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Document 02009R1224-20241011
Council Regulation (EC) No 1224/2009 of 20 November 2009 establishing a Union control system for ensuring compliance with the rules of the common fisheries policy, amending Regulations (EC) No 847/96, (EC) No 2371/2002, (EC) No 811/2004, (EC) No 768/2005, (EC) No 2115/2005, (EC) No 2166/2005, (EC) No 388/2006, (EC) No 509/2007, (EC) No 676/2007, (EC) No 1098/2007, (EC) No 1300/2008, (EC) No 1342/2008 and repealing Regulations (EEC) No 2847/93, (EC) No 1627/94 and (EC) No 1966/2006
Consolidated text: Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006
Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006
Il testo consolidato potrebbe non includere le seguenti modifiche:
Atto modificativo | Tipo di modifica | Suddivisione interessata | Data di entrata in vigore |
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32023R2842 | modificato da | articolo 73 paragrafo 9 | 10/01/2026 |
32023R2842 | modificato da | articolo 24 | 10/01/2026 |
32023R2842 | modificato da | articolo 19a | 10/01/2026 |
32023R2842 | modificato da | articolo 109 paragrafo 2 | 10/01/2026 |
32023R2842 | modificato da | articolo 39 paragrafo 1 testo | 10/01/2028 |
32023R2842 | modificato da | articolo 22 | 10/01/2026 |
32023R2842 | modificato da | articolo 26 paragrafo 1 testo | 10/01/2026 |
32023R2842 | modificato da | articolo 26 paragrafo 3 testo | 10/01/2026 |
32023R2842 | modificato da | articolo 64 | 10/01/2026 |
32023R2842 | modificato da | articolo 119a | 10/01/2026 |
32023R2842 | modificato da | articolo 113 paragrafo 1 | 10/01/2026 |
32023R2842 | modificato da | articolo 26 paragrafo 6 testo | 10/01/2026 |
32023R2842 | modificato da | articolo 109 paragrafo 2a | 10/01/2026 |
32023R2842 | modificato da | articolo 4 testo | 10/01/2026 |
32023R2842 | modificato da | articolo 66 | 10/01/2026 |
32023R2842 | modificato da | articolo 37 paragrafo 1 | 10/01/2026 |
32023R2842 | modificato da | articolo 61 | 10/01/2026 |
32023R2842 | modificato da | articolo 71 paragrafo 3 | 10/01/2026 |
32023R2842 | modificato da | articolo 4 punto 7 | 10/01/2026 |
32023R2842 | modificato da | articolo 95 paragrafo 2 | 10/01/2026 |
32023R2842 | modificato da | articolo 109 paragrafo 1 | 10/01/2026 |
32023R2842 | modificato da | articolo 86 | 10/01/2026 |
32023R2842 | modificato da | articolo 23 | 10/01/2026 |
32023R2842 | modificato da | articolo 111a | 10/01/2026 |
32023R2842 | modificato da | articolo 15 | 10/01/2026 |
32023R2842 | modificato da | articolo 88 | 10/01/2026 |
32023R2842 | modificato da | titolo (suddivisione) V capo I | 10/01/2026 |
32023R2842 | modificato da | articolo 111 | 10/01/2026 |
32023R2842 | modificato da | articolo 42 paragrafo 1 testo | 10/01/2026 |
32023R2842 | modificato da | allegato I | 10/01/2026 |
32023R2842 | modificato da | articolo 114 | 10/01/2026 |
32023R2842 | modificato da | articolo 39 paragrafo 2a | 10/01/2028 |
32023R2842 | modificato da | articolo 4 punto 31 | 10/01/2026 |
32023R2842 | modificato da | articolo 49 paragrafo 2 | 10/01/2026 |
32023R2842 | modificato da | articolo 104 paragrafo 1 | 10/01/2026 |
32023R2842 | modificato da | articolo 8 titolo | 10/01/2026 |
32023R2842 | modificato da | articolo 29 paragrafo 3 | 10/01/2026 |
32023R2842 | modificato da | articolo 116 | 10/01/2026 |
32023R2842 | modificato da | articolo 71 paragrafo 5 | 10/01/2026 |
32023R2842 | modificato da | articolo 4 punto 38 | 10/01/2026 |
32023R2842 | modificato da | titolo (suddivisione) VII capo III titolo | 10/01/2026 |
32023R2842 | modificato da | articolo 105 paragrafo 2a | 10/01/2026 |
32023R2842 | modificato da | articolo 41 | 10/01/2028 |
32023R2842 | modificato da | articolo 44 | 10/01/2026 |
32023R2842 | modificato da | articolo 55 | 10/01/2026 |
32023R2842 | modificato da | articolo 9 | 10/01/2026 |
32023R2842 | modificato da | allegato IV | 10/01/2026 |
32023R2842 | modificato da | articolo 113 paragrafo 2 | 10/01/2026 |
32023R2842 | modificato da | titolo (suddivisione) XI capo III titolo | 10/01/2026 |
32023R2842 | modificato da | articolo 6 | 10/01/2026 |
32023R2842 | modificato da | articolo 73 paragrafo 8 | 10/01/2026 |
32023R2842 | modificato da | titolo (suddivisione) IX articolo 93a | 01/01/2026 |
32023R2842 | modificato da | articolo 5 paragrafo 5 testo | 10/01/2026 |
32023R2842 | modificato da | allegato III | 10/01/2026 |
32023R2842 | modificato da | articolo 39 paragrafo 3 | 10/01/2028 |
32023R2842 | modificato da | articolo 110 | 10/01/2026 |
32023R2842 | modificato da | articolo 62 | 10/01/2026 |
32023R2842 | modificato da | articolo 112 | 10/01/2026 |
32023R2842 | modificato da | articolo 105 paragrafo 6 | 10/01/2026 |
32023R2842 | modificato da | articolo 36 paragrafo 2 | 10/01/2026 |
32023R2842 | modificato da | articolo 4 punto 1a | 10/01/2026 |
32023R2842 | modificato da | articolo 35 paragrafo 1 | 10/01/2026 |
32023R2842 | modificato da | articolo 40 paragrafo 6 | 10/01/2028 |
32023R2842 | modificato da | articolo 14 | 10/01/2026 |
32023R2842 | modificato da | articolo 26 paragrafo 2 testo | 10/01/2026 |
32023R2842 | modificato da | articolo 73 paragrafo 1 | 10/01/2026 |
32023R2842 | modificato da | articolo 13 | 10/01/2028 |
32023R2842 | modificato da | articolo 73 paragrafo 2 | 10/01/2026 |
32023R2842 | modificato da | articolo 115 | 10/01/2026 |
32023R2842 | modificato da | articolo 48 paragrafo 1 | 10/01/2026 |
32023R2842 | modificato da | articolo 4 punto 9 | 10/01/2026 |
32023R2842 | modificato da | articolo 4 punto 15a | 10/01/2026 |
32023R2842 | modificato da | articolo 105 paragrafo 5 | 10/01/2026 |
32023R2842 | modificato da | articolo 20 paragrafo 2a | 10/01/2026 |
32023R2842 | modificato da | articolo 4 punto 15 | 10/01/2026 |
32023R2842 | modificato da | articolo 29 paragrafo 3 | 10/01/2026 |
32023R2842 | modificato da | articolo 25 | 10/01/2028 |
32023R2842 | modificato da | articolo 102 paragrafo 3 | 10/01/2026 |
32023R2842 | modificato da | articolo 4 punto 2 | 10/01/2026 |
32023R2842 | modificato da | titolo (suddivisione) VII testo | 10/01/2026 |
32023R2842 | modificato da | articolo 4 punto 35 | 10/01/2026 |
32023R2842 | modificato da | articolo 4 punto 20 | 10/01/2026 |
32023R2842 | modificato da | articolo 4 punto 23 | 10/01/2026 |
32023R2842 | modificato da | articolo 38 | 10/01/2028 |
32023R2842 | modificato da | articolo 107a | 10/01/2026 |
32023R2842 | modificato da | articolo 49 paragrafo 1 testo | 10/01/2026 |
32023R2842 | modificato da | articolo 4 punto 34 | 10/01/2026 |
32023R2842 | modificato da | articolo 4 punto 6 | 10/01/2026 |
32023R2842 | modificato da | articolo 37 paragrafo 4 | 10/01/2026 |
32023R2842 | modificato da | articolo 29 paragrafo 2 testo | 10/01/2026 |
32023R2842 | modificato da | articolo 48 paragrafo 2 testo | 10/01/2026 |
32023R2842 | modificato da | articolo 42 paragrafo 2 testo | 10/01/2026 |
32023R2842 | modificato da | articolo 24 | 10/01/2026 |
32023R2842 | modificato da | articolo 31 | 10/01/2026 |
32023R2842 | modificato da | articolo 17 paragrafo 1b | 10/01/2026 |
32023R2842 | modificato da | articolo 37 paragrafo 2 | 10/01/2026 |
32023R2842 | modificato da | articolo 48 paragrafo 5 | 10/01/2026 |
32023R2842 | modificato da | articolo 40 paragrafo 5 | 10/01/2028 |
32023R2842 | modificato da | articolo 63 | 10/01/2026 |
32023R2842 | modificato da | articolo 45 | 10/01/2026 |
32023R2842 | modificato da | articolo 35 paragrafo 3a | 10/01/2026 |
32023R2842 | modificato da | articolo 43 paragrafo 7 | 10/01/2026 |
32023R2842 | modificato da | articolo 106 paragrafo 3 | 10/01/2026 |
32023R2842 | modificato da | articolo 106 paragrafo 1 | 10/01/2026 |
32023R2842 | modificato da | articolo 104 paragrafo 4 | 10/01/2026 |
32023R2842 | modificato da | articolo 67 | 10/01/2026 |
32023R2842 | modificato da | articolo 82 | 10/01/2026 |
32023R2842 | modificato da | articolo 18 | 10/01/2026 |
32023R2842 | modificato da | articolo 106 paragrafo 4 | 10/01/2026 |
32023R2842 | modificato da | articolo 113 paragrafo 3 | 10/01/2026 |
32023R2842 | modificato da | articolo 73 paragrafo 4 | 10/01/2026 |
32023R2842 | modificato da | articolo 48 paragrafo 4 testo | 10/01/2026 |
32023R2842 | modificato da | articolo 34 | 10/01/2026 |
32023R2842 | modificato da | articolo 4 punto 31 | 10/01/2026 |
32023R2842 | modificato da | articolo 4 punto 22 | 10/01/2026 |
32023R2842 | modificato da | articolo 35 paragrafo 2 | 10/01/2026 |
32023R2842 | modificato da | articolo 105 paragrafo 3a | 10/01/2026 |
32023R2842 | modificato da | articolo 85 | 10/01/2026 |
32023R2842 | modificato da | articolo 107 paragrafo 4 | 10/01/2026 |
32023R2842 | modificato da | articolo 4 punto 10 | 10/01/2026 |
32023R2842 | modificato da | articolo 4 punto 24 | 10/01/2026 |
32023R2842 | modificato da | articolo 60a | 10/01/2026 |
32023R2842 | modificato da | articolo 4 punto 39 | 10/01/2026 |
32023R2842 | modificato da | articolo 20 paragrafo 2b | 10/01/2026 |
32023R2842 | modificato da | articolo 46 | 10/01/2026 |
32023R2842 | modificato da | articolo 119 | 10/01/2026 |
32023R2842 | modificato da | articolo 17 paragrafo 1a | 10/01/2026 |
32023R2842 | modificato da | articolo 107 paragrafo 1 | 10/01/2026 |
32023R2842 | modificato da | articolo 4 punto 28 | 10/01/2026 |
32023R2842 | modificato da | articolo 17 paragrafo 6 | 10/01/2026 |
32023R2842 | modificato da | articolo 5 paragrafo 6 | 10/01/2026 |
32023R2842 | modificato da | articolo 28 | 10/01/2026 |
32023R2842 | modificato da | articolo 102 paragrafo 4 | 10/01/2026 |
32023R2842 | modificato da | articolo 21 | 10/01/2026 |
32023R2842 | modificato da | articolo 4 punto 33 | 10/01/2026 |
32023R2842 | modificato da | articolo 80 paragrafo 4 | 10/01/2026 |
32023R2842 | modificato da | articolo 109 paragrafo 8 | 10/01/2026 |
32023R2842 | modificato da | articolo 4 punto 5 | 10/01/2026 |
32023R2842 | modificato da | articolo 68 | 10/01/2026 |
32023R2842 | modificato da | articolo 59 paragrafo 3 | 10/01/2026 |
32023R2842 | modificato da | articolo 29 paragrafo 1 testo | 10/01/2026 |
32023R2842 | modificato da | articolo 38 | 10/01/2028 |
32023R2842 | modificato da | articolo 15b | 10/01/2026 |
32023R2842 | modificato da | capo IVa | 10/01/2028 |
32023R2842 | modificato da | articolo 4 punto 37 | 10/01/2026 |
32023R2842 | modificato da | articolo 39a | 10/01/2028 |
32023R2842 | modificato da | articolo 48 paragrafo 3 | 10/01/2026 |
32023R2842 | modificato da | articolo 43 paragrafo 5 testo | 10/01/2026 |
32023R2842 | modificato da | articolo 84 | 10/01/2026 |
32023R2842 | modificato da | articolo 109 paragrafo 5 | 10/01/2026 |
32023R2842 | modificato da | titolo (suddivisione) VIII | 10/01/2026 |
32023R2842 | modificato da | articolo 87 | 10/01/2026 |
32023R2842 | modificato da | articolo 19 | 10/01/2026 |
32023R2842 | modificato da | articolo 117 paragrafo 4 | 10/01/2026 |
32023R2842 | modificato da | articolo 30 paragrafo 2 testo | 10/01/2026 |
32023R2842 | modificato da | articolo 15a | 10/01/2026 |
32023R2842 | modificato da | articolo 105 paragrafo 2 comma 1 testo | 10/01/2026 |
32023R2842 | modificato da | articolo 40 paragrafo 1 testo | 10/01/2028 |
32023R2842 | modificato da | articolo 43 paragrafo 6 testo | 10/01/2026 |
32023R2842 | modificato da | titolo (suddivisione) IV capo II sezione 2 titolo | 10/01/2028 |
32023R2842 | modificato da | articolo 7a | 10/01/2026 |
32023R2842 | modificato da | articolo 20 paragrafo 2c | 10/01/2026 |
32023R2842 | modificato da | articolo 4 punto 12 | 10/01/2026 |
32023R2842 | modificato da | articolo 40 paragrafo 2 testo | 10/01/2028 |
32023R2842 | modificato da | articolo 118 paragrafo 5 | 10/01/2026 |
32023R2842 | modificato da | titolo (suddivisione) VII capo I | 10/01/2026 |
32023R2842 | modificato da | articolo 59 paragrafo 2 | 10/01/2026 |
32023R2842 | modificato da | articolo 27 paragrafo 1 testo | 10/01/2026 |
32023R2842 | modificato da | articolo 4 punto 21 | 10/01/2026 |
32023R2842 | modificato da | articolo 95 paragrafo 1 | 10/01/2026 |
32023R2842 | modificato da | articolo 60 | 10/01/2026 |
32023R2842 | modificato da | articolo 109 paragrafo 5 | 10/01/2026 |
32023R2842 | modificato da | articolo 35 paragrafo 3 | 10/01/2026 |
32023R2842 | modificato da | articolo 33 | 10/01/2026 |
32023R2842 | modificato da | articolo 20 paragrafo 1 testo | 10/01/2026 |
32023R2842 | modificato da | articolo 106 paragrafo 2 frase 1 | 10/01/2026 |
32023R2842 | modificato da | articolo 8 paragrafo 2 | 10/01/2026 |
32023R2842 | modificato da | titolo (suddivisione) IX articolo 93b | 01/01/2026 |
32023R2842 | modificato da | articolo 16 | 10/01/2028 |
32023R2842 | modificato da | titolo (suddivisione) V titolo | 10/01/2026 |
32023R2842 | modificato da | articolo 7 | 10/01/2026 |
32023R2842 | modificato da | articolo 105 paragrafo 4 | 10/01/2026 |
32023R2842 | modificato da | titolo (suddivisione) IV capo II titolo | 10/01/2026 |
32023R2842 | modificato da | articolo 17 paragrafo 1 | 10/01/2026 |
32023R2842 | modificato da | articolo 43 paragrafo 2 | 10/01/2026 |
32023R2842 | modificato da | articolo 43 paragrafo 4 testo | 10/01/2026 |
32023R2842 | modificato da | articolo 26 paragrafo 4 testo | 10/01/2026 |
32023R2842 | modificato da | articolo 4 punto 36 | 10/01/2026 |
32023R2842 | modificato da | articolo 71 paragrafo 1 lettera (a) | 10/01/2026 |
32023R2842 | modificato da | articolo 41a | 10/01/2028 |
32023R2842 | modificato da | articolo 43 paragrafo 1 | 10/01/2026 |
32023R2842 | modificato da | articolo 32 | 10/01/2026 |
32023R2842 | modificato da | articolo 30 paragrafo 1 testo | 10/01/2026 |
32023R2842 | modificato da | articolo 65 | 10/01/2026 |
32023R2842 | modificato da | articolo 4 punto 14 | 10/01/2026 |
02009R1224 — IT — 11.10.2024 — 009.001
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Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
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REGOLAMENTO (UE) N. 1379/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, dell'11 dicembre 2013 |
L 354 |
1 |
28.12.2013 |
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REGOLAMENTO (UE) N. 1380/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, dell'11 dicembre 2013 |
L 354 |
22 |
28.12.2013 |
|
REGOLAMENTO (UE) N. 1385/2013 DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 |
L 354 |
86 |
28.12.2013 |
|
REGOLAMENTO (UE) N. 508/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 maggio 2014 |
L 149 |
1 |
20.5.2014 |
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REGOLAMENTO (UE) 2015/812 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 maggio 2015 |
L 133 |
1 |
29.5.2015 |
|
REGOLAMENTO (UE) 2019/473 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 19 marzo 2019 |
L 83 |
18 |
25.3.2019 |
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REGOLAMENTO (UE) 2019/1241 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 giugno 2019 |
L 198 |
105 |
25.7.2019 |
|
REGOLAMENTO (UE) 2023/2842 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 22 novembre 2023 |
L 2842 |
1 |
20.12.2023 |
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REGOLAMENTO (UE) 2024/2594 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 18 settembre 2024 |
L 2594 |
1 |
8.10.2024 |
Rettificato da:
REGOLAMENTO (CE) N. 1224/2009 DEL CONSIGLIO
del 20 novembre 2009
che istituisce un regime di controllo ►M5 ►C2 unionale ◄ ◄ per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento istituisce un regime ►M5 dell'Unione ◄ di controllo, ispezione ed esecuzione («regime di controllo ►M5 dell'Unione ◄ ») per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca.
Articolo 2
Ambito di applicazione
Articolo 2 bis
Applicazione del regime di controllo dell'Unione a determinati segmenti della flotta di Mayotte in quanto regione ultraperiferica
Entro il 30 settembre 2014 la Francia istituisce un regime semplificato e provvisorio di controllo applicabile ai pescherecci di lunghezza complessiva inferiore ai 10 metri e che operano da Mayotte. Tale regime tratta le seguenti questioni:
conoscenza della capacità di pesca;
accesso alle acque di Mayotte;
ottemperanza agli obblighi di dichiarazione;
designazione delle autorità responsabili delle attività di controllo;
misure atte a garantire che l'attuazione delle norme relative ai pescherecci di lunghezza superiore ai 10 metri avvenga in modo non discriminatorio.
Entro il 30 settembre 2020 la Francia presenta alla Commissione un piano d'intervento che stabilisce le misure da adottare per garantire la piena attuazione, a decorrere dal 1o gennaio 2022, del regolamento (CE) n. 1224/2009 per quanto riguarda i pescherecci di lunghezza complessiva inferiore ai 10 metri che operano da Mayotte. Tale piano d'intervento è oggetto di dialogo tra la Francia e la Commissione. La Francia adotta tutti i provvedimenti necessari per attuare detto piano d'intervento.
Articolo 3
Relazione con le disposizioni internazionali e nazionali
Articolo 4
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui al regolamento (CE) n. 2371/2002. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:
«attività di pesca»: attività connessa alla ricerca del pesce, alla cala, alla posa, al traino e al recupero di un attrezzo da pesca, al trasferimento a bordo delle catture, al trasbordo, alla conservazione a bordo, alla trasformazione a bordo, al trasferimento, alla messa in gabbia, all’ingrasso e allo sbarco di pesci e prodotti della pesca;
«norme della politica comune della pesca»: legislazione ►M5 dell'Unione ◄ relativa alla conservazione, alla gestione e allo sfruttamento delle risorse acquatiche viventi, all’acquacoltura nonché alla trasformazione, al trasporto e alla commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura;
«controllo»: monitoraggio e sorveglianza;
«ispezione»: ogni verifica concernente il rispetto delle norme della politica comune della pesca che sia effettuata da funzionari e registrata in un rapporto di ispezione;
«sorveglianza»: osservazione delle attività di pesca sulla base di avvistamenti da parte di navi di ispezione o aeromobili ufficiali e di metodi tecnici di rilevamento e identificazione;
«funzionario»: persona autorizzata da un’autorità nazionale, dalla Commissione o dall’Agenzia comunitaria di controllo della pesca a svolgere un’ispezione;
«ispettori ►M5 dell'Unione ◄ »: funzionari di uno Stato membro o della Commissione o dell’organismo da questa designato, i cui nomi sono contenuti nell’elenco redatto ai sensi dell’articolo 79;
«osservatore di controllo»: persona autorizzata da un’autorità nazionale ad osservare l’attuazione delle norme della politica comune della pesca;
«licenza di pesca»: documento ufficiale che conferisce al suo detentore il diritto, definito dalle norme nazionali, di utilizzare una determinata capacità di pesca per lo sfruttamento commerciale delle risorse acquatiche viventi. Contiene i requisiti minimi relativi all’identificazione, alle caratteristiche tecniche e all’armamento di un peschereccio ►M5 dell'Unione ◄ ;
«autorizzazione di pesca»: autorizzazione di pesca rilasciata a un peschereccio ►M5 dell'Unione ◄ in aggiunta alla sua licenza di pesca, che gli consente di esercitare attività di pesca specifiche per un periodo stabilito, in una zona determinata o per un certo tipo di pesca secondo particolari condizioni;
«sistema di identificazione automatica»: sistema di identificazione e di controllo autonomo e continuo delle navi che consente a queste ultime lo scambio elettronico, con altre navi che si trovano in prossimità e con le autorità a terra, dei dati relativi alle navi stesse, incluse l’identificazione, la posizione, la rotta e la velocità;
«dati del sistema di controllo dei pescherecci»: dati relativi all’identificazione del peschereccio, alla posizione geografica, alla data, all’ora, alla rotta e alla velocità, trasmessi al centro di controllo della pesca dello Stato membro di bandiera grazie ai dispositivi di localizzazione via satellite installati a bordo;
«sistema di rilevamento delle navi»: tecnologia VDS via satellite in grado di identificare le navi e di localizzarle in mare;
«zona di restrizione della pesca»: zona marina soggetta alla giurisdizione di uno Stato membro, che è stata definita dal Consiglio e in cui le attività di pesca sono limitate o vietate;
«centro di controllo della pesca»: centro operativo istituito da uno Stato membro di bandiera e dotato degli impianti informatici e dei programmi informatici necessari per consentire la ricezione automatica, l’elaborazione automatica e la trasmissione elettronica dei dati;
«trasbordo»: lo sbarco su un altro peschereccio di una parte o della totalità dei prodotti della pesca o dell’acquacoltura che si trovano a bordo di un peschereccio;
«rischio»: probabilità che si verifichi un evento che costituirebbe una violazione delle norme della politica comune della pesca;
«gestione del rischio»: identificazione sistematica dei rischi e attuazione di tutte le misure necessarie per limitare la realizzazione di tali rischi. Ciò comprende attività quali la raccolta di dati e informazioni, l’analisi e la valutazione dei rischi, la preparazione e l’adozione di misure nonché il regolare monitoraggio ed esame di tale processo e dei suoi risultati, sulla base di fonti e strategie internazionali, ►M5 dell'Unione ◄ e nazionali;
«operatore»: persona fisica o giuridica che gestisce o detiene un’impresa che svolge attività connesse a una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, commercializzazione, distribuzione e vendita al dettaglio dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura;
«partita»: quantitativo di prodotti della pesca e dell’acquacoltura di una determinata specie della stessa presentazione proveniente dalla stessa pertinente zona geografica e dallo stesso peschereccio, o gruppo di pescherecci, o dalla stessa unità di produzione in acquacoltura;
«trasformazione»: processo di preparazione della presentazione. Include la sfilettatura, il confezionamento, l’inscatolamento, la congelazione, l’affumicamento, la salatura, la cottura, la marinatura, l’essiccatura o la preparazione del pesce per l’immissione sul mercato in ogni altro modo;
«sbarco»: scarico iniziale di qualsiasi quantitativo di prodotti della pesca da un peschereccio a terra;
«commercio al dettaglio»: movimentazione e/o trasformazione di prodotti delle risorse acquatiche viventi e il loro stoccaggio nel punto di vendita o di consegna al consumatore finale, compresa la distribuzione;
«piani pluriennali»: piani di ricostituzione di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 2371/2002, piani di gestione di cui all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 2371/2002 e ogni altra disposizione ►M5 dell'Unione ◄ adottata a norma dell’articolo 37 del trattato che stabilisca misure di gestione specifiche per determinati stock ittici per un periodo di vari anni;
«Stato costiero»: Stato nelle cui acque sovrane o giurisdizionali o nei cui porti si svolge un’attività di pesca;
«esecuzione delle norme»: ogni azione adottata per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;
«potenza del motore certificata»: potenza massima continua del motore che può essere ottenuta alla flangia di trasmissione di un motore conformemente al certificato rilasciato dalle autorità degli Stati membri o società di classificazione o altri operatori da esse incaricati;
«pesca ricreativa»: attività di pesca non commerciale che sfruttano le risorse acquatiche marine vive per fini ricreativi, turistici o sportivi;
«spostamento»: operazioni di pesca in cui la totalità delle catture o parte di esse è trasferita o spostata da attrezzi di pesca condivisi a una nave, o dalla stiva di un peschereccio o dai suoi attrezzi di pesca ad una rete, ad un container o ad una gabbia fuori della nave in cui le catture vive sono conservate fino al momento dello sbarco;
«zona geografica interessata»: zona marina considerata un’unità ai fini della classificazione geografica della pesca espressa con riferimento ad una sottozona FAO, divisione o sottodivisione o, se del caso, ad un rettangolo statistico CIEM, zona di sforzo di pesca, zona economica o zona delimitata da coordinate geografiche;
«peschereccio»: qualsiasi nave attrezzata per lo sfruttamento commerciale delle risorse acquatiche viventi;
«possibilità di pesca»: diritto di pesca quantificato, espresso in termini di catture e/o sforzo di pesca.
TITOLO II
PRINCIPI GENERALI
Articolo 5
Principi generali
TITOLO III
CONDIZIONI GENERALI DI ACCESSO ALLE ACQUE E ALLE RISORSE
Articolo 6
Licenza di pesca
Articolo 7
Autorizzazione di pesca
Un peschereccio ►M5 dell'Unione ◄ che opera nelle acque ►M5 dell'Unione ◄ è autorizzato a svolgere attività di pesca specifiche unicamente se esse sono indicate in un’autorizzazione di pesca in corso di validità quando il tipo di pesca o le zone di pesca in cui le attività sono autorizzate rientrano:
in un regime di gestione dello sforzo di pesca;
in un piano pluriennale;
in una zona di restrizione della pesca;
nella pesca a fini scientifici;
in altri casi previsti dalla normativa ►M5 dell'Unione ◄ .
Articolo 8
Marcatura degli attrezzi da pesca
Articolo 9
Sistema di controllo dei pescherecci
Uno Stato membro richiedente pone in essere il sistema quale sviluppato dalla Commissione. Il sistema di controllo dei pescherecci consente al centro di controllo della pesca dello Stato membro di bandiera di cui all'articolo 9 bis di richiedere al peschereccio di trasmettere la sua posizione attraverso una connessione satellitare o, se possibile, attraverso qualsiasi altra rete. Nel caso in cui il dispositivo di cui al presente paragrafo non si trovi nel raggio di portata di una rete, i dati sulla posizione del peschereccio sono nel frattempo registrati per essere trasmessi successivamente in modo automatico, non appena il peschereccio entra nel raggio di portata della rete. Il collegamento con la rete è ripristinato al più tardi prima dell'entrata in porto o in un luogo di sbarco.
Gli Stati membri possono esentare i pescherecci ►M5 dell'Unione ◄ di lunghezza fuori tutto inferiore a 15 metri battenti la loro bandiera dall’obbligo di dotarsi di un sistema di controllo dei pescherecci se:
operano esclusivamente nelle acque territoriali dello Stato membro di bandiera; o
non trascorrono mai un tempo superiore alle 24 ore in mare dalla partenza al ritorno in porto.
Articolo 9 bis
Centri di controllo della pesca
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 119 bis che integrino il presente regolamento mediante l'adozione di norme dettagliate sul controllo delle attività di pesca e dello sforzo di pesca da parte dei centri di controllo della pesca, in particolare per quanto riguarda:
il controllo dell'entrata in zone specifiche e della relativa uscita;
il controllo e la registrazione delle attività di pesca;
le norme applicabili in caso di avaria tecnica o delle comunicazioni o di guasto del dispositivo di controllo del peschereccio;
le misure da adottare in caso di mancata ricezione dei dati sulla posizione e sui movimenti del peschereccio.
Articolo 10
Sistemi di identificazione automatica
Articolo 11
Sistema di rilevamento delle navi
Se agli Stati membri risulta che vi è un chiaro beneficio in termini di costi nell’uso dei tradizionali mezzi di controllo per la rilevazione di pescherecci, essi utilizzano un sistema di rilevamento delle navi che consenta loro di confrontare le posizioni provenienti da immagini di telerilevamento inviate dai satelliti o da altri sistemi equivalenti con i dati ricevuti dal sistema di controllo dei pescherecci o dal sistema di identificazione automatica al fine di valutare la presenza di pescherecci nella zona. Gli Stati membri provvedono affinché i loro centri di controllo della pesca dispongano delle capacità tecniche necessarie per l’utilizzo di un sistema di rilevamento delle navi.
Articolo 12
Trasmissione di dati per operazioni di sorveglianza
A fini di sicurezza e protezione marittima, controllo delle frontiere, tutela dell'ambiente marino e applicazione generale della legge, i dati provenienti dal sistema o dai sistemi di controllo dei pescherecci e dal sistema di rilevamento delle navi raccolti nel quadro del presente regolamento sono messi a disposizione della Commissione, delle agenzie dell'Unione e delle autorità competenti degli Stati membri impegnate in operazioni di sorveglianza.
Articolo 13
Nuove tecnologie
TITOLO IV
CONTROLLO DELLA PESCA
CAPO I
Controllo dell’utilizzo delle possibilità di pesca
Sezione 1
Disposizioni generali
Articolo 14
Compilazione e presentazione del giornale di pesca
Il giornale di pesca di cui al paragrafo 1 comprende in particolare le seguenti informazioni:
numero d’identificazione esterno e nome del peschereccio;
codice FAO alfa 3 di ogni specie e zona geografica interessata in cui sono state effettuate le catture;
data delle catture;
data di partenza dal e di arrivo al porto e durata della bordata di pesca;
tipo di attrezzo utilizzato, dimensioni delle maglie;
stime dei quantitativi di ciascuna specie in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, il numero di individui, compresi i quantitativi o gli individui di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione, in una voce distinta;
numero di operazioni di pesca.
Per le specie detenute a bordo il cui quantitativo non supera i 100 kg in equivalente peso vivo, il margine di tolleranza autorizzato è pari al 20 % per ciascuna specie.
In deroga al paragrafo 3, per i tipi di pesca di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), primo e terzo trattino, del regolamento (UE) n. 1380/2013 relativamente alle specie che sono sbarcate senza essere sottoposte a cernita, e per la pesca dei tonnidi tropicali con cianciolo relativamente alle specie che sono sbarcate senza essere sottoposte a cernita, si applicano i seguenti margini di tolleranza:
in caso di sbarchi in porti inseriti nell'elenco e fatte salve le condizioni supplementari relative allo sbarco e alla pesatura delle catture volte a garantire una corretta dichiarazione delle stesse:
relativamente alle specie che in chilogrammi di peso vivo rappresentano il 2 % o più di tutte le specie sbarcate, il margine di tolleranza autorizzato nelle stime registrate nel giornale di pesca dei quantitativi in chilogrammi di pesce detenuto a bordo è pari al 10 % del quantitativo totale di tutte le specie registrate nel giornale di pesca, per ciascuna specie;
relativamente alle specie che in chilogrammi di peso vivo rappresentano meno del 2 % di tutte le specie sbarcate, il margine di tolleranza autorizzato nelle stime registrate nel giornale di pesca dei quantitativi in chilogrammi di pesce detenuto a bordo è pari a 200 kg o allo 0,5 % del quantitativo totale di tutte le specie registrate nel giornale di pesca, per ciascuna specie, se maggiore.
Oltre a quanto disposto ai punti i) e ii), in ogni caso, relativamente al quantitativo totale di tutte le specie, il margine di tolleranza autorizzato nelle stime registrate nel giornale di pesca del quantitativo totale in chilogrammi di pesce detenuto a bordo è pari al 10 % del quantitativo totale di tutte le specie registrate nel giornale di pesca.
Le condizioni relative allo sbarco e alla pesatura comprendono garanzie che consentono la corretta dichiarazione delle catture, quali la partecipazione di terzi indipendenti accreditati o requisiti specifici per le operazioni di campionamento e pesatura. Tali condizioni prevedono il necessario controllo da parte delle pertinenti autorità competenti del paese interessato e la cooperazione con le stesse;
nel caso di sbarchi diversi da quelli di cui alla lettera a):
relativamente alle specie che in chilogrammi di peso vivo rappresentano il 2 % o più di tutte le specie sbarcate, il margine di tolleranza autorizzato nelle stime registrate nel giornale di pesca dei quantitativi in chilogrammi di pesce detenuto a bordo è pari al 10 % per ciascuna specie;
relativamente alle specie che in chilogrammi di peso vivo rappresentano meno del 2 % di tutte le specie sbarcate, il margine di tolleranza autorizzato nelle stime registrate nel giornale di pesca dei quantitativi in chilogrammi di pesce detenuto a bordo è pari a 200 kg o al 20 % per ciascuna specie registrata nel giornale di pesca, se maggiore.
Nell’ambito delle attività di pesca oggetto di un regime ►M5 dell'Unione ◄ di gestione dello sforzo, i comandanti dei pescherecci ►M5 dell'Unione ◄ registrano e contabilizzano nel loro giornale di pesca il tempo trascorso in una determinata zona indicando:
per gli attrezzi trainati:
entrata e uscita dal porto situato in tale zona;
ogni entrata o uscita da zone marittime soggette a disposizioni specifiche in materia di accesso alle acque e alle risorse;
catture detenute a bordo, per specie e in chilogrammi di peso vivo al momento dell’uscita dalla zona o prima dell’entrata in un porto situato nella zona;
per gli attrezzi fissi:
entrata e uscita dal porto situato in tale zona;
ogni entrata o uscita da zone marittime soggette a disposizioni specifiche in materia di accesso alle acque e alle risorse;
data e ora della prima e delle successive collocazioni degli attrezzi fissi nelle zone in questione;
data e ora del completamento delle operazioni di pesca con uso di attrezzi fissi;
catture detenute a bordo, per specie e in chilogrammi di peso vivo al momento dell’uscita dalla zona o prima dell’entrata in un porto situato nella zona.
I comandanti di pescherecci ►M5 dell'Unione ◄ trasmettono quanto prima possibile, e comunque entro 48 ore dallo sbarco, le informazioni del giornale di pesca:
al proprio Stato membro di bandiera; nonché
se lo sbarco ha avuto luogo nel porto di un altro Stato membro, alle autorità competenti dello Stato membro del porto in questione.
Articolo 15
Compilazione e trasmissione elettroniche dei dati del giornale di pesca
Il paragrafo 1 si applica:
a decorrere dal 1 gennaio 2012 per i pescherecci ►M5 dell'Unione ◄ di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri e inferiorre a 15 metri;
a decorrere dal 1o luglio 2011 per i pescherecci ►M5 dell'Unione ◄ di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 15 metri e inferiore a 24 metri; nonché
a decorrere dal 1o gennaio 2010 per i pescherecci ►M5 dell'Unione ◄ di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 24 metri.
Gli Stati membri possono esentare i comandanti dei pescherecci ►M5 dell'Unione ◄ di lunghezza fuori tutto inferiore a 15 metri battenti la loro bandiera dal paragrafo 1 se:
operano esclusivamente nelle acque territoriali dello Stato membro di bandiera; o
non trascorrono mai un tempo superiore alle 24 ore in mare dalla partenza al ritorno in porto.
Articolo 15 bis
Giornale di pesca elettronico e altri sistemi per le navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri
Ai fini degli articoli 14 e 15, per le navi da cattura di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri gli Stati membri possono utilizzare un sistema per i giornali di pesca sviluppato a livello nazionale o dell'Unione. Su richiesta di uno o più Stati membri entro il 10 maggio 2024, la Commissione sviluppa tale sistema per le navi da cattura di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri. Su richiesta di uno o più Stati membri, il sistema sviluppato dalla Commissione è tale da consentire agli operatori interessati di adempiere anche i loro obblighi a norma degli articoli 9, 19 bis, 20, 21, 22, 23 e 24. Uno Stato membro richiedente pone in essere il sistema quale sviluppato dalla Commissione.
Articolo 16
Pescherecci non soggetti agli obblighi relativi al giornale di pesca
Articolo 17
Notifica preventiva
I comandanti dei pescherecci ►M5 dell'Unione ◄ di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri impegnati in attività di pesca di stock oggetto di un piano pluriennale e soggetti all’obbligo di registrazione elettronica dei dati del giornale di pesca conformemente all’articolo 15 comunicano alle autorità competenti del loro Stato membro di bandiera, almeno quattro ore prima dell’ora di arrivo prevista nel porto, le informazioni seguenti:
il numero d’identificazione esterno e il nome del peschereccio;
il nome del porto di destinazione e lo scopo dello scalo, ad esempio sbarco, trasbordo o accesso ai servizi;
le date della bordata di pesca e le zone geografiche interessate in cui sono state effettuate le catture;
la data e l’ora previste di arrivo in porto;
i quantitativi di ogni specie registrati nel giornale di pesca, compresi quelli di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione, in una voce distinta;
i quantitativi di ogni specie da sbarcare o trasbordare, compresi quelli di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione, in una voce distinta.
Articolo 18
Notifica preliminare di sbarco in un altro Stato membro
Articolo 19
Autorizzazione di ingresso in porto
Le autorità competenti dello Stato membro costiero possono negare l’ingresso in porto ai pescherecci se le informazioni di cui agli articoli 17 e 18 sono incomplete, salvo in caso di forza maggiore.
Articolo 20
Operazioni di trasbordo
Articolo 21
Compilazione e presentazione della dichiarazione di trasbordo
La dichiarazione di trasbordo di cui al paragrafo 1 contiene almeno le seguenti informazioni:
numero di identificazione esterno e nome del peschereccio che effettua il trasbordo e di quello ricevente;
codice FAO alfa 3 di ogni specie e zona geografica interessata in cui sono state effettuate le catture;
stime dei quantitativi di ciascuna specie in chilogrammi di peso del prodotto, suddivisi per tipo di presentazione del prodotto o, se del caso, numero di individui, compresi i quantitativi o gli individui di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione, in una voce distinta;
porto di destinazione del peschereccio ricevente;
porto designato per il trasbordo.
Il comandante del peschereccio che effettua il trasbordo e il comandante di quello ricevente trasmettono ognuno una dichiarazione di trasbordo, entro il più breve termine e al più tardi 48 ore dopo il trasbordo:
al loro Stato membro di bandiera o ai loro Stati membri di bandiera; e
se il trasbordo ha avuto luogo nel porto di un altro Stato membro, alle autorità competenti dello Stato membro del porto in questione.
Articolo 22
Compilazione e trasmissione elettroniche dei dati della dichiarazione di trasbordo
Il paragrafo 1 si applica:
a decorrere dal 1o gennaio 2012 per i pescherecci ►M5 dell'Unione ◄ di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri e inferiore a 15 metri;
a decorrere dal 1o luglio 2011 per i pescherecci ►M5 dell'Unione ◄ di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 15 metri e inferiore a 24 metri; nonché
a decorrere dal 1o gennaio 2010 per i pescherecci ►M5 dell'Unione ◄ di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 24 metri.
Gli Stati membri possono esentare i comandanti dei pescherecci ►M5 dell'Unione ◄ di lunghezza fuori tutto inferiore a 15 metri battenti la loro bandiera dal paragrafo 1 se:
operano esclusivamente nelle acque territoriali dello Stato membro di bandiera; o
non trascorrono mai un tempo superiore alle 24 ore in mare dalla partenza al ritorno in porto.
Articolo 23
Compilazione e presentazione della dichiarazione di sbarco
La dichiarazione di sbarco di cui al paragrafo 1 contiene almeno le seguenti informazioni:
numero d’identificazione esterno e nome del peschereccio;
codice FAO alfa 3 di ogni specie e zona geografica interessata in cui sono state effettuate le catture;
quantitativi di ciascuna specie in chilogrammi di peso del prodotto, suddivisi per tipo di presentazione del prodotto o, se del caso, numero di individui, compresi i quantitativi o gli individui di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione, in una voce distinta;
porto di sbarco.
Il comandante di un peschereccio ►M5 dell'Unione ◄ o il suo rappresentante trasmettono quanto prima possibile, e comunque entro 48 ore dal completamento dello sbarco, la dichiarazione di sbarco:
al proprio Stato membro di bandiera; e
se lo sbarco ha avuto luogo nel porto di un altro Stato membro, alle autorità competenti dello Stato membro del porto in questione.
Articolo 24
Compilazione e trasmissione elettroniche dei dati della dichiarazione di sbarco
Il paragrafo 1 si applica:
a decorrere dal 1o gennaio 2012 per i pescherecci ►M5 dell'Unione ◄ di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri e inferiore a 15 metri;
a decorrere dal 1o luglio 2011 per i pescherecci ►M5 dell'Unione ◄ di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 15 metri e inferiore a 24 metri; nonché
a decorrere dal 1o gennaio 2010 per i pescherecci ►M5 dell'Unione ◄ di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 24 metri.
Gli Stati membri possono esentare i comandanti dei pescherecci ►M5 dell'Unione ◄ di lunghezza fuori tutto inferiore a 15 metri battenti la loro bandiera dal paragrafo 1 se:
operano esclusivamente nelle acque territoriali dello Stato membro di bandiera; o
non trascorrono mai un tempo superiore alle 24 ore in mare dalla partenza al ritorno in porto.
Articolo 25
Navi non soggette agli obblighi relativi alla dichiarazione di sbarco
Sezione 2
Controllo dello sforzo di pesca
Articolo 26
Monitoraggio dello sforzo di pesca
Articolo 27
Notifica degli attrezzi da pesca
Articolo 28
Relazione sullo sforzo di pesca
Per decisione del Consiglio in ordine ai pescherecci ►M5 dell'Unione ◄ che non sono dotati di un sistema di controllo dei pescherecci funzionante ai sensi dell’articolo 9 o che non trasmettono elettronicamente i dati del giornale di pesca ai sensi dell’articolo 15 e che sono soggetti ad un regime di sforzo di pesca, i comandanti di tali pescherecci devono trasmettere via telex, fax, comunicazione telefonica o posta elettronica debitamente registrata dal ricevente o radio per il tramite di una stazione radio autorizzata a norma della legislazione ►M5 dell'Unione ◄ alle autorità competenti del proprio Stato membro di bandiera e, se del caso, allo Stato membro costiero le seguenti informazioni in forma di relazione sullo sforzo di pesca immediatamente prima di ogni entrata e ogni uscita dalla zona geografica soggetta a detto regime di sforzo di pesca:
nome, contrassegni d’identificazione esterni, segnale radio di chiamata e nome del comandante del peschereccio;
ubicazione geografica del peschereccio a cui si riferisce la comunicazione;
data e ora di ciascuna entrata e uscita dalla zona e, se del caso, parti di essa;
catture detenute a bordo, per specie e in chilogrammi di peso vivo.
Articolo 29
Esenzioni
Articolo 30
Esaurimento dello sforzo di pesca
Fatti salvi gli articoli 29 e 31, in una zona geografica in cui gli attrezzi di pesca sono soggetti ad un regime di sforzo di pesca un peschereccio che detiene a bordo un attrezzo o attrezzi da pesca di questo tipo resta in porto, o al di fuori di detta zona geografica, per i giorni restanti del periodo in cui detto regime si applica, se:
ha esaurito la parte dello sforzo di pesca massimo consentito relativa a tale zona geografica e a tale attrezzo o tali attrezzi da pesca che gli è stata assegnata; o
è stato esaurito lo sforzo di pesca massimo consentito relativo a tale zona geografica e a tale attrezzo o tali attrezzi da pesca di cui dispone il suo Stato membro di bandiera.
Fatto salvo l’articolo 29, in una zona geografica in cui un tipo di pesca è soggetto ad un regime di sforzo di pesca, un peschereccio non pratica tale attività di pesca in tale zona se:
ha esaurito la parte dello sforzo di pesca massimo consentito relativa a tale zona geografica e a tale tipo di pesca che gli è stata assegnata; o
è stato esaurito lo sforzo di pesca massimo consentito relativo a tale zona geografica e a tale tipo di pesca di cui dispone il suo Stato membro di bandiera.
Articolo 31
Pescherecci esclusi dall’applicazione di un regime di sforzo di pesca
La presente sezione non si applica ai pescherecci nella misura in cui essi sono esentati dall’applicazione di un regime di sforzo di pesca.
Articolo 32
Modalità di applicazione
Le modalità di applicazione della presente sezione possono essere adottate secondo la procedura di cui all’articolo 119.
Sezione 3
Registrazione e scambio di dati da parte degli Stati membri
Articolo 33
Registrazione delle catture e dello sforzo di pesca
Fatte salve disposizioni specifiche previste dalla legislazione ►M5 dell'Unione ◄ , prima del 15 di ogni mese ciascuno Stato membro di bandiera notifica per via informatica alla Commissione, o all’organismo da questa designato, i dati aggregati relativi:
ai quantitativi di ogni stock o gruppo di stock soggetti a TAC o a contingenti sbarcati durante il mese precedente, compresi quelli di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione, in una voce distinta; e
allo sforzo di pesca messo in atto durante il mese precedente per ciascuna zona di pesca soggetta ad un regime di sforzo di pesca o, se del caso, per ciascun tipo di pesca soggetto ad un regime di sforzo di pesca.
Articolo 34
Dati relativi all’esaurimento delle possibilità di pesca
Uno Stato membro informa senza indugio la Commissione quando ritiene che:
le catture di uno stock o di un gruppo di stock soggetti a un contingente effettuate dai pescherecci battenti la sua bandiera abbiano esaurito l’80 % di tale contingente; oppure
sia stato raggiunto l’80 % del livello massimo di sforzo di pesca relativo ad un attrezzo di pesca o tipo di pesca e ad una zona geografica determinata e applicabile a un gruppo o alla totalità dei pescherecci battenti la sua bandiera.
In tale eventualità, lo Stato membro fornisce alla Commissione, su richiesta di quest’ultima, informazioni più dettagliate e più frequenti di quanto richiesto dall’articolo 33.
Sezione 4
Chiusura delle attività di pesca
Articolo 35
Chiusura delle attività di pesca da parte degli Stati membri
Ciascuno Stato membro fissa la data a partire dalla quale:
si ritiene che le catture di uno stock o di un gruppo di stock soggetti a un contingente effettuate dai pescherecci battenti la sua bandiera abbiano esaurito tale contingente;
si ritiene raggiunto lo sforzo di pesca massimo consentito relativo a un attrezzo da pesca o a un tipo di pesca e a una zona geografica e applicabile a un gruppo o alla totalità dei pescherecci battenti la sua bandiera.
Articolo 36
Chiusura delle attività di pesca da parte della Commissione
Articolo 37
Misure correttive
CAPO II
Controllo della gestione della flotta
Sezione 1
Capacità di pesca
Articolo 38
Capacità di pesca
Gli Stati membri sono responsabili dell’esecuzione delle verifiche necessarie per garantire che la capacità totale corrispondente alle licenze di pesca rilasciate da uno Stato membro, espressa in GT e in kW, non sia in nessun momento superiore ai livelli massimi di capacità previsti per lo Stato membro considerato, fissati conformemente:
all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 2371/2002;
al regolamento (CE) n. 639/2004;
al regolamento (CE) n. 1438/2003; e
al regolamento (CE) n. 2104/2004.
Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare per quanto concerne:
la registrazione dei pescherecci;
il controllo della potenza del motore dei pescherecci;
il controllo della stazza dei pescherecci;
il controllo del tipo, del numero e delle caratteristiche degli attrezzi da pesca,
possono essere adottate secondo la procedura di cui all’articolo 119.
Sezione 2
Potenza del motore
Articolo 39
Controllo della potenza del motore
Articolo 40
Certificazione della potenza del motore
Articolo 41
Verifica della potenza del motore
In seguito ad un’analisi del rischio e secondo un piano di campionamento basato sulla metodologia adottata dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 119, gli Stati membri effettuano verifiche della coerenza dei dati relativi alla potenza del motore avvalendosi di tutte le informazioni di cui dispone l’amministrazione con riguardo alle caratteristiche tecniche della nave interessata. Essi verificano in particolare le informazioni contenute:
nei dati raccolti dal sistema di controllo dei pescherecci;
nel giornale di pesca;
nel certificato internazionale di prevenzione dell’inquinamento atmosferico causato dai motori (EIAPP) rilasciato conformemente all’allegato VI della convenzione MARPOL 73/78;
nei certificati di classificazione rilasciati da un organismo abilitato a effettuare le ispezioni e la visita dei pescherecci ai sensi della direttiva 94/57/CE;
nel certificato di collaudo in mare;
nel registro della flotta peschereccia comunitaria; e
in ogni altro documento che fornisca informazioni pertinenti sulla potenza del motore o altre caratteristiche tecniche ad essa collegate.
CAPO III
Controllo dei piani pluriennali
Articolo 42
Trasbordo in porto
Articolo 43
Porti designati
Affinché un porto o luogo in prossimità della costa possa essere scelto come porto designato devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:
le ore di sbarco o trasbordo sono stabilite;
i luoghi di sbarco o trasbordo sono stabiliti;
le procedure di ispezione e di sorveglianza sono stabilite.
Articolo 44
Stivaggio separato delle catture demersali oggetto di piani pluriennali
Articolo 45
Utilizzo di contingenti in tempo reale
Articolo 46
Programmi nazionali di controllo
CAPO IV
Controllo delle misure tecniche
Sezione 1
Uso degli attrezzi da pesca
Articolo 47
Attrezzi da pesca
Per i tipi di pesca per i quali non è consentito utilizzare più di un tipo di attrezzi, qualsiasi altro attrezzo deve essere fissato e stivato in modo da non risultare agevolmente utilizzabile, rispettando le seguenti condizioni:
le reti, i pesi e gli attrezzi analoghi sono staccati dai loro pannelli, nonché dai cavi e dalle corde da traino o da strascico;
le reti tenute sul ponte o al di sopra del ponte sono solidamente assicurate e stivate;
i palangari sono stivati nei ponti inferiori.
Articolo 48
Recupero degli attrezzi perduti
Se gli attrezzi perduti non possono essere recuperati, il comandante della nave comunica all’autorità competente del suo Stato membro di bandiera, la quale informa a sua volta l’autorità competente dello Stato membro costiero, entro 24 ore i seguenti dati:
numero d’identificazione esterno e nome del peschereccio;
tipo di attrezzi perduti;
ora della perdita;
luogo della perdita;
misure messe in atto per recuperare gli attrezzi.
Gli Stati membri possono esentare i pescherecci ►M5 dell'Unione ◄ di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri battenti la loro bandiera dalle prescrizioni di cui al paragrafo 2 se:
operano esclusivamente nelle acque territoriali dello Stato membro di bandiera; o
non trascorrono mai un tempo superiore alle 24 ore in mare dalla partenza al ritorno in porto.
Articolo 49
Composizione delle catture
Articolo 49 bis
Stivaggio separato delle catture di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione
Il paragrafo 1 non si applica:
se le catture comprendono più dell'80 % di una o più specie di piccoli pelagici o industriali, di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1380/2013.
ai pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri se le catture di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione sono state sottoposte a cernita, stimate e registrate a norma dell'articolo 14 del presente regolamento.
Articolo 49 ter
Regola «de minimis»
Gli Stati membri provvedono affinché le catture rientranti nell'esenzione de minimis di cui all'articolo 15, paragrafo 5, lettera c), del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superino la percentuale dell'esenzione stabilita nella rilevante misura dell'Unione.
Articolo 49 quater
Sbarco di catture di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione
In caso di sbarco di catture di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione, tali catture sono conservate separatamente e trattate in modo che siano distinte dai prodotti della pesca destinati al consumo umano diretto. Gli Stati membri controllano il rispetto di tale obbligo a norma dell'articolo 5.
Sezione 2
Controllo delle zone di restrizione della pesca
Articolo 50
Controllo delle zone di restrizione della pesca
Alle navi da cattura dell'Unione e dei paesi terzi non autorizzate a svolgere attività di pesca in zone di restrizione della pesca è consentito unicamente il transito in tali zone alle seguenti condizioni:
tutti gli attrezzi da pesca detenuti a bordo sono fissati e stivati durante il transito;
il transito è continuo e rapido e la velocità durante il transito non è inferiore a sei nodi, salvo in casi di forza maggiore. In tali casi il comandante di una nave da cattura dell'Unione informa immediatamente il centro di controllo della pesca del rispettivo Stato membro di bandiera, che informa le autorità competenti dello Stato membro costiero, e il comandante di una nave da cattura di un paese terzo informa immediatamente le autorità competenti dello Stato membro costiero; e
il dispositivo di controllo del peschereccio di cui all'articolo 9 è funzionante.
▼M7 —————
Articolo 54 bis
Trasformazione a bordo
Il paragrafo 1 non si applica:
alla trasformazione o al trasbordo di scarti, oppure
alla produzione di surimi a bordo di un peschereccio.
▼M9 —————
CAPO V
Controllo della pesca ricreativa
Articolo 55
Pesca ricreativa
Gli Stati membri costieri possono utilizzare un sistema elettronico di cui al secondo comma sviluppato a livello nazionale o dell'Unione. Su richiesta di uno o più Stati membri costieri, entro il 10 maggio 2024 la Commissione sviluppa tale sistema. Uno Stato membro richiedente pone in essere il sistema quale sviluppato dalla Commissione.
TITOLO V
CONTROLLO DELLA COMMERCIALIZZAZIONE
CAPO I
Disposizioni generali
Articolo 56
Principi applicabili al controllo della commercializzazione
Articolo 57
Norme comuni di commercializzazione
Articolo 58
Tracciabilità
L’etichettatura e le informazioni minime richieste per tutte le partite di prodotti della pesca e dell’acquacoltura comprendono:
numero di identificazione di ogni partita;
numero di identificazione esterno e nome del peschereccio o nome dell’unità di produzione in acquacoltura;
codice FAO alfa 3 di ogni specie;
data delle catture o data di produzione;
quantitativi di ciascuna specie in chilogrammi di peso netto o, se del caso, numero di individui;
nei casi in cui pesci di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione siano presenti nelle quantità di cui alla lettera e), in una voce distinta, i quantitativi di ciascuna specie espressi in chilogrammi di peso netto o il numero di individui;
nome e indirizzo dei fornitori;
informazioni ai consumatori previste all'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 );
▼M1 —————
CAPO II
Attività successive allo sbarco
Articolo 59
Prima vendita dei prodotti della pesca
Articolo 60
Pesatura dei prodotti della pesca
Articolo 61
Pesatura dei prodotti della pesca dopo il trasporto dal luogo di sbarco
Articolo 62
Compilazione e presentazione delle note di vendita
Articolo 63
Compilazione e trasmissione elettroniche dei dati della nota di vendita
Articolo 64
Contenuto delle note di vendita
Le note di vendita di cui agli articoli 62 e 63 contengono i dati seguenti:
numero di identificazione esterno e nome del peschereccio che ha sbarcato il prodotto considerato;
il porto e la data di sbarco;
nome dell’operatore o del comandante del peschereccio e, se si tratta di un’altra persona, nome del venditore;
nome dell’acquirente e suo numero di partita IVA, codice fiscale o altro identificatore unico;
codice FAO alfa 3 di ogni specie e zona geografica interessata in cui sono state effettuate le catture;
quantitativi di ciascuna specie in chilogrammi di peso del prodotto, suddivisi per tipo di presentazione del prodotto o, se del caso, numero di individui;
per tutti i prodotti soggetti a norme di commercializzazione, taglia o peso, grado, presentazione e freschezza, secondo quanto previsto;
se del caso, destinazione dei prodotti ritirati dal mercato per l'ammasso dei prodotti della pesca a norma dell'articolo 30 del regolamento (UE) n. 1379/2013;
se del caso, i quantitativi espressi in chilogrammi di peso netto o il numero di individui di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione e la loro destinazione;
luogo e data della vendita;
se possibile, numero di riferimento e data della fattura ed eventualmente del contratto di vendita;
se del caso, riferimento a dichiarazioni di assunzione in carico di cui all’articolo 66 o al documento di trasporto di cui all’articolo 68;
prezzo.
Articolo 65
Esenzioni dagli obblighi in materia di note di vendita
Articolo 66
Dichiarazione di assunzione in carico
La dichiarazione di assunzione in carico di cui al paragrafo 1 contiene almeno le seguenti informazioni:
numero di identificazione esterno e nome del peschereccio che ha sbarcato i prodotti;
porto e data di sbarco;
nome dell’operatore o del comandante della nave;
codice FAO alfa 3 di ogni specie e zona geografica interessata in cui sono state effettuate le catture;
quantitativi di ogni specie immagazzinata, espressi in chilogrammi di peso del prodotto, suddivisi per tipo di presentazione del prodotto o, se del caso, numero di individui;
nome e indirizzo dei locali in cui i prodotti sono immagazzinati;
se del caso, riferimento al documento di trasporto specificato all’articolo 68;
se del caso, i quantitativi espressi in chilogrammi di peso netto o il numero di individui di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione.
Articolo 67
Compilazione e trasmissione elettroniche dei dati della dichiarazione di assunzione in carico
Articolo 68
Compilazione e presentazione del documento di trasporto
Il documento di trasporto specifica:
luogo di destinazione della partita o delle partite e identificazione del veicolo di trasporto;
numero di identificazione esterno e nome del peschereccio che ha sbarcato i prodotti;
codice FAO alfa 3 di ogni specie e zona geografica interessata in cui sono state effettuate le catture;
quantitativi trasportati di ogni specie, espressi in chilogrammi di peso del prodotto, suddivisi per tipo di presentazione del prodotto o, se del caso, numero di individui;
nome e indirizzo del destinatario o dei destinatari;
luogo e data di carico;
se del caso, i quantitativi espressi in chilogrammi di peso netto o il numero di individui di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione.
▼M8 —————
TITOLO VI
SORVEGLIANZA
Articolo 71
Avvistamenti in mare e rilevamento da parte degli Stati membri
Gli Stati membri effettuano una sorveglianza nelle acque ►M5 dell'Unione ◄ soggette alla loro sovranità o giurisdizione attraverso:
avvistamenti dei pescherecci da parte di navi di ispezione o aeromobili di sorveglianza;
il sistema di controllo dei pescherecci di cui all’articolo 9; o
ogni altro metodo di rilevamento e identificazione.
Articolo 72
Provvedimenti da adottare a seguito delle risultanze delle attività di avvistamento e rilevamento
Articolo 73
Osservatori di controllo
Articolo 73 bis
Osservatori incaricati del controllo per il monitoraggio dell'obbligo di sbarco
Fatto salvo l'articolo 73, paragrafo 1, del presente regolamento, gli Stati membri possono inviare osservatori incaricati del controllo a bordo dei pescherecci battenti la loro bandiera al fine di garantire il monitoraggio delle attività di pesca soggette all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013. A tali osservatori incaricati del controllo si applicano le disposizioni dell'articolo 73, paragrafi da 2 a 9, del presente regolamento.
TITOLO VII
ISPEZIONE E PROCEDIMENTO
CAPO I
Disposizioni generali
Articolo 74
Svolgimento delle ispezioni
I funzionari controllano in particolare:
la legalità delle catture detenute a bordo, immagazzinate, trasportate, trasformate o commercializzate e l’esattezza della relativa documentazione o trasmissione elettronica;
la legalità degli attrezzi da pesca utilizzati per le specie bersaglio e per le catture detenute a bordo;
se del caso, il piano di stivaggio e lo stivaggio separato delle specie;
la marcatura degli attrezzi; e
le informazioni sul motore di cui all’articolo 40.
Articolo 75
Obblighi dell’operatore
Articolo 76
Rapporto d’ispezione
Articolo 77
Ammissibilità dei rapporti di ispezione e sorveglianza
I rapporti di ispezione e sorveglianza redatti da ispettori ►M5 dell'Unione ◄ o da funzionari di un altro Stato membro o da funzionari della Commissione costituiscono elementi di prova ammissibili nell’ambito di procedimenti amministrativi o giudiziari in qualsiasi Stato membro. Ai fini dell’accertamento dei fatti sono considerati equivalenti ai rapporti di ispezione e sorveglianza degli Stati membri.
Articolo 78
Banca dati elettronica
Articolo 79
Ispettori ►M5 dell'Unione ◄
Per lo svolgimento delle loro mansioni e fatto salvo il paragrafo 5, gli ispettori ►M5 dell'Unione ◄ hanno accesso immediato a:
tutte le zone a bordo dei pescherecci ►M5 dell'Unione ◄ e delle altre navi che esercitano attività di pesca, ai locali o ai luoghi pubblici e ai mezzi di trasporto; e
tutte le informazioni e documenti necessari per lo svolgimento delle loro mansioni, in particolare giornale di pesca, dichiarazioni di sbarco, certificati di cattura, dichiarazioni di trasbordo, note di vendita e altri documenti pertinenti,
nella stessa misura e alle stesse condizioni dei funzionari dello Stato membro in cui ha luogo l’ispezione.
CAPO II
Ispezioni al di fuori delle acque dello Stato membro di ispezione
Articolo 80
Ispezioni di pescherecci al di fuori delle acque dello Stato membro di ispezione
Gli Stati membri possono effettuare, in tutte le acque ►M5 dell'Unione ◄ fuori delle acque soggette alla sovranità di un altro Stato membro, ispezioni concernenti le attività di pesca sui pescherecci di un altro Stato membro in conformità del presente regolamento:
dopo aver ottenuto l’autorizzazione dello Stato membro costiero interessato; oppure
nel caso in cui sia stato adottato un programma specifico di controllo e di ispezione conformemente all’articolo 95.
Articolo 81
Domande di autorizzazione
CAPO III
Infrazioni constatate nel corso di ispezioni
Articolo 82
Procedura in caso di infrazione
Se, sulla base delle informazioni raccolte in sede di ispezione o di ogni altro dato rilevante, ritiene che sia stata commessa un’infrazione alle norme della politica comune della pesca, il funzionario:
annota la presunta infrazione nel rapporto di ispezione;
adotta tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza e la conservazione degli elementi di prova relativi alla presunta infrazione;
trasmette immediatamente il rapporto di ispezione alle proprie autorità competenti;
informa la persona fisica o la persona giuridica sospettata di aver commesso o colta in flagrante mentre commetteva l’infrazione del fatto che la medesima può comportare l’attribuzione del numero di punti adeguato conformemente all’articolo 92. Tale informazione è registrata nel rapporto di ispezione.
Articolo 83
Infrazioni constatate al di fuori delle acque dello Stato membro di ispezione
Articolo 84
Provvedimenti più severi in caso di infrazioni gravi
Lo Stato membro di bandiera o lo Stato membro costiero nelle cui acque un peschereccio è sospettato di aver commesso:
errori di registrazione delle catture di stock oggetto di un piano pluriennale per quantitativi superiori a 500 kg o al 10 %, calcolati in percentuale dei dati riportati nel giornale di pesca, se quest’ultimo quantitativo è più elevato; oppure
una delle infrazioni gravi di cui all’articolo 42 del regolamento (CE) n. 1005/2008 o all’articolo 90, paragrafo 1, del presente regolamento entro un anno dalla commissione di tale prima infrazione grave,
possono richiedere al peschereccio di dirigersi immediatamente in un porto affinché possa essere avviata un’indagine completa, oltre alle misure previste al capo IX del regolamento (CE) n. 1005/2008.
CAPO IV
Procedimento attinente a infrazioni constatate nel corso di ispezioni
Articolo 85
Procedimento
Fatto salvo l’articolo 83, paragrafo 2, e l’articolo 86, qualora in sede di ispezione, o dopo un’ispezione, constatino un’infrazione alle norme della politica comune della pesca, le autorità competenti dello Stato membro di ispezione adottano opportune misure in conformità del titolo VIII nei confronti del comandante della nave interessata o di qualsiasi altra persona giuridica o fisica responsabile dell’infrazione.
Articolo 86
Trasferimento del procedimento
Articolo 87
Infrazioni constatate da ispettori ►M5 dell'Unione ◄
Gli Stati membri prendono le misure adeguate per quanto riguarda le infrazioni constatate da ispettori ►M5 dell'Unione ◄ nelle acque soggette alla loro sovranità o giurisdizione o su pescherecci battenti la loro bandiera.
Articolo 88
Misure correttive in caso di mancato procedimento da parte dello Stato membro di sbarco o di trasbordo
TITOLO VIII
ESECUZIONE DELLE NORME
Articolo 89
Misure volte a garantire il rispetto delle norme
Articolo 90
Sanzioni applicabili alle infrazioni gravi
Oltre all’articolo 42 del regolamento (CE) n. 1005/2008, sono considerate infrazioni gravi ai fini del presente regolamento anche le seguenti attività, in funzione della gravità dell’infrazione in questione che è determinata dall’autorità competente dello Stato membro tenendo conto di criteri quali la natura del danno arrecato, il suo valore, la situazione economica del trasgressore e la portata dell’infrazione o la sua reiterazione:
la mancata trasmissione di una dichiarazione di sbarco o di una nota di vendita quando lo sbarco della cattura ha avuto luogo nel porto di un paese terzo;
la manomissione di un motore al fine di aumentarne la potenza al di là della potenza massima continua indicata nel certificato del motore;
il fatto di non portare a bordo del peschereccio, conservare e sbarcare le catture di specie soggette all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, a meno che tali operazioni non siano in contrasto con gli obblighi o siano soggette alle esenzioni previste dalle norme della politica comune della pesca per il tipo di pesca o le zone di pesca a cui tali norme si applicano.
Articolo 91
Misure di esecuzione immediate
Gli Stati membri adottano misure immediate per impedire a comandanti di pescherecci o altre persone fisiche o giuridiche colti in flagrante mentre commettevano un’infrazione grave ai sensi dell’articolo 42 del regolamento (CE) n. 1005/2008 di continuare a commettere tale infrazione.
Articolo 92
Sistema di punti per infrazioni gravi
Articolo 93
Registro nazionale delle infrazioni
TITOLO IX
PROGRAMMI DI CONTROLLO
Articolo 94
Programmi comuni di controllo
Gli Stati membri possono effettuare, tra loro e di loro iniziativa, programmi di controllo, ispezione e sorveglianza concernenti le attività di pesca.
Articolo 95
Programmi specifici di controllo e di ispezione
TITOLO X
VALUTAZIONE E CONTROLLO DA PARTE DELLA COMMISSIONE
Articolo 96
Principi generali
La Commissione controlla e valuta l’applicazione delle norme della politica comune della pesca da parte degli Stati membri esaminando le informazioni e i documenti ed effettuando verifiche, ispezioni autonome e audit; essa agevola il coordinamento e la cooperazione tra gli Stati membri. A tal fine la Commissione, di propria iniziativa e con i propri mezzi, può avviare ed effettuare indagini, verifiche, ispezioni e audit. Essa può verificare in particolare:
l’attuazione e l’applicazione delle norme della politica comune della pesca da parte degli Stati membri e delle competenti autorità nazionali;
l’attuazione e l’applicazione delle norme della politica comune della pesca nelle acque di un paese terzo conformemente ad un accordo internazionale concluso con tale paese;
la conformità delle prassi amministrative nazionali e delle attività di ispezione e sorveglianza alle norme della politica della pesca;
l’esistenza della documentazione richiesta e la sua conformità alle norme vigenti;
le condizioni in cui gli Stati membri svolgono le attività di controllo;
l’accertamento e il procedimento in caso di infrazioni;
la cooperazione tra Stati membri.
Gli Stati membri collaborano con la Commissione per facilitare l’adempimento dei suoi compiti. Gli Stati membri garantiscono che le missioni di verifica, di ispezione autonoma e di audit effettuate ai sensi del presente titolo non formino oggetto di pubblicità che sia lesiva delle missioni in loco. Se i funzionari della Commissione incontrano difficoltà nello svolgimento delle proprie mansioni, gli Stati membri interessati mettono a disposizione della Commissione i mezzi per portare a buon fine il suo compito e offrono ai funzionari della Commissione la possibilità di valutare operazioni di controllo e di ispezione specifiche.
Gli Stati membri forniscono alla Commissione l’assistenza necessaria per l’espletamento dei suoi compiti.
Articolo 97
Mansioni dei funzionari della Commissione
Articolo 98
Verifiche
Articolo 99
Ispezioni autonome
Articolo 100
Audit
La Commissione può realizzare audit dei sistemi di controllo degli Stati membri. Gli audit comprendono in particolare la valutazione dei seguenti elementi:
il sistema di gestione dei contingenti e dello sforzo;
i sistemi di convalida dei dati, compresi i sistemi di controllo incrociato dei sistemi di controllo dei pescherecci, i dati relativi alle catture, allo sforzo e alla commercializzazione, i dati relativi al registro della flotta peschereccia comunitaria e la verifica delle licenze e delle autorizzazioni di pesca;
l’organizzazione amministrativa, compresi il grado di competenza del personale e i mezzi disponibili, la formazione del personale, la definizione delle funzioni di tutte le autorità incaricate del controllo nonché i meccanismi istituiti per coordinare l’operato e la valutazione congiunta dei risultati conseguiti da tali autorità;
i sistemi operativi, comprese le procedure di controllo dei porti designati;
i programmi nazionali di controllo, compresa la definizione di livelli di ispezione e la loro attuazione;
i sistemi sanzionatori nazionali, compresa l’adeguatezza delle sanzioni applicate, la durata dei procedimenti, i benefici economici di cui sono stati privati i trasgressori e l’effetto deterrente delle sanzioni.
Articolo 101
Rapporti di verifica, di ispezione autonoma e di audit
Articolo 102
Provvedimenti adottati sulla base dei rapporti di verifica, di ispezione autonoma e di audit
TITOLO XI
MISURE VOLTE A GARANTIRE IL RISPETTO DEGLI OBIETTIVI DELLA POLITICA COMUNE DELLA PESCA DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI
CAPO II
Chiusura delle attività di pesca
Articolo 104
Chiusura delle attività di pesca per inadempimento degli obiettivi della politica comune della pesca
CAPO III
Detrazioni e trasferimenti di contingenti e sforzo di pesca
Articolo 105
Detrazioni dai contingenti
In caso di superamento di un contingente, una quota o una parte di uno stock o di un gruppo di stock assegnati ad uno Stato membro in un determinato anno, la Commissione, nell’anno o negli anni successivi, procede a detrazioni dal contingente, dalla quota o dalla parte annuale assegnati a tale Stato membro applicando un fattore moltiplicatore conformemente alla seguente tabella:
Livello di superamento rispetto agli sbarchi autorizzati |
Fattore moltiplicatore |
Fino al 10 % |
Superamento *1,0 |
Dal 10 al 20 % |
Superamento *1,2 |
Dal 20 al 40 % |
Superamento *1,4 |
Dal 40 al 50 % |
Superamento *1,8 |
Qualsiasi altro superamento di oltre il 50 % |
Superamento *2,0 |
Una detrazione pari al superamento * 1,00 è comunque applicata in tutti i casi di superamento rispetto allo sbarco consentito pari o inferiore a 100 tonnellate.
Oltre al fattore moltiplicatore di cui al paragrafo 2 e a condizione che il livello di superamento rispetto agli sbarchi consentiti superi il 10 %, si applica un fattore moltiplicatore di 1,5 se:
nei due anni precedenti uno Stato membro ha superato ripetutamente il contingente, la quota o la parte dello stock o del gruppo di stock a esso assegnati e tale superamento ha dato luogo a detrazioni di cui al paragrafo 2;
i pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili e, segnatamente, le relazioni dello CSTEP hanno stabilito che il superamento costituisce una grave minaccia per la conservazione dello stock considerato; oppure
lo stock è soggetto a un piano pluriennale.
▼M5 —————
Articolo 106
Detrazioni dallo sforzo di pesca
In caso di superamento dello sforzo di pesca in una zona geografica o per un tipo di pesca di cui dispone uno Stato membro, la Commissione, nell’anno o negli anni successivi, procede a detrazioni dallo sforzo di pesca di cui dispone tale Stato membro nella zona geografica o per il tipo di pesca in questione applicando un fattore moltiplicatore conformemente alla seguente tabella:
Livello di superamento dello sforzo di pesca disponibile |
Fattore moltiplicatore |
Fino al 10 % |
Superamento * 1,0 |
Dal 10 al 20 % |
Superamento * 1,2 |
Dal 20 al 40 % |
Superamento * 1,4 |
Dal 40 al 50 % |
Superamento * 1,8 |
Qualsiasi altro superamento di oltre il 50 % |
Superamento * 2,0 |
Articolo 107
Detrazioni dai contingenti per inadempimento delle norme della politica comune della pesca
CAPO IV
Misure di emergenza
Articolo 108
Misure di emergenza
Le misure di emergenza di cui al paragrafo 1 sono commisurate alla minaccia e possono comprendere, in particolare:
la sospensione delle attività di pesca delle navi battenti bandiera degli Stati membri interessati;
la chiusura delle attività di pesca;
il divieto per gli operatori ►M5 dell'Unione ◄ di accettare sbarchi, trasferimenti in gabbia a fini di ingrasso o di allevamento o trasbordi di pesci e prodotti della pesca catturati da navi battenti bandiera degli Stati membri interessati;
il divieto di immettere sul mercato o di utilizzare per altri scopi commerciali pesci e prodotti della pesca catturati da navi battenti bandiera degli Stati membri interessati;
il divieto di fornire pesci vivi destinati alla piscicoltura nelle acque soggette alla giurisdizione degli Stati membri interessati;
il divieto di accettare pesci vivi catturati da navi battenti bandiera dello Stato membro interessato ai fini della piscicoltura nelle acque soggette alla giurisdizione di altri Stati membri;
il divieto per le navi battenti bandiera dello Stato membro interessato di praticare la pesca nelle acque soggette alla giurisdizione di altri Stati membri;
l’adeguata modifica dei dati di pesca trasmessi dagli Stati membri.
TITOLO XII
DATI E INFORMAZIONE
CAPO I
Analisi e audit dei dati
Articolo 109
Principi generali applicabili all’analisi dei dati
Gli Stati membri provvedono affinché i dati registrati conformemente al presente regolamento siano esatti e completi e presentati entro i termini stabiliti nell’ambito della politica comune della pesca. In particolare:
gli Stati membri effettuano controlli incrociati, analisi e verifiche dei seguenti dati mediante algoritmi e meccanismi informatici automatizzati:
dati del sistema di controllo dei pescherecci;
dati delle attività di pesca, in particolare giornale di bordo sulle attività di pesca, dichiarazione di sbarco, dichiarazione di trasbordo e notifica preventiva;
dati provenienti dalle dichiarazioni di assunzione in carico, dai documenti di trasporto e dalle note di vendita;
dati provenienti dalle licenze di pesca e dalle autorizzazioni di pesca;
dati provenienti dai rapporti di ispezione;
dati sulla potenza del motore;
laddove applicabile, i seguenti dati sono anche sottoposti a controlli incrociati, analisi e verifiche:
dati del sistema di rilevamento delle navi;
dati relativi agli avvistamenti;
dati relativi agli accordi internazionali in materia di pesca;
dati relativi alle entrate e alle uscite dalle zone di pesca, zone marittime soggette a disposizioni specifiche in materia di accesso alle acque e alle risorse, zone di regolamentazione delle organizzazioni regionali di gestione della pesca e organizzazioni simili e acque di un paese terzo;
dati del sistema di identificazione automatica.
Articolo 110
Accesso ai dati
Gli Stati membri concedono l’accesso ai funzionari della Commissione sulla base di certificati elettronici rilasciati dalla Commissione o dall’organismo da essa designato.
L’accesso è disponibile nella zona protetta del sito web ufficiale degli Stati membri di cui all’articolo 115.
Articolo 111
Scambio dei dati
Ciascuno Stato membro di bandiera provvede allo scambio elettronico diretto delle pertinenti informazioni con altri Stati membri e, se del caso, con la Commissione o l’organismo da essa designato, in particolare:
dati del sistema di controllo dei pescherecci quando i suoi pescherecci sono presenti nelle acque di un altro Stato membro;
le informazioni del giornale di bordo sulle attività di pesca quando i suoi pescherecci pescano nelle acque di un altro Stato membro;
dichiarazioni di sbarco e dichiarazioni di trasbordo quando tali operazioni sono effettuate in porti di un altro Stato membro;
notifica preventiva quando il porto previsto si trova in un altro Stato membro.
Ciascuno Stato membro costiero provvede allo scambio elettronico diretto delle pertinenti informazioni con altri Stati membri e, se del caso, con la Commissione o l’organismo da essa designato, in particolare trasmettendo:
informazioni sulle note di vendita allo Stato membro di bandiera se una prima vendita proviene da un peschereccio di un altro Stato membro;
informazioni sulla dichiarazione di assunzione in carico se il pesce è immagazzinato in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di bandiera o dallo Stato membro di sbarco;
informazioni sulle note di vendita e sulla dichiarazione di assunzione in carico allo Stato membro in cui ha avuto luogo lo sbarco.
CAPO II
Riservatezza dei dati
Articolo 112
Protezione dei dati personali
Articolo 113
Riservatezza del segreto professionale e commerciale
I dati trasmessi nell’ambito del presente regolamento a persone che lavorano per le competenti autorità, i tribunali, altre autorità pubbliche e la Commissione o l’organismo da essa designato, la cui divulgazione metterebbe a repentaglio:
la tutela della privacy e dell’integrità dell’individuo, conformemente alla legislazione ►M5 dell'Unione ◄ sulla protezione dei dati personali;
gli interessi commerciali di una persona fisica o giuridica, compresa la proprietà intellettuale;
i procedimenti giurisdizionali e la consulenza legale; oppure
l’obiettivo di ispezioni o indagini,
sono soggetti alle norme applicabili in materia di riservatezza. Le informazioni possono sempre essere divulgate se ciò è necessario per far cessare o vietare un’infrazione alle norme della politica comune della pesca.
CAPO III
Siti web ufficiali
Articolo 114
Siti web ufficiali
Articolo 115
Zona del sito web accessibile al pubblico
Gli Stati membri pubblicano senza indugio nella zona accessibile al pubblico dei loro siti web o prevedono un collegamento diretto verso:
il nome e l’indirizzo delle autorità competenti per il rilascio delle licenze di pesca e delle autorizzazioni di pesca di cui all’articolo 7;
l’elenco dei porti designati ai fini del trasbordo di cui all’articolo 20, con l’indicazione delle ore di apertura;
un mese dopo l’entrata in vigore di un piano pluriennale e previa approvazione della Commissione, l’elenco dei porti designati di cui all’articolo 43, con l’indicazione delle ore di apertura, e, entro i trenta giorni successivi, le relative condizioni per la registrazione e la dichiarazione dei quantitativi di specie soggette al piano pluriennale presenti in ogni singolo sbarco;
la decisione che stabilisce la chiusura in tempo reale e definisce chiaramente la zona geografica delle zone di pesca interessate, la durata della chiusura e le condizioni applicabili all’esercizio della pesca in tale zona durante la chiusura, di cui all’articolo 53, paragrafo 2;
i recapiti del punto di contatto per la trasmissione o la presentazione di giornali di bordo sulle attività di pesca, notifiche preventive, dichiarazioni di trasbordo, dichiarazioni di sbarco, note di vendita, dichiarazioni di assunzione in carico e documenti di trasporto, di cui agli articoli 14, 17, 20, 23, 62, 66 e 68;
una carta con le coordinate delle zone di chiusura delle attività di pesca in tempo reale di cui all’articolo 54, con l’indicazione della durata della chiusura e delle condizioni applicabili all’esercizio della pesca in tale zona durante la chiusura;
la decisione di imporre una chiusura delle attività di pesca ai sensi dell’articolo 35 e tutte le informazioni necessarie.
Articolo 116
Zona protetta del sito web
Nella zona protetta del proprio sito web ogni Stato membro inserisce e mantiene aggiornato l’accesso agli elenchi e alle banche dati seguenti:
gli elenchi dei funzionari addetti alle ispezioni di cui all’articolo 74;
la banca dati elettronica per il trattamento dei rapporti di ispezione e sorveglianza compilati dai funzionari di cui all’articolo 78;
i file informatici del sistema di controllo dei pescherecci registrati dal proprio centro di controllo della pesca di cui all’articolo 9;
la banca dati elettronica contenente l’elenco di tutte le licenze di pesca e autorizzazioni di pesca rilasciate e gestite conformemente al presente regolamento, con la chiara indicazione delle condizioni applicabili e delle informazioni relative a tutti i casi di sospensione e di revoca;
il modo di misurare il periodo continuativo di 24 ore di cui all’articolo 26, paragrafo 6;
la banca dati elettronica contenente tutti i dati relativi alle possibilità di pesca di cui all’articolo 33;
programmi nazionali di controllo di cui all’articolo 46;
la banca dati elettronica utilizzata per la verifica della qualità e della completezza dei dati raccolti, di cui all’articolo 109.
Ciascuno Stato membro assicura:
l’accesso remoto per la Commissione o l’organismo da essa designato a tutti i dati di cui al presente articolo attraverso una connessione Internet sicura, disponibile 24 ore su 24 e sette giorni su sette;
lo scambio elettronico diretto delle pertinenti informazioni con altri Stati membri e la Commissione o l’organismo da essa designato.
TITOLO XIII
ATTUAZIONE
Articolo 117
Cooperazione amministrativa
Articolo 118
Obblighi di informazione
Articolo 119
Procedura di comitato
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.
Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato ad un mese.
TITOLO XIV
MODIFICHE E ABROGAZIONI
▼M6 —————
Articolo 121
Modifiche di altri regolamenti
Il regolamento (CE) n. 2371/2002 è così modificato:
l’articolo 21 è sostituito dal seguente:
«Articolo 21
Sistema comunitario di controllo e di esecuzione
È esercitato un controllo sull’accesso alle acque e alle risorse e sull’esercizio delle attività di cui all’articolo 1 ed è garantita l’osservanza delle norme della politica comune della pesca. A tal fine è istituito un sistema comunitario di controllo, ispezione ed esecuzione delle norme della politica comune della pesca.»;
gli articoli da 22 a 28 sono soppressi.
Articolo 122
Abrogazioni
Articolo 123
Riferimenti
I riferimenti ai regolamenti abrogati e alle disposizioni soppresse conformemente all’articolo 121 si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato II.
TITOLO XV
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 124
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2010.
Tuttavia:
l’articolo 33, paragrafi 6 e 9, gli articoli 37, 43, 58, 60, 61, 63, 67, 68, 73, 78 e 84, l’articolo 90, paragrafi 2, 3 e 4, gli articoli 93 e 117 e l’articolo 121, paragrafi da 3 a 11, si applicano con effetto dal 1o gennaio 2011;
gli articoli 6, 7, 14, 21 e 23 si applicano con effetto dalla data di entrata in vigore delle loro modalità d’applicazione;
l’articolo 92 si applica sei mesi dopo l’entrata in vigore delle sue modalità di applicazione.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO I
PARAMETRI SPECIFICI IN MATERIA DI ISPEZIONE PER I PIANI PLURIENNALI
Obiettivo
1. |
Ogni Stato membro stabilisce parametri specifici in materia di ispezione in conformità del presente allegato. |
Strategia
2. |
L’attività di ispezione e di sorveglianza delle attività di pesca è incentrata sui pescherecci presumibilmente dediti alla cattura di specie che formano oggetto di un piano pluriennale. Per verificare l’efficacia delle attività di ispezione e sorveglianza vengono inoltre effettuate, a titolo di controllo incrociato, ispezioni casuali delle operazioni di trasporto e commercializzazione delle specie che formano oggetto di un piano pluriennale. |
Priorità
3. |
Ai vari tipi di attrezzi è attribuito un diverso grado di priorità, in funzione dell’incidenza su ciascuna flotta delle limitazioni relative alle possibilità di pesca. Spetta pertanto a ogni Stato membro stabilire priorità specifiche. |
Obiettivi di riferimento
4. |
Entro un mese dall’entrata in vigore di un regolamento che istituisce un piano pluriennale, gli Stati membri applicano i rispettivi programmi di ispezione tenendo conto degli obiettivi sotto indicati. Gli Stati membri precisano e descrivono la strategia di campionamento che intendono utilizzare. La Commissione accede su richiesta al piano di campionamento applicato dallo Stato membro.
a)
Livello di ispezione nei porti In linea generale, occorre conseguire un livello di precisione pari almeno a quello ottenibile con un semplice metodo di campionamento casuale, nell’ambito del quale le ispezioni vertono sul 20 % in peso degli sbarchi totali di specie che formano oggetto di un piano pluriennale in uno Stato membro.
b)
Livello di ispezione nella fase di commercializzazione Ispezione del 5 % dei quantitativi di specie che formano oggetto di un piano pluriennale messi in vendita nelle aste.
c)
Livello di ispezione in mare Parametro flessibile: da stabilire a seguito di un’analisi circostanziata dell’attività di pesca in ciascuna zona. I parametri per le attività di ispezione in mare sono riferiti al numero di giorni di pattugliamento in mare nella zona di gestione; un parametro distinto può essere stabilito per i giorni di pattugliamento di zone specifiche.
d)
Livello di sorveglianza aerea Parametro flessibile: da stabilire a seguito di un’analisi circostanziata dell’attività di pesca praticata in ciascuna zona, tenendo conto delle risorse di cui dispone lo Stato membro. |
ALLEGATO II
TAVOLA DI CONCORDANZA
Regolamento (CEE) n. 2847/93 |
Presente regolamento |
Articolo 1, paragrafo 1 |
Articoli 1 e 2 |
Articolo 1, paragrafo 2 |
Articolo 5, paragrafo 3 |
Articolo 1, paragrafo 3 |
Articolo 2 |
Articolo 2 |
Articolo 5 |
Articolo 3 |
Articolo 9 |
Articolo 4, paragrafo 1 |
Articolo 5 |
Articolo 4, paragrafo 2 |
Articolo 75 |
Articolo 5, lettere a) e b) |
Articolo 74 |
Articolo 5, lettera c) |
Articolo 8 |
Articolo 6 |
Articoli 14, 15 e 16 |
Articolo 7 |
Articoli 17 e 18 |
Articolo 8 |
Articoli 23, 24 e 25 |
Articolo 9, paragrafi 1, 2, 3, 4, 4 bis, 5, 6, 7, 8 e 9 |
Articoli 62, 63, 64, 65 e 68 |
Articolo 9, paragrafi 4 ter e 5 |
Articoli 66 e 67 |
Articolo 11 |
Articoli 20, 21 e 22 |
Articolo 13 |
Articolo 68 |
Articolo 14 |
Articolo 59 |
Articolo 15, paragrafi 1, 2 e 4 |
Articoli 33 e 34 |
Articolo 15, paragrafo 3 |
Articolo 36 |
Articolo 16 |
Articolo 117 |
Articolo 17 |
Articolo 5 |
Articolo 19 |
Articoli 112 e 113 |
Titolo IIA |
Titolo IV, capo I, sezione 2 |
Articolo 20, paragrafo 1 |
Articolo 47 |
Articolo 20, paragrafo 2 |
Articolo 49 |
Articolo 21, paragrafo 1 |
Articolo 33 |
Articolo 21, paragrafo 2 |
Articolo 35 |
Articolo 21, paragrafo 3 |
Articolo 36 |
Articolo 21, paragrafo 4 |
Articolo 37 |
Articolo 21 bis |
Articolo 35 |
Articolo 21 ter |
Articolo 34 |
Articolo 21 quater |
Articolo 36 |
Articolo 23 |
Articolo 105 |
Titolo V |
Titolo IV, capo II, e articolo 109 |
Articolo 28, paragrafo 1 |
Articolo 56 |
Articolo 28, paragrafo 2 |
Articoli 57 e 70 |
Articolo 28, paragrafo 2 bis |
Articolo 56 |
Articolo 29 |
Articoli 96, 97, 98 e 99 |
Articolo 30 |
Articolo 102 |
Articolo 31, paragrafi 1 e 2 |
Articoli 89 e 90 |
Articolo 31, paragrafo 4 |
Articolo 86 |
Articolo 32, paragrafo 1 |
Articolo 85 |
Articolo 32, paragrafo 2 |
Articolo 88 |
Articolo 33 |
Articolo 86 |
Articolo 34 |
Articolo 117 |
Articolo 34 bis |
Articolo 117 |
Articolo 34 ter |
Articolo 98 |
Articolo 34 quater |
Articolo 95 |
Articolo 35 |
Articolo 118 |
Articolo 36 |
Articolo 119 |
Articolo 37 |
Articoli 112 e 113 |
Articolo 38 |
Articolo 3 |
Articolo 39 |
Articolo 122 |
Articolo 40 |
Articolo 124 |
Regolamento (CE) n. 1627/94 |
Presente regolamento |
L’intero regolamento |
Articolo 7 |
Regolamento (CE) n. 847/96 |
Presente regolamento |
Articolo 5 |
Articolo 106 |
Regolamento (CE) n. 2371/2002 |
Presente regolamento |
Articolo 21 |
Articoli 1 e 2 |
Articolo 22, paragrafo 1 |
Articoli 6, 7, 8, 9, 14 e 75 |
Articolo 22, paragrafo 2 |
Articoli 58, 59, 62, 68 e 75 |
Articolo 23, paragrafo 3 |
Articolo 5, paragrafo 3, articolo 5, paragrafo 5, e articolo 11 |
Articolo 23, paragrafo 4 |
Articoli 105 e 106 |
Articolo 24 |
Articolo 5, titolo VII e articoli 71 e 91 |
Articolo 25 |
Capi III e IV del titolo VII e articolo 89 |
Articolo 26, paragrafo 1 |
Articolo 96 |
Articolo 26, paragrafo 2 |
Articolo 108 |
Articolo 26, paragrafo 4 |
Articolo 36 |
Articolo 27, paragrafo 1 |
Articoli da 96 a 99 |
Articolo 27, paragrafo 2 |
Articoli 101 e 102 |
Articolo 28, paragrafo 1 |
Articolo 117 |
Articolo 28, paragrafo 3 |
Articoli 80, 81 e 83 |
Articolo 28, paragrafo 4 |
Articolo 79 |
Articolo 28, paragrafo 5 |
Articolo 74 |
Regolamento (CE) n. 811/2004 |
Presente regolamento |
Articolo 7 |
Articolo 14, paragrafo 2 |
Articolo 8 |
Articolo 17 |
Articolo 10 |
Articolo 14, paragrafo 3 |
Articolo 11 |
Articolo 44 |
Articolo 12 |
Articolo 60, paragrafo 6 |
Regolamento (CE) n. 2166/2005 |
Presente regolamento |
Articolo 9 |
Articolo 14, paragrafo 3 |
Articolo 10 |
Articolo 60, paragrafo 1 |
Articolo 12 |
Articolo 44 |
Articolo 13 |
Articolo 60, paragrafo 6 |
Regolamento (CE) n. 2115/2005 |
Presente regolamento |
Articolo 7 |
Articolo 14, paragrafo 3 |
Regolamento (CE) n. 388/2006 |
Presente regolamento |
Articolo 7 |
Articolo 14, paragrafo 3 |
Articolo 8 |
Articolo 60, paragrafo 1 |
Articolo 10 |
Articolo 44 |
Articolo 11 |
Articolo 60, paragrafo 6 |
Regolamento (CE) n. 509/2007 |
Presente regolamento |
Articolo 6 |
Articolo 14, paragrafo 3 |
Articolo 8 |
Articolo 44 |
Articolo 9 |
Articolo 60, paragrafo 6 |
Regolamento (CE) n. 676/2007 |
Presente regolamento |
Articolo 10 |
Articolo 14, paragrafo 2 |
Articolo 11 |
Articolo 14, paragrafo 3 |
Articolo 12 |
Articolo 60, paragrafo 1 |
Articolo 14 |
Articolo 44 |
Articolo 15 |
Articolo 60, paragrafo 6 |
Regolamento (CE) n. 1098/2007 |
Presente regolamento |
Articolo 15 |
Articolo 14, paragrafo 3 |
Articolo 19 |
Articolo 60, paragrafo 1 |
Articolo 24 |
Articolo 46 |
Regolamento (CE) n. 1342/2008 |
Presente regolamento |
Articolo 19, paragrafo 1 |
Articolo 109, paragrafo 2 |
Articolo 19, paragrafo 2 |
Articolo 115 |
Articolo 20 |
Articolo 60 |
Articolo 22 |
Articolo 42 |
Articolo 23 |
Articolo 46 |
Articolo 24 |
Articolo 17 |
Articolo 25 |
Articolo 43 |
Articolo 26 |
Articolo 14, paragrafo 2 |
Articolo 27 |
Articolo 44 |
Articolo 28 |
Articolo 60, paragrafo 6 |
( 1 ) GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1.
( 2 ) Regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio, del 25 febbraio 2008, che istituisce un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca (GU L 60 del 5.3.2008, pag. 1).
( 3 ) Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 11 dicembre 2013, sull'organizzazione comune dei mercati per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 1).
( 4 ) GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1.
( 5 ) GU L 150 del 30.4.2004, pag. 1.
( 6 ) GU L 340 del 23.12.2005, pag. 3.
( 7 ) GU L 345 del 28.12.2005, pag. 5.
( 8 ) GU L 65 del 7.3.2006, pag. 1.
( 9 ) GU L 122 dell’11.5.2007, pag. 7.
( 10 ) GU L 157 del 19.6.2007, pag. 1.
( 11 ) GU L 248 del 22.9.2007, pag. 1.
( 12 ) GU L 344 del 20.12.2008, pag. 6.
( 13 ) GU L 348 del 24.12.2008, pag. 20.