EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32013R0913
Commission Regulation (EU) No 913/2013 of 23 September 2013 amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the use of sweeteners in certain fruit or vegetable spreads Text with EEA relevance
Regolamento (UE) n. 913/2013 della Commissione, del 23 settembre 2013 , che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’impiego degli edulcoranti in alcune creme da spalmare a base di frutta e ortaggi Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento (UE) n. 913/2013 della Commissione, del 23 settembre 2013 , che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’impiego degli edulcoranti in alcune creme da spalmare a base di frutta e ortaggi Testo rilevante ai fini del SEE
OJ L 252, 24.9.2013, p. 11–13
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
24.9.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 252/11 |
REGOLAMENTO (UE) N. 913/2013 DELLA COMMISSIONE
del 23 settembre 2013
che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’impiego degli edulcoranti in alcune creme da spalmare a base di frutta e ortaggi
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
L’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 contiene un elenco UE degli additivi alimentari autorizzati negli alimenti e ne specifica le condizioni d’impiego. |
(2) |
Tale elenco può essere modificato conformemente alla procedura di cui al regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (2). |
(3) |
A norma dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008 l’elenco UE degli additivi alimentari può essere aggiornato o su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda. |
(4) |
Il 9 maggio 2012 è stata presentata una domanda di autorizzazione per l’impiego di edulcoranti in tutti i prodotti appartenenti alla sottocategoria alimentare 04.2.5.3 «Altre creme da spalmare analoghe a base di frutta e ortaggi» dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008. Questa sottocategoria comprende le creme da spalmare a base di frutta e ortaggi analoghe a confetture, gelatine e marmellate, definite nella direttiva 2001/113/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa alle confetture, gelatine e marmellate di frutta e alla crema di marroni destinate all’alimentazione umana (3). La domanda è stata successivamente resa accessibile agli Stati membri, in conformità all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1331/2008. |
(5) |
La direttiva 2001/113/CE descrive e definisce le confetture, le gelatine e le marmellate. Le creme a base di frutta e ortaggi, analoghe a confetture, gelatine e marmellate, che rientrano nella sottocategoria alimentare 04.2.5.3 possono contenere ingredienti diversi da quelli elencati nell’allegato II della direttiva 2001/113/CE (per esempio vitamine, minerali e aromi). |
(6) |
L’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 autorizza l’impiego degli edulcoranti acesulfame K (E 950), acido ciclamico e i suoi sali di Na e CA (E 952), saccarina e i suoi sali di Na, K e Ca (E 954), sucralosio (E 955), neoesperidina DC (E 959) e glicosidi steviolici (E 960) in confetture, gelatine e marmellate a ridotto apporto energetico nonché in altre creme analoghe a base di frutta come i prodotti da spalmare a base di frutta secca a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti. |
(7) |
L’estensione dell’impiego di tali edulcoranti a tutte le altre creme da spalmare analoghe a base di frutta e ortaggi a ridotto apporto energetico consentirà il loro utilizzo come nelle confetture, gelatine e marmellate a ridotto apporto energetico. |
(8) |
Dato che le creme da spalmare a base di frutta e ortaggi vengono utilizzate in alternativa a confetture, gelatine e marmellate, l’impiego di edulcoranti in tali creme da spalmare non comporterà un’ulteriore esposizione del consumatore e quindi non presenta problemi di sicurezza. |
(9) |
A norma dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1331/2008, la Commissione non è tenuta a chiedere il parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare per aggiornare l’elenco UE degli additivi alimentari di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008, se gli aggiornamenti in questione non possono avere un effetto sulla salute umana. Dato che l’estensione dell’impiego di acesulfame K (E 950), acido ciclamico e suoi sali di Na e CA (E 952), saccarina e suoi sali di Na, K e Ca (E 954), sucralosio (E 955), neoesperidina DC (E 959) e glicosidi steviolici (E 960) a tutte le altre creme da spalmare analoghe a base di frutta e ortaggi costituisce un aggiornamento di tale elenco che non può avere un effetto sulla salute umana, non è necessario chiedere il parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare. |
(10) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008. |
(11) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.
(2) GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1.
(3) GU L 10 del 12.1.2002, pag. 67.
ALLEGATO
La parte E dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è così modificato:
1) |
la voce della sottocategoria alimentare 04.2.5.3 «Altre creme da spalmare analoghe a base di frutta e ortaggi» per E 950 è sostituita dalla voce seguente:
|
2) |
le voci della sottocategoria alimentare 04.2.5.3 «Altre creme da spalmare analoghe a base di frutta e ortaggi» per E 952, E 954, E 955, E 959 ed E 960 sono sostituite dalle voci seguenti:
|