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Document 32013R0913

Regolamento (UE) n. 913/2013 della Commissione, del 23 settembre 2013 , che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’impiego degli edulcoranti in alcune creme da spalmare a base di frutta e ortaggi Testo rilevante ai fini del SEE

OJ L 252, 24.9.2013, p. 11–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/913/oj

24.9.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 252/11


REGOLAMENTO (UE) N. 913/2013 DELLA COMMISSIONE

del 23 settembre 2013

che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’impiego degli edulcoranti in alcune creme da spalmare a base di frutta e ortaggi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 contiene un elenco UE degli additivi alimentari autorizzati negli alimenti e ne specifica le condizioni d’impiego.

(2)

Tale elenco può essere modificato conformemente alla procedura di cui al regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (2).

(3)

A norma dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008 l’elenco UE degli additivi alimentari può essere aggiornato o su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda.

(4)

Il 9 maggio 2012 è stata presentata una domanda di autorizzazione per l’impiego di edulcoranti in tutti i prodotti appartenenti alla sottocategoria alimentare 04.2.5.3 «Altre creme da spalmare analoghe a base di frutta e ortaggi» dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008. Questa sottocategoria comprende le creme da spalmare a base di frutta e ortaggi analoghe a confetture, gelatine e marmellate, definite nella direttiva 2001/113/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa alle confetture, gelatine e marmellate di frutta e alla crema di marroni destinate all’alimentazione umana (3). La domanda è stata successivamente resa accessibile agli Stati membri, in conformità all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1331/2008.

(5)

La direttiva 2001/113/CE descrive e definisce le confetture, le gelatine e le marmellate. Le creme a base di frutta e ortaggi, analoghe a confetture, gelatine e marmellate, che rientrano nella sottocategoria alimentare 04.2.5.3 possono contenere ingredienti diversi da quelli elencati nell’allegato II della direttiva 2001/113/CE (per esempio vitamine, minerali e aromi).

(6)

L’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 autorizza l’impiego degli edulcoranti acesulfame K (E 950), acido ciclamico e i suoi sali di Na e CA (E 952), saccarina e i suoi sali di Na, K e Ca (E 954), sucralosio (E 955), neoesperidina DC (E 959) e glicosidi steviolici (E 960) in confetture, gelatine e marmellate a ridotto apporto energetico nonché in altre creme analoghe a base di frutta come i prodotti da spalmare a base di frutta secca a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti.

(7)

L’estensione dell’impiego di tali edulcoranti a tutte le altre creme da spalmare analoghe a base di frutta e ortaggi a ridotto apporto energetico consentirà il loro utilizzo come nelle confetture, gelatine e marmellate a ridotto apporto energetico.

(8)

Dato che le creme da spalmare a base di frutta e ortaggi vengono utilizzate in alternativa a confetture, gelatine e marmellate, l’impiego di edulcoranti in tali creme da spalmare non comporterà un’ulteriore esposizione del consumatore e quindi non presenta problemi di sicurezza.

(9)

A norma dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1331/2008, la Commissione non è tenuta a chiedere il parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare per aggiornare l’elenco UE degli additivi alimentari di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008, se gli aggiornamenti in questione non possono avere un effetto sulla salute umana. Dato che l’estensione dell’impiego di acesulfame K (E 950), acido ciclamico e suoi sali di Na e CA (E 952), saccarina e suoi sali di Na, K e Ca (E 954), sucralosio (E 955), neoesperidina DC (E 959) e glicosidi steviolici (E 960) a tutte le altre creme da spalmare analoghe a base di frutta e ortaggi costituisce un aggiornamento di tale elenco che non può avere un effetto sulla salute umana, non è necessario chiedere il parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare.

(10)

Occorre pertanto modificare di conseguenza l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008.

(11)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.

(2)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1.

(3)  GU L 10 del 12.1.2002, pag. 67.


ALLEGATO

La parte E dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è così modificato:

1)

la voce della sottocategoria alimentare 04.2.5.3 «Altre creme da spalmare analoghe a base di frutta e ortaggi» per E 950 è sostituita dalla voce seguente:

 

«E 950

Acesulfame K

1 000

 

Solo creme da spalmare a base di frutta e ortaggi a ridotto apporto energetico e prodotti da spalmare a base di frutta secca a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti»

2)

le voci della sottocategoria alimentare 04.2.5.3 «Altre creme da spalmare analoghe a base di frutta e ortaggi» per E 952, E 954, E 955, E 959 ed E 960 sono sostituite dalle voci seguenti:

 

«E 952

Acido ciclamico e i suoi sali di Na e Ca

500

(51)

Solo creme da spalmare a base di frutta e ortaggi a ridotto apporto energetico e prodotti da spalmare a base di frutta secca a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

 

E 954

Saccarina e i suoi sali di Na, K e Ca

200

(52)

Solo creme da spalmare a base di frutta e ortaggi a ridotto apporto energetico e prodotti da spalmare a base di frutta secca a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

 

E 955

Sucralosio

400

 

Solo creme da spalmare a base di frutta e ortaggi a ridotto apporto energetico e prodotti da spalmare a base di frutta secca a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

 

E 959

Neoesperidina DC

50

 

Solo creme da spalmare a base di frutta e ortaggi a ridotto apporto energetico e prodotti da spalmare a base di frutta secca a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

 

E 960

Glicosidi steviolici

200

(60)

Solo creme da spalmare a base di frutta e ortaggi a ridotto apporto energetico e prodotti da spalmare a base di frutta secca a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti»


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