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Documento C:2013:359:FULL
Official Journal of the European Union, C 359, 7 December 2013
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, C 359, 7 dicembre 2013
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, C 359, 7 dicembre 2013
ISSN 1977-0944 doi:10.3000/19770944.C_2013.359.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 359 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
56o anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Corte di giustizia dell'Unione europea |
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2013/C 359/01 |
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2013/C 359/02 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI |
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Corte di giustizia |
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2013/C 359/03 |
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2013/C 359/04 |
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2013/C 359/05 |
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2013/C 359/06 |
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2013/C 359/07 |
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2013/C 359/08 |
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2013/C 359/09 |
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Tribunale |
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2013/C 359/10 |
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2013/C 359/11 |
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2013/C 359/12 |
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2013/C 359/13 |
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2013/C 359/14 |
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2013/C 359/15 |
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2013/C 359/16 |
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2013/C 359/17 |
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2013/C 359/18 |
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2013/C 359/19 |
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2013/C 359/20 |
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2013/C 359/21 |
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2013/C 359/22 |
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2013/C 359/23 |
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2013/C 359/24 |
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2013/C 359/25 |
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2013/C 359/26 |
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2013/C 359/27 |
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2013/C 359/28 |
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2013/C 359/29 |
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2013/C 359/30 |
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2013/C 359/31 |
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2013/C 359/32 |
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2013/C 359/33 |
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2013/C 359/34 |
Causa T-533/13: Ricorso proposto il 3 ottobre 2013 — Lituania/Commissione |
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2013/C 359/35 |
Causa T-545/13: Ricorso proposto l’8 ottobre 2013 — Al Matri/Consiglio |
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2013/C 359/36 |
Causa T-552/13: Ricorso proposto il 15 ottobre 2013 — Oil Turbo Compressor/Consiglio |
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2013/C 359/37 |
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2013/C 359/38 |
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IT |
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IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Corte di giustizia dell'Unione europea
7.12.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 359/1 |
2013/C 359/01
Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea
Cronistoria delle pubblicazioni precedenti
Questi testi sono disponibili su:
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7.12.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 359/2 |
DECISIONE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA
del 19 novembre 2013
relativa alle festività legalmente riconosciute e alle ferie giudiziarie
2013/C 359/02
LA CORTE
visto l’articolo 24, paragrafi 2, 4 e 6, del regolamento di procedura,
considerando che, in applicazione di tale disposizione, occorre stabilire l’elenco delle festività legalmente riconosciute e fissare le date delle ferie giudiziarie,
ADOTTA LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’elenco delle festività legalmente riconosciute ai sensi dell’articolo 24, paragrafi 4 e 6, del regolamento di procedura è così stabilito:
— |
il Capodanno, |
— |
il lunedì dell’Angelo, |
— |
il 1o maggio, |
— |
l'Ascensione, |
— |
il lunedì di Pentecoste, |
— |
il 23 giugno, |
— |
il 15 agosto, |
— |
il 1o novembre, |
— |
il 25 dicembre, |
— |
il 26 dicembre. |
Articolo 2
Per il periodo compreso tra il 1o novembre 2013 e il 31 ottobre 2014, le date delle ferie giudiziarie ai sensi dell’articolo 24, paragrafi 2 e 6, del regolamento di procedura sono fissate come segue:
— |
Natale 2013: da lunedì 16 dicembre 2013 a domenica 5 gennaio 2014 inclusi, |
— |
Pasqua 2014: da lunedì 14 aprile 2014 a domenica 27 aprile 2014 inclusi, |
— |
Estate 2014: da venerdì 18 luglio 2014 a domenica 31 agosto 2014 inclusi. |
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Lussemburgo, .
Il Cancelliere
A. CALOT ESCOBAR
Il Presidente
V. SKOURIS
V Avvisi
PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI
Corte di giustizia
7.12.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 359/3 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 30 agosto 2013 — Walter Jubin/easyJet Airline Co. Ltd
(Causa C-475/13)
2013/C 359/03
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesgerichtshof
Parti
Ricorrente: Walter Jubin
Convenuta: easyJet Airline Co. Ltd
Questioni pregiudiziali
1) |
Se un risarcimento dei danni concesso a norma del diritto nazionale, riguardante il rimborso delle spese di viaggio supplementari sostenute a seguito della cancellazione di un volo prenotato, possa essere detratto dalla compensazione pecuniaria prevista dall’articolo 7 del regolamento (1), allorché il vettore aereo ha ottemperato ai suoi obblighi ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento. |
2) |
Laddove la detrazione risulti possibile, se essa si applichi anche alle spese di trasporto sostitutivo verso la destinazione finale del volo. |
3) |
Qualora la detrazione risulti possibile, se il vettore aereo possa sempre effettuarla, o se essa dipenda dalla misura in cui il diritto nazionale la consenta o il giudice la ritenga adeguata. |
4) |
Qualora il diritto nazionale sia determinante o il giudice debba adottare una decisione discrezionale, se la compensazione pecuniaria prevista dall’articolo 7 del regolamento sia destinata a compensare solo i disagi e la perdita di tempo subiti dai passeggeri a seguito della cancellazione o se essa compensi anche danni materiali. |
(1) Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46, pag. 1).
7.12.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 359/3 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 30 agosto 2013 — Heidemarie Retzlaff/easyJet Airline Co. Ltd
(Causa C-476/13)
2013/C 359/04
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesgerichtshof
Parti nel procedimento principale
Attrice e ricorrente in cassazione: Heidemarie Retzlaff
Convenuta e resistente in cassazione: easyJet Airline Co. Ltd
Questioni pregiudiziali
1) |
Se un risarcimento dei danni concesso a norma del diritto nazionale, riguardante il rimborso delle spese di viaggio supplementari sostenute a seguito della cancellazione di un volo prenotato, possa essere detratto dalla compensazione pecuniaria prevista dall’articolo 7 del regolamento (1), allorché il vettore aereo ha ottemperato ai suoi obblighi ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento. |
2) |
Laddove la detrazione risulti possibile, se essa si applichi anche alle spese di trasporto sostitutivo verso la destinazione finale del volo. |
3) |
Qualora la detrazione risulti possibile, se il vettore aereo possa sempre effettuarla, o se essa dipenda dalla misura in cui il diritto nazionale la consenta o il giudice la ritenga adeguata. |
4) |
Qualora il diritto nazionale sia determinante o il giudice debba adottare una decisione discrezionale, se la compensazione pecuniaria prevista dall’articolo 7 del regolamento sia destinata a compensare solo i disagi e la perdita di tempo subiti dai passeggeri a seguito della cancellazione, o se essa compensi anche danni materiali. |
(1) Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46, pag. 1).
7.12.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 359/4 |
Ricorso proposto il 20 settembre 2013 — Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord/Parlamento europeo, Consiglio dell’Unione europea
(Causa C-507/13)
2013/C 359/05
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: E. Jenkinson, S. Behzadi-Spencer, agenti, e K. Beal, QC)
Convenuti: Parlamento europeo, Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni del ricorrente
Il ricorrente chiede che la Corte voglia:
— |
annullare l’articolo 94, paragrafi 1, lettera g), e 2, e/o l’articolo 162, paragrafi 1 e 3, della direttiva CRD IV (1); |
— |
annullare l’articolo 450, paragrafo 1, lettere d) e i), e/o j) e/o l’articolo 521, paragrafo 2, del regolamento CR (2); |
— |
condannare il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea alle spese del presente procedimento. |
Motivi e principali argomenti
Il Regno Unito («UK») chiede l’annullamento di un numero limitato di disposizioni di determinati provvedimenti legislativi del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea, ai sensi dell’articolo 263 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea («TFUE»). Il ricorso di annullamento concerne il «Pacchetto CRD IV», che è entrato in vigore il 17 luglio 2013. Il pacchetto consiste in una nuova direttiva sui requisiti patrimoniali, la direttiva 2013/36/UE, e un nuovo regolamento sui requisiti patrimoniali. Il Regno Unito mira a rimettere in discussione solo determinate disposizioni in tali provvedimenti, segnatamente:
i) |
gli articoli 94, paragrafi 1, lettera g), e 2, e 162, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2013/36/UE («la direttiva CRD IV»), che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 27 giugno 2013. Ai sensi dell’articolo 164, la direttiva è entrata in vigore il 17 luglio 2013. |
ii) |
gli articoli 450, paragrafo 1, lettere d), i) e j), e 521, paragrafo 2, del regolamento sui requisiti patrimoniali, regolamento (UE) n. 575/2013 («il regolamento CR»). Il regolamento CR è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 27 giugno 2013, ma è entrato in vigore il 28 giugno 2013, ai sensi dell’articolo 521, paragrafo 1. Esso dev’essere applicato dal 1o gennaio 2014 in virtù dell’articolo 521, paragrafo 2. |
Con i provvedimenti controversi, il Parlamento e il Consiglio hanno adottato una serie di provvedimenti relativi alla retribuzione variabile che può essere pagata a determinati dipendenti di istituzioni (vale a dire enti creditizi e imprese di investimento come definiti nell’articolo 4 del regolamento CR). In particolare l’articolo 94, paragrafo 1, lettera g), della direttiva CRD IV ha stabilito un limite alla retribuzione variabile che può essere pagata a determinati «soggetti che assumono il rischio sostanziale». Ciò è stato definito, nel linguaggio corrente, un «tetto ai bonus dei banchieri». Inoltre, ai sensi dell’articolo 94, paragrafo 2, della direttiva CRD IV, la normativa dell’Unione europea ha attribuito all’Autorità Bancaria Europea («l’ABE»), un’agenzia istituita ai sensi dell’articolo 114 TFUE, il compito di determinare i criteri per individuare i «soggetti che assumono il rischio sostanziale» in ogni specifica istituzione e per sviluppare linee guida relative al tasso di sconto che può essere applicato alla remunerazione variabile di lungo periodo. Ai sensi dell’articolo 450 del regolamento CR, le istituzioni sono tenute a rendere pubbliche, una volta individuate, determinate informazioni riguardanti gli stipendi di tali soggetti ai fini di metterle a disposizione del pubblico.
Il Regno Unito sostiene che le disposizioni controverse dovrebbero essere annullate per i seguenti motivi:
i) |
le disposizioni controverse hanno una base giuridica inadeguata nel Trattato; |
ii) |
le disposizioni controverse sono sproporzionate e/o non rispettano il principio di sussidiarietà; |
iii) |
le disposizioni controverse sono state attuate in violazione del principio della certezza del diritto; |
iv) |
l’attribuzione di determinati compiti all’ABE e il conferimento di determinati poteri alla Commissione è ultra vires; |
v) |
i requisiti di pubblicità individuati nel regolamento CR violano i principi della protezione dei dati e della vita privata ai sensi del diritto dell’Unione europea; |
vi) |
nella parte in cui l’articolo 94, paragrafo 1, lettera g), dev’essere applicato ai dipendenti di istituzioni al di fuori del SEE, esso viola l’articolo 3, paragrafo 5, TUE e il principio di territorialità sancito nel diritto internazionale consuetudinario. |
(1) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176, pag. 338).
(2) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176, pag. 1).
7.12.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 359/5 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Østre Landsret (Danimarca) il 25 settembre 2013 — Ingeniørforeningen i Danmark, che agisce per conto di Poul Landin/TEKNIQ, che agisce per conto della ENCO A/S — VVS
(Causa C-515/13)
2013/C 359/06
Lingua processuale: il danese
Giudice del rinvio
Østre Landsret
Parti
Ricorrente: Ingeniørforeningen i Danmark, che agisce per conto di Poul Landin
Resistente: TEKNIQ, che agisce per conto della ENCO A/S — VVS
Questione pregiudiziale
Se il divieto di discriminazioni dirette in ragione dell’età di cui agli articoli 2 e 6 della direttiva del Consiglio 2000/78/CE (1) debba essere interpretato nel senso che esso osta al mantenimento, da parte di uno Stato membro, di una normativa secondo cui un datore di lavoro che licenzi un lavoratore dipendente, occupato senza interruzione nella stessa impresa per 12, 15 o 18 anni, è tenuto a corrispondere, alla cessazione del rapporto di lavoro, un’indennità pari a una, due ovvero tre mensilità, mentre invece tale indennità non deve essere corrisposta nel caso in cui il lavoratore dipendente, alla cessazione del rapporto di lavoro, abbia la possibilità di percepire una pensione statale di vecchiaia.
(1) Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.
GU L 303, pag. 16.
7.12.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 359/5 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos vyriausybės (Lituania) il 7 ottobre 2013 — UAB «Fast Bunkering Klaipėda»/Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
(Causa C-526/13)
2013/C 359/07
Lingua processuale: il lituano
Giudice del rinvio
Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės.
Parti
Ricorrente: UAB «Fast Bunkering Klaipėda».
Resistente: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.
Questione pregiudiziale
Se l’articolo 148, lettera a), della direttiva 2006/112 (1), debba essere interpretato nel senso che il disposto di detto paragrafo concernente l’esenzione dall’IVA si applichi non solo alle cessioni di beni all’armatore di una nave usata per la navigazione in alto mare, il quale utilizza detti beni per approvvigionare la nave, ma anche a cessioni diverse da quelle effettuate all’armatore della nave, ovvero a cessioni ad intermediari non resi noti, qualora, al momento della cessione, la destinazione finale dei beni sia conosciuta e debitamente fissata e all’amministrazione finanziaria siano fornite le relative prove, conformemente alle prescrizioni di legge.
(1) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).
7.12.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 359/6 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 10 ottobre 2013 — Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e.a./Fipa Group e.a.
(Causa C-534/13)
2013/C 359/08
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Consiglio di Stato
Parti nella causa principale
Ricorrenti: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero della Salute, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)
Convenuti: Fipa Group srl, Ivan srl, Tws Automation srl
Questione pregiudiziale
Se i principi dell’Unione Europea in materia ambientale sanciti dall’articolo 191, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dalla direttiva 2004/35/CE (1) del 21 aprile 2004 (articoli l e 8, n. 3; tredicesimo e ventiquattresimo considerando)- in particolare, il principio «chi inquina paga», il principio di precauzione, il principio dell’azione preventiva, il principio della correzione, in via prioritaria, alla fonte, dei danni causati all’ambiente — ostino ad una normativa nazionale, quale quella delineata dagli articoli 244, 245, 253 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che, in caso di accertata contaminazione di un sito e di impossibilità di individuare il soggetto responsabile della contaminazione o di impossibilità di ottenere da quest’ultimo gli interventi di riparazione, non consenta all’autorità amministrativa di imporre l’esecuzione delle misure di sicurezza d’emergenza e di bonifica al proprietario non responsabile dell’inquinamento, prevedendo, a carico di quest’ultimo, soltanto una responsabilità patrimoniale limitata al valore del sito dopo l’esecuzione degli interventi di bonifica.
(1) Direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (GU L 143, pag. 56).
7.12.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 359/6 |
Ricorso proposto il 15 ottobre 2013 — Parlamento europeo/Consiglio dell’Unione europea
(Causa C-540/13)
2013/C 359/09
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Parlamento europeo (rappresentanti: F. Drexler, A. Caiola, M. Pencheva, agenti)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni del ricorrente
— |
annullare la decisione del Consiglio 2013/392/UE, del 22 luglio 2013, che fissa la data di decorrenza degli effetti della decisione 2008/633/GAI relativa all’accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate degli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell’individuazione e dell’investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi (1); |
— |
mantenere gli effetti della decisione del Consiglio 2013/392/UE finché non sarà sostituita da un nuovo atto adottato nelle forme dovute; |
— |
condannare il convenuto a tutte le spese. |
Motivi e principali argomenti
Il Parlamento europeo deduce due motivi a sostegno del proprio ricorso.
In primo luogo, il Parlamento europeo contesta l’utilizzo, da parte del Consiglio, di un procedimento decisionale errato per l’adozione della decisione 2013/392/UE. Il Parlamento europeo avrebbe dovuto, infatti, essere coinvolto nell’adozione della decisione impugnata nell’ambito di un procedimento legislativo ordinario. Non essendo stato coinvolto nell’adozione di tale atto, il Parlamento ritiene che il procedimento decisionale utilizzato dal Consiglio configuri una violazione delle forme sostanziali.
In secondo luogo, il Parlamento contesta al Consiglio di aver utilizzato una base giuridica abrogata in seguito all’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, oppure una base giuridica derivata, e ciò sarebbe illegittimo secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia.
Infine, qualora la Corte di giustizia decidesse di annullare la decisione impugnata, il Parlamento ritiene opportuno che la Corte mantenga gli effetti della decisione impugnata, ai sensi dell’articolo 264, secondo comma, TFUE, fino al momento in cui questa sarà sostituita da un nuovo atto adottato nelle forme dovute.
(1) GU L 198, pag. 45.
Tribunale
7.12.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 359/7 |
Sentenza del Tribunale del 25 ottobre 2013 — Merlin e a./UAMI — Dusyma (Jeu)
(Causa T-231/10) (1)
(Disegno o modello comunitario - Procedimento di dichiarazione di nullità - Disegno o modello comunitario registrato rappresentante un gioco - Disegno o modello anteriore - Cause di nullità - Novità - Carattere individuale - Distinzione tra prodotto e disegno o modello - Articoli 3, 4, 6 e articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002)
2013/C 359/10
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrenti: Merlin Handelsgesellschaft mbH (Forchtenberg, Germania); Rolf Krämer (Forchtenberg); BLS Basteln Lernen Spielen GmbH (Forchtenberg) e Andreas Hohl (Künzelsau, Germania) (rappresentante: R. Kramer, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Dusyma Kindergartenbedarf GmbH (Schorndorf, Germania) (rappresentante: A. Zinnecker, avvocato)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della terza commissione di ricorso dell’UAMI del 17 marzo 2010 (procedimento R 879/2009-3), relativa ad un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Merlin Handelsgesellschaft mbH e a. e la Dusyma Kindergartenbedarf GmbH.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Merlin Handelsgesellschaft mbH, il sig. Rolf Krämer, la BLS Basteln Lernen Spielen GmbH e il sig. Andreas Holn sono condannati alle spese. |
7.12.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 359/7 |
Sentenza del Tribunale del 25 ottobre 2013 — Biotronik SE/UAMI — Cardios Sistemas (CARDIO MANAGER)
(Causa T-416/11) (1)
(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo CARDIO MANAGER - Marchio nazionale denominativo anteriore CardioMessenger - Impedimento relativo alla registrazione - Assenza di rischio di confusione - Assenza di prova dell’uso effettivo del marchio anteriore - Articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 207/2009)
2013/C 359/11
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Biotronik SE & Co. KG (Berlino, Germania) (rappresentanti: avv.ti A. Reich, S. Pietzcker e R. Jacobs)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: P. Geroulakos, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: Cardios Sistemas Comercial e Industrial Ltda (San Paolo, Brasile)
Oggetto
Ricorso avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 27 maggio 2011 (procedimento R 1156/2010-2), relativa ad una procedura di opposizione tra la Biotronik SE & Co. KG e la Cardios Sistemas Comercial e Industrial Ltda
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Biotronik SE & Co. KG è condannata alle spese. |
7.12.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 359/8 |
Sentenza del Tribunale del 25 ottobre 2013 — Commissione/Moschonaki
(Causa T-476/11 P) (1)
(Impugnazione - Funzione pubblica - Funzionari - Avviso di posto vacante - Rigetto della candidatura - Ricorso di annullamento - Interesse ad agire - Ricevibilità - Regola della concordanza tra il ricorso e il reclamo - Articolo 91, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari - Ricorso per risarcimento danni)
2013/C 359/12
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e B. Eggers, agenti)
Altra parte nel procedimento: Chrysanthe Moschonaki (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: avv. N. Lhoëst)
Interveniente a sostegno della ricorrente: Corte dei conti dell’Unione europea (rappresentanti: T. Kennedy e I. Ní Riagáin Düro, agenti)
Oggetto
Impugnazione diretta a ottenere l’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) del 28 giugno 2011, AS/Commissione, F-55/10 (non ancora pubblicata nella Raccolta).
Dispositivo
1) |
La sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) del 28 giugno 2011, AS/Commissione (F-55/10, non ancora pubblicata nella Raccolta), è annullata nella parte in cui è dichiarato ricevibile il motivo basato sulla violazione dell’articolo 7 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea, è annullata la decisione del 30 settembre 2009 con cui la Commissione europea ha respinto la candidatura della sig,ra Chrysanthe Moschonaki in base a tale motivo, e la Commissione è condannata a versare alla sig.ra Moschonaki la somma di EUR 3 000. |
2) |
L’impugnazione è respinta per il resto. |
3) |
La causa è rinviata dinanzi al Tribunale della funzione pubblica. |
4) |
Le spese sono riservate. |
7.12.2013 |
IT |
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C 359/8 |
Sentenza del Tribunale del 23 ottobre 2013 — Viejo Valle/UAMI — Établissement Coquet (Tazza e piattino con striature e piatto fondo con striature)
(Cause T-566/11 e T-567/11) (1)
(Disegno o modello comunitario - Procedimento di dichiarazione di nullità - Disegni o modelli comunitari registrati rappresentanti una tazza e un piattino con striature e un piatto fondo con striature - Causa di nullità - Utilizzazione non autorizzata di un’opera protetta dalla normativa in materia di diritto d’autore di uno Stato membro - Articolo 25, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 6/2002)
2013/C 359/13
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Viejo Valle, SA (L’Olleria, Spagna) (rappresentante: I. Temiño Ceniceros, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: V. Melgar, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Établissement Coquet (Saint-Léonard-de-Noblat, Francia) (rappresentante: C. Bouchenard, avvocato)
Oggetto
Ricorsi proposti avverso le decisioni della terza commissione di ricorso dell’UAMI, del 29 luglio 2011 (procedimenti R 1054/2010-3 e R 1055/2010-3), relativi ai procedimenti di dichiarazione di nullità tra l’Établissements Coquet e la Viejo Valle, SA
Dispositivo
1) |
Le cause T 566/11 e T 567/11 sono riunite ai fini della sentenza. |
2) |
I ricorsi sono respinti. |
3) |
La Viejo Valle, SA sopporterà le proprie spese nonché quelle dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) e dell’Établissements Coquet. |
7.12.2013 |
IT |
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C 359/9 |
Sentenza del Tribunale del 23 ottobre 2013 — Dimian/UAMI — Bayer Design Fritz Bayer (Baby Bambolina)
(Causa T-581/11) (1)
(Marchio comunitario - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio comunitario figurativo Baby Bambolina - Marchio nazionale anteriore non registrato Bambolina - Impedimento relativo alla registrazione - Assenza di utilizzo nella normale prassi commerciale di un segno di portata non puramente locale - Articolo 8, paragrafo 4, e articolo 53, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009)
2013/C 359/14
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Dimian AG (Norimberga, Germania) (rappresentanti: P. Pozzi e G. Ghisletti, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: P. Bullock, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Bayer Design Fritz Bayer GmbH & Co. KG (Michelau, Germania) (rappresentante: J. Pröll, avvocato)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 3 agosto 2011 (procedimento R 1822/2010-2), relativa ad un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Dimian AG e la Bayer Design Fritz Bayer GmbH & Co. KG.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Dimian AG è condannata alle spese. |
7.12.2013 |
IT |
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C 359/9 |
Sentenza del Tribunale del 23 ottobre 2013 — Bode Chemie/UAMI — Laros (sterilina)
(Causa T-114/12) (1)
(Marchio comunitario - Procedimento d'opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo sterilina - Marchi comunitari denominativo e figurativo anteriori STERILLIUM e BODE Sterillium - Impedimento relativo alla registrazione - Insussistenza del rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009)
2013/C 359/15
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Bode Chemie (Amburgo, Germania) (rappresentante: N. Aicher, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: V. Melgar, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Laros Srl (Cremona, Italia) (rappresentante: F. Caricato, avvocato)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 16 gennaio 2012 (pratica R 2423/2010-4), relativa ad un procedimento d'opposizione tra la Bode Chemie GmbH e la Laros Srl.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Bode Chemie GmbH è condannata alle spese, incluse le spese indispensabili sostenute dalla Laros Srl ai fini del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI). |
7.12.2013 |
IT |
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C 359/10 |
Sentenza del Tribunale del 23 ottobre 2013 — Schulze/UAMI — GKL (Klassiklotterie)
(Causa T-155/12) (1)
(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo Klassiklotterie - Marchio nazionale denominativo anteriore NKL-Klassiklotterie - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009)
2013/C 359/16
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Hans Gerd Schulze (Amburgo, Germania) (rappresentante: K. Lodigkeit, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: GKL Gemeinsame Klassenlotterie der Länder, ex NKL Nordwestdeutsche Klassenlotterie (Amburgo) (rappresentante: S. Russlies, avvocato)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 30 gennaio 2012 (procedimento R 600/2011-4), relativa ad un procedimento d’opposizione tra la NKL Norwestdeutsche Klassenlotterie e il sig. Hans Gerd Schulze.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
Il sig. Hans Gerd Schulze è condannato alle spese. |
7.12.2013 |
IT |
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C 359/10 |
Sentenza del Tribunale del 23 ottobre 2013 — SFC Jardibric/UAMI — Aqua Center Europa (AQUA FLOW)
(Causa T-417/12) (1)
(Marchio comunitario - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio comunitario figurativo AQUA FLOW - Marchio nazionale figurativo anteriore VAQUA FLOW - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Dichiarazione di nullità - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 207/2009 - Assenza di preclusione per tolleranza - Articolo 54, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009)
2013/C 359/17
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: SFC Jardibric (Saint-Jean-De-La-Ruelle, Francia) (rappresentante: J.-L. Fourgoux, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: Ó. Mondéjar Ortuño, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Aqua Center Europa, SA (Madrid, Spagna) (rappresentante: M. J. Martín Izquierdo, avvocato)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 20 luglio 2012 (procedimento R 2230/2010-4), relativa ad un procedimento di dichiarazione di nullità tra l’Aqua Center Europa, SA e la SFC Jardibric.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La SFC Jardibric è condannata alle spese. |
7.12.2013 |
IT |
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C 359/11 |
Sentenza del Tribunale del 25 ottobre 2013 — Beninca/Commissione
(Causa T-561/12) (1)
(Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Documento redatto dalla Commissione nell’ambito dell’operazione di concentrazione tra la Deutsche Börse e la NYSE Euronext - Diniego di accesso - Eccezione relativa alla protezione del processo decisionale)
2013/C 359/18
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Jürgen Beninca (Francoforte sul Meno, Germania) (rappresentante: C. Zschocke, avvocato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Baquero Cruz e F. Clotuche-Duvieusart, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione della Commissione del 9 ottobre 2012, che nega l’accesso ad un memorandum del direttore dell’unità incaricata delle cause in materia di concorrenza della direzione generale Imprese e Industria.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
Il sig. Jürgen Beninca è condannato alle spese. |
7.12.2013 |
IT |
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C 359/11 |
Ordinanza del Tribunale del 9 ottobre 2013 — Zinātnes, inovāciju un testēšanas centrs/Commissione
(Causa T-259/11) (1)
(Ricorso di annullamento - Programma Phare - Progetto avente ad oggetto lo sviluppo di un centro d’innovazione e di test di prodotti di costruzione - Decisione della Commissione di procedere al recupero di una parte delle somme versate - Mancanza di incidenza diretta - Irricevibilità)
2013/C 359/19
Lingua processuale: il lettone
Parti
Ricorrente: Zinātnes, inovāciju un testēšanas centrs (Jelgava, Lettonia) (rappresentante: E. Darapoļskis, avvocato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: P. van Nuffel e A. Sauka, agenti)
Oggetto
Ricorso proposto dall’associazione Zinātnes, inovāciju un testēšanas centrs, in conformità all’articolo 263 TFUE, diretta a ottenere l’annullamento della decisione della Commissione notificata al Ministero delle Finanze della Repubblica di Lettonia tramite lettera del 16 novembre 2010.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. |
2) |
La domanda di accesso ai documenti della Commissione è parimenti respinta. |
3) |
Zinātnes, inovāciju un testēšanas centrs è condannata alle spese. |
4) |
Non occorre statuire sulle domande di intervento della Repubblica di Lettonia e della Repubblica di Lituania. |
7.12.2013 |
IT |
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C 359/11 |
Ordinanza del Tribunale del 21 ottobre 2013 — Lyder Enterprises/UCVV — Liner Plants (1993) (SOUTHERN SPLENDOUR)
(Causa T-367/11) (1)
(Ritrovati vegetali - Domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali per la varietà SOUTHERN SPLENDOUR - Opposizioni - Rigetto della domanda da parte della commissione di ricorso dell’UCVV - Competenza dell’UCVV - Assunzione delle prove - Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato in diritto)
2013/C 359/20
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Lyder Enterprises Ltd (Auckland, Nuova Zelanda) (rappresentante: G.J. Pickering, solicitor)
Convenuto: Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV) (rappresentanti: A. von Mühlendahl e H. Hartwig, avvocati)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UCVV, interveniente dinanzi al Tribunale: Liner Plants (1993) Ltd (Waitakere, Nuova Zelanda) (rappresentante: P. Jonker, avvocato)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della commissione di ricorso dell’UCVV del 4 maggio 2011 (procedimento A 7/2010), relativa ad una domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali concessa alla varietà SOUTHERN SPLENDOUR.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Lyder Enterprises Ltd è condannata alle spese. |
7.12.2013 |
IT |
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C 359/12 |
Ordinanza del Tribunale dell’8 ottobre 2013 — Michail/Commissione
(Causa T-597/11 P) (1)
(Impugnazione - Funzione pubblica - Funzionari - Domanda di assistenza - Articolo 24 dello Statuto - Molestie psicologiche - Impugnazione manifestamente infondata)
2013/C 359/21
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Christos Michail (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: avv. C. Meïdanis)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e J. Baquero Cruz, agenti, assistiti da E. Bourtzalas e E. Antypas, avvocati)
Oggetto
Impugnazione diretta all’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Terza Sezione) del 13 settembre 2011, Michail/Commissione, F-100/09 (non ancora pubblicata nella Raccolta).
Dispositivo
1) |
L’impugnazione è respinta. |
2) |
Il sig. Christos Michail sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione europea nell’ambito del presente procedimento. |
7.12.2013 |
IT |
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C 359/12 |
Ordinanza del Tribunale del 15 ottobre 2013 — Andechser Molkerei Scheitz/Commissione
(Causa T-13/12) (1)
(Ricorso d’annullamento e per risarcimento danni - Sanità pubblica - Elenco di additivi alimentari autorizzati nei prodotti alimentari - Glicosidi steviolici - Ricorso irricevibile o manifestamente infondato)
2013/C 359/22
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Andechser Molkerei Scheitz GmbH (Andechs, Germania) (rappresentante: H. Schmidt, avvocato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: S. Grünheid e P. Ondrůšek, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento del regolamento (UE) n. 1131/2011 della Commissione, dell’11 novembre 2011, che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i glicosidi steviolici (GU L 295, pag. 205), nella parte in cui si autorizza l’utilizzo di glicosidi steviolici estratti dalle foglie della pianta Stevia rebaudiana Bertoni solo come additivi alimentari e non come ingredienti vegetali di origine agricola o come preparazioni aromatiche, nonché domanda di risarcimento danni.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
L’Andechser Molkerei Scheitz GmbH sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione. |
7.12.2013 |
IT |
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C 359/13 |
Ordinanza del Tribunale del 7 ottobre 2013 — Roland/UAMI — Textiles Well (wellness inspired by nature)
(Causa T-191/12) (1)
(Marchio comunitario - Opposizione - Rinuncia all’opposizione - Non luogo a statuire)
2013/C 359/23
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Roland SE (Essen, Germania) (rappresentanti: O. Rauscher e C. Onken, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: P. Geroulakos, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso, interveniente dinanzi al Tribunale: Textiles Well (Le Vigan, Francia) (rappresentanti: E. Cornu e É. De Gryse, avvocati)
Oggetto
Ricorso avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 15 febbraio 2012 (caso R 2552/2010-1), relativa a un procedimento di opposizione fra la Textiles Well SA e la Roland SE, già Roland-Schuhe GmbH & Co. Handels KG.
Dispositivo
1) |
Non vi è più luogo a statuire sul ricorso. |
2) |
La ricorrente e l’interveniente sono condannate a sopportare le rispettive spese nonché, ciascuna di esse, la metà di quelle esposte dal convenuto. |
7.12.2013 |
IT |
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C 359/13 |
Ordinanza del Tribunale del 14 ottobre 2013 — Vicente Gandia Pla/UAMI — Tesco Stores (MARQUES DE CHIVÉ)
(Causa T-128/13) (1)
(Marchio comunitario - Opposizione - Rinuncia al marchio nazionale - Cessazione della materia del contendere - Non luogo a statuire)
2013/C 359/24
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Vicente Gandia Pla, SA (Chiva, Spagna) (rappresentante: I. Temiño Ceniceros, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: L. Rampini, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: Tesco Stores Ltd (Cheshunt, Regno Unito)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI, del 13 dicembre 2012 (procedimento R 854/2012-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Tesco Stores Ltd e la Vicente Gandia Pla, SA.
Dispositivo
1) |
Non vi è più luogo a statuire sul ricorso. |
2) |
Ciascuna parte sopporterà le proprie spese. |
7.12.2013 |
IT |
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C 359/13 |
Ordinanza del Tribunale 15 ottobre 2013 — Regno di Spagna/Commissione
(Causa T-148/13) (1)
(Ricorso di annullamento - Termine di ricorso - Dies a quo - Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - Irricevibilità)
2013/C 359/25
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentanti: inizialmente S. Centeno Huerta, successivamente M. J. García-Valdecasas Dorrego, avvocati dello Stato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall, J. Baquero Cruz e B. Eggers, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento del bando di concorso generale EPSO/AST/125/12, per la costituzione di un elenco di riserva per l’assunzione di assistenti (AST 3), nei settori «Audit», «Finanza/Contabilità» e «Economia/Statistica» (GU 2012, C 394 A, pag. 1).
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. |
2) |
Il Regno di Spagna è condannato a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea. |
7.12.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 359/14 |
Ordinanza del Tribunale del 15 ottobre 2013 — Spagna/Commissione
(Causa T-149/13) (1)
(Ricorso di annullamento - Termine di ricorso - Dies a quo - Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - Irricevibilità)
2013/C 359/26
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentanti: inizialmente S. Centeno Huerta, successivamente M. J. García-Valdecasas Dorrego, avvocati dello Stato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall, J. Baquero Cruz e B. Eggers, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento del bando di concorso generale EPSO/AST/126/12, per la costituzione di un elenco di riserva per l’assunzione di assistenti (AST 3), settore «Ricerca», nei campi «Biologia e scienze della vita e della salute», «Chimica», «Fisica e scienze dei materiali», «Ricerca nucleare», «Ingegneria civile e meccanica» e «Ingegneria elettrica ed elettronica» (GU 2012, C 394 A, pag. 11).
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. |
2) |
Il Regno di Spagna è condannato a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea. |
7.12.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 359/14 |
Ordinanza del Tribunale del 21 ottobre 2013 — Marcuccio/Commissione
(Causa T-226/13 P) (1)
(Impugnazione - Funzione pubblica - Rigetto del ricorso in primo grado in quanto manifestamente infondato in diritto - Invio di una lettera relativa all’esecuzione di una sentenza del Tribunale della funzione pubblica al rappresentante del ricorrente nell’ambito dell’impugnazione proposta avverso detta sentenza - Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata)
2013/C 359/27
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (rappresentante: G. Cipressa, avvocato)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: C. Berardis-Kayser e G. Gattinara, agenti)
Oggetto
Impugnazione diretta all’annullamento dell’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Terza Sezione) del 6 febbraio 2013, Marcuccio/Commissione (F-67/12, non ancora pubblicata nella Raccolta).
Dispositivo
1) |
L’impugnazione è respinta. |
2) |
Il sig. Luigi Marcuccio sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea nell’ambito del presente grado di giudizio. |
3) |
Il sig. Marcuccio è condannato a rimborsare al Tribunale la somma di EUR 2 000 ai sensi dell’articolo 90 del suo regolamento di procedura. |
7.12.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 359/15 |
Ordinanza del presidente del Tribunale del 16 ottobre 2013 — Spagna/Commissione
(Causa T-461/13 R)
(Procedimento sommario - Aiuti di Stato - Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno e che ordina il suo recupero nonché l’annullamento dei pagamenti in corso - Domanda di sospensione dell’esecuzione - Assenza di fumus boni juris e di urgenza)
2013/C 359/28
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Richiedente: Regno di Spagna (rappresentante: A. Rubio González, avvocato dello Stato)
Resistente: Commissione europea (rappresentanti: É. Gippini Fournier, B. Stromsky e P. Němečková, agenti)
Oggetto
Domanda di sospensione dell’esecuzione della decisione C(2013) 3204 def. della Commissione, del 19 giugno 2013, relativa all’aiuto di Stato SA.28599 (C 23/2010) (ex NN 36/010, ex CP 163/2009) concesso dal Regno di Spagna in favore della diffusione della televisione digitale terrestre in aree isolate e meno urbanizzate (salvo che in Castilla — La Mancha).
Dispositivo
1) |
La domanda di provvedimenti provvisori è respinta. |
2) |
Le spese sono riservate. |
7.12.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 359/15 |
Ordinanza del presidente del Tribunale del 16 ottobre 2013 — Comunidad Autónoma del País Vasco e Itelazpi/Commissione
(Causa T-462/13 R)
(Procedimento sommario - Aiuti di Stato - Decisione con cui si dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno, se ne dispone il recupero e si ordina l’annullamento dei pagamenti in corso - Domanda di sospensione dell’esecuzione - Difetto di urgenza)
2013/C 359/29
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Richiedente: Comunidad Autónoma del País Vasco; e Itelazpi, SA (Zamudio, Spagna) (rappresentanti: avv.ti J. Buendía Sierra, A. Lamadrid de Pablo, M. Muñoz de Juan e N. Ruiz García)
Resistente: Commissione europea (rappresentanti: É. Gippini Fournier, B. Stromsky e P. Němečková, agenti)
Oggetto
Domanda di sospensione dell’esecuzione degli articoli 3 e 4 della decisione C(2013) 3204 def. della Commissione, del 19 giugno 2013, relativa all’aiuto di Stato SA.28599 (C 23/2010) (ex NN 36/2010, ex CP 163/2009), concesso dal Regno di Spagna a favore della diffusione della televisione digitale terrestre nelle aree isolate e meno urbanizzate (salvo che in Castilla — La Mancha).
Dispositivo
1) |
La domanda di provvedimenti provvisori è respinta. |
2) |
Le spese sono riservate. |
7.12.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 359/15 |
Ricorso proposto il 30 settembre 2013 — H&M Hennes & Mauritz/UAMI — Yves Saint Laurent (borsette)
(Causa T-525/13)
2013/C 359/30
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: H&M Hennes & Mauritz BV & Co. KG (Amburgo, Germania) (rappresentanti: H. Hartwig e A. von Mühlendahl, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Yves saint Laurent SAS (Parigi, Francia)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della terza commissione di ricorso dell’UAMI dell’8 luglio 2013 nel procedimento R 207/2012-3; |
— |
dichiarare nullo il disegno o modello comunitario registrato n. 613294-0001; |
— |
condannare il convenuto alle spese del procedimento, comprese quelle sostenute dalla ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso; |
— |
inoltre, qualora la controinteressata Yves Saint Laurent SAS intervenga nella presente causa, condannarla alle spese del procedimento, comprese quelle sostenute dalla ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso. |
Motivi e principali argomenti
Disegno o modello comunitario oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: disegno o modello per il prodotto «borsette» — disegno o modello comunitario registrato n. 613294-0001.
Titolare del disegno o modello comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.
Richiedente la dichiarazione di nullità del disegno o modello comunitario: la ricorrente.
Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: assenza di carattere individuale ai sensi dell’articolo 6 del regolamento del Consiglio n. 6/2002.
Decisione della divisione di annullamento: rigetto della domanda di dichiarazione di nullità.
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.
Motivi dedotti: violazione dell’articolo 6 del regolamento del Consiglio n. 6/2002.
7.12.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 359/16 |
Ricorso proposto il 30 settembre 2013 — H&M Hennes & Mauritz/UAMI — Yves Saint Laurent (borsette)
(Causa T-526/13)
2013/C 359/31
Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: H&M Hennes & Mauritz BV & Co. KG (Amburgo, Germania) (rappresentanti: H. Hartwig e A. von Mühlendahl, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Yves Saint Laurent SAS (Parigi, Francia)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della terza commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), dell’8 luglio 2013, nel procedimento R 208/2012-3; |
— |
dichiarare nullo il disegno o modello comunitario registrato n. 61 3294-0002; e |
— |
condannare il convenuto alle spese del procedimento, comprese quelle sostenute dinanzi alla commissione di ricorso. |
Motivi e principali argomenti
Disegno o modello comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: un disegno o modello comunitario per il prodotto «borsette» della classe 03-01 — disegno o modello comunitario registrato n. 61 3294-0002.
Titolare del disegno o modello comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.
Richiedente la dichiarazione di nullità del disegno o modello comunitario: la ricorrente.
Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: i motivi sono quelli previsti dagli articoli da 4 a 9 e 25, paragrafo 1, lettere c), d), e), f) e g), del regolamento del Consiglio n. 6/2002.
Decisione della divisione di annullamento: rigetto della domanda di dichiarazione di nullità.
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.
Motivi dedotti: violazione dell’articolo 6 del regolamento del Consiglio n. 6/2002.
7.12.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 359/16 |
Ricorso proposto il 26 settembre 2013 — Kicks Kosmetikkedjan/UAMI — Kik Textilien und Non-Food (KICKS)
(Causa T-531/13)
2013/C 359/32
Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Kicks Kosmetikkedjan AB (Stoccolma, Svezia) (rappresentante: K. Strömholm)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Kik Textilien und Non-Food GmbH (Bönen, Germania)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione; |
— |
condannare alle spese l’UAMI, o in subordine, se del caso, un interveniente; |
— |
autorizzare la registrazione della domanda contestata n. 9245473. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: Kicks Kosmetikkedjan AB
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «KICKS» per prodotti e servizi delle classi 3, 8, 14, 21 e 35 — domanda n. 9245473
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Kik Textilien und Non-Food GmbH
Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: il marchio denominativo tedesco e internazionale «kik» per servizi della classe 35
Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento dell’opposizione per i prodotti e servizi contestati
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo1, lettera b), del regolamento n. 207/2009
7.12.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 359/17 |
Ricorso proposto il 26 settembre 2013 — Kicks Kosmetikkedjan/UAMI — Kik Textilien und Non-Food (KICKS)
(Causa T-532/13)
2013/C 359/33
Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Kicks Kosmetikkedjan AB (Stoccolma, Svezia) (rappresentante: K. Strömholm)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Kik Textilien und Non-Food GmbH (Bönen, Germania)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione; |
— |
condannare alle spese l’UAMI, o in subordine, se del caso, un interveniente; |
— |
autorizzare la registrazione della domanda contestata n. 9245473. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: Kicks Kosmetikkedjan AB
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «KICKS» per prodotti e servizi delle classi 3, 8, 14, 21 e 35 — domanda n. 9245473
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Kik Textilien und Non-Food GmbH
Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: il marchio denominativo tedesco e internazionale «kik» per servizi della classe 35
Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento dell’opposizione per i prodotti e servizi contestati
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo1, lettera b), del regolamento n. 207/2009
7.12.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 359/17 |
Ricorso proposto il 3 ottobre 2013 — Lituania/Commissione
(Causa T-533/13)
2013/C 359/34
Lingua processuale: il lituano
Parti
Ricorrente: Repubblica di Lituania (rappresentanti: D. Kriaučiūnas, R. Krasuckaitė e A. Karbauskas)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare l’articolo 1, paragrafo 4, della decisione di esecuzione C(2013) 4487 def. della Commissione, del 19 luglio 2013, che autorizza la concessione in Lituania di un aiuto nazionale transitorio per il 2013 (in prosieguo: la «decisione impugnata»); |
— |
condannare la Commissione europea alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso la ricorrente deduce quattro motivi.
1) |
Primo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 39 TFUE, in combinato disposto con il primo comma dell’articolo 40, paragrafo 2, TFUE, e del principio di non discriminazione Adottando l’articolo 1, paragrafo 4, della decisione impugnata, la Commissione sarebbe incorsa in una violazione dell’articolo 39 TFUE, in combinato disposto con il primo comma dell’articolo 40, paragrafo 2, TFUE, giacché non si sarebbe attenuta né agli obiettivi né ai criteri della politica agricola comune definiti nel Trattato FUE [segnatamente all’articolo 39, paragrafo 1, lettera b), TFUE] e avrebbe inoltre infranto il principio di non discriminazione. |
2) |
Secondo motivo, vertente su una violazione del regolamento n. 73/2009 Adottando l’articolo 1, paragrafo 4, della decisione impugnata senza un fondamento giuridico, la Commissione avrebbe violato il regolamento n. 73/2009 (1) per errata applicazione del suo articolo 10 bis, paragrafo 4. |
3) |
Terzo motivo, vertente su un errore manifesto della Commissione Adottando l’articolo 1, paragrafo 4, della decisione impugnata, la Commissione sarebbe incorsa in un errore di valutazione, perché non avrebbe correttamente valutato i livelli dei pagamenti diretti dei vecchi e dei nuovi Stati membri per l’anno 2012 e avrebbe basato su tale stima errata il calcolo dell’aiuto nazionale transitorio concesso. |
4) |
Quarto motivo, vertente su una violazione del principio di buona amministrazione Adottando l’articolo 1, paragrafo 4, della decisione impugnata, la Commissione sarebbe incorsa in una violazione del principio di buona amministrazione, in quanto non si sarebbe conformata all’obbligo di basarsi sulle nuove informazioni fornite dalla Repubblica di Lituania circa i livelli di pagamento diretti negli Stati membri e non avrebbe valutato l’effettiva importanza dei pagamenti diretti per le aziende agricole lituane. |
(1) Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 30, pag. 16), come rettificato (GU 2010 L 43, pag. 7).
7.12.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 359/18 |
Ricorso proposto l’8 ottobre 2013 — Al Matri/Consiglio
(Causa T-545/13)
2013/C 359/35
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Fahed Mohamed Sakher Al Matri (Doha, Qatar) (rappresentanti: M. Lester, barrister, e G. Martin, solicitor)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione di esecuzione 2013/409/PESC del Consiglio (1) e il regolamento di esecuzione (UE) n. 735/2013 del Consiglio (2), nella parte in cui si applicano al ricorrente; e |
— |
condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.
1) |
Primo motivo, vertente sull’errore manifesto del convenuto nell’aver ritenuto soddisfatti, per quanto riguardava il ricorrente, i criteri per inserirlo nell’elenco dei provvedimenti controversi. |
2) |
Secondo motivo, vertente sulla violazione dei diritti di difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva del ricorrente. |
3) |
Terzo motivo, vertente sull’insufficienza di motivazioni adeguate. |
4) |
Quarto motivo, vertente su una restrizione ingiustificata e sproporzionata del diritto di proprietà del ricorrente e del diritto di esercitare la sua attività commerciale. |
(1) Decisione di esecuzione 2013/409/PESC del Consiglio, del 30 luglio 2013, che attua la decisione 2011/72/PESC, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia (GU L 204, pag. 52).
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 735/2013 del Consiglio, del 30 luglio 2013, che attua il regolamento (UE) n. 101/2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Tunisia (GU L 204, pag. 23).
7.12.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 359/19 |
Ricorso proposto il 15 ottobre 2013 — Oil Turbo Compressor/Consiglio
(Causa T-552/13)
2013/C 359/36
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Oil Turbo Compressor Co. (Private Joint Stock) (Teheran, Iran) (rappresentante: K. Kleinschmidt, avvocato)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare il punto 48 della tabella B dell’allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 1245/2011 del Consiglio, del 1o dicembre 2011, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran, nella parte relativa alla ricorrente; |
— |
annullare il punto 103 della tabella B dell’allegato VIII al regolamento di esecuzione (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010, nella parte riguardante la ricorrente; |
— |
condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sostanzialmente i seguenti motivi.
1) |
Valutazione manifestamente errata dei fatti alla base della decisione del Consiglio Nell’ambito del presente motivo, la ricorrente fa valere, tra l’altro, che gli atti impugnati sarebbero stati manifestamente adottati sulla base di false supposizioni e sarebbero contrari alle sentenze del Tribunale del 26 ottobre 2012, causa T-63/12 (Oil Turbo Compressor/Consiglio, non ancora pubblicata nella Raccolta), e del 17 aprile 2013, causa T-404/11 (TCMFG/Consiglio, non ancora pubblicata nella Raccolta). La ricorrente sostiene che nessun elemento potrebbe fondare e giustificare sufficientemente la decisione del convenuto né il conseguente pregiudizio ai suoi diritti fondamentali. |
2) |
Violazione del principio di Stato di diritto della proporzionalità Secondo la ricorrente, sussisterebbe una violazione del principio di proporzionalità, poiché la sua iscrizione negli atti impugnati non avrebbe alcun logico collegamento con lo scopo perseguito da tali atti, il quale consisterebbe nell’impedire qualsiasi attività nucleare che presenti un rischio di proliferazione, nonché il commercio e/o lo sviluppo di vettori di armi nucleari o di altro tipo da parte della Repubblica islamica d’Iran. Peraltro, il convenuto non indicherebbe che l’esclusione della ricorrente dagli scambi commerciali con l’Unione europea rappresenti la misura adeguata, in particolare la meno restrittiva, per raggiungere tale scopo. La ricorrente sostiene inoltre che il convenuto ha manifestamente omesso di procedere ad un bilanciamento tra il significativo pregiudizio ai suoi diritti fondamentali e lo scopo asseritamente perseguito dal convenuto. |
3) |
Violazione di principi dello Stato di diritto Nell’ambito del presente motivo, la ricorrente afferma che il convenuto non avrebbe sufficientemente indicato i motivi sottesi alla sua iscrizione negli atti impugnati. Il convenuto non esporrebbe neppure le circostanze fattuali e gli elementi di prova dei quali asseritamente dispone. Inoltre, la ricorrente, poiché non è a conoscenza di alcun elemento di fatto e di prova che potrebbe giustificare gli atti impugnati, e il convenuto rifiuta di fornirle qualunque informazione, ritiene di essere stata privata della possibilità di un processo equo basato sui principi dello Stato di diritto. Essa aggiunge che il convenuto non avrebbe ancora dato seguito alla sua domanda di accesso al fascicolo. Infine, la ricorrente sostiene che il convenuto avrebbe mantenuto gli atti impugnati nonostante le summenzionate sentenze. |
7.12.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 359/20 |
Ordinanza del Tribunale del 17 ottobre 2013 — Transworld Oil Computer Centrum e a./Eurojust
(Causa T-192/13) (1)
2013/C 359/37
Lingua processuale: l’olandese
Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
7.12.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 359/20 |
Ordinanza del Tribunale del 10 ottobre 2013 — KO-Invest/UAMI — Kraft Foods Schweiz (Milkoshake For Active People)
(Causa T-399/13) (1)
2013/C 359/38
Lingua processuale: il polacco
Il presidente della Sesta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.