in uso; e

    — in caso di omologazione di un sistema di un veicolo a norma del regolamento UNECE n. 55, deve essere garantito che siano integralmente rispettate le disposizioni relative alla rimozione, al riposizionamento e/o alla posizione alternativa per quanto concerne le componenti luminose e/o lo spazio per il montaggio e il fissaggio della targa d’immatricolazione posteriore.

    (4)   

    Riguarda solo i dispositivi di limitazione della velocità (SLD) e il loro montaggio obbligatorio sui veicoli delle categorie M2, M3, N2 e N3.

    (5)   

    Sui veicoli di categoria M1 e N1 vanno montati dispositivi di protezione dall’uso non autorizzato, mentre sui veicoli di categoria M1 vanno montati sistemi di immobilizzazione.

    (6)   

    Si veda la nota esplicativa 4 alla tabella dell’allegato II.

    (7)   

    Per i veicoli di categoria M1 con massa massima ≤ 3 500 kg e della categoria N1 non dotati di ruote gemelle su un asse.

    ▼B

    ►M5  (8)   

    Il regolamento UNECE n. 90 si applica ai fini della messa a disposizione sul mercato o della messa in circolazione di:


    a)  nuovi insiemi di guarnizioni di ricambio per freni per tipi di veicoli delle categorie seguenti:

    i)  categoria M1 con una massa massima ammissibile a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate; categoria M2 con una massima ammissibile a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate; categorie N1, O1 e O2, per cui è rilasciata l’omologazione conformemente ai regolamenti UNECE n. 13 o n. 13-H dopo il 7 aprile 1998;

    ii)  categoria M1 con una massima ammissibile a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate; categoria M2 con una massima ammissibile a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate; categorie M3, N2, N3, O3 e O4, per cui è rilasciata l’omologazione conformemente ai regolamenti UNECE n. 13 o n. 13-H dopo il 1o novembre 2014;

    b)  nuovi dischi e tamburi di ricambio per freni per tipi di veicoli delle categorie seguenti:

    i)  categorie M1 e N1, per cui è rilasciata l’omologazione conformemente ai regolamenti UNECE n. 13 o n. 13-H dopo il 1o novembre 2016;

    ii)  categorie O1 e O2, per cui è rilasciata l’omologazione conformemente al regolamento UNECE n. 13 dopo il 1o novembre 2016;

    c)  nuovi dischi di ricambio per freni per tipi di veicoli delle categorie M2, M3, N2, N3, O3 e O4, per cui è rilasciata l’omologazione conformemente al regolamento UNECE n. 13 dopo il 1o novembre 2014;

    d)  nuovi tamburi di ricambio per freni per tipi di veicoli delle categorie M2, M3, N2, N3, O3 e O4, per cui è rilasciata l’omologazione conformemente al regolamento UNECE n. 13 dopo il 1o novembre 2016.

     ◄

    Note alla tabella

    ▼C1

    La serie di modifiche indicata nella tabella riflette la versione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea senza pregiudicare la serie di modifiche da rispettare in base alle disposizioni transitorie ivi contenute.

    La conformità a una serie di modifiche adottata successivamente rispetto alla serie particolare indicata nella tabella è accettata come alternativa.

    Le date specificate nella pertinente serie di modifiche dei regolamenti UNECE elencati nella tabella, per quanto concerne gli obblighi delle parti contraenti dell’“accordo del 1958 riveduto”, legate alla prima immatricolazione, alla messa in circolazione, alla messa a disposizione sul mercato, alla vendita, al riconoscimento delle omologazioni, e ogni disposizione analoga, si applicano obbligatoriamente ai fini degli articoli 48 e 50 del regolamento (UE) 2018/858, tranne qualora all’allegato II del presente regolamento siano specificate date alternative, nel qual caso si applicano queste ultime. In alcuni casi le disposizioni transitorie di un regolamento UNECE elencato nella tabella prevedono che, a decorrere da una certa data, le parti contraenti dell’“accordo del 1958 riveduto” che applicano una determinata serie di modifiche di tale regolamento UNECE non siano obbligate ad accettare o possano rifiutare di accettare, ai fini dell’omologazione nazionale o regionale, un tipo omologato in conformità di una serie precedente di modifiche, o una formulazione con una finalità e un significato analoghi. Ciò va interpretato come disposizione che obbliga le autorità nazionali a considerare i certificati di conformità non più validi ai fini dell’articolo 48 del regolamento (UE) 2018/858, tranne qualora all’allegato II del presente regolamento siano specificate date alternative, nel qual caso si applicano queste ultime.

    ▼B

    ►M5  

    Un’omologazione internazionale globale di un tipo di veicolo di carattere universale rilasciata per un tipo di veicolo della categoria M1 ai sensi del regolamento UNECE n. 0 (GU L 135 del 31.5.2018, pag. 1), comprendente l’omologazione ai sensi dei regolamenti UNECE interessati di cui all’elenco nel presente allegato, è da considerarsi equivalente a un’omologazione UE rilasciata ai sensi del presente regolamento.

     ◄




    ALLEGATO II

    Elenco dei requisiti di cui all’articolo 4, paragrafo 5, e all’articolo 5, paragrafo 3, nonché delle date di cui all’articolo 16



    Oggetto

    Atti normativi

    Ulteriori disposizioni tecniche specifiche

    M1

    M2

    M3

    N1

    N2

    N3

    O1

    O2

    O3

    O4

    S

    T

    U

    Componente

    Requisiti concernenti

    A  SISTEMI DI RITENUTA, PROVE D’URTO, INTEGRITÀ DEL SISTEMA DI ALIMENTAZIONE E SICUREZZA DELL’ELETTRICITÀ AD ALTO VOLTAGGIO

    A1 Finiture interne

    Regolamento UNECE n. 21

     

    A

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    A2 Sedili e poggiatesta

    Regolamento UNECE n. 17

     

    A

    A

    A

    A

    A

    A

     

     

     

     

     

     

    A3 Sedili di autobus

    Regolamento UNECE n. 80

     

     

    A

    A

     

     

     

     

     

     

     

     

    A

    A4 Ancoraggi delle cinture di sicurezza

    Regolamento UNECE n. 14

     

    A

    A

    A

    A

    A

    A

     

     

     

     

     

     

    A5 Cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta

    Regolamento UNECE n. 16

     

    A

    A

    A

    A

    A

    A

     

     

     

     

    A

    A

    A6 Cicalini delle cinture di sicurezza

    Regolamento UNECE n. 16

     

    A

    A

    A

    A

    A

    A

     

     

     

     

     

     

    A7 Dispositivi di separazione

    Regolamento UNECE n. 126

     

    X

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    B

     

    ▼M5

    A8 Ancoraggi di ritenuta per bambini

    Regolamento UNECE n. 145 (11)

     

    A

    (1)

    (1)

    (1)

    (1)

    (1)

     

     

     

     

     

     

    A9 Sistemi di ritenuta per bambini

    Regolamento UNECE n. 44

     

    (1)

    (1)

    (1)

    (1)

    (1)

    (1)

     

     

     

     

    (12)

    (12)

    ▼B

    A10 Dispositivi avanzati di ritenuta per bambini

    Regolamento UNECE n. 129

     

    X

    X

    X

    X

    X

    X

     

     

     

     

    B

    B

    A11 Protezione antincastro anteriore

    Regolamento UNECE n. 93

     

     

     

     

     

    A

    A

     

     

     

     

    A

    A

    A12 Protezione antincastro posteriore

    Regolamento UNECE n. 58

     

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A13 Protezione laterale

    Regolamento UNECE n. 73

     

     

     

     

     

    A

    A

     

     

    A

    A

     

     

    A14 Sicurezza dei serbatoi del combustibile

    Regolamento UNECE n. 34

     

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

     

    A15 Sicurezza del gas di petrolio liquefatto

    Regolamento UNECE n. 67

     

    A

    A

    A

    A

    A

    A

     

     

     

     

     

    A

    A16 Sicurezza del gas naturale compresso e liquefatto

    Regolamento UNECE n. 110

     

    A

    A

    A

    A

    A

    A

     

     

     

     

     

    A

    A17 Sicurezza dell’idrogeno

    Regolamento UNECE n. 134

     

    A

    A

    A

    A

    A

    A

     

     

     

     

     

    A

    ▼M5

    A18 Qualificazione del materiale degli impianti a idrogeno

    Regolamento (UE) 2021/535,

    allegato XIV

     

    A

    A

    A

    A

    A

    A

     

     

     

     

     

    A

    ▼B

    A19 Sicurezza elettrica in uso

    Regolamento UNECE n. 100

     

    A

    A

    A

    A

    A

    A

     

     

     

     

     

     

    A20 Urto frontale parziale (offset)

    Regolamento UNECE n. 94

    ►C1  Si applica ai veicoli delle categorie M1 con massa massima ≤ 3 500 kg e N1 con massa massima ◄ ≤ 2 500 kg. Ai veicoli con massa massima > 2 500 kg si applicano le date di cui alla nota B.

    A

     

     

    A

     

     

     

     

     

     

     

     

    A21 Urto frontale su tutta la larghezza

    Regolamento UNECE n. 137

    L’uso del dispositivo antropomorfo di prova (crash dummy) «Hybrid III» è ammesso fino a quando l’uso del dispositivo di prova per la ritenuta degli occupanti umani «THOR» non sarà previsto dal regolamento UNECE.

    B

     

     

    B

     

     

     

     

     

     

     

     

    A22 Protezione del conducente dal meccanismo dello sterzo in caso d’urto

    Regolamento UNECE n. 12

     

    A

     

     

    A

     

     

     

     

     

     

    A

     

    A23 Airbag sostitutivi

    Regolamento UNECE n. 114

     

    X

     

     

    X

     

     

     

     

     

     

    B

     

    A24 Urto della cabina

    Regolamento UNECE n. 29

     

     

     

     

    A

    A

    A

     

     

     

     

     

     

    A25 Urto laterale

    Regolamento UNECE n. 95

    ►C1  Si applica a tutti i veicoli delle categorie M1 e N1, compresi ◄ quelli nei quali il punto R del sedile più basso si trova a > 700 mm dal suolo. Ai veicoli nei quali il punto R del sedile più basso si trova a > 700 mm dal suolo si applicano le date di cui alla nota B.

    A

     

     

    A

     

     

     

     

     

     

     

     

    A26 Urto laterale contro un palo

    Regolamento UNECE n. 135

     

    B

     

     

    B

     

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M5

    A27 Urto posteriore

    Regolamento UNECE n. 153 (13)

     

    B

     

     

    B

     

     

     

     

     

     

     

     

    ▼B

    Requisiti concernenti

    B  UTENTI VULNERABILI DELLA STRADA, CAMPO VISIVO E VISIBILITÀ

    B1 Protezione di gambe e testa dei pedoni

    Regolamento UNECE n. 127

     

    A

     

     

    A

     

     

     

     

     

     

     

     

    B2 Zona d’urto estesa della testa

    Regolamento UNECE n. 127

    L’area di prova corrispondente alla testa di bambini e adulti è circoscritta dalla «distanza di inviluppo per gli adulti» pari a 2 500 mm o dalla «linea di riferimento posteriore del parabrezza», se più avanzata. L’urto della testa contro i montanti A, la zona sovrastante il parabrezza e la capote è escluso ma va monitorato.

    C

     

     

    C

     

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M5

    B3 Sistema di protezione frontale

    Regolamento (UE) 2021/535,

    allegato XII

     

    X

     

     

    X

     

     

     

     

     

     

    A

     

    B4 Sistemi avanzati di frenata di emergenza per pedoni e ciclisti

    Regolamento UNECE n. 152

     

    C

     

     

    C

     

     

     

     

     

     

     

     

    B5 Avvertimento di collisione con pedoni e ciclisti

    Regolamento UNECE n. 159

     

     

    B

    B

     

    B

    B

     

     

     

     

    B

     

    B6 Sistema di monitoraggio degli angoli morti

    Regolamento UNECE n. 151

     

     

    B

    B

     

    B

    B

     

     

     

     

    B

     

    B7 Rilevamento in retromarcia

    Regolamento UNECE n. 158

     

    B

    B

    B

    B

    B

    B

     

     

     

     

    B

     

    ▼B

    B8 Campo visivo anteriore

    Regolamento UNECE n. 125

    ►C1  Si applica ai veicoli delle categorie M1 e N1  ◄

    A

     

     

    C

     

     

     

     

     

     

     

     

    B9 Visione diretta nei veicoli pesanti

     

     

     

    D

    D

     

    D

    D

     

     

     

     

     

     

    B10 Vetri di sicurezza

    Regolamento UNECE n. 43

     

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

     

    A

    ▼M5

    B11 Sbrinamento/disappannamento

    Regolamento (UE) 2021/535,

    allegato VI

     

    A

    (2)

    (2)

    (2)

    (2)

    (2)

     

     

     

     

     

     

    B12 Lavacristalli/tergicristalli

    Regolamento (UE) 2021/535,

    allegato IV

     

    A

    (3)

    (3)

    (3)

    (3)

    (3)

     

     

     

     

    A

     

    ▼B

    B13 Dispositivi per la visione indiretta

    Regolamento UNECE n. 46

     

    A

    A

    A

    A

    A

    A

     

     

     

     

     

    A

    Requisiti concernenti

    C  TELAIO, FRENI, PNEUMATICI E STERZO DEL VEICOLO

    C1 Sterzo

    Regolamento UNECE n. 79

     

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

     

     

    C2 Sistema di avviso di deviazione dalla corsia

    Regolamento UNECE n. 130

     

     

    (4)

    (4)

     

    (4)

    (4)

     

     

     

     

     

     

    ▼M5

    C3 Sistema di emergenza di mantenimento della corsia

    Regolamento (UE) 2021/646

     

    (6)

     

     

    (6)

     

     

     

     

     

     

     

     

    ▼B

    C4 Frenatura

    Regolamento UNECE n. 13

    Regolamento UNECE n. 13-H

     

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

     

     

    C5 Ricambi per freni

    Regolamento UNECE n. 90

     

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    A

     

    ▼M5

    C6 Assistenza alla frenata

    Regolamento UNECE n. 139 (14)

     

    A

     

     

    A

     

     

     

     

     

     

     

     

    C7 Controllo della stabilità

    Regolamento UNECE n. 13

    Regolamento UNECE n. 140 (15)

     

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

     

     

    ▼B

    C8 Sistemi avanzati di frenata di emergenza nei veicoli pesanti

    Regolamento UNECE n. 131

     

     

    (4)

    (4)

     

    (4)

    (4)

     

     

     

     

     

     

    ▼M5

    C9 Sistemi avanzati di frenata di emergenza nei veicoli leggeri

    Regolamento UNECE n. 152

     

    B

     

     

    B

     

     

     

     

     

     

     

     

    ▼B

    C10 Sicurezza ed efficienza ambientale degli pneumatici

    Regolamento UNECE n. 30

    Regolamento UNECE n. 54

    Regolamento UNECE n. 117

    Deve essere garantita anche una procedura di prova per gli pneumatici usati; si applicano le date di cui alla nota C.

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

     

    A

    C11 Ruote di scorta e sistemi antiforatura

    Regolamento UNECE n. 64

     

    (1)

     

     

    (1)

     

     

     

     

     

     

     

     

    C12 Pneumatici rigenerati

    Regolamento UNECE n. 108

    Regolamento UNECE n. 109

     

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

     

    A

    ▼M5

    C13 Monitoraggio della pressione degli pneumatici nei veicoli leggeri

    Regolamento UNECE n. 141 (16)

    Si applica ai veicoli delle categorie M1 con massa massima ≤ 3 500  kg e N1.

    A

     

     

    B

     

     

     

     

     

     

     

     

    C14 Monitoraggio della pressione degli pneumatici nei veicoli pesanti

    Regolamento UNECE n. 141

     

     

    B

    B

     

    B

    B

     

     

    B

    B

     

     

    ▼B

    C15 Montaggio degli pneumatici

    Regolamento UNECE n. 142

    Si applica a tutte le categorie di veicoli

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

     

     

    C16 Ruote sostitutive

    Regolamento UNECE n. 124

     

    X

     

     

    X

     

     

    X

    X

     

     

     

    B

    Requisiti concernenti

    D  STRUMENTI DI BORDO, IMPIANTO ELETTRICO, ILLUMINAZIONE DEL VEICOLO E PROTEZIONE DALL’USO NON AUTORIZZATO, COMPRESI GLI ATTACCHI INFORMATICI

    D1 Segnalatore acustico

    Regolamento UNECE n. 28

     

    A

    A

    A

    A

    A

    A

     

     

     

     

     

    A

    D2 Perturbazioni radioelettriche (compatibilità elettromagnetica)

    Regolamento UNECE n. 10

     

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    ▼M5

    D3 Protezione dall’uso non autorizzato, sistemi di immobilizzazione e di allarme

    Regolamento UNECE n. 18

    Regolamento UNECE n. 97

    Regolamento UNECE n. 116

    Regolamento UNECE n. 161

    Regolamento UNECE n. 162

    Regolamento UNECE n. 163

     

    A

    (1)

    (1)

    A

    (1)

    (1)

     

     

     

     

    A

    A

    D4 Protezione del veicolo dagli attacchi informatici

    Regolamento UNECE n. 155

     

    B

    B

    B

    B

    B

    B

     

     

     

     

    B

    B

    ▼B

    D5 Tachimetro

    Regolamento UNECE n. 39

     

    A

    A

    A

    A

    A

    A

     

     

     

     

     

     

    D6 Contachilometri

    Regolamento UNECE n. 39

     

    A

    A

    A

    A

    A

    A

     

     

     

     

     

     

    D7 Dispositivi di limitazione della velocità

    Regolamento UNECE n. 89

     

     

    A

    A

     

    A

    A

     

     

     

     

     

    A

    ▼M3

    D8 Adattamento intelligente della velocità

    Regolamento delegato (UE) 2021/1958 della Commissione (9)

     

    B

    B

    B

    B

    B

    B

     

     

     

     

    B

     

    ▼B

    D9 Identificazione di comandi, spie e indicatori

    Regolamento UNECE n. 121

     

    A

    A

    A

    A

    A

    A

     

     

     

     

     

     

    D10 Impianti di riscaldamento

    Regolamento UNECE n. 122

     

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

     

    A

    ▼M5

    D11 Dispositivi di segnalazione luminosa

    Regolamento UNECE n. 4

    Regolamento UNECE n. 6

    Regolamento UNECE n. 7

    Regolamento UNECE n. 19

    Regolamento UNECE n. 23

    Regolamento UNECE n. 38

    Regolamento UNECE n. 77

    Regolamento UNECE n. 87

    Regolamento UNECE n. 91

    Regolamento UNECE n. 148

     

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

     

    A

    D12 Dispositivi di illuminazione della strada

    Regolamento UNECE n. 31

    Regolamento UNECE n. 98

    Regolamento UNECE n. 112

    Regolamento UNECE n. 119

    Regolamento UNECE n. 123

    Regolamento UNECE n. 149

     

    X

    X

    X

    X

    X

    X

     

     

     

     

     

    A

    D13 Dispositivi retroriflettenti

    Regolamento UNECE n. 3

    Regolamento UNECE n. 104

    Regolamento UNECE n. 150

     

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

     

    A

    ▼B

    D14 Sorgenti luminosa

    Regolamento UNECE n. 37

    Regolamento UNECE n. 99

    Regolamento UNECE n. 128

     

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

     

    A

    D15 Montaggio dei dispositivi catadiottrici, di segnalazione luminosa e di illuminazione della strada

    Regolamento UNECE n. 48

     

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

     

     

    ▼M5

    D16 Segnalazione di arresto di emergenza

    Regolamento UNECE n. 48

     

    B

    B

    B

    B

    B

    B

     

     

     

     

     

     

    ▼B

    D17 Dispositivi tergifari

    Regolamento UNECE n. 45

     

    (1)

    (1)

    (1)

    (1)

    (1)

    (1)

     

     

     

     

     

    A

    ▼M5

    D18 Indicatori di cambio di marcia

    Regolamento (UE) 2021/535,

    allegato IX

     

    A

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    ▼B

    Requisiti concernenti

    E  CONDUCENTE E COMPORTAMENTO DEL SISTEMA

    ▼M1

    E1 Interfaccia di installazione di dispositivi di tipo alcolock

    Regolamento delegato (UE) 2021/1243 (7) della Commissione

     

    B

    B

    B

    B

    B

    B

     

     

     

     

     

     

    ▼M2

    E2 Avviso di disattenzione e stanchezza del conducente

    Regolamento delegato (UE) 2021/1341 della Commissione (8)

     

    B

    B

    B

    B

    B

    B

     

     

     

     

     

     

    ▼B

    E3 Avviso avanzato della distrazione del conducente

     

    Possono essere presi in considerazione anche sistemi antidistrazione tramite strumenti tecnici

    C

    C

    C

    C

    C

    C

     

     

     

     

     

     

    ▼M5

    E4 Sistema di monitoraggio della disponibilità del conducente

    Regolamento UNECE n. 157

     

    (5)

    (5)

    (5)

    (5)

    (5)

    (5)

     

     

     

     

     

     

    ▼M4

    E5 Registratore di dati di evento

    Regolamento delegato (UE) 2022/545 della Commissione (10)

    Regolamento ONU n. 160

     

    B

    D

    D

    B

    D

    D

     

     

     

     

    B

     

    ▼M5

    E6 Sistemi che sostituiscono il conducente nel controllo del veicolo

    Regolamento UNECE n. 157

     

    (5)

    (5)

    (5)

    (5)

    (5)

    (5)

     

     

     

     

     

     

    E7 Sistemi che forniscono al veicolo informazioni sullo stato dello stesso e sulla zona circostante

    Regolamento UNECE n. 157

     

    (5)

    (5)

    (5)

    (5)

    (5)

    (5)

     

     

     

     

     

     

    ▼B

    E8 Guida in convoglio (platooning)

     

     

     

    (1)

    (1)

     

    (1)

    (1)

     

     

     

     

     

     

    E9 Sistemi che forniscono informazioni sulla sicurezza ad altri utenti della strada

     

     

    (5)

    (5)

    (5)

    (5)

    (5)

    (5)

     

     

     

     

     

     

    Requisiti concernenti

    F  COSTRUZIONE E CARATTERISTICHE GENERALI DEL VEICOLO

    ▼M5

    F1 Alloggiamento della targa di immatricolazione

    Regolamento (UE) 2021/535,

    allegato III

     

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

     

     

    F2 Retromarcia

    Regolamento (UE) 2021/535,

    allegato XI

     

    A

    A

    A

    A

    A

    A

     

     

     

     

     

     

    ▼B

    F3 Serrature e cerniere delle porte

    Regolamento UNECE n. 11

     

    A

     

     

    A

     

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M5

    F4 Predellini, maniglie e pedane

    Regolamento (UE) 2021/535,

    allegato X

     

    A

     

     

    A

    A

    A

     

     

     

     

     

     

    ▼B

    F5 Sporgenze esterne

    Regolamento UNECE n. 26

     

    A

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    F6 Sporgenze esterne delle cabine di veicoli commerciali

    Regolamento UNECE n. 61

     

     

     

     

    A

    A

    A

     

     

     

     

     

     

    ▼M5

    F7 Targhetta regolamentare e numero di identificazione del veicolo

    Regolamento (UE) 2021/535,

    allegato II

     

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

     

     

    F8 Dispositivi di traino

    Regolamento (UE) 2021/535,

    allegato VII

     

    A

    A

    A

    A

    A

    A

     

     

     

     

     

     

    F9 Parafanghi

    Regolamento (UE) 2021/535,

    allegato V

     

    A

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    F10 Sistemi antispruzzi

    Regolamento (UE) 2021/535,

    allegato VIII

     

     

     

     

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

     

    F11 Masse e dimensioni

    Regolamento (UE) 2021/535,

    allegato XIII

     

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

     

     

    ▼B

    F12 Dispositivi di accoppiamento meccanico

    Regolamento UNECE n. 55

    Regolamento UNECE n. 102

     

    (1)

    (1)

    (1)

    (1)

    (1)

    (1)

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    F13 Veicoli destinati al trasporto di merci pericolose

    Regolamento UNECE n. 105

     

     

     

     

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

     

     

    F14 Caratteristiche generali di costruzione degli autobus

    Regolamento UNECE n. 107

     

     

    A

    A

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    F15 Resistenza della sovrastruttura negli autobus

    Regolamento UNECE n. 66

     

     

    A

    A

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    F16 Infiammabilità degli autobus

    Regolamento UNECE n. 118

     

     

     

    A

     

     

     

     

     

     

     

     

    A

    (1)   

    La conformità è obbligatoria se il veicolo ne è provvisto.

    (2)   

    I veicoli di questa categoria devono essere dotati di un adeguato dispositivo di sbrinamento e di disappannamento del parabrezza.

    (3)   

    I veicoli di questa categoria devono essere dotati di lavacristalli e tergicristalli adeguati.

    ▼C1

    (4)   

    Sono esclusi i seguenti veicoli:


    — veicoli trattori di semirimorchi della categoria N2 con massa massima superiore a 3,5 tonnellate ma non superiore a 8 tonnellate;

    — veicoli delle categorie M2 e M3 di classe A, classe I e classe II quali definite al punto 2.1 del regolamento UNECE n. 107;

    — autobus articolati della categoria M3 di classe A, classe I e classe II quali definite al punto 2.1 del regolamento UNECE n. 107;

    — veicoli fuoristrada delle categorie M2, M3, N2 e N3;

    — veicoli per uso speciale delle categorie M2, M3, N2 e N3; e

    — veicoli delle categorie M2, M3, N2 e N3 con più di tre assi.

    ▼B

    (5)   

    La conformità è obbligatoria per i veicoli automatizzati.

    (6)   

    Ai veicoli a motore con sistemi sterzanti idraulici servoassistiti si applicano le date di cui alla nota C. Tali veicoli, tuttavia, sono dotati di un sistema di avviso di deviazione dalla corsia.

    (7)   

    Regolamento delegato (UE) 2021/1243 della Commissione, del 19 aprile 2021, che integra il regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo norme dettagliate in merito all’interfaccia di installazione di dispositivi di tipo alcolock nei veicoli a motore e modifica l’allegato II di tale regolamento (GU L 272 del …, pag. 11).

    (8)   

    Regolamento delegato (UE) 2021/1341 della Commissione, del 23 aprile 2021, che integra il regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo norme dettagliate concernenti le procedure di prova e i requisiti tecnici specifici per l’omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda i sistemi di avviso di disattenzione e stanchezza del conducente e che modifica l’allegato II di tale regolamento (GU L 292 del 16.8.2021, pag. 4).

    (9)   

    Regolamento delegato (UE) 2021/1958 del 23 giugno 2021 che integra il regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo norme dettagliate in merito alle procedure di prova e ai requisiti tecnici specifici per l’omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda i sistemi di adattamento intelligente della velocità e per l’omologazione di tali sistemi come entità tecniche indipendenti, e che ne modifica l’allegato II (GU L 409 del 17.11.2021, pag. 1).

    (10)   

    Regolamento delegato (UE) 2022/545 della Commissione, del 26 gennaio 2022, che integra il regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo norme dettagliate sulle procedure di prova e i requisiti tecnici specifici per l'omologazione dei veicoli a motore relativamente ai registratori di dati di evento e per l'omologazione di tali sistemi come entità tecniche, e che ne modifica l'allegato II (GU L 107 del 5.4.2022, pag. 18).

    ►M5  (11)   

    Le omologazioni rilasciate ai sensi della serie di modifiche 07 del regolamento UNECE n. 14 e le relative estensioni sono da considerarsi equivalenti a un’omologazione rilasciata ai sensi del regolamento UNECE n. 145 (versione originale).

    (12)   

    I sistemi di ritenuta per bambini non integrati in un veicolo a motore, omologati conformemente ai requisiti del regolamento UNECE n. 44 e immessi sul mercato dell’Unione prima del 1o settembre 2023, possono continuare a essere messi a disposizione sul mercato e a essere messi in circolazione fino al 1o settembre 2024.

    (13)   

    Le omologazioni rilasciate ai sensi della serie di modifiche 03 del regolamento UNECE n. 34 e le relative estensioni sono da considerarsi equivalenti a un’omologazione rilasciata ai sensi del regolamento UNECE n. 153 (versione originale).

    (14)   

    Le omologazioni rilasciate ai sensi del regolamento UNECE n. 13-H (versione originale) e le relative estensioni sono da considerarsi equivalenti a un’omologazione rilasciata ai sensi del regolamento UNECE n. 139 (versione originale).

    (15)   

    Le omologazioni rilasciate ai sensi del regolamento UNECE n. 13-H (versione originale) e le relative estensioni sono da considerarsi equivalenti a un’omologazione rilasciata ai sensi del regolamento UNECE n. 140 (versione originale).

    (16)   

    Le omologazioni rilasciate ai sensi delle serie di modifiche 02 del regolamento UNECE n. 64 e le relative estensioni sono da considerarsi equivalenti a un’omologazione rilasciata ai sensi del regolamento UNECE n. 141 (versione originale).

     ◄




    ALLEGATO III

    Modifiche dell’allegato II del regolamento (UE) 2018/858

    L’allegato II del regolamento (UE) 2018/858 è così modificato:

    1) 

    i riferimenti al «regolamento (CE) n. 661/2009» sono così modificati:

    a) 

    nella tabella di cui alla Parte I, nella registrazione relativa alla voce 3A il riferimento nella terza colonna al «regolamento (CE) n. 661/229» è sostituito dal seguente:

    «Regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio ( *1 )

    b) 

    ogni successivo riferimento al «regolamento (CE) n. 661/229» in tutto l’allegato II è sostituito dal riferimento al «regolamento (UE) 2019/2144»;

    2) 

    la parte I è così modificata:

    a) 

    la tabella è così modificata:

    i) 

    è inserita la seguente registrazione dopo la registrazione relativa alla voce 54A:



    «55A

    Urto laterale contro un palo

    Regolamento (UE) 2019/2144

    Regolamento UNECE n. 135

    X

     

     

    X»;

     

     

     

     

     

     

     

    ii) 

    la registrazione relativa alla voce 58 è sostituita dalla seguente:



    «58

    Protezione dei pedoni

    Regolamento (UE) 2019/2144

    Regolamento UNECE n. 127

    X

     

     

    X

     

     

     

     

     

     

    X»;

    iii) 

    le registrazioni relative alle voci 62 e 63 sono sostituite dalle seguenti:



    «62

    Impianto idrogeno

    Regolamento (UE) 2019/2144

    Regolamento UNECE n. 134

    X

    X

    X

    X

    X

    X

     

     

     

     

    X

    63

    Sicurezza generale

    Regolamento (UE) 2019/2144

    X(15)

    X(15)

    X(15)

    X(15)

    X(15)

    X(15)

    X(15)

    X(15)

    X(15)

    X(15)

    X(15)»;

    iv) 

    le registrazioni relative alle voci 65 e 66 sono sostituite dalle seguenti:



    «65

    Sistema avanzato di frenata di emergenza

    Regolamento (UE) 2019/2144

    Regolamento UNECE n. 131

     

    X

    X

     

    X

    X

     

     

     

     

     

    66

    Sistema di avviso di deviazione dalla corsia

    Regolamento (UE) 2019/2144

    Regolamento UNECE n. 130

     

    X

    X

     

    X

    X»;

     

     

     

     

     

    b) 

    le note esplicative sono così modificate:

    i) 

    le note esplicative 3 e 4 sono sostituite dalle seguenti:

    «(3

    Il montaggio di una funzione di controllo della stabilità del veicolo è obbligatorio in conformità all’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/2144.

    (4

    Il montaggio di un sistema elettronico di controllo della stabilità è obbligatorio in conformità all’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/2144.»;

    ii) 

    la nota esplicativa 9A è sostituita dalla seguente:

    «(9A

    Il montaggio di un sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici è obbligatorio in conformità all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2144»;

    iii) 

    la nota esplicativa 15 è sostituita dalla seguente:

    «(15

    La conformità al regolamento (UE) 2019/2144 è obbligatoria; tuttavia, non viene rilasciata un’omologazione di questa specifica voce, poiché essa rappresenta semplicemente la combinazione di singole voci elencate in altri punti della tabella, le quali fanno riferimento al regolamento (UE) 2019/2144»;

    c) 

    nell’appendice 1, la tabella 1 è così modificata:

    i) 

    la registrazione relativa alla voce 46A è sostituita dalla seguente:



    «46A

    Montaggio degli pneumatici

    Regolamento (UE) 2019/2144

    Regolamento UNECE n. 142

     

    B»:

    ii) 

    la registrazione relativa alla voce 58 è sostituita dalla seguente:



    «58

    Protezione dei pedoni

    Regolamento (UE) 2019/2144

    Regolamento UNECE n. 127

     

    C

    Data a partire dalla quale il rilascio dell’omologazione UE sarà rifiutato:

    7 gennaio 2026

    Data a partire dalla quale è vietata l’immatricolazione dei veicoli:

    7 luglio 2034»;

    iii) 

    le registrazioni relative alle voci 62 e 63 sono sostituite dalle seguenti:



    «62

    Impianto a idrogeno

    Regolamento (UE) 2019/2144

    Regolamento UNECE n. 134

     

    X

    63

    Sicurezza generale

    Regolamento (UE) 2019/2144

     

    La conformità al regolamento (UE) 2019/2144 è obbligatoria; tuttavia, non viene rilasciata un’omologazione di questa specifica voce, poiché essa rappresenta semplicemente la combinazione di singole voci elencate in altri punti della tabella, le quali fanno riferimento al regolamento (UE) 2019/2144.»;

    d) 

    la nota esplicativa alla tabella 1 dell’appendice 1, è sostituita dalla seguente:

    «N/A

    Non si applica l’atto normativo. Non può tuttavia essere imposta la conformità a uno o più degli aspetti specifici compresi nell’atto normativo.»;

    e) 

    nell’appendice 1 della parte I, la tabella 2 è così modificata:

    i) 

    la registrazione relativa alla voce 46A è sostituita dalla seguente:



    «46A

    Montaggio degli pneumatici

    Regolamento (UE) 2019/2144

    Regolamento UNECE n. 142

     

    B»;

    ii) 

    la registrazione relativa alla voce 58 è sostituita dalla seguente:



    «58

    Protezione dei pedoni

    Regolamento (UE) 2019/2144

    Regolamento UNECE n. 127

     

    C

    Data a partire dalla quale il rilascio dell’omologazione UE sarà rifiutato:

    7 gennaio 2026

    Data a partire dalla quale è vietata l’immatricolazione dei veicoli:

    7 luglio 2034»;

    iii) 

    le registrazioni relative alle voci 62 e 63 sono sostituite dalle seguenti:



    «62

    Impianto a idrogeno

    Regolamento (UE) 2019/2144

    Regolamento UNECE n. 134

     

    X

    63

    Sicurezza generale

    Regolamento (UE) 2019/2144

     

    La conformità al regolamento (UE) 2019/2144 è obbligatoria; tuttavia, non viene rilasciata un’omologazione di questa specifica voce, poiché essa rappresenta semplicemente la combinazione di singole voci elencate in altri punti della tabella, le quali fanno riferimento al regolamento (UE) 2019/2144.»;

    f) 

    nell’appendice 2, il punto 4 è così modificato:

    ▼C1

    i) 

    la tabella «Parte I: Veicoli appartenenti alla categoria M1» è così modificata:

    ▼B

    — 
    la registrazione relativa alla voce 58 è sostituita dalla seguente:



    «58

    Regolamento UNECE n. 127

    Regolamento (UE) 2019/2144

    (Protezione dei pedoni)

    I veicoli devono essere muniti di un sistema elettronico di frenatura antibloccaggio che agisce su tutte le ruote.

    Si applicano i requisiti del regolamento UNECE n. 127.

    Un eventuale sistema di protezione frontale deve essere parte integrante del veicolo e rispettare pertanto i requisiti del regolamento UNECE n. 127 oppure deve essere omologato come entità tecnica.»;

    — 
    è inserita la seguente registrazione dopo la registrazione relativa alla voce 61:



    «62

    Regolamento UNECE n. 134

    Regolamento (UE) 2019/2144

    (Impianto a idrogeno)

    Si applicano i requisiti del regolamento UNECE n. 134.

    In alternativa deve essere dimostrato che il veicolo è conforme a quanto segue:

    — requisiti sostanziali del regolamento (CE) n. 79/2009 nella versione applicabile al 5 luglio 2022;

    — allegato 100 - Norme tecniche relative ai sistemi di alimentazione dei veicoli a motore alimentati a idrogeno compresso (Giappone);

    — GB/T 24549-2009 veicoli elettrici a celle a combustibile – requisiti di sicurezza (Cina);

    — Norma internazionale ISO 23273:2013 parte 1: «Sicurezza funzionale del veicolo» e parte 2: «Protezione dai rischi legati all’impiego di idrogeno nei veicoli alimentati a idrogeno compresso»; oppure

    — norma SAE J2578 — Sicurezza generale dei veicoli a celle di combustibile»;

    ii) 

    ▼C1

    la tabella «Parte II: Veicoli appartenenti alla categoria N1» è così modificata:

    ▼B

    — 
    la registrazione relativa alla voce 58 è sostituita dalla seguente:



    «58

    Regolamento UNECE n. 127

    Regolamento (UE) 2019/2144

    (Protezione dei pedoni)

    I veicoli devono essere muniti di un sistema elettronico di frenatura antibloccaggio che agisce su tutte le ruote.

    Si applicano i requisiti del regolamento UNECE n. 127.

    Un eventuale sistema di protezione frontale deve essere parte integrante del veicolo e rispettare pertanto i requisiti del regolamento UNECE n. 127 oppure deve essere omologato come entità tecnica.»;

    — 
    è inserita la seguente registrazione dopo la registrazione relativa alla voce 61:



    «62

    Regolamento UNECE n. 134

    Regolamento (UE) 2019/2144

    (Impianto a idrogeno)

    Si applicano i requisiti del regolamento UNECE n. 134.

    In alternativa deve essere dimostrato che il veicolo è conforme a quanto segue:

    — prescrizioni sostanziali del regolamento (CE) n. 79/2009 nella versione applicabile al 5 luglio 2022;

    — allegato 100 - Norme tecniche relative ai sistemi di alimentazione dei veicoli a motore alimentati a idrogeno compresso (Giappone);

    — GB/T 24549-2009 veicoli elettrici a celle a combustibile – requisiti di sicurezza (Cina);

    — Norma internazionale ISO 23273:2013 parte 1: «Sicurezza funzionale del veicolo» e parte 2: «Protezione dai rischi legati all’impiego di idrogeno nei veicoli alimentati a idrogeno compresso»; oppure

    — norma SAE J2578 — Sicurezza generale dei veicoli a celle di combustibile»;

    3) 

    nella Parte II, nella tabella, le registrazioni relative alle voci 58, 65 e 66 sono soppresse;

    4) 

    la parte III è così modificata:

    a) 

    nell’appendice 1, la tabella è così modificata:

    i) 

    la registrazione relativa alla voce 58 è sostituita dalla seguente:



    «58

    Protezione dei pedoni

    Regolamento (UE) 2019/2144

    Regolamento UNECE n. 127

    X

    X»;

     

     

    ii) 

    le registrazioni relative alle voci 62 e 63 sono sostituite dalle seguenti:



    «62

    Impianto a idrogeno

    Regolamento (UE) 2019/2144

    Regolamento UNECE n. 134

    X

    X

    X

    X

    63

    Sicurezza generale

    Regolamento (UE) 2019/2144

    X(15)

    X(15)

    X(15)

    X(15)»;

    iii) 

    le registrazioni relative alle voci 65 e 66 sono sostituite dalle seguenti:



    «65

    Sistema avanzato di frenata di emergenza

    Regolamento (UE) 2019/2144

    Regolamento UNECE n. 131

     

     

    N/D

    N/D

    66

    Sistema di avviso di deviazione dalla corsia

    Regolamento (UE) 2019/2144

    Regolamento UNECE n. 130

     

     

    N/D

    N/D»;

    b) 

    nell’appendice 2 la tabella è così modificata:

    i) 

    è inserita la seguente registrazione dopo la registrazione relativa alla voce 54A:



    «55A

    Urto laterale contro un palo

    Regolamento (UE) 2019/2144

    Regolamento UNECE n. 135

    N/D

     

     

    N/D»;

     

     

     

     

     

     

    ii) 

    la registrazione relativa alla voce 58 è sostituita dalla seguente:



    «58

    Protezione dei pedoni

    Regolamento (UE) 2019/2144

    Regolamento UNECE n. 127

    N/D

     

     

    N/D»;

     

     

     

     

     

     

    iii) 

    le registrazioni relative alle voci 62 e 63 sono sostituite dalle seguenti:



    «62

    Impianto a idrogeno

    Regolamento (UE) 2019/2144

    Regolamento UNECE n. 134

    X

    X

    X

    X

    X

    X

     

     

     

     

    63

    Sicurezza generale

    Regolamento (UE) 2019/2144

    X(15)

    X(15)

    X(15)

    X(15)

    X(15)

    X(15)

    X(15)

    X(15)

    X(15)

    X(15)»;

    iv) 

    le registrazioni relative alle voci 65 e 66 sono sostituite dalle seguenti:



    «65

    Sistema avanzato di frenata di emergenza

    Regolamento (UE) 2019/2144

    Regolamento UNECE n. 131

     

    N/D

    N/D

     

    N/D

    N/D

     

     

     

     

    66

    Sistema di avviso di deviazione dalla corsia

    Regolamento (UE) 2019/2144

    Regolamento UNECE n. 130

     

    N/D

    N/D

     

    N/D

    N/D»;

     

     

     

     

    c) 

    l’appendice 3 è così modificata:

    i) 

    nella tabella è inserita la seguente registrazione dopo la registrazione relativa alla voce 54A:



    «55A

    Urto laterale contro un palo

    Regolamento (UE) 2019/2144

    Regolamento UNECE n. 135

    N/D»;

    ii) 

    nella tabella, la registrazione relativa alla voce 58 è sostituita dalla seguente:



    «58

    Protezione dei pedoni

    Regolamento (UE) 2019/2144

    Regolamento UNECE n. 127

    G»;

    iii) 

    nella tabella, le registrazioni relative alle voci 62 e 63 sono sostituite dalle seguenti:



    «62

    Impianto a idrogeno

    Regolamento (UE) 2019/2144

    Regolamento UNECE n. 134

    X

    63

    Sicurezza generale

    Regolamento (UE) 2019/2144

    X(15)»;

    iv) 

    è aggiunto il seguente punto:

    «5. 

    I punti da 1 a 4 si applicano anche ai veicoli della categoria M1 che non sono classificati come veicoli per uso speciale ma che sono dotati di accesso per sedie a rotelle.»;

    d) 

    nell’appendice 4 la tabella è così modificata:

    i) 

    è inserita la seguente registrazione dopo la registrazione relativa alla voce 54A:



    «55A

    Urto laterale contro un palo

    Regolamento (UE) 2019/2144

    Regolamento UNECE n. 135

     

     

    A»;

     

     

     

     

     

     

    ii) 

    la registrazione relativa alla voce 58 è sostituita dalla seguente:



    «58

    Protezione dei pedoni

    Regolamento (UE) 2019/2144

    Regolamento UNECE n. 127

     

     

    A»;

     

     

     

     

     

     

    iii) 

    le registrazioni relative alle voci 62, 63, 65 e 66 sono sostituite dalle seguenti:



    «62

    Impianto a idrogeno

    Regolamento (UE) 2019/2144

    Regolamento UNECE n. 134

    X

    X

    X

    X

    X

     

     

     

     

    63

    Sicurezza generale

    Regolamento (UE) 2019/2144

    X(15)

    X(15)

    X(15)

    X(15)

    X(15)

    X(15)

    X(15)

    X(15)

    X(15)

    65

    Sistema avanzato di frenata di emergenza

    Regolamento (UE) 2019/2144

    Regolamento UNECE n. 131

    N/D

    N/D

     

    N/D

    N/D

     

     

     

     

    66

    Sistema di avviso di deviazione dalla corsia

    Regolamento (UE) 2019/2144

    Regolamento UNECE n. 130

    N/D

    N/D

     

    N/D

    N/D»;

     

     

     

     

    e) 

    nell’appendice 5, nella tabella, le registrazioni relative alle voci 62, 63, 65 e 66 sono sostituite dalle seguenti:



    «62

    Impianto a idrogeno

    Regolamento (UE) 2019/2144

    Regolamento UNECE n. 134

    X

    63

    Sicurezza generale

    Regolamento (UE) 2019/2144

    X(15)

    65

    Sistema avanzato di frenata di emergenza

    Regolamento (UE) 2019/2144

    Regolamento UNECE n. 131

    N/D

    66

    Sistema di avviso di deviazione dalla corsia

    Regolamento (UE) 2019/2144

    Regolamento UNECE n. 130

    N/D»;

    f) 

    nell’appendice 6, nella tabella, le registrazioni relative alle voci 62, 63, 65 e 66 sono sostituite dalle seguenti:



    «62

    Impianto a idrogeno

    Regolamento (UE) 2019/2144

    Regolamento UNECE n. 134

    X

     

    63

    Sicurezza generale

    Regolamento (UE) 2019/2144

    X(15)

    X(15)

    65

    Sistema avanzato di frenata di emergenza

    Regolamento (UE) 2019/2144

    Regolamento UNECE n. 131

    N/D

     

    66

    Sistema di avviso di deviazione dalla corsia

    Regolamento (UE) 2019/2144

    Regolamento UNECE n. 130

    N/D»;

     

    g) 

    le note esplicative sono così modificate:

    i) 

    la nota esplicativa per X è sostituita dalla seguente:

    «X 

    Si applicano le disposizioni di cui al pertinente atto normativo.»;

    ii) 

    le note esplicative 3 e 4 sono sostituite dalle seguenti:

    «(3

    Il montaggio di una funzione di controllo della stabilità del veicolo è obbligatorio in conformità all’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/2144.

    (4

    Il montaggio di un sistema elettronico di controllo della stabilità è obbligatorio in conformità all’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/2144»;

    iii) 

    la nota esplicativa 9A è sostituita dalla seguente:

    «(9A

    Si applica solo se tali veicoli sono muniti di dispositivi disciplinati dal regolamento UNECE n. 64. Tuttavia il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici è obbligatorio ►C1  in conformità all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2144»; ◄

    iv) 

    la nota esplicativa 15 è sostituita dalla seguente:

    «(15

    La conformità al regolamento (UE) 2019/2144 è obbligatoria; tuttavia, non viene rilasciata un’omologazione di questa specifica voce, poiché essa rappresenta semplicemente la combinazione di singole voci elencate in altri punti della tabella pertinente.»;

    v) 

    le note esplicative 16 e 17 sono soppresse.




    ALLEGATO IV

    Disposizioni transitorie di cui all’articolo 15, paragrafo 3



    Regolamento UNECE numero

    Requisiti specifici

    Data ultima per l’immatricolazione di veicoli non conformi e per la vendita o messa in circolazione di componenti non conformi (1)

    117

    Pneumatici, rispetto alle emissioni sonore prodotte dal rotolamento, l’aderenza sul bagnato e la resistenza al rotolamento

    30 aprile 2023

    Gli pneumatici della classe C3 devono essere conformi ai requisiti di fase 2 per la resistenza al rotolamento



    ( *1 ) Regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti di omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli, per quanto riguarda la loro sicurezza generale e la protezione degli occupanti dei veicoli e degli utenti vulnerabili della strada, che modifica il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 78/2009, (CE) n. 79/2009 e (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti della Commissione (CE n. 631/2009, (UE) n. 406/2010, (UE) n. 672/2010, (UE) n. 1003/2010, (UE) n. 1005/2010, (UE) n. 1008/2010, (UE) n. 1009/2010, (UE) n. 19/2011, (UE) n. 109/2011, (UE) n. 458/2011, (UE) n. 65/2012, (UE) n. 130/2012, (UE) n. 347/2012, (UE) n. 351/2012, (UE) n. 1230/2012 e (UE) 2015/166 (GU L 325 del 16.12.2019, pag. 1).»;

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