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Documento 32001R1258

    Regolamento (CE) n. 1258/2001 della Commissione, del 26 giugno 2001, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di giugno 2001 per taluni prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regime previsto dall'accordo concluso tra la Comunità e la Slovenia

    OB L 173, 27.6.2001, pagg. 41–42 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1258/oj

    32001R1258

    Regolamento (CE) n. 1258/2001 della Commissione, del 26 giugno 2001, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di giugno 2001 per taluni prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regime previsto dall'accordo concluso tra la Comunità e la Slovenia

    Gazzetta ufficiale n. L 173 del 27/06/2001 pag. 0041 - 0042


    Regolamento (CE) n. 1258/2001 della Commissione

    del 26 giugno 2001

    che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di giugno 2001 per taluni prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regime previsto dall'accordo concluso tra la Comunità e la Slovenia

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 571/97 della Commissione, del 26 marzo 1997, che stabilisce le modalità di applicazione, nel settore delle carni suine, del regime previsto dall'accordo interinale tra la Comunità, da una parte, e la Slovenia, dall'altra(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1006/2001(2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

    considerando quanto segue:

    (1) Le domande di titolo di importazione presentate per il terzo trimestre 2001 vertono su quantitativi inferiori ai quantitativi disponibili e possono pertanto essere interamente soddisfatte.

    (2) È opportuno stabilire il quantitativo rimanente che va ad aggiungersi al quantitativo disponibile per il periodo successivo.

    (3) È opportuno far presente agli operatori che i titoli possono essere utilizzati soltanto per i prodotti conformi a tutte le disposizioni veterinarie attualmente vigenti nella Comunità,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1o luglio al 30 settembre 2001, presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 571/97, sono soddisfatte secondo quanto indicato in allegato I.

    2. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2001 per il quantitativo globale indicato nell'allegato II possono essere presentate ai sensi del regolametno (CE) n. 571/97.

    3. I titoli possono essere utilizzati soltanto per i prodotti conformi a tutte le disposizioni veterinarie attualmente vigenti nella Comunità.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 2001.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2001.

    Per la Commissione

    Franz Fischler

    Membro della Commissione

    (1) GU L 85 del 27.3.1997, pag. 56.

    (2) GU L 140 del 24.5.2001, pag. 13.

    ALLEGATO I

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ALLEGATO II

    >SPAZIO PER TABELLA>

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