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Document 62013TO0699

Unionin yleisen tuomioistuimen määräys (muutoksenhakujaosto) 18.9.2014.
Luigi Marcuccio vastaan Euroopan komissio.
Muutoksenhaku – Henkilöstö – Virkamiehet – Kanteen jättäminen tutkimatta ensimmäisessä oikeusasteessa tutkittavaksi ottamisen edellytysten selvän puuttumisen vuoksi – Telekopiona lähetetty kannekirjelmä ja myöhemmin esitetty alkuperäinen kannekirjelmä eivät vastaa toisiaan – Kanteen nostamisen määräaika – Myöhässä nostettu kanne – Valitus, jonka tutkittavaksi ottamisen edellytykset osittain selvästi puuttuvat ja joka on osittain selvästi perusteeton.
Asia T-699/13 P.

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2014:822

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

18 settembre 2014 ( *1 )

«Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Rigetto del ricorso di primo grado per manifesta irricevibilità — Mancanza di identità tra l’atto introduttivo presentato via telefax e l’originale successivamente depositato — Termine di ricorso — Tardività — Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata»

Nella causa T‑699/13 P,

avente ad oggetto l’impugnazione diretta all’annullamento dell’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) del 17 ottobre 2013, Marcuccio/Commissione (F‑145/12, Racc. FP, EU:F:2013:162),

Luigi Marcuccio, residente a Tricase (Italia), rappresentato da G. Cipressa, avvocato,

ricorrente,

procedimento in cui l’altra parte è

Commissione europea, rappresentata da C. Berardis‑Kayser e G. Gattinara, in qualità di agenti,

convenuta in primo grado

IL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni),

composto da M. Jaeger (relatore), presidente, S. Papasavvas e S. Frimodt Nielsen, giudici,

cancelliere: E. Coulon

ha emesso la seguente

Ordinanza

1

Con la sua impugnazione proposta ai sensi dell’articolo 9 dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, il ricorrente, sig. Luigi Marcuccio, chiede l’annullamento dell’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) del 17 ottobre 2013, Marcuccio/Commissione (F‑145/12, Racc. FP, EU:F:2013:162; in prosieguo: l’«ordinanza impugnata»), con la quale il Tribunale della funzione pubblica ha dichiarato irricevibile in quanto tardivo il suo ricorso diretto, segnatamente, all’annullamento della decisione della Commissione europea recante rigetto della sua domanda del 28 agosto 2011 nonché della decisione della Commissione di rigetto del suo reclamo datato 7 marzo 2012.

Fatti, procedimento di primo grado e ordinanza impugnata

2

Dal punto 25 dell’ordinanza impugnata emerge che il documento presentato quale copia dell’originale del ricorso è pervenuto alla cancelleria del Tribunale della funzione pubblica per telefax il 26 novembre 2012. Il 3 dicembre 2012 la cancelleria di detto Tribunale ha ricevuto per posta l’originale del ricorso. È stato tuttavia rilevato che il testo di quest’ultimo divergeva da quello del documento trasmesso per telefax, quantomeno per quel che riguardava la firma dell’avvocato.

3

Il 17 ottobre 2013 il Tribunale della funzione pubblica ha dichiarato irricevibile il ricorso con la seguente motivazione:

«17

L’articolo 34, paragrafo 6, del regolamento di procedura prevede (...) che la ricezione, da parte della cancelleria del Tribunale, della copia dell’originale del ricorso inviata per telefax sia equiparata al deposito dell’originale del ricorso purché l’originale stesso sia effettivamente depositato presso la cancelleria del Tribunale entro dieci giorni dal ricevimento di tale copia.

18

Il rispetto di questa condizione comporta che la versione inviata per telefax alla cancelleria del Tribunale sia la copia conforme dell’originale depositato successivamente. Occorre quindi che la versione inviata per telefax sia la fotografia della versione originale e non un altro documento, ancorché presenti lo stesso contenuto sotto una forma diversa (v., in tal senso, conclusioni dell’avvocato generale Bot nella causa definita con sentenza della Corte del 17 luglio 2008, Athinaïki Techniki/Commissione, C‑521/06 P, punto 157).

19

Tali esigenze sono esposte molto chiaramente nelle istruzioni pratiche alle parti sul procedimento giurisdizionale dinanzi al Tribunale dell’11 luglio 2012, pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU L 260, pag. 6), applicabili all’epoca della presentazione del ricorso. Il punto 38 di tali istruzioni, la cui adozione è prevista dall’articolo 120 del regolamento di procedura, stabilisce infatti che, “[a]i fini dell’osservanza dei termini processuali, il deposito di una memoria o di un atto processuale per fax vale soltanto se l’originale firmato perviene in cancelleria entro e non oltre il termine, previsto dall’articolo 34, paragrafo 6, del regolamento di procedura, di dieci giorni dopo detto deposito (...)”. Il punto 39 delle medesime istruzioni indica che “[l]’originale firmato di ciascun atto processuale è spedito senza indugio, subito dopo l’invio tramite fax, senza apportarvi correzioni o modifiche. In caso di divergenza tra l’originale firmato e la copia precedentemente depositata, solo la data del deposito dell’originale firmato è presa in considerazione ai fini dell’osservanza dei termini processuali”.

20

Occorre aggiungere che il requisito dell’identità tra il ricorso depositato per telefax e il relativo originale è inteso, da una parte, a garantire che la possibilità di adire il giudice dell’Unione con uno dei mezzi tecnici di comunicazione di cui dispone il Tribunale, prevista dall’articolo 34, paragrafo 6, del regolamento di procedura, non rimetta in discussione la perentorietà dei termini processuali né le esigenze di certezza del diritto e di parità fra le parti, che tali termini sono diretti a garantire. D’altra parte, tale requisito di identità è inteso a consentire al Tribunale di verificare, quando riceve l’originale del ricorso, la perfetta somiglianza di quest’ultimo con la versione trasmessa per telefax attraverso un semplice esame rapido e superficiale, senza alcuna analisi approfondita del loro contenuto (conclusioni dell’avvocato generale Bot, cit. supra, paragrafi 164 e 166).

21

Conseguentemente, ai fini del regolare deposito di qualsiasi atto processuale, le disposizioni di cui all’articolo 34 del regolamento di procedura, e segnatamente il suo paragrafo 1 e il suo paragrafo 6, che consente la presentazione del ricorso per telefax, impongono al rappresentante della parte di firmare a mano l’originale dell’atto prima di trasmetterlo per telefax e di depositare questo stesso originale presso la cancelleria del Tribunale entro i successivi dieci giorni.

22

In tale contesto, se risulta retroattivamente che l’originale dell’atto materialmente depositato presso la cancelleria nei dieci giorni successivi alla trasmissione per telefax non reca la medesima firma che figura sul documento trasmesso per telefax, occorre rilevare che alla cancelleria del Tribunale sono pervenuti due atti processuali diversi, anche se la firma è stata apposta dalla stessa persona. Considerato, infatti, che non incombe al Tribunale verificare se i due testi coincidono parola per parola, è evidente che, quando la firma apposta su uno dei due documenti non è identica alla firma apposta sull’altro, il documento trasmesso per telefax non è una copia dell’originale dell’atto depositato per posta (v., in tal senso, ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado del 13 novembre 2001, F/Corte dei conti, T‑138/01 R, punti 8 e 9).

23

Dal combinato disposto dell’articolo 91, paragrafo 3, dello Statuto, che fissa il termine di ricorso in tre mesi, e dell’articolo 100, paragrafo 3, del regolamento di procedura, ai sensi del quale tale termine è aumentato in ragione della distanza di un termine forfettario di dieci giorni, risulta che il ricorso deve essere redatto al più tardi entro tale termine, senza poter essere oggetto di modifiche o correzioni a posteriori. Sotto questo profilo, l’invio di un ricorso per telefax non solo facilita la trasmissione del documento, ma costituisce anche la prova che l’originale dell’atto depositato presso la cancelleria del Tribunale, eventualmente dopo la scadenza del menzionato termine, era stato tuttavia già redatto prima di tale scadenza.

24

Ne consegue che, se la trasmissione del testo inviato per telefax non soddisfa i requisiti di certezza del diritto imposti dall’articolo 34 del regolamento di procedura, la data di deposito del documento trasmesso per telefax non può essere presa in considerazione ai fini del rispetto del termine di ricorso.

25

Nella specie, il primo documento presentato quale copia dell’originale del ricorso è pervenuto presso la cancelleria del Tribunale per telefax il 26 novembre 2012. Il 3 dicembre 2012 la cancelleria del Tribunale ha ricevuto per posta l’originale del ricorso, il cui testo tuttavia diverge dal primo, quantomeno per quel che riguarda la firma dell’avvocato.

26

Dall’esame del documento trasmesso per telefax il 26 novembre 2012 risulta, infatti, che la firma dell’avvocato del ricorrente manifestamente non è quella che figura sull’originale del ricorso pervenuto per posta presso la cancelleria del Tribunale il 3 dicembre 2012. Ciò considerato, occorre rilevare che detta copia non costituisce una riproduzione dell’originale del ricorso. Ne consegue che la data di ricezione del documento inviato per telefax non può essere presa in considerazione per determinare se il termine di ricorso, ricordato al punto 23 della presente ordinanza, sia stato rispettato.

27

Per decidere in ordine alla ricevibilità del ricorso, occorre verificare se l’originale del ricorso, pervenuto per posta presso la cancelleria del Tribunale il 3 dicembre 2012, sia stato depositato tempestivamente.

28

In proposito è d’uopo osservare che, secondo quanto asserito dal ricorrente, la decisione recante esplicito rigetto del suo reclamo, datata 6 luglio 2012, è stata da lui ricevuta “in data non antecedente al quattordici agosto duemiladodici”. Pertanto, il termine di tre mesi e dieci giorni per introdurre ricorso contro tale decisione, da calcolare a decorrere da quest’ultima data, è scaduto il 24 novembre 2012. Trattandosi di un sabato, in applicazione dell’articolo 100, paragrafo 2, la scadenza è stata prorogata a lunedì 26 novembre 2012.

29

Dato che il documento inviato per telefax il 26 novembre 2012 non è ricevibile, come risulta dal punto 26 della presente ordinanza, ne deriva che l’unico ricorso di cui possa tenersi conto nel presente procedimento è quello pervenuto per posta presso la cancelleria del Tribunale il 3 dicembre 2012. Dal momento che il termine di ricorso è scaduto il 26 novembre 2012, tale ricorso è tardivo.

30

Conseguentemente, senza che sia necessario comunicare l’atto introduttivo del giudizio alla parte convenuta, il ricorso deve essere dichiarato manifestamente irricevibile».

Sull’impugnazione

Procedimento dinanzi al Tribunale e conclusioni delle parti

4

Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 30 dicembre 2013, il ricorrente ha proposto la presente impugnazione.

5

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare l’ordinanza impugnata;

rinviare la causa dinanzi al Tribunale della funzione pubblica.

6

La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

respingere l’impugnazione in quanto irricevibile o, in subordine, in quanto manifestamente infondata;

condannare il ricorrente alle spese del giudizio.

In diritto

7

Ai sensi dell’articolo 145 del suo regolamento di procedura, quando l’impugnazione è manifestamente irricevibile o manifestamente infondata, il Tribunale può respingerla in qualsiasi momento con ordinanza motivata, anche se una delle parti ha chiesto al Tribunale lo svolgimento di un’udienza (ordinanze del 24 settembre 2008, Van Neyghem/Commissione, T‑105/08 P, Racc. FP, EU:T:2008:402, punto 21, e del 26 giugno 2009, Marcuccio/Commissione, T‑114/08 P, Racc. FP, EU:T:2009:221, punto 10). Nel caso di specie, il Tribunale ritiene di essere sufficientemente edotto dagli atti di causa e decide, ai sensi di tale disposizione, di statuire senza proseguire il procedimento.

8

A sostegno della sua impugnazione, il ricorrente deduce due motivi, vertenti, il primo, su un accertamento materiale inesatto del Tribunale della funzione pubblica e, il secondo, su un’errata applicazione dell’articolo 34, paragrafo 6, del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica.

Sul primo motivo, vertente su un accertamento materiale inesatto del Tribunale della funzione pubblica

9

Con il suo primo motivo, il ricorrente si limita a censurare il Tribunale della funzione pubblica per aver questi erroneamente concluso che le firme apposte sul documento trasmesso per telefax il 26 novembre 2012 e sull’originale dell’atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale della funzione pubblica il 3 dicembre 2012 non erano identiche.

10

La Commissione sostiene che il motivo è privo di fondamento.

11

Quanto alla relazione tra la sottoscrizione dell’avvocato che rappresenta un ricorrente, risultante su un atto introduttivo inviato per telefax, e quella apposta sull’originale depositato entro i dieci giorni successivi, si deve rilevare che, secondo costante giurisprudenza, quando la sottoscrizione che compare in calce all’atto introduttivo depositato via telefax non è identica a quella riportata sull’originale dell’atto introduttivo successivamente trasmesso, l’atto introduttivo presentato tramite telefax non può essere preso in considerazione ai fini dell’osservanza del termine di ricorso (ordinanze del 14 novembre 2013, Marcuccio/Commissione, T‑229/13 P, Racc. FP, EU:T:2013:608, punti da 14 a 20; del 19 dicembre 2013, Marcuccio/Commissione, T‑385/13 P, Racc. FP, EU:T:2013:710, punti da 13 a 21, e del 10 aprile 2014, Marcuccio/Commissione, T‑57/14 P, Racc. FP, EU:T:2014:223, punto 9).

12

Orbene, è sufficiente constatare che, nella fattispecie, come emerge chiaramente dal fascicolo di primo grado, la sottoscrizione apposta sul documento trasmesso per telefax il 26 novembre 2012 è diversa da quella apposta sull’atto introduttivo depositato il 3 dicembre 2012. Ne consegue che il Tribunale della funzione pubblica ha operato legittimamente e non è incorso in un accertamento materiale inesatto laddove – dopo aver dichiarato che la sottoscrizione del rappresentante del ricorrente, anche supponendola autografa, era chiaramente diversa da quella che compariva sull’originale dell’atto introduttivo – non ha tenuto conto del documento trasmesso il 26 novembre 2012 per verificare se il termine di ricorso previsto all’articolo 91, paragrafo 3, dello Statuto della Corte fosse stato rispettato e, di conseguenza, ha considerato tardivo l’atto introduttivo depositato il 3 dicembre 2012, perché presentato dopo la scadenza del suddetto termine, intervenuta il 26 novembre 2012. Infatti, secondo la costante giurisprudenza sopra citata, quando la sottoscrizione di un documento trasmesso per telefax non corrisponde alla sottoscrizione dell’originale dell’atto introduttivo successivamente depositato, tale differenza fa sì che il documento ricevuto per telefax non possa essere preso in considerazione per valutare l’osservanza del termine di ricorso.

13

Pertanto, il primo motivo dev’essere respinto in quanto manifestamente infondato.

Sul secondo motivo, vertente sull’errata applicazione dell’articolo 34, paragrafo 6, del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica

14

Con il suo secondo motivo, il ricorrente deduce, in sostanza, che, anche a voler ammettere che le due sottoscrizioni non siano identiche, il Tribunale della funzione pubblica avrebbe applicato in maniera erronea l’articolo 34, paragrafo 6, del proprio regolamento di procedura. Infatti, il ricorrente sostiene che la formulazione di tale articolo riguarda il contenuto dell’atto introduttivo e non la sottoscrizione dell’avvocato, circostanza, questa, che consente al rappresentante di una parte di apporre due sottoscrizioni autografe distinte, l’una sul documento trasmesso per telefax alla cancelleria del Tribunale della funzione pubblica e l’altra sull’atto introduttivo inviato per posta o depositato in detta cancelleria, purché siano vere e autentiche.

15

Inoltre, il ricorrente afferma che, ai punti da 18 a 20 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale della funzione pubblica ha applicato in maniera errata le conclusioni dell’avvocato generale Bot nella causa Athinaïki Techniki/Commissione (C‑521/06 P, Racc., EU:C:2008:192). Infatti, il ricorrente sostiene che, in tali conclusioni, l’avvocato generale ha affermato la ricevibilità di un atto introduttivo in presenza di due sottoscrizioni differenti.

16

Infine, il ricorrente fa valere che il Tribunale ha fatto errata applicazione, al punto 27 dell’ordinanza impugnata, delle norme di diritto che prevedono esplicitamente il caso in cui la versione di un atto processuale inviato per telefax alla cancelleria del Tribunale della funzione pubblica differisca materialmente dalla versione originale cartacea successivamente pervenuta, dopo che nella seconda versione siano state apportate alcune correzioni di lapsus calami presenti nella prima. In tal caso, i suddetti lapsus calami devono essere elencati in un foglio separato da allegare all’originale. A questo proposito, il ricorrente sostiene che, nella fattispecie, non vi sono lapsus calami che possano essere oggetto di una simile elencazione e che, pertanto, egli non comprende che cosa avrebbe dovuto essere scritto in tale foglio separato. Ad ogni modo, il ricorrente sostiene che la mancata allegazione del suddetto foglio costituisce, tutt’al più, un’irregolarità non tale da rendere irricevibile il ricorso.

17

La Commissione contesta gli argomenti del ricorrente.

18

È necessario constatare che l’argomento del ricorrente secondo cui le sottoscrizioni non identiche non determinerebbero l’irricevibilità del ricorso non merita accoglimento. Infatti, l’articolo 34, paragrafo 6, del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica dispone che «la data in cui una copia dell’originale firmato di un atto processuale (...) perviene alla cancelleria mediante qualsiasi mezzo tecnico di comunicazione di cui dispone il Tribunale è presa in considerazione ai fini dell’osservanza dei termini processuali, purché l’originale firmato dell’atto (...) sia depositato in cancelleria entro dieci giorni dal ricevimento della copia dell’originale». Correttamente dunque il Tribunale della funzione pubblica, ai punti 18 e 20 dell’ordinanza impugnata, ha dichiarato che «[i]l rispetto [della condizione secondo cui l’originale deve essere effettivamente depositato in cancelleria entro dieci giorni dal ricevimento di tale copia] comporta che la versione inviata per telefax alla cancelleria del Tribunale [della funzione pubblica] sia la copia conforme dell’originale depositato successivamente» e che «il requisito dell’identità tra il ricorso depositato per telefax e il relativo originale (…) è inteso a consentire al Tribunale [della funzione pubblica] di verificare, quando riceve l’originale del ricorso, la perfetta somiglianza di quest’ultimo con la versione trasmessa per telefax attraverso un semplice esame rapido e superficiale, senza alcuna analisi approfondita del loro contenuto». Quindi, al punto 24 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale della funzione pubblica ha statuito che, «se la trasmissione del testo inviato per telefax non soddisfa i requisiti di certezza del diritto imposti dall’articolo 34 del regolamento di procedura, la data di deposito del documento trasmesso per telefax non può essere presa in considerazione ai fini del rispetto del termine di ricorso», e ha concluso, al punto 30 dell’ordinanza impugnata, che il ricorso era irricevibile. Poiché l’applicazione restrittiva, da parte del Tribunale della funzione pubblica, dell’articolo 34, paragrafo 6, del suo regolamento di procedura risponde all’esigenza di certezza del diritto e alla necessità di evitare qualsiasi discriminazione o trattamento arbitrario nell’amministrazione della giustizia (v., in tal senso, sentenza del 22 settembre 2011, Bell & Ross/UAMI, C‑426/10 P, Racc., EU:C:2011:612, punto 43 e giurisprudenza ivi citata), l’argomento del ricorrente secondo cui le sottoscrizioni non identiche non comporterebbero l’irricevibilità del ricorso deve essere respinto in quanto manifestamente infondato.

19

Quanto all’argomento del ricorrente vertente sull’errata applicazione dei principi affermati dall’avvocato generale Bot nelle sue conclusioni nella causa Athinaïki Techniki/Commissione, punto 15 supra (EU:C:2008:192), è sufficiente rilevare che esso è errato in fatto. Nella causa in questione, invero, la circostanza che la sottoscrizione dell’avvocato nella versione trasmessa per telefax e quella apposta sull’originale in versione cartacea si trovassero in posizioni differenti si spiegava con circostanze eccezionali, ossia il danneggiamento dell’ultima pagina dell’atto introduttivo nel corso dell’invio tramite telefax. È pur vero che l’avvocato generale Bot ha ritenuto soddisfatto il requisito dell’identità delle due versioni, ma egli è giunto a questa conclusione sottolineando, da un lato, che l’avvocato del ricorrente, in una lettera, aveva spiegato il motivo della suddetta divergenza e, dall’altro, che tra le due versioni inviate non c’erano altre differenze. Il ragionamento dell’avvocato generale Bot, quindi, afferma il principio secondo cui, in primo luogo, nell’ipotesi di una situazione eccezionale, l’avvocato del ricorrente deve rivolgersi alla cancelleria dell’organo giurisdizionale per spiegare i motivi che giustificano la differenza tra le due sottoscrizioni e, in secondo luogo, la regola dell’identità delle due versioni ha natura tassativa e si applica non solo al contenuto dell’atto, ma anche alle sottoscrizioni. Pertanto, anche l’argomento del ricorrente vertente sull’errata applicazione dei principi affermati dall’avvocato generale Bot nelle sue conclusioni nella causa Athinaïki Techniki/Commissione, punto 15 supra (EU:C:2008:192) dev’essere respinto per manifesta infondatezza.

20

Infine, quanto all’argomento del ricorrente relativo all’asserita errata applicazione, da parte del Tribunale della funzione pubblica, al punto 27 dell’ordinanza impugnata, delle norme di diritto che prevedono l’obbligo di elencare i lapsus calami su un foglio separato allegato all’originale dell’atto introduttivo, è sufficiente rilevare che né al punto 27 né in altri punti dell’ordinanza impugnata compare traccia dell’applicazione, da parte del Tribunale della funzione pubblica, di tali norme. Il ricorrente non può quindi censurare il Tribunale per averne fatto un’errata applicazione. L’argomento del ricorrente deve dunque essere respinto per manifesta irricevibilità.

21

Pertanto, il secondo motivo dev’essere respinto in quanto in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato.

22

Alla luce delle suesposte considerazioni, l’impugnazione dev’essere integralmente respinta in quanto in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata.

Sulle spese

23

Conformemente all’articolo 148, primo comma, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è respinta, il Tribunale statuisce sulle spese.

24

Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, primo comma, del medesimo regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza del successivo articolo 144, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

25

Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, il ricorrente, rimasto soccombente in sede d’impugnazione, è condannato a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione nell’ambito del presente grado di giudizio.

Sull’applicazione dell’articolo 90 del regolamento di procedura

26

L’articolo 90 del regolamento di procedura, relativo alle spese giudiziarie, così dispone:

«Il procedimento dinanzi al Tribunale è gratuito, con riserva delle disposizioni seguenti:

a)

se il Tribunale ha dovuto sopportare delle spese che avrebbero potuto essere evitate, esso può condannare al rimborso la parte che le ha provocate;

(…)».

27

Nella specie, occorre rilevare che la presente controversia si colloca nel solco del comportamento del ricorrente inteso a optare per la via contenziosa in modo sistematico e indifferenziato. Nella presente impugnazione, infatti, i motivi sono in parte manifestamente irricevibili, in parte manifestamente infondati e sollevati senza discernimento alcuno, in quanto il ricorrente fa valere a loro sostegno motivi e argomenti che, sulla base di una costante giurisprudenza, il Tribunale ha già avuto modo di respingere in quanto manifestamente infondati in precedenti cause intentate dal ricorrente (ordinanze Marcuccio/Commissione, punto 11 supra, EU:T:2013:608, punti da 14 a 20; Marcuccio/Commissione, punto 11 supra, EU:T:2013:710, punti da 13 a 21, e Marcuccio/Commissione, punto 11 supra, EU:T:2014:223, punto 9). Il complesso dei comportamenti del ricorrente rende il presente ricorso abusivo e, pertanto, evitabile.

28

Inoltre, ai fini della valutazione della natura abusiva della presente impugnazione, occorre tener conto del fatto che essa si inscrive nel contesto di più ricorsi depositati dal ricorrente, ricorsi che sono stati respinti vuoi in quanto manifestamente irricevibili, vuoi in quanto manifestamente infondati, con ordinanza motivata, dal Tribunale o dal Tribunale della funzione pubblica.

29

Si deve infine sottolineare che il comportamento del ricorrente intralcia inutilmente l’attività giurisdizionale del Tribunale, il che nuoce in misura sproporzionata alla buona amministrazione della giustizia. Occorre pertanto condannare il ricorrente a rimborsare una parte delle spese che il Tribunale ha dovuto sostenere nella presente causa e che avrebbero potuto essere evitate. Tali spese sono valutate forfettariamente in EUR 2 000.

 

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

così provvede:

 

1)

L’impugnazione è respinta.

 

2)

Il sig. Luigi Marcuccio sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea nell’ambito del presente grado di giudizio.

 

3)

Il sig. Marcuccio è condannato a rimborsare al Tribunale la somma di EUR 2 000 ai sensi dell’articolo 90 del suo regolamento di procedura.

Lussemburgo, 18 settembre 2014

 

Il cancelliere

E. Coulon

Il presidente

M. Jaeger


( *1 ) Lingua processuale: l’italiano.

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