Questo documento è un estratto del sito web EUR-Lex.
Documento 32014H0663
2014/663/EU: Commission Recommendation of 11 September 2014 amending the Annex to Recommendation 2013/711/EU on the reduction of the presence of dioxins, furans and PCBs in feed and food Text with EEA relevance
2014/663/UE: Raccomandazione della Commissione, dell' 11 settembre 2014 , che modifica l'allegato della raccomandazione 2013/711/UE sulla riduzione della presenza di diossine, furani e PCB nei mangimi e negli alimenti Testo rilevante ai fini del SEE
2014/663/UE: Raccomandazione della Commissione, dell' 11 settembre 2014 , che modifica l'allegato della raccomandazione 2013/711/UE sulla riduzione della presenza di diossine, furani e PCB nei mangimi e negli alimenti Testo rilevante ai fini del SEE
IO L 272, 13.9.2014, pagg. 17–18
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In vigore
13.9.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 272/17 |
RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE
dell'11 settembre 2014
che modifica l'allegato della raccomandazione 2013/711/UE sulla riduzione della presenza di diossine, furani e PCB nei mangimi e negli alimenti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2014/663/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,
considerando quanto segue:
(1) |
La raccomandazione 2013/711/UE della Commissione (1) ha stabilito livelli d'azione per le diossine e i PCB diossina-simili al fine di stimolare un approccio proattivo volto a ridurre la presenza di diossine e PCB diossina-simili negli alimenti. |
(2) |
È opportuno allineare il livello d'azione per i PCB diossina-simili nelle argille vendute come integratori alimentari al livello d'azione applicabile alle stesse argille destinate all'alimentazione degli animali, quale stabilito dalla direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), e allineare il livello d'azione per le diossine e i PCB diossina-simili nei cereali destinati al consumo umano ai livelli d'azione applicabili ai cereali destinati all'alimentazione degli animali. |
(3) |
I semi oleosi sono risultati contaminati da diossine e PCB diossina-simili e se è stato stabilito un livello d'azione per i semi oleosi destinati all'alimentazione degli animali, un tale livello non è stato stabilito per quelli destinati al consumo umano. È quindi opportuno fissare livelli d'azione per le diossine e i PCB diossina-simili nei semi oleosi destinati al consumo umano. |
(4) |
Per la frutta e gli ortaggi essiccati (incluse le erbe aromatiche essiccate) è opportuno applicare i fattori specifici di concentrazione relativi all'operazione di essiccazione secondo quanto previsto all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione (3). |
(5) |
La raccomandazione 2013/711/UE dovrebbe essere pertanto modificata di conseguenza, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:
L'allegato della raccomandazione 2013/711/UE è sostituito dall'allegato della presente raccomandazione.
Fatto a Bruxelles, l'11 settembre 2014
Per la Commissione
Tonio BORG
Membro della Commissione
(1) Raccomandazione 2013/711/UE della Commissione, del 3 dicembre 2013, sulla riduzione della presenza di diossine, furani e PCB nei mangimi e negli alimenti (GU L 323 del 4.12.2013, pag. 37).
(2) Direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali (GU L 140 del 30.5.2002, pag. 10).
(3) Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).
ALLEGATO
«ALLEGATO
Ai fini del presente allegato si applicano le seguenti definizioni:
a) |
per “diossine + furani (OMS-TEQ)” si intende la somma di policlorodibenzo-para-diossine (PCDD) e policlorodibenzofurani (PCDF), espressi in equivalenti di tossicità dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) utilizzando gli OMS-TEF (fattori di tossicità equivalente); |
b) |
per “PCB diossina-simili (OMS-TEQ)” si intende la somma di policlorobifenili (PCB), espressi in equivalenti di tossicità dell'OMS utilizzando gli OMS-TEF; |
c) |
per “OMS-TEQ” si intendono i fattori di tossicità equivalente dell'OMS per la valutazione dei rischi per l'uomo in base alle conclusioni della riunione di esperti dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) — Programma internazionale sulla sicurezza delle sostanze chimiche (International Programme on Chemical Safety — IPCS), tenutasi a Ginevra nel giugno 2005 [Martin Van den Berg et al. 2005, “The 2005 World Health Organization Re-evaluation of Human and Mammalian Toxic Equivalency Factors for Dioxins and Dioxin-like Compounds”, Toxicological Sciences 93(2), 223–241 (2006)]. |
ALIMENTI |
LIVELLO D'AZIONE PER DIOSSINE + FURANI (OMS-TEQ) (1) |
LIVELLO D'AZIONE PER PCB DIOSSINA-SIMILI (OMS-TEQ) (1) |
||||||
Carni e prodotti a base di carne (escluse le frattaglie commestibili) (2) dei seguenti animali |
|
|
||||||
Grassi misti |
1,75 pg/g di grasso (3) 1,25 pg/g di grasso (3) 0,75 pg/g di grasso (3) 1,00 pg/g di grasso (3) |
1,75 pg/g di grasso (3) 0,75 pg/g di grasso (3) 0,50 pg/g di grasso (3) 0,75 pg/g di grasso (3) |
||||||
Muscolo di pesci d'allevamento e prodotti dell'acquacoltura |
1,50 pg/g di peso umido |
2,50 pg/g di peso umido |
||||||
Latte crudo (2) e prodotti lattiero caseari (2), compreso il grasso del burro |
1,75 pg/g di grassor (3) |
2,00 pg/g di grasso (3) |
||||||
Uova di galline e ovoprodotti (2) |
1,75 pg/g di grasso (3) |
1,75 pg/g di grasso (3) |
||||||
Argille come integratori alimentari |
0,50 pg/g di peso umido |
0,50 pg/g di peso umido |
||||||
Cereali e semi oleosi |
0,50 pg/g di peso umido |
0,35 pg/g di peso umido |
||||||
Frutta e ortaggi (incluse le erbe aromatiche) (4) |
0,30 pg/g di peso umido |
0,10 pg/g di peso umido |
(1) Concentrazioni upper bound: le concentrazioni upper bound vengono calcolate ipotizzando che tutti i valori dei vari congeneri inferiori al limite di quantificazione siano pari al limite di quantificazione.
(2) Per i prodotti alimentari indicati in questa categoria si rimanda alla definizione di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).
(3) I livelli d'azione non sono applicabili a prodotti alimentari con un tenore di grasso < 2 %.
(4) Per la frutta e gli ortaggi essiccati (incluse le erbe aromatiche essiccate), si applica l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1881/2006. Per le erbe aromatiche essiccate si tiene conto di un fattore di concentrazione per l'essiccazione pari a 7.»