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Document 02008R1333-20140711

    Consolidated text: Regolamento (CE) n . 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo agli additivi alimentari (Testo rilevante ai fini del SEE)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1333/2014-07-11

    2008R1333 — IT — 11.07.2014 — 019.001


    Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

    ►B

    REGOLAMENTO (CE) N. 1333/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    del 16 dicembre 2008

    relativo agli additivi alimentari

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (GU L 354, 31.12.2008, p.16)

    Modificato da:

     

     

    Gazzetta ufficiale

      No

    page

    date

    ►M1

    REGOLAMENTO (UE) N. 238/2010 DELLA COMMISSIONE del 22 marzo 2010

      L 75

    17

    23.3.2010

    ►M2

    REGOLAMENTO (UE) N. 1129/2011 DELLA COMMISSIONE dell’11 novembre 2011

      L 295

    1

    12.11.2011

    ►M4

    REGOLAMENTO (UE) N. 1130/2011 DELLA COMMISSIONE dell’11 novembre 2011

      L 295

    178

    12.11.2011

    ►M5

    REGOLAMENTO (UE) N. 1131/2011 DELLA COMMISSIONE dell'11 novembre 2011

      L 295

    205

    12.11.2011

    ►M6

    REGOLAMENTO (UE) N. 232/2012 DELLA COMMISSIONE del 16 marzo 2012

      L 78

    1

    17.3.2012

    ►M7

    REGOLAMENTO (UE) N. 380/2012 DELLA COMMISSIONE del 3 maggio 2012

      L 119

    14

    4.5.2012

    ►M8

    REGOLAMENTO (UE) N. 470/2012 DELLA COMMISSIONE del 4 giugno 2012

      L 144

    16

    5.6.2012

    ►M9

    REGOLAMENTO (UE) N. 471/2012 DELLA COMMISSIONE del 4 giugno 2012

      L 144

    19

    5.6.2012

    ►M10

    REGOLAMENTO (UE) N. 472/2012 DELLA COMMISSIONE del 4 giugno 2012

      L 144

    22

    5.6.2012

    ►M11

    REGOLAMENTO (UE) N. 570/2012 DELLA COMMISSIONE del 28 giugno 2012

      L 169

    43

    29.6.2012

    ►M12

    REGOLAMENTO (UE) N. 583/2012 DELLA COMMISSIONE del 2 luglio 2012

      L 173

    8

    3.7.2012

    ►M13

    REGOLAMENTO (UE) N. 675/2012 DELLA COMMISSIONE del 23 luglio 2012

      L 196

    52

    24.7.2012

    ►M14

    REGOLAMENTO (UE) N. 1049/2012 DELLA COMMISSIONE dell’8 novembre 2012

      L 310

    41

    9.11.2012

    ►M15

    REGOLAMENTO (UE) N. 1057/2012 DELLA COMMISSIONE del 12 novembre 2012

      L 313

    11

    13.11.2012

    ►M16

    REGOLAMENTO (UE) N. 1147/2012 DELLA COMMISSIONE del 4 dicembre 2012

      L 333

    34

    5.12.2012

    ►M17

    REGOLAMENTO (UE) N. 1148/2012 DELLA COMMISSIONE del 4 dicembre 2012

      L 333

    37

    5.12.2012

    ►M18

    REGOLAMENTO (UE) N. 1149/2012 DELLA COMMISSIONE del 4 dicembre 2012

      L 333

    40

    5.12.2012

    ►M19

    REGOLAMENTO (UE) N. 1166/2012 DELLA COMMISSIONE del 7 dicembre 2012

      L 336

    75

    8.12.2012

    ►M20

    REGOLAMENTO (UE) N. 25/2013 DELLA COMMISSIONE del 16 gennaio 2013

      L 13

    1

    17.1.2013

    ►M21

    REGOLAMENTO (UE) N. 244/2013 DELLA COMMISSIONE del 19 marzo 2013

      L 77

    3

    20.3.2013

    ►M22

    REGOLAMENTO (UE) N. 256/2013 DELLA COMMISSIONE del 20 marzo 2013

      L 79

    24

    21.3.2013

    ►M23

    REGOLAMENTO (UE) N. 438/2013 DELLA COMMISSIONE del 13 maggio 2013

      L 129

    28

    14.5.2013

    ►M24

    REGOLAMENTO (UE) N. 509/2013 DELLA COMMISSIONE del 3 giugno 2013

      L 150

    13

    4.6.2013

    ►M25

    REGOLAMENTO (UE) N. 510/2013 DELLA COMMISSIONE del 3 giugno 2013

      L 150

    17

    4.6.2013

    ►M26

    REGOLAMENTO (UE) N. 723/2013 DELLA COMMISSIONE del 26 luglio 2013

      L 202

    8

    27.7.2013

    ►M27

    REGOLAMENTO (UE) N. 738/2013 DELLA COMMISSIONE del 30 luglio 2013

      L 204

    32

    31.7.2013

    ►M28

    REGOLAMENTO (UE) N. 739/2013 DELLA COMMISSIONE del 30 luglio 2013

      L 204

    35

    31.7.2013

    ►M29

    REGOLAMENTO (UE) N. 816/2013 DELLA COMMISSIONE del 28 agosto 2013

      L 230

    1

    29.8.2013

    ►M30

    REGOLAMENTO (UE) N. 817/2013 DELLA COMMISSIONE del 28 agosto 2013

      L 230

    7

    29.8.2013

    ►M31

    REGOLAMENTO (UE) N. 818/2013 DELLA COMMISSIONE del 28 agosto 2013

      L 230

    12

    29.8.2013

    ►M32

    REGOLAMENTO (UE) N. 913/2013 DELLA COMMISSIONE del 23 settembre 2013

      L 252

    11

    24.9.2013

    ►M33

    REGOLAMENTO (UE) N. 1068/2013 DELLA COMMISSIONE del 30 ottobre 2013

      L 289

    58

    31.10.2013

    ►M34

    REGOLAMENTO (UE) N. 1069/2013 DELLA COMMISSIONE del 30 ottobre 2013

      L 289

    61

    31.10.2013

    ►M35

    REGOLAMENTO (UE) N. 1274/2013 DELLA COMMISSIONE del 6 dicembre 2013

      L 328

    79

    7.12.2013

    ►M36

    REGOLAMENTO (UE) N. 59/2014 DELLA COMMISSIONE del 23 gennaio 2014

      L 21

    9

    24.1.2014

    ►M37

    REGOLAMENTO (UE) N. 264/2014 DELLA COMMISSIONE del 14 marzo 2014

      L 76

    22

    15.3.2014

    ►M38

    REGOLAMENTO (UE) N. 298/2014 DELLA COMMISSIONE del 21 marzo 2014

      L 89

    36

    25.3.2014

    ►M39

    REGOLAMENTO (UE) N. 497/2014 DELLA COMMISSIONE del 14 maggio 2014

      L 143

    6

    15.5.2014

    ►M40

    REGOLAMENTO (UE) N. 505/2014 DELLA COMMISSIONE del 15 maggio 2014

      L 145

    32

    16.5.2014

    ►M41

    REGOLAMENTO (UE) N. 506/2014 DELLA COMMISSIONE del 15 maggio 2014

      L 145

    35

    16.5.2014

    ►M42

    REGOLAMENTO (UE) N. 601/2014 DELLA COMMISSIONE del 4 giugno 2014

      L 166

    11

    5.6.2014

    ►M43

    REGOLAMENTO (UE) N. 685/2014 DELLA COMMISSIONE del 20 giugno 2014

      L 182

    23

    21.6.2014


    Rettificato da:

    ►C1

    Rettifica, GU L 162, 14.6.2013, pag. 15  (1130/2011)




    ▼B

    REGOLAMENTO (CE) N. 1333/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    del 16 dicembre 2008

    relativo agli additivi alimentari

    (Testo rilevante ai fini del SEE)



    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 95,

    vista la proposta della Commissione,

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ( 1 ),

    deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato ( 2 ),

    considerando quanto segue:

    (1)

    La libera circolazione di alimenti sicuri e sani è un elemento fondamentale del mercato interno e contribuisce in maniera significativa alla salute e al benessere dei cittadini, nonché ai loro interessi economici e sociali.

    (2)

    Nell’attuare le politiche comunitarie è opportuno garantire un elevato livello di tutela della vita e della salute umana.

    (3)

    Il presente regolamento sostituisce le direttive e le decisioni precedenti concernenti gli additivi di cui è autorizzato l’uso negli alimenti al fine di assicurare un efficace funzionamento del mercato interno, garantendo al contempo un elevato livello di tutela della salute umana e di protezione dei consumatori, compresa la tutela dei loro interessi, mediante procedure di ampia portata e di semplice applicazione.

    (4)

    Il presente regolamento armonizza l’uso degli additivi alimentari nella Comunità, vale a dire l’uso degli additivi alimentari negli alimenti oggetto della direttiva 89/398/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad un’alimentazione particolare ( 3 ) e l’uso di certi coloranti alimentari per la bollatura sanitaria della carne e per la decorazione e la stampigliatura delle uova. Il regolamento armonizza inoltre l’uso degli additivi alimentari negli additivi e negli enzimi alimentari, garantendone la sicurezza e la qualità e facilitandone lo stoccaggio e l’uso. Esso non è mai stato oggetto di regolamentazione a livello comunitario.

    (5)

    Gli additivi alimentari sono sostanze che abitualmente non sono consumate in quanto tali come alimenti, ma sono intenzionalmente aggiunte ad alimenti per uno scopo tecnico descritto nel presente regolamento, ad esempio per la loro conservazione. Il presente regolamento dovrebbe contemplare tutti gli additivi alimentari e, pertanto, l’elenco delle categorie funzionali dovrebbe essere aggiornato alla luce del progresso scientifico e dello sviluppo tecnologico. Tali sostanze non dovrebbero tuttavia essere considerate additivi alimentari quando sono utilizzate per dare un aroma o un sapore o per fini nutrizionali, come succedanei del sale, vitamine o minerali. Inoltre, le sostanze considerate alimenti che possono essere utilizzate per una funzione tecnica, come il cloruro di sodio o lo zafferano utilizzato come colorante, e gli enzimi alimentari non dovrebbero parimenti rientrare nell’ambito di applicazione del presente regolamento. Tuttavia, le preparazioni ottenute da alimenti e gli altri materiali di origine naturale, che sono impiegati affinché abbiano un effetto tecnologico nell’alimento finale e sono ottenuti mediante estrazione selettiva dei componenti (per esempio pigmenti) in relazione ai loro componenti nutritivi o aromatici, dovrebbero essere considerati additivi ai sensi del presente regolamento. Infine, il presente regolamento non si applica agli enzimi alimentari che sono oggetto del regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli enzimi alimentari ( 4 ).

    (6)

    Le sostanze non consumate in quanto tali come alimenti, ma utilizzate intenzionalmente nella fabbricazione di alimenti, che sussistono soltanto come residui e non hanno alcun effetto tecnologico nel prodotto finale (coadiuvanti tecnologici), non dovrebbero rientrare nell’ambito di applicazione del presente regolamento.

    (7)

    Gli additivi alimentari dovrebbero essere autorizzati e utilizzati soltanto se soddisfano i criteri stabiliti nel presente regolamento. L’uso degli additivi alimentari deve essere sicuro, deve rispondere ad una necessità tecnologica e non deve indurre in errore i consumatori e deve presentare un vantaggio per questi ultimi. I casi in cui il consumatore è indotto in errore includono, tra l’altro, la natura, la freschezza, la qualità degli ingredienti impiegati, la genuinità del prodotto o il carattere naturale del processo di produzione o la qualità nutrizionale del prodotto, incluso il suo contenuto di frutta e verdura. L’autorizzazione degli enzimi alimentari dovrebbe tenere conto di altri fattori pertinenti per la questione in esame, tra cui i fattori sociali, economici, tradizionali, etici ed ambientali, il principio di precauzione e la fattibilità dei controlli. L’uso e le quantità massime di un additivo alimentare dovrebbero tener conto del consumo di questo additivo a partire da altre fonti nonché dell’esposizione di gruppi particolari di consumatori (ad esempio le persone allergiche) all’additivo in questione.

    (8)

    Gli additivi alimentari devono essere conformi alle specifiche approvate, le quali dovrebbero comprendere dati che consentano di identificare adeguatamente l’additivo alimentare, compresa la sua origine, e di definire i criteri accettabili di purezza. Le specifiche già definite per gli additivi alimentari di cui alla direttiva 95/31/CE della Commissione, del 5 luglio 1995, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli edulcoranti per uso alimentare ( 5 ), alla direttiva 95/45/CE della Commissione, del 26 luglio 1995, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per le sostanze coloranti per uso alimentare ( 6 ) e alla direttiva 96/77/CE della Commissione, del 2 dicembre 1996, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti ( 7 ) dovrebbero essere mantenute fintantoché gli additivi corrispondenti non saranno inclusi negli allegati del presente regolamento. Le specifiche relative a tali additivi dovrebbero allora essere definite in un regolamento. Tali specifiche dovrebbero riferirsi direttamente agli additivi figuranti negli elenchi comunitari degli allegati del presente regolamento. Tuttavia, tenuto conto della complessità di dette specifiche, per ragioni di chiarezza esse non dovrebbero essere integrate come tali negli elenchi comunitari, ma essere oggetto di uno o più regolamenti distinti.

    (9)

    Alcuni additivi alimentari sono ammessi per usi specifici in determinate pratiche e trattamenti enologici autorizzati. L’uso di tali additivi alimentari dovrebbe essere conforme al presente regolamento e alle disposizioni specifiche della normativa comunitaria pertinente.

    (10)

    Per garantire l’armonizzazione, la valutazione dei rischi e l’autorizzazione degli additivi alimentari dovrebbero aver luogo secondo la procedura di cui al regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari ( 8 ).

    (11)

    Ai sensi del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare ( 9 ), l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (in seguito denominata «l’Autorità»), deve essere consultata sulle questioni che possono avere un’incidenza sulla sanità pubblica.

    (12)

    Un additivo alimentare che rientra nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati ( 10 ), dovrebbe essere autorizzato conformemente a detto regolamento nonché ai sensi del presente regolamento.

    (13)

    Un additivo alimentare già autorizzato in applicazione del presente regolamento e ottenuto con metodi di produzione o che utilizza materie prime significativamente diversi da quelli oggetto della valutazione dei rischi effettuata dall'Autorità, o diversi da quelli previsti dalle specifiche, dovrebbe essere sottoposto ad una valutazione dell'Autorità. «Metodi significativamente diversi» potrebbero implicare tra l’altro un cambiamento nel metodo di produzione, con un passaggio dall’estrazione da piante alla produzione per fermentazione mediante un microrganismo o la modificazione genetica del microrganismo originale, una modifica delle materie prime o una modifica della dimensione delle particelle, anche mediante l’uso delle nanotecnologie.

    (14)

    Gli additivi alimentari dovrebbero essere tenuti sotto osservazione continua e devono essere sottoposti ad una nuova valutazione ogni volta che il mutamento delle condizioni del loro uso e nuove informazioni scientifiche lo rendano necessario. Se del caso, la Commissione dovrebbe prevedere, congiuntamente agli Stati membri, di adottare misure adeguate.

    (15)

    Gli Stati membri che hanno vietato il 1o gennaio 1992 l’uso di certi additivi in determinati alimenti considerati tradizionali e prodotti sul loro territorio dovrebbero poter mantenere tali divieti. Inoltre, per quanto riguarda prodotti come la «feta» o il «salame cacciatore», il presente regolamento dovrebbe lasciare impregiudicate norme più restrittive collegate all’uso di certe denominazioni a norma del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari ( 11 ), e del regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari ( 12 ).

    (16)

    Un additivo può, a meno che non sia oggetto di ulteriori restrizioni, essere presente in un alimento non in quanto aggiunto direttamente ma in quanto contenuto in un ingrediente in cui l’additivo era autorizzato, purché la quantità dell’additivo nell’alimento finale non sia superiore a quella che sarebbe risultata dall’utilizzazione di detto ingrediente nelle condizioni tecnologiche appropriate e in virtù di una buona prassi di fabbricazione.

    (17)

    Gli additivi alimentari restano soggetti agli obblighi generali di etichettatura previsti dalla direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità ( 13 ), e, se del caso, dal regolamento (CE) n. 1829/2003 e dal regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, concernente la tracciabilità e l’etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati ( 14 ). Inoltre, il presente regolamento dovrebbe contenere disposizioni particolari per quanto riguarda l’etichettatura degli additivi alimentari venduti in quanto tali ai produttori o ai consumatori finali.

    (18)

    Gli edulcoranti autorizzati a norma del presente regolamento possono essere usati negli edulcoranti da tavola venduti direttamente ai consumatori. I relativi produttori dovrebbero informare i consumatori con i mezzi appropriati per consentire loro di usare il prodotto in modo sicuro. Queste informazioni potrebbero essere fornite secondo modalità diverse, fra cui sulle etichette dei prodotti, sui siti Internet, mediante linee d’informazione destinate ai consumatori o nel punto di vendita. Per assicurare che questa prescrizione sia adottata secondo un approccio uniforme, possono essere necessari orientamenti da definire a livello comunitario.

    (19)

    Le misure necessarie per l’attuazione del presente regolamento dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ( 15 ).

    (20)

    In particolare, la Commissione dovrebbe avere il tempo di modificare gli allegati del presente regolamento e di adottare appropriate misure transitorie. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

    (21)

    Per i motivi di efficacia, i termini ordinari della procedura di regolamentazione con controllo dovrebbero essere abbreviati ai fini dell’adozione di talune modifiche degli allegati II e III relative a sostanze che sono già state autorizzate in virtù di un’altra normativa comunitaria nonché di qualsiasi misura transitoria appropriata relativa a tali sostanze.

    (22)

    Per elaborare e aggiornare la normativa comunitaria in materia di additivi alimentari in modo proporzionato ed efficace, è necessario raccogliere dati, scambiare informazioni e coordinare l’attività degli Stati membri. A questo scopo, può essere utile effettuare studi su questioni specifiche al fine di facilitare il processo di formazione delle decisioni. È opportuno che la Comunità finanzi tali studi nell’ambito della sua procedura di bilancio. Il finanziamento di questo tipo di misure è contemplato dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e alimenti e alle norme sulla salute degli animali e sul benessere degli animali ( 16 ).

    (23)

    Gli Stati membri devono effettuare controlli ufficiali per assicurare il rispetto del presente regolamento conformemente al regolamento (CE) n. 882/2004.

    (24)

    Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire stabilire norme comunitarie sugli additivi alimentari, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, nell’interesse dell’unicità del mercato e di un alto livello di tutela dei consumatori, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

    (25)

    A seguito dell’adozione del presente regolamento, la Commissione, assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, dovrebbe esaminare tutte le autorizzazioni esistenti in base a criteri diversi dalla sicurezza, come la quantità consumata, la necessità tecnologica e l’eventualità che i consumatori siano indotti in errore. Tutti gli additivi alimentari la cui autorizzazione nella Comunità deve essere mantenuta dovrebbero essere trasferiti negli elenchi comunitari degli allegati II e III del presente regolamento. L’allegato III del presente regolamento dovrebbe essere completato con gli altri additivi alimentari utilizzati negli additivi ed enzimi alimentari nonché nei coadiuvanti per nutrienti e con le loro condizioni d’uso conformemente al regolamento (CE) n. 1331/2008 [che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari]. Per consentire un periodo transitorio appropriato, le disposizioni nell’allegato III, diverse da quelle riguardanti i coadiuvanti per additivi alimentari e gli additivi alimentari negli aromi, non dovrebbero applicarsi sino al 1o gennaio 2011.

    (26)

    In attesa dell’elaborazione dei futuri elenchi comunitari di additivi alimentari, è necessario prevede una procedura semplificata che consenta di aggiornare gli elenchi attuali di additivi alimentari contenuti nelle direttive vigenti.

    (27)

    Fatto salvo il risultato del monitoraggio di cui all’articolo 25, entro un anno dall’adozione del presente regolamento la Commissione dovrebbe predisporre un programma per il riesame da parte dell’Autorità della sicurezza degli additivi alimentari già autorizzati nella Comunità. Tale programma dovrebbe definire le necessità e l’ordine di priorità secondo cui devono essere esaminati gli additivi alimentari autorizzati.

    (28)

    Il presente regolamento abroga e sostituisce i seguenti atti: direttiva del Consiglio del 23 ottobre 1962, relativa al ravvicinamento delle regolamentazioni degli Stati membri riguardo sulle sostanze coloranti che possono essere impiegate nei prodotti destinati all’alimentazione umana ( 17 ); direttiva 65/66/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1965, relativa alla fissazione di requisiti di purezza specifici per i conservativi che possono essere impiegati nei prodotti destinati all’alimentazione umana ( 18 ), direttiva 78/663/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, che stabilisce requisiti di purezza specifici per gli emulsionanti, gli stabilizzanti, gli addensanti e i gelificanti che possono essere impiegati nei prodotti alimentari ( 19 ); direttiva 78/664/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, che stabilisce requisiti di purezza specifici per le sostanze che hanno effetti antiossidanti che possono essere impiegate nei prodotti destinati all’alimentazione umana ( 20 ), prima direttiva 81/712/CEE della Commissione, del 28 luglio 1981, che fissa metodi d’analisi comunitari per il controllo dei criteri di purezza di taluni additivi alimentari ( 21 ); direttiva 89/107/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano ( 22 ); direttiva 94/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1994, sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari ( 23 ); direttiva 94/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1994, sulle sostanze coloranti destinate ad essere utilizzati nei prodotti alimentari ( 24 ); direttiva 95/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 1995, relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti ( 25 ); decisione 292/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, sul mantenimento delle legislazioni nazionali relative al divieto di utilizzazione di determinati additivi nella produzione di alcuni prodotti alimentari specifici ( 26 ); decisione 2002/247/CE della Commissione, del 27 marzo 2002, relativa alla sospensione dell’immissione sul mercato ed importazione di dolciumi a base di sostanze gelatinose contenenti l’additivo alimentare E 425 konjak ( 27 ). Tuttavia, è opportuno che talune disposizioni degli atti anzidetti restino in vigore durante un periodo transitorio, per permettere la preparazione degli elenchi comunitari figuranti negli allegati del presente regolamento,

    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:



    CAPO I

    OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

    Articolo 1

    Oggetto

    Il presente regolamento stabilisce norme relative agli additivi alimentari utilizzati negli alimenti, al fine di assicurare un efficace funzionamento del mercato interno garantendo al contempo un elevato livello di tutela della salute umana e di protezione dei consumatori, comprese la tutela dei loro interessi e le prassi leali nel commercio degli alimenti, tenendo conto, se del caso, della tutela dell’ambiente.

    A tal fine, il presente regolamento stabilisce:

    a) gli elenchi comunitari degli additivi alimentari autorizzati figuranti negli allegati II e III;

    b) le condizioni d’uso degli additivi negli alimenti, anche negli additivi alimentari, e negli enzimi alimentari contemplati dal regolamento (CE) n. 1332/2008 [relativo agli enzimi alimentari] e negli aromi alimentari contemplati dal regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati ad essere utilizzati negli e sugli alimenti ( 28 );

    c) le norme relative all’etichettatura degli additivi alimentari commercializzati come tali.

    Articolo 2

    Ambito d’applicazione

    1.  Il presente regolamento si applica agli additivi alimentari.

    2.  Il presente regolamento non si applica alle seguenti sostanze, se non nel caso in cui siano utilizzate come additivi alimentari:

    a) coadiuvanti tecnologici;

    b) sostanze utilizzate per la protezione delle piante e dei prodotti vegetali conformemente alla normativa fitosanitaria comunitaria;

    c) sostanze aggiunte ad alimenti come nutrienti;

    d) sostanze utilizzate per il trattamento dell’acqua destinata al consumo umano che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 98/83/CE del Consiglio del 3 novembre 1998 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano ( 29 );

    e) aromi che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1334/2008 [relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati ad essere utilizzati negli e sugli alimenti].

    3.  Il presente regolamento non si applica agli enzimi alimentari che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1332/2008 [degli enzimi alimentari] a decorrere dalla data di adozione dell’elenco comunitario degli enzimi alimentari a norma dell’articolo 17 di tale regolamento.

    4.  Il presente regolamento si applica fatte salve altre norme comunitarie specifiche riguardanti l’impiego di additivi alimentari:

    a) in alimenti specifici;

    b) per scopi diversi da quelli considerati dal presente regolamento.

    Articolo 3

    Definizioni

    1.  Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 178/2002 e n. 1829/2003.

    2.  Ai fini del presente regolamento, si applicano inoltre le seguenti definizioni:

    a) per «additivo alimentare» s’intende qualsiasi sostanza abitualmente non consumata come alimento in sé e non utilizzata come ingrediente caratteristico di alimenti, con o senza valore nutritivo, la cui aggiunta intenzionale ad alimenti per uno scopo tecnologico nella fabbricazione, nella trasformazione, nella preparazione, nel trattamento, nell’imballaggio, nel trasporto o nel magazzinaggio degli stessi, abbia o possa presumibilmente avere per effetto che la sostanza o i suoi sottoprodotti diventino, direttamente o indirettamente, componenti di tali alimenti;

    non sono considerati additivi alimentari:

    i) i monosaccaridi, disaccaridi od oligosaccaridi e gli alimenti contenenti tali sostanze utilizzati per le loro proprietà dolcificanti;

    ii) gli alimenti, essiccati o concentrati, compresi gli aromi, incorporati durante la fabbricazione di alimenti composti per le loro proprietà aromatiche, di sapidità o nutritive associate a un effetto colorante secondario;

    iii) le sostanze utilizzate nei materiali di copertura o rivestimento, che non fanno parte degli alimenti e non sono destinati a essere consumati con i medesimi;

    iv) i prodotti contenenti pectina e derivati dalla polpa di mela essiccata o dalla scorza di agrumi o cotogni, ovvero da una miscela di tali sostanze, per azione di acido diluito seguita da parziale neutralizzazione con sali di sodio o di potassio («pectina liquida»);

    v) le basi per gomma da masticare;

    vi) la destrina bianca o gialla, l’amido arrostito o destrinizzato, l’amido modificato mediante trattamento acido o alcalino, l’amido bianchito, l’amido modificato fisicamente e l’amido trattato con enzimi amilolitici;

    vii) il cloruro d’ammonio;

    viii) il plasma sanguigno, la gelatina alimentare, le proteine idrolizzate e i loro sali, le proteine del latte e il glutine;

    ix) gli amminoacidi e i loro sali diversi dall’acido glutammico, la glicina, la cisteina e la cistina e i loro sali non aventi una funzione tecnologica;

    x) i caseinati e la caseina;

    xi) l’inulina;

    b) per «coadiuvante tecnologico» s’intende ogni sostanza che:

    i) non è consumata come un alimento in sé;

    ii) è intenzionalmente utilizzata nella trasformazione di materie prime, alimenti o loro ingredienti, per esercitare una determinata funzione tecnologica nella lavorazione o nella trasformazione; e

    iii) può dar luogo alla presenza, non intenzionale ma tecnicamente inevitabile, di residui di tale sostanza o di suoi derivati nel prodotto finito, a condizione che questi residui non costituiscano un rischio per la salute e non abbiano effetti tecnologici sul prodotto finito;

    c) per «categoria funzionale» s’intende una delle categorie definite nell’allegato I in base alla funzione tecnologica che l’additivo alimentare esercita nel prodotto alimentare;

    d) per «alimento non trasformato» s’intende un alimento che non ha subito un trattamento che abbia determinato un mutamento sostanziale del suo stato iniziale; a questo riguardo, le seguenti operazioni non sono considerate come determinanti un mutamento sostanziale: divisione, separazione, scissione, disossamento, tritatura, scuoiatura, sbucciatura, pelatura, frantumazione, taglio, pulitura, decorazione, surgelazione, congelazione, refrigerazione, macinatura, sgusciatura, imballaggio o disimballaggio;

    e) per «alimento senza zuccheri aggiunti» s’intende un alimento:

    i) senza aggiunta di monosaccaridi o disaccaridi;

    ii) senza aggiunta di prodotti contenenti monosaccaridi o disaccaridi utilizzati per le loro proprietà dolcificanti;

    f) per «alimento a ridotto contenuto calorico» s’intende un alimento con contenuto calorico ridotto di almeno il 30 % rispetto all’alimento originario o a un prodotto analogo;

    g) per «edulcoranti da tavola» s’intendono le preparazioni di edulcoranti autorizzati, che possono contenere altri additivi e/o ingredienti alimentari e che sono destinati a essere venduti ai consumatori finali come sostituto degli zuccheri.

    h) per «quantum satis» si intende che non è specificato una quantità numerica massima e le sostanze sono utilizzate conformemente alle buone pratiche di fabbricazione, in quantità non superiori a quella necessaria per ottenere l’effetto desiderato e a condizione che i consumatori non siano indotti in errore.



    CAPO II

    ELENCHI COMUNITARI DEGLI ADDITIVI ALIMENTARI AUTORIZZATI

    Articolo 4

    Elenchi comunitari degli additivi alimentari

    1.  Soltanto gli additivi alimentari inclusi nell’elenco comunitario dell’allegato II possono essere immessi sul mercato in quanto tali e utilizzati negli alimenti alle condizioni d’impiego ivi specificate.

    2.  Soltanto gli additivi alimentari inclusi nell’elenco comunitario dell’allegato III possono essere utilizzati negli additivi alimentari, negli enzimi alimentari e negli aromatizzanti alimentari alle condizioni d’impiego ivi specificate.

    3.  L’elenco degli additivi alimentari dell’allegato II è stabilito sulla base delle categorie di alimenti cui essi possono essere aggiunti.

    4.  L’elenco degli additivi alimentari dell’allegato III è stabilito sulla base degli additivi alimentari, degli enzimi alimentari, degli aromi alimentari e dei nutrienti o delle categorie di tali sostanze cui essi possono essere aggiunti.

    5.  Gli additivi alimentari sono conformi alle specifiche di cui all’articolo 14.

    Articolo 5

    Divieto relativo agli additivi alimentari non conformi e/o agli alimenti non conformi

    È vietato immettere sul mercato additivi alimentari o alimenti nei quali siano presenti tali additivi alimentari se l’impiego degli additivi alimentari non è conforme al presente regolamento.

    Articolo 6

    Condizioni generali per l’inclusione di additivi alimentari negli elenchi comunitari e per il loro uso

    1.  Un additivo alimentare può essere incluso negli elenchi comunitari degli allegati II e III soltanto se soddisfa le seguenti condizioni e in presenza di altri fattori legittimi pertinenti tra cui i fattori ambientali:

    a) sulla base dei dati scientifici disponibili, il tipo d’impiego proposto non pone problemi di sicurezza per la salute dei consumatori; e

    b) il suo impiego può essere ragionevolmente considerato una necessità tecnica cha non può essere soddisfatta con altri mezzi economicamente e tecnologicamente praticabili, e

    c) il suo impiego non induce in errore i consumatori.

    2.  Per essere incluso negli elenchi comunitari degli allegati II e III, un additivo alimentare deve presentare vantaggi e benefici per i consumatori e quindi contribuire al raggiungimento di uno o più dei seguenti obiettivi:

    a) conservare la qualità nutrizionale degli alimenti;

    b) fornire gli ingredienti o i costituenti necessari per la fabbricazione di alimenti destinati a consumatori con esigenze dietetiche particolari;

    c) accrescere la capacità di conservazione o la stabilità di un alimento o migliorarne le proprietà organolettiche, a condizione di non alterare la natura, la sostanza o la qualità dell’alimento in modo da indurre in errore i consumatori;

    d) contribuire alla fabbricazione, alla lavorazione, alla preparazione, al trattamento, all’imballaggio, al trasporto o alla conservazione di alimenti, compresi gli additivi alimentari, gli enzimi alimentari e gli aromi alimentari, a condizione che l’additivo alimentare non sia utilizzato per occultare gli effetti dell’impiego di materie prime difettose o di pratiche o tecniche inappropriate o non igieniche nel corso di una di queste operazioni.

    3.  In deroga al paragrafo 2, lettera a), un additivo alimentare che riduce la qualità nutrizionale di un alimento può essere incluso nell’elenco comunitario dell’allegato II a condizione che:

    a) l’alimento non costituisca un componente importante di una dieta normale; o

    b) l’additivo alimentare sia necessario per produrre alimenti destinati a consumatori con esigenze dietetiche particolari.

    Articolo 7

    Condizioni specifiche per gli edulcoranti

    Un additivo alimentare può essere incluso nell’elenco comunitario dell’allegato II per la categoria funzionale degli edulcoranti soltanto se ha, oltre a una o più delle funzioni di cui all’articolo 6, paragrafo 2, anche una o più delle seguenti funzioni:

    a) sostituire gli zuccheri nella produzione di alimenti a ridotto contenuto calorico, alimenti non cariogeni o alimenti senza zuccheri aggiunti;

    b) sostituire gli zuccheri qualora ciò consenta di prolungare la durata di conservazione degli alimenti;

    c) produrre alimenti destinati ad un’alimentazione particolare ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera a) della direttiva 89/398/CEE.

    Articolo 8

    Condizioni specifiche per i coloranti

    Un additivo alimentare può essere incluso nell’elenco comunitario dell’allegato II per la categoria funzionale dei coloranti soltanto se ha, oltre a una o più delle funzioni di cui all’articolo 6, paragrafo 2, anche una o più delle seguenti funzioni:

    a) restituire l’apparenza originaria di alimenti il cui colore è stato alterato dalla trasformazione, dalla conservazione, dall’imballaggio e dalla distribuzione, e il cui aspetto può di conseguenza risultare inaccettabile;

    b) accrescere l’attrattiva visiva degli alimenti;

    c) colorare alimenti di per sé incolori.

    Articolo 9

    Categorie funzionali di additivi alimentari

    1.  Gli additivi alimentari possono essere classificati, negli allegati II e III, nelle categorie funzionali di cui all’allegato I in base alla rispettiva funzione tecnologica principale.

    La classificazione di un additivo alimentare in una categoria funzionale non esclude che esso sia utilizzato per più funzioni.

    2.  Se l’evoluzione scientifica o tecnologica lo richiede, le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento riguardanti altre categorie funzionali che possono essere aggiunte all’allegato I sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 28, paragrafo 3.

    Articolo 10

    Contenuto degli elenchi comunitari di additivi alimentari

    1.  Un additivo alimentare che soddisfa le condizioni di cui agli articoli 6, 7 e 8 può, secondo la procedura di cui al regolamento (CE) n. 1331/2008 [che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari] essere incluso:

    a) nell’elenco comunitario dell’allegato II del presente regolamento; e/o

    b) nell’elenco comunitario dell’allegato III del presente regolamento.

    2.  Per ogni additivo alimentare incluso negli elenchi comunitari degli allegati II e III sono indicati:

    a) la sua denominazione e il suo numero E;

    b) gli alimenti ai quali può essere aggiunto;

    c) le condizioni del suo impiego;

    d) se del caso, le restrizioni alla sua vendita diretta ai consumatori finali.

    3.  Gli elenchi comunitari degli allegati II e III sono modificati secondo la procedura di cui al regolamento (CE) n. 1331/2008 [che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari].

    Articolo 11

    Quantità utilizzabili di additivi alimentari

    1.  Nello stabilire le condizioni d’impiego di cui all’articolo 10, paragrafo 2, lettera c):

    a) la quantità utilizzabile è limitata alla quantità minima necessaria per ottenere l’effetto desiderato;

    b) le quantità sono determinate tenendo conto:

    i) dell’assunzione giornaliera ammissibile, o valutazione equivalente, stabilita per l’additivo alimentare e dell’assunzione quotidiana complessiva probabile;

    ii) qualora l’additivo alimentare debba essere utilizzato in alimenti destinati a categorie speciali di consumatori, della dose quotidiana ammissibile per tali consumatori.

    2.  Per un additivo alimentare può, se del caso, non essere specificata una quantità numerica massima (quantum satis). In tal caso, l’additivo alimentare è utilizzato conformemente al principio «quantum satis».

    3.  Le quantità massime di additivi alimentari specificate nell’allegato II si applicano, salvo indicazioni contrarie, agli alimenti commercializzati. In deroga a questo principio, per gli alimenti essiccati e/o concentrati che devono essere ricostituiti, le quantità massime si applicano agli alimenti ricostituiti secondo le istruzioni riportate sull’etichetta tenuto conto del fattore minimo di diluizione.

    4.  Le quantità massime utilizzabili di coloranti specificate nell’allegato II si applicano, salvo indicazioni contrarie, alle quantità di principio colorante contenute nei preparati coloranti.

    Articolo 12

    Cambiamenti nel processo di produzione o nelle materie prime di un additivo alimentare già incluso in un elenco comunitario

    Se un additivo alimentare già incluso in un elenco comunitario subisce un cambiamento significativo per quanto riguarda il suo metodo di produzione, le materie prime utilizzate o la dimensione delle particelle, ad esempio per mezzo delle nanotecnologie, l’additivo alimentare preparato con tali nuovi metodi o materie prime va considerato un additivo diverso ed è necessaria una nuova inclusione negli elenchi comunitari o la modifica delle specifiche prima che esso possa essere immesso sul mercato.

    Articolo 13

    Additivi alimentari che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1829/2003

    1.  Un additivo alimentare che rientra nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1829/2003 può essere incluso negli elenchi comunitari degli allegati II e III a norma del presente regolamento soltanto se è autorizzato ai sensi del regolamento (CE) n. 1829/2003.

    2.  Se un additivo alimentare già incluso nell’elenco comunitario è prodotto da una fonte diversa rientrante nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1829/2003, esso non necessita di un’altra autorizzazione in applicazione del presente regolamento a condizione che la nuova fonte sia coperta da un’autorizzazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1829/2003 e che l’additivo alimentare rispetti le specifiche stabilite ai sensi del presente regolamento.

    Articolo 14

    Specifiche degli additivi alimentari

    Le specifiche degli additivi alimentari relative, in particolare, all’origine, ai criteri di purezza e a ogni altra informazione necessaria, sono adottate all’atto della prima inclusione dell’additivo alimentare negli elenchi comunitari degli allegati II e III, secondo la procedura di cui al regolamento (CE) n. 1331/2008 [che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari].



    CAPO III

    IMPIEGO DI ADDITIVI NEGLI ALIMENTI

    Articolo 15

    Impiego di additivi alimentari negli alimenti non trasformati

    È vietato l’impiego di additivi alimentari negli alimenti non trasformati, tranne nei casi specificati nell’allegato II.

    Articolo 16

    Impiego di additivi alimentari negli alimenti per lattanti e per la prima infanzia

    È vietato l’impiego di additivi alimentari negli alimenti per lattanti e per la prima infanzia di cui alla direttiva 89/398/CEE, compresi gli alimenti dietetici per lattanti e per la prima infanzia per scopi medici speciali, tranne nei casi specificati nell’allegato II del presente regolamento.

    Articolo 17

    Impiego di coloranti in marcature

    Soltanto i coloranti alimentari elencati nell’allegato II del presente regolamento possono essere utilizzati per la bollatura sanitaria prevista dalla direttiva 91/497/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991 che modifica e codifica la direttiva 64/433/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche onde estenderla alla produzione e immissione sul mercato di carni fresche ( 30 ), e per apporre altre marcature, per la colorazione decorativa dei gusci d’uovo e per la loro stampigliatura ai sensi del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale ( 31 ).

    Articolo 18

    Principio del trasferimento

    1.  La presenza di un additivo alimentare è autorizzata:

    a) in un alimento composto, diverso da quelli di cui all’allegato II, quando l’additivo è autorizzato in uno degli ingredienti dell’alimento composto;

    b) in un alimento a cui è stato aggiunto un additivo alimentare, un enzima alimentare o un aroma alimentare, quando l’additivo alimentare:

    i) è autorizzato nell’additivo alimentare, nell’enzima alimentare o nell’aroma alimentare ai sensi del presente regolamento,

    ii) è stato trasferito nell’alimento tramite l’additivo alimentare, l’enzima alimentare o l’aroma alimentare, e

    iii) non ha alcuna funzione tecnologica nel prodotto finito;

    c) in un alimento destinato a essere utilizzato soltanto nella preparazione di un alimento composto, a condizione che l’alimento composto sia conforme al presente regolamento.

    2.  Il paragrafo 1 non si applica agli alimenti per lattanti, agli alimenti di proseguimento, agli alimenti per la prima infanzia a base di cereali e agli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali per i lattanti e per la prima infanzia di cui alla direttiva 89/398/CEE, tranne nei casi specificamente previsti.

    3.  Quando un additivo presente in un aroma alimentare, un additivo alimentare o un enzima alimentare ha una funzione tecnologica nell’alimento, è considerato un additivo di tale alimento e non un additivo dell’aroma alimentare, dell’additivo alimentare o dell’enzima alimentare e deve quindi essere conforme alle condizioni di impiego previste per tale alimento.

    4.  Fatto salvo il paragrafo 1, la presenza di un additivo alimentare impiegato come edulcorante è autorizzata negli alimenti composti senza zuccheri aggiunti o a ridotto contenuto calorico, negli alimenti composti dietetici per diete ipocaloriche, negli alimenti composti non cariogeni e in quelli con durata di conservazione prolungata, a condizione che l’edulcorante sia autorizzato in uno degli ingredienti dell’alimento composto.

    Articolo 19

    Decisioni di interpretazione

    Se necessario, può essere adottata secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 28, paragrafo 2 una decisione circa:

    a) l’appartenenza di un determinato alimento ad una delle categorie di alimenti di cui all’allegato II; o

    b) la conformità ai criteri di cui all’articolo 11, paragrafo 2 dell’impiego di un additivo alimentare figurante negli elenchi degli allegati II e III e autorizzato «quantum satis»; o

    c) l’ottemperanza di una determinata sostanza alla definizione di additivo alimentare di cui all’articolo 3.

    Articolo 20

    Alimenti tradizionali

    Gli Stati membri figuranti nell’elenco dell’allegato IV possono continuare a vietare l’impiego di determinate categorie di additivi alimentari negli alimenti tradizionali prodotti sul loro territorio ed elencati in detto allegato.



    CAPO IV

    ETICHETTATURA

    Articolo 21

    Etichettatura degli additivi alimentari non destinati alla vendita ai consumatori finali

    1.  Gli additivi alimentari non destinati alla vendita ai consumatori finali, venduti separatamente o in associazione ad altri additivi e/o ad altri ingredienti alimentari, quali definiti all’articolo 6, paragrafo 4 della direttiva 2000/13/CE, possono essere immessi sul mercato soltanto con l’etichettatura di cui all’articolo 22 del presente regolamento, che deve essere facilmente visibile, chiaramente leggibile e indelebile. Le informazioni sono redatte in un linguaggio facilmente comprensibile agli acquirenti.

    2.  Nel proprio territorio, lo Stato membro nel quale il prodotto è immesso sul mercato può, conformemente al trattato, stabilire che le informazioni di cui all’articolo 22 figurino in una o più delle lingue ufficiali della Comunità, secondo quanto stabilito dallo Stato membro in questione. Ciò non preclude la possibilità di indicare tali informazioni in diverse lingue.

    Articolo 22

    Obblighi generali di etichettatura per gli additivi alimentari non destinati alla vendita ai consumatori finali

    1.  Quando gli additivi alimentari non destinati alla vendita ai consumatori finali sono venduti separatamente o in associazione ad altri additivi e/o ad altri ingredienti alimentari e/o ai quali sono aggiunte altre sostanze, l’imballaggio o i recipienti in cui sono contenuti recano le seguenti informazioni:

    a) la denominazione e/o il numero E figuranti nel presente regolamento per ciascuno degli additivi alimentari o una denominazione di vendita che comprenda la denominazione e/o il numero E di ciascuno degli additivi alimentari;

    b) l’indicazione «per alimenti» o «per alimenti (uso limitato)» o un riferimento più specifico all’uso alimentare cui gli additivi alimentari sono destinati;

    c) se necessario, le condizioni particolari di conservazione e/o impiego;

    d) un marchio di identificazione della partita o del lotto;

    e) istruzioni per l’uso, se la loro omissione preclude un uso appropriato dell’additivo alimentare;

    f) la denominazione o ragione sociale e l’indirizzo del produttore, dell’imballatore o del venditore;

    g) un’indicazione della quantità massima di ciascun componente o gruppo di componenti soggetti ad una limitazione quantitativa negli alimenti e/o informazioni appropriate formulate in modo chiaro e facilmente comprensibile che consentano all’acquirente di conformarsi al presente regolamento o ad altra normativa comunitaria pertinente; se lo stesso limite di quantità si applica ad un gruppo di componenti utilizzati separatamente o in associazione, la percentuale combinata può essere indicata da una sola cifra; il limite di quantità è espresso numericamente o dal principio quantum satis;

    h) la quantità netta;

    i) il termine minimo di conservazione o la data di scadenza;

    j) se pertinenti, informazioni su un additivo alimentare o su altre sostanze di cui al presente articolo ed elencate nell’allegato III bis della direttiva 2000/13/CE concernente l’indicazione degli ingredienti dei prodotti alimentari.

    2.  Quando gli additivi alimentari sono venduti in associazione ad altri additivi e/o ad altri ingredienti alimentari, sull’imballaggio o sui recipienti che li contengono figura un elenco di tutti i componenti nell’ordine decrescente della rispettiva quota percentuale rispetto al peso totale.

    3.  Quando sostanze (inclusi additivi alimentari o altri ingredienti alimentari) sono incorporate in additivi alimentari per facilitarne la conservazione, la vendita, la standardizzazione, la diluizione o la dissoluzione, sull’imballaggio o i recipienti che li contengono figura un elenco di tutti i componenti, nell’ordine decrescente della rispettiva quota percentuale rispetto al peso totale.

    4.  In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3 le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere da e) a g) e di cui ai paragrafi 2 e 3 possono figurare solo sui documenti relativi alla partita che devono essere forniti all’atto della consegna o anteriormente ad essa, purché l’indicazione «non destinato alla vendita al dettaglio» sia apposta su una parte facilmente visibile dell’imballaggio o del recipiente del prodotto in questione.

    5.  In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, quando gli additivi alimentari sono forniti in cisterne, tutte le informazioni possono figurare solo sui documenti di accompagnamento relativi alla partita che devono essere forniti all’atto della consegna.

    Articolo 23

    Etichettatura degli additivi alimentari destinati alla vendita ai consumatori finali

    1.  Fatti salvi la direttiva 2000/13/CE, la direttiva 89/396/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare ( 32 ), e il regolamento (CE) n. 1829/2003, gli additivi alimentari venduti separatamente o in associazione ad altri additivi e/o ad altri ingredienti alimentari destinati alla vendita ai consumatori finali possono essere immessi sul mercato soltanto se il loro imballaggio reca le seguenti informazioni:

    a) la denominazione e il numero E figuranti nel presente regolamento per ciascuno degli additivi alimentari o una denominazione di vendita che includa la denominazione e il numero E di ciascuno degli additivi alimentari;

    b) l’indicazione «per alimenti» o «per alimenti (uso limitato)» o un riferimento più specifico all’uso alimentare cui sono destinati.

    2.  In deroga al paragrafo 1, lettera a), la denominazione di vendita di un edulcorante da tavola comprende l’indicazione «edulcorante da tavola a base di …», completata dal nome dell’edulcorante o degli edulcoranti utilizzati nella sua composizione.

    3.  Sull’etichetta di un edulcorante da tavola contenente polioli e/o aspartame e/o sale di aspartame-acesulfame figurano le seguenti avvertenze:

    a) polioli: «un consumo eccessivo può avere effetti lassativi»;

    b) aspartame/sale di aspartame-acesulfame: «contiene una fonte di fenilalanina».

    4.  I produttori di edulcoranti da tavola forniscono, con i mezzi appropriati, le necessarie informazioni per consentire ai consumatori di usare il prodotto in modo sicuro. Gli orientamenti per l’attuazione del presente paragrafo possono essere adottati secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 28, paragrafo 3.

    5.  Per le informazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo si applica di conseguenza l’articolo 13, paragrafo 2 della direttiva 2000/13/CE.

    Articolo 24

    Prescrizioni relative all’etichettatura di alimenti contenenti determinati coloranti alimentari

    1.  Fatta salva la direttiva 2000/13/CE, l’etichettatura di alimenti contenenti i coloranti alimentari di cui nell’allegato V del presente regolamento include le informazioni addizionali previste in detto allegato.

    2.  In relazione alle informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo si applica di conseguenza l’articolo 13, paragrafo 2 della direttiva 2000/13/CE.

    3.  Se l’evoluzione scientifica o tecnologica lo richiede, l’allegato V è modificato da misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 28, paragrafo 4.

    Articolo 25

    Altre prescrizioni relative all’etichettatura

    Gli articoli 21, 22, 23 e 24 lasciano impregiudicate le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative più dettagliate o più ampie che riguardano i pesi e le misure o che si applicano alla presentazione, alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze e delle preparazioni pericolose o al trasporto di tali sostanze e preparazioni.



    CAPO V

    DISPOSIZIONI PROCEDURALI E ATTUAZIONE

    Articolo 26

    Obbligo di informazione

    1.  I produttori e gli utilizzatori di un additivo alimentare comunicano immediatamente alla Commissione qualsiasi nuova informazione scientifica o tecnica che possa incidere sulla valutazione della sicurezza dell’additivo alimentare.

    2.  I produttori e gli utilizzatori di un additivo alimentare informano la Commissione, su sua richiesta, dell’uso reale di tale additivo alimentare. La Commissione mette tali informazioni a disposizione degli Stati membri.

    Articolo 27

    Monitoraggio dell’assunzione di additivi alimentari

    1.  Gli Stati membri provvedono al monitoraggio del consumo e dell’uso degli additivi alimentari con un approccio basato sui rischi e comunicano alla Commissione e all’Autorità le relative informazioni con l’appropriata periodicità.

    2.  Previa consultazione dell’Autorità, può essere adottata secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 28, paragrafo 2 una metodologia comune per la raccolta di informazioni da parte degli Stati membri sull’assunzione a scopo dietetico di additivi alimentari nella Comunità.

    Articolo 28

    Comitato

    1.  La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

    2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

    Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

    3.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

    4.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4 e paragrafo 5, lettera b), e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

    Il periodo di cui all’articolo 5 bis, paragrafo 3, lettera c) e paragrafo 4, lettere b) ed e) della decisione 1999/468/CE è fissato rispettivamente a due mesi, due mesi e quattro mesi.

    Articolo 29

    Finanziamento comunitario delle politiche armonizzate

    La base giuridica per il finanziamento delle misure adottate a titolo del presente regolamento è l’articolo 66, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 882/2004.



    CAPO VI

    DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

    Articolo 30

    Istituzione degli elenchi comunitari degli additivi alimentari

    1.  Gli additivi autorizzati negli alimenti a norma delle direttive 94/35/CE, 94/36/CE e 95/2/CE, quali modificate sulla base dell’articolo 31 del presente regolamento, e le rispettive condizioni d’uso sono inclusi nell’allegato II del presente regolamento dopo che è stata esaminata la loro conformità ai suoi articoli 6, 7 e 8. Le misure per l’inclusione di questi additivi nell’allegato II, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 28, paragrafo 4. L’esame non comprende una nuova valutazione dei rischi effettuata dall’Autorità. Esso è completato entro il 20 gennaio 2011.

    Gli additivi alimentari e gli usi non più necessari non sono inseriti nell’allegato II.

    2.  Gli additivi autorizzati negli additivi alimentari di cui alla direttiva 95/2/CE e le rispettive condizioni d’uso sono inclusi nell’allegato III, parte 1 del presente regolamento dopo che è stata esaminata la loro conformità al suo articolo 6. Le misure per l’inclusione di questi additivi nell’allegato III, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 28, paragrafo 4. L’esame non comprende una nuova valutazione dei rischi effettuata dall’Autorità. Esso è completato entro il 20 gennaio 2011.

    Gli additivi alimentari e gli usi non più necessari non sono inseriti nell’allegato III.

    3.  Gli additivi autorizzati negli aromi alimentari di cui alla direttiva 95/2/CE e le rispettive condizioni d’uso sono inclusi nell’allegato III, parte 4 del presente regolamento dopo che è stata esaminata la loro conformità al suo articolo 6. Le misure per l’inclusione di questi additivi nell’allegato III, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 28, paragrafo 4. L’esame non comprende una nuova valutazione dei rischi effettuata dall’Autorità. Esso è completato entro il 20 gennaio 2011.

    Gli additivi alimentari e gli usi non più necessari non sono inseriti nell’allegato III.

    4.  Le specifiche degli additivi alimentari di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo sono adottate a norma del regolamento (CE) n. 1331/2008 [che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari]; all’atto dell’inclusione di tali additivi alimentari negli allegati, come disposto in detti paragrafi.

    5.  Le misure relative ad ogni altra disposizione transitoria appropriata, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 28, paragrafo 3.

    Articolo 31

    Misure transitorie

    Fino a quando non sarà completata l’istituzione degli elenchi comunitari degli additivi alimentari di cui all’articolo 30, gli allegati delle direttive 94/35/CE, 94/36/CE e 95/2/CE sono modificati, se del caso, mediante misure intese a modificare elementi non essenziali di tali direttive, adottate dalla Commissione secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 28, paragrafo 4.

    Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati anteriormente al 20 gennaio 2010 e non conformi all’articolo 22, paragrafo 1, lettera i) e paragrafo 4 possono essere commercializzati fino al corrispondente termine minimo di conservazione o alla data di scadenza.

    Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati anteriormente al 20 luglio 2010 e non conformi all’articolo 24 possono essere commercializzati fino al corrispondente termine minimo di conservazione o alla data di scadenza.

    Articolo 32

    Nuova valutazione di additivi alimentari autorizzati

    1.  Gli additivi alimentari autorizzati anteriormente al 20 gennaio 2009 sono sottoposti a una nuova valutazione dei rischi da parte dell’Autorità.

    2.  Previa consultazione dell’Autorità, un programma di valutazione di tali additivi è adottato entro il 20 gennaio 2010, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 28, paragrafo 2. Il programma di valutazione è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Articolo 33

    Abrogazioni

    1.  Sono abrogati i seguenti atti:

    a) direttiva del Consiglio del 23 ottobre 1962, relativa al ravvicinamento delle regolamentazioni degli Stati membri riguardo sulle sostanze coloranti che possono essere impiegate nei prodotti destinati all’alimentazione umana;

    b) direttiva 65/66/CEE;

    c) direttiva 78/663/CEE;

    d) direttiva 78/664/CEE;

    e) direttiva 81/712/CEE;

    f) direttiva 89/107/CEE;

    g) direttiva 94/35/CE;

    h) direttiva 94/36/CE;

    i) direttiva 95/2/CE;

    j) decisione n. 292/97/CE;

    k) decisione 2002/247/CE.

    2.  I riferimenti agli atti abrogati s’intendono come riferimenti al presente regolamento.

    Articolo 34

    Disposizioni transitorie

    In deroga all’articolo 33, le seguenti disposizioni continuano ad applicarsi fino a quando non sarà completato il trasferimento di cui all’articolo 30, paragrafi 1, 2 e 3 del presente regolamento degli additivi alimentari già autorizzati nelle direttive 94/35/CE, 94/36/CE e 95/2/CE:

    a) articolo 2, paragrafi 1, 2 e 4 e allegato della direttiva 94/35/CE;

    b) articolo 2, paragrafi da 1 a 6, 8, 9 e 10 e allegati da I a V della direttiva 94/36/CE;

    c) articoli 2 e 4 e allegati da I a VI della direttiva 95/2/CE.

    In deroga alla lettera c), le autorizzazioni per invertasi E 1103 e lisozima E 1105 di cui alla direttiva 95/2/CE sono abrogate con effetto dalla data di applicazione dell’elenco comunitario degli enzimi alimentari a norma dell’articolo 17 del regolamento CE n. 1332/2008 [relativo agli enzimi alimentari].

    Articolo 35

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 20 gennaio 2010.

    Tuttavia, l’articolo 4, paragrafo 2, si applica alle parti 2, 3 e 5 dell’allegato III a decorrere dal 1o gennaio 2011 e l’articolo 23, paragrafo 4, si applica a decorrere dal 20 gennaio 2011. L’articolo 24 si applica a decorrere dal 20 luglio 2010. L’articolo 31 si applica a decorrere dal 20 gennaio 2009.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




    ALLEGATO I

    Categorie funzionali di additivi alimentari negli alimenti, negli additivi alimentari e negli enzimi alimentari

    1. Gli «edulcoranti» sono sostanze utilizzate per conferire un sapore dolce agli alimenti o come edulcoranti da tavola.

    2. I «coloranti» sono sostanze che conferiscono un colore a un alimento o ne restituiscono la colorazione originaria, e includono componenti naturali degli alimenti e altri elementi di origine naturale, normalmente non consumati come alimento né usati come ingrediente tipico degli alimenti. Sono coloranti ai sensi del presente regolamento le preparazioni ottenute da alimenti e altri materiali commestibili di base di origine naturale ricavati mediante procedimento fisico e/o chimico che comporti l’estrazione selettiva dei pigmenti in relazione ai loro componenti nutritivi o aromatici.

    3. I «conservanti» sono sostanze che prolungano la durata di conservazione degli alimenti proteggendoli dal deterioramento provocato da microorganismi e/o dalla proliferazione di microorganismi patogeni;

    4. Gli «antiossidanti» sono sostanze che prolungano la durata di conservazione degli alimenti proteggendoli dal deterioramento provocato dall’ossidazione, come l’irrancidimento dei grassi e le variazioni di colore.

    5. I «supporti» sono sostanze utilizzate per sciogliere, diluire, disperdere o altrimenti modificare fisicamente un additivo alimentare, un aroma, un enzima alimentare, un nutriente e/o altre sostanze aggiunte agli alimenti a scopo nutrizionale o fisiologico senza alterarne la funzione (e senza esercitare essi stessi alcun effetto tecnologico) allo scopo di facilitarne la manipolazione, l’applicazione o l’impiego.

    6. Gli «acidificanti» sono sostanze che aumentano l’acidità di un prodotto alimentare e/o conferiscono ad esso un sapore aspro.

    7. I «regolatori dell’acidità» sono sostanze che modificano o controllano l’acidità o l’alcalinità di un prodotto alimentare.

    8. Gli «antiagglomeranti» sono sostanze che riducono la tendenza di particelle individuali di un prodotto alimentare ad aderire l’una all’altra.

    9. Gli «agenti antischiumogeni» sono sostanze che impediscono o riducono la formazione di schiuma.

    10. Gli «agenti di carica» sono sostanze che contribuiscono ad aumentare il volume di un prodotto alimentare senza contribuire in modo significativo al suo valore energetico disponibile.

    11. Gli «emulsionanti» sono sostanze che rendono possibile la formazione o il mantenimento di una miscela omogenea di due o più fasi immiscibili, come olio e acqua, in un prodotto alimentare.

    12. I «sali di fusione» sono sostanze che disperdono le proteine contenute nel formaggio realizzando in tal modo una distribuzione omogenea dei grassi e altri componenti.

    13. Gli «agenti di resistenza» sono sostanze che rendono o mantengono saldi o croccanti i tessuti dei frutti o degli ortaggi, o che interagiscono con agenti gelificanti per produrre o consolidare un gel.

    14. Gli «esaltatori di sapidità» sono sostanze che esaltano il sapore e/o la fragranza esistente di un prodotto alimentare.

    15. Gli «agenti schiumogeni» sono sostanze che rendono possibile l’ottenimento di una dispersione omogenea di una fase gassosa in un prodotto alimentare liquido o solido.

    16. Gli «agenti gelificanti» sono sostanze che danno consistenza ad un prodotto alimentare tramite la formazione di un gel.

    17. Gli «agenti di rivestimento» (inclusi gli agenti lubrificanti) sono sostanze che, quando vengono applicate alla superficie esterna di un prodotto alimentare, gli conferiscono un aspetto brillante o forniscono un rivestimento protettivo.

    18. Gli «agenti umidificanti» sono sostanze che impediscono l’essiccazione degli alimenti contrastando l’effetto di una umidità atmosferica scarsa, o che promuovono la dissoluzione di una polvere in un ambiente acquoso.

    19. Gli «amidi modificati» sono sostanze ottenute mediante uno o più trattamenti chimici di amidi alimentari, che possono aver subito un trattamento fisico o enzimatico e essere acidi o alcalini, diluiti o bianchiti.

    20. I «gas d’imballaggio» sono gas differenti dall’aria introdotti in un contenitore prima, durante o dopo aver introdotto in tale contenitore un prodotto alimentare.

    21. I «propellenti» sono gas differenti dall’aria che espellono un prodotto alimentare da un contenitore.

    22. Gli «agenti lievitanti» sono sostanze, o combinazioni di sostanze, che liberano gas e in questo modo aumentano il volume di un impasto o di una pastella.

    23. Gli «agenti sequestranti» sono sostanze che formano complessi chimici con ioni metallici.

    24. Gli «stabilizzanti» sono sostanze che rendono possibile il mantenimento dello stato fisico-chimico di un prodotto alimentare; gli stabilizzanti comprendono le sostanze che rendono possibile il mantenimento di una dispersione omogenea di due o più sostanze immiscibili in un prodotto alimentare, le sostanze che stabilizzano, trattengono o intensificano la colorazione esistente di un prodotto alimentare e le sostanze che aumentano la capacità degli alimenti di formare legami, compresa la formazione di legami incrociati tra le proteine tale da consentire il legame delle particelle per la formazione dell’alimento ricostituito.

    25. Gli «addensanti» sono sostanze che aumentano la viscosità di un prodotto alimentare.

    26. Gli «agenti di trattamento delle farine», esclusi gli emulsionanti, sono sostanze che vengono aggiunte alla farina o ad un impasto per migliorarne le qualità di cottura.

    ▼M25

    27. Gli «intensificatori del contrasto» sono sostanze che, se applicate sulla superficie esterna degli ortofrutticoli in seguito alla depigmentazione di parti predefinite (per esempio mediante trattamento laser), aiutano a distinguere tali parti dal resto della superficie conferendo una colorazione in seguito all’interazione con alcune componenti dell’epidermide.

    ▼M2




    ALLEGATO II

    Elenco UE degli additivi autorizzati negli alimenti e condizioni del loro uso

    PARTE A

    1.    Introduzione

    Il presente elenco dell'Unione comprende:

     la denominazione dell'additivo alimentare e il suo numero E,

     gli alimenti ai quali può essere aggiunto,

     le condizioni del suo impiego,

     le restrizioni alla vendita diretta al consumatore finale.

    2.    Disposizioni generali concernenti gli additivi alimentari e condizioni del loro uso

    1. Solo le sostanze elencate nella parte B possono essere utilizzate come additivi negli alimenti.

    2. Gli additivi possono essere utilizzati solo negli alimenti e nelle condizioni di cui alla parte E del presente allegato.

    3. Nella parte E del presente allegato gli alimenti sono elencati sulla base delle categorie alimentari di cui alla parte D del presente allegato e gli additivi sono raggruppati sulla base delle definizioni di cui alla parte C del presente allegato.

    ▼M7

    4. I pigmenti di alluminio preparati a partire da tutti i coloranti figuranti nella tabella 1 della parte B sono autorizzati fino al 31 luglio 2014.

    Dal 1o agosto 2014 sono autorizzati solo i pigmenti di alluminio preparati a partire dai coloranti figuranti nella tabella 3 della parte A e solo nelle categorie alimentari per le quali sono esplicitamente stabilite, nella parte E, disposizioni relative ai limiti massimi per l'alluminio proveniente dai pigmenti coloranti.

    ▼M2

    5. I coloranti E 123, E 127, E 160b, E 173 e E 180 non possono essere venduti direttamente al consumatore.

    6. Le sostanze elencate con i numeri E 407, E 407a ed E 440 possono essere standardizzate con zuccheri, a condizione che ciò sia specificato in aggiunta a detto numero e alla definizione.

    7. Se etichettato «per uso alimentare», il nitrito può essere venduto solo in miscela con sale o con un succedaneo del sale.

    8. Il principio del trasferimento di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1333/2008 non si applica agli alimenti elencati nella tabella 1, per quanto riguarda gli additivi alimentari in generale, e nella tabella 2, per quanto riguarda i coloranti alimentari.



    Tabella 1

    Alimenti in cui non può essere autorizzata la presenza di un additivo in virtù del principio del trasferimento di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1333/2008

    ▼M42

    1

    Alimenti non trasformati quali definiti all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1333/2008, ad esclusione delle preparazioni di carni quali definite dal regolamento (CE) n. 853/2004

    ▼M2

    2

    Miele, quale definito dalla direttiva 2001/110/CE del Consiglio (1)

    3

    Oli e grassi di origine animale o vegetale, non emulsionati

    4

    Burro

    5

    Latte pastorizzato e sterilizzato (compreso il trattamento UHT) non aromatizzato e panna intera pastorizzata non aromatizzata (tranne panna a ridotto tenore di grassi).

    6

    Prodotti non aromatizzati a base di latte fermentato, non trattati termicamente dopo la fermentazione

    7

    Latticello non aromatizzato (tranne il latticello sterilizzato)

    8

    Acqua minerale naturale, quale definita nella direttiva 2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), e acqua di sorgente e tutti gli altri tipi di acqua in bottiglia o confezionata

    9

    Caffè (tranne il caffè istantaneo aromatizzato) ed estratti di caffè

    10

    Tè in foglie non aromatizzato

    11

    Tipi di zucchero definiti dalla direttiva 2001/111/CE del Consiglio (3)

    12

    Pasta secca, esclusa la pasta esente da glutine e/o la pasta per diete ipoproteiche, a norma della direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4)

    (1)   GU L 10 del 12.1.2002, pag. 47.

    (2)   GU L 164 del 26.6.2009, pag. 45.

    (3)   GU L 10 del 12.1.2002, pag. 53.

    (4)   GU L 124 del 20.5.2009, pag. 21.



    Tabella 2

    Alimenti in cui non può essere autorizzata la presenza di un colorante in virtù del principio del trasferimento di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1333/2008

    1

    Alimenti non trasformati, quali definiti all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1333/2008

    2

    Tutti i tipi di acqua in bottiglia o confezionata

    3

    Latte intero, scremato e parzialmente scremato, pastorizzato o sterilizzato (compreso il trattamento UHT) (non aromatizzato)

    4

    Latte al cioccolato

    5

    Latte fermentato (non aromatizzato)

    6

    Latte conservato di cui alla direttiva 2001/114/CE del Consiglio (1) (non aromatizzato)

    7

    Latticello (non aromatizzato)

    8

    Panna e panna in polvere (non aromatizzata)

    9

    Oli e grassi di origine animale o vegetale

    10

    Formaggio stagionato e non stagionato (non aromatizzato)

    11

    Burro di latte di pecora e capra

    12

    Uova e ovoprodotti, quali definiti dal regolamento (CE) n. 853/2004

    13

    Farina e altri prodotti della macinazione e amidi

    14

    Pane e prodotti simili

    15

    Pasta e gnocchi

    16

    Zuccheri, inclusi tutti i monosaccaridi e disaccaridi

    17

    Concentrati di pomodoro e pomodori in scatola o in bottiglia

    18

    Salse a base di pomodoro

    19

    Succhi e nettare di frutta a norma della direttiva 2001/112/CE del Cosniglio (2) e succhi e nettare di ortaggi

    20

    Frutta, ortaggi (comprese le patate) e funghi in scatola, in bottiglia o secchi; frutta trasformata, ortaggi (comprese le patate) e funghi

    21

    Confettura extra, gelatina extra, crema di marroni di cui alla direttiva 2001/113/CE del Consiglio (3); crème de pruneaux

    22

    Pesce, crostacei e molluschi, carni, pollame e selvaggina nonché le loro preparazioni, tranne i pasti preparati contenenti tali ingredienti

    23

    Prodotti di cacao e pezzi di cioccolato nei prodotti di cioccolato di cui alla direttiva 2000/36/CE del parlamento europeo e del Consiglio (4)

    24

    Caffè torrefatto, tè, infusioni a base di frutta ed erbe, cicoria; estratti di tè, infusioni a base di frutta ed erbe e di cicoria; preparati di tè, frutta ed erbe e cereali per infusioni, comprese le miscele e le miscele solubili di tali prodotti

    25

    Sale, succedanei del sale, spezie e miscugli di spezie

    26

    Vino e altri prodotti elencati nell'allegato I, parte XII del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (5),

    27

    Bevande spiritose, quali definite nell'allegato II, paragrafi 1-14, del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), acquaviti di (con il nome del frutto) ottenute dalla macerazione e dalla distillazione e London gin (allegato II, paragrafi 16 e 22 rispettivamente)

    Sambuca, maraschino, marrasquino o maraskino e mistrà, quali definiti nell'allegato II, paragrafi 38, 39 e 43 rispettivamente, del regolamento (CE) n. 110/2008

    28

    Sangria, clarea e zurra di cui al regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio (7)

    29

    Aceti di vino di cui all'allegato I, parte XII, del regolamento (CE) n. 1234/2007

    30

    Alimenti destinati ai lattanti e ai bambini di cui alla direttiva 2009/39/CE, compresi alimenti destinati a fini medici speciali per lattanti e bambini nella prima infanzia

    31

    Miele, quale definito dalla direttiva 2001/110/CE

    32

    Malto e prodotti del malto

    (1)   GU L 15 del 17.1.2002, pag. 19.

    (2)   GU L 10 del 12.1.2002, pag. 58.

    (3)   GU L 10 del 12.1.2002, p. 67.

    (4)   GU L 197 del 3.8.2000, pag. 19.

    (5)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

    (6)   GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16.

    (7)   GU L 149 del 14.6.1991, pag. 1.

    ▼M7



    Tabella 3

    Coloranti che possono essere utilizzati sotto forma di pigmenti coloranti

    Numero E

    Denominazione

    E 100

    Curcumina

    E 102

    Tartrazina

    E 104

    Giallo chinolina

    E 110

    Giallo tramonto FCF/giallo arancio S

    E 120

    Cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio

    E 122

    Azorubina, carmoisina

    E 123

    Amaranto

    E 124

    Ponceau 4R, rosso cocciniglia A

    E 127

    Eritrosina

    E 129

    Rosso allura AC

    E 131

    Blu patentato V

    E 132

    Indigotina, carminio d'indaco

    E 133

    Blu brillante FCF

    E 141

    Complessi delle clorofille e delle clorofilline con rame

    E 142

    Verde S

    ▼M35

    E 151

    Nero brillante PN

    ▼M7

    E 155

    Bruno HT

    E 163

    Antociani

    E 180

    Litolrubino BK

    ▼M2

    PARTE B

    ELENCO DI TUTTI GLI ADDITIVI

    1.    Coloranti



    Numero E

    Denominazione

    E 100

    Curcumina

    E 101

    Riboflavine

    E 102

    Tartrazina

    E 104

    Giallo di chinolina

    E 110

    Giallo tramonto FCF/giallo arancio S

    E 120

    Cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio

    E 122

    Azorubina, carmoisina

    E 123

    Amaranto

    E 124

    Ponceau 4R, rosso cocciniglia A

    E 127

    Eritrosina

    E 129

    Rosso allura AC

    E 131

    Blu patentato V

    E 132

    Indigotina, carminio d'indaco

    E 133

    Blu brillante FCF

    E 140

    Clorofille e clorofilline

    E 141

    Complessi delle clorofille e delle clorofilline con rame

    E 142

    Verde S

    E 150a

    Caramello semplice (1)

    E 150b

    Caramello solfito-caustico

    E 150c

    Caramello ammoniacale

    E 150d

    Caramello solfito-ammoniacale

    ▼M35

    E 151

    Nero brillante PN

    ▼M2

    E 153

    Carbone vegetale

    E 155

    Bruno HT

    E 160a

    Caroteni

    E 160b

    Annatto, bissina, norbissina

    E 160c

    Estratto di paprica, capsantina, capsorubina

    E 160d

    Licopene

    E 160e

    Beta-apo-8'-carotenale (C30)

    E 161b

    Luteina

    E 161g

    Cantaxantina (2)

    E 162

    Rosso di barbabietola, betanina

    E 163

    Antociani

    E 170

    Carbonato di calcio

    E 171

    Biossido di titanio

    E 172

    Ossidi e idrossidi di ferro

    E 173

    Alluminio

    E 174

    Argento

    E 175

    Oro

    E 180

    Litolrubino BK

    (1)   Con il termine caramello si indicano prodotti di colore bruno più o meno intenso utilizzati per la colorazione, che non corrispondono al prodotto aromatico e zuccherato che si ottiene mediante riscaldamento dello zucchero, utilizzato per gli alimenti (ad es. prodotti di confetteria, pasticceria, bevande alcoliche).

    (2)   La cantaxantina non è autorizzata nelle categorie di alimenti elencati nelle parti D ed E, ma è compresa nell'elenco B1 in quanto è impiegata nei medicinali conformemente alla direttiva 2009/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 109 del 30.4.2009, pag. 10).

    2.    Edulcoranti



    Numero E

    Denominazione

    E 420

    Sorbitoli

    E 421

    Mannitolo

    E 950

    Acesulfame K

    E 951

    Aspartame

    E 952

    Ciclammati

    E 953

    Isomalto

    E 954

    Saccarine

    E 955

    Sucralosio

    E 957

    Taumatina

    E 959

    Neoesperidina DC

    ▼M5

    E 960

    Glicosidi steviolici

    ▼M2

    E 961

    Neotame

    E 962

    Sale di aspartame-acesulfame

    ▼M14

    E 964

    Sciroppo di poliglicitolo

    ▼M2

    E 965

    Maltitoli

    E 966

    Lactitolo

    E 967

    Xilitolo

    E 968

    Eritritolo

    ▼M39

    E 969

    Advantame

    ▼M2

    3.    Additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti



    Numero E

    Denominazione

    E 170

    Carbonato di calcio

    ▼M25

    E 172

    Ossidi e idrossidi di ferro

    ▼M2

    E 200

    Acido sorbico

    E 202

    Sorbato di potassio

    E 203

    Sorbato di calcio

    E 210

    Acido benzoico (1)

    E 211

    Benzoato di sodio (1)

    E 212

    Benzoato di potassio (1)

    E 213

    Benzoato di calcio (1)

    E 214

    p-Idrossibenzoato d'etile

    E 215

    Etil-p-idrossibenzoato di sodio

    E 218

    p-Idrossibenzoato di metile

    E 219

    Metil-p-idrossibenzoato di sodio

    E 220

    Anidride solforosa

    E 221

    Solfito di sodio

    E 222

    Bisolfito di sodio

    E 223

    Metabisolfito di sodio

    E 224

    Metabisolfito di potassio

    E 226

    Solfito di calcio

    E 227

    Bisolfito di calcio

    E 228

    Bisolfito di potassio

    E 234

    Nisina

    E 235

    Natamicina

    E 239

    Esametilentetramina

    E 242

    Dimetilcarbonato

    ▼M41

    E 243

    Etil lauroil arginato

    ▼M2

    E 249

    Nitrito di potassio

    E 250

    Nitrito di sodio

    E 251

    Nitrato di sodio

    E 252

    Nitrato di potassio

    E 260

    Acido acetico

    ▼M20

    E 261

    Acetati di potassio (4)

    ▼M2

    E 262

    Acetati di sodio

    E 263

    Acetato di calcio

    E 270

    Acido lattico

    E 280

    Acido propionico

    E 281

    Propionato di sodio

    E 282

    Propionato di calcio

    E 283

    Propionato di potassio

    E 284

    Acido borico

    E 285

    Tetraborato di sodio (borace)

    E 290

    Anidride carbonica

    E 296

    Acido malico

    E 297

    Acido fumarico

    E 300

    Acido ascorbico

    E 301

    Ascorbato di sodio

    E 302

    Ascorbato di calcio

    E 304

    Esteri dell'acido ascorbico con acidi grassi

    E 306

    Estratto ricco di tocoferolo

    E 307

    Alfatocoferolo

    E 308

    Gammatocoferolo

    E 309

    Deltatocoferolo

    E 310

    Gallato di propile

    E 311

    Gallato d'ottile

    E 312

    Gallato di dodecile

    E 315

    Acido eritorbico

    E 316

    Eritorbato di sodio

    E 319

    Butilidrochinone terziario (TBHQ)

    E 320

    Butilidrossianisolo (BHA)

    E 321

    Butilidrossitoluene (BHT)

    E 322

    Lecitine

    E 325

    Lattato di sodio

    E 326

    Lattato di potassio

    E 327

    Lattato di calcio

    E 330

    Acido citrico

    E 331

    Citrati di sodio

    E 332

    Citrati di potassio

    E 333

    Citrati di calcio

    E 334

    Acido tartarico [L(+)-]

    E 335

    Tartrati di sodio

    E 336

    Tartrati di potassio

    E 337

    Tartrato di sodio e di potassio

    E 338

    Acido fosforico

    E 339

    Fosfati di sodio

    E 340

    Fosfati di potassio

    E 341

    Fosfati di calcio

    E 343

    Fosfati di magnesio

    E 350

    Malati di sodio

    E 351

    Malato di potassio

    E 352

    Malati di calcio

    E 353

    Acido metatartarico

    E 354

    Tartrato di calcio

    E 355

    Acido adipico

    E 356

    Adipato di sodio

    E 357

    Adipato di potassio

    E 363

    Acido succinico

    E 380

    Citrato triammonico

    E 385

    Etilendiamminatetracetato di calcio disodico (EDTA di calcio disodico)

    E 392

    Estratti di rosmarino

    E 400

    Acido alginico

    E 401

    Alginato di sodio

    E 402

    Alginato di potassio

    E 403

    Alginato d'ammonio

    E 404

    Alginato di calcio

    E 405

    Alginato di propan-1,2-diolo

    E 406

    Agar-agar

    E 407a

    Alghe eucheuma trasformate

    E 407

    Carragenina

    E 410

    Farina di semi di carrube

    E 412

    Gomma di guar

    E 413

    Gomma adragante

    E 414

    Gomma arabica (gomma d'acacia)

    E 415

    Gomma di xanthan

    E 416

    Gomma di karaya

    E 417

    Gomma di tara

    E 418

    Gomma di gellano

    E 422

    Glicerolo

    ▼M30

    E 423

    Gomma arabica modificata con acido ottenilsuccinico

    ▼M2

    E 425

    Konjac

    E 426

    Emicellulosa di soia

    E 427

    Gomma cassia

    E 431

    Stearato di poliossietilene(40)

    E 432

    Monolaurato di poliossietilensorbitano (polisorbato 20)

    E 433

    Monooleato di poliossietilensorbitano (polisorbato 80)

    E 434

    Monopalmitato di poliossietilensorbitano (polisorbato 40)

    E 435

    Monostearato di poliossietilensorbitano (polisorbato 60)

    E 436

    Tristearato di poliossietilensorbitano (polisorbato 65)

    E 440

    Pectine

    E 442

    Fosfatidi d'ammonio

    E 444

    Acetato isobutirrico di saccarosio

    E 445

    Esteri della glicerina della resina del legno

    E 450

    Difosfati

    E 451

    Trifosfati

    E 452

    Polifosfati

    E 459

    Beta-ciclodestrina

    E 460

    Cellulosa

    E 461

    Metilcellulosa

    E 462

    Etilcellulosa

    E 463

    Idrossi-propil-cellulosa

    E 464

    Idrossi-propil-metilcellulosa

    E 465

    Etilmetilcellulosa

    ▼M35

    E 466

    Carbossimetilcellulosa sodica, gomma di cellulosa

    ▼M2

    E 468

    Carbossimetilcellulosa sodica reticolata, gomma di cellulosa reticolata

    E 469

    Carbossimetilcellulosa idrolizzata enzimaticamente, gomma di cellulosa idrolizzata enzimaticamente

    E 470a

    Sali di sodio, di potassio e di calcio degli acidi grassi

    E 470b

    Sali di magnesio degli acidi grassi

    E 471

    Mono- e digliceridi degli acidi grassi

    E 472a

    Esteri acetici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

    E 472b

    Esteri lattici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

    E 472c

    Esteri citrici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

    E 472d

    Esteri tartarici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

    E 472e

    Esteri mono- e diacetiltartarici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

    E 472f

    Esteri misti acetici-tartarici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

    E 473

    Esteri di saccarosio degli acidi grassi

    E 474

    Sucrogliceridi

    E 475

    Esteri poligliceridi degli acidi grassi

    E 476

    Poliricinoleato di poliglicerolo

    E 477

    Esteri dell'1,2 propandiolo degli acidi grassi

    E 479b

    Prodotto di reazione dell'olio di soia ossidato termicamente con mono- e digliceridi degli acidi grassi

    E 481

    Stearoil-2-lattilato di sodio

    E 482

    Stearoil-2-lattilato di calcio

    E 483

    Tartrato di stearile

    E 491

    Monostearato di sorbitano

    E 492

    Tristearato di sorbitano

    E 493

    Monolaurato di sorbitano

    E 494

    Monooleato di sorbitano

    E 495

    Monopalmitato di sorbitano

    ▼M28

    E 499

    Fitosteroli ricchi di stigmasterolo

    ▼M2

    E 500

    Carbonati di sodio

    E 501

    Carbonati di potassio

    E 503

    Carbonati di ammonio

    E 504

    Carbonati di magnesio

    E 507

    Acido cloridrico

    E 508

    Cloruro di potassio

    E 509

    Cloruro di calcio

    E 511

    Cloruro di magnesio

    E 512

    Cloruro stannoso

    E 513

    Acido solforico

    E 514

    Solfati di sodio

    E 515

    Solfati di potassio

    E 516

    Solfato di calcio

    E 517

    Solfato di ammonio

    E 520

    Solfato d'alluminio

    E 521

    Solfato di alluminio e sodio

    E 522

    Solfato di alluminio e potassio

    E 523

    Solfato di alluminio e ammonio

    E 524

    Idrossido di sodio

    E 525

    Idrossido di potassio

    E 526

    Idrossido di calcio

    E 527

    Idrossido d'ammonio

    E 528

    Idrossido di magnesio

    E 529

    Ossido di calcio

    E 530

    Ossido di magnesio

    E 535

    Ferrocianuro di sodio

    E 536

    Ferrocianuro di potassio

    E 538

    Ferrocianuro di calcio

    E 541

    Fosfato acido di sodio e alluminio

    E 551

    Biossido di silicio

    E 552

    Silicato di calcio

    E 553a

    Silicato di magnesio

    E 553b

    Talco

    E 554

    Silicato di sodio e alluminio

    E 555

    Silicato di potassio e alluminio

    ▼M7

    E 556

    Silicato di calcio e alluminio (2)

    E 558

    Bentonite (3)

    E 559

    Silicato d'alluminio (caolino) (2)

    ▼M2

    E 570

    Acidi grassi

    E 574

    Acido gluconico

    E 575

    Gluconodeltalattone

    E 576

    Gluconato di sodio

    E 577

    Gluconato di potassio

    E 578

    Gluconato di calcio

    E 579

    Gluconato ferroso

    E 585

    Lattato ferroso

    E 586

    4-Esilresorcinolo

    E 620

    Acido glutammico

    E 621

    Glutammato monosodico

    E 622

    Glutammato monopotassico

    E 623

    Diglutammato di calcio

    E 624

    Glutammato monoammonico

    E 625

    Diglutammato di magnesio

    E 626

    Acido guanilico

    E 627

    Guanilato disodico

    E 628

    Guanilato dipotassico

    E 629

    Guanilato di calcio

    E 630

    Acido inosinico

    E 631

    Inosinato disodico

    E 632

    Inosinato dipotassico

    E 633

    Inosinato di calcio

    E 634

    5′-ribonucleotidi di calcio

    E 635

    5′-ribonucleotidi di sodio

    E 640

    Glicina e suo sale di sodio

    E 650

    Acetato di zinco

    E 900

    Dimetilpolisilossano

    E 901

    Cera d'api, bianca e gialla

    E 902

    Cera di candelilla

    E 903

    Cera di carnauba

    E 904

    Gommalacca

    E 905

    Cera microcristallina

    E 907

    Poli-1-decene idrogenato

    E 912

    Esteri dell'acido montanico

    E 914

    Cera polietilenica ossidata

    E 920

    L-cisteina

    E 927b

    Carbammide

    E 938

    Argon

    E 939

    Elio

    E 941

    Azoto

    E 942

    Protossido di azoto

    E 943a

    Butano

    E 943b

    Isobutano

    E 944

    Propano

    E 948

    Ossigeno

    E 949

    Idrogeno

    E 999

    Estratto di quillaia

    E 1103

    Invertasi

    E 1105

    Lisozima

    E 1200

    Polidestrosio

    E 1201

    Polivinilpirrolidone

    E 1202

    Polivinilpolipirrolidone

    E 1203

    Alcole polivinilico (PVA)

    E 1204

    Pullulan

    E 1205

    Copolimero di metacrilato basico

    ▼M29

    E 1206

    Copolimero di metacrilato neutro

    E 1207

    Copolimero di metacrilato anionico

    ▼M37

    E 1208

    Copolimero di polivinilpirrolidone vinilacetato

    ▼M43

    E 1209

    Copolimero a innesto di alcole polivinilico-polietilenglicole

    ▼M2

    E 1404

    Amido ossidato

    E 1410

    Fosfato di monoamido

    E 1412

    Fosfato di diamido

    E 1413

    Fosfato di diamido fosfatato

    E 1414

    Fosfato di diamido acetilato

    E 1420

    Amido acetilato

    E 1422

    Adipato di diamido acetilato

    E 1440

    Amido idrossipropilato

    E 1442

    Fosfato di diamido idrossipropilato

    E 1450

    Ottenilsuccinato di amido e sodio

    E 1451

    Amido acetilato ossidato

    E 1452

    Ottenilsuccinato di amido e alluminio

    E 1505

    Citrato di trietile

    E 1517

    Diacetato di glicerile (diacetina)

    E 1518

    Triacetato di glicerile (triacetina)

    E 1519

    Alcol benzilico

    E 1520

    1,2-Propandiolo (propilenglicole)

    E 1521

    Polietilenglicole

    (1)   L'acido benzoico può essere presente in alcuni prodotti fermentati ottenuti con processo di fermentazione secondo una buona prassi di fabbricazione.

    (2)   autorizzato fino al 31 gennaio 2014.

    (3)   autorizzato fino al 31 maggio 2013.

    (4)   Periodo di applicazione: dal 6 febbraio 2013.

    PARTE C

    DEFINIZIONI DEI GRUPPI DI ADDITIVI

    1)    Gruppo I



    Numero E

    Denominazione

    Livello massimo specifico

    E 170

    Carbonato di calcio

    quantum satis

    E 260

    Acido acetico

    quantum satis

    ▼M20

    E 261

    Acetati di potassio (4)

    quantum satis

    ▼M2

    E 262

    Acetati di sodio

    quantum satis

    E 263

    Acetato di calcio

    quantum satis

    E 270

    Acido lattico

    quantum satis

    E 290

    Anidride carbonica

    quantum satis

    E 296

    Acido malico

    quantum satis

    E 300

    Acido ascorbico

    quantum satis

    E 301

    Ascorbato di sodio

    quantum satis

    E 302

    Ascorbato di calcio

    quantum satis

    E 304

    Esteri dell'acido ascorbico con acidi grassi

    quantum satis

    E 306

    Estratto ricco di tocoferolo

    quantum satis

    E 307

    Alfatocoferolo

    quantum satis

    E 308

    Gammatocoferolo

    quantum satis

    E 309

    Deltatocoferolo

    quantum satis

    E 322

    Lecitine

    quantum satis

    E 325

    Lattato di sodio

    quantum satis

    E 326

    Lattato di potassio

    quantum satis

    E 327

    Lattato di calcio

    quantum satis

    E 330

    Acido citrico

    quantum satis

    E 331

    Citrati di sodio

    quantum satis

    E 332

    Citrati di potassio

    quantum satis

    E 333

    Citrati di calcio

    quantum satis

    E 334

    Acido tartarico [L(+)-]

    quantum satis

    E 335

    Tartrati di sodio

    quantum satis

    E 336

    Tartrati di potassio

    quantum satis

    E 337

    Tartrato di sodio e di potassio

    quantum satis

    E 350

    Malati di sodio

    quantum satis

    E 351

    Malato di potassio

    quantum satis

    E 352

    Malati di calcio

    quantum satis

    E 354

    Tartrato di calcio

    quantum satis

    E 380

    Citrato triammonico

    quantum satis

    E 400

    Acido alginico

    quantum satis (1)

    E 401

    Alginato di sodio

    quantum satis (1)

    E 402

    Alginato di potassio

    quantum satis (1)

    E 403

    Alginato d'ammonio

    quantum satis (1)

    E 404

    Alginato di calcio

    quantum satis (1)

    E 406

    Agar-agar

    quantum satis (1)

    E 407

    Carragenina

    quantum satis (1)

    E 407a

    Alghe eucheuma trasformate

    quantum satis (1)

    E 410

    Farina di semi di carrube

    quantum satis (1) (2)

    E 412

    Gomma di guar

    quantum satis (1) (2)

    E 413

    Gomma adragante

    quantum satis (1)

    E 414

    Gomma arabica (gomma d'acacia)

    quantum satis (1)

    E 415

    Gomma di xanthan

    quantum satis (1) (2)

    E 417

    Gomma di tara

    quantum satis (1) (2)

    E 418

    Gomma di gellano

    quantum satis (1)

    E 422

    Glicerolo

    quantum satis

    E 425

    Konjac

    i)  gomma di konjak

    ii)  glucomannano di konjak

    10 g/kg, singolarmente o in combinazione (1) (3)

    E 440

    Pectine

    quantum satis (1)

    E 460

    Cellulosa

    quantum satis

    E 461

    Metilcellulosa

    quantum satis

    E 462

    Etilcellulosa

    quantum satis

    E 463

    Idrossi-propil-cellulosa

    quantum satis

    E 464

    Idrossi-propil-metilcellulosa

    quantum satis

    E 465

    Etilmetilcellulosa

    quantum satis

    ▼M35

    E 466

    Carbossimetilcellulosa sodica, gomma di cellulosa

    quantum satis

    ▼M2

    E 469

    Carbossimetilcellulosa idrolizzata enzimaticamente

    quantum satis

    E 470a

    Sali di sodio, di potassio e di calcio degli acidi grassi

    quantum satis

    E 470b

    Sali di magnesio degli acidi grassi

    quantum satis

    E 471

    Mono- e digliceridi degli acidi grassi

    quantum satis

    E 472a

    Esteri acetici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

    quantum satis

    E 472b

    Esteri lattici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

    quantum satis

    E 472c

    Esteri citrici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

    quantum satis

    E 472d

    Esteri tartarici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

    quantum satis

    E 472e

    Esteri mono- e diacetiltartarici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

    quantum satis

    E 472f

    Esteri misti acetici-tartarici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

    quantum satis

    E 500

    Carbonati di sodio

    quantum satis

    E 501

    Carbonati di potassio

    quantum satis

    E 503

    Carbonati di ammonio

    quantum satis

    E 504

    Carbonati di magnesio

    quantum satis

    E 507

    Acido cloridrico

    quantum satis

    E 508

    Cloruro di potassio

    quantum satis

    E 509

    Cloruro di calcio

    quantum satis

    E 511

    Cloruro di magnesio

    quantum satis

    E 513

    Acido solforico

    quantum satis

    E 514

    Solfati di sodio

    quantum satis

    E 515

    Solfati di potassio

    quantum satis

    E 516

    Solfato di calcio

    quantum satis

    E 524

    Idrossido di sodio

    quantum satis

    E 525

    Idrossido di potassio

    quantum satis

    E 526

    Idrossido di calcio

    quantum satis

    E 527

    Idrossido d'ammonio

    quantum satis

    E 528

    Idrossido di magnesio

    quantum satis

    E 529

    Ossido di calcio

    quantum satis

    E 530

    Ossido di magnesio

    quantum satis

    E 570

    Acidi grassi

    quantum satis

    E 574

    Acido gluconico

    quantum satis

    E 575

    Gluconodeltalattone

    quantum satis

    E 576

    Gluconato di sodio

    quantum satis

    E 577

    Gluconato di potassio

    quantum satis

    E 578

    Gluconato di calcio

    quantum satis

    E 640

    Glicina e suo sale di sodio

    quantum satis

    E 920

    L-cisteina

    quantum satis

    E 938

    Argon

    quantum satis

    E 939

    Elio

    quantum satis

    E 941

    Azoto

    quantum satis

    E 942

    Protossido di azoto

    quantum satis

    E 948

    Ossigeno

    quantum satis

    E 949

    Idrogeno

    quantum satis

    E 1103

    Invertasi

    quantum satis

    E 1200

    Polidestrosio

    quantum satis

    E 1404

    Amido ossidato

    quantum satis

    E 1410

    Fosfato di monoamido

    quantum satis

    E 1412

    Fosfato di diamido

    quantum satis

    E 1413

    Fosfato di diamido fosfatato

    quantum satis

    E 1414

    Fosfato di diamido acetilato

    quantum satis

    E 1420

    Amido acetilato

    quantum satis

    E 1422

    Adipato di diamido acetilato

    quantum satis

    E 1440

    Amido idrossipropilato

    quantum satis

    E 1442

    Fosfato di diamido idrossipropilato

    quantum satis

    E 1450

    Ottenilsuccinato di amido e sodio

    quantum satis

    E 1451

    Amido acetilato ossidato

    quantum satis

    E 620

    Acido glutammico

    10 g/kg, singolarmente o in combinazione, espressi come acido glutammico

    E 621

    Glutammato monosodico

    E 622

    Glutammato monopotassico

    E 623

    Diglutammato di calcio

    E 624

    Glutammato monoammonico

    E 625

    Diglutammato di magnesio

    E 626

    Acido guanilico

    500 mg/kg, singolarmente o in combinazione, espressi come acido guanilico

    E 627

    Guanilato disodico

    E 628

    Guanilato dipotassico

    E 629

    Guanilato di calcio

    E 630

    Acido inosinico

    E 631

    Inosinato disodico

    E 632

    Inosinato dipotassico

    E 633

    Inosinato di calcio

    E 634

    5′-ribonucleotidi di calcio

    E 635

    5′-ribonucleotidi di sodio

    E 420

    Sorbitoli

    Quantum satis (per scopi diversi dall'edulcorazione)

    E 421

    Mannitolo

    E 953

    Isomalto

    E 965

    Maltitoli

    E 966

    Lactitolo

    E 967

    Xilitolo

    E 968

    Eritritolo

    (1)   Non può essere utilizzato nella produzione di coppette di gelatina.

    (2)   Non può essere utilizzato nella fabbricazione di alimenti disidratati che devono reidratarsi all'atto dell'ingestione.

    (3)   Non può essere utilizzato nei dolciumi a base di sostanze gelatinose.

    (4)   Periodo di applicazione: dal 6 febbraio 2013.

    2)    Gruppo II: coloranti alimentari autorizzati quantum satis



    Numero E

    Denominazione

    E 101

    Riboflavine

    E 140

    Clorofille e clorofilline

    E 141

    Complessi delle clorofille e delle clorofilline con rame

    E 150a

    Caramello semplice

    E 150b

    Caramello solfito-caustico

    E 150c

    Caramello ammoniacale

    E 150d

    Caramello solfito-ammoniacale

    E 153

    Carbone vegetale

    E 160a

    Caroteni

    E 160c

    Estratto di paprica, capsantina, capsorubina

    E 162

    Rosso di barbabietola, betanina

    E 163

    Antociani

    E 170

    Carbonato di calcio

    E 171

    Biossido di titanio

    E 172

    Ossidi e idrossidi di ferro

    3)    Gruppo III: Coloranti alimentari con limite massimo combinato



    Numero E

    Denominazione

    E 100

    Curcumina

    E 102

    Tartrazina

    ▼M6 —————

    ▼M2

    E 120

    Cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio

    E 122

    Azorubina, carmoisina

    ▼M6 —————

    ▼M2

    E 129

    Rosso allura AC

    E 131

    Blu patentato V

    E 132

    Indigotina, carminio d'indaco

    E 133

    Blu brillante FCF

    E 142

    Verde S

    ▼M35

    E 151

    Nero brillante PN

    ▼M2

    E 155

    Bruno HT

    E 160e

    Beta-apo-8'-carotenale (C30)

    E 161b

    Luteina

    4)    Gruppo IV: Polioli



    Numero E

    Denominazione

    E 420

    Sorbitoli

    E 421

    Mannitolo

    E 953

    Isomalto

    E 965

    Maltitoli

    E 966

    Lactitolo

    E 967

    Xilitolo

    E 968

    Eritritolo

    5)    Altri additivi che potrebbero essere regolamentati in combinazione



    a)  E 200-203: acido sorbico – sorbati (SA)

    Numero E

    Denominazione

    E 200

    Acido sorbico

    E 202

    Sorbato di potassio

    E 203

    Sorbato di calcio



    b)  E 210-213: acido benzoico – benzoati (BA)

    Numero E

    Denominazione

    E 210

    Acido benzoico

    E 211

    Benzoato di sodio

    E 212

    Benzoato di potassio

    E 213

    Benzoato di calcio



    c)  E 200-213: acido sorbico – sorbati; acido benzoico – benzoati (SA + BA)

    Numero E

    Denominazione

    E 200

    Acido sorbico

    E 202

    Sorbato di potassio

    E 203

    Sorbato di calcio

    E 210

    Acido benzoico

    E 211

    Benzoato di sodio

    E 212

    Benzoato di potassio

    E 213

    Benzoato di calcio



    d)  E 200-219: acido sorbico – sorbati; acido benzoico – benzoati; p-idrossibenzoati (SA + BA + PHB)

    Numero E

    Denominazione

    E 200

    Acido sorbico

    E 202

    Sorbato di potassio

    E 203

    Sorbato di calcio

    E 210

    Acido benzoico

    E 211

    Benzoato di sodio

    E 212

    Benzoato di potassio

    E 213

    Benzoato di calcio

    E 214

    p-Idrossibenzoato d'etile

    E 215

    Etil-p-idrossibenzoato di sodio

    E 218

    p-Idrossibenzoato di metile

    E 219

    Metil-p-idrossibenzoato di sodio



    e)  E 200-203; 214-219: acido sorbico – sorbati; p-idrossibenzoati (SA + PHB)

    Numero E

    Denominazione

    E 200

    Acido sorbico

    E 202

    Sorbato di potassio

    E 203

    Sorbato di calcio

    E 214

    p-Idrossibenzoato d'etile

    E 215

    Etil-p-idrossibenzoato di sodio

    E 218

    p-Idrossibenzoato di metile

    E 219

    Metil-p-idrossibenzoato di sodio



    f)  E 214-219: p-idrossibenzoati (PHB)

    Numero E

    Denominazione

    E 214

    p-Idrossibenzoato d'etile

    E 215

    Etil-p-idrossibenzoato di sodio

    E 218

    p-Idrossibenzoato di metile

    E 219

    Metil-p-idrossibenzoato di sodio



    g)  E 220-228: anidride solforosa – solfiti

    Numero E

    Denominazione

    E 220

    Anidride solforosa

    E 221

    Solfito di sodio

    E 222

    Bisolfito di sodio

    E 223

    Metabisolfito di sodio

    E 224

    Metabisolfito di potassio

    E 226

    Solfito di calcio

    E 227

    Bisolfito di calcio

    E 228

    Bisolfito di potassio



    h)  E 249-250: nitriti

    Numero E

    Denominazione

    E 249

    Nitrito di potassio

    E 250

    Nitrito di sodio



    i)  E 251-252: nitrati

    Numero E

    Denominazione

    E 251

    Nitrato di sodio

    E 252

    Nitrato di potassio



    j)  E 280-283: acido propionico – propionati

    Numero E

    Denominazione

    E 280

    Acido propionico

    E 281

    Propionato di sodio

    E 282

    Propionato di calcio

    E 283

    Propionato di potassio



    k)  E 310-320: gallati, TBHQ e BHA

    Numero E

    Denominazione

    E 310

    Gallato di propile

    E 311

    Gallato d'ottile

    E 312

    Gallato di dodecile

    E 319

    Butilidrochinone terziario (TBHQ)

    E 320

    Butilidrossianisolo (BHA)



    l)  E 338-341, E 343 e E 450-452: Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifosfati

    Numero E

    Denominazione

    E 338

    Acido fosforico

    E 339

    Fosfati di sodio

    E 340

    Fosfati di potassio

    E 341

    Fosfati di calcio

    E 343

    Fosfati di magnesio

    E 450

    Difosfati (1)

    E 451

    Trifosfati

    E 452

    Polifosfati

    (1)   E 450 (ix) non è compreso



    m)  E 355-357: acido adipico – adipati

    Numero E

    Denominazione

    E 355

    Acido adipico

    E 356

    Adipato di sodio

    E 357

    Adipato di potassio



    n)  E 432-436: polisorbati

    Numero E

    Denominazione

    E 432

    Monolaurato di poliossietilensorbitano (polisorbato 20)

    E 433

    Monooleato di poliossietilensorbitano (polisorbato 80)

    E 434

    Monopalmitato di poliossietilensorbitano (polisorbato 40)

    E 435

    Monostearato di poliossietilensorbitano (polisorbato 60)

    E 436

    Tristearato di poliossietilensorbitano (polisorbato 65)



    o)  E 473-474: esteri di saccarosio degli acidi grassi; sucrogliceridi

    Numero E

    Denominazione

    E 473

    Esteri di saccarosio degli acidi grassi

    E 474

    Sucrogliceridi



    p)  E 481-482: stearoil-2-lattilati

    Numero E

    Denominazione

    E 481

    Stearoil-2-lattilato di sodio

    E 482

    Stearoil-2-lattilato di calcio



    q)  E 491-495: esteri di sorbitano

    Numero E

    Denominazione

    E 491

    Monostearato di sorbitano

    E 492

    Tristearato di sorbitano

    E 493

    Monolaurato di sorbitano

    E 494

    Monooleato di sorbitano

    E 495

    Monopalmitato di sorbitano



    r)  E 520-523: solfati d'alluminio

    Numero E

    Denominazione

    E 520

    Solfato d'alluminio

    E 521

    Solfato di alluminio e sodio

    E 522

    Solfato di alluminio e potassio

    E 523

    Solfato di alluminio e ammonio

    ▼M7

    s.1.) E 551–559: Biossido di silicio – silicati ( 33 )



    Numero E

    Denominazione

    E 551

    Biossido di silicio

    E 552

    Silicato di calcio

    E 553a

    Silicato di magnesio

    E 553b

    Talco

    E 554

    Silicato di sodio e alluminio

    E 555

    Silicato di potassio e alluminio

    E 556

    Silicato di calcio e alluminio

    E 559

    Silicato d'alluminio (caolino)

    s.2.) E 551–553: Biossido di silicio – silicati ( 34 )



    Numero E

    Denominazione

    E 551

    Biossido di silicio

    E 552

    Silicato di calcio

    E 553a

    Silicato di magnesio

    E 553b

    Talco

    ▼M2



    t)  E 620-625: acido glutammico – glutammati

    Numero E

    Denominazione

    E 620

    Acido glutammico

    E 621

    Glutammato monosodico

    E 622

    Glutammato monopotassico

    E 623

    Diglutammato di calcio

    E 624

    Glutammato monoammonico

    E 625

    Diglutammato di magnesio



    u)  E 626-635: ribonucleotidi

    Numero E

    Denominazione

    E 626

    Acido guanilico

    E 627

    Guanilato disodico

    E 628

    Guanilato dipotassico

    E 629

    Guanilato di calcio

    E 630

    Acido inosinico

    E 631

    Inosinato disodico

    E 632

    Inosinato dipotassico

    E 633

    Inosinato di calcio

    E 634

    5′-ribonucleotidi di calcio

    E 635

    5′-ribonucleotidi di sodio

    PARTE D

    CATEGORIE DI ALIMENTI



    Numero

    Denominazione

    0.

    Tutte le categorie di alimenti

    01.

    Prodotti lattieri e analoghi

    01.1

    Latte pastorizzato e sterilizzato (compreso il trattamento UHT) non aromatizzato

    01.2

    Prodotti non aromatizzati a base di latte fermentato, compreso il latticello naturale non aromatizzato (escluso il latticello sterilizzato) non trattati termicamente dopo la fermentazione

    01.3

    Prodotti non aromatizzati a base di latte fermentato, trattati termicamente dopo la fermentazione

    01.4

    Prodotti aromatizzati a base di latte fermentato, compresi i prodotti trattati termicamente

    01.5

    Latte disidratato, quale definito nella direttiva 2001/114/CE

    01.6

    Panna o crema di latte anche in polvere

    01.6.1

    Panna o crema di latte pastorizzata non aromatizzata (tranne panna a ridotto tenore di grassi)

    01.6.2

    Prodotti a base di panna o crema di latte non aromatizzati, ottenuti con fermenti lattici vivi, e loro succedanei, con tenore di grassi inferiore al 20 %

    01.6.3

    Altri tipi di panna o crema di latte

    01.7

    Formaggio e prodotti caseari

    01.7.1

    Formaggio non stagionato, tranne i prodotti della categoria 16

    01.7.2

    Formaggio stagionato

    01.7.3

    Crosta edibile di formaggio

    01.7.4

    Formaggio ottenuto dal siero di latte

    01.7.5

    Formaggio fuso

    01.7.6

    Prodotti caseari (tranne i prodotti di cui alla categoria 16)

    01.8

    Prodotti analoghi ai prodotti lattiero-caseari, compresi i preparati per la macchiatura di bevande

    02.

    Oli e grassi ed emulsioni di oli e grassi

    02.1

    Oli e grassi sostanzialmente privi di acqua (tranne il grasso del latte anidro)

    02.2

    Emulsioni di oli e grassi, principalmente del tipo acqua in olio

    02.2.1

    Burro, burro concentrato, butter oil e grasso del latte anidro

    02.2.2

    Altre emulsioni di oli e grassi comprese le paste da spalmare, quali definite dal regolamento (CE) n. 1234/2007 ed emulsioni liquide

    02.3

    Spray di olio vegetale per ungere piastre

    03.

    Gelati

    04.

    Ortofrutticoli

    04.1

    Ortofrutticoli non trasformati

    04.1.1

    Ortofrutticoli freschi interi

    04.1.2

    Ortofrutticoli sbucciati, tagliati e sminuzzati

    04.1.3

    Ortofrutticoli congelati

    04.2

    Ortofrutticoli trasformati

    04.2.1

    Ortofrutticoli essiccati

    04.2.2

    Ortofrutticoli sottoaceto, sott'olio o in salamoia

    04.2.3

    Ortofrutticoli in recipienti

    04.2.4

    Preparazioni di frutta e ortaggi, tranne i prodotti di cui alla categoria 5.4

    04.2.4.1

    Preparazioni di frutta e ortaggi, tranne la composta

    04.2.4.2

    Composta, tranne i prodotti di cui alla categoria 16

    04.2.5

    Confetture, gelatine, marmellate e prodotti analoghi

    04.2.5.1

    Confettura extra e gelatina extra, quali definite dalla direttiva 2001/113/CE

    04.2.5.2

    Confetture, gelatine e marmellate di frutta e crema di marroni, quali definite dalla direttiva 2001/113/CE

    04.2.5.3

    Altre creme da spalmare analoghe a base di frutta e ortaggi

    04.2.5.4

    Burro e crema da spalmare a base di frutta a guscio

    04.2.6

    Prodotti trasformati a base di patate

    05.

    Prodotti di confetteria

    05.1

    Prodotti di cacao e di cioccolato di cui alla direttiva 2000/36/CE

    05.2

    Altri prodotti di confetteria, compresi i microconfetti per rinfrescare l'alito

    05.3

    Gomme da masticare (chewing-gum)

    05.4

    Decorazioni, ricoperture e ripieni, tranne i ripieni a base di frutta di cui alla categoria 4.2.4

    06.

    Cereali e prodotti a base di cereali

    06.1

    Cereali interi, spezzati o in fiocchi

    06.2

    Farine e altri prodotti della macinazione e amidi

    06.2.1

    Farine

    06.2.2

    Amidi e fecole

    06.3

    Cereali da colazione

    06.4

    Paste alimentari

    06.4.1

    Pasta fresca

    06.4.2

    Pasta secca

    06.4.3

    Pasta fresca precotta

    06.4.4

    Gnocchi di patate

    06.4.5

    Ripieni di paste alimentari farcite (ravioli e prodotti analoghi)

    06.5

    Noodles

    06.6

    Pastelle

    06.7

    Cereali precotti o trasformati

    07.

    Prodotti da forno

    07.1

    Pane e panini

    07.1.1

    Pane preparato unicamente con i seguenti ingredienti: farina di frumento, acqua, lievito di birra o lievito, sale

    07.1.2

    Pain courant français; friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek

    07.2

    Prodotti da forno fini

    ▼M42

    08.

    Carni

    08.1

    Carni fresche, escluse le preparazioni di carni quali definite dal regolamento (CE) n. 853/2004

    08.2

    Preparazioni di carni quali definite dal regolamento (CE) n. 853/2004

    08.3

    Prodotti a base di carne

    08.3.1

    Prodotti a base di carne non sottoposti a trattamento termico

    08.3.2

    Prodotti a base di carne sottoposti a trattamento termico

    08.3.3

    Involucri e rivestimenti e decorazioni per carne

    08.3.4

    Prodotti tradizionali a base di carne ottenuti mediante salatura con disposizioni specifiche riguardanti nitriti e nitrati

    08.3.4.1

    Prodotti tradizionali a base di carne ottenuti mediante salatura per immersione (prodotti a base di carne immersi in una salamoia contenente nitriti e/o nitrati, sale e altri componenti)

    08.3.4.2

    Prodotti tradizionali a base di carne ottenuti mediante salatura a secco (il procedimento di salatura a secco consiste nell'applicazione a secco di una miscela contenente nitriti e/o nitrati, sale e altri componenti sulla superficie della carne, cui fa seguito un periodo di stabilizzazione/stagionatura)

    08.3.4.3

    Altri prodotti tradizionalmente ottenuti mediante salatura (procedimenti combinati di salatura per immersione e a secco o allorché i nitriti e/o nitrati sono inclusi in un prodotto composto o allorché la salamoia è iniettata nel prodotto prima della cottura)

    ▼M2

    09.

    Pesce e prodotti della pesca

    09.1

    Pesce e prodotti della pesca non trasformati

    09.1.1

    Pesce non trasformato

    09.1.2

    Molluschi e crostacei non trasformati

    09.2

    Pesce e prodotti della pesca trasformati, compresi molluschi e crostacei

    09.3

    Uova di pesce

    10.

    Uova e ovoprodotti

    10.1

    Uova non trasformate

    10.2

    Uova e ovoprodotti trasformati

    11.

    Zuccheri, sciroppi, miele ed edulcoranti da tavola

    11.1

    Tipi di zucchero e sciroppi definiti dalla direttiva 2001/111/CE

    11.2

    Altri tipi di zucchero e sciroppi

    11.3

    Miele, quale definito dalla direttiva 2001/110/CE

    11.4

    Edulcoranti da tavola

    11.4.1

    Edulcoranti da tavola in forma liquida

    11.4.2

    Edulcoranti da tavola in polvere

    11.4.3

    Edulcoranti da tavola sotto forma di compresse

    12.

    Sali, spezie, zuppe, minestre, salse, insalate, prodotti a base di proteine

    12.1

    Sale e succedanei del sale

    12.1.1

    Sale

    12.1.2

    Succedanei del sale

    12.2

    Erbe aromatiche, spezie e condimenti

    12.2.1

    Erbe aromatiche e spezie

    12.2.2

    Condimenti

    12.3

    Aceti

    12.4

    Senape

    12.5

    Zuppe, minestre e brodi

    12.6

    Salse

    12.7

    Insalate e pasta da spalmare a base di aromi

    12.8

    Lievito e prodotti a base di lievito

    12.9

    Prodotti a base di proteine, tranne i prodotti di cui alla categoria 1.8

    13.

    Alimenti destinati ad un'alimentazione particolare, quali definiti dalla direttiva 2009/39/CE

    13.1

    Alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia

    13.1.1

    Alimenti per lattanti, quali definiti dalla direttiva 2006/141/CE della Commissione (1)

    13.1.2

    Alimenti di proseguimento, quali definiti dalla direttiva 2006/141/CE

    13.1.3

    Alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, quali definiti dalla direttiva 2006/125/CE della Commissione (2)

    13.1.4

    Altri alimenti per bambini nella prima infanzia

    13.1.5

    Alimenti dietetici destinati a fini medici speciali per lattanti e bambini nella prima infanzia, quali definiti dalla direttiva 1999/21/CE della Commissione (3), e alimenti speciali per lattanti

    13.1.5.1

    Alimenti dietetici destinati a fini medici speciali per lattanti e alimenti speciali per lattanti

    13.1.5.2

    Alimenti dietetici destinati a fini medici speciali per lattanti e bambini nella prima infanzia, quali definiti dalla direttiva 1999/21/CE

    13.2

    Alimenti dietetici destinati a fini medici speciali, quali definiti dalla direttiva 1999/21/CE (tranne i prodotti compresi nella categoria alimentare 13.1.5)

    13.3

    Alimenti dietetici contro l'aumento di peso, che sostituiscono l'alimentazione quotidiana o un pasto (l'intera alimentazione quotidiana o parte di essa)

    13.4

    Alimenti adatti alle persone intolleranti al glutine, quali definiti dal regolamento (CE) n. 41/2009 della Commissione (4)

    14.

    Bevande

    14.1

    Bevande analcoliche

    14.1.1

    Acqua, compresa l'acqua minerale naturale, quale definita nella direttiva 2009/54/CE, acqua di sorgente e tutti gli altri tipi di acqua in bottiglia o confezionata

    14.1.2

    Succhi di frutta, quali definiti dalla direttiva 2001/112/CE, e succhi di ortaggi

    14.1.3

    Nettari di frutta, quali definiti dalla direttiva 2001/112/CE, e nettari di ortaggi e prodotti analoghi

    14.1.4

    Bevande aromatizzate

    14.1.5

    Caffè, tè, infusioni a base di frutta ed erbe, cicoria; estratti di tè, di infusioni a base di frutta ed erbe e di cicoria; preparati di tè, piante, frutta e cereali per infusioni, comprese le miscele e le miscele solubili di tali prodotti

    14.1.5.1

    Caffè ed estratti di caffè

    14.1.5.2

    Altro

    14.2

    Bevande alcoliche, incluse le bevande analoghe analcoliche o a basso tenore alcolico

    14.2.1

    Birra e bevande a base di malto

    14.2.2

    Vino e altri prodotti, quali definiti dal regolamento (CE) n. 1234/2007, e bevande analoghe analcoliche

    14.2.3

    Sidro e sidro di pere

    14.2.4

    Vino di frutta e made wine

    14.2.5

    Idromele

    14.2.6

    Bevande spiritose, quali definite dal regolamento (CE) n. 110/2008

    14.2.7

    Prodotti aromatizzati a base di vino, quali definiti dal regolamento (CEE) n. 1601/91

    14.2.7.1

    Vini aromatizzati

    14.2.7.2

    Bevande aromatizzate a base di vino

    14.2.7.3

    Cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli

    14.2.8

    Altre bevande alcoliche, comprese miscele di bevande alcoliche e analcoliche e bevande spiritose con grado alcolico inferiore al 15 %

    15.

    Salatini e snack pronti al consumo

    15.1

    Snack a base di patate, cereali, farina o amido

    15.2

    Frutta a guscio trasformata

    16.

    Dessert, tranne i prodotti compresi nelle categorie 1, 3 e 4

    17.

    Integratori alimentari, quali definiti nella direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5), tranne gli integratori alimentari destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia

    17.1

    Integratori alimentari in forma solida, comprese capsule, compresse e simili, tranne le pastiglie da masticare

    17.2

    Integratori alimentari in forma liquida

    17.3

    Integratori alimentari sotto forma di sciroppo o di pastiglie da masticare

    18.

    Alimenti trasformati non coperti dalle categorie 1-17, tranne gli alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia

    (1)   GU L 401 del 30.12.2006, pag. 1.

    (2)   GU L 339 del 06.12.2006, pag. 16.

    (3)   GU L 91 del 7.4.1999, pag. 29.

    (4)   GU L 16 del 21.1.2009, pag. 3.

    (5)   GU L 183 del 12.7.2002, pag. 51.

    PARTE E

    ADDITIVI ALIMENTARI AUTORIZZATI E CONDIZIONI DEL LORO USO NELLE CATEGORIE ALIMENTARI



    Numero della categoria

    Numero E

    Denominazione

    Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)

    Note

    Restrizioni/eccezioni

    0.

    Additivi alimentari consentiti in tutte le categorie di alimenti

    E 290

    Anidride carbonica

    quantum satis

     
     

    E 938

    Argon

    quantum satis

     
     

    E 939

    Elio

    quantum satis

     
     

    E 941

    Azoto

    quantum satis

     
     

    E 942

    Protossido di azoto

    quantum satis

     
     

    E 948

    Ossigeno

    quantum satis

     
     

    E 949

    Idrogeno

    quantum satis

     
     

    E 338-452

    Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifosfati

    10 000

    (1) (4) (57)

    Solo alimenti in polvere essiccata (cioè alimenti essiccati durante il processo di produzione e relative miscele), tranne gli alimenti elencati nella tabella 1 della parte A del presente allegato

    ▼M7

    E 551-559

    Biossido di silicio – silicati

    10 000

    (1) (57)

    Solo alimenti in polvere essiccata (cioè alimenti essiccati durante il processo di produzione e relative miscele), tranne gli alimenti elencati nella tabella 1 della parte A del presente allegato

    Periodo di applicazione:

    fino al 31 gennaio 2014

    E 551-553

    Biossido di silicio – silicati

    10 000

    (1) (57)

    Solo alimenti in polvere essiccata (cioè alimenti essiccati durante il processo di produzione e relative miscele), tranne gli alimenti elencati nella tabella 1 della parte A del presente allegato

    Periodo di applicazione:

    dal 1o febbraio 2014

    ▼M2

    E 459

    Beta-ciclodestrina

    quantum satis

     

    Solo alimenti sotto forma di pastigliaggi, anche ricoperti, tranne gli alimenti elencati nella tabella 1 della parte A del presente allegato

    ▼M7

    E 551-559

    Biossido di silicio – silicati

    quantum satis

    (1)

    Solo alimenti sotto forma di compresse, anche ricoperte, tranne gli alimenti elencati nella tabella 1 della parte A del presente allegato

    Periodo di applicazione:

    fino al 31 gennaio 2014

    E 551-553

    Biossido di silicio – silicati

    quantum satis

    (1)

    Solo alimenti sotto forma di compresse, anche ricoperte, tranne gli alimenti elencati nella tabella 1 della parte A del presente allegato

    Periodo di applicazione:

    dal 1o febbraio 2014

    ▼M2

    (1)  Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione

    (4)  Il livello massimo è espresso come P2O5

    (57)  Si applica il livello massimo a meno che ai punti 01-18 del presente allegato non sia specificato un livello massimo diverso relativo ai singoli alimenti o categorie alimentari

    01

    Prodotti lattieri e prodotti analoghi

    01.1

    Latte pastorizzato e sterilizzato (compreso il trattamento UHT) non aromatizzato

    E 331

    Citrati di sodio

    4 000

     

    Solo latte di capra UHT

    E 338-452

    Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifosfati

    1 000

    (1) (4)

    Solo latte sterilizzato e UHT

    (1)  Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione

    (4)  Il livello massimo è espresso come P2O5

    01.2

    Prodotti non aromatizzati a base di latte fermentato, compreso il latticello naturale non aromatizzato (escluso il latticello sterilizzato) non trattati termicamente dopo la fermentazione

    01.3

    Prodotti non aromatizzati a base di latte fermentato, trattati termicamente dopo la fermentazione

    Gruppo I

    Additivi

     
     
     

    E 200-203

    Acido sorbico - sorbati

    1 000

    (1) (2)

    Solo latte cagliato

    (1)  Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione

    (2)  Il livello massimo è applicabile alla somma e i livelli sono espressi come acido libero

    01.4

    Prodotti aromatizzati a base di latte fermentato, compresi i prodotti trattati termicamente

    Gruppo I

    Additivi

     
     
     

    ▼M7

    Gruppo II

    Coloranti quantum satis

    quantum satis

     

    Periodo di applicazione:

    fino al 31 luglio 2014

    Gruppo II

    Coloranti quantum satis

    quantum satis

    (74)

    Periodo di applicazione:

    dal 1o agosto 2014

    Gruppo III

    Coloranti con limite massimo combinato

    150

     

    Periodo di applicazione:

    fino al 31 luglio 2014

    Gruppo III

    Coloranti con limite massimo combinato

    150

    (74)

    Periodo di applicazione:

    dal 1o agosto 2014

    ▼M2

    Gruppo IV

    Polioli

    quantum satis

     

    Solo prodotti a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

    ▼M6

    E 104

    Giallo di chinolina

    10

    (61)

     

    E 110

    Giallo tramonto FCF/giallo arancio S

    5

    (61)

     

    E 124

    Ponceau 4R, rosso cocciniglia A

    5

    (61)

     

    ▼M2

    E 160b

    Annatto, bissina, norbissina

    10

     
     

    E 160d

    Licopene

    30

     
     

    E 200 - 213

    Acido sorbico - sorbati; Acido benzoico - benzoati

    300

    (1) (2)

    Solo dessert a base di latte e derivati non trattati termicamente

    E 297

    Acido fumarico

    4 000

     

    Solo dessert aromatizzati alla frutta

    E 338 - 452

    Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifosfati

    3 000

    (1) (4)

     

    E 355 - 357

    Acido adipico – adipati

    1 000

     

    Solo dessert aromatizzati alla frutta

    E 363

    Acido succinico

    6 000

     
     

    E 416

    Gomma di karaya

    6 000

     
     

    E 427

    Gomma cassia

    2 500

     
     

    E 432 - 436

    Polisorbati

    1 000

     
     

    E 473-474

    Esteri di saccarosio degli acidi grassi - sucrogliceridi

    5 000

     
     

    E 475

    Esteri poligliceridi degli acidi grassi

    2 000

     
     

    E 477

    Esteri dell'1,2 propandiolo degli acidi grassi

    5 000

     
     

    E 481-482

    Stearoil-2-lattilati

    5 000

     
     

    E 483

    Tartrato di stearile

    5 000

     
     

    E 491-495

    Esteri di sorbitano

    5 000

     
     

    E 950

    Acesulfame K

    350

     

    Solo prodotti a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

    E 951

    Aspartame

    1 000

     

    Solo prodotti a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

    E 952

    Acido ciclamico e i suoi sali di Na e Ca

    250

    (51)

    Solo prodotti a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

    E 954

    Saccarina e i suoi sali di Na, K e Ca

    100

    (52)

    Solo prodotti a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

    E 955

    Sucralosio

    400

     

    Solo prodotti a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

    E 957

    Taumatina

    5

     

    Solo come esaltatore di sapidità

    E 959

    Neoesperidina DC

    50

     

    Solo prodotti a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

    ▼M5

    E 960

    Glicosidi steviolici

    100

    (60)

    Solo prodotti a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti

    ▼M2

    E 962

    Sale di aspartame-acesulfame

    350

    (11)a (49) (50)

    Solo prodotti a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

    E 961

    Neotame

    32

     

    Solo prodotti a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

    ▼M39

    E 969

    Advantame

    10

     

    Solo prodotti a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti

    ▼M2

    (1)  Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione

    (2)  Il livello massimo è applicabile alla somma e i livelli sono espressi come acido libero

    (4)  Il livello massimo è espresso come P2O5

    (11)  I limiti sono espressi come a) equivalente di acesulfame K o come b) equivalente di aspartame

    (49)  I livelli massimi d'impiego sono basati sui livelli massimi d'impiego delle componenti di aspartame (E 951) e acesulfame K (E 950)

    (50)  I livelli di E 951 ed E 950 non devono essere superati con l'uso del sale di aspartame-acesulfame, da solo o in combinazione con E 950 o E 951

    (51)  I livelli massimi d'impiego sono espressi in acido libero

    (52)  I livelli massimi d'impiego sono espressi in immidi libere

    ▼M5

    (60)  Espressi in equivalenti steviolici

    ▼M6

    (61)  La quantità totale di E 104, E 110, E 124 e dei coloranti del gruppo III non deve superare il massimo previsto per il gruppo III.

    ▼M7

    (74)  Limite massimo per l'alluminio proveniente da tutti i pigmenti di alluminio 15mg/kg. Ai fini dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1333/2008, tale limite si applica a decorrere dal 1o febbraio 2013.

    ▼M2

    01.5

    Latte disidratato, quale definito nella direttiva 2001/114/CE

    Gruppo II

    Coloranti quantum satis

    quantum satis

     

    Tranne prodotti non aromatizzati

    E 300

    Acido ascorbico

    quantum satis

     
     

    E 301

    Ascorbato di sodio

    quantum satis

     
     

    E 304

    Esteri dell'acido ascorbico con acidi grassi

    quantum satis

     
     

    E 310-320

    Gallati, TBHQ e BHA

    200

    (1)

    Solo latte in polvere per distributori automatici

    E 322

    Lecitine

    quantum satis

     
     

    E 331

    Citrati di sodio

    quantum satis

     
     

    E 332

    Citrati di potassio

    quantum satis

     
     

    E 338-452

    Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifosfati

    1 000

    (1) (4)

    Solo latte parzialmente disidratato con contenuto solido inferiore al 28 %

    E 338-452

    Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifosfati

    1 500

    (1) (4)

    Solo latte parzialmente disidratato con contenuto solido superiore al 28 %

    E 338-452

    Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifosfati

    2 500

    (1) (4)

    Solo latte intero e scremato in polvere

    E 392

    Estratti di rosmarino

    200

    (41) (46)

    Solo latte in polvere per distributori automatici

    E 392

    Estratti di rosmarino

    30

    (46)

    Solo latte in polvere per la produzione di gelato

    E 407

    Carragenina

    quantum satis

     
     

    E 500(ii)

    Idrogenocarbonato di sodio

    quantum satis

     
     

    E 501(ii)

    Idrogenocarbonato di potassio

    quantum satis

     
     

    E 509

    Cloruro di calcio

    quantum satis

     
     

    (1)  Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione

    (4)  Il livello massimo è espresso come P2O5

    (41)  Espresso in base ai grassi

    (46)  Espresso come la somma di carnosolo e acido carnosico

    01.6

    Panna o crema di latte, anche in polvere

    01.6.1

    Panna o crema di latte pastorizzata non aromatizzata (tranne panna a ridotto tenore di grassi)

    E 401

    Alginato di sodio

    quantum satis

     
     

    E 402

    Alginato di potassio

    quantum satis

     
     

    E 407

    Carragenina

    quantum satis

     
     

    ▼M35

    E 466

    Carbossimetilcellulosa sodica, gomma di cellulosa

    quantum satis

     
     

    ▼M2

    E 471

    Mono- e digliceridi degli acidi grassi

    quantum satis

     
     

    01.6.2

    Prodotti a base di panna o crema di latte non aromatizzati, ottenuti con fermenti lattici vivi, e loro succedanei, con tenore di grassi inferiore al 20 %

    E 406

    Agar-agar

    quantum satis

     
     

    E 407

    Carragenina

    quantum satis

     
     

    E 410

    Farina di semi di carrube

    quantum satis

     
     

    E 412

    Gomma di guar

    quantum satis

     
     

    E 415

    Gomma di xanthan

    quantum satis

     
     

    E 440

    Pectine

    quantum satis

     
     

    E 460

    Cellulosa

    quantum satis

     
     

    ▼M35

    E 466

    Carbossimetilcellulosa sodica, gomma di cellulosa

    quantum satis

     
     

    ▼M2

    E 471

    Mono- e digliceridi degli acidi grassi

    quantum satis

     
     

    E 1404

    Amido ossidato

    quantum satis

     
     

    E 1410

    Fosfato di monoamido

    quantum satis

     
     

    E 1412

    Fosfato di diamido

    quantum satis

     
     

    E 1413

    Fosfato di diamido fosfatato

    quantum satis

     
     

    E 1414

    Fosfato di diamido acetilato

    quantum satis

     
     

    E 1420

    Amido acetilato

    quantum satis

     
     

    E 1422

    Adipato di diamido acetilato

    quantum satis

     
     

    E 1440

    Amido idrossipropilato

    quantum satis

     
     

    E 1442

    Fosfato di diamido idrossipropilato

    quantum satis

     
     

    E 1450

    Ottenilsuccinato di amido e sodio

    quantum satis

     
     

    E 1451

    Amido acetilato ossidato

    quantum satis

     
     

    01.6.3

    Altri tipi di panna o crema di latte

    Gruppo I

    Additivi

     
     
     

    Gruppo II

    Coloranti quantum satis

    quantum satis

     

    Solo tipi di panne aromatizzate

    Gruppo III

    Coloranti con limite massimo combinato

    150

     

    Solo tipi di panne aromatizzate

    ▼M6

    E 104

    Giallo di chinolina

    10

    (61)

    Soltanto tipi di panna aromatizzati

    E 110

    Giallo tramonto FCF/giallo arancio S

    5

    (61)

    Soltanto tipi di panna aromatizzati

    E 124

    Ponceau 4R, rosso cocciniglia A

    5

    (61)

    Soltanto tipi di panna aromatizzati

    ▼M2

    E 234

    Nisina

    10

     

    Solo clotted cream

    E 338-452

    Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifosfati

    5 000

    (1) (4)

    Solo panna sterilizzata, pastorizzata, UHT e panna montata

    E 473-474

    Esteri di saccarosio degli acidi grassi - sucrogliceridi

    5 000

    (1)

    Solo panna sterilizzata e panna sterilizzata a ridotto tenore di grassi

    (1)  Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione

    (4)  Il livello massimo è espresso come P2O5

    ▼M6

    (61)  La quantità totale di E 104, E 110, E 124 e dei coloranti del gruppo III non deve superare il massimo previsto per il gruppo III.

    ▼M2

    01.7

    Formaggio e prodotti caseari

    01.7.1

    Formaggio non stagionato, tranne i prodotti della categoria 16

    ▼M23

    Gruppo I

    Additivi

     
     

    Tranne mozzarella

    ▼M2

    Gruppo II

    Coloranti quantum satis

    quantum satis

     

    Solo formaggi aromatizzati non stagionati

    Gruppo III

    Coloranti con limite massimo combinato

    150

     

    Solo formaggi aromatizzati non stagionati

    E 200-203

    Acido sorbico - sorbati

    1 000

    (1) (2)

     

    E 234

    Nisina

    10

     

    Solo mascarpone

    E 260

    Acido acetico

    quantum satis

     

    Solo mozzarella

    E 270

    Acido lattico

    quantum satis

     

    Solo mozzarella

    E 330

    Acido citrico

    quantum satis

     

    Solo mozzarella

    E 338-452

    Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifosfati

    2 000

    (1) (4)

    Tranne mozzarella

    E 460(ii)

    Cellulosa in povere

    quantum satis

     

    Solo mozzarella grattugiata e a fette

    E 575

    Gluconodeltalattone

    quantum satis

     

    Solo mozzarella

    (1)  Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione

    (2)  Il livello massimo è applicabile alla somma e i livelli sono espressi come acido libero

    (4)  Il livello massimo è espresso come P2O5

    01.7.2

    Formaggio stagionato

    E 1105

    Lisozima

    quantum satis

     
     

    E 120

    Cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio

    125

     

    Solo formaggio marmorizzato rosso

    E 140

    Clorofille e clorofilline

    quantum satis

     

    Solo formaggio sage derby

    E 141

    Complessi delle clorofille e delle clorofilline con rame

    quantum satis

     

    Solo formaggio sage derby

    E 153

    Carbone vegetale

    quantum satis

     

    Solo formaggio morbier

    E 160a

    Caroteni

    quantum satis

     

    Solo formaggio stagionato arancione, giallo e di colore biancastro

    E 160b

    Annatto, bissina, norbissina

    15

     

    Solo formaggio stagionato arancione, giallo e di colore biancastro

    E 160b

    Annatto, bissina, norbissina

    50

     

    Solo formaggio red leicester

    E 160b

    Annatto, bissina, norbissina

    35

     

    Solo formaggio mimolette

    E 160c

    Estratto di paprica, capsantina, capsorubina

    quantum satis

     

    Solo formaggio stagionato arancione, giallo e di colore biancastro

    E 163

    Antociani

    quantum satis

     

    Solo formaggio marmorizzato rosso

    E 170

    Carbonato di calcio

    quantum satis

     
     

    E 200 - 203

    Acido sorbico - sorbati

    1 000

    (1) (2)

    Solo formaggio preconfezionato, affettato e tagliato; formaggio a strati e con aggiunta di prodotti alimentari

    E 200 - 203

    Acido sorbico - sorbati

    quantum satis

     

    Solo trattamento superficiale di prodotti stagionati

    E 234

    Nisina

    12,5

    (29)

     

    E 235

    Natamicina

    1

    (8)

    Solo trattamento superficiale di formaggio di pasta dura, semidura e semimolle

    E 239

    Esametilentetramina

    25 mg/kg dose residua, espressa come formaldeide

     

    Solo formaggio provolone

    E 251-252

    Nitrati

    150

    (30)

    Solo formaggio di pasta dura, semidura e semimolle

    E 280-283

    Acido propionico - propionati

    quantum satis

     

    Solo trattamento superficiale

    E 460

    Cellulosa in povere

    quantum satis

     

    Solo formaggio stagionato affettato e grattugiato

    E 500(ii)

    Idrogenocarbonato di sodio

    quantum satis

     

    Solo formaggio di latte acido

    E 504

    Carbonati di magnesio

    quantum satis

     
     

    E 509

    Cloruro di calcio

    quantum satis

     
     

    ▼M7

    E 551-559

    Biossido di silicio – silicati

    10 000

    (1)

    Solo formaggio di pasta dura e semidura affettato o grattugiato

    Periodo di applicazione:

    fino al 31 gennaio 2014

    E 551-553

    Biossido di silicio – silicati

    10 000

    (1)

    Solo formaggio di pasta dura e semidura affettato o grattugiato

    Periodo di applicazione:

    dal 1o febbraio 2014

    ▼M2

    E 575

    Gluconodeltalattone

    quantum satis

     
     

    (1)  Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione

    (2)  Il livello massimo è applicabile alla somma e i livelli sono espressi come acido libero

    (8)  mg/dm2 nella superficie (non presente a una profondità di 5 mm)

    (29)  Questa sostanza può essere naturalmente presente in taluni formaggi a seguito dei processi di fermentazione

    (30)  Nel latte destinato alla produzione di formaggi o livello equivalente se addizionata dopo aver prelevato il siero e aggiunto acqua

    01.7.3

    Croste di formaggio commestibili

    Gruppo II

    Coloranti quantum satis

    quantum satis

     
     

    ▼M7

    Gruppo III

    Coloranti con limite massimo combinato

    quantum satis

     

    Periodo di applicazione:

    fino al 31 luglio 2014

    Gruppo III

    Coloranti con limite massimo combinato

    quantum satis

    (67)

    Periodo di applicazione:

    dal 1o agosto 2014

    ▼M6

    E 104

    Giallo di chinolina

    10

    (62)

     

    ▼M2

    E 160d

    Licopene

    30

     
     

    ▼M7

    E 180

    Litolrubino BK

    quantum satis

     

    Periodo di applicazione:

    fino al 31 luglio 2014

    E 180

    Litolrubino BK

    quantum satis

    (67)

    Periodo di applicazione:

    dal 1o agosto 2014

    ▼M2

    E 160b

    Annatto, bissina, norbissina

    20

     
     

    ▼M6

    (62)  La quantità totale di E 104 e dei coloranti del gruppo III non deve superare il massimo previsto per il gruppo III.

    ▼M7

    (67)  Limite massimo per l'alluminio proveniente dai pigmenti di alluminio di E 120 Cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio e E 180 Litolrubino BK 10 mg/kg. Ai fini dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 1333/2008 tale limite si applica a decorrere dal 1o febbraio 2013.

    ▼M2

    01.7.4

    Formaggio ottenuto dal siero di latte

    Gruppo II

    Coloranti quantum satis

    quantum satis

     
     

    E 200-203

    Acido sorbico - sorbati

    1 000

    (1), (2)

    Solo formaggio preconfezionato, affettato; formaggio a strati e formaggio con aggiunta di prodotti alimentari

    E 251-252

    Nitrati

    150

    (30)

    Solo latte destinato alla produzione di formaggio di pasta dura, semidura e semimolle

    E 260

    Acido acetico

    quantum satis

     
     

    E 270

    Acido lattico

    quantum satis

     
     

    E 330

    Acido citrico

    quantum satis

     
     

    E 460(ii)

    Cellulosa in povere

    quantum satis

     

    Solo formaggio grattugiato e affettato

    E 575

    Gluconodeltalattone

    quantum satis

     
     

    (1)  Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione

    (2)  Il livello massimo è applicabile alla somma e i livelli sono espressi come acido libero

    (30)  Nel latte destinato alla produzione di formaggi o livello equivalente se addizionata dopo aver prelevato il siero e aggiunto acqua

    01.7.5

    Formaggio fuso

    Gruppo I

    Additivi

     
     
     

    Gruppo II

    Coloranti quantum satis

    quantum satis

     

    Solo formaggio fuso aromatizzato

    E 100

    Curcumina

    100

    (33)

    Solo formaggio fuso aromatizzato

    E 102

    Tartrazina

    100

    (33)

    Solo formaggio fuso aromatizzato

    ▼M6 —————

    ▼M7

    E 120

    Cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio

    100

    (33)

    Solo formaggio fuso aromatizzato

    Periodo di applicazione:

    fino al 31 luglio 2014

    E 120

    Cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio

    100

    (33) (66)

    Solo formaggio fuso aromatizzato

    Periodo di applicazione:

    dal 1o agosto 2014

    ▼M2

    E 122

    Azorubina, carmoisina

    100

    (33)

    Solo formaggio fuso aromatizzato

    ▼M6 —————

    ▼M2

    E 160e

    Beta-apo-8'-carotenale (C30)

    100

    (33)

    Solo formaggio fuso aromatizzato

    E 161b

    Luteina

    100

    (33)

    Solo formaggio fuso aromatizzato

    E 160d

    Licopene

    5

     

    Solo formaggio fuso aromatizzato

    E 160a

    Caroteni

    quantum satis

     
     

    E 160c

    Estratto di paprica, capsantina, capsorubina

    quantum satis

     
     

    E 160b

    Annatto, bissina, norbissina

    15

     
     

    E 200-203

    Acido sorbico - sorbati

    2 000

    (1) (2)

     

    E 234

    Nisina

    12,5

    (29)

     

    E 338-452

    Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifosfati

    20 000

    (1) (4)

     

    E 427

    Gomma cassia

    2 500

     
     

    ▼M7

    E 551-559

    Biossido di silicio – silicati

    10 000

    (1)

    Periodo di applicazione:

    fino al 31 gennaio 2014

    E 551-553

    Biossido di silicio – silicati

    10 000

    (1)

    Periodo di applicazione:

    dal 1o febbraio 2014

    ▼M2

    (1)  Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione

    (2)  Il livello massimo è applicabile alla somma e i livelli sono espressi come acido libero

    (4)  Il livello massimo è espresso come P2O5

    (29)  Questa sostanza può essere naturalmente presente in taluni formaggi a seguito dei processi di fermentazione

    ▼M6

    (33)  Livello massimo per la singola sostanza o per la combinazione di E 100, E 102, E 120, E 122, E 160e e E 161b

    ▼M7

    (66)  Limite massimo per l'alluminio proveniente dai pigmenti di alluminio di E 120 Cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio 1,5 mg/kg. Ai fini dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 1333/2008 tale limite si applica a decorrere dal 1o febbraio 2013.

    ▼M2

    01.7.6

    Prodotti caseari (tranne i prodotti di cui alla categoria 16)

    Gruppo I

    Additivi

     
     
     

    Gruppo II

    Coloranti quantum satis

    quantum satis

     

    Solo prodotti non stagionati aromatizzati

    Gruppo III

    Coloranti con limite massimo combinato

    100

     

    Solo prodotti non stagionati aromatizzati

    E 1105

    Lisozima

    quantum satis

     

    Solo prodotti stagionati

    E 120

    Cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio

    125

     

    Solo prodotti marmorizzati rossi

    E 160a

    Caroteni

    quantum satis

     

    Solo prodotti stagionati arancioni, gialli e di colore biancastro

    E 160b

    Annatto, bissina, norbissina

    15

     

    Solo prodotti stagionati arancioni, gialli e di colore biancastro

    E 160c

    Estratto di paprica, capsantina, capsorubina

    quantum satis

     

    Solo prodotti stagionati arancioni, gialli e di colore biancastro

    E 163

    Antociani

    quantum satis

     

    Solo prodotti marmorizzati rossi

    E 170

    Carbonato di calcio

    quantum satis

     

    Solo prodotti stagionati

    E 200-203

    Acido sorbico - sorbati

    1 000

    (1) (2)

    Solo prodotti non stagionati; prodotti stagionati, preconfezionati, affettati; prodotti stagionati a strati e prodotti stagionati con aggiunta di prodotti alimentari

    E 200-203

    Acido sorbico - sorbati

    quantum satis

     

    Solo trattamento superficiale di prodotti stagionati

    E 234

    Nisina

    12,5

    (29)

    Solo prodotti stagionati e fusi

    E 235

    Natamicina

    1 mg/dm2 nella superficie (non presente a una profondità di 5 mm)

     

    Solo trattamento superficiale di prodotti di pasta dura, semidura e semimolle

    E 251-252

    Nitrati

    150

    (30)

    Solo prodotti stagionati di pasta dura, semidura e semimolle

    E 280-283

    Acido propionico - propionati

    quantum satis

     

    Solo trattamento superficiale di prodotti stagionati

    E 338-452

    Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifosfati

    2 000

    (1) (4)

    Solo prodotti non stagionati

    E 460

    Cellulosa in povere

    quantum satis

     

    Solo prodotti non stagionati e prodotti stagionati grattugiati e affettati

    E 504

    Carbonati di magnesio

    quantum satis

     

    Solo prodotti stagionati

    E 509

    Cloruro di calcio

    quantum satis

     

    Solo prodotti stagionati

    ▼M7

    E 551-559

    Biossido di silicio, silicato di calcio, silicato di magnesio, talco

    10 000

    (1)

    Solo prodotti di pasta dura e semidura, affettati o grattugiati

    Periodo di applicazione:

    fino al 31 gennaio 2014

    E 551-553

    Biossido di silicio – silicati

    10 000

    (1)

    Solo prodotti di pasta dura e semidura, affettati o grattugiati

    Periodo di applicazione:

    dal 1o febbraio 2014

    ▼M2

    E 575

    Gluconodeltalattone

    quantum satis

     

    Solo prodotti stagionati

    (1)  Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione

    (2)  Il livello massimo è applicabile alla somma e i livelli sono espressi come acido libero

    (4)  Il livello massimo è espresso come P2O5

    (29)  Questa sostanza può essere naturalmente presente in taluni prodotti a seguito dei processi di fermentazione

    (30)  Nel latte destinato alla produzione di formaggi o livello equivalente se addizionata dopo aver prelevato il siero e aggiunto acqua

    01.8

    Prodotti analoghi dei prodotti lattiero-caseari, compresi i preparati per la macchiatura di bevande

    Gruppo I

    Additivi

     
     
     

    Gruppo II

    Coloranti quantum satis

    quantum satis

     
     

    E 200-203

    Acido sorbico - sorbati

    quantum satis

    (1) (2)

    Solo prodotti analoghi al formaggio (solo trattamento superficiale)

    E 200-203

    Acido sorbico - sorbati

    2 000

    (1) (2)

    Solo prodotti analoghi al formaggio a base di proteine

    E 251-252

    Nitrati

    150

    (30)

    Solo prodotti analoghi al formaggio, a base di latte e derivati

    E 280-283

    Acido propionico - propionati

    quantum satis

     

    Solo prodotti analoghi al formaggio (solo trattamento superficiale)

    E 338-452

    Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifosfati

    5 000

    (1) (4)

    Solo prodotti analoghi alla panna montata

    E 338-452

    Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifosfati

    20 000

    (1) (4)

    Solo prodotti analoghi al formaggio fuso

    E 338-452

    Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifosfati

    30 000

    (1) (4)

    Solo preparati per la macchiatura di bevande

    E 338-452

    Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifosfati

    50 000

    (1) (4)

    Solo preparati per la macchiatura di bevande per distributori automatici

    E 432-436

    Polisorbati

    5 000

    (1)

    Solo prodotti analoghi a latte e panna

    E 473-474

    Esteri di saccarosio degli acidi grassi - sucrogliceridi

    5 000

    (1)

    Solo prodotti analoghi alla panna

    E 473-474

    Esteri di saccarosio degli acidi grassi - sucrogliceridi

    20 000

    (1)

    Solo preparati per la macchiatura di bevande

    E 475

    Esteri poligliceridi degli acidi grassi

    5 000

     

    Solo prodotti analoghi a latte e panna

    E 475

    Esteri poligliceridi degli acidi grassi

    500

     

    Solo preparati per la macchiatura di bevande

    E 477

    Esteri dell'1,2 propandiolo degli acidi grassi

    1 000

     

    Solo preparati per la macchiatura di bevande

    E 477

    Esteri dell'1,2 propandiolo degli acidi grassi

    5 000

     

    Solo prodotti analoghi a latte e panna

    E 481-482

    Stearoil-2-lattilati

    3 000

    (1)

    Solo preparati per la macchiatura di bevande

    E 491-495

    Esteri di sorbitano

    5 000

    (1)

    Solo prodotti analoghi a latte e panna; preparati per la macchiatura di bevande

    ▼M7

    E 551-559

    Biossido di silicio – silicati

    10 000

    (1)

    Solo prodotti analoghi al formaggio affettato o grattugiato e al formaggio fuso; preparati per la macchiatura di bevande

    Periodo di applicazione:

    fino al 31 gennaio 2014

    E 551-553

    Biossido di silicio – silicati

    10 000

    (1)

    Solo prodotti analoghi al formaggio affettato o grattugiato e al formaggio fuso; preparati per la macchiatura di bevande

    Periodo di applicazione:

    dal 1o febbraio 2014

    ▼M2

    (1)  Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione

    (2)  Il livello massimo è applicabile alla somma e i livelli sono espressi come acido libero

    (4)  Il livello massimo è espresso come P2O5

    (30)  Nel latte destinato alla produzione di formaggi o livello equivalente se addizionata dopo aver prelevato il siero e aggiunto acqua

    02

    Oli e grassi ed emulsioni di oli e grassi

    02.1

    Oli e grassi sostanzialmente privi di acqua (tranne il grasso del latte anidro)

    E 100

    Curcumina

    quantum satis

     

    Solo grassi

    E 160a

    Caroteni

    quantum satis

     

    Solo grassi

    E 160b

    Annatto, bissina, norbissina

    10

     

    Solo grassi

    E 270

    Acido lattico

    quantum satis

     

    Solo per cottura e/o frittura o per la preparazione di salse (gravy)

    E 300

    Acido ascorbico

    quantum satis

     

    Solo per cottura e/o frittura o per la preparazione di salse (gravy)

    E 304

    Esteri dell'acido ascorbico con acidi grassi

    quantum satis

     

    Tranne oli vergini e oli d'oliva

    E 306

    Estratto ricco di tocoferolo

    quantum satis

     

    Tranne oli vergini e oli d'oliva

    E 307

    Alfatocoferolo

    quantum satis

     

    Tranne oli vergini e oli d'oliva

    E 307

    Alfatocoferolo

    200

     

    Solo oli d'oliva raffinati, incluso l'olio di sansa di oliva

    E 308

    Gammatocoferolo

    quantum satis

     

    Tranne oli vergini e oli d'oliva

    E 309

    Deltatocoferolo

    quantum satis

     

    Tranne oli vergini e oli d'oliva

    E 310-320

    Gallati, TBHQ e BHA, singolarmente o in combinazione

    200

    (1) (41)

    Solo grassi e oli per la preparazione professionale di alimenti trattati termicamente; olio e grasso per frittura (escluso l'olio di sansa di oliva) nonché lardo, strutto, olio di pesce, grasso bovino, grasso di pollame e grasso ovino

    E 321

    Butilidrossitoluene (BHT)

    100

    (41)

    Solo grassi e oli per la preparazione professionale di alimenti trattati termicamente; olio e grasso per frittura (escluso l'olio di sansa di oliva) nonché lardo, strutto, olio di pesce, grasso bovino, grasso di pollame e grasso ovino

    E 322

    Lecitine

    30 000

     

    Tranne oli vergini e oli d'oliva

    E 330

    Acido citrico

    quantum satis

     

    Tranne oli vergini e oli d'oliva

    E 331

    Citrati di sodio

    quantum satis

     

    Tranne oli vergini e oli d'oliva

    E 332

    Citrati di potassio

    quantum satis

     

    Tranne oli vergini e oli d'oliva

    E 333

    Citrati di calcio

    quantum satis

     

    Tranne oli vergini e oli d'oliva

    E 392

    Estratti di rosmarino

    30

    (41) (46)

    Solo oli vegetali (esclusi oli vergini e oli d'oliva) e grassi se il contenuto di acidi grassi polinsaturi è superiore al 15 % p/p degli acidi grassi totali, per l'uso in prodotti alimentari non sottoposti a trattamento termico

    E 392

    Estratti di rosmarino

    50

    (41) (46)

    Solo oli di pesce e di alghe; lardo, grasso bovino, grasso di pollame e grasso ovino; grassi e oli per la preparazione professionale di alimenti trattati termicamente; olio e grasso per frittura, escluso l'olio di oliva e l'olio di sansa

    E 471

    Mono- e digliceridi degli acidi grassi

    10 000

     

    Tranne oli vergini e oli d'oliva

    E 472c

    Esteri citrici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

    quantum satis

     

    Solo per cottura e/o frittura o per la preparazione di salse

    E 900

    Dimetilpolisilossano

    10

     

    Solo oli e grassi per frittura

    (1)  Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione

    (41)  Espresso in base ai grassi

    (46)  Espresso come la somma di carnosolo e acido carnosico

    02.2

    Emulsioni di oli e grassi, principalmente del tipo acqua in olio

    02.2.1

    Burro, burro concentrato, butter oil e grasso del latte anidro

    E 160a

    Caroteni

    quantum satis

     

    Tranne burro di latte di pecora e capra

    E 500

    Carbonati di sodio

    quantum satis

     

    Solo burro di panna acida

    E 338-452

    Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifosfati

    2 000

    (1) (4)

    Solo burro di panna acida

    (1)  Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione

    (4)  Il livello massimo è espresso come P2O5

    02.2.2

    Altre emulsioni di oli e grassi comprese le paste da spalmare, quali definite dal regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ed emulsioni liquide

    Gruppo I

    Additivi

     
     
     

    E 100

    Curcumina

    quantum satis

     

    Tranne burro a ridotto tenore di grassi

    E 160a

    Caroteni

    quantum satis

     
     

    E 160b

    Annatto, bissina, norbissina

    10

     

    Tranne burro a ridotto tenore di grassi

    E 200-203

    Acido sorbico - sorbati

    1 000

    (1) (2)

    Solo emulsioni di grassi (tranne il burro) con un tenore di grassi uguale o superiore al 60 %

    E 200-203

    Acido sorbico - sorbati

    2 000

    (1) (2)

    Solo emulsioni di grassi con un tenore di grassi inferiore al 60 %

    E 310-320

    Gallati, TBHQ e BHA, singolarmente o in combinazione

    200

    (1) (2)

    Solo grasso per frittura

    E 321

    Butilidrossitoluene (BHT)

    100

     

    Solo grasso per frittura

    E 338-452

    Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifosfati

    5 000

    (1) (4)

    Solo grassi da spalmare

    E 385

    Etilendiamminatetracetato di calcio disodico (EDTA di calcio disodico)

    100

     

    Solo grassi da spalmare, quali definiti all'articolo 115 e all'allegato XV del regolamento (CE) n. 1234/2007, aventi tenore di grassi pari o inferiore al 41 %

    E 405

    Alginato di propan-1,2-diolo

    3 000

     
     

    E 432-436

    Polisorbati

    10 000

    (1)

    Solo emulsioni di grassi per cottura al forno

    E 473-474

    Esteri di saccarosio degli acidi grassi - sucrogliceridi

    10 000

    (1)

    Solo emulsioni di grassi per cottura al forno

    E 475

    Esteri poligliceridi degli acidi grassi

    5 000

     
     

    E 476

    Poliricinoleato di poliglicerolo

    4 000

     

    Solo grassi da spalmare, quali definiti all'articolo 115 e all'allegato XV del regolamento (CE) n. 1234/2007, aventi tenore di grassi pari o inferiore al 41 % e prodotti analoghi da spalmare aventi tenore di grassi inferiore al 10 %

    E 477

    Esteri dell'1,2 propandiolo degli acidi grassi

    10 000

     

    Solo emulsioni di grassi per cottura al forno

    E 479b

    Prodotto di reazione dell'olio di soia ossidato termicamente con mono- e digliceridi degli acidi grassi

    5 000

     

    Solo emulsioni di grassi per frittura

    E 481-482

    Stearoil-2-lattilati

    10 000

    (1)

     

    E 491-495

    Esteri di sorbitano

    10 000

    (1)

     

    ▼M7

    E 551-559

    Biossido di silicio – silicati

    30 000

    (1)

    Solo prodotti per ungere teglie

    Periodo di applicazione:

    fino al 31 gennaio 2014

    E 551-553

    Biossido di silicio – silicati

    30 000

    (1)

    Solo prodotti per ungere teglie

    Periodo di applicazione:

    dal 1o febbraio 2014

    ▼M2

    E 900

    Dimetilpolisilossano

    10

     

    Solo oli e grassi per frittura

    E 959

    Neoesperidina DC

    5

     

    Solo come esaltatore di sapidità, solo nei gruppi di grassi B e C di cui all'allegato XV del regolamento 1234/2007

    (1)  Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione

    (2)  Il livello massimo è applicabile alla somma e i livelli sono espressi come acido libero

    (4)  Il livello massimo è espresso come P2O5

    02.3

    Spray di olio vegetale per ungere piastre

    Gruppo I

    Additivi

     
     
     

    E 338-452

    Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifosfati

    30 000

    (1) (4)

    Solo spray a base di emulsione acquosa per ungere teglie

    E 392

    Estratti di rosmarino

    50

    (41) (46)

    Solo grassi e oli per la preparazione professionale di alimenti trattati termicamente

    ▼M7

    E 551-559

    Biossido di silicio – silicati

    30 000

    (1)

    Solo prodotti per ungere teglie

    Periodo di applicazione:

    fino al 31 gennaio 2014

    E 551-553

    Biossido di silicio – silicati

    30 000

    (1)

    Solo prodotti per ungere teglie

    Periodo di applicazione:

    dal 1o febbraio 2014

    ▼M2

    E 943a

    Butano

    quantum satis

     

    Solo spray di olio vegetale per ungere teglie (esclusivamente per uso professionale) e spray a base di emulsione acquosa

    E 943b

    Isobutano

    quantum satis

     

    Solo spray di olio vegetale per ungere teglie (esclusivamente per uso professionale) e spray a base di emulsione acquosa

    E 944

    Propano

    quantum satis

     

    Solo spray di olio vegetale per ungere teglie (esclusivamente per uso professionale) e spray a base di emulsione acquosa

    (1)  Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione

    (4)  Il livello massimo è espresso come P2O5

    (41)  Espresso in base ai grassi

    (46)  Espresso come la somma di carnosolo e acido carnosico

    03

    Gelati

    Gruppo I

    Additivi

     
     
     

    ▼M7

    Gruppo II

    Coloranti quantum satis

    quantum satis

     

    Periodo di applicazione:

    fino al 31 luglio 2014

    Gruppo II

    Coloranti quantum satis

    quantum satis

    (75)

    Periodo di applicazione:

    dal 1o agosto 2014

    ▼M2

    Gruppo III

    Coloranti con limite massimo combinato

    150

    (25)

     

    Gruppo IV

    Polioli

    quantum satis

     

    Solo prodotti a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

    E 160b

    Annatto, bissina, norbissina

    20

     
     

    E 160d

    Licopene

    40

     
     

    E 338-452

    Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifosfati

    1 000

    (1) (4)

     

    E 405

    Alginato di propan-1,2-diolo

    3 000

     

    Solo gelati a base di acqua

    E 427

    Gomma cassia

    2 500

     
     

    E 432-436

    Polisorbati

    1 000

    (1)

     

    E 473-474

    Esteri di saccarosio degli acidi grassi - sucrogliceridi

    5 000

    (1)

     

    E 477

    Esteri dell'1,2 propandiolo degli acidi grassi

    3 000

     
     

    E 491-495

    Esteri di sorbitano

    500

    (1)

     

    E 901

    Cera d'api, bianca e gialla

    quantum satis

     

    Solo wafer preconfezionati contenenti gelato

    E 950

    Acesulfame K

    800

     

    Solo prodotti a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

    E 951

    Aspartame

    800

     

    Solo prodotti a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

    E 954

    Saccarina e i suoi sali di Na, K e Ca

    100

    (52)

    Solo prodotti a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

    E 955

    Sucralosio

    320

     

    Solo prodotti a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

    E 957

    Taumatina

    50

     

    Solo prodotti a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

    E 959

    Neoesperidina DC

    50

     

    Solo prodotti a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

    ▼M5

    E 960

    Glicosidi steviolici

    200

    (60)

    Solo prodotti a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti

    ▼M2

    E 961

    Neotame

    26

     

    Solo prodotti a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

    E 962

    Sale di aspartame-acesulfame

    800

    (11)b (49) (50)

    Solo prodotti a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

    ▼M14

    E 964

    Sciroppo di poliglicitolo

    200 000

     

    Solo prodotti a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti

    Periodo di applicazione:

    Dal 29 novembre 2012

    ▼M39

    E 969

    Advantame

    10

     

    Solo prodotti a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti

    ▼M2

    (1)  Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione

    (2)  Il livello massimo è applicabile alla somma e i livelli sono espressi come acido libero

    (4)  Il livello massimo è espresso come P2O5

    (11)  I limiti sono espressi come a) equivalente di acesulfame K o b) equivalente di aspartame

    ▼M6

    (25)  Le quantità di ciascuno dei coloranti E 122 e E 155 non possono essere superiori a 50 mg/kg o mg/l

    ▼M2

    (49)  I livelli massimi d'impiego sono basati sui livelli massimi d'impiego delle componenti di aspartame (E 951) e acesulfame K (E 950)

    (50)  I livelli di E 951 ed E 950 non devono essere superati con l'uso del sale di aspartame-acesulfame, da solo o in combinazione con E 950 o E 951

    (51)  I livelli massimi d'impiego sono espressi in acido libero

    (52)  I livelli massimi d'impiego sono espressi in immidi libere

    ▼M5

    (60)  Espressi in equivalenti steviolici

    ▼M7

    (75)  Limite massimo per l'alluminio proveniente da tutti i pigmenti di alluminio 30 mg/kg. Ai fini dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 1333/2008, tale limite si applica a decorrere dal 1o febbraio 2013.

    ▼M2

    04

    Ortofrutticoli

    04.1

    Ortofrutticoli non trasformati

    04.1.1

    Ortofrutticoli freschi interi

    ▼M25

    E 172

    Ossidi e idrossidi di ferro

    6

     

    Solo come intensificatore del contrasto per la marcatura di agrumi, meloni e melegrane, per:

    — ripetere tutte o alcune delle indicazioni obbligatorie prescritte dalla normativa dell’Unione e/o dalla legislazione nazionale

    — e/o

    — indicare su base volontaria il marchio, il metodo di produzione, il codice PLU, il codice QR e/o il codice a barre

    Periodo di applicazione:

    a decorrere dal 24 giugno 2013

    ▼M2

    E 200-203

    Acido sorbico - sorbati

    20

     

    Solo trattamento superficiale di agrumi freschi non sbucciati

    E 220-228

    Anidride solforosa - solfiti

    10

    (3)

    Solo uve da tavola, litchi freschi (misurati nelle parti commestibili) e mirtilli (Vaccinium corymbosum)

    E 220-228

    Anidride solforosa - solfiti

    100

    (3)

    Solo mais dolce confezionato sotto vuoto

    E 445

    Esteri della glicerina della resina del legno

    50

     

    Solo trattamento superficiale di agrumi

    ▼M25

    E 464

    Idrossi-propil-metilcellulosa

    10

     

    Solo per agrumi, meloni e melegrane per:

    — ripetere tutte o alcune delle indicazioni obbligatorie prescritte dalla normativa dell’Unione e/o dalla legislazione nazionale

    — e/o

    — indicare su base volontaria il marchio, il metodo di produzione, il codice PLU, il codice QR e/o il codice a barre

    Periodo di applicazione:

    a decorrere dal 24 giugno 2013

    ▼M2

    E 473-474

    Esteri di saccarosio degli acidi grassi - sucrogliceridi

    quantum satis

    (1)

    Solo frutta fresca, trattamento superficiale

    ▼M16

    E 901

    Cera d’api, bianca e gialla

    quantum satis

     

    Solo trattamento superficiale di frutta: agrumi, meloni, mele, pere, pesche, ananas, banane, manghi, avocado e melagrane nonché agente di rivestimento su frutta a guscio

    Periodo di applicazione per banane, manghi, avocado e melagrane:

    a decorrere dal 25 dicembre 2012

    ▼M2

    E 902

    Cera di candelilla

    quantum satis

     

    Solo trattamento superficiale di agrumi, meloni, mele, pere, pesche e ananas nonché agente di ricopertura su frutta a guscio

    ▼M16

    E 903

    Cera di carnauba

    200

     

    Solo trattamento superficiale di frutta: agrumi, meloni, mele, pere, pesche, ananas, melagrane, manghi, avocado e papaie nonché agente di rivestimento su frutta a guscio

    Periodo di applicazione per melagrane, manghi, avocado e papaie:

    a decorrere dal 25 dicembre 2012

    E 904

    Gommalacca

    quantum satis

     

    Solo trattamento superficiale di frutta: agrumi, meloni, mele, pere, pesche, ananas, melagrane, manghi, avocado e papaie nonché agente di rivestimento su frutta a guscio

    Periodo di applicazione per melagrane, manghi, avocado e papaie:

    a decorrere dal 25 dicembre 2012

    E 905

    Cera microcristallina

    quantum satis

     

    Solo trattamento superficiale di frutta: meloni, papaie, manghi, avocado e ananas

    Periodo di applicazione per gli ananas:

    a decorrere dal 25 dicembre 2012

    ▼M2

    E 912

    Esteri dell'acido montanico

    quantum satis

     

    Solo trattamento superficiale di agrumi, meloni, papaya, mango, avocado e ananas

    E 914

    Cera polietilenica ossidata

    quantum satis

     

    Solo trattamento superficiale di agrumi, meloni, papaya, mango, avocado e ananas

    (1)  Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione

    (3)  I livelli massimi sono espressi come SO2 e si riferiscono alla quantità totale, disponibile da tutte le fonti; non è presa in considerazione la SO2 di tenore non superiore a 10 mg/kg o 10 mg/l

    04.1.2

    Ortofrutticoli sbucciati, tagliati e sminuzzati

    E 220-228

    Anidride solforosa - solfiti

    50

    (3)

    Solo patate sbucciate

    E 220-228

    Anidride solforosa - solfiti

    300

    (3)

    Solo polpa di cipolla, aglio e scalogno

    E 220-228

    Anidride solforosa - solfiti

    800

    (3)

    Solo polpa di rafano

    E 296

    Acido malico

    quantum satis

     

    Solo patate preconfezionate non trasformate e sbucciate

    ▼M23

    E 300

    Acido ascorbico

    quantum satis

     

    Solo frutta e ortaggi preconfezionati, non trasformati, refrigerati e pronti per il consumo e patate preconfezionate non trasformate e sbucciate

    E 301

    Ascorbato di sodio

    quantum satis

     

    Solo frutta e ortaggi preconfezionati, non trasformati, refrigerati e pronti per il consumo e patate preconfezionate non trasformate e sbucciate

    E 302

    Ascorbato di calcio

    quantum satis

     

    Solo frutta e ortaggi preconfezionati, non trasformati, refrigerati e pronti per il consumo e patate preconfezionate non trasformate e sbucciate

    E 330

    Acido citrico

    quantum satis

     

    Solo frutta e ortaggi preconfezionati, non trasformati, refrigerati e pronti per il consumo e patate preconfezionate non trasformate e sbucciate

    E 331

    Citrati di sodio

    quantum satis

     

    Solo frutta e ortaggi preconfezionati, non trasformati, refrigerati e pronti per il consumo e patate preconfezionate non trasformate e sbucciate

    E 332

    Citrati di potassio

    quantum satis

     

    Solo frutta e ortaggi preconfezionati, non trasformati, refrigerati e pronti per il consumo e patate preconfezionate non trasformate e sbucciate

    E 333

    Citrati di calcio

    quantum satis

     

    Solo frutta e ortaggi preconfezionati, non trasformati, refrigerati e pronti per il consumo e patate preconfezionate non trasformate e sbucciate

    ▼M2

    (3)  I livelli massimi sono espressi come SO2 e si riferiscono alla quantità totale, disponibile da tutte le fonti; non è presa in considerazione la SO2 di tenore non superiore a 10 mg/kg o 10 mg/l

    04.1.3

    Ortofrutticoli congelati

    E 220-228

    Anidride solforosa - solfiti

    50

    (3)

    Solo ortaggi bianchi, inclusi i funghi e i legumi bianchi

    E 220-228

    Anidride solforosa - solfiti

    100

    (3)

    Solo patate congelate e surgelate

    E 300

    Acido ascorbico

    quantum satis

     
     

    E 301

    Ascorbato di sodio

    quantum satis

     
     

    E 302

    Ascorbato di calcio

    quantum satis

     
     

    E 330

    Acido citrico

    quantum satis

     
     

    E 331

    Citrati di sodio

    quantum satis

     
     

    E 332

    Citrati di potassio

    quantum satis

     
     

    E 333

    Citrati di calcio

    quantum satis

     
     

    (3)  I livelli massimi sono espressi come SO2 e si riferiscono alla quantità totale, disponibile da tutte le fonti; non è presa in considerazione la SO2 di tenore non superiore a 10 mg/kg o 10 mg/l

    04.2

    Ortofrutticoli trasformati

    04.2.1

    Ortofrutticoli essiccati

    Gruppo I

    Additivi

     
     

    E 410, E 412, E 415 ed E 417 non possono essere utilizzati nella fabbricazione di alimenti disidratati che devono reidratarsi all'atto dell'ingestione

    E 101

    Riboflavine

    quantum satis

     

    Solo conserve di frutti rossi

    E 120

    Cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio

    200

    (34)

    Solo conserve di frutti rossi

    E 122

    Azorubina, carmoisina

    200

    (34)

    Solo conserve di frutti rossi

    ▼M6 —————

    ▼M2

    E 129

    Rosso allura AC

    200

    (34)

    Solo conserve di frutti rossi

    E 131

    Blu patentato V

    200

    (34)

    Solo conserve di frutti rossi

    E 133

    Blu brillante FCF

    200

    (34)

    Solo conserve di frutti rossi

    E 140

    Clorofille e clorofilline

    quantum satis

     

    Solo conserve di frutti rossi

    E 141

    Complessi delle clorofille e delle clorofilline con rame

    quantum satis

     

    Solo conserve di frutti rossi

    E 150a-d

    Caramelli

    quantum satis

     

    Solo conserve di frutti rossi

    E 160a

    Caroteni

    quantum satis

     

    Solo conserve di frutti rossi

    E 160c

    Estratto di paprica, capsantina, capsorubina

    quantum satis

     

    Solo conserve di frutti rossi

    E 162

    Rosso di barbabietola, betanina

    quantum satis

     

    Solo conserve di frutti rossi

    E 163

    Antociani

    quantum satis

     

    Solo conserve di frutti rossi

    E 200-203

    Acido sorbico - sorbati

    1 000

    (1) (2)

    Solo frutta secca

    E 220-228

    Anidride solforosa - solfiti

    50

    (3)

    Solo cocco essiccato

    E 220-228

    Anidride solforosa - solfiti

    50

    (3)

    Solo ortaggi bianchi, trasformati, inclusi i legumi

    E 220-228

    Anidride solforosa - solfiti

    100

    (3)

    Solo funghi secchi

    E 220-228

    Anidride solforosa - solfiti

    150

    (3)

    Solo zenzero secco

    E 220-228

    Anidride solforosa - solfiti

    200

    (3)

    Solo pomodori secchi

    E 220-228

    Anidride solforosa - solfiti

    400

    (3)

    Solo ortaggi bianchi secchi

    E 220-228

    Anidride solforosa - solfiti

    500

    (3)

    Solo frutta a guscio e frutta secca, tranne mele, pere, banane, albicocche, pesche, uva, prugne e fichi secchi

    E 220-228

    Anidride solforosa - solfiti

    600

    (3)

    Solo mele e pere secche

    E 220-228

    Anidride solforosa - solfiti

    1 000

    (3)

    Solo banane secche

    E 220-228

    Anidride solforosa - solfiti

    2 000

    (3)

    Solo albicocche, pesche, uva, prugne e fichi secchi

    E 907

    Poli-1-decene idrogenato

    2 000

     

    Solo frutta secca come agente di ricopertura

    (1)  Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione

    (2)  Il livello massimo è applicabile alla somma e i livelli sono espressi come acido libero

    (3)  I livelli massimi sono espressi come SO2 e si riferiscono alla quantità totale, disponibile da tutte le fonti; non è presa in considerazione la SO2 di tenore non superiore a 10 mg/kg o 10 mg/l

    ▼M6

    (34)  Livello massimo per la singola sostanza o per la combinazione di E 120, E 122, E 129, E 131 e E 133

    ▼M2

    04.2.2

    Ortofrutticoli sottaceto, sott'olio o in salamoia

    Gruppo I

    Additivi

     
     
     

    E 101

    Riboflavine

    quantum satis

     

    Solo conserve di frutti rossi

    E 120

    Cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio

    200

    (34)

    Solo conserve di frutti rossi

    E 122

    Azorubina, carmoisina

    200

    (34)

    Solo conserve di frutti rossi

    ▼M6 —————

    ▼M2

    E 129

    Rosso allura AC

    200

    (34)

    Solo conserve di frutti rossi

    E 131

    Blu patentato V

    200

    (34)

    Solo conserve di frutti rossi

    E 133

    Blu brillante FCF

    200

    (34)

    Solo conserve di frutti rossi

    E 140

    Clorofille e clorofilline

    quantum satis

     

    Solo conserve di frutti rossi

    E 141

    Complessi delle clorofille e delle clorofilline con rame

    quantum satis

     

    Solo conserve di frutti rossi

    E 150a-d

    Caramelli

    quantum satis

     

    Solo conserve di frutti rossi

    E 160a

    Caroteni

    quantum satis

     

    Solo conserve di frutti rossi

    E 160c

    Estratto di paprica, capsantina, capsorubina

    quantum satis

     

    Solo conserve di frutti rossi

    E 162

    Rosso di barbabietola, betanina

    quantum satis

     

    Solo conserve di frutti rossi

    E 163

    Antociani

    quantum satis

     

    Solo conserve di frutti rossi

    E 101

    Riboflavine

    quantum satis

     

    Solo ortaggi (tranne le olive)

    E 140

    Clorofille e clorofilline

    quantum satis

     

    Solo ortaggi (tranne le olive)

    E 141

    Complessi delle clorofille e delle clorofilline con rame

    quantum satis

     

    Solo ortaggi (tranne le olive)

    E 150a-d

    Caramelli

    quantum satis

     

    Solo ortaggi (tranne le olive)

    E 160a

    Caroteni

    quantum satis

     

    Solo ortaggi (tranne le olive)

    E 162

    Rosso di barbabietola, betanina

    quantum satis

     

    Solo ortaggi (tranne le olive)

    E 163

    Antociani

    quantum satis

     

    Solo ortaggi (tranne le olive)

    E 200-213

    Acido sorbico - sorbati; Acido benzoico - benzoati

    2 000

    (1) (2)

    Solo ortaggi (tranne le olive)

    E 200-203

    Acido sorbico - sorbati

    1 000

    (1) (2)

    Solo olive e preparazioni a base di olive

    E 210-213

    Acido benzoico - benzoati

    500

    (1) (2)

    Solo olive e preparazioni a base di olive

    E 200-213

    Acido sorbico - sorbati; Acido benzoico - benzoati

    1 000

    (1) (2)

    Solo olive e preparazioni a base di olive

    E 220-228

    Anidride solforosa - solfiti

    100

    (3)

    Tranne olive e peperoni gialli in salamoia

    E 220-228

    Anidride solforosa - solfiti

    500

    (3)

    Solo peperoni gialli in salamoia

    E 579

    Gluconato ferroso

    150

    (56)

    Solo olive scurite dall'ossidazione

    E 585

    Lattato ferroso

    150

    (56)

    Solo olive scurite dall'ossidazione

    E 950

    Acesulfame K

    200

     

    Solo conserve agrodolci di frutta e ortaggi

    E 951

    Aspartame

    300

     

    Solo conserve agrodolci di frutta e ortaggi

    E 954

    Saccarina e i suoi sali di Na, K e Ca

    160

    (52)

    Solo conserve agrodolci di frutta e ortaggi

    E 955

    Sucralosio

    180

     

    Solo conserve agrodolci di frutta e ortaggi

    E 959

    Neoesperidina DC

    100

     

    Solo conserve agrodolci di frutta e ortaggi

    ▼M5

    E 960

    Glicosidi steviolici

    100

    (60)

    Solo conserve agrodolci di frutta e ortaggi

    ▼M2

    E 961

    Neotame

    10

     

    Solo conserve agrodolci di frutta e ortaggi

    E 962

    Sale di aspartame-acesulfame

    200

    (11)a (49) (50)

    Solo conserve agrodolci di frutta e ortaggi

    ▼M39

    E 969

    Advantame

    3

     

    Solo conserve agrodolci di frutta e ortaggi

    ▼M2

    (1)  Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione

    (2)  Il livello massimo è applicabile alla somma e i livelli sono espressi come acido libero

    (3)  I livelli massimi sono espressi come SO2 e si riferiscono alla quantità totale, disponibile da tutte le fonti; non è presa in considerazione la SO2 di tenore non superiore a 10 mg/kg o 10 mg/l

    (11)  I limiti sono espressi come a) equivalente di acesulfame K o b) equivalente di aspartame

    ▼M6

    (34)  Livello massimo per la singola sostanza o per la combinazione di E 120, E 122, E 129, E 131 e E 133

    ▼M2

    (49)  I livelli massimi d'impiego sono basati sui livelli massimi d'impiego delle componenti di aspartame (E 951) e acesulfame K (E 950)

    (50)  I livelli di E 951 ed E 950 non devono essere superati con l'uso del sale di aspartame-acesulfame, da solo o in combinazione con E 950 o E 951

    (52)  I livelli massimi d'impiego sono espressi in immidi libere

    (56)  Espresso come Fe

    ▼M5

    (60)  Espressi in equivalenti steviolici

    ▼M2

    04.2.3

    Ortofrutticoli in recipienti

    E 101

    Riboflavine

    quantum satis

     

    Solo conserve di frutti rossi

    E 120

    Cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio

    200

    (34)

    Solo conserve di frutti rossi

    E 122

    Azorubina, carmoisina

    200

    (34)

    Solo conserve di frutti rossi

    ▼M6 —————

    ▼M2

    E 129

    Rosso allura AC

    200

    (34)

    Solo conserve di frutti rossi

    E 131

    Blu patentato V

    200

    (34)

    Solo conserve di frutti rossi

    E 133

    Blu brillante FCF

    200

    (34)

    Solo conserve di frutti rossi

    E 140

    Clorofille e clorofilline

    quantum satis

     

    Solo conserve di frutti rossi

    E 141

    Complessi delle clorofille e delle clorofilline con rame

    quantum satis

     

    Solo conserve di frutti rossi

    E 150a-d

    Caramelli

    quantum satis

     

    Solo conserve di frutti rossi

    E 160a

    Caroteni

    quantum satis

     

    Solo conserve di frutti rossi

    E 160c

    Estratto di paprica, capsantina, capsorubina

    quantum satis

     

    Solo conserve di frutti rossi

    E 162

    Rosso di barbabietola, betanina

    quantum satis

     

    Solo ortaggi (tranne le olive)

    E 163

    Antociani

    quantum satis

     

    Solo conserve di frutti rossi

    E 102

    Tartrazina

    100

     

    Solo mushy peas e piselli da giardino trasformati (in scatola)

    E 133

    Blu brillante FCF

    20

     

    Solo mushy peas e piselli da giardino trasformati (in scatola)

    E 142

    Verde S

    10

     

    Solo mushy peas e piselli da giardino trasformati (in scatola)

    E 127

    Eritrosina

    200

     

    Solo ciliegie per cocktail e ciliegie candite

    E 127

    Eritrosina

    150

     

    Solo ciliegie bigarreaux in sciroppi e cocktail

    E 220-228

    Anidride solforosa - solfiti

    50

    (3)

    Solo ortaggi bianchi, inclusi i legumi

    E 220-228

    Anidride solforosa - solfiti

    250

    (3)

    Solo limone affettato, in barattolo

    E 220-228

    Anidride solforosa - solfiti

    100

    (3)

    Solo ciliegie a polpa bianca in barattolo; mais dolce confezionato sotto vuoto

    E 260

    Acido acetico

    quantum satis

     
     

    ▼M20

    E 261

    Acetati di potassio

    quantum satis

     

    Periodo di applicazione:

    dal 6 febbraio 2013

    ▼M2

    E 262

    Acetati di sodio

    quantum satis

     
     

    E 263

    Acetato di calcio

    quantum satis

     
     

    E 270

    Acido lattico

    quantum satis

     
     

    E 296

    Acido malico

    quantum satis

     
     

    E 300

    Acido ascorbico

    quantum satis

     
     

    E 301

    Ascorbato di sodio

    quantum satis

     
     

    E 302

    Ascorbato di calcio

    quantum satis

     
     

    E 325

    Lattato di sodio

    quantum satis

     
     

    E 326

    Lattato di potassio

    quantum satis

     
     

    E 327

    Lattato di calcio

    quantum satis

     
     

    E 330

    Acido citrico

    quantum satis

     
     

    E 331

    Citrati di sodio

    quantum satis

     
     

    E 332

    Citrati di potassio

    quantum satis

     
     

    E 333

    Citrati di calcio

    quantum satis

     
     

    E 334

    Acido tartarico [L(+)-]

    quantum satis

     
     

    E 335

    Tartrati di sodio

    quantum satis

     
     

    E 336

    Tartrati di potassio

    quantum satis

     
     

    E 337

    Tartrato di sodio e di potassio

    quantum satis

     
     

    E 385

    Etilendiamminatetracetato di calcio disodico (EDTA di calcio disodico)

    250

     

    Solo prodotti orticoli e di leguminose, funghi e carciofi

    E 410

    Farina di semi di carrube

    quantum satis

     

    Solo castagne conservate in liquido

    E 412

    Gomma di guar

    quantum satis

     

    Solo castagne conservate in liquido

    E 415

    Gomma di xanthan

    quantum satis

     

    Solo castagne conservate in liquido

    E 509

    Cloruro di calcio

    quantum satis

     
     

    E 512

    Cloruro stannoso

    25

    (55)

    Solo asparagi bianchi

    E 575

    Gluconodeltalattone

    quantum satis

     
     

    E 579

    Gluconato ferroso

    150

    (56)

    Solo olive scurite dall'ossidazione

    E 585

    Lattato ferroso

    150

    (56)

    Solo olive scurite dall'ossidazione

    E 900

    Dimetilpolisilossano

    10

     
     

    E 950

    Acesulfame K

    350

     

    Solo frutta a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

    E 951

    Aspartame

    1 000

     

    Solo frutta a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

    E 952

    Acido ciclamico e i suoi sali di Na e Ca

    1 000

    (51)

    Solo frutta a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

    E 954

    Saccarina e i suoi sali di Na, K e Ca

    200

    (52)

    Solo frutta a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

    E 955

    Sucralosio

    400

     

    Solo frutta a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

    E 959

    Neoesperidina DC

    50

     

    Solo frutta a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

    E 961

    Neotame

    32

     

    Solo frutta a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

    E 962

    Sale di aspartame-acesulfame

    350

    (11)a (49) (50)

    Solo frutta a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

    ▼M39

    E 969

    Advantame

    10

     

    Solo frutta a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti

    ▼M2

    (3)  I livelli massimi sono espressi come SO2 e si riferiscono alla quantità totale, disponibile da tutte le fonti; non è presa in considerazione la SO2 di tenore non superiore a 10 mg/kg o 10 mg/l

    (11)  I limiti sono espressi come a) equivalente di acesulfame K o b) equivalente di aspartame

    ▼M6

    (34)  Livello massimo per la singola sostanza o per la combinazione di E 120, E 122, E 129, E 131 e E 133

    ▼M2

    (49)  I livelli massimi d'impiego sono basati sui livelli massimi d'impiego delle componenti di aspartame (E 951) e acesulfame K (E 950)

    (50)  I livelli di E 951 ed E 950 non devono essere superati con l'uso del sale di aspartame-acesulfame, da solo o in combinazione con E 950 o E 951

    (51)  I livelli massimi d'impiego sono espressi in acido libero

    (52)  I livelli massimi d'impiego sono espressi in immidi libere

    (55)  Espresso come Sn

    (56)  Espresso come Fe

    04.2.4

    Preparazioni di frutta e ortaggi, tranne i prodotti di cui alla categoria 5.4

    04.2.4.1

    Preparazioni di frutta e ortaggi, tranne la composta

    Gruppo I

    Additivi

     
     
     

    Gruppo II

    Coloranti quantum satis

    quantum satis

     

    Solo mostarda di frutta

    Gruppo III

    Coloranti con limite massimo combinato

    200

     

    Solo mostarda di frutta

    Gruppo IV

    Polioli

    quantum satis

     

    Solo prodotti a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti, tranne quelli destinati alla fabbricazione di bevande a base di succo di frutta

    ▼M27

    E 100

    Curcumina

    50

     

    Solo surrogati di uova di pesce a base di alghe

    ▼M2

    E 101

    Riboflavine

    quantum satis

     

    Solo conserve di frutti rossi

    ▼M27

    E 101

    Riboflavine

    quantum satis

     

    Solo surrogati di uova di pesce a base di alghe

    ▼M6

    E 104

    Giallo di chinolina

    30

    (61)

    Soltanto mostarda di frutta

    E 110

    Giallo tramonto FCF/giallo arancio S

    35

    (61)

    Soltanto mostarda di frutta

    ▼M27

    E 120

    Cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio

    100

     

    Solo surrogati di uova di pesce a base di alghe

    ▼M2

    E 120

    Cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio

    200

    (34)

    Solo conserve di frutti rossi

    E 122

    Azorubina, carmoisina

    200

    (34)

    Solo conserve di frutti rossi

    ▼M6 —————

    ▼M6

    E 124

    Ponceau 4R, rosso cocciniglia A

    20

    (61)

    Soltanto mostarda di frutta

    ▼M2

    E 129

    Rosso allura AC

    200

    (34)

    Solo conserve di frutti rossi

    E 131

    Blu patentato V

    200

    (34)

    Solo conserve di frutti rossi

    E 133

    Blu brillante FCF

    200

    (34)

    Solo conserve di frutti rossi

    E 140

    Clorofille e clorofilline

    quantum satis

     

    Solo conserve di frutti rossi

    E 141

    Complessi delle clorofille e delle clorofilline con rame

    quantum satis

     

    Solo conserve di frutti rossi

    ▼M27

    E 141

    Complessi delle clorofille e delle clorofilline con rame

    quantum satis

     

    Solo surrogati di uova di pesce a base di alghe

    E 150a

    Caramelli semplici

    quantum satis

     

    Solo surrogati di uova di pesce a base di alghe

    ▼M2

    E 150a-d

    Caramelli

    quantum satis

     

    Solo conserve di frutti rossi

    ▼M27

    E 153

    Carbone vegetale

    quantum satis

     

    Solo surrogati di uova di pesce a base di alghe

    ▼M2

    E 160a

    Caroteni

    quantum satis

     

    Solo conserve di frutti rossi

    ▼M27

    E 160a

    Caroteni

    quantum satis

     

    Solo surrogati di uova di pesce a base di alghe

    ▼M2

    E 160c

    Estratto di paprica, capsantina, capsorubina

    quantum satis

     

    Solo conserve di frutti rossi

    ▼M27

    E 160c

    Estratto di paprica, capsantina, capsorubina

    quantum satis

     

    Solo surrogati di uova di pesce a base di alghe

    E 160e

    Beta-apo-8’-carotenale (C 30)

    100

     

    Solo surrogati di uova di pesce a base di alghe

    ▼M2

    E 162

    Rosso di barbabietola, betanina

    quantum satis

     

    Solo ortaggi (tranne le olive)

    ▼M27

    E 162

    Rosso di barbabietola, betanina

    quantum satis

     

    Solo surrogati di uova di pesce a base di alghe

    ▼M2

    E 163

    Antociani

    quantum satis

     

    Solo conserve di frutti rossi

    ▼M27

    E 163

    Antociani

    quantum satis

     

    Solo surrogati di uova di pesce a base di alghe

    E 171

    Biossido di titanio

    quantum satis

     

    Solo surrogati di uova di pesce a base di alghe

    E 172

    Ossidi e idrossidi di ferro

    quantum satis

     

    Solo surrogati di uova di pesce a base di alghe

    ▼M2

    E 200-203

    Acido sorbico - sorbati

    1 000

    (1) (2)

    Solo preparazioni a base di frutta e ortaggi tra cui preparazioni a base di alghe, salse a base di frutta, aspic, tranne purea, mousse, composta, insalate e prodotti analoghi, in scatola o in barattolo

    E 210-213

    Acido benzoico - benzoati

    500

    (1) (2)

    Solo preparazioni a base di alghe, olive e preparazioni a base di olive

    E 210-213

    Acido benzoico - benzoati

    2 000

    (1) (2)

    Solo barbabietola rossa cotta

    E 200-213

    Acido sorbico - sorbati; Acido benzoico - benzoati

    1 000

    (1) (2)

    Solo preparazioni a base di olive

    E 220-228

    Anidride solforosa - solfiti

    50

    (3)

    Solo ortaggi bianchi trasformati e funghi

    E 220-228

    Anidride solforosa - solfiti

    100

    (3)

    Solo frutta secca reidratata e litchi, mostarda di frutta

    E 220-228

    Anidride solforosa - solfiti

    300

    (3)

    Solo polpa di cipolla, aglio e scalogno

    E 220-228

    Anidride solforosa - solfiti

    800

    (3)

    Solo polpa di rafano

    E 220-228

    Anidride solforosa - solfiti

    800

    (3)

    Solo estratto di frutta gelificante, pectina liquida per la vendita al consumatore finale

    E 338-452

    Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifosfati

    800

    (1) (4)

    Solo preparazioni di frutta

    ▼M27

    E 338-452

    Acido fosforico — fosfati — di- tri- e polifosfati

    1 000

    (1) (4)

    Solo surrogati di uova di pesce a base di alghe

    ▼M2

    E 338-452

    Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifosfati

    4 000

    (1) (4)

    Solo agenti di ricopertura per prodotti vegetali

    ▼M27

    E 392

    Estratti di rosmarino

    200

    (46)

    Solo surrogati di uova di pesce a base di alghe

    ▼M2

    E 405

    Alginato di propan-1,2-diolo

    5 000

     
     

    ▼M12

    E 432-436

    Polisorbati

    500

    (1)

    Solo latte di cocco

    Periodo di applicazione:

    dal 23 luglio 2012

    ▼M2

    E 481-482

    Stearoil-2-lattilati

    2 000

    (1)

    Solo mostarda di frutta

    E 950

    Acesulfame K

    350

     

    Solo prodotti a ridotto apporto energetico

    E 951

    Aspartame

    1 000

     

    Solo prodotti a ridotto apporto energetico

    E 952

    Acido ciclamico e i suoi sali di Na e Ca

    250

    (51)

    Solo prodotti a ridotto apporto energetico

    ▼M27

    E 954

    Saccarina e i suoi sali di Na, K e Ca

    50

    (52)

    Solo surrogati di uova di pesce a base di alghe

    ▼M2

    E 954

    Saccarina e i suoi sali di Na, K e Ca

    200

    (52)

    Solo prodotti a ridotto apporto energetico

    E 955

    Sucralosio

    400

     

    Solo prodotti a ridotto apporto energetico

    E 959

    Neoesperidina DC

    50

     

    Solo prodotti a ridotto apporto energetico

    ▼M5

    E 960

    Glicosidi steviolici

    200

    (60)

    Solo prodotti a ridotto valore energetico

    ▼M2

    E 961

    Neotame

    32

     

    Solo prodotti a ridotto apporto energetico

    E 962

    Sale di aspartame-acesulfame

    350

    (11)a (49) (50)

    Solo prodotti a ridotto apporto energetico

    ▼M39

    E 969

    Advantame

    10

     

    Solo prodotti a ridotto valore energetico

    ▼M2

    (1)  Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione

    (2)  Il livello massimo è applicabile alla somma e i livelli sono espressi come acido libero

    (3)  I livelli massimi sono espressi come SO2 e si riferiscono alla quantità totale, disponibile da tutte le fonti; non è presa in considerazione la SO2 di tenore non superiore a 10 mg/kg o 10 mg/l

    (4)  Il livello massimo è espresso come P2O5

    (11)  I limiti sono espressi come a) equivalente di acesulfame K o b) equivalente di aspartame

    ▼M6

    (34)  Livello massimo per la singola sostanza o per la combinazione di E 120, E 122, E 129, E 131 e E 133

    ▼M27

    (46)  Espresso come la somma di carnosolo e acido carnosico

    ▼M2

    (49)  I livelli massimi d'impiego sono basati sui livelli massimi d'impiego delle componenti di aspartame (E 951) e acesulfame K (E 950)

    (50)  I livelli di E 951 ed E 950 non devono essere superati con l'uso del sale di aspartame-acesulfame, da solo o in combinazione con E 950 o E 951

    (51)  I livelli massimi d'impiego sono espressi in acido libero

    (52)  I livelli massimi d'impiego sono espressi in immidi libere

    ▼M5

    (60)  Espressi in equivalenti steviolici

    ▼M6

    (61)  La quantità totale di E 104, E 110, E 124 e dei coloranti del gruppo III non deve superare il massimo previsto per il gruppo III.

    ▼M2

    04.2.4.2

    Composta, tranne i prodotti di cui alla categoria 16

    E 300

    Acido ascorbico

    quantum satis

     
     

    E 301

    Ascorbato di sodio

    quantum satis

     
     

    E 302

    Ascorbato di calcio

    quantum satis

     
     

    E 330

    Acido citrico

    quantum satis

     
     

    E 331

    Citrati di sodio

    quantum satis

     
     

    E 332

    Citrati di potassio

    quantum satis

     
     

    E 333

    Citrati di calcio

    quantum satis

     
     

    E 440

    Pectine

    quantum satis

     

    Solo composta di frutta, tranne composta di mele

    E 509

    Cloruro di calcio

    quantum satis

     

    Solo composta di frutta, tranne composta di mele

    04.2.5

    Confetture, gelatine, marmellate e prodotti analoghi

    04.2.5.1

    Confettura extra e gelatina extra, quali definite dalla direttiva 2001/113/CE

    Gruppo IV

    Polioli

    quantum satis

     

    Solo confetture, gelatine e marmellate a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

    E 200-213

    Acido sorbico - sorbati; Acido benzoico - benzoati

    1 000

    (1) (2)

    Solo prodotti a basso tenore di zuccheri e prodotti analoghi a basso contenuto calorico o senza zucchero, mermeladas

    E 210-213

    Acido benzoico - benzoati

    500

    (1) (2)

    Solo prodotti a basso tenore di zuccheri e prodotti analoghi a basso contenuto calorico o senza zucchero, mermeladas

    E 220-228

    Anidride solforosa - solfiti

    100

    (3)

    Solo confetture, gelatine e marmelades prodotte con frutta trattata con solfiti

    E 270

    Acido lattico

    quantum satis

     
     

    E 296

    Acido malico

    quantum satis

     
     

    E 300

    Acido ascorbico

    quantum satis

     
     

    E 327

    Lattato di calcio

    quantum satis

     
     

    E 330

    Acido citrico

    quantum satis

     
     

    E 331

    Citrati di sodio

    quantum satis

     
     

    E 333

    Citrati di calcio

    quantum satis

     
     

    E 334

    Acido tartarico [L(+)-]

    quantum satis

     
     

    E 335

    Tartrati di sodio

    quantum satis

     
     

    E 350

    Malati di sodio

    quantum satis

     
     

    E 440

    Pectine

    quantum satis

     
     

    E 471

    Mono- e digliceridi degli acidi grassi

    quantum satis

     
     

    E 950

    Acesulfame K

    1 000

     

    Solo confetture, gelatine e marmellate a ridotto apporto energetico

    E 951

    Aspartame

    1 000

     

    Solo confetture, gelatine e marmellate a ridotto apporto energetico

    E 952

    Acido ciclamico e i suoi sali di Na e Ca

    1 000

     

    Solo confetture, gelatine e marmellate a ridotto apporto energetico

    E 954

    Saccarina e i suoi sali di Na, K e Ca

    200

    (51)

    Solo confetture, gelatine e marmellate a ridotto apporto energetico

    E 955

    Sucralosio

    400

    (52)

    Solo confetture, gelatine e marmellate a ridotto apporto energetico

    E 959

    Neoesperidina DC

    50

     

    Solo confetture, gelatine e marmellate a ridotto apporto energetico

    ▼M5

    E 960

    Glicosidi steviolici

    200

    (60)

    Solo confetture, gelatine e marmellate a ridotto valore energetico

    ▼M2

    E 961

    Neotame

    32

     

    Solo confetture, gelatine e marmellate a ridotto apporto energetico

    E 961

    Neotame

    2

     

    Solo confetture, gelatine e marmellate a ridotto apporto energetico, come esaltatore di sapidità

    E 962

    Sale di aspartame-acesulfame

    1 000

    (11)b (49) (50)

    Solo confetture, gelatine e marmellate a ridotto apporto energetico

    ▼M14

    E 964

    Sciroppo di poliglicitolo

    500 000

     

    Solo prodotti a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti

    Periodo di applicazione:

    Dal 29 novembre 2012

    ▼M39

    E 969

    Advantame

    10

     

    Solo confetture, gelatine e marmellate a ridotto valore energetico

    ▼M2

    (1)  Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione

    (2)  Il livello massimo è applicabile alla somma e i livelli sono espressi come acido libero

    (11)  I limiti sono espressi come a) equivalente di acesulfame K o b) equivalente di aspartame

    (49)  I livelli massimi d'impiego sono basati sui livelli massimi d'impiego delle componenti di aspartame (E 951) e acesulfame K (E 950)

    (50)  I livelli di E 951 ed E 950 non devono essere superati con l'uso del sale di aspartame-acesulfame, da solo o in combinazione con E 950 o E 951

    (51)  I livelli massimi d'impiego sono espressi in acido libero

    (52)  I livelli massimi d'impiego sono espressi in immidi libere

    ▼M5

    (60)  Espressi in equivalenti steviolici

    ▼M2

    04.2.5.2

    Confetture, gelatine e marmellate di frutta e crema di marroni, quali definite dalla direttiva 2001/113/CE

    Gruppo IV

    Polioli

    quantum satis

     

    Solo prodotti a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

    E 100

    Curcumina

    quantum satis

     

    Tranne crema di marroni

    ▼M6 —————

    ▼M7

    E 120

    Cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio

    100

    (31)

    Tranne crema di marroni

    Periodo di applicazione:

    fino al 31 luglio 2014

    E 120

    Cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio

    100

    (31) (66)

    Tranne crema di marroni

    Periodo di applicazione:

    dal 1o agosto 2014

    ▼M6 —————

    ▼M2

    E 140

    Clorofille e clorofilline

    quantum satis

     

    Tranne crema di marroni

    E 141

    Complessi delle clorofille e delle clorofilline con rame

    quantum satis

     

    Tranne crema di marroni

    E 142

    Verde S

    100

    (31)

    Tranne crema di marroni

    E 150a-d

    Caramelli

    quantum satis

     

    Tranne crema di marroni

    E 160a

    Caroteni

    quantum satis

     

    Tranne crema di marroni

    E 160c

    Estratto di paprica, capsantina, capsorubina

    quantum satis

     

    Tranne crema di marroni

    E 160d

    Licopene

    10

    (31)

    Tranne crema di marroni

    E 161b

    Luteina

    100

    (31)

    Tranne crema di marroni

    E 162

    Rosso di barbabietola, betanina

    quantum satis

     

    Tranne crema di marroni

    E 163

    Antociani

    quantum satis

     

    Tranne crema di marroni

    E 200-213

    Acido sorbico - sorbati; Acido benzoico - benzoati

    1 000

    (1) (2)

    Solo prodotti da spalmare a basso tenore di zuccheri e prodotti analoghi a basso contenuto calorico o senza zucchero, mermeladas

    E 210-213

    Acido benzoico - benzoati

    500

    (1) (2)

    Solo prodotti a basso tenore di zuccheri e prodotti analoghi a basso contenuto calorico o senza zucchero; mermeladas

    E 220-228

    Anidride solforosa - solfiti

    50

    (3)

     

    E 220-228

    Anidride solforosa - solfiti

    100

    (3)

    Solo confetture, gelatine e marmellate prodotte con frutta trattata con solfiti

    E 270

    Acido lattico

    quantum satis

     
     

    E 296

    Acido malico

    quantum satis

     
     

    E 300

    Acido ascorbico

    quantum satis

     
     

    E 327

    Lattato di calcio

    quantum satis

     
     

    E 330

    Acido citrico

    quantum satis

     
     

    E 331

    Citrati di sodio

    quantum satis

     
     

    E 333

    Citrati di calcio

    quantum satis

     
     

    E 334

    Acido tartarico [L(+)-]

    quantum satis

     
     

    E 335

    Tartrati di sodio

    quantum satis

     
     

    E 350

    Malati di sodio

    quantum satis

     
     

    E 400-404

    Acido alginico - alginati

    10 000

    (32)

     

    E 406

    Agar-agar

    10 000

    (32)

     

    E 407

    Carragenina

    10 000

    (32)

     

    E 410

    Farina di semi di carrube

    10 000

    (32)

     

    E 412

    Gomma di guar

    10 000

    (32)

     

    E 415

    Gomma di xanthan

    10 000

    (32)

     

    E 418

    Gomma di gellano

    10 000

    (32)

     

    E 440

    Pectine

    quantum satis

     
     

    E 471

    Mono- e digliceridi degli acidi grassi

    quantum satis

     
     

    E 493

    Monolaurato di sorbitano

    25

     

    Solo marmellate-gelatine

    E 509

    Cloruro di calcio

    quantum satis

     
     

    E 524

    Idrossido di sodio

    quantum satis

     
     

    E 900

    Dimetilpolisilossano

    10

     
     

    E 950

    Acesulfame K

    1 000

     

    Solo confetture, gelatine e marmalades a ridotto apporto energetico

    E 951

    Aspartame

    1 000

     

    Solo confetture, gelatine e marmalades a ridotto apporto energetico

    E 952

    Acido ciclamico e i suoi sali di Na e Ca

    1 000

    (51)

    Solo confetture, gelatine e marmalades a ridotto apporto energetico

    E 954

    Saccarina e i suoi sali di Na, K e Ca

    200

    (52)

    Solo confetture, gelatine e marmalades a ridotto apporto energetico

    E 955

    Sucralosio

    400

     

    Solo confetture, gelatine e marmalades a ridotto apporto energetico

    E 959

    Neoesperidina DC

    50

     

    Solo confetture, gelatine e marmalades a ridotto apporto energetico

    E 959

    Neoesperidina DC

    5

     

    Solo gelatina di frutta come esaltatore di sapidità

    ▼M5

    E 960

    Glicosidi steviolici

    200

    (60)

    Solo confetture, gelatine e marmellate a ridotto valore energetico

    ▼M2

    E 961

    Neotame

    32

     

    Solo confetture, gelatine e marmalades a ridotto apporto energetico

    E 961

    Neotame

    2

     

    Solo confetture, gelatine e marmellate a ridotto apporto energetico, come esaltatore di sapidità

    E 962

    Sale di aspartame-acesulfame

    1 000

    (11)b (49) (50)

    Solo confetture, gelatine e marmalades a ridotto apporto energetico

    ▼M14

    E 964

    Sciroppo di poliglicitolo

    500 000

     

    Solo prodotti a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti

    Periodo di applicazione:

    Dal 29 novembre 2012

    ▼M39

    E 969

    Advantame

    10

     

    Solo confetture, gelatine e marmellate a ridotto valore energetico

    ▼M2

    (1)  Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione

    (2)  Il livello massimo è applicabile alla somma e i livelli sono espressi come acido libero

    (11)  I limiti sono espressi come a) equivalente di acesulfame K o b) equivalente di aspartame

    (49)  I livelli massimi d'impiego sono basati sui livelli massimi d'impiego delle componenti di aspartame (E 951) e acesulfame K (E 950)

    (50)  I livelli di E 951 ed E 950 non devono essere superati con l'uso del sale di aspartame-acesulfame, da solo o in combinazione con E 950 o E 951

    (51)  I livelli massimi d'impiego sono espressi in acido libero

    (52)  I livelli massimi d'impiego sono espressi in immidi libere

    ▼M6

    (31)  Livello massimo per la singola sostanza o per la combinazione di E 120, E 142, E 160d e E 161b

    ▼M2

    (32)  Livello massimo per la singola sostanza o in combinazione con E 400 - 404, E 406, E 407, E 410, E 412, E 415 ed E 418

    ▼M5

    (60)  Espressi in equivalenti steviolici

    ▼M7

    (66)  Limite massimo per l'alluminio proveniente dai pigmenti di alluminio di E 120 Cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio 1,5 mg/kg. Ai fini dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 1333/2008 tale limite si applica a decorrere dal 1o febbraio 2013.

    ▼M2

    04.2.5.3

    Altre creme da spalmare analoghe a base di frutta e ortaggi

    Gruppo II

    Coloranti quantum satis

     
     

    Tranne crème de pruneaux

    Gruppo IV

    Polioli

    quantum satis

     

    Solo prodotti a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

    E 100

    Curcumina

    quantum satis

     

    Tranne crème de pruneaux

    ▼M6 —————

    ▼M2

    E 120

    Cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio

    100

    (31)

    Tranne crème de pruneaux

    ▼M6 —————

    ▼M2

    E 142

    Verde S

    100

    (31)

    Tranne crème de pruneaux

    E 160d

    Licopene

    10

    (31)

    Tranne crème de pruneaux

    E 161b

    Luteina

    100

    (31)

    Tranne crème de pruneaux

    E 200-213

    Acido sorbico - sorbati; Acido benzoico - benzoati

    1 000

    (1) (2)

    Altri prodotti da spalmare a base di frutta, mermeladas

    E 200-213

    Acido sorbico - sorbati; Acido benzoico - benzoati

    1 500

    (1) (2)

    Solo marmelada

    E 210-213

    Acido benzoico - benzoati

    500

    (1) (2)

    Altri prodotti da spalmare a base di frutta, mermeladas

    E 210-213

    Acido benzoico - benzoati

    1 000

    (1) (2)

    Solo dulce de membrillo

    E 220-228

    Anidride solforosa - solfiti

    50

    (3)

     

    E 270

    Acido lattico

    quantum satis

     
     

    E 296

    Acido malico

    quantum satis

     
     

    E 300

    Acido ascorbico

    quantum satis

     
     

    E 327

    Lattato di calcio

    quantum satis

     
     

    E 330

    Acido citrico

    quantum satis

     
     

    E 331

    Citrati di sodio

    quantum satis

     
     

    E 333

    Citrati di calcio

    quantum satis

     
     

    E 334

    Acido tartarico [L(+)-]

    quantum satis

     
     

    E 335

    Tartrati di sodio

    quantum satis

     
     

    E 350

    Malati di sodio

    quantum satis

     
     

    E 400-404

    Acido alginico - alginati

    10 000

    (32)

     

    E 406

    Agar-agar

    10 000

    (32)

     

    E 407

    Carragenina

    10 000

    (32)

     

    E 410

    Farina di semi di carrube

    10 000

    (32)

     

    E 412

    Gomma di guar

    10 000

    (32)

     

    E 415

    Gomma di xanthan

    10 000

    (32)

     

    E 418

    Gomma di gellano

    10 000

    (32)

     

    E 440

    Pectine

    quantum satis

     
     

    E 471

    Mono- e digliceridi degli acidi grassi

    quantum satis

     
     

    E 509

    Cloruro di calcio

    quantum satis

     
     

    E 524

    Idrossido di sodio

    quantum satis

     
     

    E 900

    Dimetilpolisilossano

    10

     
     

    ▼M32

    E 950

    Acesulfame K

    1 000

     

    Solo creme da spalmare a base di frutta e ortaggi a ridotto apporto energetico e prodotti da spalmare a base di frutta secca a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

    ▼M2

    E 951

    Aspartame

    1 000

     

    Solo prodotti da spalmare a base di frutta secca, a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

    ▼M32

    E 952

    Acido ciclamico e i suoi sali di Na e Ca

    500

    (51)

    Solo creme da spalmare a base di frutta e ortaggi a ridotto apporto energetico e prodotti da spalmare a base di frutta secca a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

    E 954

    Saccarina e i suoi sali di Na, K e Ca

    200

    (52)

    Solo creme da spalmare a base di frutta e ortaggi a ridotto apporto energetico e prodotti da spalmare a base di frutta secca a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

    E 955

    Sucralosio

    400

     

    Solo creme da spalmare a base di frutta e ortaggi a ridotto apporto energetico e prodotti da spalmare a base di frutta secca a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

    E 959

    Neoesperidina DC

    50

     

    Solo creme da spalmare a base di frutta e ortaggi a ridotto apporto energetico e prodotti da spalmare a base di frutta secca a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

    E 960

    Glicosidi steviolici

    200

    (60)

    Solo creme da spalmare a base di frutta e ortaggi a ridotto apporto energetico e prodotti da spalmare a base di frutta secca a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

    ▼M2

    E 961

    Neotame

    32

     

    Solo prodotti da spalmare a base di frutta secca, a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

    E 962

    Sale di aspartame-acesulfame

    1 000

    (11)b (49) (50)

    Solo prodotti da spalmare a base di frutta secca, a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

    ▼M14

    E 964

    Sciroppo di poliglicitolo

    500 000

     

    Solo prodotti a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti

    Periodo di applicazione:

    Dal 29 novembre 2012

    ▼M39

    E 969

    Advantame

    10

     

    Solo prodotti da spalmare a base di frutta essiccata, a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti

    ▼M2

    (1)  Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione

    (2)  Il livello massimo è applicabile alla somma e i livelli sono espressi come acido libero

    (3)  I livelli massimi sono espressi come SO2 e si riferiscono alla quantità totale, disponibile da tutte le fonti; non è presa in considerazione la SO2 di tenore non superiore a 10 mg/kg o 10 mg/l

    (11)  I limiti sono espressi come a) equivalente di acesulfame K o b) equivalente di aspartame

    (49)  I livelli massimi d'impiego sono basati sui livelli massimi d'impiego delle componenti di aspartame (E 951) e acesulfame K (E 950)

    (50)  I livelli di E 951 ed E 950 non devono essere superati con l'uso del sale di aspartame-acesulfame, da solo o in combinazione con E 950 o E 951

    (51)  I livelli massimi d'impiego sono espressi in acido libero

    (52)  I livelli massimi d'impiego sono espressi in immidi libere

    ▼M6

    (31)  Livello massimo per la singola sostanza o per la combinazione di E 120, E 142, E 160d e E 161b

    ▼M2

    (32)  Livello massimo per la singola sostanza o in combinazione con E 400 - 404, E 406, E 407, E 410, E 412, E 415 ed E 418

    ▼M5

    (60)  Espressi in equivalenti steviolici

    ▼M2

    04.2.5.4

    Burro e crema da spalmare a base di frutta a guscio

    Gruppo I

    Additivi

     
     
     

    E 310-320

    Gallati, TBHQ e BHA

    200

    (1) (41)

    Solo frutta a guscio trasformata

    E 338-452

    Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifosfati

    5 000

    (1), (4)

    Solo grassi da spalmare, tranne il burro

    E 392

    Estratti di rosmarino

    200

    (41) (46)

     

    (1)  Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione

    (4)  Il livello massimo è espresso come P2O5

    (41)  Espresso in base ai grassi

    (46)  Espresso come la somma di carnosolo e acido carnosico

    04.2.6

    Prodotti trasformati a base di patate

    Gruppo I

    Additivi

     
     
     

    E 100

    Curcumina

    quantum satis

     

    Solo fiocchi e granuli di patate secchi

    E 200-203

    Acido sorbico - sorbati

    2 000

    (1) (2)

    Solo pasta di patate e patate a fette prefritte

    E 220-228

    Anidride solforosa - solfiti

    400

    (3)

    Solo prodotti a base di patate disidratati

    E 220-228

    Anidride solforosa - solfiti

    100

    (3)

     

    E 310-320

    Gallati, TBHQ e BHA

    25

    (1)

    Solo patate disidratate

    E 338-452

    Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifosfati

    5 000

    (1) (4)

    Comprese patate prefritte, congelate e surgelate

    E 392

    Estratti di rosmarino

    200

    (46)

    Solo prodotti a base di patate disidratati

    E 426

    Emicellulosa di soia

    10 000

     

    Solo prodotti trasformati preconfezionati a base di patate

    (1)  Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione

    (2)  Il livello massimo è applicabile alla somma e i livelli sono espressi come acido libero

    (3)  I livelli massimi sono espressi come SO2 e si riferiscono alla quantità totale, disponibile da tutte le fonti; non è presa in considerazione la SO2 di tenore non superiore a 10 mg/kg o 10 mg/l

    (4)  Il livello massimo è espresso come P2O5

    (46)  Espresso come la somma di carnosolo e acido carnosico

    05

    Prodotti di confetteria

    05.1

    Prodotti di cacao e di cioccolato di cui alla direttiva 2000/36/CE

    Gruppo I

    Additivi

     
     

    Solo prodotti a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

    Gruppo IV

    Polioli

    quantum satis

     

    Solo prodotti a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

    E 170

    Carbonato di calcio

    70 000

    (*)

     

    E 322

    Lecitine

    quantum satis

     
     

    E 330

    Acido citrico

    5 000

     
     

    E 334

    Acido tartarico [L(+)-]

    5 000

     
     

    E 414

    Gomma arabica (gomma d'acacia)

    quantum satis

     

    Solo come agente di ricopertura

    E 422

    Glicerolo

    quantum satis

     
     

    E 440

    Pectine

    quantum satis

     

    Solo come agente di ricopertura

    E 442

    Fosfatidi d'ammonio

    10 000

     
     

    E 471

    Mono- e digliceridi degli acidi grassi

    quantum satis

     
     

    E 472c

    Esteri citrici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

    quantum satis

     
     

    E 476

    Poliricinoleato di poliglicerolo

    5 000

     
     

    E 492

    Tristearato di sorbitano

    10 000

     
     

    E 500-504

    Carbonati

    70 000

    (*)

     

    E 524-528

    Idrossidi

    70 000

    (*)

     

    E 530

    Ossido di magnesio

    70 000

    (*)

     

    E 901

    Cera d'api, bianca e gialla

    quantum satis

     

    Solo come agente di ricopertura

    E 902

    Cera di candelilla

    quantum satis

     

    Solo come agente di ricopertura

    E 903

    Cera di carnauba

    500

     

    Solo come agente di ricopertura

    E 904

    Gommalacca

    quantum satis

     

    Solo come agente di ricopertura

    E 950

    Acesulfame K

    500

     

    Solo prodotti a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

    E 951

    Aspartame

    2 000

     

    Solo prodotti a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

    E 954

    Saccarina e i suoi sali di Na, K e Ca

    500

    (52)

    Solo prodotti a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

    E 955

    Sucralosio

    800

     

    Solo prodotti a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

    E 957

    Taumatina

    50

     

    Solo prodotti a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

    E 959

    Neoesperidina DC

    100

     

    Solo prodotti a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

    ▼M5

    E 960

    Glicosidi steviolici

    270

    (60)

    Solo prodotti a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti

    ▼M2

    E 961

    Neotame

    65

     

    Solo prodotti a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

    E 962

    Sale di aspartame-acesulfame

    500

    (11)a (49) (50)

    Solo prodotti a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

    ▼M14

    E 964

    Sciroppo di poliglicitolo

    200 000

     

    Solo prodotti a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti

    Periodo di applicazione:

    Dal 29 novembre 2012

    ▼M39

    E 969

    Advantame

    20

     

    Solo prodotti a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti

    ▼M2

    (*)  E 170, E 500 - 504, E 524 - 528 ed E 530: 7 % sulla sostanza secca, senza grasso, espresso come carbonati di potassio

    (11)  I limiti sono espressi come a) equivalente di acesulfame K o b) equivalente di aspartame

    (49)  I livelli massimi d'impiego sono basati sui livelli massimi d'impiego delle componenti di aspartame (E 951) e acesulfame K (E 950)

    (50)  I livelli di E 951 ed E 950 non devono essere superati con l'uso del sale di aspartame-acesulfame, da solo o in combinazione con E 950 o E 951

    (52)  I livelli massimi d'impiego sono espressi in immidi libere

    ▼M5

    (60)  Espressi in equivalenti steviolici

    ▼M2

    05.2

    Altri prodotti di confetteria, compresi i microconfetti per rinfrescare l'alito

    Gruppo I

    Additivi

     
     

    Le sostanze E 400, E 401, E 402, E 403, E 404, E 406, E 407, 407a, E 410, E 412, E 413, E 414, E 415, E 417, E 418, E 425 ed E 440 non possono essere utilizzate nella produzione di coppette di gelatina definite, agli effetti del presente regolamento, dolciumi a base di sostanze gelatinose di consistenza solida, contenuti in coppette o minicapsule semirigide, destinati ad essere ingeriti in un unico boccone dopo essere stati proiettati in bocca esercitando una pressione sulla coppetta o sulla minicapsula; E 410, E 412, E 415 ed E 417 non possono essere utilizzati nella fabbricazione di alimenti disidratati che devono reidratarsi all'atto dell'ingestione

    E425 non può essere utilizzato nei dolciumi a base di sostanze gelatinose

    ▼M7

    Gruppo II

    Coloranti quantum satis

    quantum satis

     

    Periodo di applicazione:

    fino al 31 luglio 2014

    Gruppo II

    Coloranti quantum satis

    quantum satis

    (72)

    Periodo di applicazione:

    dal 1o agosto 2014

    Gruppo III

    Coloranti con limite massimo combinato

    300

    (25)

    Tranne ortofrutticoli canditi

    Periodo di applicazione:

    fino al 31 luglio 2014

    Gruppo III

    Coloranti con limite massimo combinato

    300

    (25) (72)

    Tranne ortofrutticoli canditi

    Periodo di applicazione:

    dal 1o agosto 2014

    Gruppo III

    Coloranti con limite massimo combinato

    200

     

    Solo ortofrutticoli canditi

    Periodo di applicazione:

    fino al 31 luglio 2014

    Gruppo III

    Coloranti con limite massimo combinato

    200

    (72)

    Solo ortofrutticoli canditi

    Periodo di applicazione:

    dal 1o agosto 2014

    ▼M2

    Gruppo IV

    Polioli

    quantum satis

     

    Solo senza zuccheri aggiunti

    Gruppo IV

    Polioli

    quantum satis

     

    Solo prodotti della confetteria a base di amido a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

    Gruppo IV

    Polioli

    quantum satis

     

    Solo pasta da spalmare a base di cacao, di frutta secca, di latte o di grassi, a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

    Gruppo IV

    Polioli

    quantum satis

     

    Solo prodotti della confetteria a base di cacao o di frutta secca a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

    Gruppo IV

    Polioli

    quantum satis

     

    Solo frutta cristallizzata, a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

    ▼M6

    E 104

    Giallo di chinolina

    30

    (61)

    Tranne ortofrutticoli canditi; prodotti tradizionali della confetteria a base di frutta a guscio o di cacao ricoperti di zucchero in forma di mandorla o di ostia, in genere di lunghezza superiore a 2 cm e consumati di solito in occasione di celebrazioni, ad esempio, matrimoni, comunioni, ecc.

    E 104

    Giallo di chinolina

    30

    (61)

    Soltanto ortofrutticoli canditi

    E 104

    Giallo di chinolina

    300

    (61)

    Soltanto prodotti tradizionali della confetteria a base di frutta a guscio o di cacao ricoperti di zucchero in forma di mandorla o di ostia, in genere di lunghezza superiore a 2 cm e consumati di solito in occasione di celebrazioni, ad esempio, matrimoni, comunioni, ecc.

    E 110

    Giallo tramonto FCF/giallo arancio S

    35

    (61)

    Tranne ortofrutticoli canditi; prodotti tradizionali della confetteria a base di frutta a guscio o di cacao ricoperti di zucchero in forma di mandorla o di ostia, in genere di lunghezza superiore a 2 cm e consumati di solito in occasione di celebrazioni, ad esempio, matrimoni, comunioni, ecc.

    E 110

    Giallo tramonto FCF/giallo arancio S

    10

    (61)

    Soltanto ortofrutticoli canditi

    E 110

    Giallo tramonto FCF/giallo arancio S

    50

    (61)

    Soltanto prodotti tradizionali della confetteria a base di frutta a guscio o di cacao ricoperti di zucchero in forma di mandorla o di ostia, in genere di lunghezza superiore a 2 cm e consumati di solito in occasione di celebrazioni, ad esempio, matrimoni, comunioni, ecc.

    E 124

    Ponceau 4R, rosso cocciniglia A

    20

    (61)

    Tranne ortofrutticoli canditi; prodotti tradizionali della confetteria a base di frutta a guscio o di cacao ricoperti di zucchero in forma di mandorla o di ostia, in genere di lunghezza superiore a 2 cm e consumati di solito in occasione di celebrazioni, ad esempio, matrimoni, comunioni, ecc.

    E 124

    Ponceau 4R, rosso cocciniglia A

    10

    (61)

    Soltanto ortofrutticoli canditi

    E 124

    Ponceau 4R, rosso cocciniglia A

    50

    (61)

    Soltanto prodotti tradizionali della confetteria a base di frutta a guscio o di cacao ricoperti di zucchero in forma di mandorla o di ostia, in genere di lunghezza superiore a 2 cm e consumati di solito in occasione di celebrazioni, ad esempio, matrimoni, comunioni, ecc.

    ▼M2

    E 160d

    Licopene

    30

     
     

    ▼M7

    E 173

    Alluminio

    quantum satis

     

    Solo ricopertura esterna di prodotti della confetteria a base di zuccheri per la decorazione di prodotti di pasticceria

    Periodo di applicazione:

    fino al 1o febbraio 2014

    ▼M2

    E 174

    Argento

    quantum satis

     

    Solo ricopertura esterna di prodotti della confetteria

    E 175

    Oro

    quantum satis

     

    Solo ricopertura esterna di prodotti della confetteria

    E 200-219

    Acido sorbico - sorbati; acido benzoico – benzoati; p-idrossibenzoati

    1 500

    (1) (2) (5)

    Tranne ortofrutticoli canditi, cristallizzati o glassati

    E 200-213

    Acido sorbico - sorbati; Acido benzoico - benzoati

    1 000

    (1) (2)

    Solo ortofrutticoli canditi, cristallizzati o glassati

    E 220-228

    Anidride solforosa - solfiti

    100

    (3)

    Solo ortofrutticoli, angelica e scorze di agrumi canditi, cristallizzati o glassati

    E 220-228

    Anidride solforosa - solfiti

    50

    (3)

    Solo prodotti della confetteria a base di sciroppo di glucosio (solo residui dallo sciroppo di glucosio)

    E 297

    Acido fumarico

    1 000

     

    Solo prodotti a base di zuccheri

    E 338-452

    Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifosfati

    5 000

    (1) (4)

    Solo prodotti a base di zuccheri, tranne frutta candita

    E 338-452

    Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifosfati

    800

    (1) (4)

    Solo frutta candita

    E 405

    Alginato di propan-1,2-diolo

    1 500

     

    Solo prodotti a base di zuccheri

    E 426

    Emicellulosa di soia

    10 000

     

    Prodotti dolciari a base di gelificanti, ad eccezione delle coppette di gelatina

    E 432-436

    Polisorbati

    1 000

    (1)

    Solo prodotti a base di zuccheri

    E 442

    Fosfatidi d'ammonio

    10 000

     

    Solo prodotti della confetteria a base di cacao

    ▼M10

    E 445

    Esteri della glicerina della resina del legno

    320

     

    Solo per la stampa su prodotti dolciari a superficie dura personalizzati e/o promozionali

    Periodo di applicazione:

    dal 25 giugno 2012

    ▼M2

    E 459

    Beta-ciclodestrina

    quantum satis

     

    Solo alimenti sotto forma di pastigliaggi, anche ricoperti

    E 473-474

    Esteri di saccarosio degli acidi grassi - sucrogliceridi

    5 000

     

    Solo prodotti a base di zuccheri

    E 475

    Esteri poligliceridi degli acidi grassi

    2 000

     

    Solo prodotti a base di zuccheri

    E 476

    Poliricinoleato di poliglicerolo

    5 000

     

    Solo prodotti della confetteria a base di cacao

    E 477

    Esteri dell'1,2 propandiolo degli acidi grassi

    5 000

     

    Solo prodotti a base di zuccheri

    E 481-482

    Stearoil-2-lattilati

    5 000

    (1)

    Solo prodotti a base di zuccheri

    E 491-495

    Esteri di sorbitano

    5 000

    (1)

    Solo prodotti a base di zuccheri

    E 492

    Tristearato di sorbitano

    10 000

     

    Solo prodotti della confetteria a base di cacao

    ▼M7

    E 520-523

    Solfati d'alluminio

    200

    (1) (38)

    Solo ortofrutticoli canditi, cristallizzati o glassati

    Periodo di applicazione:

    fino al 31 gennaio 2014

    E 520-523

    Solfati d'alluminio

    200

    (1) (38)

    Solo ciliegie candite

    Periodo di applicazione:

    dal 1o febbraio 2014

    E 551-559

    Biossido di silicio – silicati

    quantum satis

    (1)

    Solo trattamento superficiale

    Periodo di applicazione:

    fino al 31 gennaio 2014

    E 551-553

    Biossido di silicio – silicati

    quantum satis

    (1)

    Solo trattamento superficiale

    Periodo di applicazione:

    dal 1o febbraio 2014

    ▼M2

    E 900

    Dimetilpolisilossano

    10

     
     

    E 901

    Cera d'api, bianca e gialla

    quantum satis

     

    Solo come agente di ricopertura

    E 902

    Cera di candelilla

    quantum satis

     

    Solo come agente di ricopertura

    E 903

    Cera di carnauba

    500

     

    Solo come agente di ricopertura

    E 904

    Gommalacca

    quantum satis

     

    Solo come agente di ricopertura

    E 905

    Cera microcristallina

    quantum satis

     

    Solo trattamento superficiale

    E 907

    Poli-1-decene idrogenato

    2 000

     

    Solo come agente di ricopertura per prodotti a base di zuccheri

    E 950

    Acesulfame K

    500

     

    Solo prodotti a base di cacao o di frutta secca a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

    E 951

    Aspartame

    2 000

     

    Solo prodotti a base di cacao o di frutta secca a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

    E 954

    Saccarina e i suoi sali di Na, K e Ca

    500

     

    Solo prodotti a base di cacao o di frutta secca a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

    E 955

    Sucralosio

    800

     

    Solo prodotti a base di cacao o di frutta secca a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

    E 957

    Taumatina

    50

     

    Solo prodotti a base di cacao o di frutta secca a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

    E 959

    Neoesperidina DC

    100

     

    Solo prodotti a base di cacao o di frutta secca a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

    ▼M5

    E 960

    Glicosidi steviolici

    270

    (60)

    Solo prodotti a base di cacao o di frutta essiccata a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti

    ▼M2

    E 961

    Neotame

    65

     

    Solo prodotti a base di cacao o di frutta secca a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

    E 962

    Sale di aspartame-acesulfame

    500

    (11)a

    Solo prodotti a base di cacao o di frutta secca a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

    ▼M39

    E 969

    Advantame

    20

     

    Solo prodotti a base di cacao o di frutta essiccata a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti

    ▼M14

    E 964

    Sciroppo di poliglicitolo

    200 000

     

    Solo prodotti a base di cacao a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti

    Periodo di applicazione:

    Dal 29 novembre 2012

    E 964

    Sciroppo di poliglicitolo

    800 000

     

    Solo dolciumi morbidi senza zuccheri aggiunti

    Periodo di applicazione:

    Dal 29 novembre 2012

    E 964

    Sciroppo di poliglicitolo

    990 000

     

    Solo dolciumi duri senza zuccheri aggiunti

    Periodo di applicazione:

    Dal 29 novembre 2012

    ▼M2

    E 950

    Acesulfame K

    500

     

    Solo prodotti della confetteria sotto forma di pastigliaggi a ridotto apporto energetico

    E 955

    Sucralosio

    200

     

    Solo prodotti della confetteria sotto forma di pastigliaggi a ridotto apporto energetico

    E 961

    Neotame

    15

     

    Solo prodotti della confetteria sotto forma di pastigliaggi a ridotto apporto energetico

    E 950

    Acesulfame K

    1 000

     

    Solo pasta da spalmare a base di cacao, di latte, di frutta secca o di grassi, a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

    E 951

    Aspartame

    1 000

     

    Solo pasta da spalmare a base di cacao, di latte, di frutta secca o di grassi, a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

    E 952

    Acido ciclamico e i suoi sali di Na e Ca

    500

    (51)

    Solo pasta da spalmare a base di cacao, di latte, di frutta secca o di grassi, a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

    E 954

    Saccarina e i suoi sali di Na, K e Ca

    200

    (52)

    Solo pasta da spalmare a base di cacao, di latte, di frutta secca o di grassi, a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

    E 955

    Sucralosio

    400

     

    Solo pasta da spalmare a base di cacao, di latte, di frutta secca o di grassi, a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

    E 959

    Neoesperidina DC

    50

     

    Solo pasta da spalmare a base di cacao, di latte, di frutta secca o di grassi, a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

    ▼M5

    E 960

    Glicosidi steviolici

    330

    (60)

    Solo pasta da spalmare a base di cacao, di latte, di frutta essiccata o di grassi, a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti

    ▼M2

    E 961

    Neotame

    32

     

    Solo pasta da spalmare a base di cacao, di latte, di frutta secca o di grassi, a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

    E 962

    Sale di aspartame-acesulfame

    1 000

    (11)b (49) (50)

    Solo pasta da spalmare a base di cacao, di latte, di frutta secca o di grassi, a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

    ▼M39

    E 969

    Advantame

    10

     

    Solo pasta da spalmare a base di cacao, di latte, di frutta essiccata o di grassi, a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti

    ▼M2

    E 950

    Acesulfame K

    1 000

     

    Solo prodotti della confetteria a base di amido a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

    E 951

    Aspartame

    2 000

     

    Solo prodotti della confetteria a base di amido a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

    E 954

    Saccarina e i suoi sali di Na, K e Ca

    300

    (52)

    Solo prodotti della confetteria a base di amido a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

    E 955

    Sucralosio

    1 000

     

    Solo prodotti della confetteria a base di amido a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

    E 959

    Neoesperidina DC

    150

     

    Solo prodotti della confetteria a base di amido a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

    E 961

    Neotame

    65

     

    Solo prodotti della confetteria a base di amido a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

    ▼M39

    E 969

    Advantame

    20

     

    Solo prodotti della confetteria a base di amido a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti

    ▼M2

    E 961

    Neotame

    2

     

    Solo prodotti della confetteria a base di amido a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti, come esaltatori di sapidità

    E 962

    Sale di aspartame-acesulfame

    1 000

    (11)b (49) (50)

    Solo prodotti della confetteria a base di amido a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

    ▼M14

    E 964

    Sciroppo di poliglicitolo

    600 000

     

    Solo prodotti di confetteria a base di amido a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti

    Periodo di applicazione:

    Dal 29 novembre 2012

    ▼M2

    E 950

    Acesulfame K

    500

     

    Solo prodotti della confetteria senza zuccheri aggiunti

    E 951

    Aspartame

    1 000

     

    Solo prodotti della confetteria senza zuccheri aggiunti

    E 954

    Saccarina e i suoi sali di Na, K e Ca

    500

    (52)

    Solo prodotti della confetteria senza zuccheri aggiunti

    E 955

    Sucralosio

    1 000

     

    Solo prodotti della confetteria senza zuccheri aggiunti

    E 957

    Taumatina

    50

     

    Solo prodotti della confetteria senza zuccheri aggiunti

    E 959

    Neoesperidina DC

    100

     

    Solo prodotti della confetteria senza zuccheri aggiunti

    ▼M5

    E 960

    Glicosidi steviolici

    350

    (60)

    Solo prodotti della confetteria senza zuccheri aggiunti

    ▼M2

    E 961

    Neotame

    32

     

    Solo prodotti della confetteria senza zuccheri aggiunti

    E 962

    Sale di aspartame-acesulfame

    500

    (11)a (49) (50)

    Solo prodotti della confetteria senza zuccheri aggiunti

    ▼M39

    E 969

    Advantame

    10

     

    Solo prodotti della confetteria senza zuccheri aggiunti

    ▼M2

    E 950

    Acesulfame K

    2 500

     

    Solo microconfetti per rinfrescare l'alito senza zuccheri aggiunti

    E 951

    Aspartame

    6 000

     

    Solo microconfetti per rinfrescare l'alito senza zuccheri aggiunti

    E 954

    Saccarina e i suoi sali di Na, K e Ca

    3 000

    (52)

    Solo microconfetti per rinfrescare l'alito senza zuccheri aggiunti

    E 955

    Sucralosio

    2 400

     

    Solo microconfetti per rinfrescare l'alito senza zuccheri aggiunti

    E 959

    Neoesperidina DC

    400

     

    Solo microconfetti per rinfrescare l'alito senza zuccheri aggiunti

    ▼M5

    E 960

    Glicosidi steviolici

    2 000

    (60)

    Solo microconfetti per rinfrescare l'alito senza zuccheri aggiunti

    ▼M2

    E 961

    Neotame

    200

     

    Solo microconfetti per rinfrescare l'alito senza zuccheri aggiunti

    E 961

    Neotame

    3

     

    Solo microconfetti per rinfrescare l'alito e pastigliaggi per la gola fortemente aromatizzati senza zuccheri aggiunti, come esaltatore di sapidità

    E 962

    Sale di aspartame-acesulfame

    2 500

    (11)a (49) (50)

    Solo microconfetti per rinfrescare l'alito senza zuccheri aggiunti

    ▼M39

    E 969

    Advantame

    60

     

    Solo microconfetti per rinfrescare l'alito senza zuccheri aggiunti

    ▼M2

    E 951

    Aspartame

    2 000

     

    Solo pastigliaggi rinfrescanti per la gola fortemente aromatizzati senza zuccheri aggiunti

    E 955

    Sucralosio

    1 000

     

    Solo pastigliaggi rinfrescanti per la gola fortemente aromatizzati senza zuccheri aggiunti

    ▼M5

    E 960

    Glicosidi steviolici

    670

    (60)

    Solo compresse rinfrescanti per la gola fortemente aromatizzate senza zuccheri aggiunti

    ▼M2

    E 961

    Neotame

    65

     

    Solo pastigliaggi rinfrescanti per la gola fortemente aromatizzati senza zuccheri aggiunti

    ▼M39

    E 969

    Advantame

    20

     

    Solo compresse rinfrescanti per la gola fortemente aromatizzate senza zuccheri aggiunti

    ▼M2

    E 1204

    Pullulan

    quantum satis

     

    Solo piccole caramelle per rinfrescare l'alito sotto forma di «cartine»

    (1)  Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione

    (2)  Il livello massimo è applicabile alla somma e i livelli sono espressi come acido libero

    (3)  I livelli massimi sono espressi come SO2 e si riferiscono alla quantità totale, disponibile da tutte le fonti; non è presa in considerazione la SO2 di tenore non superiore a 10 mg/kg o 10 mg/l

    (4)  Il livello massimo è espresso come P2O5

    (5)  E 214–219: p-idrossibenzoati (PHB), massimo 300 mg/kg

    (11)  I limiti sono espressi come a) equivalente di acesulfame K o b) equivalente di aspartame

    (49)  I livelli massimi d'impiego sono basati sui livelli massimi d'impiego delle componenti di aspartame (E 951) e acesulfame K (E 950)

    (50)  I livelli di E 951 ed E 950 non devono essere superati con l'uso del sale di aspartame-acesulfame, da solo o in combinazione con E 950 o E 951

    (51)  I livelli massimi d'impiego sono espressi in acido libero

    (52)  I livelli massimi d'impiego sono espressi in immidi libere

    ▼M6

    (25)  Le quantità di ciascuno dei coloranti E 122 e E 155 non possono essere superiori a 50 mg/kg o mg/l

    ▼M2

    (38)  Espresso come alluminio

    ▼M5

    (60)  Espressi in equivalenti steviolici

    ▼M6

    (61)  La quantità totale di E 104, E 110, E 124 e dei coloranti del gruppo III non deve superare il massimo previsto per il gruppo III.

    ▼M7

    (72)  Limite massimo per l'alluminio proveniente da tutti i pigmenti di alluminio 70 mg/kg. In deroga a tale norma, il limite massimo solo per i microconfetti è di 40 mg/kg. Ai fini dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 1333/2008, tale limite si applica a decorrere dal 1o febbraio 2013.

    ▼M2

    05.3

    Gomme da masticare (chewing-gum)

    Gruppo I

    Additivi

     
     
     

    ▼M7

    Gruppo II

    Coloranti quantum satis

    quantum satis

     

    Periodo di applicazione:

    fino al 31 luglio 2014

    Gruppo II

    Coloranti quantum satis

    quantum satis

    (73)

    Periodo di applicazione:

    dal 1o agosto 2014

    Gruppo III

    Coloranti con limite massimo combinato

    300

    (25)

    Periodo di applicazione:

    fino al 31 luglio 2014

    Gruppo III

    Coloranti con limite massimo combinato

    300

    (25) (73)

    Periodo di applicazione:

    dal 1o agosto 2014

    ▼M2

    Gruppo IV

    Polioli

    quantum satis

     

    Solo senza zuccheri aggiunti

    ▼M6

    E 104

    Giallo di chinolina

    30

    (61)

     

    E 110

    Giallo tramonto FCF/giallo arancio S

    10

    (61)

     

    E 124

    Ponceau 4R, rosso cocciniglia A

    10

    (61)

     

    ▼M2

    E 160d

    Licopene

    300

     
     

    E 200 - 213

    Acido sorbico - sorbati; Acido benzoico - benzoati

    1 500

    (1) (2)

     

    E 297

    Acido fumarico

    2 000

     
     

    E 310-321

    Gallati, TBHQ, BHA e BHT

    400

    (1)

     

    E 338-452

    Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifosfati

    quantum satis

    (1) (4)

     

    E 392

    Estratti di rosmarino

    200

    (46)

     

    E 405

    Alginato di propan-1,2-diolo

    5 000

     
     

    E 416

    Gomma di karaya

    5 000

     
     

    E 432-436

    Polisorbati

    5 000

    (1)

     

    E 473-474

    Esteri di saccarosio degli acidi grassi - sucrogliceridi

    10 000

    (1)

     

    E 475

    Esteri poligliceridi degli acidi grassi

    5 000

     
     

    E 477

    Esteri dell'1,2 propandiolo degli acidi grassi

    5 000

     
     

    E 481-482

    Stearoil-2-lattilati

    2 000

    (1)

     

    E 491-495

    Esteri di sorbitano

    5 000

    (1)

     

    E 551

    Biossido di silicio

    quantum satis

     

    Solo trattamento superficiale

    E 552

    Silicato di calcio

    quantum satis

     

    Solo trattamento superficiale

    E 553a

    Silicato di magnesio

    quantum satis

     

    Solo trattamento superficiale

    E 553b

    Talco

    quantum satis

     
     

    E 650

    Acetato di zinco

    1 000

     
     

    E 900

    Dimetilpolisilossano

    100

     
     

    E 901

    Cera d'api, bianca e gialla

    quantum satis

     

    Solo come agente di ricopertura

    E 902

    Cera di candelilla

    quantum satis

     

    Solo come agente di ricopertura

    E 903

    Cera di carnauba

    1 200

    (47)

    Solo come agente di ricopertura

    E 904

    Gommalacca

    quantum satis

     

    Solo come agente di ricopertura

    E 905

    Cera microcristallina

    quantum satis

     

    Solo trattamento superficiale

    E 907

    Poli-1-decene idrogenato

    2 000

     

    Solo come agente di ricopertura

    E 927b

    Carbammide

    30 000

     

    Solo senza zuccheri aggiunti

    E 950

    Acesulfame K

    800

    (12)

    Solo con zuccheri aggiunti o polioli, come esaltatore di sapidità

    E 951

    Aspartame

    2 500

    (12)

    Solo con zuccheri aggiunti o polioli, come esaltatore di sapidità

    E 959

    Neoesperidina DC

    150

    (12)

    Solo con zuccheri aggiunti o polioli, come esaltatore di sapidità

    E 957

    Taumatina

    10

    (12)

    Solo con zuccheri aggiunti o polioli, come esaltatore di sapidità

    E 961

    Neotame

    3

    (12)

    Solo con zuccheri aggiunti o polioli, come esaltatore di sapidità

    ▼M39

    E 969

    Advantame

    200

     

    Solo con zuccheri aggiunti o polioli, come esaltatore di sapidità

    ▼M2

    E 950

    Acesulfame K

    2 000

     

    Solo senza zuccheri aggiunti

    E 951

    Aspartame

    5 500

     

    Solo senza zuccheri aggiunti

    E 954

    Saccarina e i suoi sali di Na, K e Ca

    1 200

    (52)

    Solo senza zuccheri aggiunti

    E 955

    Sucralosio

    3 000

     

    Solo senza zuccheri aggiunti

    E 957

    Taumatina

    50

     

    Solo senza zuccheri aggiunti

    E 959

    Neoesperidina DC

    400

     

    Solo senza zuccheri aggiunti

    ▼M5

    E 960

    Glicosidi steviolici

    3 300

    (60)

    Solo senza zuccheri aggiunti

    ▼M2

    E 961

    Neotame

    250

     

    Solo senza zuccheri aggiunti

    E 962

    Sale di aspartame-acesulfame

    2 000

    (11)a (49) (50)

    Solo senza zuccheri aggiunti

    ▼M14

    E 964

    Sciroppo di poliglicitolo

    200 000

     

    Solo senza zuccheri aggiunti

    Periodo di applicazione:

    Dal 29 novembre 2012

    ▼M39

    E 969

    Advantame

    400

     

    Solo senza zuccheri aggiunti

    ▼M2

    E 1518

    Triacetato di glicerile (triacetina)

    quantum satis

     
     

    (1)  Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione

    (2)  Il livello massimo è applicabile alla somma e i livelli sono espressi come acido libero

    (4)  Il livello massimo è espresso come P2O5

    (11)  I limiti sono espressi come a) equivalente di acesulfame K o b) equivalente di aspartame

    (49)  I livelli massimi d'impiego sono basati sui livelli massimi d'impiego delle componenti di aspartame (E 951) e acesulfame K (E 950)

    (50)  I livelli di E 951 ed E 950 non devono essere superati con l'uso del sale di aspartame-acesulfame, da solo o in combinazione con E 950 o E 951

    (52)  I livelli massimi d'impiego sono espressi in immidi libere

    (12)  Se E 950, E 951, E 957, E 959 ed E 961 sono utilizzati in combinazione nelle gomme da masticare, il livello massimo do ogni sostanza è ridotto proporzionalmente

    ▼M6

    (25)  Le quantità di ciascuno dei coloranti E 122 e E 155 non possono essere superiori a 50 mg/kg o mg/l

    ▼M2

    (46)  Espresso come la somma di carnosolo e acido carnosico

    (47)  La dose massima si applica a tutti gli usi contemplati dal presente regolamento, comprese le disposizioni di cui all'allegato III

    ▼M5

    (60)  Espressi in equivalenti steviolici

    ▼M6

    (61)  La quantità totale di E 104, E 110, E 124 e dei coloranti del gruppo III non deve superare il massimo previsto per il gruppo III.

    ▼M7

    (73)  Limite massimo per l'alluminio proveniente da tutti i pigmenti di alluminio 300 mg/kg. Ai fini dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 1333/2008, tale limite si applica a decorrere dal 1o febbraio 2013.

    ▼M2

    05.4

    Decorazioni, ricoperture e ripieni, tranne i ripieni a base di frutta di cui alla categoria 4.2.4

    Gruppo I

    Additivi

     
     
     

    ▼M7

    Gruppo II

    Coloranti quantum satis

    quantum satis

     

    Periodo di applicazione:

    fino al 31 luglio 2014

    Gruppo II

    Coloranti quantum satis

    quantum satis

    (73)

    Periodo di applicazione:

    dal 1o agosto 2014

    Gruppo III

    Coloranti con limite massimo combinato

    500

     

    Solo decorazioni, ricoperture e salse, tranne i ripieni

    Periodo di applicazione:

    fino al 31 luglio 2014

    Gruppo III

    Coloranti con limite massimo combinato

    500

    (73)

    Solo decorazioni, ricoperture e salse, tranne i ripieni

    Periodo di applicazione:

    dal 1o agosto 2014

    Gruppo III

    Coloranti con limite massimo combinato

    300

    (25)

    Solo ripieni

    Periodo di applicazione:

    fino al 31 luglio 2014

    Gruppo III

    Coloranti con limite massimo combinato

    300

    (25) (73)

    Solo ripieni

    Periodo di applicazione:

    dal 1o agosto 2014

    ▼M2

    Gruppo IV

    Polioli

    quantum satis

     

    Solo decorazioni, ricoperture e ripieni senza zuccheri aggiunti

    Gruppo IV

    Polioli

    quantum satis

     

    Solo salse

    ▼M6

    E 104

    Giallo di chinolina

    50

    (61)

    Soltanto decorazioni, rivestimenti e salse, tranne i ripieni

    E 104

    Giallo di chinolina

    50

    (61)

    Soltanto ripieni

    E 110

    Giallo tramonto FCF/giallo arancio S

    35

    (61)

    Soltanto decorazioni, rivestimenti e salse, tranne i ripieni

    E 110

    Giallo tramonto FCF/giallo arancio S

    35

    (61)

    Soltanto ripieni

    E 124

    Ponceau 4R, rosso cocciniglia A

    55

    (61)

    Soltanto decorazioni, rivestimenti e salse, tranne i ripieni

    E 124

    Ponceau 4R, rosso cocciniglia A

    55

    (61)

    Soltanto ripieni

    ▼M2

    E 160b

    Annatto, bissina, norbissina

    20

     

    Solo decorazioni e ricoperture

    E 160d

    Licopene

    30

     

    Tranne ricoperture a base di zucchero di colore rosso per prodotti di confetteria a base di cioccolato

    E 160d

    Licopene

    200

     

    Solo ricoperture a base di zucchero di colore rosso per prodotti di confetteria a base di cioccolato

    E 173

    Alluminio

    quantum satis

     

    Solo ricopertura esterna di prodotti a base di zuccheri per la decorazione di prodotti di pasticceria

    E 174

    Argento

    quantum satis

     

    Solo decorazioni di prodotti di cioccolato

    E 175

    Oro

    quantum satis

     

    Solo decorazioni di prodotti di cioccolato

    E 200-203

    Acido sorbico - sorbati

    1 000

    (1) (2)

    Solo decorazioni (sciroppi per pancake, sciroppi aromatizzati per milkshake e gelati; prodotti analoghi)

    E 200-219

    Acido sorbico - sorbati; acido benzoico – benzoati; p-idrossibenzoati

    1 500

    (1) (2) (5)

     

    E 220-228

    Anidride solforosa – solfiti

    50

    (3)

    Solo prodotti della confetteria a base di sciroppo di glucosio (solo residui dallo sciroppo di glucosio)

    E 220-228

    Anidride solforosa - solfiti

    40

    (3)

    Solo decorazioni (sciroppi per pancakes, sciroppi aromatizzati per milkshake e gelati; prodotti analoghi)

    E 220-228

    Anidride solforosa - solfiti

    100

    (3)

    Solo ripieni a base di frutta per prodotti di pasticceria

    E 297

    Acido fumarico

    1 000

     
     

    E 297

    Acido fumarico

    2 500

     

    Solo ripieni e decorazioni per prodotti da forno fini

    E 338-452

    Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifosfati

    5 000

    (1) (4)

     

    E 338-452

    Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifosfati

    3 000

    (1) (4)

    Solo decorazioni (sciroppi per pancakes, sciroppi aromatizzati per milkshake e gelati; prodotti analoghi)

    E 355-357

    Acido adipico – adipati

    2 000

    (1)

    Solo ripieni e decorazioni per prodotti da forno fini

    E 392

    Estratti di rosmarino

    100

    (41) (46)

    Solo salse

    E 405

    Alginato di propan-1,2-diolo

    1 500

     
     

    E 405

    Alginato di propan-1,2-diolo

    5 000

     

    Solo ripieni, decorazioni e ricoperture per prodotti da forno fini e dessert

    E 416

    Gomma di karaya

    5 000

     

    Solo ripieni, decorazioni e ricoperture per prodotti da forno fini e dessert

    ▼M30

    E 423

    Gomma arabica modificata con acido ottenilsuccinico

    10 000

     
     

    ▼M2

    E 426

    Emicellulosa di soia

    10 000

     

    Solo prodotti dolciari a base di gelificanti, ad eccezione delle coppette di gelatina

    E 427

    Gomma cassia

    2 500

     

    Solo ripieni, decorazioni e ricoperture per prodotti da forno fini e dessert

    E 432-436

    Polisorbati

    1 000

    (1)

     

    E 442

    Fosfatidi d'ammonio

    10 000

     

    Solo prodotti della confetteria a base di cacao

    E 473-474

    Esteri di saccarosio degli acidi grassi - sucrogliceridi

    5 000

     
     

    E 475

    Esteri poligliceridi degli acidi grassi

    2 000

     
     

    E 476

    Poliricinoleato di poliglicerolo

    5 000

     

    Solo prodotti della confetteria a base di cacao

    E 477

    Esteri dell'1,2 propandiolo degli acidi grassi

    5 000

     
     

    E 477

    Esteri dell'1,2 propandiolo degli acidi grassi

    30 000

     

    Solo decorazioni montate per dessert, tranne la panna

    E 481-482

    Stearoil-2-lattilati

    5 000

    (1)

     

    E 491-495

    Esteri di sorbitano

    5 000

    (1)

     

    E 492

    Tristearato di sorbitano

    10 000

     

    Solo prodotti della confetteria a base di cacao

    ▼M7

    E 551-559

    Biossido di silicio – silicati

    quantum satis

     

    Solo trattamento superficiale

    Periodo di applicazione:

    fino al 31 gennaio 2014

    E 551-553

    Biossido di silicio – silicati

    quantum satis

     

    Solo trattamento superficiale

    Periodo di applicazione:

    dal 1o febbraio 2014

    ▼M2

    E 900

    Dimetilpolisilossano

    10

     
     

    E 901

    Cera d'api, bianca e gialla

    quantum satis

     

    Solo come agente di ricopertura

    E 902

    Cera di candelilla

    quantum satis

     

    Solo come agente di ricopertura

    E 903

    Cera di carnauba

    500

     

    Solo come agente di ricopertura

    E 903

    Cera di carnauba

    200

     

    Solo come agente di ricopertura per piccoli prodotti da forno fini rivestiti di cioccolato

    E 904

    Gommalacca

    quantum satis

     

    Solo come agente di ricopertura

    E 905

    Cera microcristallina

    quantum satis

     

    Solo trattamento superficiale

    E 907

    Poli-1-decene idrogenato

    2 000

     

    Solo come agente di ricopertura

    E 950

    Acesulfame K

    1 000

     

    Solo prodotti della confetteria a base di amido a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

    E 951

    Aspartame

    2 000

     

    Solo prodotti della confetteria a base di amido a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

    E 954

    Saccarina e i suoi sali di Na, K e Ca

    300

    (52)

    Solo prodotti della confetteria a base di amido a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

    E 955

    Sucralosio

    1 000

     

    Solo prodotti della confetteria a base di amido a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

    E 959

    Neoesperidina DC

    150

     

    Solo prodotti della confetteria a base di amido a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

    E 961

    Neotame

    65

     

    Solo prodotti della confetteria a base di amido a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

    E 961

    Neotame

    2

     

    Solo prodotti della confetteria a base di amido a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti, come esaltatori di sapidità

    E 962

    Sale di aspartame-acesulfame

    1 000

    (11)a (49) (50)

    Solo prodotti della confetteria a base di amido a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

    ▼M39

    E 969

    Advantame

    20

     

    Solo prodotti della confetteria a base di amido a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti

    ▼M2

    E 950

    Acesulfame K

    500

     

    Solo prodotti della confetteria senza zuccheri aggiunti

    E 951

    Aspartame

    1 000

     

    Solo prodotti della confetteria senza zuccheri aggiunti

    E 954

    Saccarina e i suoi sali di Na, K e Ca

    500

    (52)

    Solo prodotti della confetteria senza zuccheri aggiunti

    E 955

    Sucralosio

    1 000

     

    Solo prodotti della confetteria senza zuccheri aggiunti

    E 957

    Taumatina

    50

     

    Solo prodotti della confetteria senza zuccheri aggiunti

    E 959

    Neoesperidina DC

    100

     

    Solo prodotti della confetteria senza zuccheri aggiunti

    ▼M5

    E 960

    Glicosidi steviolici

    330

    (60)

    Solo prodotti della confetteria senza zuccheri aggiunti

    ▼M2

    E 961

    Neotame

    32

     

    Solo prodotti della confetteria senza zuccheri aggiunti

    E 962

    Sale di aspartame-acesulfame

    500

    (11)a (49) (50)

    Solo prodotti della confetteria senza zuccheri aggiunti

    ▼M39

    E 969

    Advantame

    10

     

    Solo prodotti della confetteria senza zuccheri aggiunti

    ▼M2

    E 950

    Acesulfame K

    500

     

    Solo prodotti a base di cacao o di frutta secca a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

    E 951

    Aspartame

    2 000

     

    Solo prodotti a base di cacao o di frutta secca a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

    E 954

    Saccarina e i suoi sali di Na, K e Ca

    500

    (52)

    Solo prodotti a base di cacao o di frutta secca a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

    E 955

    Sucralosio

    800

     

    Solo prodotti a base di cacao o di frutta secca a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

    E 957

    Taumatina

    50

     

    Solo prodotti a base di cacao o di frutta secca a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

    E 959

    Neoesperidina DC

    100

     

    Solo prodotti a base di cacao o di frutta secca a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

    ▼M5

    E 960

    Glicosidi steviolici

    270

    (60)

    Solo prodotti a base di cacao o di frutta essiccata a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti

    ▼M2

    E 961

    Neotame

    65

     

    Solo prodotti a base di cacao o di frutta secca a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

    E 962

    Sale di aspartame-acesulfame

    500

    (11)a (49) (50)

    Solo prodotti a base di cacao o di frutta secca a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

    ▼M39

    E 969

    Advantame

    20

     

    Solo prodotti a base di cacao o di frutta secca a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti

    ▼M2

    E 950

    Acesulfame K

    350

     

    Solo salse

    E 951

    Aspartame

    350

     

    Solo salse

    E 954

    Saccarina e i suoi sali di Na, K e Ca

    160

    (52)

    Solo salse

    E 955

    Sucralosio

    450

     

    Solo salse

    E 959

    Neoesperidina DC

    50

     

    Solo salse

    E 961

    Neotame

    12

     

    Solo salse

    E 961

    Neotame

    2

     

    Solo salse come esaltatore di sapidità

    E 962

    Sale di aspartame-acesulfame

    350

    (11)b (49) (50)

    Solo salse

    ▼M39

    E 969

    Advantame

    4

     

    Solo salse

    ▼M2

    (1)  Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione

    (2)  Il livello massimo è applicabile alla somma e i livelli sono espressi come acido libero

    (3)  I livelli massimi sono espressi come SO2 e si riferiscono alla quantità totale, disponibile da tutte le fonti; non è presa in considerazione la SO2 di tenore non superiore a 10 mg/kg o 10 mg/l

    (4)  Il livello massimo è espresso come P2O5

    (5)  E 214 – 219: p-idrossibenzoati (PHB), massimo 300 mg/kg

    (11)  I limiti sono espressi come a) equivalente di acesulfame K o b) equivalente di aspartame

    (41)  Espresso in base ai grassi

    (46)  Espresso come la somma di carnosolo e acido carnosico

    (49)  I livelli massimi d'impiego sono basati sui livelli massimi d'impiego delle componenti di aspartame (E 951) e acesulfame K (E 950)

    (50)  I livelli di E 951 ed E 950 non devono essere superati con l'uso del sale di aspartame-acesulfame, da solo o in combinazione con E 950 o E 951

    (52)  I livelli massimi d'impiego sono espressi in immidi libere

    ▼M6

    (25)  Le quantità di ciascuno dei coloranti E 122 e E 155 non possono essere superiori a 50 mg/kg o mg/l

    ▼M5

    (60)  Espressi in equivalenti steviolici

    ▼M6

    (61)  La quantità totale di E 104, E 110, E 124 e dei coloranti del gruppo III non deve superare il massimo previsto per il gruppo III.

    ▼M7

    (73)  Limite massimo per l'alluminio proveniente da tutti i pigmenti di alluminio 300 mg/kg. Ai fini dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 1333/2008, tale limite si applica a decorrere dal 1o febbraio 2013.

    ▼M2

    06

    Cereali e prodotti a base di cereali

    06.1

    Cereali interi, spezzati o in fiocchi

    E 220-228

    Anidride solforosa - solfiti

    30

    (3)

    Solo sago e orzo perlato

    E 553b

    Talco

    quantum satis

     

    Solo riso

    (3)  I livelli massimi sono espressi come SO2 e si riferiscono alla quantità totale, disponibile da tutte le fonti; non è presa in considerazione la SO2 di tenore non superiore a 10 mg/kg o 10 mg/l

    06.2

    Farina e altri prodotti della macinazione e amidi

    06.2.1

    Farine

    E 338-452

    Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifosfati

    2 500

    (1) (4)

     

    E 338-452

    Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifosfati

    20 000

    (1) (4)

    Solo farina autolievitante

    ▼M38

    E 450 (ix)

    Di-idrogenodifosfato di magnesio

    15 000

    (4)(81)

    Solo farina autolievitante

    ▼M2

    E 300

    Acido ascorbico

    quantum satis

     
     

    E 920

    L-cisteina

    quantum satis

     
     

    (1)  Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione

    (4)  Il livello massimo è espresso come P2O5

    ▼M38

    (81)  la quantità totale di fosfati non deve superare il livello massimo per E 338 - 452

    ▼M2

    06.2.2

    Amidi e fecole

    Gruppo I

    Additivi

     
     
     

    E 220-228

    Anidride solforosa - solfiti

    50

    (3)

    Tranne gli amidi per gli alimenti destinati ai lattanti, gli alimenti di proseguimento, gli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia

    (3)  I livelli massimi sono espressi come SO2 e si riferiscono alla quantità totale, disponibile da tutte le fonti; non è presa in considerazione la SO2 di tenore non superiore a 10 mg/kg o 10 mg/l

    06.3

    Cereali da colazione

    Gruppo I

    Additivi

     
     
     

    Gruppo II

    Coloranti quantum satis

    quantum satis

     

    Solo cereali da colazione, tranne cereali da colazione estrusi, soffiati e/o aromatizzati alla frutta

    Gruppo IV

    Polioli

    quantum satis

     

    Solo prodotti a base di cereali o cereali da colazione, a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

    E 120

    Cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio

    200

    (53)

    Solo cereali da colazione aromatizzati alla frutta

    E 150c

    Caramello ammoniacale

    quantum satis

     

    Solo cereali da colazione estrusi, soffiati e/o aromatizzati alla frutta

    E 160a

    Caroteni

    quantum satis

     

    Solo cereali da colazione estrusi, soffiati e/o aromatizzati alla frutta

    E 160b

    Annatto, bissina, norbissina

    25

     

    Solo cereali da colazione estrusi, soffiati e/o aromatizzati alla frutta

    E 160c

    Estratto di paprica, capsantina, capsorubina

    quantum satis

     

    Solo cereali da colazione estrusi, soffiati e/o aromatizzati alla frutta

    E 162

    Rosso di barbabietola, betanina

    200

    (53)

    Solo cereali da colazione aromatizzati alla frutta

    E 163

    Antociani

    200

    (53)

    Solo cereali da colazione aromatizzati alla frutta

    E 310-320

    Gallati, TBHQ e BHA

    200

    (1) (13)

    Solo cereali precotti

    E 338-452

    Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifosfati

    5 000

    (1) (4)

     

    E 475

    Esteri poligliceridi degli acidi grassi

    10 000

     

    Solo cereali da colazione tipo granola

    E 481-482

    Stearoil-2-lattilati

    5 000

    (1)

     

    E 950

    Acesulfame K

    1 200

     

    Solo cereali da colazione con un tenore di fibre superiore al 15 % e contenenti almeno il 20 % di crusca, a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

    E 951

    Aspartame

    1 000

     

    Solo cereali da colazione con un tenore di fibre superiore al 15 % e contenenti almeno il 20 % di crusca, a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

    E 954

    Saccarina e i suoi sali di Na, K e Ca

    100

    (52)

    Solo cereali da colazione con un tenore di fibre superiore al 15 % e contenenti almeno il 20 % di crusca, a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

    E 955

    Sucralosio

    400

     

    Solo cereali da colazione con un tenore di fibre superiore al 15 % e contenenti almeno il 20 % di crusca, a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

    E 959

    Neoesperidina DC

    50

     

    Solo cereali da colazione con un tenore di fibre superiore al 15 % e contenenti almeno il 20 % di crusca, a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

    ▼M5

    E 960

    Glicosidi steviolici

    330

    (60)

    Solo cereali da colazione con un tenore di fibre superiore al 15 % e contenenti almeno il 20 % di crusca, a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti

    ▼M2

    E 961

    Neotame

    32

     

    Solo cereali da colazione con un tenore di fibre superiore al 15 % e contenenti almeno il 20 % di crusca, a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

    E 962

    Sale di aspartame-acesulfame

    1 000

    (11)b (49) (50)

    Solo cereali da colazione con un tenore di fibre superiore al 15 % e contenenti almeno il 20 % di crusca, a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

    ▼M14

    E 964

    Sciroppo di poliglicitolo

    200 000

     

    Solo prodotti a base di cereali o cereali da colazione, a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti

    Periodo di applicazione:

    Dal 29 novembre 2012

    ▼M39

    E 969

    Advantame

    10

     

    Solo cereali da colazione con un tenore di fibre superiore al 15 % e contenenti almeno il 20 % di crusca, a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti

    ▼M2

    (1)  Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione

    (4)  Il livello massimo è espresso come P2O5

    (11)  I limiti sono espressi come a) equivalente di acesulfame K o b) equivalente di aspartame

    (13)  Limite massimo espresso in base ai grassi

    (49)  I livelli massimi d'impiego sono basati sui livelli massimi d'impiego delle componenti di aspartame (E 951) e acesulfame K (E 950)

    (50)  I livelli di E 951 ed E 950 non devono essere superati con l'uso del sale di aspartame-acesulfame, da solo o in combinazione con E 950 o E 951

    (52)  I livelli massimi d'impiego sono espressi in immidi libere

    (53)  E 120, E 162 ed E 163 possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione

    ▼M5

    (60)  Espressi in equivalenti steviolici

    ▼M2

    06.4

    Paste alimentari

    06.4.1

    Pasta fresca

    E 270

    Acido lattico

    quantum satis

     
     

    E 300

    Acido ascorbico

    quantum satis

     
     

    E 301

    Ascorbato di sodio

    quantum satis

     
     

    E 322

    Lecitine

    quantum satis

     
     

    E 330

    Acido citrico

    quantum satis

     
     

    E 334

    Acido tartarico [L(+)-]

    quantum satis

     
     

    E 471

    Mono- e digliceridi degli acidi grassi

    quantum satis

     
     

    E 575

    Gluconodeltalattone

    quantum satis

     
     

    06.4.2

    Pasta essiccata

    Gruppo I

    Additivi

     
     

    Solo pasta senza glutine e/o pasta per diete ipoproteiche, a norma della direttiva 2009/39/CE

    06.4.3

    Pasta fresca precotta

    E 270

    Acido lattico

    quantum satis

     
     

    E 300

    Acido ascorbico

    quantum satis

     
     

    E 301

    Ascorbato di sodio

    quantum satis

     
     

    E 322

    Lecitine

    quantum satis

     
     

    E 330

    Acido citrico

    quantum satis

     
     

    E 334

    Acido tartarico [L(+)-]

    quantum satis

     
     

    E 471

    Mono- e digliceridi degli acidi grassi

    quantum satis

     
     

    E 575

    Gluconodeltalattone

    quantum satis

     
     

    06.4.4

    Gnocchi di patate

    Gruppo I

    Additivi

     
     
     

    E 200-203

    Acido sorbico - sorbati

    1 000

    (1)

     

    06.4.5

    Ripieni di paste alimentari farcite (ravioli e prodotti analoghi)

    Gruppo I

    Additivi

     
     
     

    E 200-203

    Acido sorbico - sorbati

    1 000

    (1) (2)

     

    ▼M18

    E 392

    Estratti di rosmarino

    250

    (41) (46)

    Solo nelle farciture della pasta secca ripiena

    Periodo di applicazione:

    a decorrere dal 25 dicembre 2012

    ▼M2

    (1):  Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione

    (2):  Il livello massimo è applicabile alla somma e i livelli sono espressi come acido libero

    ▼M18

    (41):  Espresso in base ai grassi

    (46):  Espresso come la somma di carnosolo e acido carnosico

    ▼M2

    06.5

    Noodles

    Gruppo I

    Additivi

     
     
     

    Gruppo II

    Coloranti quantum satis

    quantum satis

     
     

    E 338-452

    Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifosfati

    2 000

    (1) (4)

     

    ▼M38

    E 450 (ix)

    Di-idrogenodifosfato di magnesio

    2 000

    (4)(81)

     

    ▼M2

    E 426

    Emicellulosa di soia

    10 000

     

    Solo noodles orientali preconfezionati pronti per il consumo destinati alla vendita al dettaglio

    (1)  Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione

    (4)  Il livello massimo è espresso come P2O5

    ▼M38

    (81)  la quantità totale di fosfati non deve superare il livello massimo per E 338 - 452

    ▼M2

    06.6

    Pastelle

    Gruppo I

    Additivi

     
     
     

    Gruppo II

    Coloranti quantum satis

    quantum satis

     
     

    Gruppo III

    Coloranti con limite massimo combinato

    500

     

    Solo pastelle di ricopertura

    ▼M6

    E 104

    Giallo di chinolina

    50

    (61)

     

    E 110

    Giallo tramonto FCF/giallo arancio S

    35

    (61)

     

    E 124

    Ponceau 4R, rosso cocciniglia A

    55

    (61)

     

    ▼M2

    E 160b

    Annatto, bissina, norbissina

    20

     

    Solo pastelle di ricopertura

    E 160d

    Licopene

    30

     

    Solo pastelle di ricopertura

    E 200-203

    Acido sorbico - sorbati

    2 000

    (1) (2)

     

    E 200-203

    Acido sorbico - sorbati

    2 000

    (1) (2)

     

    E 338-452

    Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifosfati

    12 000

    (1) (4)

     

    ▼M38

    E 450 (ix)

    Di-idrogenodifosfato di magnesio

    12 000

    (4)(81)

     

    ▼M2

    E 900

    Dimetilpolisilossano

    10

     
     

    (1)  Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione

    (2)  Il livello massimo è applicabile alla somma e i livelli sono espressi come acido libero

    (4)  Il livello massimo è espresso come P2O5

    ▼M6

    (61)  La quantità totale di E 104, E 110, E 124 e dei coloranti del gruppo III non deve superare il massimo previsto per il gruppo III.

    ▼M38

    (81)  la quantità totale di fosfati non deve superare il livello massimo per E 338 - 452

    ▼M2

    06.7

    Cereali precotti o trasformati

    Gruppo I

    Additivi

     
     
     

    Gruppo II

    Coloranti quantum satis

    quantum satis

     
     

    E 200-203

    Acido sorbico - sorbati

    200

    (1) (2)

    Solo polenta

    E 200-203

    Acido sorbico - sorbati

    2 000

    (1) (2)

    Solo semmelknödelteig

    E 310-320

    Gallati, TBHQ e BHA

    200

    (1)

    Solo cereali precotti

    E 426

    Emicellulosa di soia

    10 000

     

    Solo riso e prodotti a base di riso preconfezionati pronti per il consumo destinati alla vendita al dettaglio

    E 471

    Mono- e digliceridi degli acidi grassi

    quantum satis

     

    Solo riso a cottura rapida

    E 472a

    Esteri acetici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

    quantum satis

     

    Solo riso a cottura rapida

    E 481-482

    Stearoil-2-lattilati

    4 000

    (2)

    Solo riso a cottura rapida

    (1)  Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione

    (2)  Il livello massimo è applicabile alla somma e i livelli sono espressi come acido libero

    07

    Prodotti da forno

    07.1.

    Pane e panini

    Gruppo I

    Additivi

     
     

    Tranne i prodotti di cui alle categorie 7.1.1 e 7.1.2

    E 150a-d

    Caramelli

    quantum satis

     

    Solo pane al malto

    E 200-203

    Acido sorbico - sorbati

    2 000

    (1) (2)

    Solo pane a fette preconfezionato e pane di segale, parzialmente cotto, prodotti da forno preconfezionati destinati alla vendita al dettaglio e pane a ridotto apporto energetico destinato alla vendita al dettaglio

    E 280-283

    Acido propionico - propionati

    3 000

    (1) (6)

    Solo pane a fette preconfezionato e pane di segale

    E 280-283

    Acido propionico - propionati

    2 000

    (1) (6)

    Solo pane a ridotto apporto energetico, pane parzialmente cotto preconfezionato, panini e pitta preconfezionati, polsebrod preconfezionato, boller e dansk flutes

    E 280-283

    Acido propionico - propionati

    1 000

    (1) (6)

    Solo pane preconfezionato

    E 338-452

    Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifosfati

    20 000

    (1) (4)

    Solo soda bread

    ▼M38

    E 450 (ix)

    Di-idrogenodifosfato di magnesio

    15 000

    (4)(81)

    Solo impasto per pizza (congelato o refrigerato) e «tortilla»

    ▼M2

    E 481-482

    Stearoil-2-lattilati

    3 000

    (1)

    Tranne i prodotti di cui alle categorie 7.1.1 e 7.1.2

    E 483

    Tartrato di stearile

    4 000

     

    Tranne i prodotti di cui alle categorie 7.1.1 e 7.1.2

    (1)  Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione

    (2)  Il livello massimo è applicabile alla somma e i livelli sono espressi come acido libero

    (4)  Il livello massimo è espresso come P2O5

    (6)  L'acido propionico e i suoi sali possono essere presenti in alcuni prodotti fermentati ottenuti con processo di fermentazione secondo una buona prassi di fabbricazione

    07.1.1

    Pane preparato unicamente con i seguenti ingredienti: farina di frumento, acqua, lievito di birra o lievito, sale

    E 260

    Acido acetico

    quantum satis

     
     

    ▼M20

    E 261

    Acetati di potassio

    quantum satis

     

    Periodo di applicazione:

    dal 6 febbraio 2013

    ▼M2

    E 262

    Acetati di sodio

    quantum satis

     
     

    E 263

    Acetato di calcio

    quantum satis

     
     

    E 270

    Acido lattico

    quantum satis

     
     

    E 300

    Acido ascorbico

    quantum satis

     
     

    E 301

    Ascorbato di sodio

    quantum satis

     
     

    E 302

    Ascorbato di calcio

    quantum satis

     
     

    E 304

    Esteri dell'acido ascorbico con acidi grassi

    quantum satis

     
     

    E 322

    Lecitine

    quantum satis

     
     

    E 325

    Lattato di sodio

    quantum satis

     
     

    E 326

    Lattato di potassio

    quantum satis

     
     

    E 327

    Lattato di calcio

    quantum satis

     
     

    E 471

    Mono- e digliceridi degli acidi grassi

    quantum satis

     
     

    E 472a

    Esteri acetici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

    quantum satis

     
     

    E 472d

    Esteri tartarici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

    quantum satis

     
     

    E 472e

    Esteri mono- e diacetiltartarici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

    quantum satis

     
     

    E 472f

    Esteri misti acetici-tartarici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

    quantum satis

     
     

    07.1.2

    Pain courant français; friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek

    E 260

    Acido acetico

    quantum satis

     
     

    ▼M20

    E 261

    Acetati di potassio

    quantum satis

     

    Solo Friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek

    Periodo di applicazione:

    dal 6 febbraio 2013

    ▼M2

    E 262

    Acetati di sodio

    quantum satis

     

    Solo friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek

    E 263

    Acetato di calcio

    quantum satis

     

    Solo friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek

    E 270

    Acido lattico

    quantum satis

     

    Solo friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek

    E 300

    Acido ascorbico

    quantum satis

     
     

    E 301

    Ascorbato di sodio

    quantum satis

     

    Solo friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek

    E 302

    Ascorbato di calcio

    quantum satis

     

    Solo friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek

    E 304

    Esteri dell'acido ascorbico con acidi grassi

    quantum satis

     

    Solo friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek

    E 322

    Lecitine

    quantum satis

     
     

    E 325

    Lattato di sodio

    quantum satis

     

    Solo friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek

    E 326

    Lattato di potassio

    quantum satis

     

    Solo friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek

    E 327

    Lattato di calcio

    quantum satis

     

    Solo friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek

    E 471

    Mono- e digliceridi degli acidi grassi

    quantum satis

     
     

    07.2

    Prodotti da forno fini

    Gruppo I

    Additivi

     
     
     

    Gruppo II

    Coloranti quantum satis

    quantum satis

     
     

    ▼M7

    Gruppo III

    Coloranti con limite massimo combinato

    200

    (25)

    Periodo di applicazione:

    fino al 31 luglio 2014

    Gruppo III

    Coloranti con limite massimo combinato

    200

    (25) (76)

    Periodo di applicazione:

    dal 1o agosto 2014

    ▼M2

    Gruppo IV

    Polioli

    quantum satis

     

    Solo prodotti a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

    E 160b

    Annatto, bissina, norbissina

    10

     
     

    E 160d

    Licopene

    25

     
     

    E 200 - 203

    Acido sorbico - sorbati

    2 000

    (1) (2)

    Solo con un'attività dell'acqua superiore a 0,65

    E 220 - 228

    Anidride solforosa - solfiti

    50

     

    Solo biscotti secchi

    E 280-283

    Acido propionico - propionati

    2 000

    (1) (6)

    Solo prodotti da forno fini preconfezionati (inclusi i prodotti di pasticceria) con un'attività dell'acqua superiore a 0,65

    E 310 - 320

    Gallati, TBHQ e BHA

    200

    (1)

    Solo preparati per torte

    E 338-452

    Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifosfati

    20 000

    (1) (4)

     

    ▼M38

    E 450 (ix)

    Di-idrogenodifosfato di magnesio

    15 000

    (4)(81)

     

    ▼M2

    E 392

    Estratti di rosmarino

    200

    (41) (46)

     

    E 405

    Alginato di propan-1,2-diolo

    2 000

     
     

    E 426

    Emicellulosa di soia

    10 000

     

    Solo prodotti da forno fini preconfezionati destinati alla vendita al dettaglio

    E 432 - 436

    Polisorbati

    3 000

    (1)

     

    E 473 - 474

    Esteri di saccarosio degli acidi grassi - sucrogliceridi

    10 000

    (1)

     

    E 475

    Esteri poligliceridi degli acidi grassi

    10 000

     
     

    E 477

    Esteri dell'1,2 propandiolo degli acidi grassi

    5 000

     
     

    E 481-482

    Stearoil-2-lattilati

    5 000

    (1)

     

    E 483

    Tartrato di stearile

    4 000

     
     

    E 491-495

    Esteri di sorbitano

    10 000

    (1)

     

    ▼M7

    E 541

    Fosfato acido di sodio e alluminio

    1 000

    (38)

    Solo scones e pandispagna

    Periodo di applicazione:

    fino al 31 gennaio 2014

    E 541

    Fosfato acido di sodio e alluminio

    400

    (38)

    Solo dolci di pandispagna con parti colorate contrastanti unite con confettura o gelatina e avvolte in una pasta zuccherata aromatizzata (il limite massimo si applica solo alla parte del dolce costituita di pandispagna)

    Periodo di applicazione:

    dal 1o febbraio 2014

    ▼M2

    E 901

    Cera d'api, bianca e gialla

    quantum satis

     

    Solo come agente di ricopertura per piccoli prodotti da forno fini rivestiti di cioccolato

    E 902

    Cera di candelilla

    quantum satis

     

    Solo come agente di ricopertura per piccoli prodotti da forno fini rivestiti di cioccolato

    E 903

    Cera di carnauba

    200

     

    Solo come agente di ricopertura per piccoli prodotti da forno fini rivestiti di cioccolato

    E 904

    Gommalacca

    quantum satis

     

    Solo come agente di ricopertura per piccoli prodotti da forno fini rivestiti di cioccolato

    E 950

    Acesulfame K

    2 000

     

    Solo coni e cialde senza zuccheri aggiunti per gelati

    E 954

    Saccarina e i suoi sali di Na, K e Ca

    800

    (52)

    Solo coni e cialde senza zuccheri aggiunti per gelati

    E 955

    Sucralosio

    800

     

    Solo coni e cialde senza zuccheri aggiunti per gelati

    E 959

    Neoesperidina DC

    50

     

    Solo coni e cialde senza zuccheri aggiunti per gelati

    E 961

    Neotame

    60

     

    Solo coni e cialde senza zuccheri aggiunti per gelati

    E 950

    Acesulfame K

    2 000

     

    Solo essoblaten - carta di riso commestibile

    E 951

    Aspartame

    1 000

     

    Solo essoblaten - carta di riso commestibile

    E 954

    Saccarina e i suoi sali di Na, K e Ca

    800

    (52)

    Solo essoblaten - carta di riso commestibile

    E 955

    Sucralosio

    800

     

    Solo essoblaten - carta di riso commestibile

    ▼M5

    E 960

    Glicosidi steviolici

    330

    (60)

    Solo essoblaten — carta di riso commestibile

    ▼M2

    E 961

    Neotame

    60

     

    Solo essoblaten - carta di riso commestibile

    E 962

    Sale di aspartame-acesulfame

    1 000

    (11)b (49) (50)

    Solo essoblaten - carta di riso commestibile

    ▼M39

    E 969

    Advantame

    10

     

    Solo essoblaten — carta di riso commestibile

    ▼M2

    E 950

    Acesulfame K

    1 000

     

    Solo prodotti da forno fini per speciali usi nutrizionali

    E 951

    Aspartame

    1 700

     

    Solo prodotti da forno fini per speciali usi nutrizionali

    E 952

    Acido ciclamico e i suoi sali di Na e Ca

    1 600

    (51)

    Solo prodotti da forno fini per speciali usi nutrizionali

    E 954

    Saccarina e i suoi sali di Na, K e Ca

    170

    (52)

    Solo prodotti da forno fini per speciali usi nutrizionali

    E 955

    Sucralosio

    700

     

    Solo prodotti da forno fini per speciali usi nutrizionali

    E 959

    Neoesperidina DC

    150

     

    Solo prodotti da forno fini per speciali usi nutrizionali

    E 961

    Neotame

    55

     

    Solo prodotti da forno fini per speciali usi nutrizionali

    E 962

    Sale di aspartame-acesulfame

    1 000

    (11)a (49) (50)

    Solo prodotti da forno fini per speciali usi nutrizionali

    ▼M14

    E 964

    Sciroppo di poliglicitolo

    300 000

     

    Solo prodotti a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti

    Periodo di applicazione:

    Dal 29 novembre 2012

    ▼M39

    E 969

    Advantame

    17

     

    Solo prodotti da forno fini per speciali usi nutrizionali

    ▼M2

    (1)  Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione

    (2)  Il livello massimo è applicabile alla somma e i livelli sono espressi come acido libero

    (4)  Il livello massimo è espresso come P2O5

    (6)  L'acido propionico e i suoi sali possono essere presenti in alcuni prodotti fermentati ottenuti con processo di fermentazione secondo una buona prassi di fabbricazione

    (11)  I limiti sono espressi come a) equivalente di acesulfame K o b) equivalente di aspartame

    (41)  Espresso in base ai grassi

    (49)  I livelli massimi d'impiego sono basati sui livelli massimi d'impiego delle componenti di aspartame (E 951) e acesulfame K (E 950)

    (50)  I livelli di E 951 ed E 950 non devono essere superati con l'uso del sale di aspartame-acesulfame, da solo o in combinazione con E 950 o E 951

    (51)  I livelli massimi d'impiego sono espressi in acido libero

    (52)  I livelli massimi d'impiego sono espressi in immidi libere

    ▼M6

    (25)  Le quantità di ciascuno dei coloranti E 122 e E 155 non possono essere superiori a 50 mg/kg o mg/l

    ▼M2

    (38)  Espresso come alluminio

    (46)  Espresso come la somma di carnosolo e acido carnosico

    ▼M5

    (60)  Espressi in equivalenti steviolici

    ▼M7

    (76)  Limite massimo per l'alluminio proveniente dai pigmenti di alluminio di E 120 Cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio 5 mg/kg. Non possono essere utilizzati altri pigmenti di alluminio. Ai fini dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1333/2008, tale limite si applica a decorrere dal 1o febbraio 2013.

    ▼M38

    (81)  la quantità totale di fosfati non deve superare il livello massimo per E 338 - 452

    ▼M2

    08

    Carne

    ▼M42 —————

    ▼M42

    08.1

    Carni fresche, escluse le preparazioni di carni quali definite dal regolamento (CE) n. 853/2004

    ▼M2

    E 129

    Rosso allura AC

    quantum satis

     

    Solo ai fini del bollo sanitario

    E 133

    Blu brillante FCF

    quantum satis

     

    Solo ai fini del bollo sanitario

    E 155

    Bruno HT

    quantum satis

     

    Solo ai fini del bollo sanitario

    ▼M42

    08.2

    Preparazioni di carni, quali definite dal regolamento (CE) n. 853/2004

    ▼M42

    E 100

    Curcumina

    20

     

    solo prodotti di tipo merguez, salsicha fresca, mici, butifarra fresca, longaniza fresca e chorizo fresco

    ▼M42

    E 120

    Cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio

    100

     

    Solo breakfast sausages con un contenuto di cereali non inferiore al 6 %, burger meat con un contenuto di ortaggi e/o cereali non inferiore al 4 % mischiati all'interno della carne (in tali prodotti la carne è macinata in modo da mischiare completamente il tessuto muscolare e quello adiposo, così da ottenere un'emulsione di fibre e grasso che conferisce ai prodotti il loro particolare aspetto), prodotti di tipo merguez, salsicha fresca, mici, butifarra fresca, longaniza fresca, chorizo fresco, cevapcici e pljeskavice

    ▼M2

    E 129

    Rosso allura AC

    25

     

    Solo breakfast sausages con un contenuto di cereali non inferiore al 6 % e burger meat con un contenuto di ortaggi e/o cereali non inferiore al 4 % mischiati all'interno della carne; in tali prodotti la carne è macinata in modo da mischiare completamente il tessuto muscolare e quello adiposo, così da ottenere un'emulsione di fibre e grasso che conferisce ai prodotti il loro particolare aspetto

    ▼M42

    E 150a-d

    Caramelli

    quantum satis

     

    Solo breakfast sausages con un contenuto di cereali non inferiore al 6 %, burger meat con un contenuto di ortaggi e/o cereali non inferiore al 4 % mischiati all'interno della carne (in tali prodotti la carne è macinata in modo da mischiare completamente il tessuto muscolare e quello adiposo, così da ottenere un'emulsione di fibre e grasso che conferisce ai prodotti il loro particolare aspetto), prodotti di tipo merguez, salsicha fresca, mici, butifarra fresca, longaniza fresca echorizo fresco

    ▼M42

    E 160c

    Estratto di paprica

    10

     

    solo prodotti di tipo merguez, salsicha fresca, butifarra fresca, longaniza fresca, chorizo fresco, bifteki, soutzoukakiekebap

    E 162

    Rosso di barbabietola

    quantum satis

     

    solo prodotti di tipo merguez, salsicha fresca,butifarra fresca, longaniza fresca echorizo fresco

    ▼M2

    E 220 - 228

    Anidride solforosa - solfiti

    450

    (1) (3)

    Solo breakfast sausages; burger meat con un contenuto di ortaggi e/o cereali non inferiore al 4 % mischiato all'interno della carne

    E 220 - 228

    Anidride solforosa - solfiti

    450

    (1) (3)

    Solo salsicha fresca, longaniza fresca, butifarra fresca

    ▼M42

    E 249-250

    Nitriti

    150

    (7) (7')

    Solo lomo de cerdo adobado, pincho moruno, careta de cerdo adobada, costilla de cerdo adobada, Kasseler, Bräte, Surfleisch, toorvorst, šašlõkk, ahjupraad, kiełbasa surowa biała, kiełbasa surowa metkaetatar wołowy (danie tatarskie)

    E 260

    Acido acetico

    quantum satis

     

    Solo preparazioni preconfezionate di carne fresca macinata e preparazioni di carni cui sono stati aggiunti altri ingredienti diversi da additivi o sale

    ▼M42

    E 261

    Acetato di potassio

    quantum satis

     

    Solo preparazioni preconfezionate di carne fresca macinata e preparazioni di carni cui sono stati aggiunti altri ingredienti diversi da additivi o sale

    E 262

    Acetati di sodio

    quantum satis

     

    Solo preparazioni preconfezionate di carne fresca macinata e preparazioni di carni cui sono stati aggiunti altri ingredienti diversi da additivi o sale

    ▼M42

    E 263

    Acetato di calcio

    quantum satis

     

    Solo preparazioni preconfezionate di carne fresca macinata e preparazioni di carni cui sono stati aggiunti altri ingredienti diversi da additivi o sale

    E 270

    Acido lattico

    quantum satis

     

    Solo preparazioni preconfezionate di carne fresca macinata e preparazioni di carni cui sono stati aggiunti altri ingredienti diversi da additivi o sale

    ▼M42

    E 300

    Acido ascorbico

    quantum satis

     

    Solo gehakt, preparazioni preconfezionate di carne fresca macinata e preparazioni di carni cui sono stati aggiunti altri ingredienti diversi da additivi o sale

    E 301

    Ascorbato di sodio

    quantum satis

     

    Solo gehakt, preparazioni preconfezionate di carne fresca macinata e preparazioni di carni cui sono stati aggiunti altri ingredienti diversi da additivi o sale

    E 302

    Ascorbato di calcio

    quantum satis

     

    Solo gehakt, preparazioni preconfezionate di carne fresca macinata e preparazioni di carni cui sono stati aggiunti altri ingredienti diversi da additivi o sale

    E 325

    Lattato di sodio

    quantum satis

     

    Solo preparazioni preconfezionate di carne fresca macinata e preparazioni di carni cui sono stati aggiunti altri ingredienti diversi da additivi o sale

    E 326

    Lattato di potassio

    quantum satis

     

    Solo preparazioni preconfezionate di carne fresca macinata e preparazioni di carni cui sono stati aggiunti altri ingredienti diversi da additivi o sale

    ▼M42

    E 327

    Lattato di calcio

    quantum satis

     

    Solo preparazioni preconfezionate di carne fresca macinata e preparazioni di carni cui sono stati aggiunti altri ingredienti diversi da additivi o sale

    ▼M42

    E 330

    Acido citrico

    quantum satis

     

    Solo gehakt, preparazioni preconfezionate di carne fresca macinata e preparazioni di carni cui sono stati aggiunti altri ingredienti diversi da additivi o sale

    E 331

    Citrati di sodio

    quantum satis

     

    Solo gehakt, preparazioni preconfezionate di carne fresca macinata e preparazioni di carni cui sono stati aggiunti altri ingredienti diversi da additivi o sale

    E 332

    Citrati di potassio

    quantum satis

     

    Solo gehakt, preparazioni preconfezionate di carne fresca macinata e preparazioni di carni cui sono stati aggiunti altri ingredienti diversi da additivi o sale

    E 333

    Citrati di calcio

    quantum satis

     

    Solo gehakt, preparazioni preconfezionate di carne fresca macinata e preparazioni di carni cui sono stati aggiunti altri ingredienti diversi da additivi o sale

    E 338-452

    Acido fosforico — fosfati — di- tri- e polifosfati

    5 000

    (1) (4)

    Solo breakfast sausages: in tali prodotti la carne è macinata in modo da mischiare completamente il tessuto muscolare e quello adiposo, così da ottenere un'emulsione di fibre e grasso che conferisce ai prodotti il loro particolare aspetto; prosciutto di Natale finlandese salato, burger meat con un contenuto minimo di ortaggi e/o cereali del 4 % mischiati all'interno della carne, Kasseler, Bräte, Surfleisch, toorvorst, šašlõkk eahjupraad

    ▼M42

    E 401

    Alginato di sodio

    quantum satis

     

    Solo preparazioni sottoposte a iniezioni di ingredienti; preparazioni di carni composte da tagli di carne sottoposti a trattamenti diversi (macinati, affettati o trasformati) e uniti insieme. Tranne bifteki, soutzoukaki, kebap, gyros e souvlaki

    E 402

    Alginato di potassio

    quantum satis

     

    Solo preparazioni sottoposte a iniezioni di ingredienti; preparazioni di carni composte da tagli di carne sottoposti a trattamenti diversi (macinati, affettati o trasformati) e uniti insieme. Tranne bifteki, soutzoukaki, kebap, gyros e souvlaki

    E 403

    Alginato d'ammonio

    quantum satis

     

    Solo preparazioni sottoposte a iniezioni di ingredienti; preparazioni di carni composte da tagli di carne sottoposti a trattamenti diversi (macinati, affettati o trasformati) e uniti insieme. Tranne bifteki, soutzoukaki, kebap, gyros e souvlaki

    E 404

    Alginato di calcio

    quantum satis

     

    Solo preparazioni sottoposte a iniezioni di ingredienti; preparazioni di carni composte da tagli di carne sottoposti a trattamenti diversi (macinati, affettati o trasformati) e uniti insieme. Tranne bifteki, soutzoukaki, kebap, gyros e souvlaki

    E 407

    Carragenina

    quantum satis

     

    Solo preparazioni sottoposte a iniezioni di ingredienti; preparazioni di carni composte da tagli di carne sottoposti a trattamenti diversi (macinati, affettati o trasformati) e uniti insieme. Tranne bifteki, soutzoukaki, kebap, gyros e souvlaki

    E 407a

    Alghe eucheuma trasformate

    quantum satis

     

    Solo preparazioni sottoposte a iniezioni di ingredienti; preparazioni di carni composte da tagli di carne sottoposti a trattamenti diversi (macinati, affettati o trasformati) e uniti insieme. Tranne bifteki, soutzoukaki, kebap, gyros e souvlaki

    E 410

    Farina di semi di carrube

    quantum satis

     

    Solo preparazioni sottoposte a iniezioni di ingredienti; preparazioni di carni composte da tagli di carne sottoposti a trattamenti diversi (macinati, affettati o trasformati) e uniti insieme. Tranne bifteki, soutzoukaki, kebap, gyros e souvlaki

    E 412

    Gomma di guar

    quantum satis

     

    Solo preparazioni sottoposte a iniezioni di ingredienti; preparazioni di carni composte da tagli di carne sottoposti a trattamenti diversi (macinati, affettati o trasformati) e uniti insieme. Tranne bifteki, soutzoukaki, kebap, gyros e souvlaki

    E 413

    Gomma adragante

    quantum satis

     

    Solo preparazioni sottoposte a iniezioni di ingredienti; preparazioni di carni composte da tagli di carne sottoposti a trattamenti diversi (macinati, affettati o trasformati) e uniti insieme. Tranne bifteki, soutzoukaki, kebap, gyrose souvlaki

    E 415

    Gomma di xanthan

    quantum satis

     

    Solo preparazioni sottoposte a iniezioni di ingredienti; preparazioni di carni composte da tagli di carne sottoposti a trattamenti diversi (macinati, affettati o trasformati) e uniti insieme. Tranne bifteki, soutzoukaki, kebap, gyros e souvlaki

    E 500

    Carbonati di sodio

    quantum satis

     

    Solo preparazioni di carni di pollame, mici, bifteki, soutzoukaki, kebap, seftalia, ćevapčićiepljeskavice

    ▼M2

    E 553b

    Talco

    quantum satis

     

    Insaccati (solo trattamento in superficie)

    ▼M42

    E 1414

    Fosfato di diamido acetilato

    quantum satis

     

    Solo preparazioni sottoposte a iniezioni di ingredienti; preparazioni di carni composte da tagli di carne sottoposti a trattamenti diversi (macinati, affettati o trasformati) e uniti insieme, gyros, souvlaki, bifteki, soutzoukaki, kebapeseftalia

    E 1442

    Fosfato di diamido idrossipropilato

    quantum satis

     

    Solo preparazioni sottoposte a iniezioni di ingredienti; preparazioni di carni composte da tagli di carne sottoposti a trattamenti diversi (macinati, affettati o trasformati) e uniti insieme, gyros, souvlaki, bifteki, soutzoukaki, kebapeseftalia

    ▼M2

    (1)  Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione

    (3)  I livelli massimi sono espressi come SO2 e si riferiscono alla quantità totale, disponibile da tutte le fonti; non è presa in considerazione la SO2 di tenore non superiore a 10 mg/kg o 10 mg/l

    (4)  Il livello massimo è espresso come P2O5

    ▼M42

    (7):  Dose massima che può essere aggiunta durante la fabbricazione

    (7):  La dose massima è espressa in termini di nitrito di sodio

    ▼M42

    08.3

    Prodotti a base di carne

    08.3.1

    Prodotti a base di carne non sottoposti –a trattamento termico

    ▼M2

    Gruppo I

    Additivi

     
     
     

    E 100

    Curcumina

    20

     

    Solo salsicce

    E 100

    Curcumina

    quantum satis

     

    Solo pasturmas

    E 101

    Riboflavine

    quantum satis

     

    Solo pasturmas

    ▼M6

    E 110

    Giallo tramonto FCF/giallo arancio S

    15

     

    Soltanto sobrasada

    ▼M7

    E 120

    Cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio

    100

     

    Solo salsicce

    Periodo di applicazione:

    fino al 31 luglio 2014

    E 120

    Cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio

    100

    (66)

    Solo salsicce

    Periodo di applicazione:

    dal 1o agosto 2014

    ▼M2

    E 120

    Cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio

    200

     

    Solo chorizo/salchichon

    ▼M7

    E 120

    Cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio

    quantum satis

     

    Solo pasturmas

    Periodo di applicazione:

    fino al 31 luglio 2014

    E 120

    Cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio

    quantum satis

    (66)

    Solo pasturmas

    Periodo di applicazione:

    dal 1o agosto 2014

    ▼M6

    E 124

    Ponceau 4R, rosso cocciniglia A

    50

     

    Soltanto chorizo/salchichon

    ▼M6 —————

    ▼M2

    E 150a-d

    Caramelli

    quantum satis

     

    Solo salsicce

    E 160a

    Caroteni

    20

     

    Solo salsicce

    E 160c

    Estratto di paprica, capsantina, capsorubina

    10

     

    Solo salsicce

    E 162

    Rosso di barbabietola, betanina

    quantum satis

     

    Solo salsicce

    E 200 - 219

    Acido sorbico - sorbati; acido benzoico – benzoati; p-idrossibenzoati

    quantum satis

    (1) (2)

    Solo trattamento superficiale di prodotti a base di carne essiccata

    E 235

    Natamicina

    1

    (8)

    Insaccati (solo trattamento in superficie) salati a secco

    E 249-250

    Nitriti

    150

    (7)

     

    E 251-252

    Nitrati

    150

    (7)

     

    E 315

    Acido eritorbico

    500

     

    Solo prodotti a base di carne ottenuti mediante salatura e conserve di carne

    E 316

    Eritorbato di sodio

    500

     

    Solo prodotti a base di carne ottenuti mediante salatura e conserve di carne

    E 310 - 320

    Gallati, TBHQ e BHA

    200

    (1) (13)

    Solo carne disidratata

    E 315

    Acido eritorbico

    500

    (9)

    Solo prodotti salati e conserve

    E 316

    Eritorbato di sodio

    500

    (9)

    Solo prodotti salati e conserve

    E 338-452

    Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifosfati

    5 000

    (1) (4)

     

    E 392

    Estratti di rosmarino

    100

    (46)

    Solo salsicce essiccate

    ▼M26

    E 392

    Estratti di rosmarino

    15

    (46)

    Solo carne con un contenuto di materia grassa non superiore al 10 %, escluse le salsicce essiccate

    E 392

    Estratti di rosmarino

    150

    (41) (46)

    Solo carne con un contenuto di materia grassa superiore al 10 %, escluse le salsicce essiccate

    ▼M2

    E 392

    Estratti di rosmarino

    150

    (46)

    Solo carne disidratata

    E 553b

    Talco

    quantum satis

     

    Insaccati (solo trattamento in superficie)

    E 959

    Neoesperidina DC

    5

     

    Solo come esaltatore di sapidità

    (1)  Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione

    (2)  Il livello massimo è applicabile alla somma e i livelli sono espressi come acido libero

    (4)  Il livello massimo è espresso come P2O5

    (7)  Dose massima che può essere aggiunta durante la fabbricazione

    (8)  mg/dm2 nella superficie (non presente a una profondità di 5 mm)

    (9)  E 315 ed E 316 sono autorizzati singolarmente o in combinazione, il livello massimo è espresso come acido eritorbico

    (13)  Limite massimo espresso in base ai grassi

    (41)  Espresso in base ai grassi

    (46)  Espresso come la somma di carnosolo e acido carnosico

    ▼M7

    (66)  Limite massimo per l'alluminio proveniente dai pigmenti di alluminio di E 120 Cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio 1,5 mg/kg. Ai fini dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1333/2008, tale limite si applica a decorrere dal 1o febbraio 2013.

    ▼M42

    08.3.2

    Prodotti a base di carne sottoposti –a trattamento termico

    ▼M2

    Gruppo I

    Additivi

     
     

    Tranne foie gras, foie gras entier, blocs de foie gras, libamáj, libamáj egészben, libamáj tömbben

    E 100

    Curcumina

    20

     

    Solo salsicce, paté e terrine

    ▼M7

    E 120

    Cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio

    100

     

    Solo salsicce, paté e terrine

    Periodo di applicazione:

    fino al 31 luglio 2014

    E 120

    Cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio

    100

    (66)

    Solo salsicce, paté e terrine

    Periodo di applicazione:

    dal 1o agosto 2014

    ▼M2

    E 129

    Rosso allura AC

    25

     

    Solo luncheon meat

    E 150a-d

    Caramelli

    quantum satis

     

    Solo salsicce, paté e terrine

    E 160a

    Caroteni

    20

     

    Solo salsicce, paté e terrine

    E 160c

    Estratto di paprica, capsantina, capsorubina

    10

     

    Solo salsicce, paté e terrine

    E 162

    Rosso di barbabietola, betanina

    quantum satis

     

    Solo salsicce, paté e terrine

    E 200-203; 214-219

    Acido sorbico - sorbati; p-idrossibenzoati

    1 000

    (1) (2)

    Solo pâté

    E 200-203

    Acido sorbico - sorbati

    1 000

    (1) (2)

    Solo aspic

    ▼M23

    E 200-219

    Acido sorbico – sorbati, acido benzoico – benzoati;

    p-idrossibenzoati

    quantum satis

    (1) (2)

    Solo trattamento superficiale di prodotti a base di carne essiccata

    ▼M2

    E 210-213

    Acido benzoico - benzoati

    500

    (1) (2)

    Solo aspic

    ▼M23

    E 235

    Natamicina

    1

    (8)

    Insaccati (solo trattamento in superficie) salati a secco

    ▼M41

    E 243

    Etil lauroil arginato

    160

     

    Eccetto salsicce emulsionate, salsicce affumicate e pasta di fegato

    ▼M2

    E 249-250

    Nitriti

    150

    (7) (59)

    Tranne prodotti a base di carne sterilizzati (Fo > 3.00)

    E 249-250

    Nitriti

    100

    (7) (58) (59)

    Solo prodotti a base di carne sterilizzati (Fo > 3.00)

    E 300

    Acido ascorbico

    quantum satis

     

    Solo foie gras, foie gras entier, blocs de foie gras, libamáj, libamáj egészben, libamáj tömbben

    E 301

    Ascorbato di sodio

    quantum satis

     

    Solo foie gras, foie gras entier, blocs de foie gras, libamáj, libamáj egészben, libamáj tömbben

    E 315

    Acido eritorbico

    500

    (9)

    Solo prodotti a base di carne salati e conserve di carne

    E 316

    Eritorbato di sodio

    500

    (9)

    Solo prodotti a base di carne salati e conserve di carne

    E 338 - 452

    Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifosfati

    5 000

    (1) (4)

    Prodotti diversi da foie gras, foie gras entier, blocs de foie gras, libamáj, libamáj egészben, libamáj tömbben

    E 385

    Etilendiamminatetracetato di calcio disodico (EDTA di calcio disodico)

    250

     

    Solo libamáj, libamáj egészben, libamáj tömbben

    ▼M26

    E 392

    Estratti di rosmarino

    15

    (46)

    Solo carne con un contenuto di materia grassa non superiore al 10 %, escluse le salsicce essiccate

    E 392

    Estratti di rosmarino

    150

    (41) (46)

    Solo carne con un contenuto di materia grassa superiore al 10 %, escluse le salsicce essiccate

    ▼M2

    E 392

    Estratti di rosmarino

    100

    (46)

    Solo salsicce essiccate

    E 392

    Estratti di rosmarino

    150

    (46)

    Solo carne disidratata

    E 427

    Gomma cassia

    1 500

     
     

    E 473-474

    Esteri di saccarosio degli acidi grassi - sucrogliceridi

    5 000

    (1), (41)

    Prodotti diversi da foie gras, foie gras entier, blocs de foie gras, libamáj, libamáj egészben, libamáj tömbben

    E 481-482

    Stearoil-2-lattilati

    4 000

    (1)

    Solo prodotti a base di carne macinata e a cubetti in scatola

    E 553b

    Talco

    quantum satis

     

    Insaccati (solo trattamento in superficie)

    E 959

    Neoesperidina DC

    5

     

    Solo come esaltatore di sapidità, tranne foie gras, foie gras entier, blocs de foie gras, libamáj, libamáj egészben, libamáj tömbben

    (1)  Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione

    (2)  Il livello massimo è applicabile alla somma e i livelli sono espressi come acido libero

    (4)  Il livello massimo è espresso come P2O5

    (7):  Dose massima che può essere aggiunta durante la fabbricazione

    ▼M23

    (8):  mg/dm2 nella superficie (non presente a una profondità di 5 mm)

    ▼M2

    (9)  E 315 ed E 316 sono autorizzati singolarmente o in combinazione, il livello massimo è espresso come acido eritorbico

    (41)  Espresso in base ai grassi

    (46)  Espresso come la somma di carnosolo e acido carnosico

    (58)  Il valore Fo 3 è equivalente a tre minuti di trattamento termico a 121 °C (riduzione della carica batterica di un miliardo di spore per ogni 1 000 scatole ad una spora in un migliaio di scatole)

    (59)  I nitrati possono essere presenti in taluni prodotti a base di carne trattati termicamente a seguito della naturale conversione dei nitriti in nitrati in ambiente a bassa acidità

    ▼M7

    (66)  Limite massimo per l'alluminio proveniente dai pigmenti di alluminio di E 120 Cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio 1,5 mg/kg. Ai fini dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1333/2008, tale limite si applica a decorrere dal 1o febbraio 2013.

    ▼M42

    08.3.3

    Involucri e rivestimenti e decorazioni per carni

    ▼M2

    Gruppo I

    Additivi

     
     
     

    Gruppo II

    Coloranti quantum satis

    quantum satis

     

    Tranne ricopertura esterna commestibile di pasturmas

    ▼M7

    Gruppo III

    Coloranti con limite massimo combinato

    500

     

    Solo decorazioni e ricoperture, tranne ricopertura esterna commestibile di pasturmas

    Periodo di applicazione:

    fino al 31 luglio 2014

    Gruppo III

    Coloranti con limite massimo combinato

    500

    (78)

    Solo decorazioni e ricoperture, tranne ricopertura esterna commestibile di pasturmas

    Periodo di applicazione:

    dal 1o agosto 2014

    Gruppo III

    Coloranti con limite massimo combinato

    quantum satis

     

    Solo involucro commestibile

    Periodo di applicazione:

    fino al 31 luglio 2014

    Gruppo III

    Coloranti con limite massimo combinato

    quantum satis

    (78)

    Solo involucro commestibile

    Periodo di applicazione:

    dal 1o agosto 2014

    ▼M2

    E 100

    Curcumina

    quantum satis

     

    Solo ricopertura esterna commestibile di pasturmas

    E 101

    Riboflavine

    quantum satis

     

    Solo ricopertura esterna commestibile di pasturmas

    ▼M7

    E 120

    Cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio

    quantum satis

     

    Solo ricopertura esterna commestibile di pasturmas

    Periodo di applicazione:

    fino al 31 luglio 2014

    E 120

    Cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio

    quantum satis

    (78)

    Solo ricopertura esterna commestibile di pasturmas

    Periodo di applicazione:

    dal 1o agosto 2014

    ▼M2

    E 160b

    Annatto, bissina, norbissina

    20

     
     

    ▼M6

    E 104

    Giallo di chinolina

    50

    (61)

    Soltanto decorazioni e rivestimenti, tranne rivestimento esterno commestibile di pasturmas

    E 110

    Giallo tramonto FCF/giallo arancio S

    35

    (61)

    Soltanto decorazioni e rivestimenti, tranne rivestimento esterno commestibile di pasturmas

    E 124

    Ponceau 4R, rosso cocciniglia A

    55

    (61)

    Soltanto decorazioni e rivestimenti, tranne rivestimento esterno commestibile di pasturmas

    ▼M2

    E 160d

    Licopene

    500

     

    Solo decorazioni e ricoperture, tranne ricopertura esterna commestibile di pasturmas

    ▼M6

    E 104

    Giallo di chinolina

    10

    (62)

    Soltanto involucro commestibile

    ▼M2

    E 160d

    Licopene

    30

     

    Solo involucro commestibile

    E 200-203

    Acido sorbico - sorbati

    quantum satis

     

    Solo involucro a base di collagene con un'attività dell'acqua superiore a 0,6

    E 200-203; 214-219

    Acido sorbico - sorbati; p-idrossibenzoati

    1 000

    (1) (2)

    Solo ricopertura gelatinoso di prodotti a base di carne (sottoposta a cottura, salatura o essiccazione)

    E 338-452

    Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifosfati

    4 000

    (1) (4)

    Solo agenti di ricopertura per carne

    ▼M34

    E 339

    Fosfati di sodio

    12 600

    (4) (80)

    Solo in involucri naturali per salsicce

    ▼M2

    (1)  Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione

    (2)  Il livello massimo è applicabile alla somma e i livelli sono espressi come acido libero

    ▼M34

    (4)  Il livello massimo è espresso come P2O5

    ▼M6

    (61)  La quantità totale di E 104, E 110, E 124 e dei coloranti del gruppo III non deve superare il massimo previsto per il gruppo III.

    (62)  La quantità totale di E 104 e dei coloranti del gruppo III non deve superare il massimo previsto per il gruppo III.

    ▼M7

    (78)  Limite massimo per l'alluminio proveniente dai pigmenti di alluminio di E 120 Cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio 10 mg/kg. Ai fini dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 1333/2008 tale limite si applica a decorrere dal 1o febbraio 2013.

    ▼M34

    (80):  il trasferimento nel prodotto finale non deve superare 250 mg/kg.

    ▼M42

    08.3.4

    Prodotti tradizionali a base di carne ottenuti mediante salatura con disposizioni specifiche riguardanti nitriti e nitrati

    08.3.4.1

    Prodotti tradizionali a base di carne ottenuti mediante salatura per immersione (prodotti a base di carne immersi in una salamoia contenente nitriti e/o nitrati, sale e altri componenti)

    ▼M2

    E 249-250

    Nitriti

    175

    (39)

    Solo Wiltshire bacon e prodotti analoghi: iniezione di salamoia nella carne, cui fa seguito un periodo di immersione in salamoia di 3-10 giorni. La soluzione in cui viene immerso il prodotto contiene alcuni starter microbiologici

    E 251-252

    Nitrati

    250

    (39) (59)

    Solo Wiltshire bacon e prodotti analoghi: iniezione di salamoia nella carne, cui fa seguito un periodo di immersione in salamoia di 3-10 giorni. La soluzione in cui viene immerso il prodotto contiene alcuni starter microbiologici

    E 249-250

    Nitriti

    100

    (39)

    Solo Wiltshire ham e prodotti analoghi: iniezione di salamoia nella carne, cui fa seguito un periodo di immersione in salamoia di 3-10 giorni. La soluzione in cui viene immerso il prodotto contiene alcuni starter microbiologici

    E 251-252

    Nitrati

    250

    (39) (59)

    Solo Wiltshire ham e prodotti analoghi: iniezione di salamoia nella carne, cui fa seguito un periodo di immersione in salamoia di 3-10 giorni. La soluzione in cui viene immerso il prodotto contiene alcuni starter microbiologici

    E 249-250

    Nitriti

    175

    (39)

    Solo entremeada, entrecosto, chispe, orelheira e cabeca (salgados), toucinho fumado e prodotti analoghi: salatura per immersione per 3-5 giorni. Il prodotto non è trattato termicamente e ha un'attività dell'acqua elevata.

    E 251-252

    Nitrati

    250

    (39) (59)

    Solo entremeada, entrecosto, chispe, orelheira e cabeca (salgados), toucinho fumado e prodotti analoghi: salatura per immersione per 3-5 giorni. Il prodotto non è trattato termicamente e ha un'attività dell'acqua elevata.

    E 249-250

    Nitriti

    50

    (39)

    Solo cured tongue : salatura per immersione per almeno 4 giorni e pre-cottura

    E 251-252

    Nitrati

    10

    (39) (59)

    Solo cured tongue : salatura per immersione per almeno 4 giorni e pre-cottura

    E 249-250

    Nitriti

    150

    (7)

    Solo kylmâsavustettu poronliha/kallrökt renkött : iniezione di salamoia nella carne, cui fa seguito un periodo di immersione in salamoia. La salatura in salamoia dura 14-21 giorni ed è seguita dalla stagionatura con affumicatura a freddo per 4-5 settimane

    E 251-252

    Nitrati

    300

    (7)

    Solo kylmâsavustettu poronliha/kallrökt renkött : iniezione di salamoia nella carne, cui fa seguito un periodo di immersione in salamoia. La salatura in salamoia dura 14-21 giorni ed è seguita dalla stagionatura con affumicatura a freddo per 4-5 settimane

    E 249-250

    Nitriti

    150

    (7)

    Solo bacon, filet de bacon e prodotti analoghi: salatura per immersione per 4-5 giorni a 5-7 °C, stagionatura per 24-40 ore a 22 °C, eventuale affumicatura per 24 ore a 20-25 °C e conservazione per 3-6 settimane a 12-14 °C

    E 251-252

    Nitrati

    250

    (7) (40) (59)

    Solo bacon, filet de bacon e prodotti analoghi: salatura per immersione per 4-5 giorni a 5-7 °C, stagionatura per 24-40 ore a 22 °C, eventuale affumicatura per 24 ore a 20-25 °C e conservazione per 3-6 settimane a 12-14 °C

    E 249-250

    Nitriti

    50

    (39)

    Solo rohschinken, nassgepökelt e prodotti analoghi: tempo di salatura che dipende dalla forma e dal peso dei pezzi di carne, per approssimativamente 2 giorni/kg seguito dalla stabilizzazione/stagionatura

    E 251-252

    Nitrati

    250

    (39)

    Solo rohschinken, nassgepökelt e prodotti analoghi: tempo di salatura che dipende dalla forma e dal peso dei pezzi di carne, per approssimativamente 2 giorni/kg seguito dalla stabilizzazione/stagionatura

    (7)  Dose massima aggiunta

    (39)  Dose massima residua, livello residuo al termine del processo di produzione

    (40)  Senza aggiunta di nitriti

    (59)  I nitrati possono essere presenti in taluni prodotti a base di carne trattati termicamente a seguito della naturale conversione dei nitriti in nitrati in ambiente a bassa acidità

    ▼M42

    08.3.4.2

    Prodotti tradizionali a base di carne ottenuti mediante salatura a secco (il procedimento di salatura a secco consiste nell'applicazione a secco di una miscela contenente nitriti e/o nitrati, sale e altri componenti sulla superficie della carne, cui fa seguito un periodo di stabilizzazione/stagionatura)

    ▼M2

    E 249-250

    Nitriti

    175

    (39)

    Solo dry cured bacon e prodotti analoghi: salatura a secco seguita da stagionatura per almeno 4 giorni

    E 251-252

    Nitrati

    250

    (39) (59)

    Solo dry cured bacon e prodotti analoghi: salatura a secco seguita da stagionatura per almeno 4 giorni

    E 249-250

    Nitriti

    100

    (39)

    Solo dry cured ham e prodotti analoghi: salatura a secco seguita da stagionatura per almeno 4 giorni

    E 251-252

    Nitrati

    250

    (39) (59)

    Solo dry cured ham e prodotti analoghi: salatura a secco seguita da stagionatura per almeno 4 giorni

    E 251-252

    Nitrati

    250

    (39) (59)

    Solo jamon curado, paleta curada, lomo embuchado y cecina e prodotti analoghi: salatura a secco con periodo di stabilizzazione di almeno 10 giorni ed un periodo di stagionatura superiore a 45 giorni

    E 249-250

    Nitriti

    100

    (39)

    Solo presunto, presunto da pa e paio do lombo e prodotti analoghi: salatura a secco per 10-15 giorni, seguita da un periodo di stabilizzazione di 30-45 giorni ed un periodo di stagionatura di almeno 2 mesi

    E 251-252

    Nitrati

    250

    (39) (59)

    Solo presunto, presunto da pa e paio do lombo e prodotti analoghi: salatura a secco per 10-15 giorni, seguita da un periodo di stabilizzazione di 30-45 giorni ed un periodo di stagionatura di almeno 2 mesi

    E 251-252

    Nitrati

    250

    (39) (40) (59)

    Solo jambon sec, jambon sel e altri prodotti analoghi ottenuti mediante salatura a secco: salatura a secco per 3 giorni + 1 giorno/kg seguito da 1 settimana di post-salatura e da un periodo di 45 giorni-18 mesi di stagionatura/maturazione

    E 249-250

    Nitriti

    50

    (39)

    Solo rohschinken, trockengepökelt e prodotti analoghi: tempo di salatura, che dipende dalla forma e dal peso dei pezzi di carne, per approssimativamente 10-14 giorni seguito dalla stabilizzazione/stagionatura

    E 251-252

    Nitrati

    250

    (39) (59)

    Solo rohschinken, trockengepökelt e prodotti analoghi: tempo di salatura, che dipende dalla forma e dal peso dei pezzi di carne, per approssimativamente 10-14 giorni seguito dalla stabilizzazione/stagionatura

    (39)  Dose massima residua, livello residuo al termine del processo di produzione

    (40)  Senza aggiunta di nitriti

    (59)  I nitrati possono essere presenti in taluni prodotti a base di carne trattati termicamente a seguito della naturale conversione dei nitriti in nitrati in ambiente a bassa acidità

    ▼M42

    08.3.4.3

    Altri prodotti tradizionalmente ottenuti mediante salatura (procedimenti combinati di salatura per immersione e a secco o allorché i nitriti e/o nitrati sono inclusi in un prodotto composto o allorché la salamoia è iniettata nel prodotto prima della cottura)

    ▼M2

    E 249-250

    Nitriti

    50

    (39)

    Solo rohschinken, trocken-/nasgepökelt e prodotti analoghi: salatura a secco e salatura per immersione utilizzate in combinazione (senza iniezioni di salamoia). Tempo di salatura, che dipende dalla forma e dal peso dei pezzi di carne, per approssimativamente 14-35 giorni seguito dalla stabilizzazione/stagionatura

    E 251-252

    Nitrati

    250

    (39) (59)

    Solo rohschinken, trocken-/nasgepökelt e prodotti analoghi: salatura a secco e salatura per immersione utilizzate in combinazione (senza iniezioni di salamoia). Tempo di salatura, che dipende dalla forma e dal peso dei pezzi di carne, per approssimativamente 14-35 giorni seguito dalla stabilizzazione/stagionatura

    E 249-250

    Nitriti

    50

    (39)

    Solo jellied veal e brisket : iniezione della salamoia, seguita, dopo un periodo minimo di 2 giorni, da cottura in acqua bollente fino a 3 ore

    E 251-252

    Nitrati

    10

    (39) (59)

    Solo jellied veal e brisket : iniezione della salamoia, seguita, dopo un periodo minimo di 2 giorni, da cottura in acqua bollente fino a 3 ore

    E 251-252

    Nitrati

    300

    (40) (7)

    Solo rohwürste (salami e kantwurst) : prodotto con un periodo minimo di stagionatura di 4 settimane ed un rapporto acqua/proteine inferiore a 1,7

    E 251-252

    Nitrati

    250

    (40) (7) (59)

    Solo salchichon y chorizo tradicionales de larga curación e prodotti analoghi: periodo di stagionatura di almeno 30 giorni

    E 249-250

    Nitriti

    180

    (7)

    Solo vysočina, selský salám, turistický trvanlivý salám, poličan, herkules, lovecký salám, dunjaská klobása, paprikás e prodotti analoghi: prodotto essiccato cotto a 70 °C, cui fa seguito un procedimento di essiccazione e affumicatura di 8-12 giorni. Prodotto fermentato soggetto ad un procedimento di fermentazione in tre fasi della durata di 14-30 giorni, seguito da affumicatura

    E 251-252

    Nitrati

    250

    (40) (7) (59)

    Solo saucissons sec e prodotti analoghi: salsiccia cruda essiccata e fermentata senza aggiunta di nitriti. Il prodotto è fermentato a temperature comprese tra 18 e 22 °C o inferiori (10-12 °C) e successivamente ha un periodo minimo di stagionatura/maturazione di 3 settimane. Il prodotto ha un rapporto acqua/proteine inferiore a 1,7

    (7)  Dose massima aggiunta

    (39)  Dose massima residua, livello residuo al termine del processo di produzione

    (40)  Senza aggiunta di nitriti

    (59)  I nitrati possono essere presenti in taluni prodotti a base di carne trattati termicamente a seguito della naturale conversione dei nitriti in nitrati in ambiente a bassa acidità

    09.

    Pesce e prodotti della pesca

    09.1

    Pesce e prodotti della pesca non trasformati

    09.1.1

    Pesce non trasformato

    Gruppo IV

    Polioli

    quantum satis

     

    Solo pesce non trasformato congelato e surgelato per scopi diversi dall'edulcorazione

    E 300

    Acido ascorbico

    quantum satis

     
     

    E 301

    Ascorbato di sodio

    quantum satis

     
     

    E 302

    Ascorbato di calcio

    quantum satis

     
     

    E 315

    Acido eritorbico

    1 500

    (9)

    Solo pesce congelato e surgelato di pelle rossa

    E 316

    Eritorbato di sodio

    1 500

    (9)

    Solo pesce congelato e surgelato di pelle rossa

    E 330

    Acido citrico

    quantum satis

     
     

    E 331

    Citrati di sodio

    quantum satis

     
     

    E 332

    Citrati di potassio

    quantum satis

     
     

    E 333

    Citrati di calcio

    quantum satis

     
     

    E 338-452

    Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifosfati

    5 000

    (1) (4)

    Solo filetti di pesce congelati e surgelati

    (1)  Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione

    (4)  Il livello massimo è espresso come P2O5

    (9)  E 315 ed E 316 sono autorizzati singolarmente o in combinazione, il livello massimo è espresso come acido eritorbico

    09.1.2

    Molluschi e crostacei non trasformati

    Gruppo IV

    Polioli

    quantum satis

     

    Solo crostacei, molluschi e cefalopodi non trasformati, congelati e surgelati per scopi diversi dall'edulcorazione

    E 220-228

    Anidride solforosa – solfiti

    150

    (3) (10)

    Solo crostacei e cefalopodi freschi, congelati e surgelati; crostacei delle famiglie Penaeidae, Solenoceridae e Aristaeidae fino a 80 unità

    E 220-228

    Anidride solforosa – solfiti

    200

    (3) (10)

    Solo crostacei delle famiglie Penaeidae, Solenoceridae e Aristaeidae tra 80 e 120 unità

    E 220-228

    Anidride solforosa – solfiti

    300

    (3) (10)

    Solo crostacei della famiglia Penaeidae, Solenoceridae e Aristaeidae in numero superiore a 120 unità

    E 300

    Acido ascorbico

    quantum satis

     
     

    E 301

    Ascorbato di sodio

    quantum satis

     
     

    E 302

    Ascorbato di calcio

    quantum satis

     
     

    E 330

    Acido citrico

    quantum satis

     
     

    E 331

    Citrati di sodio

    quantum satis

     
     

    E 332

    Citrati di potassio

    quantum satis

     
     

    E 333

    Citrati di calcio

    quantum satis

     
     

    E 338-452

    Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifosfati

    5 000

    (1) (4)

    Solo crostacei e molluschi congelati e surgelati

    E 385

    Etilendiamminatetracetato di calcio disodico (EDTA di calcio disodico)

    75

     

    Solo crostacei congelati e surgelati

    E 586

    4-Esilresorcinolo

    2

    (42)

    Solo nella polpa di crostaceo fresca, congelata o surgelata

    (1)  Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione

    (3)  I livelli massimi sono espressi come SO2 e si riferiscono alla quantità totale, disponibile da tutte le fonti; non è presa in considerazione la SO2 di tenore non superiore a 10 mg/kg o 10 mg/l

    (4)  Il livello massimo è espresso come P2O5

    (10)  Limiti massimi nelle parti commestibili

    (42)  Sotto forma di residuo

    09.2

    Pesce e prodotti della pesca trasformati, compresi molluschi e crostacei

    Gruppo I

    Additivi

     
     
     

    Gruppo II

    Coloranti quantum satis

    quantum satis

     

    Solo surimi e prodotti analoghi e succedanei del salmone

    Gruppo III

    Coloranti con limite massimo combinato

    500

     

    Solo surimi e prodotti analoghi e succedanei del salmone

    ▼M23

    E 100

    Curcumina

    100

    (35)

    Solo pasta di pesce e crostacei

    ▼M2

    E 101

    Riboflavine

    quantum satis

     

    Solo pasta di pesce e crostacei

    E 102

    Tartrazina

    100

    (35)

    Solo pasta di pesce e crostacei

    ▼M6 —————

    ▼M6

    E 110

    Giallo tramonto FCF/giallo arancio S

    200

    (63)

    Soltanto in succedanei del salmone a base di Theragra chalcogramma e Pollachius virens

    ▼M2

    E 120

    Cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio

    100

    (35)

    Solo pasta di pesce e crostacei

    E 122

    Azorubina, carmoisina

    100

    (35)

    Solo pasta di pesce e crostacei

    ▼M6 —————

    ▼M6

    E 124

    Ponceau 4R, rosso cocciniglia A

    200

    (63)

    Soltanto in succedanei del salmone a base di Theragra chalcogramma e Pollachius virens

    ▼M2

    E 140

    Clorofille e clorofilline

    quantum satis

     

    Solo pasta di pesce e crostacei

    E 141

    Complessi delle clorofille e delle clorofilline con rame

    quantum satis

     

    Solo pasta di pesce e crostacei

    E 142

    Verde S

    100

    (35)

    Solo pasta di pesce e crostacei

    E 150a-d

    Caramelli

    quantum satis

     

    Solo pasta di pesce e crostacei

    ▼M35

    E 151

    Nero brillante PN

    100

    (35)

    Solo pasta di pesce e crostacei

    ▼M2

    E 153

    Carbone vegetale

    quantum satis

     

    Solo pasta di pesce e crostacei

    E 160a

    Caroteni

    quantum satis

     

    Solo pasta di pesce e crostacei

    E 160c

    Estratto di paprica, capsantina, capsorubina

    quantum satis

     

    Solo pasta di pesce e crostacei

    E 160e

    Beta-apo-8'-carotenale (C30)

    100

    (35)

    Solo pasta di pesce e crostacei

    E 161b

    Luteina

    100

    (35)

    Solo pasta di pesce e crostacei

    E 162

    Rosso di barbabietola, betanina

    quantum satis

     

    Solo pasta di pesce e crostacei

    E 163

    Antociani

    quantum satis

     

    Solo pasta di pesce e crostacei

    E 170

    Carbonato di calcio

    quantum satis

     

    Solo pasta di pesce e crostacei

    E 171

    Biossido di titanio

    quantum satis

     

    Solo pasta di pesce e crostacei

    E 172

    Ossidi e idrossidi di ferro

    quantum satis

     

    Solo pasta di pesce e crostacei

    E 100

    Curcumina

    250

    (36)

    Solo crostacei precotti

    E 101

    Riboflavine

    quantum satis

     

    Solo crostacei precotti

    E 102

    Tartrazina

    250

    (36)

    Solo crostacei precotti

    ▼M6 —————

    ▼M2

    E 120

    Cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio

    250

    (36)

    Solo crostacei precotti

    E 122

    Azorubina, carmoisina

    250

    (36)

    Solo crostacei precotti

    ▼M6 —————

    ▼M2

    E 129

    Rosso allura AC

    250

    (36)

    Solo crostacei precotti

    E 140

    Clorofille e clorofilline

    quantum satis

     

    Solo crostacei precotti

    E 141

    Complessi delle clorofille e delle clorofilline con rame

    quantum satis

     

    Solo crostacei precotti

    E 142

    Verde S

    250

    (36)

    Solo crostacei precotti

    E 150a-d

    Caramelli

    quantum satis

     

    Solo crostacei precotti

    ▼M35

    E 151

    Nero brillante PN

    250

    (36)

    Solo crostacei precotti

    ▼M2

    E 153

    Carbone vegetale

    quantum satis

     

    Solo crostacei precotti

    E 155

    Bruno HT

    quantum satis

     

    Solo crostacei precotti

    E 160a

    Caroteni

    quantum satis

     

    Solo crostacei precotti

    E 160c

    Estratto di paprica, capsantina, capsorubina

    quantum satis

     

    Solo crostacei precotti

    E 160e

    Beta-apo-8'-carotenale (C30)

    250

    (36)

    Solo crostacei precotti

    E 161b

    Luteina

    250

    (36)

    Solo crostacei precotti

    E 162

    Rosso di barbabietola, betanina

    quantum satis

     

    Solo crostacei precotti

    E 163

    Antociani

    quantum satis

     

    Solo crostacei precotti

    E 171

    Biossido di titanio

    quantum satis

     

    Solo crostacei precotti

    ▼M23

    E 100

    Curcumina

    100

    (37)

    Solo pesce affumicato

    ▼M2

    E 101

    Riboflavine

    quantum satis

     

    Solo pesce affumicato

    E 102

    Tartrazina

    100

    (37)

    Solo pesce affumicato

    ▼M6 —————

    ▼M2

    E 120

    Cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio

    100

    (37)

    Solo pesce affumicato

    ▼M6 —————

    ▼M2

    E 141

    Complessi delle clorofille e delle clorofilline con rame

    quantum satis

     

    Solo pesce affumicato

    ▼M35

    E 151

    Nero brillante PN

    100

    (37)

    Solo pesce affumicato

    ▼M2

    E 153

    Carbone vegetale

    quantum satis

     

    Solo pesce affumicato

    E 160a

    Caroteni

    quantum satis

     

    Solo pesce affumicato

    E 160b

    Annatto, bissina, norbissina

    10

     

    Solo pesce affumicato

    E 160c

    Estratto di paprica, capsantina, capsorubina

    quantum satis

     

    Solo pesce affumicato

    E 160e

    Beta-apo-8'-carotenale (C30)

    100

    (37)

    Solo pesce affumicato

    E 171

    Biossido di titanio

    quantum satis

     
     

    E 172

    Ossidi e idrossidi di ferro

    quantum satis

     
     

    E 163

    Antociani

    quantum satis

    (37)

    Solo pesce affumicato

    E 160d

    Licopene

    10

     

    Solo succedanei del salmone

    E 160d

    Licopene

    30

     

    Solo pasta di pesce e crostacei, crostacei precotti, surimi e pesce affumicato

    E 200-203

    Acido sorbico - sorbati

    1 000

    (1) (2)

    Aspic

    E 200-213

    Acido sorbico – sorbati; acido benzoico - benzoati

    200

    (1) (2)

    Solo pesce salato ed essiccato

    E 200-213

    Acido sorbico – sorbati; acido benzoico - benzoati

    2 000

    (1) (2)

    Solo semiconserve di pesce e prodotti della pesca, compresi crostacei, molluschi, surimi e pasta di pesce/crostacei; crostacei e molluschi cotti

    E 200-213

    Acido sorbico – sorbati; acido benzoico - benzoati

    6 000

     

    Solo Crangon crangon e Crangon vulgaris cotti

    E 210-213

    Acido benzoico - benzoati

    1 000

    (1) (2)

    Solo crostacei e molluschi cotti

    E 220-228

    Anidride solforosa – solfiti

    50

    (3) (10)

    Solo crostacei e cefalopodi cotti

    E 220-228

    Anidride solforosa – solfiti

    135

    (3) (10)

    Solo crostacei cotti delle famiglie Penaeidae, Solenoceridae e Aristaeidae, fino a 80 unità

    E 220-228

    Anidride solforosa – solfiti

    180

    (3) (10)

    Solo crostacei cotti delle famiglie Penaeidae, Solenoceridae e Aristaeidae, tra 80 e 120 unità

    E 220-228

    Anidride solforosa – solfiti

    200

    (3)

    Solo pesci della famiglia Gadidae salati ed essiccati

    E 220-228

    Anidride solforosa – solfiti

    270

    (3) (10)

    Solo crostacei cotti delle famiglie Penaeidae, Solenoceridae e Aristaeidae in numero superiore a 120 unità

    E 251-252

    Nitrati

    500

     

    Solo aringhe e spratti marinati

    E 315

    Acido eritorbico

    1 500

    (9)

    Solo conserve e semiconserve di pesce

    E 316

    Eritorbato di sodio

    1 500

    (9)

    Solo conserve e semiconserve di pesce

    ▼M26

    E 392

    Estratti di rosmarino

    15

    (46)

    Solo pesce e prodotti della pesca, compresi molluschi e crostacei, con un contenuto di materia grassa non superiore al 10 %

    E 392

    Estratti di rosmarino

    150

    (41) (46)

    Solo pesce e prodotti della pesca, compresi molluschi e crostacei, con un contenuto di materia grassa superiore al 10 %

    ▼M33

    E 450

    Difosfati

    5 000

    (4), (79)

    Solo pesci salati della famiglia Gadidae presalati mediante iniezione e/o in salamoia in una soluzione con un tenore di sale di almeno il 18 %, spesso seguita da una salatura a secco

    Periodo di applicazione:

    dal 31odicembre 2013

    E 451

    Trifosfati

    5 000

    (4), (79)

    Solo pesci salati della famiglia Gadidae presalati mediante iniezione e/o in salamoia in una soluzione con un tenore di sale di almeno il 18 %, spesso seguita da una salatura a secco

    Periodo di applicazione:

    dal 31odicembre 2013

    E 452

    Polifosfati

    5 000

    (4), (79)

    Solo pesci salati della famiglia Gadidae presalati mediante iniezione e/o in salamoia in una soluzione con un tenore di sale di almeno il 18 %, spesso seguita da una salatura a secco

    Periodo di applicazione:

    dal 31odicembre 2013

    ▼M2

    E 950

    Acesulfame K

    200

     

    Solo conserve e semiconserve agrodolci di pesce e marinate di pesce, crostacei e molluschi

    E 951

    Aspartame

    300

     

    Solo conserve e semiconserve agrodolci di pesce e marinate di pesce, crostacei e molluschi

    E 954

    Saccarina e i suoi sali di Na, K e Ca

    160

     

    Solo conserve e semiconserve agrodolci di pesce e marinate di pesce, crostacei e molluschi

    E 955

    Sucralosio

    120

     

    Solo conserve e semiconserve agrodolci di pesce e marinate di pesce, crostacei e molluschi

    E 959

    Neoesperidina DC

    30

     

    Solo conserve e semiconserve agrodolci di pesce e marinate di pesce, crostacei e molluschi

    ▼M5

    E 960

    Glicosidi steviolici

    200

    (60)

    Solo conserve e semiconserve agrodolci di pesce e marinate di pesce, crostacei e molluschi

    ▼M2

    E 961

    Neotame

    10

     

    Solo conserve e semiconserve agrodolci di pesce e marinate di pesce, crostacei e molluschi

    E 962

    Sale di aspartame-acesulfame

    200

    (11)a

    Solo conserve e semiconserve agrodolci di pesce e marinate di pesce, crostacei e molluschi

    ▼M39

    E 969

    Advantame

    3

     

    Solo conserve e semiconserve agrodolci di pesce e marinate di pesce, crostacei e molluschi

    ▼M2

    E 338-452

    Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifosfati

    1 000

    (1) (4)

    Solo prodotti a base di crostacei in scatola; surimi e prodotti analoghi

    E 338-452

    Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifosfati

    5 000

    (1) (4)

    Solo pasta di pesce e crostacei e crostacei e molluschi trasformati congelati e surgelati

    E 385

    Etilendiamminatetracetato di calcio disodico (EDTA di calcio disodico)

    75

     

    Solo pesce, crostacei e molluschi in scatola o in barattolo

    (1)  Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione

    (2)  Il livello massimo è applicabile alla somma e i livelli sono espressi come acido libero

    (3)  I livelli massimi sono espressi come SO2 e si riferiscono alla quantità totale, disponibile da tutte le fonti; non è presa in considerazione la SO2 di tenore non superiore a 10 mg/kg o 10 mg/l

    ▼M33

    (4)  Il livello massimo è espresso come P2O5

    ▼M2

    (9)  E 315 ed E 316 sono autorizzati singolarmente o in combinazione, il livello massimo è espresso come acido eritorbico

    (10)  Limiti massimi nelle parti commestibili

    (11)  I limiti sono espressi come a) equivalente di acesulfame K o b) equivalente di aspartame

    ▼M23

    (35)  Livello massimo per la singola sostanza o per la combinazione di E 100, E 102, E 120, E 122, E 142, E 151, E 160e, E 161b

    (36)  Livello massimo per la singola sostanza o per la combinazione di E 100, E 102, E 120, E 122, E 129, E 142, E 151, E 160e, E 161b

    (37)  Livello massimo per la singola sostanza o per la combinazione di E 100, E 102, E 120, E 151, E 160e

    ▼M2

    (41)  Espresso in base ai grassi

    (46)  Espresso come la somma di carnosolo e acido carnosico

    ▼M5

    (60)  Espressi in equivalenti steviolici

    ▼M6

    (63)  La quantità totale di E 110, E 124 e dei coloranti del gruppo III non deve superare il massimo previsto per il gruppo III.

    ▼M33

    (79):  Il livello massimo si applica alla somma di E450, E451 ed E452 utilizzati singolarmente o in combinazione.

    ▼M2

    09.3

    Uova di pesce

    Gruppo I

    Additivi

     
     

    Solo uova di pesce trasformate

    Gruppo II

    Coloranti quantum satis

    quantum satis

     

    Tranne uova di storione (caviale)

    Gruppo III

    Coloranti con limite massimo combinato

    300

     

    Tranne uova di storione (caviale)

    ▼M6

    E 104

    Giallo di chinolina

    200

    (61)

    Tranne uova di storione (caviale)

    E 110

    Giallo tramonto FCF/giallo arancio S

    200

    (61)

    Tranne uova di storione (caviale)

    ▼M7

    E 123

    Amaranto

    30

     

    Tranne uova di storione (caviale)

    Periodo di applicazione:

    fino al 31 luglio 2014

    E 123

    Amaranto

    30

    (68)

    Tranne uova di storione (caviale)

    Periodo di applicazione:

    dal 1o agosto 2014

    ▼M6

    E 124

    Ponceau 4R, rosso cocciniglia A

    200

    (61)

    Tranne uova di storione (caviale)

    ▼M2

    E 160d

    Licopene

    30

     

    Tranne uova di storione (caviale)

    E 200-213

    Acido sorbico - sorbati; acido benzoico - benzoati

    2 000

    (1) (2)

    Solo semiconserve di prodotti a base di pesce compresi i prodotti a base di uova di pesce

    E 284

    Acido borico

    4 000

    (54)

    Solo uova di storione (caviale)

    E 285

    Tetraborato di sodio (borace)

    4 000

    (54)

    Solo uova di storione (caviale)

    E 315

    Acido eritorbico

    1 500

    (9)

    Solo conserve e semiconserve di pesce

    E 316

    Eritorbato di sodio

    1 500

    (9)

    Solo conserve e semiconserve di pesce

    (1)  Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione

    (2)  Il livello massimo è applicabile alla somma e i livelli sono espressi come acido libero

    (9)  E 315 ed E 316 sono autorizzati singolarmente o in combinazione, il livello massimo è espresso come acido eritorbico

    (54)  Espresso come acido borico

    ▼M6

    (61)  La quantità totale di E 104, E 110, E 124 e dei coloranti del gruppo III non deve superare il massimo previsto per il gruppo III.

    ▼M7

    (68)  Limite massimo per l'alluminio proveniente da tutti i pigmenti di alluminio di E 123 Amaranto 10 mg/kg. Ai fini dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 1333/2008, tale limite si applica a decorrere dal 1o febbraio 2013.

    ▼M2

    10.

    Uova e ovoprodotti

    10.1

    Uova non trasformate

    ▼M7

    I coloranti alimentari elencati nell'allegato II, parte B 1, possono essere utilizzati per la colorazione decorativa o la stampigliatura dei gusci d'uovo di cui al regolamento (CE) n. 589/2008.

    Periodo di applicazione:

    fino al 31 luglio 2014

    I coloranti alimentari elencati nell'allegato II, parte B 1, possono essere utilizzati per la colorazione decorativa o la stampigliatura dei gusci d'uovo di cui al regolamento (CE) n. 589/2008. (77)

    Periodo di applicazione:

    dal 1o agosto 2014

    ▼M7

     

    (77)  Limite massimo per l'alluminio proveniente da tutti i pigmenti di alluminio quantum satis. Ai fini dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1333/2008, tale limite si applica a decorrere dal 1o febbraio 2013.

    ▼M2

    10.2

    Uova e ovoprodotti trasformati

    ▼M7

    I coloranti alimentari elencati nella parte B 1 del presente allegato possono essere utilizzati per la colorazione decorativa dei gusci d'uovo

    Periodo di applicazione:

    fino al 31 luglio 2014

    I coloranti alimentari elencati nella parte B 1 del presente allegato possono essere utilizzati per la colorazione decorativa dei gusci d'uovo (77)

    Periodo di applicazione:

    dal 1o agosto 2014

    ▼M2

    Gruppo I

    Additivi

     
     
     

    E 1505

    Citrato di trietile

    quantum satis

     

    Solo albume essiccato

    E 200-203

    Acido sorbico - sorbati

    1 000

    (1) (2)

    Solo ovoprodotti disidratati, concentrati, congelati e surgelati

    E 200-213

    Acido sorbico – sorbati; acido benzoico - benzoati

    5 000

    (1) (2)

    Solo uova liquide (albume, tuorlo o uovo intero)

    E 234

    Nisina

    6,25

     

    Solo uova liquide pastorizzate (albume, tuorlo o uovo intero)

    E 338-452

    Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifosfati

    10 000

    (1) (4)

    Solo uova liquide (albume, tuorlo o uovo intero)

    E 392

    Estratti di rosmarino

    200

    (46)

     

    E 426

    Emicellulosa di soia

    10 000

     

    Solo ovoprodotti disidratati, concentrati, congelati e surgelati

    E 475

    Esteri poligliceridi degli acidi grassi

    1 000

     
     

    ▼M7

    E 520-523

    Solfati d'alluminio

    30

    (1) (38)

    Solo albume

    Periodo di applicazione:

    fino al 31 gennaio 2014

    E 520

    Solfato d'alluminio

    25

    (38)

    Solo albume liquido da montare a neve

    Periodo di applicazione:

    dal 1o febbraio 2014

    ▼M13

    E 553b

    Talco

    5 400

     

    Solo sulla superficie di uova sode non sgusciate colorate

    Periodo di applicazione:

    a decorrere dal 13 agosto 2012

    E 903

    Cera di carnauba

    3 600

     

    Solo sulla superficie di uova sode non sgusciate colorate

    Periodo di applicazione:

    a decorrere dal 13 agosto 2012

    E 904

    Gommalacca

    quantum satis

     

    Solo sulla superficie di uova sode non sgusciate

    Periodo di applicazione:

    a decorrere dal 13 agosto 2012

    ▼M2

    E 1505

    Citrato di trietile

    quantum satis

     
     

    (1)  Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione

    (2)  Il livello massimo è applicabile alla somma e i livelli sono espressi come acido libero

    (4)  Il livello massimo è espresso come P2O5

    (38)  Espresso come alluminio

    (46)  Espresso come la somma di carnosolo e acido carnosico

    ▼M7

    (77)  Limite massimo per l'alluminio proveniente da tutti i pigmenti di alluminio quantum satis. Ai fini dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1333/2008, tale limite si applica a decorrere dal 1o febbraio 2013.

    ▼M2

    11

    Zuccheri, sciroppi, miele ed edulcoranti da tavola

    11.1

    Tipi di zucchero e sciroppi definiti dalla direttiva 2001/111/CE

    E 220-228

    Anidride solforosa – solfiti

    10

    (3)

    Solo zuccheri, tranne sciroppo di glucosio

    E 220-228

    Anidride solforosa – solfiti

    20

    (3)

    Solo sciroppo di glucosio, disidratato o meno

    E 338-452

    Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifosfati

    10 000

    (4)

    Solo alimenti essiccati in polvere

    ▼M7

    E 551-559

    Biossido di silicio – silicati

    quantum satis

    (1)

    Solo alimenti sotto forma di compresse, anche ricoperte

    Periodo di applicazione:

    fino al 31 gennaio 2014

    E 551-553

    Biossido di silicio – silicati

    quantum satis

    (1)

    Solo alimenti sotto forma di compresse, anche ricoperte

    Periodo di applicazione:

    dal 1o febbraio 2014

    E 551-559

    Biossido di silicio – silicati

    10 000

    (1)

    Solo alimenti essiccati in polvere

    Periodo di applicazione:

    fino al 31 gennaio 2014

    E 551-553

    Biossido di silicio – silicati

    10 000

    (1)

    Solo alimenti essiccati in polvere

    Periodo di applicazione:

    dal 1o febbraio 2014

    ▼M2

    (1)  Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione

    (3)  I livelli massimi sono espressi come SO2 e si riferiscono alla quantità totale, disponibile da tutte le fonti; non è presa in considerazione la SO2 di tenore non superiore a 10 mg/kg o 10 mg/l

    (4)  Il livello massimo è espresso come P2O5

    11.2

    Altri tipi di zucchero e sciroppi

    Gruppo I

    Additivi

     
     
     

    E 220-228

    Anidride solforosa – solfiti

    40

    (3)

     

    E 220-228

    Anidride solforosa – solfiti

    70

    (3)

    Solo melasse

    (3)  I livelli massimi sono espressi come SO2 e si riferiscono alla quantità totale, disponibile da tutte le fonti; non è presa in considerazione la SO2 di tenore non superiore a 10 mg/kg o 10 mg/l

    11.3

    Miele, quale definito dalla direttiva 2001/110/CE

    11.4

    Edulcoranti da tavola

    11.4.1

    Edulcoranti da tavola in forma liquida

    Gruppo IV

    Polioli

    quantum satis

     
     

    E 950

    Acesulfame K

    quantum satis

     
     

    E 951

    Aspartame

    quantum satis

     
     

    E 952

    Acido ciclamico e i suoi sali di Na e Ca

    quantum satis

     
     

    E 954

    Saccarina e i suoi sali di Na, K e Ca

    quantum satis

     
     

    E 955

    Sucralosio

    quantum satis

     
     

    E 957

    Taumatina

    quantum satis

     
     

    E 959

    Neoesperidina DC

    quantum satis

     
     

    ▼M5

    E 960

    Glicosidi steviolici

    QS

    (60)

     

    ▼M2

    E 961

    Neotame

    quantum satis

     
     

    E 962

    Sale di aspartame-acesulfame

    quantum satis

     
     

    E 200-219

    Acido sorbico – sorbati; acido benzoico – benzoati; p-idrossibenzoati

    500

    (1) (2)

    Solo se il tenore d'acqua è superiore al 75 %

    E 330

    Acido citrico

    quantum satis

     
     

    E 331

    Citrati di sodio

    quantum satis

     
     

    E 407

    Carragenina

    quantum satis

     
     

    E 410

    Farina di semi di carrube

    quantum satis

     
     

    E 412

    Gomma di guar

    quantum satis

     
     

    E 413

    Gomma adragante

    quantum satis

     
     

    E 414

    Gomma arabica (gomma d'acacia)

    quantum satis

     
     

    E 415

    Gomma di xanthan

    quantum satis

     
     

    E 418

    Gomma di gellano

    quantum satis

     
     

    E 422

    Glicerolo

    quantum satis

     
     

    E 440

    Pectine

    quantum satis

     
     

    ▼M35

    E 460 (i)

    Cellulosa microcristallina, gel di cellulosa

    quantum satis

     
     

    ▼M2

    E 463

    Idrossi-propil-cellulosa

    quantum satis

     
     

    E 464

    Idrossi-propil-metilcellulosa

    quantum satis

     
     

    E 465

    Etilmetilcellulosa

    quantum satis

     
     

    ▼M35

    E 466

    Carbossimetilcellulosa sodica, gomma di cellulosa

    quantum satis

     
     

    ▼M2

    E 500

    Carbonati di sodio

    quantum satis

     
     

    E 501

    Carbonati di potassio

    quantum satis

     
     

    E 575

    Gluconodeltalattone

    quantum satis

     
     

    E 640

    Glicina e il suo sale di sodio

    quantum satis

     
     

    ▼M39

    E 969

    Advantame

    quantum satis

     
     

    ▼M2

    (1)  Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione

    (2)  Il livello massimo è applicabile alla somma e i livelli sono espressi come acido libero

    ▼M5

    (60)  Espressi in equivalenti steviolici

    ▼M2

    11.4.2

    Edulcoranti da tavola in polvere

    Gruppo IV

    Polioli

    quantum satis

     
     

    E 950

    Acesulfame K

    quantum satis

     
     

    E 951

    Aspartame

    quantum satis

     
     

    E 952

    Acido ciclamico e i suoi sali di Na e Ca

    quantum satis

     
     

    E 954

    Saccarina e i suoi sali di Na, K e Ca

    quantum satis

     
     

    E 955

    Sucralosio

    quantum satis

     
     

    E 957

    Taumatina

    quantum satis

     
     

    E 959

    Neoesperidina DC

    quantum satis

     
     

    ▼M5

    E 960

    Glicosidi steviolici

    QS

    (60)

     

    ▼M2

    E 961

    Neotame

    quantum satis

     
     

    E 962

    Sale di aspartame-acesulfame

    quantum satis

     
     

    E 327

    Lattato di calcio

    quantum satis

     
     

    E 330

    Acido citrico

    quantum satis

     
     

    E 331

    Citrati di sodio

    quantum satis

     
     

    E 336

    Tartrati di potassio

    quantum satis

     
     

    E 341

    Fosfati di calcio

    quantum satis

     
     

    E 407

    Carragenina

    quantum satis

     
     

    E 410

    Farina di semi di carrube

    quantum satis

     
     

    E 412

    Gomma di guar

    quantum satis

     
     

    E 413

    Gomma adragante

    quantum satis

     
     

    E 414

    Gomma arabica (gomma d'acacia)

    quantum satis

     
     

    E 415

    Gomma di xanthan

    quantum satis

     
     

    E 418

    Gomma di gellano

    quantum satis

     
     

    E 440

    Pectine

    quantum satis

     
     

    E 460

    Cellulosa

    quantum satis

     
     

    E 461

    Metilcellulosa

    quantum satis

     
     

    E 463

    Idrossi-propil-cellulosa

    quantum satis

     
     

    E 464

    Idrossi-propil-metilcellulosa

    quantum satis

     
     

    E 465

    Etilmetilcellulosa

    quantum satis

     
     

    ▼M35

    E 466

    Carbossimetilcellulosa sodica, gomma di cellulosa

    quantum satis

     
     

    ▼M2

    E 468

    Carbossimetilcellulosa sodica reticolata

    50 000

     
     

    E 500

    Carbonati di sodio

    quantum satis

     
     

    E 501

    Carbonati di potassio

    quantum satis

     
     

    ▼M7

    E 551-559

    Biossido di silicio – silicati

    10 000

    (1)

    Periodo di applicazione:

    fino al 31 gennaio 2014

    E 551-553

    Biossido di silicio – silicati

    10 000

    (1)

    Periodo di applicazione:

    dal 1o febbraio 2014

    ▼M2

    E 575

    Gluconodeltalattone

    quantum satis

     
     

    E 576

    Gluconato di sodio

    quantum satis

     
     

    E 577

    Gluconato di potassio

    quantum satis

     
     

    E 578

    Gluconato di calcio

    quantum satis

     
     

    E 640

    Glicina e il suo sale di sodio

    quantum satis

     
     

    ▼M39

    E 969

    Advantame

    quantum satis

     
     

    ▼M2

    E 1200

    Polidestrosio

    quantum satis

     
     

    E 1521

    Polietilenglicole

    quantum satis

     
     

    (1)  Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione

    ▼M5

    (60)  Espressi in equivalenti steviolici

    ▼M2

    11.4.3

    Edulcoranti da tavola sotto forma di compresse

    Gruppo IV

    Polioli

    quantum satis

     
     

    E 950

    Acesulfame K

    quantum satis

     
     

    E 951

    Aspartame

    quantum satis

     
     

    E 952

    Acido ciclamico e i suoi sali di Na e Ca

    quantum satis

     
     

    E 954

    Saccarina e i suoi sali di Na, K e Ca

    quantum satis

     
     

    E 955

    Sucralosio

    quantum satis

     
     

    E 957

    Taumatina

    quantum satis

     
     

    E 959

    Neoesperidina DC

    quantum satis

     
     

    ▼M5

    E 960

    Glicosidi steviolici

    QS

    (60)

     

    ▼M2

    E 961

    Neotame

    quantum satis

     
     

    E 962

    Sale di aspartame-acesulfame

    quantum satis

     
     

    E 296

    Acido malico

    quantum satis

     
     

    E 330

    Acido citrico

    quantum satis

     
     

    E 331

    Citrati di sodio

    quantum satis

     
     

    E 334

    Acido tartarico [L(+)-]

    quantum satis

     
     

    E 336

    Tartrati di potassio

    quantum satis

     
     

    E 414

    Gomma arabica (gomma d'acacia)

    quantum satis

     
     

    E 440

    Pectine

    quantum satis

     
     

    E 460

    Cellulosa

    quantum satis

     
     

    ▼M35

    E 460 (i)

    Cellulosa microcristallina, gel di cellulosa

    quantum satis

     
     

    ▼M2

    E 460 (ii)

    Cellulosa in povere

    quantum satis

     
     

    E 461

    Metilcellulosa

    quantum satis

     
     

    E 463

    Idrossi-propil-cellulosa

    quantum satis

     
     

    E 464

    Idrossi-propil-metilcellulosa

    quantum satis

     
     

    E 465

    Etilmetilcellulosa

    quantum satis

     
     

    ▼M35

    E 466

    Carbossimetilcellulosa sodica, gomma di cellulosa

    quantum satis

     
     

    ▼M2

    E 468

    Carbossimetilcellulosa sodica reticolata

    50 000

     
     

    E 470a

    Sali di sodio, di potassio e di calcio degli acidi grassi

    quantum satis

     
     

    E 470b

    Sali di magnesio degli acidi grassi

    quantum satis

     
     

    E 471

    Mono- e digliceridi degli acidi grassi

    quantum satis

     
     

    E 500

    Carbonati di sodio

    quantum satis

     
     

    E 501

    Carbonati di potassio

    quantum satis

     
     

    ▼M7

    E 551-559

    Biossido di silicio – silicati

    quantum satis

     

    Periodo di applicazione:

    fino al 31 gennaio 2014

    E 551-553

    Biossido di silicio – silicati

    quantum satis

     

    Periodo di applicazione:

    dal 1o febbraio 2014

    ▼M2

    E 575

    Gluconodeltalattone

    quantum satis

     
     

    E 576

    Gluconato di sodio

    quantum satis

     
     

    E 577

    Gluconato di potassio

    quantum satis

     
     

    E 578

    Gluconato di calcio

    quantum satis

     
     

    E 640

    Glicina e il suo sale di sodio

    quantum satis

     
     

    ▼M39

    E 969

    Advantame

    quantum satis

     
     

    ▼M2

    E 1200

    Polidestrosio

    quantum satis

     
     

    E 1201

    Polivinilpirrolidone

    quantum satis

     
     

    E 1202

    Polivinilpolipirrolidone

    quantum satis

     
     

    E 1521

    Polietilenglicole

    quantum satis

     
     

    ▼M5

    (60)  Espressi in equivalenti steviolici

    ▼M2

    12.

    Sali, spezie, zuppe, minestre, salse, insalate, prodotti a base di proteine

    12.1

    Sale e succedanei del sale

    12.1.1

    Sale

    E 170

    Carbonato di calcio

    quantum satis

     
     

    E 338-452

    Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifosfati

    10 000

    (1) (4)

     

    E 535-538

    Ferrocianuri

    20

    (1) (57)

     

    E 500

    Carbonati di sodio

    quantum satis

     
     

    E 504

    Carbonati di magnesio

    quantum satis

     
     

    E 511

    Cloruro di magnesio

    quantum satis

     

    Solo sale marino

    E 530

    Ossido di magnesio

    quantum satis

     
     

    ▼M7

    E 551-559

    Biossido di silicio – silicati

    10 000

     

    Periodo di applicazione:

    fino al 31 gennaio 2014

    E 551-553

    Biossido di silicio – silicati

    10 000

     

    Periodo di applicazione:

    dal 1o febbraio 2014

    E 554

    Silicato di sodio e alluminio

    20 mg/kg residui nel formaggio

    (38)

    Solo per il sale destinato al trattamento superficiale del formaggio stagionato, categoria alimentare 01.7.2

    Periodo di applicazione:

    dal 1o febbraio 2014

    ▼M2

    (1)  Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione

    (4)  Il livello massimo è espresso come P2O5

    (57)  Il livello massimo è espresso come ferrocianuro di potassio anidro

    ▼M7

    (38)  Espresso come alluminio

    ▼M2

    12.1.2

    Succedanei del sale

    Gruppo I

    Additivi

     
     
     

    E 338-452

    Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifosfati

    10 000

    (1) (4)

     

    E 535-538

    Ferrocianuri

    20

    (1) (57)

     

    ▼M7

    E 551-559

    Biossido di silicio – silicati

    20 000

     

    Periodo di applicazione:

    fino al 31 gennaio 2014

    E 551-553

    Biossido di silicio – silicati

    20 000

     

    Periodo di applicazione:

    dal 1o febbraio 2014

    ▼M2

    E 620-625

    Acido glutammico – glutammati

    quantum satis

     
     

    E 626-635

    Ribonucleotidi

    quantum satis

     
     

    (1)  Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione

    (4)  Il livello massimo è espresso come P2O5

    (57)  Il livello massimo è espresso come ferrocianuro di potassio anidro

    12.2

    Erbe aromatiche, spezie e condimenti

    12.2.1

    Erbe aromatiche e spezie

    E 220-228

    Anidride solforosa – solfiti

    150

    (3)

    Solo cannella (Cinnamomum ceylanicum)

    E 460

    Cellulosa

    quantum satis

     

    Solo se essiccate

    E 470a

    Sali di sodio, di potassio e di calcio degli acidi grassi

    quantum satis

     

    Solo se essiccate

    (3)  I livelli massimi sono espressi come SO2 e si riferiscono alla quantità totale, disponibile da tutte le fonti; non è presa in considerazione la SO2 di tenore non superiore a 10 mg/kg o 10 mg/l

    12.2.2

    Condimenti

    Gruppo I

    Additivi

     
     
     

    ▼M7

    Gruppo II

    Coloranti quantum satis

    quantum satis

     

    Solo condimenti, ad esempio curry in polvere, tandoori

    Periodo di applicazione:

    fino al 31 luglio 2014

    Gruppo II

    Coloranti quantum satis

    quantum satis

    (70)

    Solo condimenti, ad esempio curry in polvere, tandoori

    Periodo di applicazione:

    dal 1o agosto 2014

    Gruppo III

    Coloranti con limite massimo combinato

    500

     

    Solo condimenti, ad esempio curry in polvere, tandoori

    Periodo di applicazione:

    fino al 31 luglio 2014

    Gruppo III

    Coloranti con limite massimo combinato

    500

    (70)

    Solo condimenti, ad esempio curry in polvere, tandoori

    Periodo di applicazione:

    dal 1o agosto 2014

    ▼M6

    E 104

    Giallo di chinolina

    10

    (62)

    Soltanto condimenti, ad esempio curry in polvere, tandoori

    ▼M2

    E 160d

    Licopene

    50

     
     

    E 200-213

    Acido sorbico – sorbati; acido benzoico - benzoati

    1 000

    (1) (2)

     

    E 220-228

    Anidride solforosa – solfiti

    200

    (3)

    Solo condimenti a base di succo di agrumi

    E 310-321

    Gallati, TBHQ, BHA e BHT

    200

    (1) (13)

     

    E 392

    Estratti di rosmarino

    200

    (41) (46)

     

    ▼M7

    E 551-559

    Biossido di silicio – silicati

    30 000

    (1)

    Solo condimenti

    Periodo di applicazione:

    fino al 31 gennaio 2014

    E 551-553

    Biossido di silicio – silicati

    30 000

    (1)

    Solo condimenti

    Periodo di applicazione:

    dal 1o febbraio 2014

    ▼M2

    E 620-625

    Acido glutammico – glutammati

    quantum satis

     
     

    E 626-635

    Ribonucleotidi

    quantum satis

     
     

    (1)  Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione

    (2)  Il livello massimo è applicabile alla somma e i livelli sono espressi come acido libero

    (3)  I livelli massimi sono espressi come SO2 e si riferiscono alla quantità totale, disponibile da tutte le fonti; non è presa in considerazione la SO2 di tenore non superiore a 10 mg/kg o 10 mg/l

    (13)  Limite massimo espresso in base ai grassi

    (41)  Espresso in base ai grassi

    (46)  Espresso come la somma di carnosolo e acido carnosico

    ▼M6

    (62)  La quantità totale di E 104 e dei coloranti del gruppo III non deve superare il massimo previsto per il gruppo III.

    ▼M7

    (70)  Limite massimo per l'alluminio proveniente da tutti i pigmenti di alluminio 120 mg/kg. Ai fini dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 1333/2008, tale limite si applica a decorrere dal 1o febbraio 2013.

    ▼M2

    12.3

    Aceti

    Gruppo I

    Additivi

     
     
     

    E 150a-d

    Caramelli

    quantum satis

     
     

    E 220-228

    Anidride solforosa – solfiti

    170

    (3)

    Solo aceto di fermentazione

    (3)  I livelli massimi sono espressi come SO2 e si riferiscono alla quantità totale, disponibile da tutte le fonti; non è presa in considerazione la SO2 di tenore non superiore a 10 mg/kg o 10 mg/l

    12.4

    Senape

    Gruppo I

    Additivi

     
     
     

    Gruppo II

    Coloranti quantum satis

    quantum satis

     
     

    Gruppo III

    Coloranti con limite massimo combinato

    300

     
     

    Gruppo IV

    Polioli

    quantum satis

     
     

    ▼M6

    E 104

    Giallo di chinolina

    10

    (61)

     

    E 110

    Giallo tramonto FCF/giallo arancio S

    50

    (61)

     

    E 124

    Ponceau 4R, rosso cocciniglia A

    35

    (61)

     

    ▼M2

    E 200-213

    Acido sorbico – sorbati; acido benzoico - benzoati

    1 000

    (1) (2)

     

    E 220-228

    Anidride solforosa – solfiti

    250

    (3)

    Tranne la senape di Digione

    E 220-228

    Anidride solforosa – solfiti

    500

    (3)

    Solo la senape di Digione

    E 392

    Estratti di rosmarino

    100

    (41) (46)

     

    E 950

    Acesulfame K

    350

     
     

    E 951

    Aspartame

    350

     
     

    E 954

    Saccarina e i suoi sali di Na, K e Ca

    320

    (52)

     

    E 955

    Sucralosio

    140

     
     

    E 959

    Neoesperidina DC

    50

     
     

    E 961

    Neotame

    12

     
     

    E 962

    Sale di aspartame-acesulfame

    350

    (11)b (49) (50)

     

    ▼M39

    E 969

    Advantame

    4

     
     

    ▼M2

    (1)  Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione

    (2)  Il livello massimo è applicabile alla somma e i livelli sono espressi come acido libero

    (3)  I livelli massimi sono espressi come SO2 e si riferiscono alla quantità totale, disponibile da tutte le fonti; non è presa in considerazione la SO2 di tenore non superiore a 10 mg/kg o 10 mg/l

    (11)  I limiti sono espressi come a) equivalente di acesulfame K o b) equivalente di aspartame

    (41)  Espresso in base ai grassi

    (49)  I livelli massimi d'impiego sono basati sui livelli massimi d'impiego delle componenti di aspartame (E 951) e acesulfame-K (E 950)

    (50)  I livelli di E 951 ed E 950 non devono essere superati con l'uso del sale di aspartame-acesulfame, da solo o in combinazione con E 950 o E 951

    (52)  I livelli massimi d'impiego sono espressi in immidi libere

    (46)  Espresso come la somma di carnosolo e acido carnosico

    ▼M6

    (61)  La quantità totale di E 104, E 110, E 124 e dei coloranti del gruppo III non deve superare il massimo previsto per il gruppo III.

    ▼M2

    12.5

    Zuppe, minestre e brodi

    Gruppo I

    Additivi

     
     
     

    Gruppo II

    Coloranti quantum satis

    quantum satis

     
     

    Gruppo III

    Coloranti con limite massimo combinato

    50

     
     

    E 160d

    Licopene

    20

     
     

    E 200-213

    Acido sorbico – sorbati; acido benzoico - benzoati

    500

    (1) (2)

    Solo zuppe, minestre e brodi liquidi (tranne quelli in scatola)

    E 310-320

    Gallati, TBHQ e BHA

    200

    (1) (13)

    Solo zuppe, minestre e brodi disidratati

    E 338-452

    Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifosfati

    3 000

    (1) (4)

     

    E 363

    Acido succinico

    5 000

     
     

    E 392

    Estratti di rosmarino

    50

    (46)

     

    E 427

    Gomma cassia

    2 500

     

    Solo zuppe, minestre e brodi disidratati

    E 432-436

    Polisorbati

    1 000

    (1)

    Solo zuppe e minestre

    E 473-474

    Esteri di saccarosio degli acidi grassi - sucrogliceridi

    2 000

    (1)

     

    E 900

    Dimetilpolisilossano

    10

     
     

    E 950

    Acesulfame K

    110

     

    Solo zuppe e minestre a ridotto valore energetico

    E 951

    Aspartame

    110

     

    Solo zuppe e minestre a ridotto valore energetico

    E 954

    Saccarina e i suoi sali di Na, K e Ca

    110

    (52)

    Solo zuppe e minestre a ridotto valore energetico

    E 955

    Sucralosio

    45

     

    Solo zuppe e minestre a ridotto valore energetico

    E 959

    Neoesperidina DC

    50

     

    Solo zuppe e minestre a ridotto valore energetico

    ▼M5

    E 960

    Glicosidi steviolici

    40

    (60)

    Solo zuppe e minestre a ridotto valore energetico

    ▼M2

    E 961

    Neotame

    5

     

    Solo zuppe e minestre a ridotto valore energetico

    E 962

    Sale di aspartame-acesulfame

    110

    (11)b (49) (50)

    Solo zuppe e minestre a ridotto valore energetico

    ▼M39

    E 969

    Advantame

    2

     

    Solo zuppe e minestre a ridotto valore energetico

    ▼M2

    (1)  Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione

    (2)  Il livello massimo è applicabile alla somma e i livelli sono espressi come acido libero

    (4)  Il livello massimo è espresso come P2O5

    (11)  I limiti sono espressi come a) equivalente di acesulfame K o b) equivalente di aspartame

    (49)  I livelli massimi d'impiego sono basati sui livelli massimi d'impiego delle componenti di aspartame (E 951) e acesulfame-K (E 950)

    (50)  I livelli di E 951 ed E 950 non devono essere superati con l'uso del sale di aspartame-acesulfame, da solo o in combinazione con E 950 o E 951

    (52)  I livelli massimi d'impiego sono espressi in immidi libere

    (13)  Limite massimo espresso in base ai grassi

    (46)  Espresso come la somma di carnosolo e acido carnosico

    ▼M5

    (60)  Espressi in equivalenti steviolici

    ▼M2

    12.6

    Salse

    Gruppo I

    Additivi

     
     
     

    Gruppo II

    Coloranti quantum satis

    quantum satis

     

    Tranne le salse a base di pomodoro

    ▼M7

    Gruppo III

    Coloranti con limite massimo combinato

    500

     

    Compresi sottaceti, sapori, chutney e picalilli; tranne salse a base di pomodoro

    Periodo di applicazione:

    fino al 31 luglio 2014

    Gruppo III

    Coloranti con limite massimo combinato

    500

    (65)

    Compresi sottaceti, sapori, chutney e picalilli; tranne salse a base di pomodoro

    Periodo di applicazione:

    dal 1o agosto 2014

    ▼M2

    Gruppo IV

    Polioli

    quantum satis

     
     

    ▼M6

    E 104

    Giallo di chinolina

    20

    (64)

    Compresi sottaceti, sapori, chutney e picalilli, tranne le salse a base di pomodoro

    E 110

    Giallo tramonto FCF/giallo arancio S

    30

    (64)

    Soltanto in sottaceti e picalilli

    ▼M2

    E 160d

    Licopene

    50

     

    Tranne le salse a base di pomodoro

    E 200-203

    Acido sorbico - sorbati

    2 000

    (1) (2)

    Solo salse emulsionate con un tenore di grassi inferiore al 60 %

    E 200-203

    Acido sorbico - sorbati

    1 000

    (1) (2)

    Solo salse emulsionate con un tenore di grassi di almeno il 60 %

    E 200-213

    Acido sorbico – sorbati; acido benzoico - benzoati

    1 000

    (1) (2)

    Solo salse emulsionate con un tenore di grassi di almeno il 60 %; salse non emulsionate

    E 200-213

    Acido sorbico – sorbati; acido benzoico - benzoati

    2 000

    (1) (2)

    Solo salse emulsionate con un tenore di grassi inferiore al 60 %

    E 210-213

    Acido benzoico - benzoati

    1 000

    (1) (2)

    Solo salse emulsionate con un tenore di grassi inferiore al 60 %

    E 210-213

    Acido benzoico - benzoati

    500

    (1) (2)

    Solo salse emulsionate con un tenore di grassi di almeno il 60 %

    E 310-320

    Gallati, TBHQ e BHA

    200

    (1) (13)

     

    E 338-452

    Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifosfati

    5 000

    (1) (4)

     

    E 385

    Etilendiamminatetracetato di calcio disodico (EDTA di calcio disodico)

    75

     

    Solo salse emulsionate

    E 392

    Estratti di rosmarino

    100

    (41) (46)

     

    E 427

    Gomma cassia

    2 500

     
     

    E 405

    Alginato di propan-1,2-diolo

    8 000

     
     

    E 416

    Gomma di karaya

    10 000

     

    Solo salse emulsionate

    ▼M30

    E 423

    Gomma arabica modificata con acido ottenilsuccinico

    10 000

     
     

    ▼M2

    E 426

    Emicellulosa di soia

    30 000

     

    Solo salse emulsionate

    E 432-436

    Polisorbati

    5 000

    (1)

    Solo salse emulsionate

    E 473-474

    Esteri di saccarosio degli acidi grassi - sucrogliceridi

    10 000

    (1)

     

    E 476

    Poliricinoleato di poliglicerolo

    4 000

     

    Solo condimenti

    E 491-495

    Esteri di sorbitano

    5 000

    (1)

    Solo salse emulsionate

    E 950

    Acesulfame K

    350

     
     

    E 951

    Aspartame

    350

     
     

    E 954

    Saccarina e i suoi sali di Na, K e Ca

    160

    (52)

     

    E 955

    Sucralosio

    450

     
     

    E 959

    Neoesperidina DC

    50

     
     

    ▼M5

    E 960

    Glicosidi steviolici

    120

    (60)

    Tranne le salse di semi di soia (fermentata e non fermentata)

    E 960

    Glicosidi steviolici

    175

    (60)

    Solo salse di semi di soia (fermentata e non fermentata)

    ▼M2

    E 961

    Neotame

    12

     
     

    E 961

    Neotame

    2

     

    Solo come esaltatore di sapidità

    E 962

    Sale di aspartame-acesulfame

    350

    (11)b (49) (50)

     

    ▼M39

    E 969

    Advantame

    4

     
     

    ▼M2

    (1)  Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione

    (2)  Il livello massimo è applicabile alla somma e i livelli sono espressi come acido libero

    (4)  Il livello massimo è espresso come P2O5

    (41)  Espresso in base ai grassi

    (49)  I livelli massimi d'impiego sono basati sui livelli massimi d'impiego delle componenti di aspartame (E 951) e acesulfame-K (E 950)

    (50)  I livelli di E 951 ed E 950 non devono essere superati con l'uso del sale di aspartame-acesulfame, da solo o in combinazione con E 950 o E 951

    (52)  I livelli massimi d'impiego sono espressi in immidi libere

    (13)  Limite massimo espresso in base ai grassi

    (46)  Espresso come la somma di carnosolo e acido carnosico

    ▼M5

    (60)  Espressi in equivalenti steviolici

    ▼M6

    (64)  La quantità totale di E 104, E 110 e dei coloranti del gruppo III non deve superare il massimo previsto per il gruppo III.

    ▼M7

    (65)  Limite massimo per l'alluminio derivante dai pigmenti di alluminio di E 120 Cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio 10 mg/kg. Non possono essere utilizzati altri pigmenti di alluminio. Ai fini dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera g) del regolamento (CE) n. 1333/2008, tale limite si applica a decorrere dal 1o febbraio 2013.

    ▼M2

    12.7

    Insalate e pasta da spalmare a base di aromi

    Gruppo I

    Additivi

     
     
     

    Gruppo II

    Coloranti quantum satis

    quantum satis

     
     

    E 200-213

    Acido sorbico – sorbati; acido benzoico - benzoati

    1 500

    (1) (2)

     

    E 950

    Acesulfame K

    350

     

    Solo Feinkostsalat

    E 951

    Aspartame

    350

     

    Solo Feinkostsalat

    E 954

    Saccarina e i suoi sali di Na, K e Ca

    160

    (52)

    Solo Feinkostsalat

    E 955

    Sucralosio

    140

     

    Solo Feinkostsalat

    E 959

    Neoesperidina DC

    50

     

    Solo Feinkostsalat

    E 961

    Neotame

    12

     

    Solo Feinkostsalat

    E 962

    Sale di aspartame-acesulfame

    350

    (11)b (49) (50)

    Solo Feinkostsalat

    ▼M39

    E 969

    Advantame

    4

     

    Solo Feinkostsalat

    ▼M2

    (1)  Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione

    (2)  Il livello massimo è applicabile alla somma e i livelli sono espressi come acido libero

    (11)  I limiti sono espressi come a) equivalente di acesulfame K o b) equivalente di aspartame

    (49)  I livelli massimi d'impiego sono basati sui livelli massimi d'impiego delle componenti di aspartame (E 951) e acesulfame K (E 950)

    (50)  I livelli di E 951 ed E 950 non devono essere superati con l'uso del sale di aspartame-acesulfame, da solo o in combinazione con E 950 o E 951

    (52)  I livelli massimi d'impiego sono espressi in immidi libere

    12.8

    Lievito e prodotti a base di lievito

    Gruppo I

    Additivi

     
     
     

    E 491-495

    Esteri di sorbitano

    quantum satis

     

    Solo lievito secco e lieviti per panetteria e pasticceria

    12.9

    Prodotti a base di proteine, tranne i prodotti di cui alla categoria 1.8

    Gruppo I

    Additivi

     
     
     

    Gruppo II

    Coloranti quantum satis

    quantum satis

     
     

    Gruppo III

    Coloranti con limite massimo combinato

    100

     

    Solo surrogati di carne e pesce a base di proteine vegetali

    ▼M6

    E 104

    Giallo di chinolina

    10

    (61)

    Soltanto surrogati di carne e pesce a base di proteine vegetali

    E 110

    Giallo tramonto FCF/giallo arancio S

    20

    (61)

    Soltanto surrogati di carne e pesce a base di proteine vegetali

    E 124

    Ponceau 4R, rosso cocciniglia A

    10

    (61)

    Soltanto surrogati di carne e pesce a base di proteine vegetali

    ▼M2

    E 160d

    Licopene

    30

     

    Solo surrogati di carne e pesce a base di proteine vegetali

    E 200-203

    Acido sorbico - sorbati

    2 000

    (1) (2)

    Solo surrogati di carne, pesce, crostacei e cefalopodi e formaggio a base di proteine

    E 220-228

    Anidride solforosa - solfiti

    200

    (3)

    Solo surrogati di carne, pesce, crostacei e cefalopodi

    E 220-228

    Anidride solforosa – solfiti

    50

    (3)

    Solo gelatina

    E 338-452

    Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifosfati

    20 000

    (1) (4)

    Solo bevande a base di proteine vegetali

    E 959

    Neoesperidina DC

    5

     

    Solo prodotti a base di proteine vegetali, solo come esaltatore di sapidità

    (1)  Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione

    (2)  Il livello massimo è applicabile alla somma e i livelli sono espressi come acido libero

    (3)  I livelli massimi sono espressi come SO2 e si riferiscono alla quantità totale, disponibile da tutte le fonti; non è presa in considerazione la SO2 di tenore non superiore a 10 mg/kg o 10 mg/l

    (4)  Il livello massimo è espresso come P2O5

    ▼M6

    (61)  La quantità totale di E 104, E 110, E 124 e dei coloranti del gruppo III non deve superare il massimo previsto per il gruppo III.

    ▼M2

    13.

    Alimenti destinati ad un'alimentazione particolare, quali definiti dalla direttiva 2009/39/CE

    13.1

    Alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia

    PARTE INTRODUTTIVA, SI APPLICA A TUTTE LE SOTTOCATEGORIE

     

    I livelli di uso massimi indicati si riferiscono agli alimenti pronti per il consumo preparati secondo le istruzioni del fabbricante

     

    E 307, E 325, E 330, E 331, E 332, E 333, E 338, E 340, E 410, E472c ed E 1450 sono impiegati in conformità ai limiti stabiliti negli allegati della direttiva 2006/141/CE

    13.1.1

    Alimenti per lattanti, quali definiti dalla direttiva 2006/141/CE

     

    Nota: per la produzione di latte acidificato si possono usare colture produttrici di acido L(+)-lattico non patogene

    E 270

    Acido lattico

    quantum satis

     

    Solo forma L(+)

    E 304(i)

    Palmitato di L-ascorbile

    10

     
     

    E 306

    Estratto ricco di tocoferolo

    10

    (16)

     

    E 307

    Alfatocoferolo

    10

    (16)

     

    E 308

    Gammatocoferolo

    10

    (16)

     

    E 309

    Deltatocoferolo

    10

    (16)

     

    E 322

    Lecitine

    1 000

    (14)

     

    E 330

    Acido citrico

    quantum satis

     
     

    E 331

    Citrati di sodio

    2 000

    (43)

     

    E 332

    Citrati di potassio

     

    (43)

     

    E 338

    Acido fosforico

    1 000

    (4) (44)

     

    E 339

    Fosfati di sodio

    1 000

    (4) (15)

     

    E 340

    Fosfati di potassio

     

    (4) (15)

     

    E 412

    Gomma di guar

    1 000

     

    Solo se il prodotto liquido contiene proteine parzialmente idrolizzate

    E 471

    Mono- e digliceridi degli acidi grassi

    4 000

    (14)

     

    E 472c

    Esteri citrici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

    7 500

    (14)

    Solo se venduto in polvere

    E 472c

    Esteri citrici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

    9 000

    (14)

    Venduto solo in forma liquida se i prodotti contengono proteine, peptidi o amminoacidi parzialmente idrolizzati

    E 473

    Esteri di saccarosio degli acidi grassi

    120

    (14)

    Solo prodotti contenenti proteine, peptidi o amminoacidi idrolizzati

    (4)  Il livello massimo è espresso come P2O5

    (14)  Se ad un prodotto alimentare viene aggiunta più di una delle sostanze E 322, E 471, E 472c ed E 473, il livello massimo di ciascuna di queste sostanze stabilito per tale prodotto alimentare viene ridotto in proporzione alla quantità delle altre sostanze contemporaneamente presenti in tale prodotto alimentare

    (15)  E 339 ed E 340 sono autorizzati singolarmente o in combinazione, conformemente ai limiti stabiliti dalle direttive 2006/141/CE, 2006/125/CE e 1999/21/CE

    (16)  E 306, E 307, E 308 ed E 309 sono autorizzati singolarmente o in combinazione

    (43)  E 331 ed E 332 sono autorizzati singolarmente o in combinazione, conformemente ai limiti stabiliti dalle direttive 2006/141/CE, 2006/125/CE e 1999/21/CE

    (44)  Conformemente ai limiti stabiliti dalle direttive 2006/141/CE, 2006/125/CE e 1999/21/CE

    13.1.2

    Alimenti di proseguimento, quali definiti dalla direttiva 2006/141/CE

     

    Nota: per la produzione di latte acidificato si possono usare colture produttrici di acido L(+)-lattico non patogene

    E 270

    Acido lattico

    quantum satis

     

    Solo forma L(+)

    E 304(i)

    Palmitato di L-ascorbile

    10

     
     

    E 306

    Estratto ricco di tocoferolo

    10

    (16)

     

    E 307

    Alfatocoferolo

    10

    (16)

     

    E 308

    Gammatocoferolo

    10

    (16)

     

    E 309

    Deltatocoferolo

    10

    (16)

     

    E 322

    Lecitine

    1 000

    (14)

     

    E 330

    Acido citrico

    quantum satis

     
     

    E 331

    Citrati di sodio

    2 000

    (43)

     

    E 332

    Citrati di potassio

    quantum satis

    (43)

     

    E 338

    Acido fosforico

     

    (4) (44)

     

    E 339

    Fosfati di sodio

    1 000

    (4) (15)

     

    E 340

    Fosfati di potassio

     

    (4) (15)

     

    E 407

    Carragenina

    300

    (17)

     

    E 410

    Farina di semi di carrube

    1 000

    (17)

     

    E 412

    Gomma di guar

    1 000

    (17)

     

    E 440

    Pectine

    5 000

     

    Solo alimenti di proseguimento acidificati

    E 471

    Mono- e digliceridi degli acidi grassi

    4 000

    (14)

     

    E 472c

    Esteri citrici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

    7 500

    (14)

    Solo se venduto in polvere

    E 472c

    Esteri citrici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

    9 000

    (14)

    Solo se venduto in forma liquida se i prodotti contengono proteine, peptidi o amminoacidi parzialmente idrolizzati

    E 473

    Esteri di saccarosio degli acidi grassi

    120

    (14)

    Solo prodotti contenenti proteine, peptidi o amminoacidi idrolizzati

    (4)  Il livello massimo è espresso come P2O5

    (14)  Se ad un prodotto alimentare viene aggiunta più di una delle sostanze E 322, E 471, E 472c ed E 473, il livello massimo di ciascuna di queste sostanze stabilito per tale prodotto alimentare viene ridotto in proporzione alla quantità delle altre sostanze contemporaneamente presenti in tale prodotto alimentare

    (15)  E 339 ed E 340 sono autorizzati singolarmente o in combinazione, conformemente ai limiti stabiliti dalle direttive 2006/141/CE, 2006/125/CE e 1999/21/CE

    (16)  E 306, E 307, E 308 ed E 309 sono autorizzati singolarmente o in combinazione

    (17)  Se ad un prodotto alimentare viene aggiunta più di una delle sostanze E 407, E 410 ed E 412, il livello massimo di ciascuna di queste sostanze stabilito per tale prodotto alimentare viene ridotto in proporzione alla quantità delle altre sostanze contemporaneamente presenti in tale prodotto alimentare

    (43)  E 331 ed E 332 sono autorizzati singolarmente o in combinazione, conformemente ai limiti stabiliti dalle direttive 2006/141/CE, 2006/125/CE e 1999/21/CE

    (44)  Conformemente ai limiti stabiliti dalle direttive 2006/141/CE, 2006/125/CE e 1999/21/CE

    13.1.3

    Alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, quali definiti dalla direttiva 2006/125/CE

    E 170

    Carbonato di calcio

    quantum satis

     

    Solo alimenti a base di cereali e alimenti destinati ai lattanti trasformati, solo per l'aggiustamento del pH

    E 260

    Acido acetico

    quantum satis

     

    Solo alimenti a base di cereali e alimenti destinati ai lattanti trasformati, solo per l'aggiustamento del pH

    ▼M20

    E 261

    Acetati di potassio

    quantum satis

     

    Solo alimenti a base di cereali e alimenti destinati ai lattanti trasformati, solo per l’aggiustamento del pH

    Periodo di applicazione:

    dal 6 febbraio 2013

    ▼M2

    E 262

    Acetati di sodio

    quantum satis

     

    Solo alimenti a base di cereali e alimenti destinati ai lattanti trasformati, solo per l'aggiustamento del pH

    E 263

    Acetato di calcio

    quantum satis

     

    Solo alimenti a base di cereali e alimenti destinati ai lattanti trasformati, solo per l'aggiustamento del pH

    E 270

    Acido lattico

    quantum satis

     

    Solo alimenti a base di cereali e alimenti destinati ai lattanti trasformati, solo per l'aggiustamento del pH; solo forma L(+)

    E 296

    Acido malico

    quantum satis

     

    Solo alimenti a base di cereali e alimenti destinati ai lattanti trasformati, solo per l'aggiustamento del pH; solo forma L(+)

    E 300

    Acido L-ascorbico

    200

    (18)

    Solo alimenti a base di cereali, compresi biscotti e fette biscottate e alimenti destinati ai lattanti contenenti grassi

    E 301

    L-ascorbato di sodio

    200

    (18)

    Solo alimenti a base di cereali, compresi biscotti e fette biscottate e alimenti destinati ai lattanti contenenti grassi

    E 302

    L-ascorbato di calcio

    200

    (18)

    Solo alimenti a base di cereali, compresi biscotti e fette biscottate e alimenti destinati ai lattanti contenenti grassi

    E 304(i)

    Palmitato di L-ascorbile

    100

    (19)

    Solo alimenti a base di cereali, compresi biscotti e fette biscottate e alimenti destinati ai lattanti contenenti grassi

    E 306

    Estratto ricco di tocoferolo

    100

    (19)

    Solo alimenti a base di cereali, compresi biscotti e fette biscottate e alimenti destinati ai lattanti contenenti grassi

    E 307

    Alfatocoferolo

    100

    (19)

    Solo alimenti a base di cereali, compresi biscotti e fette biscottate e alimenti destinati ai lattanti contenenti grassi

    E 308

    Gammatocoferolo

    100

    (19)

    Solo alimenti a base di cereali, compresi biscotti e fette biscottate e alimenti destinati ai lattanti contenenti grassi

    E 309

    Deltatocoferolo

    100

    (19)

    Solo alimenti a base di cereali, compresi biscotti e fette biscottate e alimenti destinati ai lattanti contenenti grassi

    E 322

    Lecitine

    10 000

     

    Solo biscotti e fette biscottate, alimenti a base di cereali e alimenti destinati ai lattanti

    E 325

    Lattato di sodio

    quantum satis

     

    Solo alimenti a base di cereali e alimenti destinati ai lattanti trasformati, solo per l'aggiustamento del pH; solo forma L(+)

    E 326

    Lattato di potassio

    quantum satis

     

    Solo alimenti a base di cereali e alimenti destinati ai lattanti trasformati, solo per l'aggiustamento del pH; solo forma L(+)

    E 327

    Lattato di calcio

    quantum satis

     

    Solo alimenti a base di cereali e alimenti destinati ai lattanti trasformati, solo per l'aggiustamento del pH; solo forma L(+)

    E 330

    Acido citrico

    quantum satis

     

    Solo alimenti a base di cereali e alimenti destinati ai lattanti trasformati, solo per l'aggiustamento del pH

    E 331

    Citrati di sodio

    quantum satis

     

    Solo alimenti a base di cereali e alimenti destinati ai lattanti trasformati, solo per l'aggiustamento del pH

    E 332

    Citrati di potassio

    quantum satis

     

    Solo alimenti a base di cereali e alimenti destinati ai lattanti trasformati, solo per l'aggiustamento del pH

    E 333

    Citrati di calcio

    quantum satis

     

    Solo alimenti a base di cereali e alimenti destinati ai lattanti trasformati, solo per l'aggiustamento del pH

    E 334

    Acido tartarico [L(+)-]

    5 000

    (42)

    Solo forma L(+); solo biscotti, fette biscottate e alimenti destinati ai lattanti

    E 335

    Tartrati di sodio

    5 000

    (42)

    Solo forma L(+); solo biscotti, fette biscottate e alimenti destinati ai lattanti

    E 336

    Tartrati di potassio

    5 000

    (42)

    Solo forma L(+); solo biscotti, fette biscottate e alimenti destinati ai lattanti

    E 338

    Acido fosforico

    1 000

    (4)

    Solo alimenti a base di cereali e alimenti destinati ai lattanti trasformati, solo per l'aggiustamento del pH

    E 339

    Fosfati di sodio

    1 000

    (4) (20)

    Solo cereali

    E 340

    Fosfati di potassio

    1 000

    (4) (20)

    Solo cereali

    E 341

    Fosfati di calcio

    1 000

    (4) (20)

    Solo cereali

    E 341

    Fosfati di calcio

    1 000

    (4)

    Solo dessert a base di frutta

    E 354

    Tartrato di calcio

    5 000

    (42)

    Solo forma L(+); Solo biscotti e fette biscottate

    E 400

    Acido alginico

    500

    (23)

    Solo dessert e budini

    E 401

    Alginato di sodio

    500

    (23)

    Solo dessert e budini

    E 402

    Alginato di potassio

    500

    (23)

    Solo dessert e budini

    E 404

    Alginato di calcio

    500

    (23)

    Solo dessert e budini

    E 410

    Farina di semi di carrube

    10 000

    (21)

    Solo alimenti a base di cereali e alimenti destinati ai lattanti trasformati

    E 412

    Gomma di guar

    10 000

    (21)

    Solo alimenti a base di cereali e alimenti destinati ai lattanti trasformati

    E 414

    Gomma arabica (gomma d'acacia)

    10 000

    (21)

    Solo alimenti a base di cereali e alimenti destinati ai lattanti trasformati

    E 415

    Gomma di xanthan

    10 000

    (21)

    Solo alimenti a base di cereali e alimenti destinati ai lattanti trasformati

    E 440

    Pectine

    10 000

    (21)

    Solo alimenti a base di cereali e alimenti destinati ai lattanti trasformati

    E 410

    Farina di semi di carrube

    20 000

    (21)

    Solo alimenti a base di cereali senza glutine

    E 412

    Gomma di guar

    20 000

    (21)

    Solo alimenti a base di cereali senza glutine

    E 414

    Gomma arabica (gomma d'acacia)

    20 000

    (21)

    Solo alimenti a base di cereali senza glutine

    E 415

    Gomma di xanthan

    20 000

    (21)

    Solo alimenti a base di cereali senza glutine

    E 440

    Pectine

    20 000

    (21)

    Solo alimenti a base di cereali senza glutine

    E 450

    Difosfati

    5 000

    (4) (42)

    Solo biscotti e fette biscottate

    E 471

    Mono- e digliceridi degli acidi grassi

    5 000

    (22)

    Solo biscotti e fette biscottate, alimenti a base di cereali e alimenti destinati ai lattanti

    E 472a

    Esteri acetici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

    5 000

    (22)

    Solo biscotti e fette biscottate, alimenti a base di cereali e alimenti destinati ai lattanti

    E 472b

    Esteri lattici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

    5 000

    (22)

    Solo biscotti e fette biscottate, alimenti a base di cereali e alimenti destinati ai lattanti

    E 472c

    Esteri citrici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

    5 000

    (22)

    Solo biscotti e fette biscottate, alimenti a base di cereali e alimenti destinati ai lattanti

    E 500

    Carbonati di sodio

    quantum satis

     

    Solo come agente lievitante

    E 501

    Carbonati di potassio

    quantum satis

     

    Solo come agente lievitante

    E 503

    Carbonati di ammonio

    quantum satis

     

    Solo come agente lievitante

    E 507

    Acido cloridrico

    quantum satis

     

    Solo alimenti a base di cereali e alimenti destinati ai lattanti trasformati, solo per l'aggiustamento del pH

    E 524

    Idrossido di sodio

    quantum satis

     

    Solo alimenti a base di cereali e alimenti destinati ai lattanti trasformati, solo per l'aggiustamento del pH

    E 525

    Idrossido di potassio

    quantum satis

     

    Solo alimenti a base di cereali e alimenti destinati ai lattanti trasformati, solo per l'aggiustamento del pH

    E 526

    Idrossido di calcio

    quantum satis

     

    Solo alimenti a base di cereali e alimenti destinati ai lattanti trasformati, solo per l'aggiustamento del pH

    E 551

    Biossido di silicio

    2 000

     

    Solo cereali secchi

    E 575

    Gluconodeltalattone

    5 000

    (42)

    Solo biscotti e fette biscottate

    E 920

    L-cisteina

    1 000

     

    Solo biscotti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia

    E 1404

    Amido ossidato

    50 000

     

    Solo alimenti a base di cereali e alimenti destinati ai lattanti trasformati

    E 1410

    Fosfato di monoamido

    50 000

     

    Solo alimenti a base di cereali e alimenti destinati ai lattanti trasformati

    E 1412

    Fosfato di diamido

    50 000

     

    Solo alimenti a base di cereali e alimenti destinati ai lattanti trasformati

    E 1413

    Fosfato di diamido fosfatato

    50 000

     

    Solo alimenti a base di cereali e alimenti destinati ai lattanti trasformati

    E 1414

    Fosfato di diamido acetilato

    50 000

     

    Solo alimenti a base di cereali e alimenti destinati ai lattanti trasformati

    E 1420

    Amido acetilato

    50 000

     

    Solo alimenti a base di cereali e alimenti destinati ai lattanti trasformati

    E 1422

    Adipato di diamido acetilato

    50 000

     

    Solo alimenti a base di cereali e alimenti destinati ai lattanti trasformati

    E 1450

    Ottenilsuccinato di amido e sodio

    50 000

     

    Solo alimenti a base di cereali e alimenti destinati ai lattanti trasformati

    E 1451

    Amido acetilato ossidato

    50 000

     

    Solo alimenti a base di cereali e alimenti destinati ai lattanti trasformati

    E 300

    Acido ascorbico

    300

    (18)

    Solo bevande, succhi e alimenti destinati ai lattanti a base di ortofrutticoli

    E 301

    Ascorbato di sodio

    300

    (18)

    Solo bevande, succhi e alimenti destinati ai lattanti a base di ortofrutticoli

    E 302

    Ascorbato di calcio

    300

    (18)

    Solo bevande, succhi e alimenti destinati ai lattanti a base di ortofrutticoli

    E 333

    Citrati di calcio

    quantum satis

     

    Solo prodotti a base di frutta a basso tenore di zucchero

    (1)  Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione

    (4)  Il livello massimo è espresso come P2O5

    (18)  E 300, E 301 ed E 302 sono autorizzati singolarmente o in combinazione, i livelli sono espressi come acido ascorbico

    (19)  E 304, E 306, E 307, E 308 ed E 309 sono autorizzati singolarmente o in combinazione

    (20)  E 339, E 340 ed E 341 sono autorizzati singolarmente o in combinazione

    (21)  E 410, E 412, E 414, E 415 ed E 440 sono autorizzati singolarmente o in combinazione

    (22)  E 471, E 472a, E 472b ed E 472c sono autorizzati singolarmente o in combinazione

    (23)  E 400, E 401, E 402 ed E 404 sono autorizzati singolarmente o in combinazione

    (42)  Sotto forma di residuo

    13.1.4

    Altri alimenti per bambini nella prima infanzia

     

    Nota: per la produzione di latte acidificato si possono usare colture produttrici di acido L(+)-lattico non patogene

    E 270

    Acido lattico

    quantum satis

     

    Solo forma L(+)

    E 304(i)

    Palmitato di L-ascorbile

    100

    (19)

     

    E 306

    Estratto ricco di tocoferolo

    100

    (19)

     

    E 307

    Alfatocoferolo

    100

    (19)

     

    E 308

    Gammatocoferolo

    100

    (19)

     

    E 309

    Deltatocoferolo

    100

    (19)

     

    E 322

    Lecitine

    10 000

    (14)

     

    E 330

    Acido citrico

    quantum satis

     
     

    ▼M23

    E 331

    Citrati di sodio

    2 000

    (43)

     

    E 332

    Citrati di potassio

    quantum satis

    (43)

     

    E 338

    Acido fosforico

     

    (1) (4) (44)

     

    ▼M2

    E 339

    Fosfati di sodio

    1 000

    (1) (4) (15)

     

    E 340

    Fosfati di potassio

    1 000

    (1) (4) (15)

     

    E 407

    Carragenina

    300

     
     

    E 410

    Farina di semi di carrube

    10 000

    (21)

     

    E 412

    Gomma di guar

    10 000

    (21)

     

    E 414

    Gomma arabica (gomma d'acacia)

    10 000

    (21)

     

    E 415

    Gomma di xanthan

    10 000

    (21)

     

    E 440

    Pectine

    5 000

    (21)

     

    E 471

    Mono- e digliceridi degli acidi grassi

    4 000

    (14)

     

    E 472c

    Esteri citrici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

    7 500

    (14)

    Solo se venduto in polvere

    E 472c

    Esteri citrici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

    9 000

    (14)

    Solo se venduto in forma liquida se i prodotti contengono proteine, peptidi o amminoacidi parzialmente idrolizzati

    E 473

    Esteri di saccarosio degli acidi grassi

    120

    (14)

    Solo in prodotti contenenti proteine, peptidi o amminoacidi idrolizzati

    E 500

    Carbonati di sodio

    quantum satis

     
     

    E 501

    Carbonati di potassio

    quantum satis

     
     

    E 503

    Carbonati di ammonio

    quantum satis

     
     

    E 507

    Acido cloridrico

    quantum satis

     

    Solo per l'aggiustamento del pH

    E 524

    Idrossido di sodio

    quantum satis

     

    Solo per l'aggiustamento del pH

    E 525

    Idrossido di potassio

    quantum satis

     

    Solo per l'aggiustamento del pH

    E 1404

    Amido ossidato

    50 000

     
     

    E 1410

    Fosfato di monoamido

    50 000

     
     

    E 1412

    Fosfato di diamido

    50 000

     
     

    E 1413

    Fosfato di diamido fosfatato

    50 000

     
     

    E 1414

    Fosfato di diamido acetilato

    50 000

     
     

    E 1420

    Amido acetilato

    50 000

     
     

    E 1422

    Adipato di diamido acetilato

    50 000

     
     

    E 1450

    Ottenilsuccinato di amido e sodio

    50 000

     
     

    (1)  Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione

    (4)  Il livello massimo è espresso come P2O5

    (14)  Se ad un prodotto alimentare viene aggiunta più di una delle sostanze E 322, E 471, E 472c ed E 473, il livello massimo di ciascuna di queste sostanze stabilito per tale prodotto alimentare viene ridotto in proporzione alla quantità delle altre sostanze contemporaneamente presenti in tale prodotto alimentare

    (15)  E 339 ed E 340 sono autorizzati singolarmente o in combinazione, conformemente ai limiti stabiliti dalle direttive 2006/141/CE, 2006/125/CE e 1999/21/CE

    (16)  E 304, E 306, E 307, E 308 ed E 309 sono autorizzati singolarmente o in combinazione

    (21)  E 410, E 412, E 414, E 415 ed E 440 sono autorizzati singolarmente o in combinazione

    ▼M23

    (43)  E 331 ed E 332 sono autorizzati singolarmente o in combinazione, conformemente ai limiti stabiliti dalle direttive 2006/141/CE, 2006/125/CE e 1999/21/CE

    (44)  Conformemente ai limiti stabiliti dalle direttive 2006/141/CE, 2006/125/CE e 1999/21/CE

    ▼M2

    13.1.5

    Alimenti dietetici destinati a fini medici speciali per lattanti e bambini nella prima infanzia, quali definiti dalla direttiva 1999/21/CE, e alimenti speciali per lattanti

    13.1.5.1

    Alimenti dietetici destinati a fini medici speciali per lattanti e alimenti speciali per lattanti

    Si possono impiegare gli additivi di cui alle categorie 13.1.1 e 13.1.2

    E 170

    Carbonato di calcio

    quantum satis

     
     

    E 304(i)

    Palmitato di L-ascorbile

    100

     
     

    E 331

    Citrati di sodio

    quantum satis

     
     

    E 332

    Citrati di potassio

    quantum satis

     
     

    E 333

    Citrati di calcio

    quantum satis

     
     

    E 338

    Acido fosforico

    1 000

    (1) (4)

    Solo per l'aggiustamento del pH

    E 339

    Fosfati di sodio

    1 000

    (1) (4) (20)

     

    E 340

    Fosfati di potassio

    1 000

    (1) (4) (20)

     

    E 341

    Fosfati di calcio

    1 000

    (1) (4) (20)

     

    E 401

    Alginato di sodio

    1 000

     

    A partire da quattro mesi nei prodotti alimentari speciali a composizione adattata, necessari per trattare disordini del metabolismo e per l'alimentazione con sonda gastrica

    E 405

    Alginato di propan-1,2-diolo

    200

     

    A partire da dodici mesi nelle diete speciali per bambini nella prima infanzia che soffrono di intolleranza al latte di vacca o di errori congeniti del metabolismo

    E 410

    Farina di semi di carrube

    10 000

     

    A partire dalla nascita, nei prodotti destinati a ridurre il riflusso gastroesofageo

    E 412

    Gomma di guar

    10 000

     

    A partire dalla nascita nei prodotti sotto forma di preparati liquidi contenenti proteine, peptidi o amminoacidi idrolizzati

    E 415

    Gomma di xanthan

    1 200

     

    A partire dalla nascita nei prodotti a base di amminoacidi o peptidi per i pazienti che soffrono di menomazioni del tratto gastrointestinale, malassorbimento delle proteine o errori congeniti del metabolismo

    E 440

    Pectine

    10 000

     

    A partire dalla nascita nei prodotti utilizzati in caso di disordini gastrointestinali

    ▼M35

    E 466

    Carbossimetilcellulosa sodica, gomma di cellulosa

    10 000

     

    A partire dalla nascita, nei prodotti destinati al trattamento alimentare di scompensi congeniti del metabolismo

    ▼M2

    E 471

    Mono- e digliceridi degli acidi grassi

    5 000

     

    A partire dalla nascita nelle diete speciali, particolarmente quelle prive di proteine

    E 472c

    Esteri citrici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

    7 500

     

    Solo se venduto in polvere; a partire dalla nascita

    E 472c

    Esteri citrici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

    9 000

     

    Solo se venduto in forma liquida; a partire dalla nascita

    E 473

    Esteri di saccarosio degli acidi grassi

    120

     

    Solo prodotti contenenti proteine, peptidi e amminoacidi idrolizzati

    E 500

    Carbonati di sodio

    quantum satis

     

    Solo come agente lievitante

    E 501

    Carbonati di potassio

    quantum satis

     

    Solo come agente lievitante

    E 507

    Acido cloridrico

    quantum satis

     

    Solo come agente lievitante

    E 524

    Idrossido di sodio

    quantum satis

     

    Solo per l'aggiustamento del pH

    E 525

    Idrossido di potassio

    quantum satis

     

    Solo per l'aggiustamento del pH

    E 526

    Idrossido di calcio

    quantum satis

     

    Solo per l'aggiustamento del pH

    E 1450

    Ottenilsuccinato di amido e sodio

    20 000

     

    Solo in alimenti destinati ai lattanti e alimenti di proseguimento

    (1)  Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione

    (4)  Il livello massimo è espresso come P2O5

    (20)  E 339, E 340 ed E 341 sono autorizzati singolarmente o in combinazione

    13.1.5.2

    Alimenti dietetici destinati a fini medici speciali per lattanti e bambini nella prima infanzia, quali definiti dalla direttiva 1999/21/CE

    ▼M23

    Si applicano gli additivi delle categorie 13.1.2 e 13.1.3, tranne E 270, E 333 ed E 341

    ▼M2

    E 401

    Alginato di sodio

    1 000

     

    A partire da quattro mesi nei prodotti alimentari speciali a composizione adattata, necessari per trattare disordini del metabolismo e per l'alimentazione con sonda gastrica

    E 405

    Alginato di propan-1,2-diolo

    200

     

    A partire da dodici mesi nelle diete speciali per bambini nella prima infanzia che soffrono di intolleranza al latte di vacca o di errori congeniti del metabolismo

    E 410

    Farina di semi di carrube

    10 000

     

    A partire dalla nascita, nei prodotti destinati a ridurre il riflusso gastroesofageo

    E 412

    Gomma di guar

    10 000

     

    A partire dalla nascita nei prodotti sotto forma di preparati liquidi contenenti proteine, peptidi o amminoacidi idrolizzati

    E 415

    Gomma di xanthan

    1 200

     

    A partire dalla nascita nei prodotti a base di amminoacidi o peptidi per i pazienti che soffrono di menomazioni del tratto gastrointestinale, malassorbimento delle proteine o errori congeniti del metabolismo

    E 440

    Pectine

    10 000

     

    A partire dalla nascita nei prodotti utilizzati in caso di disordini gastrointestinali

    ▼M35

    E 466

    Carbossimetilcellulosa sodica, gomma di cellulosa

    10 000

     

    A partire dalla nascita, nei prodotti destinati al trattamento alimentare di scompensi congeniti del metabolismo

    ▼M2

    E 471

    Mono- e digliceridi degli acidi grassi

    5 000

     

    A partire dalla nascita nelle diete speciali, particolarmente quelle prive di proteine

    E 472c

    Esteri citrici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

    7 500

     

    Solo se venduto in polvere; a partire dalla nascita

    E 472c

    Esteri citrici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

    900

     

    Solo se venduto in forma liquida; a partire dalla nascita

    E 473

    Esteri di saccarosio degli acidi grassi

    120

     

    Solo prodotti contenenti proteine, peptidi e amminoacidi idrolizzati

    E 1450

    Ottenilsuccinato di amido e sodio

    20 000

     
     

    13.2

    Alimenti dietetici destinati a fini medici speciali, quali definiti dalla direttiva 1999/21/CE (tranne i prodotti compresi nella categoria alimentare 13.1.5)

    I prodotti di questa categoria possono anche contenere additivi consentiti nelle corrispondenti categorie di alimenti

    Gruppo I

    Additivi

     
     
     

    Gruppo II

    Coloranti quantum satis

    quantum satis

     
     

    Gruppo III

    Coloranti con limite massimo combinato

    50

     
     

    Gruppo IV

    Polioli

    quantum satis

     
     

    ▼M6

    E 104

    Giallo di chinolina

    10

    (61)

     

    E 110

    Giallo tramonto FCF/giallo arancio S

    10

    (61)

     

    E 124

    Ponceau 4R, rosso cocciniglia A

    10

    (61)

     

    ▼M2

    E 160d

    Licopene

    30

     
     

    E 200-213

    Acido sorbico – sorbati; acido benzoico - benzoati

    1 500

    (1) (2)

     

    E 338-452

    Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifosfati

    5 000

    (1) (4)

     

    E 405

    Alginato di propan-1,2-diolo

    1 200

     
     

    E 406

    Agar-agar

    quantum satis

     

    Solo alimenti sotto forma di compresse, anche ricoperte

    E 432-436

    Polisorbati

    1 000

    (1)

     

    E 473-474

    Esteri di saccarosio degli acidi grassi - sucrogliceridi

    5 000

    (1)

     

    E 475

    Esteri poligliceridi degli acidi grassi

    5 000

     
     

    E 477

    Esteri dell'1,2 propandiolo degli acidi grassi

    1 000

     
     

    E 481-482

    Stearoil-2-lattilati

    2 000

    (1)

     

    E 491-495

    Esteri di sorbitano

    5 000

    (1)

     

    E 950

    Acesulfame K

    450

     
     

    E 951

    Aspartame

    1 000

     
     

    E 952

    Acido ciclamico e i suoi sali di Na e Ca

    400

    (51)

     

    E 954

    Saccarina e i suoi sali di Na, K e Ca

    200

    (52)

     

    E 955

    Sucralosio

    400

     
     

    E 959

    Neoesperidina DC

    100

     
     

    ▼M5

    E 960

    Glicosidi steviolici

    330

    (60)

     

    ▼M2

    E 961

    Neotame

    32

     
     

    E 962

    Sale di aspartame-acesulfame

    450

    (11)a (49) (50)

     

    ▼M39

    E 960

    Advantame

    10

     
     

    ▼M2

    (1)  Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione

    (2)  Il livello massimo è applicabile alla somma e i livelli sono espressi come acido libero

    (4)  Il livello massimo è espresso come P2O5

    (11)  I limiti sono espressi come a) equivalente di acesulfame K o b) equivalente di aspartame

    (49)  I livelli massimi d'impiego sono basati sui livelli massimi d'impiego delle componenti di aspartame (E 951) e acesulfame K (E 950)

    (50)  I livelli di E 951 ed E 950 non devono essere superati con l'uso del sale di aspartame-acesulfame, da solo o in combinazione con E 950 o E 951

    (51)  I livelli massimi d'impiego sono espressi in acido libero

    (52)  I livelli massimi d'impiego sono espressi in immidi libere

    ▼M5

    (60)  Espressi in equivalenti steviolici

    ▼M6

    (61)  La quantità totale di E 104, E 110, E 124 e dei coloranti del gruppo III non deve superare il massimo previsto per il gruppo III.

    ▼M2

    13.3

    Alimenti dietetici contro l'aumento di peso, che sostituiscono l'alimentazione quotidiana o un pasto (l'intera alimentazione quotidiana o parte di essa)

    Gruppo I

    Additivi

     
     
     

    Gruppo II

    Coloranti quantum satis

    quantum satis

     
     

    Gruppo III

    Coloranti con limite massimo combinato

    50

     
     

    Gruppo IV

    Polioli

    quantum satis

     
     

    ▼M6

    E 104

    Giallo di chinolina

    10

    (61)

     

    E 110

    Giallo tramonto FCF/giallo arancio S

    10

    (61)

     

    E 124

    Ponceau 4R, rosso cocciniglia A

    10

    (61)

     

    ▼M2

    E 160d

    Licopene

    30

     
     

    E 200-213

    Acido sorbico – sorbati; acido benzoico - benzoati

    1 500

    (1) (2)

     

    E 338-452

    Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifosfati

    5 000

    (1) (4)

     

    E 405

    Alginato di propan-1,2-diolo

    1 200

     
     

    E 432-436

    Polisorbati

    1 000

    (1)

     

    E 473-474

    Esteri di saccarosio degli acidi grassi - sucrogliceridi

    5 000

    (1)

     

    E 475

    Esteri poligliceridi degli acidi grassi

    5 000

     
     

    E 477

    Esteri dell'1,2 propandiolo degli acidi grassi

    1 000

     
     

    E 481-482

    Stearoil-2-lattilati

    2 000

    (1)

     

    E 491-495

    Esteri di sorbitano

    5 000

    (1)

     

    E 950

    Acesulfame K

    450

     
     

    E 951

    Aspartame

    800

     
     

    E 952

    Acido ciclamico e i suoi sali di Na e Ca

    400

    (51)

     

    E 954

    Saccarina e i suoi sali di Na, K e Ca

    240

    (52)

     

    E 955

    Sucralosio

    320

     
     

    E 959

    Neoesperidina DC

    100

     
     

    ▼M5

    E 960

    Glicosidi steviolici

    270

    (60)

     

    ▼M2

    E 961

    Neotame

    26

     
     

    E 962

    Sale di aspartame-acesulfame

    450

    (11)a (49) (50)

     

    ▼M39

    E 960

    Advantame

    8

     
     

    ▼M2

    (1)  Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione

    (2)  Il livello massimo è applicabile alla somma e i livelli sono espressi come acido libero

    (4)  Il livello massimo è espresso come P2O5

    (11)  I limiti sono espressi come a) equivalente di acesulfame K o b) equivalente di aspartame

    (49)  I livelli massimi d'impiego sono basati sui livelli massimi d'impiego delle componenti di aspartame (E 951) e acesulfame K (E 950)

    (50)  I livelli di E 951 ed E 950 non devono essere superati con l'uso del sale di aspartame-acesulfame, da solo o in combinazione con E 950 o E 951

    (51)  I livelli massimi d'impiego sono espressi in acido libero

    (52)  I livelli massimi d'impiego sono espressi in immidi libere

    ▼M5

    (60)  Espressi in equivalenti steviolici

    ▼M6

    (61)  La quantità totale di E 104, E 110, E 124 e dei coloranti del gruppo III non deve superare il massimo previsto per il gruppo III.

    ▼M2

    13.4

    Alimenti adatti alle persone intolleranti al glutine, quali definiti dal regolamento (CE) n. 41/2009

    I prodotti di questa categoria possono anche contenere additivi consentiti nelle corrispondenti categorie alimentari

    Gruppo I

    Additivi

     
     

    Compresa la pasta essiccata

    Gruppo II

    Coloranti quantum satis

    quantum satis

     
     

    Gruppo IV

    Polioli

    quantum satis

     
     

    E 338-452

    Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifosfati

    5 000

    (1) (4)

     

    Sono inoltre autorizzati tutti gli additivi presenti negli alimenti analoghi contenenti glutine

     

    (1)  Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione

     

    (4)  Il livello massimo è espresso come P2O5

    14.

    Bevande

    14.1

    Bevande analcoliche

    14.1.1

    Acqua, compresa l'acqua minerale naturale, quale definita nella direttiva 2009/54/CE, acqua di sorgente e tutti gli altri tipi di acqua in bottiglia o confezionata

    E 338-452

    Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifosfati

    500

    (1) (4)

    Solo acque da tavola preparate

    (1)  Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione

    (4)  Il livello massimo è espresso come P2O5

    (48)  I sali minerali aggiunti alle acque da tavola preparate ai fini della standardizzazione non sono classificati come additivi

    14.1.2

    Succhi di frutta, quali definiti dalla direttiva 2001/112/CE, e succhi di ortaggi

    Gruppo I

    Additivi

     
     

    Solo succhi di ortaggi

    E 170

    Carbonato di calcio

    quantum satis

     

    Solo succo d'uva

    E 200-203

    Acido sorbico - sorbati

    500

    (1) (2)

    Solo sød….saft e sødet….saft

    E 200-213

    Acido sorbico – sorbati; acido benzoico - benzoati

    2 000

    (1) (2)

    Solo succo d'uva non fermentato, per uso sacramentale

    E 210-213

    Acido benzoico - benzoati

    200

    (1) (2)

    Solo sød….saft e sødet….saft

    E 220-228

    Anidride solforosa – solfiti

    2 000

    (3)

    Solo succo d'uva concentrato per la produzione casalinga di vino

    E 220-228

    Anidride solforosa – solfiti

    50

    (3)

    Solo succo di arancia, pompelmo, mela e ananas da consumare sfuso nei servizi di ristorazione

    E 220-228

    Anidride solforosa – solfiti

    350

    (3)

    Solo succo di lime e limone

    E 220-228

    Anidride solforosa – solfiti

    70

    (3)

    Solo succo d'uva non fermentato, per uso sacramentale

    E 296

    Acido malico

    3 000

     

    Solo succo d'ananas

    E 300

    Acido ascorbico

    quantum satis

     
     

    E 330

    Acido citrico

    3 000

     
     

    E 336

    Tartrati di potassio

    quantum satis

     

    Solo succo d'uva

    E 440

    Pectine

    3 000

     

    Solo succo d'ananas e del frutto della passione

    E 900

    Dimetilpolisilossano

    10

     

    Solo succo d'ananas e sød….saft e sødet….saft

    (1)  Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione

    (2)  Il livello massimo è applicabile alla somma e i livelli sono espressi come acido libero

    (3)  I livelli massimi sono espressi come SO2 e si riferiscono alla quantità totale, disponibile da tutte le fonti; non è presa in considerazione la SO2 di tenore non superiore a 10 mg/kg o 10 mg/l

    14.1.3

    Nettari di frutta, quali definiti dalla direttiva 2001/112/CE, e nettari di ortaggi e prodotti analoghi

    Gruppo I

    Additivi

     
     

    Solo nettari di ortaggi, non possono essere utilizzati E 420, E 421, E 953, E 965, E 966, E 967 ed E 968

    E 200-203

    Acido sorbico - sorbati

    300

    (1) (2)

    Solo sciroppi di frutta tradizionali svedesi e finlandesi

    E 200-203

    Acido sorbico - sorbati

    250

    (1) (2)

    Solo sciroppi di frutta svedesi tradizionali, il valore massimo si applica se sono stati utilizzati anche E 210-213, acido benzoico - benzoati

    E 210-213

    Acido benzoico - benzoati

    150

    (1) (2)

    Solo sciroppi di frutta tradizionali svedesi e finlandesi

    E 270

    Acido lattico

    5 000

     
     

    E 296

    Acido malico

    quantum satis

     

    Solo sciroppi di frutta tradizionali svedesi e finlandesi

    E 300

    Acido ascorbico

    quantum satis

     
     

    E 330

    Acido citrico

    5 000

     
     

    E 440

    Pectine

    3 000

     

    Solo ananas e frutto della passione

    ▼M35

    E 466

    Carbossimetilcellulosa sodica, gomma di cellulosa

    quantum satis

     

    Solo sciroppi di frutta a base di agrumi tradizionali svedesi e finlandesi

    ▼M2

    E 950

    Acesulfame K

    350

     

    Solo prodotti a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti

    E 951

    Aspartame

    600

     

    Solo prodotti a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti

    E 952

    Acido ciclamico e i suoi sali di Na e Ca

    250

    (51)

    Solo prodotti a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti

    E 954

    Saccarina e i suoi sali di Na, K e Ca

    80

    (52)

    Solo prodotti a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti

    E 955

    Sucralosio

    300

     

    Solo prodotti a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti

    E 959

    Neoesperidina DC

    30

     

    Solo prodotti a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti

    ▼M5

    E 960

    Glicosidi steviolici

    100

    (60)

    Solo prodotti a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti

    ▼M2

    E 961

    Neotame

    20

     

    Solo prodotti a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti

    E 962

    Sale di aspartame-acesulfame

    350

    (11)a (49) (50)

    Solo prodotti a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti

    ▼M39

    E 969

    Advantame

    6

     

    Solo prodotti a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti

    ▼M2

    (11)  I limiti sono espressi come a) equivalente di acesulfame K o b) equivalente di aspartame

    (49)  I livelli massimi d'impiego sono basati sui livelli massimi d'impiego delle componenti di aspartame (E 951) e acesulfame K (E 950)

    (50)  I livelli di E 951 ed E 950 non devono essere superati con l'uso del sale di aspartame-acesulfame, da solo o in combinazione con E 950 o E 951

    (51)  I livelli massimi d'impiego sono espressi in acido libero

    (52)  I livelli massimi d'impiego sono espressi in immidi libere

    ▼M5

    (60)  Espressi in equivalenti steviolici

    ▼M2

    14.1.4

    Bevande aromatizzate

    Gruppo I

    Additivi

     
     

    Non possono essere utilizzati E 420, E 421, E 953, E 965, E 966, E 967 ed E 968

    ▼M7

    Gruppo II

    Coloranti quantum satis

    quantum satis

     

    Tranne latte al cioccolato e prodotti a base di malto

    Periodo di applicazione:

    fino al 31 luglio 2014

    Gruppo II

    Coloranti quantum satis

    quantum satis

    (74)

    Tranne latte al cioccolato e prodotti a base di malto

    Periodo di applicazione:

    dal 1o agosto 2014

    Gruppo III

    Coloranti con limite massimo combinato

    100

    (25)

    Tranne latte al cioccolato e prodotti a base di malto

    Periodo di applicazione:

    fino al 31 luglio 2014

    Gruppo III

    Coloranti con limite massimo combinato

    100

    (25) (74)

    Tranne latte al cioccolato e prodotti a base di malto

    Periodo di applicazione:

    dal 1o agosto 2014

    ▼M6

    E 104

    Giallo di chinolina

    10

    (61)

    Tranne latte al cioccolato e prodotti del malto

    E 110

    Giallo tramonto FCF/giallo arancio S

    20

    (61)

    Tranne latte al cioccolato e prodotti del malto

    E 124

    Ponceau 4R, rosso cocciniglia A

    10

    (61)

    Tranne latte al cioccolato e prodotti del malto

    ▼M2

    E 160d

    Licopene

    12

     

    Tranne bevande diluibili

    E 200-203

    Acido sorbico - sorbati

    300

    (1) (2)

    Tranne bevande a base di latte e derivati

    E 200-203

    Acido sorbico - sorbati

    250

    (1) (2)

    Il valore massimo si applica se sono stati utilizzati anche E 210-213, acido benzoico - benzoati

    E 210-213

    Acido benzoico - benzoati

    150

    (1) (2)

    Tranne bevande a base di latte e derivati

    E 220-228

    Anidride solforosa – solfiti

    20

    (3)

    Solo se trasferito da concentrati in bevande analcoliche aromatizzate contenenti succo di frutta

    E 220-228

    Anidride solforosa – solfiti

    50

    (3)

    Solo bevande analcoliche aromatizzate contenenti almeno 235 g/l di sciroppo di glucosio

    E 220-228

    Anidride solforosa – solfiti

    350

    (3)

    Solo concentrati a base di succo di frutta, contenenti non meno del 2,5 % di orzo (barley water)

    E 220-228

    Anidride solforosa – solfiti

    250

    (3)

    Solo altri concentrati a base di succo di frutta o di frutta sminuzzata; capilé e groselha

    E 242

    Dimetilcarbonato

    250

    (24)

     

    E 297

    Acido fumarico

    1 000

     

    Solo polveri solubili per bevande a base di frutta

    E 338-452

    Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifosfati

    700

    (1) (4)

     

    E 338-452

    Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifosfati

    500

    (1) (4)

    Solo bevande per sportivi

    E 338-452

    Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifosfati

    4 000

    (1) (4)

    Solo bevande per sportivi contenenti proteine del siero di latte

    E 338-452

    Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifosfati

    20 000

    (1) (4)

    Solo bevande a base di proteine vegetali

    E 338-452

    Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifosfati

    2 000

    (1) (4)

    Solo bevande al cioccolato e al malto a base di latte e derivati

    E 355-357

    Acido adipico - adipati

    10 000

    (1)

    Solo polveri per la preparazione casalinga di bevande

    E 363

    Acido succinico

    3 000

     

    Solo polveri per la preparazione casalinga di bevande

    E 405

    Alginato di propan-1,2-diolo

    300

     
     

    ▼M30

    E 423

    Gomma arabica modificata con acido ottenilsuccinico

    1 000

    Solo nelle bevande energetiche o in bevande contenenti succo di frutta

     

    ▼M2

    E 426

    Emicellulosa di soia

    5 000

     

    Solo bibite a base di latte e derivati destinate alla vendita al dettaglio

    E 444

    Acetato isobutirrico di saccarosio

    300

     

    Solo bevande torbide

    E 445

    Esteri della glicerina della resina del legno

    100

     

    Solo bevande torbide

    E 459

    Beta-ciclodestrina

    500

     

    Solo bevande aromatizzate solubili in polvere

    E 473-474

    Esteri di saccarosio degli acidi grassi - sucrogliceridi

    5 000

    (1)

    Solo bevande a base di anice, a base di latte e derivati, al cocco e alla mandorla

    E 473-474

    Esteri di saccarosio degli acidi grassi - sucrogliceridi

    10 000

    (1)

    Solo polveri per la preparazione di bevande calde

    E 481-482

    Stearoil-2-lattilato di sodio e calcio

    2 000

    (1)

    Solo polveri per la preparazione di bevande calde

    E 900

    Dimetilpolisilossano

    10

     
     

    E 950

    Acesulfame K

    350

     

    Solo prodotti a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti

    E 951

    Aspartame

    600

     

    Solo prodotti a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti

    E 952

    Acido ciclamico e i suoi sali di Na e Ca

    250

    (51)

    Solo prodotti a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti

    E 954

    Saccarina e i suoi sali di Na, K e Ca

    80

    (52)

    Solo prodotti a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti

    E 954

    Saccarina e i suoi sali di Na, K e Ca

    100

    (52)

    Solo bibite gassate a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti

    E 955

    Sucralosio

    300

     

    Solo prodotti a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti

    E 959

    Neoesperidina DC

    30

     

    Solo prodotti a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti, tranne bevande aromatizzate a base di latte e derivati

    E 959

    Neoesperidina DC

    50

     

    Solo bevande aromatizzate a base di latte e derivati; prodotti a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti

    E 957

    Taumatina

    0,5

     

    Solo bevande a base d'acqua analcoliche aromatizzate, solo come esaltatore di sapidità

    ▼M5

    E 960

    Glicosidi steviolici

    80

    (60)

    Solo prodotti a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti

    ▼M2

    E 961

    Neotame

    20

     

    Solo prodotti a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti

    E 961

    Neotame

    2

     

    Solo prodotti a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti, come esaltatore di sapidità

    E 962

    Sale di aspartame-acesulfame

    350

    (11)a (49) (50)

    Solo prodotti a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti

    ▼M39

    E 969

    Advantame

    6

     

    Solo prodotti a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti

    ▼M2

    E 999

    Estratto di quillaia

    200

    (45)

     

    (1)  Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione

    (2)  Il livello massimo è applicabile alla somma e i livelli sono espressi come acido libero

    (3)  I livelli massimi sono espressi come SO2 e si riferiscono alla quantità totale, disponibile da tutte le fonti; non è presa in considerazione la SO2 di tenore non superiore a 10 mg/kg o 10 mg/l

    (4)  Il livello massimo è espresso come P2O5

    (11)  I limiti sono espressi come a) equivalente di acesulfame K o b) equivalente di aspartame

    (49)  I livelli massimi d'impiego sono basati sui livelli massimi d'impiego delle componenti di aspartame (E 951) e acesulfame K (E 950)

    (50)  I livelli di E 951 ed E 950 non devono essere superati con l'uso del sale di aspartame-acesulfame, da solo o in combinazione con E 950 o E 951

    (51)  I livelli massimi d'impiego sono espressi in acido libero

    (52)  I livelli massimi d'impiego sono espressi in immidi libere

    (24)  Quantità introdotta, residui non rilevabili

    ▼M6

    (25)  Le quantità di ciascuno dei coloranti E 122 e E 155 non possono essere superiori a 50 mg/kg o mg/l

    ▼M2

    (45)  Calcolato come estratto anidro

    ▼M5

    (60)  Espressi in equivalenti steviolici

    ▼M6

    (61)  La quantità totale di E 104, E 110, E 124 e dei coloranti del gruppo III non deve superare il massimo previsto per il gruppo III.

    ▼M7

    (74)  Limite massimo per l'alluminio proveniente da tutti i pigmenti di alluminio 15 mg/kg. Ai fini dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 1333/2008, tale limite si applica a decorrere dal 1o febbraio 2013.

    ▼M2

    14.1.5

    Caffè, tè, infusioni a base di frutta ed erbe, cicoria; estratti di tè, di infusioni a base di frutta ed erbe e di cicoria; preparati di tè, piante, frutta e cereali per infusioni, comprese le miscele e le miscele solubili di tali prodotti

    14.1.5.1

    Caffè ed estratti di caffè

    E 901

    Cera d'api, bianca e gialla

    quantum satis

     

    Solo caffè in grani come agente di rivestimento

    E 902

    Cera di candelilla

    quantum satis

     

    Solo caffè in grani come agente di rivestimento

    E 903

    Cera di carnauba

    200

     

    Solo caffè in grani come agente di rivestimento

    E 904

    Gommalacca

    quantum satis

     

    Solo caffè in grani come agente di rivestimento

    14.1.5.2

    Altro

    Gruppo I

    Additivi

     
     

    Tranne tè in foglie non aromatizzato; compreso caffè solubile aromatizzato; nelle bevande non possono essere utilizzati E 420, E421, E 953, E965, E 966, E 967 ed E 968

    E 200-213

    Acido sorbico – sorbati; acido benzoico - benzoati

    600

    (1) (2)

    Solo concentrati di tè liquido, di frutta liquida e di infusioni di erbe

    E 242

    Dimetilcarbonato

    250

    (24)

    Solo concentrato di tè liquido

    E 297

    Acido fumarico

    1 000

     

    Solo prodotti solubili per la preparazione di tè aromatizzato e infusioni di erbe

    E 338-452

    Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifosfati

    2 000

    (1) (4)

    Solo bevande a base di caffè per distributori automatici; tè solubile e infusioni di erbe solubili

    E 355-357

    Acido adipico - adipati

    10 000

    (1)

    Solo polveri per la preparazione casalinga di bevande

    E 363

    Acido succinico

    3 000

     

    Solo polveri per la preparazione casalinga di bevande

    E 473-474

    Esteri di saccarosio degli acidi grassi - sucrogliceridi

    1 000

    (1)

    Solo caffè liquido in barattolo

    E 473-474

    Esteri di saccarosio degli acidi grassi - sucrogliceridi

    10 000

    (1)

    Solo polveri per la preparazione di bevande calde

    E 481-482

    Stearoil-2-lattilato di sodio e calcio

    2 000

    (1)

    Solo polveri per la preparazione di bevande calde

    E 491-495

    Esteri di sorbitano

    500

    (1)

    Solo concentrati liquidi di tè, di frutta e di infusioni di erbe

    (1)  Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione

    (2)  Il livello massimo è applicabile alla somma e i livelli sono espressi come acido libero

    (3)  I livelli massimi sono espressi come SO2 e si riferiscono alla quantità totale, disponibile da tutte le fonti; non è presa in considerazione la SO2 di tenore non superiore a 10 mg/kg o 10 mg/l

    (4)  Il livello massimo è espresso come P2O5

    (11)  I limiti sono espressi come a) equivalente di acesulfame K o b) equivalente di aspartame

    (24)  Quantità introdotta, residui non rilevabili

    14.2

    Bevande alcoliche, incluse le bevande analoghe analcoliche o a basso tenore alcolico

    14.2.1

    Birra e bevande a base di malto

    ▼M40

    E 150a, b, d

    Caramello semplice, caramello solfito caustico e caramello solfito ammoniacale

    quanto basta

     
     

    E 150c

    Caramello ammoniacale

    6 000

     
     

    E 150c

    Caramello ammoniacale

    9 500

     

    Solo« Bière de table/Tafelbier/Table beer »(contenuto di mosto di malto inferiore al 6 %); brown ale, porter, stout e old ale

    ▼M2

    E 210-213

    Acido benzoico - benzoati

    200

    (1) (2)

    Solo birra analcolica; birra in fusto contenente oltre lo 0,5 % di zuccheri fermentescibili aggiunti e/o succhi/concentrati di frutta

    E 200-203

    Acido sorbico - sorbati

    200

    (1) (2)

    Solo birra in fusto contenente oltre lo 0,5 % di zuccheri fermentescibili aggiunti e/o succhi o concentrati di frutta

    E 220-228

    Anidride solforosa – solfiti

    20

    (3)

     

    E 220-228

    Anidride solforosa – solfiti

    50

     

    Solo birra con una seconda fermentazione in fusto

    E 270

    Acido lattico

    quantum satis

     
     

    E 300

    Acido ascorbico

    quantum satis

     
     

    E 301

    Ascorbato di sodio

    quantum satis

     
     

    E 330

    Acido citrico

    quantum satis

     
     

    E 405

    Alginato di propan-1,2-diolo

    100

     
     

    E 414

    Gomma arabica (gomma d'acacia)

    quantum satis

     
     

    E 950

    Acesulfame K

    350

     

    Solo birre analcoliche o con contenuto alcolico non superiore a 1,2 % vol; bière de table/Tafelbier/table beer (contenuto di mosto di malto inferiore al 6 %), tranne Obergäriges Einfachbier; birre con acidità minima pari a 30 milliequivalenti espressa in NaOH; birre scure o di tipo oud bruin

    E 951

    Aspartame

    600

     

    Solo birre analcoliche o con contenuto alcolico non superiore a 1,2 % vol; bière de table/Tafelbier/table beer (contenuto di mosto di malto inferiore al 6 %), tranne Obergäriges Einfachbier; birre con acidità minima pari a 30 milliequivalenti espressa in NaOH; birre scure o di tipo oud bruin

    E 954

    Saccarina e i suoi sali di Na, K e Ca

    80

    (52)

    Solo birre analcoliche o con contenuto alcolico non superiore a 1,2 % vol; bière de table/Tafelbier/table beer (contenuto di mosto di malto inferiore al 6 %), tranne Obergäriges Einfachbier; birre con acidità minima pari a 30 milliequivalenti espressa in NaOH; birre scure o di tipo oud bruin

    E 955

    Sucralosio

    250

     

    Solo birre analcoliche o con contenuto alcolico non superiore a 1,2 % vol; bière de table/Tafelbier/table beer (contenuto di mosto di malto inferiore al 6 %), tranne Obergäriges Einfachbier; birre con acidità minima pari a 30 milliequivalenti espressa in NaOH; birre scure o di tipo oud bruin

    E 959

    Neoesperidina DC

    10

     

    Solo birre analcoliche o con contenuto alcolico non superiore a 1,2 % vol; bière de table/Tafelbier/table beer (contenuto di mosto di malto inferiore al 6 %), tranne Obergäriges Einfachbier; birre con acidità minima pari a 30 milliequivalenti espressa in NaOH; birre scure o di tipo oud bruin

    ▼M5

    E 960

    Glicosidi steviolici

    70

    (60)

    Solo birre analcoliche o con contenuto alcolico non superiore a 1,2 % vol.; bière de table/Tafelbier/table beer (contenuto di mosto di malto inferiore al 6 %), tranne Obergäriges Einfachbier; birre con acidità minima pari a 30 milliequivalenti espressa in NaOH; birre scure o di tipo oud bruin

    ▼M2

    E 961

    Neotame

    20

     

    Solo birre analcoliche o con contenuto alcolico non superiore a 1,2 % vol; bière de table/Tafelbier/table beer (contenuto di mosto di malto inferiore al 6 %), tranne Obergäriges Einfachbier; birre con acidità minima pari a 30 milliequivalenti espressa in NaOH; birre scure o di tipo oud bruin

    E 962

    Sale di aspartame-acesulfame

    350

    (11)a (49) (50)

    Solo birre analcoliche o con contenuto alcolico non superiore a 1,2 % vol; bière de table/Tafelbier/table beer (contenuto di mosto di malto inferiore al 6 %), tranne Obergäriges Einfachbier; birre con acidità minima pari a 30 milliequivalenti espressa in NaOH; birre scure o di tipo oud bruin

    ▼M39

    E 969

    Advantame

    6

     

    Solo birre analcoliche o con contenuto alcolico non superiore a 1,2 % vol.; bière de table/Tafelbier/table beer (contenuto di mosto di malto inferiore al 6 %), tranne Obergäriges Einfachbier; birre con acidità minima pari a 30 milliequivalenti espressa in NaOH; birre scure o di tipo oud bruin

    ▼M2

    E 950

    Acesulfame K

    25

    (52)

    Solo birra a ridotto valore energetico

    E 951

    Aspartame

    25

     

    Solo birra a ridotto valore energetico

    E 955

    Sucralosio

    10

     

    Solo birra a ridotto valore energetico

    E 959

    Neoesperidina DC

    10

     

    Solo birra a ridotto valore energetico

    E 961

    Neotame

    1

     

    Solo birra a ridotto valore energetico

    E 962

    Sale di aspartame-acesulfame

    25

    (11)b (49) (50)

    Solo birra a ridotto valore energetico

    ▼M39

    E 969

    Advantame

    0,5

     

    Solo birra a ridotto valore energetico

    ▼M9

    E 1105

    Lisozima

    quantum satis

     

    Solo in birre che non saranno sottoposte a pastorizzazione o filtrazione sterilizzante

    Periodo di applicazione:

    a decorrere dal 25 giugno 2012

    ▼M8

    E 1200

    Polidestrosio

    quantum satis

     

    Solo in birre a ridotto contenuto calorico e a basso tenore alcolico

    Periodo di applicazione:

    a decorrere dal 25 giugno 2012

    ▼M2

    (1)  Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione

    (2)  Il livello massimo è applicabile alla somma e i livelli sono espressi come acido libero

    (3)  I livelli massimi sono espressi come SO2 e si riferiscono alla quantità totale, disponibile da tutte le fonti; non è presa in considerazione la SO2 di tenore non superiore a 10 mg/kg o 10 mg/l

    (11)  I limiti sono espressi come a) equivalente di acesulfame K o b) equivalente di aspartame

    (49)  I livelli massimi d'impiego sono basati sui livelli massimi d'impiego delle componenti di aspartame (E 951) e acesulfame K (E 950)

    (50)  I livelli di E 951 ed E 950 non devono essere superati con l'uso del sale di aspartame-acesulfame, da solo o in combinazione con E 950 o E 951

    (52)  I livelli massimi d'impiego sono espressi in immidi libere

    ▼M5

    (60)  Espressi in equivalenti steviolici

    ▼M2

    14.2.2

    Vino e altri prodotti, quali definiti dal regolamento (CE) n. 1234/2007, e bevande analoghe analcoliche

    L'utilizzo di additivi è autorizzato conformemente al regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, alla decisione 2006/232/CE del Consiglio e al regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione e alle loro misure di attuazione

    E 200-203

    Acido sorbico - sorbati

    200

    (1) (2)

    Solo prodotti analcolici

    ▼M11

    E 210-213

    Acido benzoico - benzoati

    200

    (1) (2)

    Solo prodotti analcolici

    Periodo di applicazione:

    a decorrere dal 19 luglio 2012

    ▼M2

    E 220-228

    Anidride solforosa – solfiti

    200

    (3)

    Solo prodotti analcolici

    E 242

    Dimetilcarbonato

    250

    (24)

    Solo prodotti analcolici

    (1)  Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione

    (2)  Il livello massimo è applicabile alla somma e i livelli sono espressi come acido libero

    (3)  I livelli massimi sono espressi come SO2 e si riferiscono alla quantità totale, disponibile da tutte le fonti; non è presa in considerazione la SO2 di tenore non superiore a 10 mg/kg o 10 mg/l

    (24)  Quantità introdotta, residui non rilevabili

    14.2.3

    Sidro e sidro di pere

    Gruppo I

    Additivi

     
     

    Non possono essere utilizzati E 420, E 421, E 953, E 965, E 966, E 967 ed E 968

    Gruppo II

    Coloranti quantum satis

    quantum satis

     

    Tranne il cidre bouché

    Gruppo III

    Coloranti con limite massimo combinato

    200

     

    Tranne il cidre bouché

    ▼M6

    E 104

    Giallo di chinolina

    25

    (64)

    Tranne il cidre bouché

    E 110

    Giallo tramonto FCF/giallo arancio S

    10

    (64)

    Tranne il cidre bouché

    ▼M2

    E 150a-d

    Caramelli

    quantum satis

     

    Solo il cidre bouché

    E 200-203

    Acido sorbico - sorbati

    200

    (1) (2)

     

    E 220-228

    Anidride solforosa – solfiti

    200

    (3)

     

    E 242

    Dimetilcarbonato

    250

    (24)

     

    E 338-452

    Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifosfati

    1 000

    (1) (4)

     

    E 405

    Alginato di propan-1,2-diolo

    100

     

    Tranne il cidre bouché

    E 473-474

    Esteri di saccarosio degli acidi grassi - sucrogliceridi

    5 000

    (1)

     

    E 900

    Dimetilpolisilossano

    10

     

    Tranne il cidre bouché

    E 950

    Acesulfame K

    350

     
     

    E 951

    Aspartame

    600

     
     

    E 954

    Saccarina e i suoi sali di Na, K e Ca

    80

    (52)

     

    E 955

    Sucralosio

    50

     
     

    E 959

    Neoesperidina DC

    20

     
     

    E 961

    Neotame

    20

     
     

    E 962

    Sale di aspartame-acesulfame

    350

    (11)a (49) (50)

     

    ▼M39

    E 969

    Advantame

    6

     
     

    ▼M2

    E 999

    Estratto di quillaia

    200

    (45)

    Tranne il cidre bouché

    (1)  Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione

    (2)  Il livello massimo è applicabile alla somma e i livelli sono espressi come acido libero

    (3)  I livelli massimi sono espressi come SO2 e si riferiscono alla quantità totale, disponibile da tutte le fonti; non è presa in considerazione la SO2 di tenore non superiore a 10 mg/kg o 10 mg/l

    (4)  Il livello massimo è espresso come P2O5

    (11)  I limiti sono espressi come a) equivalente di acesulfame K o b) equivalente di aspartame

    (49)  I livelli massimi d'impiego sono basati sui livelli massimi d'impiego delle componenti di aspartame (E 951) e acesulfame K (E 950)

    (50)  I livelli di E 951 ed E 950 non devono essere superati con l'uso del sale di aspartame-acesulfame, da solo o in combinazione con E 950 o E 951

    (52)  I livelli massimi d'impiego sono espressi in immidi libere

    (24)  Quantità introdotta, residui non rilevabili

    (45)  Calcolato come estratto anidro

    ▼M6

    (64)  La quantità totale di E 104, E 110 e dei coloranti del gruppo III non deve superare il massimo previsto per il gruppo III.

    ▼M2

    14.2.4

    Vino di frutta e made wine

    Gruppo I

    Additivi

     
     

    Non possono essere utilizzati E 420, E 421, E 953, E 965, E 966, E 967 ed E 968

    ▼M24

    Gruppo II

    Coloranti quantum satis

    quantum satis

     

    Tranne wino owocowe markowe

    Gruppo III

    Coloranti con limite massimo combinato

    200

     

    Tranne wino owocowe markowe

    ▼M6

    E 104

    Giallo di chinolina

    20

    (61)

     

    E 110

    Giallo tramonto FCF/giallo arancio S

    10

    (61)

     

    E 124

    Ponceau 4R, rosso cocciniglia A

    1

    (61)

     

    ▼M24

    E 160d

    Licopene

    10

     

    Tranne wino owocowe markowe

    ▼M2

    E 200-203

    Acido sorbico - sorbati

    200

    (1) (2)

     

    E 220-228

    Anidride solforosa – solfiti

    200

    (3)

     

    E 220-228

    Anidride solforosa – solfiti

    260

    (3)

    Solo made wine

    ▼M24

    E 242

    Dimetildicarbonato

    250

    (24)

    Solo vini di frutta, vino di grado alcolico ridotto e wino owocowe markowe, wino owocowe wzmocnione, wino owocowe aromatyzowane, wino z soku winogronowego e aromatyzowane wino z soku winogronowego

    ▼M2

    E 338-452

    Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifosfati

    1 000

    (1) (4)

     

    ▼M24

    E 353

    Acido metatartarico

    100

     

    Solo made wine e wino z soku winogronowego e aromatyzowane wino z soku winogronowego

    ▼M2

    E 473-474

    Esteri di saccarosio degli acidi grassi - sucrogliceridi

    5 000

     
     

    ▼M24

    E 1105

    Lisozima

    quantum satis

     

    Solo wino z soku winogronowego e aromatyzowane wino z soku winogronowego

    ▼M2

    (1)  Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione

    (2)  Il livello massimo è applicabile alla somma e i livelli sono espressi come acido libero

    (3)  I livelli massimi sono espressi come SO2 e si riferiscono alla quantità totale, disponibile da tutte le fonti; non è presa in considerazione la SO2 di tenore non superiore a 10 mg/kg o 10 mg/l

    (4)  Il livello massimo è espresso come P2O5

    (24)  Quantità introdotta, residui non rilevabili

    ▼M6

    (61)  La quantità totale di E 104, E 110, E 124 e dei coloranti del gruppo III non deve superare il massimo previsto per il gruppo III.

    ▼M2

    14.2.5

    Idromele

    Gruppo I

    Additivi

     
     

    Non possono essere utilizzati E 420, E 421, E 953, E 965, E 966, E 967 ed E 968

    Gruppo II

    Coloranti quantum satis

    quantum satis

     
     

    E 200-203

    Acido sorbico - sorbati

    200

    (1) (2)

     

    E 220-228

    Anidride solforosa – solfiti

    200

    (3)

     

    E 338-452

    Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifosfati

    1 000

    (1) (4)

     

    E 473-474

    Esteri di saccarosio degli acidi grassi - sucrogliceridi

    5 000

    (24)

     

    (1)  Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione

    (2)  Il livello massimo è applicabile alla somma e i livelli sono espressi come acido libero

    (3)  I livelli massimi sono espressi come SO2 e si riferiscono alla quantità totale, disponibile da tutte le fonti; non è presa in considerazione la SO2 di tenore non superiore a 10 mg/kg o 10 mg/l

    (4)  Il livello massimo è espresso come P2O5

    (24)  Quantità introdotta, residui non rilevabili

    14.2.6

    Bevande spiritose, quali definite dal regolamento (CE) n. 110/2008

    Gruppo I

    Additivi

     
     

    Tranne whisky o whiskey; nelle bevande, ad eccezione dei liquori non possono essere utilizzati E 420, E421, E 953, E965, E 966, E 967 ed E 968

    ▼M23

    Gruppo II

    Coloranti quantum satis

    quantum satis

     

    Tranne: bevande spiritose, quali definite all’articolo 5, paragrafo 1, e le denominazioni di vendita elencate nell’allegato II, paragrafi 1-14, del regolamento (CE) n. 110/2008 e acquaviti di (con il nome del frutto) ottenute dalla macerazione e dalla distillazione, Geist (con il nome del frutto o della materia prima utilizzata), London gin, sambuca, maraschino, marrasquino o maraskino e mistrà

    Gruppo III

    Coloranti con limite massimo combinato

    200

     

    Tranne: bevande spiritose, quali definite all’articolo 5, paragrafo 1, e le denominazioni di vendita elencate nell’allegato II, paragrafi 1-14, del regolamento (CE) n. 110/2008 e acquaviti di (con il nome del frutto) ottenute dalla macerazione e dalla distillazione, Geist (con il nome del frutto o della materia prima utilizzata), London gin, sambuca, maraschino, marrasquino o maraskino e mistrà

    ▼M23

    E 104

    Giallo di chinolina

    180

    (61)

    Tranne: bevande spiritose, quali definite all’articolo 5, paragrafo 1, e le denominazioni di vendita elencate nell’allegato II, paragrafi 1-14, del regolamento (CE) n. 110/2008 e acquaviti di (con il nome del frutto) ottenute dalla macerazione e dalla distillazione, Geist (con il nome del frutto o della materia prima utilizzata), London gin, sambuca, maraschino, marrasquino o maraskino e mistrà

    E 110

    Giallo tramonto FCF/giallo arancio S

    100

    (61)

    Tranne: bevande spiritose, quali definite all’articolo 5, paragrafo 1, e le denominazioni di vendita elencate nell’allegato II, paragrafi 1-14, del regolamento (CE) n. 110/2008 e acquaviti di (con il nome del frutto) ottenute dalla macerazione e dalla distillazione, Geist (con il nome del frutto o della materia prima utilizzata), London gin, sambuca, maraschino, marrasquino o maraskino e mistrà

    ▼M23

    E 123

    Amaranto

    30

     

    Tranne: bevande spiritose, quali definite all’articolo 5, paragrafo 1, e le denominazioni di vendita elencate nell’allegato II, paragrafi 1-14, del regolamento (CE) n. 110/2008 e acquaviti di (con il nome del frutto) ottenute dalla macerazione e dalla distillazione, Geist (con il nome del frutto o della materia prima utilizzata), London gin, sambuca, maraschino, marrasquino o maraskino e mistrà

    ▼M23

    E 124

    Ponceau 4R, rosso cocciniglia A

    170

    (61)

    Tranne: bevande spiritose, quali definite all’articolo 5, paragrafo 1, e le denominazioni di vendita elencate nell’allegato II, paragrafi 1-14, del regolamento (CE) n. 110/2008 e acquaviti di (con il nome del frutto) ottenute dalla macerazione e dalla distillazione, Geist (con il nome del frutto o della materia prima utilizzata), London gin, sambuca, maraschino, marrasquino o maraskino e mistrà

    ▼M23

    E 150a-d

    Caramelli

    quantum satis

     

    Tranne: acquaviti di frutta, acquaviti di (con il nome del frutto) ottenute dalla macerazione e dalla distillazione, Geist (con il nome del frutto o della materia prima utilizzata), London gin, sambuca, maraschino, marrasquino o maraskino e mistrà. Il whisky/whiskey può contenere solo E 150°.

    ▼M2

    E 160b

    Annatto, bissina, norbissina

    10

     

    Solo liquori

    E 174

    Argento

    quantum satis

     

    Solo liquori

    E 175

    Oro

    quantum satis

     

    Solo liquori

    E 220-228

    Anidride solforosa – solfiti

    50

    (3)

    Solo bevande alcoliche distillate contenenti pere intere

    E 338-452

    Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifosfati

    1 000

    (1) (4)

    Tranne: whisky/whiskey

    E 405

    Alginato di propan-1,2-diolo

    10 000

     

    Solo liquori emulsionati

    E 416

    Gomma di karaya

    10 000

     

    Solo liquori a base di uova

    E 445

    Esteri della glicerina della resina del legno

    100

     

    Solo bevande torbide spiritose

    E 473-474

    Esteri di saccarosio degli acidi grassi - sucrogliceridi

    5 000

    (1)

    Tranne: whisky/whiskey

    E 475

    Esteri poligliceridi degli acidi grassi

    5 000

     

    Solo liquori emulsionati

    E 481-482

    Stearoil-2-lattilati

    8 000

    (1)

    Solo liquori emulsionati

    (1)  Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione

    (3)  I livelli massimi sono espressi come SO2 e si riferiscono alla quantità totale, disponibile da tutte le fonti; non è presa in considerazione la SO2 di tenore non superiore a 10 mg/kg o 10 mg/l

    (4)  Il livello massimo è espresso come P2O5

    ▼M23

    (61)  La quantità totale di E 104, E 110, E 124 e dei coloranti del gruppo III non deve superare il massimo previsto per il gruppo III

    ▼M2

    14.2.7

    Prodotti aromatizzati a base di vino, quali definiti dal regolamento (CEE) n. 1601/91

    14.2.7.1

    Vini aromatizzati

    Gruppo I

    Additivi

     
     

    Non possono essere utilizzati E 420, E 421, E 953, E 965, E 966, E 967 ed E 968

    Gruppo II

    Coloranti quantum satis

     
     

    Tranne americano, bitter vino

    Gruppo III

    Coloranti con limite massimo combinato

    200

     

    Tranne americano, bitter vino

    E 150a-d

    Caramelli

    quantum satis

     
     

    E 100

    Curcumina

    100

    (26) (27)

    Solo americano, bitter vino

    E 101

    Riboflavine

    100

    (26) (27)

    Solo americano, bitter vino

    E 102

    Tartrazina

    100

    (26) (27)

    Solo americano, bitter vino

    ▼M6

    E 104

    Giallo di chinolina

    50

    (26) (27)

    Soltanto americano, bitter vino

    ▼M6

    E 104

    Giallo di chinolina

    50

    (61)

    Tranne americano, bitter vino

    E 110

    Giallo tramonto FCF/giallo arancio S

    50

    (61)

    Tranne americano, bitter vino

    ▼M6

    E 110

    Giallo tramonto FCF/giallo arancio S

    50

    (27)

    Soltanto bitter vino

    ▼M2

    E 120

    Cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio

    100

    (26) (27)

    Solo americano, bitter vino

    E 122

    Azorubina, carmoisina

    100

    (26) (27)

    Solo americano, bitter vino

    E 123

    Amaranto

    100

    (26) (27)

    Solo americano, bitter vino

    ▼M6

    E 124

    Ponceau 4R, rosso cocciniglia A

    50

    (26) (27)

    Soltanto americano, bitter vino

    ▼M6

    E 124

    Ponceau 4R, rosso cocciniglia A

    50

    (61)

    Tranne americano, bitter vino

    ▼M2

    E 129

    Rosso allura AC

    100

    (27)

    Solo bitter vino

    E 123

    Amaranto

    30

     

    Solo vini da aperitivo

    ▼M23 —————

    ▼M2

    E 160d

    Licopene

    10

     
     

    E 200-203

    Acido sorbico - sorbati

    200

    (1) (2)

     

    ▼M36

    E 220-228

    Anidride solforosa-solfiti

    200

    (3)

     

    ▼M2

    E 242

    Dimetilcarbonato

    250

    (24)

     

    E 338-452

    Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifosfati

    1 000

    (1) (4)

     

    E 473-474

    Esteri di saccarosio degli acidi grassi - sucrogliceridi

    5 000

    (1)

     

    (1)  Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione

    (2)  Il livello massimo è applicabile alla somma e i livelli sono espressi come acido libero

    ▼M36

    (3)  I livelli massimi sono espressi come SO2 e si riferiscono alla quantità totale, disponibile da tutte le fonti; non è presa in considerazione la SO2 di tenore non superiore a 10 mg/kg o 10 mg/l

    ▼M2

    (4)  Il livello massimo è espresso come P2O5

    (24)  Quantità introdotta, residui non rilevabili

    (26)  Nell'americano E 100, E 101, E 102, E 104, E 120, E 122, E 123 ed E 124 sono autorizzati singolarmente o in combinazione

    (27)  Nel bitter vino E 100, E 101, E 102, E 104, E 110, E 120, E 122, E 123, E 124 ed E 129 sono autorizzati singolarmente o in combinazione

    ▼M6

    (61)  La quantità totale di E 104, E 110, E 124 e dei coloranti del gruppo III non deve superare il massimo previsto per il gruppo III.

    ▼M2

    14.2.7.2

    Bevande aromatizzate a base di vino

    Gruppo I

    Additivi

     
     

    Non possono essere utilizzati E 420, E 421, E 953, E 965, E 966, E 967 ed E 968

    Gruppo II

    Coloranti quantum satis

    quantum satis

     

    Tranne bitter soda, sangria, claria, zurra

    Gruppo III

    Coloranti con limite massimo combinato

    200

     

    Tranne bitter soda, sangria, claria, zurra

    E 100

    Curcumina

    100

    (28)

    Solo bitter soda

    E 101

    Riboflavine

    100

    (28)

    Solo bitter soda

    E 102

    Tartrazina

    100

    (28)

    Solo bitter soda

    ▼M6

    E 104

    Giallo di chinolina

    50

    (28)

    Soltanto bitter soda

    ▼M6

    E 104

    Giallo di chinolina

    50

    (61)

    Tranne bitter soda, sangria, claria, zurra

    E 110

    Giallo tramonto FCF/giallo arancio S

    50

    (61)

    Tranne bitter soda, sangria, claria, zurra

    ▼M6

    E 110

    Giallo tramonto FCF/giallo arancio S

    50

    (28)

    Soltanto bitter soda

    ▼M2

    E 120

    Cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio

    100

    (28)

    Solo bitter soda

    E 122

    Azorubina, carmoisina

    100

    (28)

    Solo bitter soda

    E 123

    Amaranto

    100

    (28)

    Solo bitter soda

    ▼M6

    E 124

    Ponceau 4R, rosso cocciniglia A

    50

    (28)

    Soltanto bitter soda

    ▼M6

    E 124

    Ponceau 4R, rosso cocciniglia A

    50

    (61)

    Tranne bitter soda, sangria, claria, zurra

    ▼M2

    E 129

    Rosso allura AC

    100

    (28)

    Solo bitter soda

    E 150a-d

    Caramelli

    quantum satis

     

    Solo bitter soda

    E 160d

    Licopene

    10

     
     

    E 200-203

    Acido sorbico - sorbati

    200

    (1) (2)

     

    ▼M36

    E 220-228

    Anidride solforosa-solfiti

    200

    (3)

     

    ▼M2

    E 242

    Dimetilcarbonato

    250

    (24)

     

    E 338-452

    Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifosfati

    1 000

    (1) (4)

     

    E 473-474

    Esteri di saccarosio degli acidi grassi - sucrogliceridi

    5 000

    (1)

     

    (1)  Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione

    (2)  Il livello massimo è applicabile alla somma e i livelli sono espressi come acido libero

    ▼M36

    (3)  I livelli massimi sono espressi come SO2 e si riferiscono alla quantità totale, disponibile da tutte le fonti; non è presa in considerazione la SO2 di tenore non superiore a 10 mg/kg o 10 mg/l

    ▼M2

    (4)  Il livello massimo è espresso come P2O5

    (24)  Quantità introdotta, residui non rilevabili

    (28)  Nella bitter soda E 100, E 101, E 102, E 104, E 110, E 120, E 122, E 123, E 124 ed E 129 sono autorizzati singolarmente o in combinazione

    ▼M6

    (61)  La quantità totale di E 104, E 110, E 124 e dei coloranti del gruppo III non deve superare il massimo previsto per il gruppo III.

    ▼M2

    14.2.7.3

    Cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli

    Gruppo I

    Additivi

     
     

    Non possono essere utilizzati E 420, E 421, E 953, E 965, E 966, E 967 ed E 968

    Gruppo II

    Coloranti quantum satis

    quantum satis

     
     

    Gruppo III

    Coloranti con limite massimo combinato

    200

     
     

    ▼M6

    E 104

    Giallo di chinolina

    50

    (61)

     

    E 110

    Giallo tramonto FCF/giallo arancio S

    50

    (61)

     

    E 124

    Ponceau 4R, rosso cocciniglia A

    50

    (61)

     

    ▼M2

    E 160d

    Licopene

    10

     
     

    E 200-203

    Acido sorbico - sorbati

    200

    (1) (2)

     

    ▼M36

    E 220-228

    Anidride solforosa-solfiti

    200

    (3)

     

    ▼M2

    E 242

    Dimetilcarbonato

    250

    (24)

     

    E 338-452

    Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifosfati

    1 000

    (1) (4)

     

    E 473-474

    Esteri di saccarosio degli acidi grassi - sucrogliceridi

    5 000

    (1)

     

    (1)  Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione

    (2)  Il livello massimo è applicabile alla somma e i livelli sono espressi come acido libero

    ▼M36

    (3)  I livelli massimi sono espressi come SO2 e si riferiscono alla quantità totale, disponibile da tutte le fonti; non è presa in considerazione la SO2 di tenore non superiore a 10 mg/kg o 10 mg/l

    ▼M2

    (4)  Il livello massimo è espresso come P2O5

    (24)  Quantità introdotta, residui non rilevabili

    ▼M6

    (61)  La quantità totale di E 104, E 110, E 124 e dei coloranti del gruppo III non deve superare il massimo previsto per il gruppo III.

    ▼M2

    14.2.8

    Altre bevande alcoliche, comprese miscele di bevande alcoliche e analcoliche e bevande spiritose con grado alcolico inferiore al 15 %

    Gruppo I

    Additivi

     
     

    Non possono essere utilizzati E 420, E 421, E 953, E 965, E 966, E 967 ed E 968

    Gruppo II

    Coloranti quantum satis

    quantum satis

     
     

    ▼M24

    Gruppo III

    Coloranti con limite massimo combinato

    200

     

    Solo bevande alcoliche con grado alcolico inferiore al 15 % e nalewka na winie owocowym, aromatyzowana nalewka na winie owocowym, nalewka na winie z soku winogronowego, aromatyzowana nalewka na winie z soku winogronowego, napój winny owocowy lub miodowy, aromatyzowany napój winny owocowy lub miodowy, wino owocowe niskoalkoholowe e aromatyzowane wino owocowe niskoalkoholowe

    ▼M6

    E 104

    Giallo di chinolina

    180

    (61)

    Soltanto bevande alcoliche con grado alcolico inferiore al 15 %

    E 110

    Giallo tramonto FCF/giallo arancio S

    100

    (61)

    Soltanto bevande alcoliche con grado alcolico inferiore al 15 %

    ▼M24

    E 123

    Amaranto

    30

     

    Solo bevande alcoliche con grado alcolico inferiore al 15 % e nalewka na winie owocowym, aromatyzowana nalewka na winie owocowym, nalewka na winie z soku winogronowego, aromatyzowana nalewka na winie z soku winogronowego, napój winny owocowy lub miodowy, aromatyzowany napój winny owocowy lub miodowy, wino owocowe niskoalkoholowe e aromatyzowane wino owocowe niskoalkoholowe

    ▼M6

    E 124

    Ponceau 4R, rosso cocciniglia A

    170

    (61)

    Soltanto bevande alcoliche con grado alcolico inferiore al 15 %

    ▼M2

    E 160b

    Annatto, bissina, norbissina

    10

     

    Solo bevande alcoliche con grado alcolico inferiore al 15 %

    E 160d

    Licopene

    30

     
     

    ▼M24

    E 200 — 203

    Acido sorbico — sorbati

    200

    (1) (2)

    Solo bevande alcoliche con grado alcolico inferiore al 15 % e nalewka na winie owocowym, aromatyzowana nalewka na winie owocowym, nalewka na winie z soku winogronowego, aromatyzowana nalewka na winie z soku winogronowego, napój winny owocowy lub miodowy, aromatyzowany napój winny owocowy lub miodowy, wino owocowe niskoalkoholowe e aromatyzowane wino owocowe niskoalkoholowe

    ▼M2

    E 210-213

    Acido benzoico - benzoati

    200

    (1) (2)

    Solo bevande alcoliche con grado alcolico inferiore al 15 %

    ▼M24

    E 220 — 228

    Anidride solforosa — solfiti

    200

    (3)

    Solo nalewka na winie owocowym, aromatyzowana nalewka na winie owocowym, nalewka na winie z soku winogronowego, aromatyzowana nalewka na winie z soku winogronowego, napój winny owocowy lub miodowy, aromatyzowany napój winny owocowy lub miodowy, wino owocowe niskoalkoholowe e aromatyzowane wino owocowe niskoalkoholowe

    ▼M17

    E 220-228

    Anidride solforosa — solfiti

    20

    (3)

    Solo in bevande a base di mosto di uve fermentato

    Periodo di applicazione:

    a decorrere dal 25

    ▼M19

    E 242

    Dimetildicarbonato

    250

    (24)

    Periodo di applicazione:

    a decorrere dal 28 dicembre 2012

    ▼M2

    E 338-452

    Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifosfati

    1 000

    (1) (4)

     

    ▼M24

    E 353

    Acido metatartarico

    100

     

    Solo nalewka na winie z soku winogronowego e aromatyzowana nalewka na winie z soku winogronowego

    ▼M17

    E 405

    Alginato di propan-1,2-diolo

    100

     

    Solo in bevande a base di mosto di uve fermentato

    Periodo di applicazione:

    a decorrere dal 25 dicembre 2012

    ▼M2

    E 444

    Acetato isobutirrico di saccarosio

    300

     

    Solo bevande alcoliche aromatizzate torbide con grado alcolico inferiore al 15 %

    E 445

    Esteri della glicerina della resina del legno

    100

     

    Solo bevande alcoliche aromatizzate torbide con grado alcolico inferiore al 15 %

    E 473-474

    Esteri di saccarosio degli acidi grassi - sucrogliceridi

    5 000

    (1)

     

    E 481-482

    Stearoil-2-lattilati

    8 000

    (1)

    Solo bevande aromatizzate con grado alcolico inferiore al 15 %

    ▼M28

    E 499

    Fitosteroli ricchi di stigmasterolo

    80

    (80)

    Solo per cocktail alcolici pronti da congelare a base di acqua

    E 499

    Fitosteroli ricchi di stigmasterolo

    800

    (80)

    Solo per cocktail alcolici pronti da congelare a base di crema

    ▼M2

    E 950

    Acesulfame K

    350

     
     

    E 951

    Aspartame

    600

     
     

    E 952

    Acido ciclamico e i suoi sali di Na e Ca

    250

    (51)

    Solo miscele di bevande alcoliche e bevande analcoliche

    E 954

    Saccarina e i suoi sali di Na, K e Ca

    80

    (52)

     

    E 955

    Sucralosio

    250

     
     

    E 959

    Neoesperidina DC

    30

     
     

    ▼M5

    E 960

    Glicosidi steviolici

    150

    (60)

     

    ▼M2

    E 961

    Neotame

    20

     
     

    E 962

    Sale di aspartame-acesulfame

    350

    (11)a (49) (50)

     

    ▼M39

    E 969

    Advantame

    6

     
     

    ▼M24

    E 1105

    Lisozima

    quantum satis

     

    Solo nalewka na winie owocowym, aromatyzowana nalewka na winie owocowym, nalewka na winie z soku winogronowego, aromatyzowana nalewka na winie z soku winogronowego, napój winny owocowy lub miodowy, aromatyzowany napój winny owocowy lub miodowy, wino owocowe niskoalkoholowe e aromatyzowane wino owocowe niskoalkoholowe

    ▼M2

    (1)  Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione

    (2)  Il livello massimo è applicabile alla somma e i livelli sono espressi come acido libero

    ▼M17

    (3)  I livelli massimi sono espressi come SO2 e si riferiscono alla quantità totale, disponibile da tutte le fonti; non è presa in considerazione la SO2 di tenore non superiore a 10 mg/kg o 10 mg/l

    ▼M2

    (4)  Il livello massimo è espresso come P2O5

    (11)  I limiti sono espressi come a) equivalente di acesulfame K o b) equivalente di aspartame

    (49)  I livelli massimi d'impiego sono basati sui livelli massimi d'impiego delle componenti di aspartame (E 951) e acesulfame K (E 950)

    (50)  I livelli di E 951 ed E 950 non devono essere superati con l'uso del sale di aspartame-acesulfame, da solo o in combinazione con E 950 o E 951

    (51)  I livelli massimi d'impiego sono espressi in acido libero

    (52)  I livelli massimi d'impiego sono espressi in immidi libere

    (24)  Quantità introdotta, residui non rilevabili

    ▼M5

    (60)  Espressi in equivalenti steviolici

    ▼M6

    (61)  La quantità totale di E 104, E 110, E 124 e dei coloranti del gruppo III non deve superare il massimo previsto per il gruppo III.

    ▼M28

    (80)  Non si applicano le prescrizioni in materia di etichettatura previste dal regolamento (CE) n. 608/2004 (GU L 97 dell'1.4.2004, pag. 44).

    ▼M2

    15.

    Salatini e snack pronti al consumo

    15.1

    Snack a base di patate, cereali, farina o amido

    Gruppo I

    Additivi

     
     
     

    ▼M7

    Gruppo II

    Coloranti quantum satis

    quantum satis

     

    Periodo di applicazione:

    fino al 31 luglio 2014

    Gruppo II

    Coloranti quantum satis

    quantum satis

    (71)

    Periodo di applicazione:

    dal 1o agosto 2014

    Gruppo III

    Coloranti con limite massimo combinato

    100

     

    Tranne snack aromatizzati espansi o estrusi

    Periodo di applicazione:

    fino al 31 luglio 2014

    Gruppo III

    Coloranti con limite massimo combinato

    100

    (71)

    Tranne snack aromatizzati espansi o estrusi

    Periodo di applicazione:

    dal 1o agosto 2014

    Gruppo III

    Coloranti con limite massimo combinato

    200

     

    Solo snack aromatizzati espansi o estrusi

    Periodo di applicazione:

    fino al 31 luglio 2014

    Gruppo III

    Coloranti con limite massimo combinato

    200

    (71)

    Solo snack aromatizzati espansi o estrusi

    Periodo di applicazione:

    dal 1o agosto 2014

    ▼M2

    E 160b

    Annatto, bissina, norbissina

    10

     

    Tranne snack aromatizzati espansi o estrusi

    E 160b

    Annatto, bissina, norbissina

    20

     

    Solo snack aromatizzati espansi o estrusi

    E 160d

    Licopene

    30

     
     

    E 200-203; 214-219

    Acido sorbico – sorbati; p-idrossibenzoati

    1 000

    (1) (2) (5)

     

    E 220-228

    Anidride solforosa – solfiti

    50

    (3)

    Solo snack a base di cereali e patate

    E 310-320

    Gallati, TBHQ e BHA

    200

    (1)

    Solo snack a base di cereali

    E 338-452

    Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifosfati

    5 000

    (1) (4)

     

    E 392

    Estratti di rosmarino

    50

    (41) (46)

     

    E 405

    Alginato di propan-1,2-diolo

    3 000

     

    Solo snack a base di cereali e patate

    E 416

    Gomma di karaya

    5 000

     

    Solo snack a base di cereali e patate

    E 481-482

    Stearoil-2-lattilati

    2 000

    (1)

    Solo snack a base di cereali

    E 481-482

    Stearoil-2-lattilati

    5 000

    (1)

    Solo snack a base di cereali e patate

    E 901

    Cera d'api, bianca e gialla

    quantum satis

     

    Solo come agenti di rivestimento

    E 902

    Cera di candelilla

    quantum satis

     

    Solo come agenti di rivestimento

    E 903

    Cera di carnauba

    200

     

    Solo come agenti di rivestimento

    E 904

    Gommalacca

    quantum satis

     

    Solo come agenti di rivestimento

    E 950

    Acesulfame K

    350

     
     

    E 951

    Aspartame

    500

     
     

    E 954

    Saccarina e i suoi sali di Na, K e Ca

    100

    (52)

     

    E 955

    Sucralosio

    200

     
     

    E 959

    Neoesperidina DC

    50

     
     

    ▼M5

    E 960

    Glicosidi steviolici

    20

    (60)

     

    ▼M2

    E 961

    Neotame

    18

     
     

    E 961

    Neotame

    2

     

    Solo come esaltatore di sapidità

    E 962

    Sale di aspartame-acesulfame

    500

    (11)b (49) (50)

     

    ▼M39

    E 969

    Advantame

    5

     
     

    ▼M2

    (1)  Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione

    (2)  Il livello massimo è applicabile alla somma e i livelli sono espressi come acido libero

    (3)  I livelli massimi sono espressi come SO2 e si riferiscono alla quantità totale, disponibile da tutte le fonti; non è presa in considerazione la SO2 di tenore non superiore a 10 mg/kg o 10 mg/l

    (4)  Il livello massimo è espresso come P2O5

    (5)  E 214 – 219: p-idrossibenzoati (PHB), massimo 300 mg/kg

    (11)  I limiti sono espressi come a) equivalente di acesulfame K o b) equivalente di aspartame

    (41)  Espresso in base ai grassi

    (49)  I livelli massimi d'impiego sono basati sui livelli massimi d'impiego delle componenti di aspartame (E 951) e acesulfame K (E 950)

    (50)  I livelli di E 951 ed E 950 non devono essere superati con l'uso del sale di aspartame-acesulfame, da solo o in combinazione con E 950 o E 951

    (52)  I livelli massimi d'impiego sono espressi in immidi libere

    (46)  Espresso come la somma di carnosolo e acido carnosico

    ▼M5

    (60)  Espressi in equivalenti steviolici

    ▼M7

    (71)  Limite massimo per l'alluminio proveniente da tutti i pigmenti di alluminio 30 mg/kg. Ai fini dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 1333/2008, tale limite si applica a decorrere dal 1o febbraio 2013.

    ▼M2

    15.2

    Frutta a guscio trasformata

    Gruppo I

    Additivi

     
     
     

    Gruppo II

    Coloranti quantum satis

    quantum satis

     
     

    Gruppo III

    Coloranti con limite massimo combinato

    100

     

    Solo frutta a guscio ricoperta aromatizzata

    E 160b

    Annatto, bissina, norbissina

    10

     

    Solo frutta a guscio ricoperta aromatizzata

    E 160d

    Licopene

    30

     
     

    E 200-203; 214-219

    Acido sorbico – sorbati; p-idrossibenzoati

    1 000

    (1) (2) (5)

    Solo frutta a guscio ricoperta

    E 220-228

    Anidride solforosa – solfiti

    50

    (3)

    Solo frutta a guscio marinata

    E 310-320

    Gallati, TBHQ e BHA

    200

    (1) (13)

     

    E 338-452

    Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifosfati

    5 000

    (1) (4)

     

    E 392

    Estratti di rosmarino

    200

    (41) (46)

     

    E 416

    Gomma di karaya

    10 000

     

    Solo rivestimenti per frutta a guscio

    E 901

    Cera d'api, bianca e gialla

    quantum satis

     

    Solo come agenti di rivestimento

    E 902

    Cera di candelilla

    quantum satis

     

    Solo come agenti di rivestimento

    E 903

    Cera di carnauba

    200

     

    Solo come agenti di rivestimento

    E 904

    Gommalacca

    quantum satis

     

    Solo come agenti di rivestimento

    E 950

    Acesulfame K

    350

     
     

    E 951

    Aspartame

    500

     
     

    E 954

    Saccarina e i suoi sali di Na, K e Ca

    100

    (52)

     

    E 955

    Sucralosio

    200

     
     

    E 959

    Neoesperidina DC

    50

     
     

    ▼M5

    E 960

    Glicosidi steviolici

    20

    (60)

     

    ▼M2

    E 961

    Neotame

    18

     
     

    E 961

    Neotame

    2

     

    Solo come esaltatore di sapidità

    E 962

    Sale di aspartame-acesulfame

    500

    (11)b (49) (50)

     

    ▼M39

    E 969

    Advantame

    5

     
     

    ▼M2

    (1)  Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione

    (2)  Il livello massimo è applicabile alla somma e i livelli sono espressi come acido libero

    (3)  I livelli massimi sono espressi come SO2 e si riferiscono alla quantità totale, disponibile da tutte le fonti; non è presa in considerazione la SO2 di tenore non superiore a 10 mg/kg o 10 mg/l

    (4)  Il livello massimo è espresso come P2O5

    (5)  E 214 – 219: p-idrossibenzoati (PHB), massimo 300 mg/kg

    (11)  I limiti sono espressi come a) equivalente di acesulfame K o b) equivalente di aspartame

    (13)  Limite massimo espresso in base ai grassi

    (41)  Espresso in base ai grassi

    (49)  I livelli massimi d'impiego sono basati sui livelli massimi d'impiego delle componenti di aspartame (E 951) e acesulfame K (E 950)

    (50)  I livelli di E 951 ed E 950 non devono essere superati con l'uso del sale di aspartame-acesulfame, da solo o in combinazione con E 950 o E 951

    (52)  I livelli massimi d'impiego sono espressi in immidi libere

    (46)  Espresso come la somma di carnosolo e acido carnosico

    ▼M5

    (60)  Espressi in equivalenti steviolici

    ▼M2

    16.

    Dessert, tranne i prodotti compresi nelle categorie 1, 3 e 4

    Gruppo I

    Additivi

     
     
     

    ▼M7

    Gruppo II

    Coloranti quantum satis

    quantum satis

     

    Periodo di applicazione:

    fino al 31 luglio 2014

    Gruppo II

    Coloranti quantum satis

    quantum satis

    (74)

    Periodo di applicazione:

    dal 1o agosto 2014

    Gruppo III

    Coloranti con limite massimo combinato

    150

     

    Periodo di applicazione:

    fino al 31 luglio 2014

    Gruppo III

    Coloranti con limite massimo combinato

    150

    (74)

    Periodo di applicazione:

    dal 1o agosto 2014

    ▼M2

    Gruppo IV

    Polioli

    quantum satis

     

    Solo prodotti a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti

    ▼M6

    E 104

    Giallo di chinolina

    10

    (61)

     

    E 110

    Giallo tramonto FCF/giallo arancio S

    5

    (61)

     

    E 124

    Ponceau 4R, rosso cocciniglia A

    10

    (61)

     

    ▼M2

    E 160b

    Annatto, bissina, norbissina

    10

     
     

    E 160d

    Licopene

    30

     
     

    E 200-203

    Acido sorbico - sorbati

    1 000

    (1) (2)

    Solo frugtgrød, rote Grütze e pasha

    E 200-203

    Acido sorbico - sorbati

    2 000

    (1) (2)

    Solo ostkaka

    E 200-213

    Acido sorbico – sorbati; acido benzoico - benzoati

    300

    (1) (2)

    Solo dessert a base di latte e derivati non trattati termicamente

    E 210-213

    Acido benzoico - benzoati

    500

    (1) (2)

    Solo frugtgrød e rote Grütze

    E 234

    Nisina

    3

     

    Solo budini di semolino e di tapioca e prodotti analoghi

    E 280-283

    Acido propionico - propionati

    1 000

    (1) (6)

    Solo Christmas pudding

    E 297

    Acido fumarico

    4 000

     

    Solo dessert di aspetto gelatinoso, dessert aromatizzati alla frutta e miscele essiccate in polvere per dessert

    E 338-452

    Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifosfati

    3 000

    (1) (4)

     

    E 338-452

    Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifosfati

    7 000

    (1) (4)

    Solo miscele essiccate in polvere per dessert

    E 355-357

    Acido adipico - adipati

    1 000

    (1)

    Solo miscele essiccate in polvere per dessert

    E 355-357

    Acido adipico - adipati

    6 000

    (1)

    Solo dessert di aspetto gelatinoso

    E 355-357

    Acido adipico - adipati

    1 000

    (1)

    Solo dessert aromatizzati alla frutta

    E 363

    Acido succinico

    6 000

     
     

    E 416

    Gomma di karaya

    6 000

     
     

    E 427

    Gomma cassia

    2 500

     

    Solo dessert a base di latte e derivati e prodotti analoghi

    E 432-436

    Polisorbati

    3 000

    (1)

     

    E 473-474

    Esteri di saccarosio degli acidi grassi - sucrogliceridi

    5 000

    (1)

     

    E 475

    Esteri poligliceridi degli acidi grassi

    2 000

     
     

    E 477

    Esteri dell'1,2 propandiolo degli acidi grassi

    5 000

     
     

    E 481-482

    Stearoil-2-lattilati

    5 000

    (1)

     

    E 483

    Tartrato di stearile

    5 000

     
     

    E 491-495

    Esteri di sorbitano

    5 000

    (1)

     

    E 950

    Acesulfame K

    350

     

    Solo prodotti a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti

    E 951

    Aspartame

    1 000

     

    Solo prodotti a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti

    E 952

    Acido ciclamico e i suoi sali di Na e Ca

    250

    (51)

    Solo prodotti a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti

    E 954

    Saccarina e i suoi sali di Na, K e Ca

    100

    (52)

    Solo prodotti a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti

    E 955

    Sucralosio

    400

     

    Solo prodotti a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti

    E 957

    Taumatina

    5

     

    Solo come esaltatore di sapidità

    E 959

    Neoesperidina DC

    50

     

    Solo prodotti a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti

    ▼M5

    E 960

    Glicosidi steviolici

    100

    (60)

    Solo prodotti a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti

    ▼M2

    E 961

    Neotame

    32

     

    Solo prodotti a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti

    E 962

    Sale di aspartame-acesulfame

    350

    (11)a (49) (50)

    Solo prodotti a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti

    ▼M14

    E 964

    Sciroppo di poliglicitolo

    300 000

     

    Solo prodotti a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti

    Periodo di applicazione:

    Dal 29 novembre 2012

    ▼M39

    E 969

    Advantame

    10

     

    Solo prodotti a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti

    ▼M2

    (1)  Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione

    (2)  Il livello massimo è applicabile alla somma e i livelli sono espressi come acido libero

    (4)  Il livello massimo è espresso come P2O5

    (6)  L'acido propionico e i suoi sali possono essere presenti in alcuni prodotti fermentati ottenuti con processo di fermentazione secondo una buona prassi di fabbricazione

    (11)  I limiti sono espressi come a) equivalente di acesulfame K o b) equivalente di aspartame

    (49)  I livelli massimi d'impiego sono basati sui livelli massimi d'impiego delle componenti di aspartame (E 951) e acesulfame K (E 950)

    (50)  I livelli di E 951 ed E 950 non devono essere superati con l'uso del sale di aspartame-acesulfame, da solo o in combinazione con E 950 o E 951

    (51)  I livelli massimi d'impiego sono espressi in acido libero

    (52)  I livelli massimi d'impiego sono espressi in immidi libere

    ▼M5

    (60)  Espressi in equivalenti steviolici

    ▼M6

    (61)  La quantità totale di E 104, E 110, E 124 e dei coloranti del gruppo III non deve superare il massimo previsto per il gruppo III.

    ▼M7

    (74)  Limite massimo per l'alluminio proveniente da tutti i pigmenti di alluminio 15mg/kg. Ai fini dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1333/2008, tale limite si applica a decorrere dal 1o febbraio 2013.

    ▼M2

    17.

    Integratori alimentari, quali definiti nella direttiva 2002/46/CE, tranne gli integratori alimentari destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia

    17.1

    Integratori alimentari in forma solida, comprese capsule, compresse e simili, tranne le pastiglie da masticare

    Gruppo I

    Additivi

     
     

    E 410, E 412, E 415 ed E 417 non possono essere utilizzati nella fabbricazione di alimenti disidratati che devono reidratarsi all'atto dell'ingestione

    ▼M7

    Gruppo II

    Coloranti quantum satis

    quantum satis

     

    Periodo di applicazione:

    fino al 31 luglio 2014

    Gruppo II

    Coloranti quantum satis

    quantum satis

    (69)

    Periodo di applicazione:

    dal 1o agosto 2014

    Gruppo III

    Coloranti con limite massimo combinato

    300

     

    Periodo di applicazione:

    fino al 31 luglio 2014

    Gruppo III

    Coloranti con limite massimo combinato

    300

    (69)

    Periodo di applicazione:

    dal 1o agosto 2014

    ▼M2

    Gruppo IV

    Polioli

    quantum satis

     
     

    ▼M6

    E 104

    Giallo di chinolina

    35

    (61)

     

    E 110

    Giallo tramonto FCF/giallo arancio S

    10

    (61)

     

    E 124

    Ponceau 4R, rosso cocciniglia A

    35

    (61)

     

    ▼M2

    E 160d

    Licopene

    30

     
     

    E 200-213

    Acido sorbico – sorbati; acido benzoico - benzoati

    1 000

    (1) (2)

    Solo se in forma essiccata contenenti preparati di vitamina A e combinazioni di vitamina A e D

    E 310-321

    Gallati, TBHQ, BHA e BHT

    400

    (1)

     

    E 338-452

    Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifosfati

    quantum satis

     
     

    E 392

    Estratti di rosmarino

    400

    (46)

     

    E 405

    Alginato di propan-1,2-diolo

    1 000

     
     

    E 416

    Gomma di karaya

    quantum satis

     
     

    E 426

    Emicellulosa di soia

    1 500

     
     

    E 432-436

    Polisorbati

    quantum satis

     
     

    E 459

    Beta-ciclodestrina

    quantum satis

     

    Solo alimenti sotto forma di compresse, anche ricoperte

    E 468

    Carbossimetilcellulosa sodica reticolata

    30 000

     
     

    E 473-474

    Esteri di saccarosio degli acidi grassi - sucrogliceridi

    quantum satis

    (1)

     

    E 475

    Esteri poligliceridi degli acidi grassi

    quantum satis

     
     

    E 491-495

    Esteri di sorbitano

    quantum satis

    (1)

     

    ▼M23

    E 551-559

    Biossido di silicio – silicati

    quantum satis

     

    Periodo di applicazione:

    fino al 31 gennaio 2014

    E 551-553

    Biossido di silicio – silicati

    quantum satis

     

    Periodo di applicazione:

    a decorrere dal 1o febbraio 2014

    ▼M15

    E 900

    Dimetilpolisilossano

    10

     

    Solo integratori alimentari sotto forma di compresse effervescenti

    Periodo di applicazione:

    a decorrere dal 3 dicembre 2012

    ▼M2

    E 901

    Cera d'api, bianca e gialla

    quantum satis

     
     

    E 902

    Cera di candelilla

    quantum satis

     
     

    E 903

    Cera di carnauba

    200

     
     

    E 904

    Gommalacca

    quantum satis

     
     

    E 950

    Acesulfame K

    500

     
     

    E 951

    Aspartame

    2 000

     
     

    E 952

    Acido ciclamico e i suoi sali di Na e Ca

    500

    (51)

     

    E 954

    Saccarina e i suoi sali di Na, K e Ca

    500

    (52)

     

    E 955

    Sucralosio

    800

     
     

    E 959

    Neoesperidina DC

    100

     
     

    ▼M5

    E 960

    Glicosidi steviolici

    670

    (60)

     

    ▼M2

    E 961

    Neotame

    60

     
     

    E 961

    Neotame

    2

     

    Solo come esaltatore di sapidità

    E 962

    Sale di aspartame-acesulfame

    500

    (11)a (49) (50)

     

    ▼M39

    E 969

    Advantame

    20

     
     

    ▼M2

    E 1201

    Polivinilpirrolidone

    quantum satis

     

    Solo alimenti sotto forma di compresse, anche ricoperte

    E 1202

    Polivinilpolipirrolidone

    quantum satis

     

    Solo alimenti sotto forma di compresse, anche ricoperte

    E 1203

    Alcole polivinilico (PVA)

    18 000

     

    Solo sotto forma di capsule e compresse

    E 1204

    Pullulan

    quantum satis

     

    Solo sotto forma di capsule e compresse

    E 1205

    Copolimero di metacrilato basico

    100 000

     
     

    ▼M29

    E 1206

    Copolimero di metacrilato neutro

    200 000

     
     

    E 1207

    Copolimero di metacrilato anionico

    100 000

     
     

    ▼M37

    E 1208

    copolimero di polivinilpirrolidone vinilacetato.

    100 000

     
     

    ▼M43

    E 1209

    Copolimero a innesto di alcole polivinilico-polietilenglicole

    100 000

     
     

    ▼M2

    E 1505

    Citrato di trietile

    3 500

     

    Solo sotto forma di capsule e compresse

    E 1521

    Polietilenglicole

    10 000

     

    Solo sotto forma di capsule e compresse

    (1)  Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione

    (2)  Il livello massimo è applicabile alla somma e i livelli sono espressi come acido libero

    (11)  I limiti sono espressi come a) equivalente di acesulfame K o b) equivalente di aspartame

    (49)  I livelli massimi d'impiego sono basati sui livelli massimi d'impiego delle componenti di aspartame (E 951) e acesulfame K (E 950)

    (50)  I livelli di E 951 ed E 950 non devono essere superati con l'uso del sale di aspartame-acesulfame, da solo o in combinazione con E 950 o E 951

    (51)  I livelli massimi d'impiego sono espressi in acido libero

    (52)  I livelli massimi d'impiego sono espressi in immidi libere

    (46)  Espresso come la somma di carnosolo e acido carnosico

    ▼M5

    (60)  Espressi in equivalenti steviolici

    ▼M6

    (61)  La quantità totale di E 104, E 110, E 124 e dei coloranti del gruppo III non deve superare il massimo previsto per il gruppo III.

    ▼M7

    (69)  Limite massimo per l'alluminio proveniente da tutti i pigmenti di alluminio 150 mg/kg. Ai fini dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 1333/2008, tale limite si applica a decorrere dal 1o febbraio 2013.

    ▼M15

    (79):  Il livello massimo si applica all’integratore alimentare disciolto e pronto all’uso, diluito in 200 ml di acqua.

    ▼M2

    17.2

    Integratori alimentari in forma liquida

    Gruppo I

    Additivi

     
     
     

    Gruppo II

    Coloranti quantum satis

    quantum satis

     
     

    Gruppo III

    Coloranti con limite massimo combinato

    100

     
     

    ▼M6

    E 104

    Giallo di chinolina

    10

    (61)

     

    E 110

    Giallo tramonto FCF/giallo arancio S

    10

    (61)

     

    E 124

    Ponceau 4R, rosso cocciniglia A

    10

    (61)

     

    ▼M2

    E 160d

    Licopene

    30

     
     

    E 200-213

    Acido sorbico – sorbati; acido benzoico - benzoati

    2 000

    (1) (2)

     

    E 310-321

    Gallati, TBHQ, BHA e BHT

    400

    (1)

     

    E 338-452

    Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifosfati

    quantum satis

     
     

    E 392

    Estratti di rosmarino

    400

    (46)

     

    E 405

    Alginato di propan-1,2-diolo

    1 000

     
     

    E 416

    Gomma di karaya

    quantum satis

     
     

    E 426

    Emicellulosa di soia

    1 500

     
     

    E 432-436

    Polisorbati

    quantum satis

     
     

    E 473-474

    Esteri di saccarosio degli acidi grassi - sucrogliceridi

    quantum satis

    (1)

     

    E 475

    Esteri poligliceridi degli acidi grassi

    quantum satis

     
     

    E 491-495

    Esteri di sorbitano

    quantum satis

     
     

    ▼M23

    E 551-559

    Biossido di silicio – silicati

    quantum satis

     

    Periodo di applicazione:

    fino al 31 gennaio 2014

    E 551-553

    Biossido di silicio – silicati

    quantum satis

     

    Periodo di applicazione:

    a decorrere dal 1o febbraio 2014

    ▼M2

    E 950

    Acesulfame K

    350

     
     

    E 951

    Aspartame

    600

     
     

    E 952

    Acido ciclamico e i suoi sali di Na e Ca

    400

    (51)

     

    E 954

    Saccarina e i suoi sali di Na, K e Ca

    80

    (52)

     

    E 955

    Sucralosio

    240

     
     

    E 959

    Neoesperidina DC

    50

     
     

    ▼M5

    E 960

    Glicosidi steviolici

    200

    (60)

     

    ▼M2

    E 961

    Neotame

    20

     
     

    E 961

    Neotame

    2

     

    Solo come esaltatore di sapidità

    E 962

    Sale di aspartame-acesulfame

    350

    (11)a (49) (50)

     

    ▼M39

    E 969

    Advantame

    6

     
     

    ▼M2

    (1)  Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione

    (2)  Il livello massimo è applicabile alla somma e i livelli sono espressi come acido libero

    (11)  I limiti sono espressi come a) equivalente di acesulfame K o b) equivalente di aspartame

    (49)  I livelli massimi d'impiego sono basati sui livelli massimi d'impiego delle componenti di aspartame (E 951) e acesulfame K (E 950)

    (50)  I livelli di E 951 ed E 950 non devono essere superati con l'uso del sale di aspartame-acesulfame, da solo o in combinazione con E 950 o E 951

    (51)  I livelli massimi d'impiego sono espressi in acido libero

    (52)  I livelli massimi d'impiego sono espressi in immidi libere

    (46)  Espresso come la somma di carnosolo e acido carnosico

    ▼M5

    (60)  Espressi in equivalenti steviolici

    ▼M6

    (61)  La quantità totale di E 104, E 110, E 124 e dei coloranti del gruppo III non deve superare il massimo previsto per il gruppo III.

    ▼M2

    17.3

    Integratori alimentari sotto forma di sciroppo o di pastiglie da masticare

    Gruppo I

    Additivi

     
     
     

    ▼M7

    Gruppo II

    Coloranti quantum satis

    quantum satis

     

    Periodo di applicazione:

    fino al 31 luglio 2014

    Gruppo II

    Coloranti quantum satis

    quantum satis

    (69)

    Periodo di applicazione:

    dal 1o agosto 2014

    ▼M2

    Gruppo IV

    Polioli

    quantum satis

     
     

    ▼M7

    Gruppo III

    Coloranti con limite massimo combinato

    300

     

    Solo integratori alimentari solidi

    Periodo di applicazione:

    fino al 31 luglio 2014

    Gruppo III

    Coloranti con limite massimo combinato

    300

    (69)

    Solo integratori alimentari solidi

    Periodo di applicazione:

    dal 1o agosto 2014

    ▼M2

    Gruppo III

    Coloranti con limite massimo combinato

    100

     

    Solo integratori alimentari liquidi

    ▼M6

    E 104

    Giallo di chinolina

    10

    (61)

     

    E 110

    Giallo tramonto FCF/giallo arancio S

    10

    (61)

     

    E 124

    Ponceau 4R, rosso cocciniglia A

    10

    (61)

     

    ▼M2

    E 160d

    Licopene

    30

     
     

    E 310-321

    Gallati, TBHQ, BHA e BHT

    400

    (1)

     

    E 338-452

    Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifosfati

    quantum satis

     
     

    E 392

    Estratti di rosmarino

    400

    (46)

     

    E 405

    Alginato di propan-1,2-diolo

    1 000

     
     

    E 416

    Gomma di karaya

    quantum satis

     
     

    E 426

    Emicellulosa di soia

    1 500

     
     

    E 432-436

    Polisorbati

    quantum satis

     
     

    E 473-474

    Esteri di saccarosio degli acidi grassi - sucrogliceridi

    quantum satis

    (1)

     

    E 475

    Esteri poligliceridi degli acidi grassi

    quantum satis

     
     

    E 491-495

    Esteri di sorbitano

    quantum satis

     
     

    ▼M23

    E 551-559

    Biossido di silicio – silicati

    quantum satis

     

    Periodo di applicazione:

    fino al 31 gennaio 2014

    E 551-553

    Biossido di silicio – silicati

    quantum satis

     

    Periodo di applicazione:

    a decorrere dal 1o febbraio 2014

    ▼M2

    E 901

    Cera d'api, bianca e gialla

    quantum satis

     
     

    E 902

    Cera di candelilla

    quantum satis

     
     

    E 903

    Cera di carnauba

    200

     
     

    E 904

    Gommalacca

    quantum satis

     
     

    E 950

    Acesulfame K

    2 000

     
     

    E 951

    Aspartame

    5 500

     
     

    E 952

    Acido ciclamico e i suoi sali di Na e Ca

    1 250

    (51)

     

    E 954

    Saccarina e i suoi sali di Na, K e Ca

    1 200

    (52)

     

    E 955

    Sucralosio

    2 400

     
     

    E 957

    Taumatina

    400

     
     

    E 959

    Neoesperidina DC

    400

     
     

    ▼M5

    E 960

    Glicosidi steviolici

    1 800

    (60)

     

    ▼M2

    E 961

    Neotame

    185

     
     

    E 961

    Neotame

    2

     

    Solo integratori alimentari basati su vitamine e/o elementi minerali, come esaltatore di sapidità

    E 962

    Sale di aspartame-acesulfame

    2 000

    (11)a (49) (50)

     

    ▼M39

    E 969

    Advantame

    55

     
     

    ▼M2

    (1)  Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione

    (11)  I limiti sono espressi come a) equivalente di acesulfame K o b) equivalente di aspartame

    (49)  I livelli massimi d'impiego sono basati sui livelli massimi d'impiego delle componenti di aspartame (E 951) e acesulfame-K (E 950)

    (50)  I livelli di E 951 ed E 950 non devono essere superati con l'uso del sale di aspartame-acesulfame, da solo o in combinazione con E 950 o E 951

    (51)  I livelli massimi d'impiego sono espressi in acido libero

    (52)  I livelli massimi d'impiego sono espressi in immidi libere

    (46)  Espresso come la somma di carnosolo e acido carnosico

    ▼M5

    (60)  Espressi in equivalenti steviolici

    ▼M6

    (61)  La quantità totale di E 104, E 110, E 124 e dei coloranti del gruppo III non deve superare il massimo previsto per il gruppo III.

    ▼M7

    (69)  Limite massimo per l'alluminio proveniente da tutti i pigmenti di alluminio 150 mg/kg. Ai fini dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 1333/2008, tale limite si applica a decorrere dal 1o febbraio 2013.

    ▼M2

    18

    Alimenti trasformati non coperti dalle categorie 1-17, tranne gli alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia

    Gruppo I

    Additivi

     
     
     

    ▼M4




    ALLEGATO III

    Elenco dell’Unione degli additivi alimentari, compresi i ►C1  supporti ◄ , autorizzati negli additivi alimentari, negli enzimi alimentari, negli aromi alimentari e nei nutrienti e condizioni del loro uso

    Definizioni

    1. Ai fini del presente allegato per «nutrienti» si intendono le vitamine, i minerali e altre sostanze aggiunte a scopi nutrizionali, nonché le sostanze aggiunte a scopi fisiologici, contemplati dal regolamento (CE) n. 1925/2006, dalle direttive 2002/46/CE e 2009/39/CE e dal regolamento (CE) n. 953/2009.

    2. Ai fini del presente allegato per «preparazione» si intende una formulazione composta da uno o più additivi alimentari, enzimi alimentari e/o nutrienti in cui sono incorporate sostanze quali additivi alimentari e/o altri ingredienti alimentari allo scopo di facilitarne la conservazione, la vendita, la standardizzazione, la diluizione o lo scioglimento.

    PARTE 1



    ►C1  supporti ◄ negli additivi alimentari

    N. E del ►C1  supporto ◄

    Denominazione del ►C1  supporto ◄

    Quantità massima

    Additivi alimentari ai quali il ►C1  supporto ◄ può essere aggiunto

    E 1520

    1,2-propandiolo (propilenglicole)

    1 000 mg/kg nell’alimento finale (come trasferimento) (1)

    Coloranti, emulsionanti e antiossidanti

    E 422

    Glicerolo

    quantum satis

    Tutti gli additivi alimentari

    E 420

    Sorbitolo

    E 421

    Mannitolo

    E 953

    Isomalto

    E 965

    Maltitolo

    E 966

    Lactitolo

    E 967

    Xilitolo

    E 968

    Eritritolo

    E 400- E 404

    Acido alginico — alginati (parte 6, tabella 7)

    E 405

    Alginato di propan-1,2-diolo

    E 406

    Agar-agar

    E 407

    Carragenina

    E 410

    Farina di semi di carrube

    E 412

    Gomma di guar

    E 413

    Gomma adragante

    E 414

    Gomma d’acacia (gomma arabica)

    E 415

    Gomma di xanthan

    E 440

    Pectine

    E 432-E 436

    Polisorbati (parte 6, tabella 4)

    quantum satis

    Agenti antischiumogeni

    E 442

    Fosfatidi di ammonio

    quantum satis

    Antiossidanti

    E 460

    Cellulosa

    quantum satis

    Tutti gli additivi alimentari

    E 461

    Metilcellulosa

    E 462

    Etilcellulosa

    E 463

    Idrossi-propil-cellulosa

    E 464

    Idrossi-propil-metilcellulosa

    E 465

    Etilmetilcellulosa

    ▼M35

    E 466

    Carbossimetilcellulosa sodica, gomma di cellulosa

    ▼M4

    E 322

    Lecitine

    quantum satis

    Coloranti e antiossidanti liposolubili

    E 432-E 436

    Polisorbati (parte 6, tabella 4)

    E 470b

    Sali di magnesio degli acidi grassi

    E 471

    Mono- e digliceridi degli acidi grassi

    E 472a

    Esteri acetici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

    E 472c

    Esteri citrici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

    E 472e

    Esteri mono- e diacetiltartarici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

    E 473

    Esteri di saccarosio degli acidi grassi

    E 475

    Esteri poliglicerici degli acidi grassi

    E 491-E 495

    Esteri di sorbitano (parte 6, tabella 5)

    quantum satis

    Coloranti e agenti antischiumogeni

    E 1404

    Amido ossidato

    quantum satis

    Tutti gli additivi alimentari

    E 1410

    Fosfato di monoamido

    E 1412

    Fosfato di diamido

    E 1413

    Fosfato di diamido fosfatato

    E 1414

    Fosfato di diamido acetilato

    E 1420

    Amido acetilato

    E 1422

    Adipato di diamido acetilato

    E 1440

    Amido idrossipropilato

    E 1442

    Fosfato di diamido idrossipropilato

    E 1450

    Ottenilsuccinato di amido e sodio

    E 1451

    Amido acetilato ossidato

    E 170

    Carbonato di calcio

    E 263

    Acetato di calcio

    E 331

    Citrati di sodio

    E 332

    Citrati di potassio

    E 341

    Fosfati di calcio

    E 501

    Carbonati di potassio

    E 504

    Carbonati di magnesio

    E 508

    Cloruro di potassio

    E 509

    Cloruro di calcio

    E 511

    Cloruro di magnesio

    E 514

    Solfati di sodio

    E 515

    Solfati di potassio

    E 516

    Solfato di calcio

    E 517

    Solfato di ammonio

    E 577

    Gluconato di potassio

    E 640

    Glicina e il suo sale di sodio

    E 1505 (1)

    Citrato di trietile

    E 1518 (1)

    Triacetato di glicerile (triacetina)

    E 551

    Biossido di silicio

    quantum satis

    Emulsionanti e coloranti

    E 552

    Silicato di calcio

    E 553b

    Talco

    50 mg/kg nella preparazione di coloranti

    Coloranti

    E 901

    Cera d’api, bianca e gialla

    quantum satis

    Coloranti

    E 1200

    Polidestrosio

    quantum satis

    Tutti gli additivi alimentari

    E 1201

    Polivinilpirrolidone

    quantum satis

    Edulcoranti

    E 1202

    Polivinilpolipirrolidone

    E 322

    Lecitine

    quantum satis

    Agenti di rivestimento per frutta

    E 432-E 436

    Polisorbati

    E 470a

    Sali di sodio, di potassio e di calcio degli acidi grassi

    E 471

    Mono- e digliceridi degli acidi grassi

    E 491-E 495

    Esteri di sorbitano

    E 570

    Acidi grassi

    E 900

    Dimetilpolisilossano

    E 1521

    Polietilenglicole

    quantum satis

    Edulcoranti

    E 425

    Konjac

    quantum satis

    Tutti gli additivi alimentari

    E 459

    Beta-ciclodestrina

    1 000 mg/kg nell’alimento finale

    Tutti gli additivi alimentari

    E 468

    Carbossimetilcellulosa sodica reticolata

    Gomma di cellulosa reticolata

    quantum satis

    Edulcoranti

    E 469

    Carbossimetilcellulosa idrolizzata enzimaticamente

    Gomma di cellulosa idrolizzata enzimaticamente

    quantum satis

    Tutti gli additivi alimentari

    E 555

    Silicato di potassio e alluminio

    90 % in rapporto al pigmento

    E 171 (biossido di titanio) ed E 172 (ossidi di ferro e idrossidi di ferro)

    (1)   Quantità massima da tutte le fonti negli alimenti: 3 000 mg/kg (singolarmente o in combinazione con E 1505, E 1517 e E 1518). Per le bevande, a eccezione dei liquori cremosi, la quantità massima di E 1520 è pari a 1 000 mg/l da tutte le fonti.

    PARTE 2



    Additivi alimentari diversi dai ►C1  supporti ◄ negli additivi alimentari (1)

    N. E dell’additivo alimentare aggiunto

    Denominazione dell’additivo alimentare aggiunto

    Quantità massima

    Preparazioni di additivi alimentari ai quali l’additivo alimentare può essere aggiunto

    Tabella 1

     

    quantum satis

    Tutte le preparazioni di additivi alimentari

    E 200- E 203

    Acido sorbico — sorbati (parte 6, tabella 2)

    1 500 mg/kg singolarmente o in combinazione nella preparazione 15 mg/kg nel prodotto finale espressi come acido libero

    Preparazioni di coloranti

    E 210

    Acido benzoico

    E 211

    Benzoato di sodio

    E 212

    Benzoato di potassio

    E 220-E 228

    Anidride solforosa — solfiti (parte 6, tabella 3)

    100 mg/kg nella preparazione e 2 mg/kg espressi come SO2 nel prodotto finale (quantità calcolata)

    Preparazioni di coloranti [tranne E 163 (antociani), E 150b (caramello solfito-caustico) ed E 150d (caramello solfito-ammoniacale)] (2)

    E 320

    Butilidrossianisolo (BHA)

    20 mg/kg singolarmente o in combinazione (espressi sul grasso) nella preparazione, 0,4 mg/kg nel prodotto finale (singolarmente o in combinazione)

    Emulsionanti contenenti acidi grassi

    E 321

    Butilidrossitoluene (BHT)

    E 338

    Acido fosforico

    40 000 mg/kg singolarmente o in combinazione nella preparazione (espressi come P2O5)

    Preparazioni del colorante E 163 (antociani)

    E 339

    Fosfati di sodio

    E 340

    Fosfati di potassio

    E 343

    Fosfati di magnesio

    E 450

    Difosfati

    E 451

    Trifosfati

    E 341

    Fosfati di calcio

    40 000 mg/kg nella preparazione (espressi come P2O5)

    Preparazioni di coloranti e emulsionanti

    10 000 mg/kg nella preparazione (espressi come P2O5)

    Preparazioni di polioli

    10 000 mg/kg nella preparazione (espressi come P2O5)

    Preparazioni di E 412 (gomma di guar)

    E 392

    Estratti di rosmarino

    1 000 mg/kg nella preparazione, 5 mg/kg nel prodotto finale espressi come la somma di carnosolo e acido carnosico

    Preparazioni di coloranti

    E 416

    Gomma di karaya

    50 000 mg/kg nella preparazione, 1 mg/kg nel prodotto finale

    Preparazioni di coloranti

    ▼M25

    E 432-E 436

    Polisorbati

    quantum satis

    Preparazioni di colori, intensificatori del contrasto, antiossidanti liposolubili e agenti di rivestimento per la frutta

    ▼M4

    E 473

    Esteri di saccarosio degli acidi grassi

    quantum satis

    Preparazioni di coloranti e antiossidanti liposolubili

    E 475

    Esteri poliglicerici degli acidi grassi

    quantum satis

    Preparazioni di coloranti e antiossidanti liposolubili

    E 476

    Poliricinoleato di poliglicerolo

    50 000 mg/kg nella preparazione, 500 mg/kg nell’alimento finale

    Come emulsionante nelle preparazioni di coloranti utilizzate nei seguenti prodotti:

    surimi e prodotti ittici di tipo giapponese (Kamaboko) (E 120 cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio)

    Prodotti a base di carne, paste di pesce e preparazioni di frutta utilizzati nei prodotti aromatizzati a base di latte e nei dessert (E 163 antociani, E 100 curcumina e E 120 cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio)

    E 491-E 495

    Esteri di sorbitano (parte 6, tabella 5)

    quantum satis

    Preparazioni di coloranti, agenti antischiumogeni e agenti di rivestimento per frutta

    E 551

    Biossido di silicio

    50 000 mg/kg nella preparazione

    Preparazioni di coloranti essiccate in polvere

    10 000 mg/kg nella preparazione

    E 508 (cloruro di potassio) e preparazioni di E 412 (gomma di guar)

    E 551

    Biossido di silicio

    50 000 mg/kg nella preparazione

    Preparazioni essiccate in polvere di emulsionanti

    E 552

    Silicato di calcio

    E 551

    Biossido di silicio

    10 000 mg/kg nella preparazione

    Preparazioni essiccate in polvere di polioli

    E 552

    Silicato di calcio

    E 553a

    Silicato di magnesio

    E 553b

    Talco

    E 900

    Dimetilpolisilossano

    200 mg/kg nella preparazione, 0,2 mg/l nell’alimento finale

    Preparazioni dei coloranti E 160a (caroteni), E 160b (annatto, bissina, norbissina), E 160c (estratto di paprica, capsantina, capsorubina), E 160d (licopene) e E 160e (beta-apo-8'-carotenale)

    E 903

    Cera di carnauba

    130 000 mg/kg nella preparazione, 1 200 mg/kg nel prodotto finale da tutte le fonti

    Come stabilizzante nelle preparazioni di edulcoranti e/o di acidi destinate a essere utilizzate nelle gomme da masticare

    (1)   Eccetto gli enzimi autorizzati come additivi alimentari.

    (2)   L’E 163 (antociani) può contenere fino a 100 000 mg/kg di solfiti. L’E 150b (caramello solfito-caustico) e l’E 150d (caramello solfito-ammoniacale) possono contenerne 2 000 mg/kg in base ai requisiti di purezza (direttiva 2008/128/CE).

    Norme generali relative alle condizioni d’uso degli additivi alimentari della parte 2

    1. Salvo altrimenti disposto, gli additivi alimentari elencati nella parte 6, tabella 1, del presente allegato, di norma autorizzati negli alimenti in base al principio generale «quantum satis» e compresi nell’allegato II, parte C, punto 1, gruppo I, sono stati inclusi come additivi alimentari (con funzioni diverse da quelle dei ►C1  supporti ◄ ) negli additivi alimentari in base al principio generale «quantum satis».

    2. Per i fosfati e i silicati le quantità massime sono state stabilite solo in rapporto alle preparazioni di additivi alimentari e non in rapporto all’alimento finale.

    3. Per tutti gli altri additivi alimentari la cui DGA è espressa con un valore numerico la quantità massima è stata fissata per le preparazioni di additivi alimentari e per l’alimento finale.

    4. Nessun additivo alimentare è autorizzato quale colorante, edulcorante o esaltatore di sapidità.

    PARTE 3



    Additivi alimentari, compresi i ►C1  supporti ◄ , negli enzimi alimentari (1)

    N. E dell’additivo alimentare aggiunto

    Denominazione dell’additivo alimentare aggiunto

    Quantità massima nella preparazione enzimatica

    Quantità massima nell’alimento finale escluse le bevande

    Quantità massima nelle bevande

    Utilizzabile come ►C1  supporto ◄ ?

    E 170

    Carbonato di calcio

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    E 200

    Acido sorbico

    20 000 mg/kg (singolarmente o in combinazione, espresso come acido libero)

    20 mg/kg

    10 mg/l

     

    E 202

    Sorbato di potassio

    E 210

    Acido benzoico

    5 000 mg/kg (singolarmente o in combinazione, espressi come acido libero)

    12 000 mg/kg nel caglio

    1,7 mg/kg

    5 mg/kg nei formaggi per i quali si è utilizzato il caglio

    0,85 mg/l

    2,5 mg/l nelle bevande a base di siero per le quali si è utilizzato il caglio

     

    E 211

    Benzoato di sodio

    E 214

    p-idrossibenzoato d’etile

    2 000 mg/kg (singolarmente o in combinazione, espressi come acido libero)

    2 mg/kg

    1 mg/l

     

    E 215

    Etil-p-idrossibenzoato di sodio

    E 218

    p-idrossibenzoato di metile

    E 219

    Metil-p-idrossibenzoato di sodio

    E 220

    Anidride solforosa

    2 000 mg/kg (singolarmente o in combinazione espressi come SO2)

    5 000 mg/kg solo negli enzimi alimentari per la fabbricazione della birra

    6 000 mg/kg solo per la beta-amilasi d’orzo

    10 000 mg/kg solo per la papaina in forma solida

    2 mg/kg

    2 mg/l

     

    E 221

    Solfito di sodio

    E 222

    Bisolfito di sodio

    E 223

    Metabisolfito di sodio

    E 224

    Metabisolfito di potassio

    E 250

    Nitrito di sodio

    500 mg/kg

    0,01 mg/kg

    Nessun impiego

     

    E 260

    Acido acetico

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    ▼M20

    E 261

    Acetati di potassio

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

     

    ▼M4

    E 262

    Acetati di sodio

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

     

    E 263

    Acetato di calcio

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

     

    E 270

    Acido lattico

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    E 281

    Propionato di sodio

    100 000 mg/kg

    100 mg/kg

    50 mg/l

     

    E 290

    Anidride carbonica

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

     

    E 296

    Acido malico

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    E 300

    Acido ascorbico

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    E 301

    Ascorbato di sodio

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    E 302

    Ascorbato di calcio

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    E 304

    Esteri dell’acido ascorbico con acidi grassi

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

     

    E 306

    Estratto ricco in tocoferolo

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

     

    E 307

    Alfatocoferolo

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

     

    E 308

    Gammatocoferolo

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

     

    E 309

    Deltatocoferolo

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

     

    E 322

    Lecitine

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    E 325

    Lattato di sodio

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

     

    E 326

    Lattato di potassio

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

     

    E 327

    Lattato di calcio

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    E 330

    Acido citrico

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    E 331

    Citrati di sodio

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    E 332

    Citrati di potassio

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    E 333

    Citrati di calcio

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

     

    E 334

    Acido tartarico [L(+)-]

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

     

    E 335

    Tartrati di sodio

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    E 336

    Tartrati di potassio

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    E 337

    Tartrato di sodio e di potassio

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

     

    E 350

    Malati di sodio

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    E 338

    Acido fosforico

    10 000 mg/kg (espresso come P2O5)

    quantum satis

    quantum satis

     

    E 339

    Fosfati di sodio

    50 000 mg/kg (singolarmente o in combinazione, espressi come P2O5)

    quantum satis

    quantum satis

    E 340

    Fosfati di potassio

    E 341

    Fosfati di calcio

    E 343

    Fosfati di magnesio

    E 351

    Malato di potassio

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    E 352

    Malati di calcio

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    E 354

    Tartrato di calcio

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

     

    E 380

    Citrato triammonico

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

     

    E 400

    Acido alginico

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    E 401

    Alginato di sodio

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    E 402

    Alginato di potassio

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    E 403

    Alginato d’ammonio

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

     

    E 404

    Alginato di calcio

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    E 406

    Agar-agar

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    E 407

    Carragenina

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    E 407a

    Alghe Euchema trasformate

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

     

    E 410

    Farina di semi di carrube

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    E 412

    Gomma di guar

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    E 413

    Gomma adragante

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    E 414

    Gomma d’acacia (gomma arabica)

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    E 415

    Gomma di xanthan

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    E 417

    Gomma di tara

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    E 418

    Gomma di gellano

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    E 420

    Sorbitolo

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    E 421

    Mannitolo

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    E 422

    Glicerolo

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    E 440

    Pectine

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    E 450

    Difosfati

    50 000 mg/kg (singolarmente o in combinazione, espressi come P2O5)

    quantum satis

    quantum satis

     

    E 451

    Trifosfati

    E 452

    Polifosfati

    E 460

    Cellulosa

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    E 461

    Metilcellulosa

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    E 462

    Etilcellulosa

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

     

    E 463

    Idrossi-propil-cellulosa

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    E 464

    Idrossi-propil-metilcellulosa

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    E 465

    Etilmetilcellulosa

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

     

    ▼M35

    E 466

    Carbossimetilcellulosa sodica,

    gomma di cellulosa

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    ▼M4

    E 469

    Carbossimetilcellulosa idrolizzata enzimaticamente

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

     

    E 470a

    Sali di sodio, di potassio e di calcio degli acidi grassi

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

     

    E 470b

    Sali di magnesio degli acidi grassi

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

     

    E 471

    Mono- e digliceridi degli acidi grassi

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    E 472a

    Esteri acetici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    E 472b

    Esteri lattici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    E 472c

    Esteri citrici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    E 472d

    Esteri tartarici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    E 472e

    Esteri mono- e diaceltiltartarici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    E 472f

    Esteri misti acetici-tartarici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    E 473

    Esteri di saccarosio degli acidi grassi

    50 000 mg/kg

    50 mg/kg

    25 mg/L

    Sì, solo come ►C1  supporto ◄

    E 500

    Carbonati di sodio

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    E 501

    Carbonati di potassio

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    Sì, solo E 501 i) (carbonato di potassio)

    E 503

    Carbonati di ammonio

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    E 504

    Carbonati di magnesio

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    E 507

    Acido cloridrico

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    E 508

    Cloruro di potassio

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    E 509

    Cloruro di calcio

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    E 511

    Cloruro di magnesio

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    E 513

    Acido solforico

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    E 514

    Solfati di sodio

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    Sì, solo E 514 i) (solfato di sodio)

    E 515

    Solfati di potassio

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    E 516

    Solfato di calcio

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    E 517

    Solfato di ammonio

    100 000 mg/kg

    100 mg/kg

    50 mg/l

    E 524

    Idrossido di sodio

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

     

    E 525

    Idrossido di potassio

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    E 526

    Idrossido di calcio

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    E 527

    Idrossido d’ammonio

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    E 528

    Idrossido di magnesio

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    E 529

    Ossido di calcio

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    E 530

    Ossido di magnesio

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

     

    E 551

    Biossido di silicio

    50 000 mg/kg nella preparazione essiccata in polvere

    quantum satis

    quantum satis

    E 570

    Acidi grassi

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

     

    E 574

    Acido gluconico

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    E 575

    Gluconodeltalattone

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    E 576

    Gluconato di sodio

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

     

    E 577

    Gluconato di potassio

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

     

    E 578

    Gluconato di calcio

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    E 640

    Glicina e il suo sale di sodio

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

     

    E 920

    L-cisteina

    10 000 mg/kg

    10 mg/kg

    5 mg/l

     

    E 938

    Argon

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

     

    E 939

    Elio

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

     

    E 941

    Azoto

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

     

    E 942

    Protossido di azoto

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

     

    E 948

    Ossigeno

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

     

    E 949

    Idrogeno

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

     

    E 965

    Maltitolo

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    E 966

    Lactitolo

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    Sì (solo come ►C1  supporto ◄ )

    E 967

    Xilitolo

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    Sì (solo come ►C1  supporto ◄ )

    E 1200

    Polidestrosio

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    E 1404

    Amido ossidato

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    E 1410

    Fosfato di monoamido

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    E 1412

    Fosfato di diamido

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    E 1413

    Fosfato di diamido fosfatato

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    E 1414

    Fosfato di diamido acetilato

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    E 1420

    Amido acetilato

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    E 1422

    Adipato di diamido acetilato

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    E 1440

    Amido idrossipropilato

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    E 1442

    Fosfato di diamido idrossipropilato

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    E 1450

    Ottenilsuccinato di amido e sodio

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    E 1451

    Amido acetilato ossidato

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    E 1520

    1,2-propandiolo (propilenglicole)

    500 g/kg

    (cfr. nota) (2)

    (cfr. nota) (2)

    Sì, solo come ►C1  supporto ◄

    (1)   Compresi gli enzimi autorizzati come additivi alimentari.

    (2)   Quantità massima da tutte le fonti negli alimenti: 3 000 mg/kg (singolarmente o in combinazione con E 1505, E 1517 e E 1518). Per le bevande, ad eccezione dei liquori cremosi, la quantità massima di E 1520 è pari a 1 000 mg/l da tutte le fonti.

    Norme generali relative alle condizioni d’uso degli additivi alimentari della parte 3

    1. Salvo altrimenti disposto, gli additivi alimentari elencati nella parte 6, tabella 1, del presente allegato, di norma autorizzati negli alimenti in base al principio generale «quantum satis» e compresi nell’allegato II, parte C, punto 1, gruppo I, sono stati inclusi come additivi alimentari negli enzimi alimentari in base al principio generale «quantum satis».

    2. Per i fosfati e i silicati, le quantità massime — in caso di loro utilizzo come additivi — sono state stabilite solo in rapporto alle preparazioni enzimatiche alimentari e non in rapporto all’alimento finale.

    3. Per tutti gli altri additivi alimentari la cui DGA è espressa con un valore numerico la quantità massima è stata fissata per le preparazioni enzimatiche alimentari e per l’alimento finale.

    4. Nessun additivo alimentare è autorizzato quale colorante, edulcorante o esaltatore di sapidità.

    PARTE 4



    Additivi alimentari, compresi i ►C1  supporti ◄ , negli aromi alimentari

    N. E dell’additivo

    Denominazione dell’additivo

    Categorie di aromi ai quali l’additivo può essere aggiunto

    Quantità massima

    Tabella 1

     

    Tutti gli aromi

    quantum satis

    E 420

    E 421

    E 953

    E 965

    E 966

    E 967

    E 968

    Sorbitolo

    Mannitolo

    Isomalto

    Maltitolo

    Lactitolo

    Xilitolo

    Eritritolo

    Tutti gli aromi

    quantum satis per scopi diversi dall’edulcorazione, ma non come esaltatori di sapidità

    E 200-E 203

    E 210

    E 211

    E 212

    E 213

    Acido sorbico e sorbati (parte 6, tabella 2)

    Acido benzoico

    Benzoato di sodio

    Benzoato di potassio

    Benzoato di calcio

    Tutti gli aromi

    1 500 mg/kg (singolarmente o in combinazione, espressi come acido libero) negli aromi

    E 310

    E 311

    E 312

    E 319

    E 320

    Gallato di propile

    Gallato d’ottile

    Gallato di dodecile

    Butilidrochinone terziario (TBHQ)

    Butilidrossianisolo (BHA)

    Oli essenziali

    1 000 mg/kg (gallati, TBHQ e BHA, singolarmente o in combinazione) negli oli essenziali

    Aromi diversi dagli oli essenziali

    100 mg/kg (1) (gallati, singolarmente o in combinazione)

    200 mg/kg (1) (TBHQ e BHA, singolarmente o in combinazione) negli aromi

    E 338-E 452

    Acido fosforico — fosfati — di- tri- e polifosfati (parte 6, tabella 6)

    Tutti gli aromi

    40 000 mg/kg (singolarmente o in combinazione, espressi come P2O5) negli aromi

    E 392

    Estratti di rosmarino

    Tutti gli aromi

    1 000 mg/kg (espressi come la somma di carnosolo e acido carnosico) negli aromi

    E 416

    Gomma di karaya

    Tutti gli aromi

    50 000 mg/kg negli aromi

    ▼M30

    E 423

    Gomma arabica modificata con acido ottenilsuccinico

    Emulsioni a base di oli essenziali usate nelle categorie 03: Gelati; 07.2: Prodotti da forno fini; 08.2: Carni trasformate, solo carni di pollame trasformate; 09.2: Pesce e prodotti della pesca trasformati, compresi molluschi e crostacei e nella categoria 16: Dessert, tranne i prodotti compresi nelle categorie 1, 3 e 4.

    500 mg/kg nell’emulsione aromatizzata

    Emulsioni a base di oli essenziali usate nella categoria 14.1.4: Bevande aromatizzate, solo bevande aromatizzate non contenenti succhi di frutta e bevande aromatizzate gassate contenenti succhi di frutta e nella categoria 14.2: Bevande alcoliche, comprese le bevande analoghe analcoliche o a basso tenore alcolico.

    220 mg/kg nell’emulsione aromatizzata

    Emulsioni a base di oli essenziali usate nelle categorie 05.1: Prodotti di cacao e di cioccolato di cui alla direttiva 2000/36/CE; 05.2: Altri prodotti di confetteria, compresi i microconfetti per rinfrescare l’alito; 05.4: Decorazioni, ricoperture e ripieni, tranne i ripieni a base di frutta di cui alla categoria 4.2.4 e nella categoria 06.3: Cereali per la prima colazione.

    300 mg/kg nell’emulsione aromatizzata

    Emulsioni aromatizzate usate nella categoria 01.7.5: Formaggio fuso.

    120 mg/kg nell’emulsione aromatizzata

    Emulsioni aromatizzate usate nella categoria 05.3: Gomma da masticare.

    60 mg/kg nell’emulsione aromatizzata

    Emulsioni a base di oli essenziali usate nella categoria 01.8: Prodotti sostitutivi dei prodotti lattiero-caseari, compresi i preparati per la macchiatura di bevande; 04.2.5: Confetture, gelatine, marmellate e prodotti analoghi; 04.2.5.4: Burro e crema da spalmare a base di frutta a guscio; 08.2: Carni trasformate; 12.5: Minestre e brodi; 14.1.5.2: Altro, solo caffè istantaneo, tè e pasti pronti a base di cereali.

    240 mg/kg nell’emulsione aromatizzata

    Emulsioni a base di oli essenziali usate nella categoria 10.2: Uova e ovo-prodotti trasformati.

    140 mg/kg nell’emulsione aromatizzata

    Emulsioni a base di oli essenziali usate nella categoria 14.1.4: Bevande aromatizzate, solo bevande aromatizzate non gassate contenenti succhi di frutta; 14.1.2: Succhi di frutta di cui alla direttiva 2001/112/CE e di ortaggi o legumi, solo succhi di ortaggi o legumi e nella categoria 12.6: Salse, solo sughi e salse dolci.

    400 mg/kg nell’emulsione aromatizzata

    Emulsioni aromatizzate usate nella categoria 15: Salatini e snack pronti al consumo.

    440 mg/kg nell’emulsione aromatizzata

    ▼M4

    E 425

    Konjac

    Tutti gli aromi

    quantum satis

    E 432-E 436

    Polisorbati (parte 6, tabella 4)

    Tutti gli aromi, tranne gli aromatizzanti di affumicatura liquidi e gli aromatizzanti a base di oleoresine di spezie (2)

    10 000 mg/kg negli aromi

    Alimenti contenenti aromatizzanti di affumicatura liquidi e aromatizzanti a base di oleoresine di spezie

    1 000 mg/kg nell’alimento finale

    E 459

    Beta-ciclodestrina

    Aromi incapsulati in:

    —  tè aromatizzati e bevande aromatizzate istantanee in polvere

    500 mg/l nell’alimento finale

    —  spuntini aromatizzati

    1 000 mg/kg in alimenti destinati al consumo diretto o da ricostituire secondo le istruzioni del produttore

    ▼M31

    E 473

    Esteri di saccarosio degli acidi grassi

    Aromi per bevande limpide aromatizzate a base d'acqua appartenenti alla categoria 14.1.4

    15 000 mg/kg nelle sostanze aromatizzanti, 30 mg/l nel prodotto finale

    ▼M4

    E 551

    Biossido di silicio

    Tutti gli aromi

    50 000 mg/kg negli aromi

    E 900

    Dimetilpolisilossano

    Tutti gli aromi

    10 mg/kg negli aromi

    E 901

    Cera d’api

    Aromi nelle bevande analcoliche aromatizzate

    200 mg/l nelle bevande aromatizzate

    E 1505

    Citrato di trietile

    Tutti gli aromi

    3 000 mg/kg da tutte le fonti, in alimenti destinati al consumo diretto o da ricostituire secondo le istruzioni del produttore; singolarmente o in combinazione. Per le bevande, ad eccezione dei liquori cremosi, la quantità massima di E 1520 è pari a 1 000 mg/l da tutte le fonti

    E 1517

    Diacetato di glicerile (diacetina)

    E 1518

    Triacetato di glicerile (triacetina)

    E 1520

    1,2-propandiolo (propilenglicole)

    E 1519

    Alcol benzilico

    Aromi per:

    —  liquori, vini aromatizzati, bevande aromatizzate a base di vino e cocktail aromatizzati a base di vino

    100 mg/l nell’alimento finale

    —  dolciumi tra cui cioccolato e prodotti da forno fini

    250 mg/kg da tutte le fonti, in alimenti destinati al consumo diretto o da ricostituire secondo le istruzioni del produttore

    (1)   Regola di proporzionalità: quando si usano combinazioni di gallati, TBHQ, BHA e BHT, le singole quantità devono essere ridotte proporzionalmente.

    (2)   Le oleoresine di spezie sono estratti di spezie da cui il solvente d’estrazione è evaporato, lasciando una miscela di olio volatile e sostanza resinosa di spezie.

    PARTE 5

    Additivi alimentari nei nutrienti

    Sezione A

     Additivi alimentari nei nutrienti esclusi i nutrienti destinati a essere utilizzati negli alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia elencati nella parte E, punto 13.1, dell’allegato II



    N. E dell’additivo alimentare

    Denominazione dell’additivo alimentare

    Quantità massima

    Nutriente al quale l’additivo alimentare può essere aggiunto

    Utilizzabile come ►C1  supporto ◄ ?

    E 170

    Carbonato di calcio

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

    E 260

    Acido acetico

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

     

    ▼M20

    E 261

    Acetati di potassio

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

     

    ▼M4

    E 262

    Acetati di sodio

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

     

    E 263

    Acetato di calcio

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

     

    E 270

    Acido lattico

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

     

    E 290

    Anidride carbonica

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

     

    E 296

    Acido malico

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

     

    E 300

    Acido ascorbico

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

     

    E 301

    Ascorbato di sodio

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

     

    E 302

    Ascorbato di calcio

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

     

    E 304

    Esteri dell’acido ascorbico con acidi grassi

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

     

    E 306

    Estratto ricco in tocoferolo

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

     

    E 307

    Alfatocoferolo

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

     

    E 308

    Gammatocoferolo

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

     

    E 309

    Deltatocoferolo

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

     

    E 322

    Lecitine

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

    E 325

    Lattato di sodio

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

     

    E 326

    Lattato di potassio

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

     

    E 327

    Lattato di calcio

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

     

    E 330

    Acido citrico

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

     

    E 331

    Citrati di sodio

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

     

    E 332

    Citrati di potassio

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

     

    E 333

    Citrati di calcio

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

     

    E 334

    Acido tartarico [L(+)-]

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

     

    E 335

    Tartrati di sodio

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

     

    E 336

    Tartrati di potassio

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

     

    E 337

    Tartrato di sodio e di potassio

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

     

    E 338-E 452

    Acido fosforico — fosfati — di- tri- e polifosfati (parte 6, tabella 6)

    40 000 mg/kg espressi come P2O5 nella preparazione nutritiva

    Tutti i nutrienti

     

    E 350

    Malati di sodio

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

     

    E 351

    Malato di potassio

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

     

    E 352

    Malati di calcio

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

     

    E 354

    Tartrato di calcio

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

     

    E 380

    Citrato triammonico

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

     

    E 392

    Estratti di rosmarino

    1 000 mg/kg nella preparazione di beta-carotene e licopene, 5 mg/kg nel prodotto finale espressi come la somma di carnosolo e acido carnosico

    Nelle preparazioni di beta-carotene e licopene

     

    E 400-E 404

    Acido alginico — alginati (parte 6, tabella 7)

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

    E 406

    Agar-agar

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

    E 407

    Carragenina

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

    E 407a

    Alghe Euchema trasformate

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

    E 410

    Farina di semi di carrube

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

    E 412

    Gomma di guar

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

    E 413

    Gomma adragante

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

    E 414

    Gomma d’acacia (gomma arabica)

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

    E 415

    Gomma di xanthan

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

    E 417

    Gomma di tara

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

    E 418

    Gomma di gellano

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

    E 420

    Sorbitolo

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

    Sì, solo come ►C1  supporto ◄

    E 421

    Mannitolo

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

    Sì, solo come ►C1  supporto ◄

    E 422

    Glicerolo

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

    E 432-E 436

    Polisorbati (parte 6, tabella 4)

    quantum satis solo nelle preparazioni di beta-carotene, luteina, licopene e vitamina E. Nelle preparazioni di vitamina A e D, la quantità massima nell’alimento finale è di 2 mg/kg

    Nelle preparazioni di beta-carotene, luteina, licopene e vitamine A, D ed E

    E 440

    Pectine

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

    E 459

    Beta-ciclodestrina

    100 000 mg/kg nella preparazione e 1 000 mg/kg nell’alimento finale

    Tutti i nutrienti

    E 460

    Cellulosa

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

    E 461

    Metilcellulosa

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

    E 462

    Etilcellulosa

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

    E 463

    Idrossi-propil-cellulosa

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

    E 464

    Idrossi-propil-metilcellulosa

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

    E 465

    Etilmetilcellulosa

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

    ▼M35

    E 466

    Carbossimetilcellulosa sodica,

    gomma di cellulosa

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

    ▼M4

    E 469

    Carbossimetilcellulosa idrolizzata enzimaticamente

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

    E 470a

    Sali di sodio, di potassio e di calcio degli acidi grassi

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

    E 470b

    Sali di magnesio degli acidi grassi

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

    E 471

    Mono- e digliceridi degli acidi grassi

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

    E 472a

    Esteri acetici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

    E 472b

    Esteri lattici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

    E 472c

    Esteri citrici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

    E 472d

    Esteri tartarici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

    E 472e

    Esteri mono- e diaceltiltartarici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

    E 472f

    Esteri misti acetici-tartarici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

    E 473

    Esteri di saccarosio degli acidi grassi

    quantum satis

    Nelle preparazioni di beta-carotene, luteina, licopene e vitamina E

    2 mg/kg nell’alimento finale

    Nelle preparazioni di vitamina A e D

    E 475

    Esteri poliglicerici degli acidi grassi

    quantum satis

    Nelle preparazioni di beta-carotene, luteina, licopene e vitamina E

    2 mg/kg nell’alimento finale

    Nelle preparazioni di vitamina A e D

    E 491-E 495

    Esteri di sorbitano (parte 6, tabella 5)

    quantum satis

    Nelle preparazioni di beta-carotene, luteina, licopene e vitamina E

    2 mg/kg nell’alimento finale

    Nelle preparazioni di vitamina A e D

    E 500

    Carbonati di sodio

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

    E 501

    Carbonati di potassio

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

    E 503

    Carbonati di ammonio

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

    E 504

    Carbonati di magnesio

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

    E 507

    Acido cloridrico

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

    E 508

    Cloruro di potassio

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

     

    E 509

    Cloruro di calcio

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

     

    E 511

    Cloruro di magnesio

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

     

    E 513

    Acido solforico

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

     

    E 514

    Solfati di sodio

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

     

    E 515

    Solfati di potassio

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

     

    E 516

    Solfato di calcio

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

     

    E 524

    Idrossido di sodio

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

     

    E 525

    Idrossido di potassio

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

     

    E 526

    Idrossido di calcio

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

     

    E 527

    Idrossido d’ammonio

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

     

    E 528

    Idrossido di magnesio

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

     

    E 529

    Ossido di calcio

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

    E 530

    Ossido di magnesio

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

    E 551,

    E 552

    Biossido di silicio

    Silicato di calcio

    50 000 mg/kg nella preparazione essiccata in polvere (singolarmente o in combinazione)

    Nelle preparazioni essiccate in polvere di tutti i nutrienti

     

    10 000 mg/kg nella preparazione (solo E 551)

    Nelle preparazioni di cloruro di potassio utilizzate nei succedanei del sale

    E 554

    Silicato di sodio e alluminio

    15 000 mg/kg nella preparazione

    Nelle preparazioni vitaminiche liposolubili

     

    E 570

    Acidi grassi

    quantum satis

    Tutti i nutrienti tranne quelli contenenti acidi grassi insaturi

     

    E 574

    Acido gluconico

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

     

    E 575

    Gluconodeltalattone

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

     

    E 576

    Gluconato di sodio

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

     

    E 577

    Gluconato di potassio

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

     

    E 578

    Gluconato di calcio

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

     

    E 640

    Glicina e il suo sale di sodio

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

     

    E 900

    Dimetilpolisilossano

    200 mg/kg nella preparazione, 0,2 mg/l nell’alimento finale

    Nelle preparazioni di beta-carotene e licopene

     

    E 901

    Cera d’api, bianca e gialla

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

    Sì, solo come ►C1  supporto ◄

    E 938

    Argon

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

     

    E 939

    Elio

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

     

    E 941

    Azoto

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

     

    E 942

    Protossido di azoto

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

     

    E 948

    Ossigeno

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

     

    E 949

    Idrogeno

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

     

    E 953

    Isomalto

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

    Sì, solo come ►C1  supporto ◄

    E 965

    Maltitolo

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

    Sì, solo come ►C1  supporto ◄

    E 966

    Lactitolo

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

    Sì, solo come ►C1  supporto ◄

    E 967

    Xilitolo

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

    Sì, solo come ►C1  supporto ◄

    E 968

    Eritritolo

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

    Sì, solo come ►C1  supporto ◄

    E 1103

    Invertasi

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

     

    E 1200

    Polidestrosio

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

    E 1404

    Amido ossidato

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

    E 1410

    Fosfato di monoamido

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

    E 1412

    Fosfato di diamido

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

    E 1413

    Fosfato di diamido fosfatato

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

    E 1414

    Fosfato di diamido acetilato

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

    E 1420

    Amido acetilato

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

    E 1422

    Adipato di diamido acetilato

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

    E 1440

    Amido idrossipropilato

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

    E 1442

    Fosfato di diamido idrossipropilato

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

    E 1450

    Ottenilsuccinato di amido e sodio

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

    E 1451

    Amido acetilato ossidato

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

    E 1452

    Ottenilsuccinato di amido e alluminio

    35 000 mg/kg nell’alimento finale

    Negli integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE, dato il suo utilizzo nelle preparazioni vitaminiche unicamente a scopi di incapsulamento

    E 1518

    Triacetato di glicerile (triacetina)

     (1)

    Tutti i nutrienti

    Sì, solo come ►C1  supporto ◄

    E 1520 (1)

    1,2-propandiolo (propilenglicole)

    1 000 mg/kg nell’alimento finale (come trasferimento)

    Tutti i nutrienti

    Sì, solo come ►C1  supporto ◄

    (1)   Quantità massima di E 1518 e E 1520 da tutte le fonti negli alimenti: 3 000 mg/kg (singolarmente o in combinazione con E 1505 e E 1517). Per le bevande, ad eccezione dei liquori cremosi, la quantità massima di E 1520 è pari a 1 000 mg/l da tutte le fonti.

    Sezione B

     Additivi alimentari aggiunti ai nutrienti destinati a essere utilizzati negli alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia elencati nella parte E, punto 13.1, dell’allegato II



    N. E dell’additivo alimentare

    Denominazione dell’additivo alimentare

    Quantità massima

    Nutriente al quale l’additivo alimentare può essere aggiunto

    Categoria di alimenti

    ▼M22

    E 301

    Ascorbato di sodio

    100 000 mg/kg in preparazioni di vitamina D e

    1 mg/l di trasferimento massimo nel prodotto finale

    Preparazioni di vitamina D

    Alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento quali definiti nella direttiva 2006/141/CE

    Trasferimento totale: 75 mg/l

    Rivestimenti di preparazioni nutritive contenenti acidi grassi polinsaturi

    Alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia

    ▼M4

    E 304 i)

    Palmitato di ascorbile

    Per impieghi nelle preparazioni nutritive a condizione che non venga superata la quantità massima negli alimenti di cui alla parte E, punto 13.1, dell’allegato II

    Tutti i nutrienti

    Alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia

    E 306

    E 307

    E 308

    E 309

    Estratto ricco in tocoferolo

    Alfatocoferolo

    Gammatocoferolo

    Deltatocoferolo

    Per impieghi nelle preparazioni nutritive a condizione che non venga superata la quantità massima negli alimenti di cui alla parte E, punto 13.1, dell’allegato II

    Tutti i nutrienti

    Alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia

    E 322

    Lecitine

    Per impieghi nelle preparazioni nutritive a condizione che non venga superata la quantità massima negli alimenti di cui alla parte E, punto 13.1, dell’allegato II

    Tutti i nutrienti

    Alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia

    E 330

    Acido citrico

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

    Alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia

    E 331

    Citrati di sodio

    Per impieghi nelle preparazioni nutritive a condizione che non venga superata la quantità massima negli alimenti di cui alla parte E, punto 13.1, dell’allegato II e che vengano rispettate le condizioni d’uso ivi precisate

    Tutti i nutrienti

    Alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia

    E 332

    Citrati di potassio

    Per impieghi nelle preparazioni nutritive a condizione che non venga superata la quantità massima negli alimenti di cui alla parte E, punto 13.1, dell’allegato II e che vengano rispettate le condizioni d’uso ivi precisate

    Tutti i nutrienti

    Alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia

    E 333

    Citrati di calcio

    Trasferimento totale: 0,1 mg/kg, espresso come calcio e nei limiti del livello di calcio e del rapporto calcio/fosforo stabiliti per la categoria di alimenti interessata

    Tutti i nutrienti

    Alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia

    ▼M21

    E 341 iii)

    Fosfato tricalcico

    Trasferimento massimo di 150 mg/kg espresso come P2O5, entro i limiti di calcio e di fosforo e nel rapporto tra i due elementi stabiliti nella direttiva 2006/141/CE

    Tutti i nutrienti

    Alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento secondo quanto definito nella direttiva 2006/141/CE

    È rispettata la quantità massima di 1 000 mg/kg come P2O5 per tutti gli impieghi negli alimenti di cui alla parte E, punto 13.1.3 dell’allegato II

    Tutti i nutrienti

    Alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, quali definiti dalla direttiva 2006/125/CE

    ▼M4

    E 401

    Alginato di sodio

    Per impieghi nelle preparazioni nutritive a condizione che non venga superata la quantità massima negli alimenti di cui alla parte E, punto 13.1.3, dell’allegato II

    Tutti i nutrienti

    Alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, quali definiti dalla direttiva 2006/125/CE

    E 402

    Alginato di potassio

    Per impieghi nelle preparazioni nutritive a condizione che non venga superata la quantità massima negli alimenti di cui alla parte E, punto 13.1, dell’allegato II

    Tutti i nutrienti

    Alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, quali definiti dalla direttiva 2006/125/CE

    E 404

    Alginato di calcio

    Per impieghi nelle preparazioni nutritive a condizione che non venga superata la quantità massima negli alimenti di cui alla parte E, punto 13.1.3, dell’allegato II

    Tutti i nutrienti

    Alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, quali definiti dalla direttiva 2006/125/CE

    E 414

    Gomma d’acacia (gomma arabica)

    150 000 mg/kg nelle preparazioni nutritive e 10 mg/kg di trasferimento nel prodotto finale

    Tutti i nutrienti

    Alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia

    E 415

    Gomma di xanthan

    Per impieghi nelle preparazioni nutritive a condizione che non venga superata la quantità massima negli alimenti di cui alla parte E, punto 13.1.3, dell’allegato II

    Tutti i nutrienti

    Alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, quali definiti dalla direttiva 2006/125/CE

    E 421

    Mannitolo

    1 000 volte superiore alla vitamina B12;

    trasferimento totale: 3 mg/kg

    Come ►C1  supporto ◄ per la vitamina B 12

    Alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia

    E 440

    Pectine

    Per impieghi nelle preparazioni nutritive a condizione che non venga superata la quantità massima negli alimenti di cui alla parte E, punto 13.1, dell’allegato II

    Tutti i nutrienti

    Alimenti di proseguimento e alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, quali definiti dalla direttiva 2006/125/CE

    ▼M35

    E 466

    Carbossimetilcellulosa sodica,

    gomma di cellulosa

    Per impieghi nelle preparazioni nutritive a condizione che non venga superata la quantità massima negli alimenti di cui alla parte E, punto 13.1, dell’allegato II

    Tutti i nutrienti

    Alimenti dietetici destinati a fini medici speciali per lattanti e bambini nella prima infanzia, quali definiti dalla direttiva 1999/21/CE

    ▼M4

    E 471

    Mono- e digliceridi degli acidi grassi

    Per impieghi nelle preparazioni nutritive a condizione che non venga superata la quantità massima negli alimenti di cui alla parte E, punto 13.1, dell’allegato II e che vengano rispettate le condizioni d’uso ivi precisate

    Tutti i nutrienti

    Alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia

    E 472c

    Esteri citrici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

    Per impieghi nelle preparazioni nutritive a condizione che non venga superata la quantità massima negli alimenti di cui alla parte E, punto 13.1, dell’allegato II

    Tutti i nutrienti

    Alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento per lattanti e bambini nella prima infanzia in buona salute

    E 551

    Biossido di silicio

    10 000 mg/kg nelle preparazioni nutritive

    Preparazioni nutritive essiccate in polvere

    Alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia

    E 1420

    Amido acetilato

    Per impieghi nelle preparazioni nutritive a condizione che non venga superata la quantità massima negli alimenti di cui alla parte E, punto 13.1.3, dell’allegato II

    Tutti i nutrienti

    Alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, quali definiti dalla direttiva 2006/125/CE

    E 1450

    Ottenilsuccinato di amido e sodio

    Trasferimento: 100 mg/kg

    Preparazioni vitaminiche

    Alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia

    Trasferimento: 1 000 mg/kg

    Preparazioni di acidi grassi polinsaturi

    E 1451

    Amido acetilato ossidato

    Per impieghi nelle preparazioni nutritive a condizione che non venga superata la quantità massima negli alimenti di cui alla parte E, punto 13.1.3, dell’allegato II

    Tutti i nutrienti

    Alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, quali definiti dalla direttiva 2006/125/CE

    Norme generali relative alle condizioni d’uso degli additivi alimentari della parte 5

    1. Salvo altrimenti disposto, gli additivi alimentari elencati nella parte 6, tabella 1, del presente allegato, di norma autorizzati negli alimenti in base al principio generale «quantum satis» e compresi nell’allegato II, parte C, punto 1, gruppo I, sono stati inclusi come additivi alimentari nei nutrienti in base al principio generale «quantum satis».

    2. Per i fosfati e i silicati, le quantità massime — in caso di loro utilizzo come additivi — sono state stabilite solo in rapporto alle preparazioni nutritive e non in rapporto all’alimento finale.

    3. Per tutti gli altri additivi alimentari la cui DGA è espressa con un valore numerico la quantità massima è stata fissata per le preparazioni nutritive e per l’alimento finale.

    4. Nessun additivo alimentare è autorizzato quale colorante, edulcorante o esaltatore di sapidità.

    PARTE 6

    Denominazione dei gruppi di additivi alimentari ai fini delle parti da 1 a 5



    Tabella 1

    Numero E

    Denominazione

    E 170

    Carbonato di calcio

    E 260

    Acido acetico

    ▼M20

    E 261

    Acetati di potassio

    ▼M4

    E 262

    Acetati di sodio

    E 263

    Acetato di calcio

    E 270

    Acido lattico

    E 290

    Anidride carbonica

    E 296

    Acido malico

    E 300

    Acido ascorbico

    E 301

    Ascorbato di sodio

    E 302

    Ascorbato di calcio

    E 304

    Esteri dell’acido ascorbico con acidi grassi

    E 306

    Estratto ricco in tocoferolo

    E 307

    Alfatocoferolo

    E 308

    Gammatocoferolo

    E 309

    Deltatocoferolo

    E 322

    Lecitine

    E 325

    Lattato di sodio

    E 326

    Lattato di potassio

    E 327

    Lattato di calcio

    E 330

    Acido citrico

    E 331

    Citrati di sodio

    E 332

    Citrati di potassio

    E 333

    Citrati di calcio

    E 334

    Acido tartarico [L(+)-]

    E 335

    Tartrati di sodio

    E 336

    Tartrati di potassio

    E 337

    Tartrato di sodio e di potassio

    E 350

    Malati di sodio

    E 351

    Malato di potassio

    E 352

    Malati di calcio

    E 354

    Tartrato di calcio

    E 380

    Citrato triammonico

    E 400

    Acido alginico

    E 401

    Alginato di sodio

    E 402

    Alginato di potassio

    E 403

    Alginato d’ammonio

    E 404

    Alginato di calcio

    E 406

    Agar-agar

    E 407

    Carragenina

    E 407a

    Alghe Euchema trasformate

    E 410

    Farina di semi di carrube

    E 412

    Gomma di guar

    E 413

    Gomma adragante

    E 414

    Gomma d’acacia (gomma arabica)

    E 415

    Gomma di xanthan

    E 417

    Gomma di tara

    E 418

    Gomma di gellano

    E 422

    Glicerolo

    E 440

    Pectine

    E 460

    Cellulosa

    E 461

    Metilcellulosa

    E 462

    Etilcellulosa

    E 463

    Idrossi-propil-cellulosa

    E 464

    Idrossi-propil-metilcellulosa

    E 465

    Etilmetilcellulosa

    ▼M35

    E 466

    Carbossimetilcellulosa sodica, gomma di cellulosa

    ▼M4

    E 469

    Carbossimetilcellulosa idrolizzata enzimaticamente, gomma di cellulosa idrolizzata enzimaticamente

    E 470a

    Sali di sodio, di potassio e di calcio degli acidi grassi

    E 470b

    Sali di magnesio degli acidi grassi

    E 471

    Mono- e digliceridi degli acidi grassi

    E 472a

    Esteri acetici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

    E 472b

    Esteri lattici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

    E 472c

    Esteri citrici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

    E 472d

    Esteri tartarici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

    E 472e

    Esteri mono- e diaceltiltartarici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

    E 472f

    Esteri misti acetici-tartarici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

    E 500

    Carbonati di sodio

    E 501

    Carbonati di potassio

    E 503

    Carbonati di ammonio

    E 504

    Carbonati di magnesio

    E 507

    Acido cloridrico

    E 508

    Cloruro di potassio

    E 509

    Cloruro di calcio

    E 511

    Cloruro di magnesio

    E 513

    Acido solforico

    E 514

    Solfati di sodio

    E 515

    Solfati di potassio

    E 516

    Solfato di calcio

    E 524

    Idrossido di sodio

    E 525

    Idrossido di potassio

    E 526

    Idrossido di calcio

    E 527

    Idrossido d’ammonio

    E 528

    Idrossido di magnesio

    E 529

    Ossido di calcio

    E 530

    Ossido di magnesio

    E 570

    Acidi grassi

    E 574

    Acido gluconico

    E 575

    Gluconodeltalattone

    E 576

    Gluconato di sodio

    E 577

    Gluconato di potassio

    E 578

    Gluconato di calcio

    E 640

    Glicina e il suo sale di sodio

    E 938

    Argon

    E 939

    Elio

    E 941

    Azoto

    E 942

    Protossido di azoto

    E 948

    Ossigeno

    E 949

    Idrogeno

    E 1103

    Invertasi

    E 1200

    Polidestrosio

    E 1404

    Amido ossidato

    E 1410

    Fosfato di monoamido

    E 1412

    Fosfato di diamido

    E 1413

    Fosfato di diamido fosfatato

    E 1414

    Fosfato di diamido acetilato

    E 1420

    Amido acetilato

    E 1422

    Adipato di diamido acetilato

    E 1440

    Amido idrossipropilato

    E 1442

    Fosfato di diamido idrossipropilato

    E 1450

    Ottenilsuccinato di amido e sodio

    E 1451

    Amido acetilato ossidato



    Tabella 2

    Acido sorbico — sorbati

    Numero E

    Denominazione

    E 200

    Acido sorbico

    E 202

    Sorbato di potassio

    E 203

    Sorbato di calcio



    Tabella 3

    Anidride solforosa-solfiti

    Numero E

    Denominazione

    E 220

    Anidride solforosa

    E 221

    Solfito di sodio

    E 222

    Bisolfito di sodio

    E 223

    Metabisolfito di sodio

    E 224

    Metabisolfito di potassio

    E 226

    Solfito di calcio

    E 227

    Bisolfito di calcio

    E 228

    Potassio solfito acido



    Tabella 4

    Polisorbati

    Numero E

    Denominazione

    E 432

    Monolaurato di poliossietilensorbitano (polisorbato 20)

    E 433

    Monooleato di poliossietilensorbitano (polisorbato 80)

    E 434

    Monopalmitato di poliossietilensorbitano (polisorbato 40)

    E 435

    Monostearato di poliossietilensorbitano (polisorbato 60)

    E 436

    Tristearato di poliossietilensorbitano (polisorbato 65)



    Tabella 5

    Esteri di sorbitano

    Numero E

    Denominazione

    E 491

    Monostearato di sorbitano

    E 492

    Tristearato di sorbitano

    E 493

    Monolaurato di sorbitano

    E 494

    Monooleato di sorbitano

    E 495

    Monopalmitato di sorbitano



    Tabella 6

    Acido fosforico — fosfati — di- tri- e polifosfati

    Numero E

    Denominazione

    E 338

    Acido fosforico

    E 339

    Fosfati di sodio

    E 340

    Fosfati di potassio

    E 341

    Fosfati di calcio

    E 343

    Fosfati di magnesio

    E 450

    Difosfati

    E 451

    Trifosfati

    E 452

    Polifosfati



    Tabella 7

    Acido alginico — alginati

    Numero E

    Denominazione

    E 400

    Acido alginico

    E 401

    Alginato di sodio

    E 402

    Alginato di potassio

    E 403

    Alginato d’ammonio

    ▼B




    ALLEGATO IV

    Alimenti tradizionali per i quali alcuni Stati membri possono continuare a vietare l’impiego di determinate categorie di additivi alimentari



    Stato membro

    Alimenti

    Categorie di additivi che possono continuare a essere vietate

    Germania

    Birra tradizionale tedesca («Bier nach deutschem Reinheitsgebot gebraut»)

    Tutte, tranne i propellenti

    Francia

    Pane tradizionale francese

    Tutte

    Francia

    Conserva di tartufi tradizionale francese

    Tutte

    Francia

    Conserva di lumache tradizionale francese

    Tutte

    Francia

    Conserva di oca e anatra («confit») tradizionale francese

    Tutte

    Austria

    «Bergkäse» tradizionale austriaco

    Tutte tranne i conservanti

    Finlandia

    «Mämmi» tradizionale finlandese

    Tutto tranne i conservanti

    Svezia

    Finlandia

    Sciroppi di frutta tradizionali svedesi e finlandesi

    Coloranti

    Danimarca

    «Kødboller» tradizionale danese

    Conservanti e coloranti

    Danimarca

    «Leverpostej» tradizionale danese

    Conservanti (tranne l’acido sorbico) e coloranti

    Spagna

    «Lomo Embuchado» tradizionale spagnolo

    Tutte tranne i conservanti e gli antiossidanti

    Italia

    «Mortadella» tradizionale italiana

    Tutte tranne i conservanti, gli antiossidanti, i regolatori dell’acidità, gli esaltatori di sapidità, gli stabilizzanti e i gas d’imballaggio

    Italia

    «Cotechino e zampone» tradizionale italiano

    Tutte tranne i conservanti, gli antiossidanti, i regolatori dell’acidità, gli esaltatori di sapidità, gli stabilizzanti e i gas d’imballaggio




    ALLEGATO V

    Elenco dei coloranti alimentari di cui all’articolo 24 per i quali l’etichettatura degli alimenti include informazioni addizionali



    Alimenti contenenti uno o più dei seguenti coloranti alimentari

    Informazioni

    Sunset yellow (E 110) (1)

    «denominazione o numero E del colorante/dei coloranti: può influire negativamente sull’attività e l’attenzione dei bambini.»

    Giallo di chinolina (E 104) (1)

    Carmoisina (E 122) (1)

    Rosso allura (E 129) (1)

    Tartrazine (E 102) (1)

    Ponceau 4R (E 124) (1)

    (1)    ►M1   ◄



    ( 1 ) GU C 168 del 20.7.2007, pag. 34.

    ( 2 ) Parere del Parlamento europeo del 10 luglio 2007 (GU C 175 E del 10.7.2008, pag. 142), posizione comune del Consiglio del 10 marzo 2008 (GU C 111 E del 6.5.2008, pag. 10), posizione del Parlamento europeo dell’8 luglio 2008 (non ancora pubblicata) e decisione del Consiglio del 18 novembre 2008.

    ( 3 ) GU L 186 del 30.6.1989, pag. 27.

    ( 4 ) Cfr. pag. 7 della presente Gazzetta ufficiale.

    ( 5 ) GU L 178 del 28.7.1995, pag. 1.

    ( 6 ) GU L 226 del 22.9.1995, pag. 1.

    ( 7 ) GU L 339 del 30.12.1996, pag. 1.

    ( 8 ) Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.

    ( 9 ) GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1.

    ( 10 ) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.

    ( 11 ) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

    ( 12 ) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 1.

    ( 13 ) GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29.

    ( 14 ) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 24.

    ( 15 ) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

    ( 16 ) GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1.

    ( 17 ) GU 115 dell’11.11.1962, pag. 2645/62.

    ( 18 ) GU L 22 del 9.2.1965, pag. 373.

    ( 19 ) GU L 223 del 14.8.1978, pag. 7.

    ( 20 ) GU L 223 del 14.8.1978, pag. 30.

    ( 21 ) GU L 257 del 10.9.1981, pag. 1.

    ( 22 ) GU L 40 dell’11.2.1989, pag. 27.

    ( 23 ) GU L 237 del 10.9.1994, pag. 3.

    ( 24 ) GU L 237 del 10.9.1994, pag. 13.

    ( 25 ) GU L 61 del 18.3.1995, pag. 1.

    ( 26 ) GU L 48 del 19.2.1997, pag. 13.

    ( 27 ) GU L 84 del 28.3.2002, pag. 69.

    ( 28 ) Cfr. pag. 34 della presente Gazzetta ufficiale.

    ( 29 ) GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32.

    ( 30 ) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 69.

    ( 31 ) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22.

    ( 32 ) GU L 186 del 30.6.1989, pag. 21.

    ( 33 ) applicabile fino al 31 gennaio 2014

    ( 34 ) applicabile a decorrere dal 1o febbraio 2014.

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