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Documento 32014H0663

    2014/663/UE: Raccomandazione della Commissione, dell' 11 settembre 2014 , che modifica l'allegato della raccomandazione 2013/711/UE sulla riduzione della presenza di diossine, furani e PCB nei mangimi e negli alimenti Testo rilevante ai fini del SEE

    IO L 272, 13.9.2014, pagg. 17–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Stato giuridico del documento In vigore

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2014/663/oj

    13.9.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 272/17


    RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

    dell'11 settembre 2014

    che modifica l'allegato della raccomandazione 2013/711/UE sulla riduzione della presenza di diossine, furani e PCB nei mangimi e negli alimenti

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2014/663/UE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La raccomandazione 2013/711/UE della Commissione (1) ha stabilito livelli d'azione per le diossine e i PCB diossina-simili al fine di stimolare un approccio proattivo volto a ridurre la presenza di diossine e PCB diossina-simili negli alimenti.

    (2)

    È opportuno allineare il livello d'azione per i PCB diossina-simili nelle argille vendute come integratori alimentari al livello d'azione applicabile alle stesse argille destinate all'alimentazione degli animali, quale stabilito dalla direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), e allineare il livello d'azione per le diossine e i PCB diossina-simili nei cereali destinati al consumo umano ai livelli d'azione applicabili ai cereali destinati all'alimentazione degli animali.

    (3)

    I semi oleosi sono risultati contaminati da diossine e PCB diossina-simili e se è stato stabilito un livello d'azione per i semi oleosi destinati all'alimentazione degli animali, un tale livello non è stato stabilito per quelli destinati al consumo umano. È quindi opportuno fissare livelli d'azione per le diossine e i PCB diossina-simili nei semi oleosi destinati al consumo umano.

    (4)

    Per la frutta e gli ortaggi essiccati (incluse le erbe aromatiche essiccate) è opportuno applicare i fattori specifici di concentrazione relativi all'operazione di essiccazione secondo quanto previsto all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione (3).

    (5)

    La raccomandazione 2013/711/UE dovrebbe essere pertanto modificata di conseguenza,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

    L'allegato della raccomandazione 2013/711/UE è sostituito dall'allegato della presente raccomandazione.

    Fatto a Bruxelles, l'11 settembre 2014

    Per la Commissione

    Tonio BORG

    Membro della Commissione


    (1)  Raccomandazione 2013/711/UE della Commissione, del 3 dicembre 2013, sulla riduzione della presenza di diossine, furani e PCB nei mangimi e negli alimenti (GU L 323 del 4.12.2013, pag. 37).

    (2)  Direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali (GU L 140 del 30.5.2002, pag. 10).

    (3)  Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).


    ALLEGATO

    «ALLEGATO

    Ai fini del presente allegato si applicano le seguenti definizioni:

    a)

    per “diossine + furani (OMS-TEQ)” si intende la somma di policlorodibenzo-para-diossine (PCDD) e policlorodibenzofurani (PCDF), espressi in equivalenti di tossicità dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) utilizzando gli OMS-TEF (fattori di tossicità equivalente);

    b)

    per “PCB diossina-simili (OMS-TEQ)” si intende la somma di policlorobifenili (PCB), espressi in equivalenti di tossicità dell'OMS utilizzando gli OMS-TEF;

    c)

    per “OMS-TEQ” si intendono i fattori di tossicità equivalente dell'OMS per la valutazione dei rischi per l'uomo in base alle conclusioni della riunione di esperti dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) — Programma internazionale sulla sicurezza delle sostanze chimiche (International Programme on Chemical Safety — IPCS), tenutasi a Ginevra nel giugno 2005 [Martin Van den Berg et al. 2005, “The 2005 World Health Organization Re-evaluation of Human and Mammalian Toxic Equivalency Factors for Dioxins and Dioxin-like Compounds”, Toxicological Sciences 93(2), 223–241 (2006)].

    ALIMENTI

    LIVELLO D'AZIONE PER DIOSSINE + FURANI (OMS-TEQ) (1)

    LIVELLO D'AZIONE PER PCB DIOSSINA-SIMILI (OMS-TEQ) (1)

    Carni e prodotti a base di carne (escluse le frattaglie commestibili) (2) dei seguenti animali

     

     

    bovini e ovini

    pollame

    suini

    Grassi misti

    1,75 pg/g di grasso (3)

    1,25 pg/g di grasso (3)

    0,75 pg/g di grasso (3)

    1,00 pg/g di grasso (3)

    1,75 pg/g di grasso (3)

    0,75 pg/g di grasso (3)

    0,50 pg/g di grasso (3)

    0,75 pg/g di grasso (3)

    Muscolo di pesci d'allevamento e prodotti dell'acquacoltura

    1,50 pg/g di peso umido

    2,50 pg/g di peso umido

    Latte crudo (2) e prodotti lattiero caseari (2), compreso il grasso del burro

    1,75 pg/g di grassor (3)

    2,00 pg/g di grasso (3)

    Uova di galline e ovoprodotti (2)

    1,75 pg/g di grasso (3)

    1,75 pg/g di grasso (3)

    Argille come integratori alimentari

    0,50 pg/g di peso umido

    0,50 pg/g di peso umido

    Cereali e semi oleosi

    0,50 pg/g di peso umido

    0,35 pg/g di peso umido

    Frutta e ortaggi (incluse le erbe aromatiche) (4)

    0,30 pg/g di peso umido

    0,10 pg/g di peso umido


    (1)  Concentrazioni upper bound: le concentrazioni upper bound vengono calcolate ipotizzando che tutti i valori dei vari congeneri inferiori al limite di quantificazione siano pari al limite di quantificazione.

    (2)  Per i prodotti alimentari indicati in questa categoria si rimanda alla definizione di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).

    (3)  I livelli d'azione non sono applicabili a prodotti alimentari con un tenore di grasso < 2 %.

    (4)  Per la frutta e gli ortaggi essiccati (incluse le erbe aromatiche essiccate), si applica l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1881/2006. Per le erbe aromatiche essiccate si tiene conto di un fattore di concentrazione per l'essiccazione pari a 7.»


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