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Document 32025R2576

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2576 della Commissione, del 18 dicembre 2025, relativo all’autorizzazione di un preparato di Bacillus subtilis DSM 32324, Bacillus subtilis DSM 32325 e Bacillus amyloliquefaciens DSM 25840 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie di pollame allevato per la produzione di uova o per la riproduzione (titolare dell’autorizzazione: Chr. Hansen A/S) e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1762 per quanto riguarda i termini dell’autorizzazione di un preparato di Bacillus subtilis DSM 32324, Bacillus subtilis DSM 32325 e Bacillus amyloliquefaciens DSM 25840 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie di pollame da ingrasso o allevato per la produzione di uova o per la riproduzione

C/2025/8767

GU L, 2025/2576, 19.12.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2576/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2576/oj

European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2025/2576

19.12.2025

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/2576 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2025

relativo all’autorizzazione di un preparato di Bacillus subtilis DSM 32324, Bacillus subtilis DSM 32325 e Bacillus amyloliquefaciens DSM 25840 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie di pollame allevato per la produzione di uova o per la riproduzione (titolare dell’autorizzazione: Chr. Hansen A/S) e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1762 per quanto riguarda i termini dell’autorizzazione di un preparato di Bacillus subtilis DSM 32324, Bacillus subtilis DSM 32325 e Bacillus amyloliquefaciens DSM 25840 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie di pollame da ingrasso o allevato per la produzione di uova o per la riproduzione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2, e l’articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

(2)

Un preparato di Bacillus subtilis DSM 32324, Bacillus subtilis DSM 32325 e Bacillus amyloliquefaciens DSM 25840 è stato autorizzato per un periodo di 10 anni dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1762 della Commissione (2) come additivo per mangimi destinati a tutte le specie di pollame da ingrasso o allevato per la produzione di uova o per la riproduzione.

(3)

In conformità all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003, è stata presentata una domanda di autorizzazione di un preparato di Bacillus subtilis DSM 32324, Bacillus subtilis DSM 32325 e Bacillus amyloliquefaciens DSM 25840. La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(4)

La domanda riguarda l’autorizzazione del preparato di Bacillus subtilis DSM 32324, Bacillus subtilis DSM 32325 e Bacillus amyloliquefaciens DSM 25840 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie di pollame allevato per la produzione di uova o per la riproduzione, con la richiesta di classificare tale additivo nella categoria «additivi zootecnici» e nel gruppo funzionale «stabilizzatori della flora intestinale».

(5)

Conformemente all’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003, è stata presentata una domanda di modifica dei termini dell’autorizzazione del preparato di Bacillus subtilis DSM 32324, Bacillus subtilis DSM 32325 e Bacillus amyloliquefaciens DSM 25840 di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2020/1762 per quanto riguarda l’uso per tutte le specie di pollame da ingrasso o allevato per la produzione di uova o per la riproduzione. Tale domanda riguardava la modifica dei termini dell’autorizzazione esistente mediante l’introduzione di una nuova formulazione contenente una concentrazione 10 volte maggiore degli agenti attivi nell’additivo (da 3,2 × 109 a 3,2 × 1010 unità formanti colonie (CFU)/g di additivo).

(6)

Nel parere del 20 marzo 2025 (3) l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, il preparato di Bacillus subtilis DSM 32324, Bacillus subtilis DSM 32325 e Bacillus amyloliquefaciens DSM 25840 è sicuro per le specie bersaglio, comprese le specie di pollame allevato per la produzione di uova e per la riproduzione, per i consumatori e per l’ambiente. Essa ha inoltre concluso che il preparato di Bacillus subtilis DSM 32324, Bacillus subtilis DSM 32325 e Bacillus amyloliquefaciens DSM 25840 in entrambe le forme dell’additivo non è irritante per gli occhi ma è considerato un sensibilizzante della pelle e delle vie respiratorie e qualsiasi esposizione attraverso la pelle e le vie respiratorie è considerata rischiosa. L’Autorità ha altresì concluso che il preparato di Bacillus subtilis DSM 32324, Bacillus subtilis DSM 32325 e Bacillus amyloliquefaciens DSM 25840 può essere efficace in tutto il pollame al tenore di 1,6 × 109 CFU/kg di mangime e 5,4 × 108 CFU/l di acqua di abbeveraggio. Essa non ha ritenuto necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all’immissione sul mercato.

(7)

Il laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003 ha ritenuto valide e applicabili all’attuale domanda le conclusioni e le raccomandazioni formulate in una valutazione precedente relativa a un’altra domanda di autorizzazione dello stesso additivo e verificate dall’Autorità nel parere del 20 marzo 2020 (4). In conformità all’articolo 5, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione (5), non è pertanto stata richiesta una relazione di valutazione del laboratorio di riferimento.

(8)

Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che il preparato di Bacillus subtilis DSM 32324, Bacillus subtilis DSM 32325 e Bacillus amyloliquefaciens DSM 25840 soddisfi le condizioni di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l’uso di tale preparato per tutte le specie di pollame allevato per la produzione di uova o per la riproduzione. La Commissione ritiene inoltre che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute degli utilizzatori dell’additivo.

(9)

La Commissione ritiene inoltre che l’autorizzazione del preparato di Bacillus subtilis DSM 32324, Bacillus subtilis DSM 32325 e Bacillus amyloliquefaciens DSM 25840 soddisfi ancora le condizioni di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003, anche con la modifica dei termini per quanto riguarda l’uso per tutte le specie di pollame da ingrasso o allevato per la produzione di uova o per la riproduzione mediante l’introduzione di una nuova formulazione contenente una concentrazione 10 volte maggiore degli agenti attivi nell’additivo (da 3,2 × 109 a 3,2 × 1010 CFU/g di additivo). È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1762.

(10)

Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l’applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione del preparato di Bacillus subtilis DSM 32324, Bacillus subtilis DSM 32325 e Bacillus amyloliquefaciens DSM 25840 per tutte le specie di pollame da ingrasso o allevato per la produzione di uova o per la riproduzione, è opportuno prevedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dalla modifica dell’autorizzazione.

(11)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Autorizzazione

Il preparato specificato nell’allegato I, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «stabilizzatori della flora intestinale», è autorizzato come additivo nell’alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1762

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1762 è sostituito dall’allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Misure transitorie

1.   L’additivo per mangimi Bacillus subtilis DSM 32324, Bacillus subtilis DSM 32325 e Bacillus amyloliquefaciens DSM 25840, autorizzato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1762, e le premiscele contenenti tale additivo, destinati a tutte le specie di pollame da ingrasso o allevato per la produzione di uova o per la riproduzione, prodotti ed etichettati prima dell’8 luglio 2026 in conformità alle norme applicabili prima dell’8 gennaio 2026, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.

2.   I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti l’additivo per mangimi di cui al paragrafo 1, destinati a tutte le specie di pollame da ingrasso o allevato per la produzione di uova o per la riproduzione, prodotti ed etichettati prima dell’8 gennaio 2027 in conformità alle norme applicabili prima dell’8 gennaio 2026, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.

Articolo 4

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2025

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1762 della Commissione, del 25 novembre 2020, relativo all’autorizzazione di un preparato di Bacillus subtilis DSM 32324, Bacillus subtilis DSM 32325 e Bacillus amyloliquefaciens DSM 25840 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie di pollame da ingrasso o allevato per la produzione di uova o per la riproduzione (titolare dell’autorizzazione Chr. Hansen A/S) (GU L 397 del 26.11.2020, pag. 14, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1762/oj).

(3)   EFSA Journal. 2025;23:e9361. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9361.

(4)   EFSA Journal. 2020;18(4):6094. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.6094.

(5)  Regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione, del 4 marzo 2005, sulle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i compiti e le mansioni del laboratorio comunitario di riferimento concernenti le domande di autorizzazione di additivi per mangimi (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/378/oj).


ALLEGATO I

Numero di identificazione dell’additivo per mangimi

Nome del titolare dell’autorizzazione

Nome dell’additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

CFU/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

CFU/l di acqua di

abbeveraggio

Categoria: additivi zootecnici. gruppo funzionale: stabilizzatori della flora intestinale

4b1894

Chr. Hansen A/S

Bacillus subtilis DSM 32324, Bacillus subtilis DSM 32325 e Bacillus amyloliquefaciens DSM 25840

Composizione dell’additivo

Preparato di Bacillus subtilis DSM 32324, Bacillus subtilis DSM 32325 e Bacillus amyloliquefaciens DSM 25840 contenente almeno 3,2 × 109 CFU/g di additivo (1,6 × 109 CFU B. subtilis DSM 32324/g; 1,0 × 109 CFU B. subtilis DSM 32325/g e 0,6 × 109 CFU B. amyloliquefaciens DSM 25840/g) (rapporto 1,6:1,0:0,6)

Forme solide

Caratterizzazione della sostanza attiva

Spore vitali di Bacillus subtilis DSM 32324, Bacillus subtilis DSM 32325 e Bacillus amyloliquefaciens DSM 25840

Metodo di analisi  (1)

Identificazione: metodi di sequenziamento del DNA o elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE) (CEN/TS 17697);

conteggio nell’additivo per mangimi, nelle premiscele, nei mangimi composti e nell’acqua di abbeveraggio: metodo dello spatolamento superficiale con utilizzo di agar triptone soia (EN 15784).

Tutte le specie di pollame allevato per la produzione di uova o per la riproduzione

-

1,6 × 109

-

5,4 × 108

-

1.

L’additivo può essere utilizzato nell’acqua di abbeveraggio.

2.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione, la stabilità al trattamento termico e la stabilità nell’acqua di abbeveraggio.

3.

L’additivo può essere usato contemporaneamente ai seguenti coccidiostatici, in conformità alle rispettive condizioni di autorizzazione come additivi per mangimi: diclazuril, decochinato, alofuginone, monensina, salinomicina, narasina, una combinazione di nicarbazina e narasina o lasalocid.

4.

Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie e della pelle.

8 gennaio 2036


(1)  Informazioni dettagliate sul metodo di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it.


ALLEGATO II

Numero di identificazione dell’additivo per mangimi

Nome del titolare dell’autorizzazione

Nome dell’additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

CFU/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

CFU/l di acqua di

abbeveraggio

Categoria: additivi zootecnici. gruppo funzionale: stabilizzatori della flora intestinale

4b1894

Chr. Hansen A/S

Bacillus subtilis DSM 32324, Bacillus subtilis DSM 32325 e Bacillus amyloliquefaciens DSM 25840

Composizione dell’additivo

Preparato di Bacillus subtilis DSM 32324, Bacillus subtilis DSM 32325 e Bacillus amyloliquefaciens DSM 25840 contenente almeno 3,2 × 109 CFU/g di additivo (1,6 × 109 CFU B. subtilis DSM 32324/g; 1,0 × 109 CFU B. subtilis DSM 32325/g e 0,6 × 109 CFU B. amyloliquefaciens DSM 25840/g) (rapporto 1,6:1,0:0,6)

Forme solide

Caratterizzazione della sostanza attiva

Spore vitali di cellule di Bacillus subtilis DSM 32324, Bacillus subtilis DSM 32325 e Bacillus amyloliquefaciens DSM 25840

Metodo di analisi  (1)

Identificazione: metodi di sequenziamento del DNA o elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE) (CEN/TS 17697);

conteggio nell’additivo per mangimi, nelle premiscele, nei mangimi composti e nell’acqua di abbeveraggio: metodo dello spatolamento superficiale con utilizzo di agar triptone soia (EN 15784).

Tutte le specie di pollame da ingrasso o allevato per la produzione di uova o per la riproduzione

-

1,6 × 109

-

5,4 × 108

-

1.

L’additivo può essere utilizzato nell’acqua di abbeveraggio.

2.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione, la stabilità al trattamento termico e la stabilità nell’acqua di abbeveraggio.

3.

L’additivo può essere usato contemporaneamente ai seguenti coccidiostatici, in conformità alle rispettive condizioni di autorizzazione come additivi per mangimi: diclazuril, decochinato, alofuginone, monensina, salinomicina, narasina, una combinazione di nicarbazina e narasina o lasalocid.

4.

Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione delle vie respiratorie, guanti e occhiali.

16.12.2030.


(1)  Informazioni dettagliate sul metodo di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it.


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2576/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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