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Document 32010R0238

Regolamento (UE) n. 238/2010 della Commissione, del 22 marzo 2010 , che modifica l’allegato V del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la prescrizione relativa all’etichettatura delle bevande con contenuto alcolico superiore all’1,2 % in volume e che contengono determinati coloranti alimentari (Testo rilevante ai fini del SEE)

OJ L 75, 23.3.2010, p. 17–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 060 P. 131 - 131

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/238/oj

23.3.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 75/17


REGOLAMENTO (UE) N. 238/2010 DELLA COMMISSIONE

del 22 marzo 2010

che modifica l’allegato V del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la prescrizione relativa all’etichettatura delle bevande con contenuto alcolico superiore all’1,2 % in volume e che contengono determinati coloranti alimentari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (1), in particolare l’articolo 24, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato V del regolamento (CE) n. 1333/2008 reca un elenco dei coloranti alimentari per i quali l’etichettatura deve includere informazioni addizionali a segnalazione del fatto che detti coloranti possono influire negativamente sull’attività e sull’attenzione dei bambini.

(2)

L’allegato V del regolamento (CE) n. 1333/2008 prevede già un’eccezione a tale norma per gli alimenti nei quali i coloranti vengono impiegati per la marcatura a fini sanitari o di altro tipo sui prodotti a base di carne oppure per la stampigliatura o la colorazione decorativa dei gusci d’uovo.

(3)

I coloranti elencati nell’allegato V del regolamento (CE) n. 1333/2008 possono essere impiegati in determinate bevande alcoliche, quali i vini aromatizzati, le bevande aromatizzate a base di vino e i cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli, i vini di frutta, il sidro, il sidro di pere e determinate bevande alcoliche. Tenendo conto del fatto che i prodotti contenenti più dell’1,2 % di alcol in volume non sono destinati ai bambini, l’etichettatura addizionale di cui all’allegato V del regolamento (CE) n. 1333/2008 non è né necessaria né adeguata per tali alimenti.

(4)

Occorre modificare di conseguenza l’allegato V del regolamento (CE) n. 1333/2008.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e non hanno sollevato opposizioni né del Parlamento europeo, né del Consiglio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato V del regolamento (CE) n. 1333/2008 è così modificato:

La nota «(*) Ad eccezione degli alimenti in cui il colorante è stato utilizzato per la marcatura a fini sanitari o di altro tipo su prodotti a base di carne o per la stampigliatura o la colorazione decorativa dei gusci d’uovo» è sostituita dalla seguente:

«(*)

Ad eccezione:

a)

degli alimenti in cui il colorante è stato utilizzato per la marcatura a fini sanitari o di altro tipo su prodotti a base di carne o per la stampigliatura o la colorazione decorativa dei gusci d’uovo e

b)

delle bevande con un contenuto di alcol superiore al 1,2 % in volume.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 20 luglio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.


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